22 dicembre 2011 Settore Diritto d Impresa e Fisco Paola Monfrini

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "22 dicembre 2011 Settore Diritto d Impresa e Fisco Paola Monfrini"

Transcript

1 Le modifiche apportate dal Decreto Sviluppo e dalla Manovra correttiva di ferragosto alla disciplina dei depositi IVA contenuta nell art. 50-bis del D.L. n. 331/93. 1

2 Fonti normative Art. 50-bis, D.L. n. 331/93, come modificato da: - Decreto Sviluppo : art. 7, comma 2, lett. cc-ter), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n Manovra correttiva di ferragosto : art. 2, comma 36- vicies quater, D.L 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n.148. Note esplicative della Agenzia Dogane 7 settembre 2011, n /RU; 5 ottobre 2011, n /RU; 4 novembre 2011, n

3 Modifiche introdotte dall Art. 7, comma 2, lett. cc-ter), D.L. n. 70/2011 Le modifiche apportate all art. 50-bis, commi 1, 3, 4 e 6 dalla legge di conversione del Decreto legge sviluppo*prevedono in sintesi: una più precisa individuazione dei depositi istituzionali fungibili come depositi IVA; l introduzione normativa dell obbligo di presentazione di garanzia, commisurata all importo dell IVA, nel caso di immissione di beni non comunitari in libera pratica nel deposito IVA (tranne in caso di esonero); l introduzione ex novo dell obbligo in capo al soggetto che procede all estrazione di tali beni dal deposito IVA di comunicare i dati della liquidazione dell IVA, anche ai fini dello svincolo della garanzia; maggiori obblighi conservativi di natura documentale in capo al depositario; Art. 7, comma 2, lett. cc-ter), della Legge 12 luglio 2011, n.106 in vigore dal 13 luglio 2011; tuttavia in virtù dell applicazione dell art.3 dello Statuto del contribuente l Agenzia delle Dogane, con Nota , n /RU, ha precisato che le modifiche concernenti la garanzia e i nuovi adempimenti documentali sono applicabili dal 12 settembre

4 Modifica introdotta dall art. 2, comma 36- vicies quater, D.L. n.138/2011 La modifica apportata all art. 50-bis, comma 6 dalla legge di conversione del decreto legge c.d. Manovra di Ferragosto prevede in sintesi che: l estrazione dei beni dal deposito IVA al fine della loro utilizzazione o commercializzazione in Italia, possa essere effettuata solo da soggetti passivi IVA in possesso dei seguenti requisiti di affidabilità: essere iscritti alla C.C.I.A.A. da almeno 1 anno; dimostrare di essere effettivamente operativi; attestare la regolare esecuzione dei versamenti IVA; secondo modalità che dovranno essere identificate da un apposito provvedimento da emanarsi a cura del direttore della Agenzia delle Entrate. * Art. 2, comma 36-vicies quater, della Legge 14 settembre 2011, n.148, in vigore dal 17 settembre

5 La Modifica introdotta dall art. 2, comma 36-vicies quater, D.L. n.138/2011 Conseguentemente, come precisato dall Agenzia delle Dogane* fino all adozione del previsto provvedimento da parte dell Agenzia delle entrate, l estrazione dei beni da un deposito I.V.A., ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, continua ad essere effettuata secondo le modalità attuali. Pertanto in attesa dell emanazione di tale provvedimento, l estrazione dei beni dal deposito IVA può ancora essere effettuata, (in base alla precedente formulazione normativa) da: qualsiasi soggetto passivo IVA, indipendentemente dal possesso in capo a quest ultimo dei requisiti di iscrizione alla C.C.I.A.A., di operatività, e di regolarità dei versamenti IVA. * Nota della Agenzia delle Dogane 5 ottobre 2011, n /RU. 5

6 Depositi IVA I depositi fiscali ai fini IVA, comunemente definiti depositi IVA sono stati ufficialmente introdotti nell ambito della normativa intracomunitaria dalla Legge 18 febbraio 1997, n. 28. Sono disciplinati dall art. 50-bis del D.L. n. 331/93 e dal regolamento attuattivo approvato con D. M. n.419 del 20 ottobre 1997 che ha definito le modalità di rilascio dell autorizzazione per la gestione dei depositi e le formalità afferenti gli obblighi contabili e amministrativi cui i depositi stessi sono sottoposti. 6

7 Depositi IVA L'art. 50-bis, prevede che possono essere istituiti depositi fiscali denominati depositi IVA finalizzati alla custodia dei beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali degli stessi depositi. Gli acquisti e le cessioni di beni nazionali e comunitari destinati ad essere immessi in questi depositi e gli acquisti, le cessioni e le eventuali prestazioni di servizi, (comprese le manipolazioni usuali e di perfezionamento), eseguite sui beni già giacenti sono operazioni che non scontano IVA. All atto della estrazione dei beni dal deposito, si realizza l assoggettamento all IVA secondo la destinazione degli stessi (cessione interna imponibile, esportazione, cessione intracomunitaria, ecc.). 7

8 Depositi IVA In pratica il regime dei depositi IVA consente la sospensione del pagamento dell IVA in relazione a specifiche operazioni espressamente definite dall art.50-bis del D.L.331/93 tra le quali: acquisti di beni da altri Paesi CEE; immissione in libera pratica di beni provenienti da Paesi terzi; cessioni di beni nei confronti di soggetti passivi CEE; cessioni e prestazioni di servizi di beni custoditi nei depositi IVA; trasferimenti di beni da un deposito IVA ad altro deposito IVA. 8

9 Depositi IVA I depositi IVA sono dunque strutture fisiche all interno del territorio nazionale: nelle quali i beni sono mantenuti e ceduti in una sorta di regime di extraterritorialità con corrispondente disapplicazione dell IVA fino a quando i beni stessi vengono estratti dal deposito. Nel momento in cui i beni vengono estratti dal deposito, per essere immessi in consumo nel territorio dello Stato italiano, sorge in capo al soggetto passivo IVA che procede all estrazione, l'obbligo di assolvere l IVA, mediante il meccanismo del reverse charge. 9

10 Depositi IVA Tali depositi IVA hanno una funzione simile ai depositi doganali, in quanto in tali spazi opera la sospensione dell imposta fino al momento in cui si provvede all estrazione dei beni. Tuttavia si differenziano in quanto mentre i depositi doganali accolgono beni doganalmente extra-cee (con conseguente sospensione dei dazi doganali e dell IVA) e beni comunitari (se diretti all esportazione). I depositi IVA possono accogliere e custodire solo beni doganalmente CEE (nazionali, comunitari o beni extra-cee immessi in libera pratica in Italia o altro Paese CEE) e pertanto consentono la sospensione dell applicazione della sola IVA. Inoltre non sono soggetti a controlli permanenti da parte degli organi doganali e presuppongono la materiale introduzione fisica delle merci, senza la quale non operano le agevolazioni. 10

11 Depositi IVA: utilità La disciplina dei depositi IVA comporta numerosi vantaggi. In particolare con l introduzione dei depositi IVA si è reso possibile dare una soluzione corretta a tutte quelle operazioni cosiddette "a catena", costituite da una serie di transazioni commerciali tra più operatori di diversi Stati membri, per le quali fino ad oggi mancano precisi chiarimenti ministeriali*. * C.M. n. 145/E del 10 giugno

12 Depositi IVA: definizione In particolare, il comma 1 del citato art. 50-bis definisce i depositi IVA: speciali depositi fiscali,... per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. 12

13 Depositi iva: spazi fisici reali In primo luogo occorre innanzitutto precisare che il deposito IVA deve necessariamente rappresentare uno spazio fisico specifico all interno del territorio nazionale nel quale i beni vengono fisicamente introdotti, depositati e dal quale poi fuoriescono. Come precisato dalla Agenzia delle Dogane* le merci devono essere materialmente introdotte nel deposito IVA, in quanto devono essere assolte le funzioni di stoccaggio e custodia (anche se non è previsto né un tempo minimo di giacenza né lo scarico obbligatorio dei beni dai mezzi di trasporto). Non è pertanto ammissibile alcuna forma di deposito virtuale non essendo sufficiente la mera presa in carico documentale nel registro di conto deposito da parte del depositario. * Circolare della Agenzia delle Dogane n. 16/D del 28 aprile 2006 e Nota n del 28 dicembre

14 Depositi IVA:spazi fisici reali Pertanto se i beni non vengono materialmente introdotti nel deposito IVA o non si trovano in locali limitrofi* (per una lavorazione), non si applica la disposizione agevolativa di cui all art. 50-bis del D.L. n. 331/93 che comporta il differimento del pagamento dell IVA al momento della estrazione dei beni dal deposito. * Locali che pur non costituendo parte integrante del deposito sono a questi funzionalmente e logisticamente collegati in un rapporto di contiguità, e comunque rientranti nel complesso aziendale del depositario, qualunque sia il titolo di detenzione, con esclusione dei locali gestiti da soggetto diverso dal depositario (C.A.E. n. 149/E del 2 ottobre 2000). 14

15 Tipologie di depositi IVA I depositi IVA possono essere di due categorie e precisamente: a) Depositi istituzionali: depositi abilitati per legge (magazzini generali, depositi doganali, depositi franchi, operanti nei punti franchi, depositi fiscali, ecc.). b) Depositi IVA autorizzati: depositi abilitati solo dietro apposita autorizzazione. 15

16 Depositi IVA istituzionali: conferme La nuova formulazione normativa dell art. 50- bis comma 1, conferma che possono essere gestiti come depositi IVA, senza autorizzazione, i seguenti depositi istituzionali: depositi gestiti come magazzini generali muniti di autorizzazione doganale; depositi franchi; depositi operanti nei punti franchi; depositi doganali per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al D.M. 28 novembre

17 Depositi IVA istituzionali: novità La nuova formulazione normativa dell art.50-bis comma 1 precisa che possono essere gestiti come depositi IVA, senza necessità di autorizzazione i seguenti depositi istituzionali: a) depositi fiscali, di cui all art.1 comma 2, lett.e) del testo unico di cui al D.lgs 26 ottobre 1995, n.504, per i prodotti soggetti ad accisa*, ; b) depositi doganali di cui all art. 525, paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993; Con riferimento ai primi (a), viene dunque disposto per legge che in tali depositi, anche se utilizzati come depositi IVA, possono essere custoditi solo beni soggetti ad accisa. * Art.1 comma 2, lett. e) del D. lgs 26 ottobre 1995, n. 504 ( Testo unico delle accise): sono impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dalla Ammnistrazione finanziaria. 17

18 Depositi IVA istituzionali: novità Con riferimento ai secondi (b), viene richiamato in modo specifico il paragrafo 2 dell art. 525, del Regolamento CEE n. 2454/93*, che si riferisce solo ai depositi doganali privati di tipo C, D ed E; ne deriva che tutti i depositi doganali pubblici* (compresi quelli di tipo A nonostante siano gestiti sotto la responsabilità del depositario con obbligo di contabilità di magazzino) non possono più operare ex lege come depositi IVA. I depositi doganali privati sono quelli destinati unicamente ad immagazzinare beni del depositario, il quale, (pur non essendo necessariamente proprietario dei beni), si identifica nel depositante ed è responsabile contabilmente della gestione del deposito. In particolare nel deposito di tipo E le merci non devono necessariamente essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale ma anche in una pluralità di installazioni non necessariamente confinanti gestite sotto la responsabilità del depositario che è tenuto alla contabilità di magazzino dalla quale deve risultare in qualsiasi momento la collocazione della merce. * Regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 di attuazione del Codice doganale comunitario. ** Depositi utilizzati da qualsiasi persona ( Tipo A, B ed F). 18

19 Depositi IVA autorizzati: conferme Sono abilitati a custodire beni nazionali o comunitari in regime di deposito IVA, anche determinati soggetti in forza di apposita autorizzazione.* Tali soggetti, ai fini dell ottenimento dell autorizzazione a gestire i depositi devono comprovare oltre alla disponibilità di idonei locali per la custodia dei beni loro affidati anche di possedere determinati requisiti di affidabilità, legalità e virtuosità anche sotto il profilo fiscale. *Rilasciata dal Direttore Regionale delle Entrate ovvero dal Direttore delle province autonome di Trento e Bolzano e della Valle d Aosta per i depositi ivi localizzati. 19

20 Depositi iva autorizzati: conferme In particolare i depositi IVA autorizzabili possono essere di 2 tipi e precisamente: Deposito IVA gestito in conto proprio. Deposito IVA gestito in conto terzi. 20

21 Depositi iva autorizzati: conferme Deposito IVA gestito in conto proprio: è quello gestito da soggetti che in qualità di depositari custodiscono esclusivamente beni che sono a loro inviati a titolo di cosiddetto consignment stock da parte fornitori identificati in altro Stato membro CEE. In tale ultimo caso è il titolare del deposito che effettua l acquisto intracomunitario nel momento in cui preleva i beni per utilizzarli o commercializzarli in Italia, mediante l estrazione dei beni stessi dal deposito. L autorizzazione a gestire tali depositi può essere concessa a qualsiasi impresa di qualsiasi natura e dimensione. 21

22 Depositi IVA autorizzati: conferme Deposito gestito in conto terzi: è un deposito in cui il soggetto titolare del deposito gestisce l immissione, la custodia e l estrazione di beni appartenenti e destinati a soggetti terzi. Per gestire tali depositi occorre una apposita autorizzazione che può essere rilasciata esclusivamente a: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a cooperative o enti, il cui capitale o fondo di dotazione non sia inferiore a ,90 euro. 22

23 Beni oggetto del deposito In un deposito IVA possono essere immessi i seguenti beni*: beni nazionali ceduti a soggetti passivi IVA comunitari; beni comunitari provenienti da un altro Stato UE; beni di provenienza extra-cee alla condizione che siano stati immessi in libera pratica in Italia o in un altro Stato UE, nel senso che devono essere adempiute le formalità e pagati i dazi doganali previsti per le importazioni; beni trattati nelle borse merci: beni indicati nella Tabella A-bis allegata al citato D.L. n. 331/93 ( es.: stagno, zinco, rame, alluminio, cereali, olive, tè, cacao, lana, patate,ecc.) anche se oggetto di cessioni interne nei confronti di operatori nazionali o verso soggetti extra-cee. *I beni non devono essere destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito durante la loro giacenza. 23

24 Adempimenti contabili relativi alla gestione del deposito La movimentazione dei beni in entrata e in uscita dal deposito deve essere annotata dal gestore del deposito IVA in un apposito registro numerato progressivamente che è esente da obbligo di vidimazione e bollatura*. Il registro e un esemplare dei documenti, utilizzati per l introduzione dei beni nel deposito e per gli eventuali scambi intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito stesso, devono essere conservati ai sensi dell'art.39 del D.P.R. n. 633/72 dal gestore del deposito. * Dal 25 ottobre 2001 è stato soppresso l obbligo di bollatura (art.8 della Legge 18 ottobre 2001, n.183). 24

25 Adempimenti contabili relativi alla gestione del deposito In particolare il registro, che può essere tenuto anche tramite sistemi informatici, deve contenere: numero e specie dei colli; natura, qualità quantità dei beni; corrispettivo dei beni o in mancanza il loro valore normale; luogo di provenienza e di destinazione dei beni; dati identificativi del soggetto per conto del quale i beni vengono introdotti nel deposito o estratti dallo stesso. 25

26 Adempimenti contabili relativi alla gestione del deposito Un esemplare dei documenti, utilizzati per l introduzione dei beni nel deposito e per gli eventuali scambi intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito stesso, devono essere conservati ai sensi dell'art. 39 del D.P.R.n.633/72 dal gestore del deposito. Le operazioni di introduzione dei beni nel deposito IVA e la loro estrazione non necessitano della presenza di funzionari dell'ufficio doganale di controllo, ma devono avvenire sulla scorta di un documento amministrativo, commerciale o di trasporto che contenga i dati identificativi dei beni e del soggetto per conto del quale viene eseguita l'operazione (lettera di vettura, documento di trasporto, fattura ecc.). Il gestore del deposito è responsabile solidalmente con la società rappresentata nel caso di mancata o irregolare applicazione dell imposta dovuta all atto dell estrazione dei beni. 26

27 Rappresentanza fiscale del gestore Per le operazioni concernenti beni introdotti nel deposito per le quali è prevista la disapplicazione dell IVA e di cui siano parti soggetti passivi non residenti privi di identificazione diretta e di rappresentante fiscale in Italia, il gestore del deposito assume la veste di rappresentante fiscali leggero *. Il gestore del deposito per tali operazioni può richiedere un solo numero di partita IVA unico per tutti i soggetti passivi d imposta non residenti da lui rappresentati. * Art. 44, comma 3 del D.L. n. 331/93. 27

28 Rappresentanza fiscale del gestore Il rappresentante fiscale "leggero" o con capacità limitata, a differenza della tipica figura di rappresentante fiscale, è legittimato a rappresentare l'impresa non residente solo con riferimento alle operazioni attive o passive che non comportano pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. Il rappresentante "leggero" è tenuto agli obblighi di fatturazione delle operazioni intracomunitarie non imponibili, all integrazione delle fatture di acquisto senza esposizione dell'imposta e alla compilazione dei modelli INTRASTAT. 28

29 Operazioni che possono beneficiare del regime di sospensione Le operazioni che possono beneficiare del particolare regime previsto per i beni immessi in un deposito IVA (sospensione temporanea dell IVA) sono quelle elencate nell art. 50, comma 4 e precisamente: a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione nel deposito IVA; b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni extraue destinati ad essere introdotti nel deposito IVA previa prestazione della garanzia commisurata all imposta (tranne che per i soggetti certificati o esonerati per legge) (NO plafond); c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti passivi CEE, mediante introduzione nel deposito IVA (NO plafond); d) le cessione dei beni elencati nella Tabella A-bis (allegata al D.L. n. 331/93) eseguita mediante introduzione nel deposito IVA, nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera precedente (NO plafond); 29

30 Operazioni che possono beneficiare del regime di sospensione e) le cessioni di beni custoditi nel deposito IVA (NO plafond); f) le cessione intracomunitarie di beni estratti dal deposito IVA con spedizione degli stessi in un altro Stato CEE ( SI plafond); g) le cessioni di beni estratti dal deposito IVA con trasporto/spedizione fuori del territorio comunitario (Si plafond); h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi nel deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso, ma in locali limitrofi, sempreché, in tal caso, le suddette prestazioni siano di durata non superiore a 60 giorni (NO plafond); i) il trasferimento dei beni in un altro deposito IVA (NO plafond). 30

31 Le operazioni di immissione in libera pratica di beni extracomunitari nel deposito IVA La nuova formulazione normativa dell art. 50-bis, comma 4, lett.b), in seguito alle modifiche apportate dal D.L. n. 70/2011, precisa che l immissione in libera pratica di beni extra-cee destinati ad essere introdotti nel deposito IVA avviene senza applicazione dell IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all imposta. Tale obbligo non riguarda i soggetti certificati ex art. 14-bis, Regolamento CEE n. 2454/93 nonché quelli esonerati ex art. 90, del D.P.R. n. 43/73. Come precisato dall Agenzia delle Dogane* tale intervento normativo non introduce una novità assoluta ma codifica l istituto della garanzia da prestare in relazione alle operazioni di introduzione in deposito I.V.A., già presente nella precedente prassi operativa** adottata anche in applicazione di principi di diritto comunitario. * Nota n /RU del 7 settembre ** CM , n. 145/E e Circolare Agenzia delle Dogane 28 aprile 2006, n.16/d. 31

32 Le operazioni di immissione in libera pratica di beni extracomunitari nel deposito IVA: disciplina previgente Infatti già dal 1997 per l immissione in libera pratica senza applicazione IVA di beni extracomunitari in un deposito IVA era previsto che : il soggetto importatore dovesse rilasciare all Ufficio doganale una dichiarazione circa la destinazione dei beni e la prestazione di una garanzia equivalente all ammontare della IVA dei beni. la garanzia non fosse dovuta dai soggetti esonerati in base all art.90 del Testo unico doganale (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, imprese di notoria solvibilità); qualora successivamente all immissione in libera pratica fosse stata accertata una destinazione diversa da quella dichiarata, l Ufficio doganale avrebbe trattenuto la suddetta garanzia. lo svincolo della garanzia fosse subordinato alla sola presentazione da parte dell importatore di copia del documento doganale munito di apposita attestazione di avvenuta presa in carico delle merci nel registro di conto deposito, sottoscritta dal soggetto depositario. 32

33 Le operazioni di immissione in libera pratica di beni extracomunitari nel deposito IVA previa prestazione della garanzia: nuova disciplina La nuova formulazione normativa dell art.50-bis, comma 4, lett. b) del D.L. n. 331/93 conferma che: sono effettuate senza pagamento dell IVA le operazioni di immissione in libera pratica di beni extracomunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, previa presentazione di idonea garanzia pari all ammontare dell IVA relativa ai beni importati; la garanzia è dovuta anche dal soggetto estero purché identificato ai fini IVA o con rappresentante fiscale in Italia. A tale proposito, l Agenzia delle Dogane* ha precisato che la garanzia: può essere prestata dall importatore, dal dichiarante ovvero da un terzo soggetto; sostituisce la precedente garanzia prevista dalla precedente prassi. * Nota n /RU del 7 settembre 2011 e Nota /RU del 5 ottobre

34 Le operazioni di immissione in libera pratica di beni extracomunitari nel deposito IVA - esonero della garanzia: nuova disciplina Viene inoltre confermato inoltre che: la garanzia non è dovuta da: A) soggetti con un riconosciuto grado di affidabilità e di notoria solvibilità (Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e ditte di notoria solvibilità)*; B) soggetti titolari di certificazione attestante lo status di Operatore Economico Autorizzato** (AEO). Come precisato dalla Agenzia delle Dogane tali condizioni, di natura soggettiva, devono ricorrere in alternativa, con riferimento al soggetto importatore (casella 8 del DAU), devono essere indicate nella dichiarazione doganale (casella 52 del DAU) e si applicano anche al soggetto non residente identificato ai fini IVA in Italia. *Art. 90 del TULD (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43). ** Art.14-bis del Regolamento CEE n. 2541/

35 Le operazioni di immissione in libera pratica di beni extracomunitari nel deposito IVA - esonero della garanzia: procedura semplificata Con riferimento all esonero della garanzia in capo ai soggetti con un riconosciuto grado di affidabilità e di notoria solvibilità, l Agenzia delle Dogane*, tenuto conto dello stato di crisi economica che interessa anche il comparto del commercio internazionale, ha introdotto una procedura semplificata di ottenimento dell esonero della garanzia. In particolare viene disposto che la solvibilità aziendale su istanza di parte viene riconosciuta solo dagli Uffici della Agenzia delle dogane competenti per territorio attraverso l esame della seguente documentazione: a) certificato storico rilasciato dalla C.C.I.A.A.; b) certificato di assenza carico pendenti rilasciato dal competente Ufficio delle Entrate; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver effettuato importazioni di merci nel corso dell ultimo anno (12 mesi) senza che siano state sollevati rilievi di irregolarità sanzionabili da parte delle autorità doganali. L esonero, se ottenuto, ha validità annuale ma rinnovabile, e può essere revocato dall Ufficio per fatti successivi che avrebbero potuto condizionare negativamente il rilascio se fossero esistiti a tale data. * Nota 4 novembre 2011, n

36 Estrazione dal deposito dei beni immessi in libera pratica: adempimenti IVA Il soggetto che estrae dal deposito IVA beni che sono stati precedemente immessi in libera pratica, in qualità di debitore di imposta, deve emettere una autofattura nella quale deve essere riportato il riferimento alla bolletta doganale di importazione (già annotata nel registro degli acquisti), nonché l ammontare imponibile dei beni estratti e della relativa IVA. Tale autofattura deve essere registrata contemporaneamente nel registro IVA vendite e in quello degli acquisti. Inoltre come chiarito dall Amministrazione finanziaria (RM , n.198/e): Nel caso in cui l ammontare dell imponibile non sia variato rispetto al valore di introduzione: - nel registro IVA vendite deve essere riportato integralmente sia l imponibile che l IVA; - nel registro degli acquisti deve essere annotata esclusivamente l IVA, essendo l imponibile già indicato sulla base della bolletta doganale di immissione in libera pratica. 36

37 Estrazione dal deposito dei beni immessi in libera pratica: adempimenti IVA Nel caso in cui l ammontare dell imponibile dei beni sia diverso rispetto al loro valore iniziale di introduzione, (a seguito, ad es. di effettuazione di prestazioni di lavorazione effettuate durante la giacenza in deposito nei confronti di soggetto passivo iva italiano): - nel registro IVA vendite deve essere annotato integralmente sia l imponibile che l IVA; - nel registro IVA acquisti deve essere riportata solo la differenza dell ammontare imponibile (rispetto a quanto già annotato in base della bolletta doganale), nonché l intera IVA afferente l operazione di estrazione. 37

38 Estrazione dal deposito dei beni immessi in libera pratica - svincolo della garanzia: nuova disciplina Come chiarito dall Agenzia delle Dogane il soggetto che procede all estrazione dal deposito IVA dei beni precedentemente immessi in libera pratica ( importatore o terzo acquirente) deve comunicare i dati relativi alla liquidazione IVA anche al fine di svincolare la garanzia prestata in Dogana. In particolare, l Agenzia ha precisato che ai fini dello svincolo della garanzia il soggetto che procede all estrazione dovrà dare prova dell espletamento degli adempimenti previsti in materia di I.V.A. ai fini della liquidazione dell imposta, fornendo documentazione dell avvenuta registrazione dell autofattura nella propria contabilità. *Nota n /RU del 7 settembre

39 Estrazione dal deposito dei beni immessi in libera pratica - svincolo della garanzia: nuova disciplina Pertanto il soggetto che procede all estrazione dei beni deve esibire: 1) copia dell autofattura (o, in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria copia della fattura di vendita), integrata con gli estremi dell annotazione nei registri IVA (vendite e acquisti) ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata dalla copia dei registri IVA, dalla quale risulti l avvenuta registrazione di dette fatture; 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, attestante la conformità delle copie agli originali nonché l effettiva registrazione nei registri contabili dell autofattura o della fattura di esportazione o di cessione intracomunitaria. 39

40 Estrazione dal deposito dei beni immessi in libera pratica - svincolo della garanzia: nuova disciplina Inoltre l Agenzia delle Dogane* precisa che la documentazione: A) è necessaria, non solo per svincolare la garanzia prestata in Dogana ma anche ai fini della corretta tenuta della contabilità da parte del depositario ; pertanto la documentazione è richiesta anche quando il soggetto che ha introdotto i beni nel deposito IVA non abbia prestato garanzia in quanto soggetto esonerato; B) deve essere presentata al depositario e al competente Ufficio doganale, sia nel caso in cui l introduzione e l estrazione dei beni sia effettuata dallo stesso soggetto sia nel caso in cui sia effettuata da soggetto IVA diverso. In questo ultimo caso il depositario è tenuto a fornire gli elementi del buon esito dell operazione oltre che all Ufficio doganale anche al soggetto che ha introdotto i beni nel deposito in modo tale che lo stesso possa attivarsi per svincolare la garanzia prestata. * Nota della Agenzia delle Dogane 5 ottobre 2011, n /RU. 40

41 Estrazione dal deposito dei beni immessi in libera pratica- svincolo della garanzia: nuova disciplina Tale documentazione da presentare al depositario e da parte di quest ultimo all Ufficio doganale di importazione: - può essere consegnata a mano; - inviata tramite posta elettronica certificata (PEC); - tramite altro canale preventivamente concordato con il competente Ufficio doganale; - non sarà più necessaria nel momento in cui verrà attuata l integrazione delle banche dati tenute dalle Agenzie delle Dogane e delle Entrate. 41

42 Estrazione dal deposito dei beni immessi in libera pratica- svincolo della garanzia: nuova disciplina All atto della presentazione della documentazione alla dogana, l Ufficio doganale provvede a svincolare la garanzia prestata per una singola operazione. In caso di presentazione di garanzia globale, l importo corrispondente all IVA viene riaccreditato (e ciò equivale, ovviamente allo svincolo). 42

43 Analisi delle operazioni attive e passive disciplinate dall art. 50-bis 43

44 Acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione nel deposito IVA* Caso A: beni provenienti da un altro Stato membro della CEE che vengono acquistati da un soggetto passivo di imposta italiano. L impresa italiana che acquista beni da un operatore comunitario introducendoli in un deposito IVA, effettua un acquisto intracomunitario sia pure senza applicazione dell IVA*. L impresa italiana è pertanto tenuta ad adempiere agli adempimenti contabili previsti per gli acquisti intracomunitari, consistenti: nell integrazione (entro il mese di ricevimento), della fattura di acquisto indicando nel corpo della stessa il titolo di non imponibilità all IVA*; nella registrazione della fattura (sempre entro il mese di ricevimento della stessa) nel registro IVA vendite e nel registro IVA acquisti; nella compilazione e presentazione del modello INTRA 2-bis degli acquisti. * Art. 50-bis, comma 4, lett. a) del D.L. n. 331/93. 44

45 Acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione nel deposito IVA* Caso B: beni introdotti da un fornitore comunitario in un deposito IVA** istituito da un proprio cliente (soggetto passivo italiano) che preleva i beni in base alle proprie esigenze (cosiddetto: consignment stock ). I beni rimangono di proprietà del fornitore CEE fino all atto del prelievo da parte dell impresa italiana depositaria che in tale momento diventa proprietaria degli stessi. L introduzione dei beni nel deposito**deve essere rilevata dall impresa italiana depositaria in un apposito registro di conto deposito. Successivamente, all atto della prelievo/estrazione dei beni (non oltre l anno dalla data di introduzione dei beni nel deposito), l impresa italiana (depositaria) effettua l acquisto intracomunitario dal fornitore CEE e conseguentemente è tenuta agli adempimenti contabili di integrazione (in regime di imponibilità IVA dal momento che i beni vengono estratti dal deposito) e registrazione della fattura di acquisto CEE nonché di compilazione del modello INTRA 2-bis degli acquisti. * Art. 50-bis, comma 4, lett. a) del D.L. n. 331/93. ** Gestito in conto proprio dal depositario. 45

46 Acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione nel deposito IVA* Caso C: beni introdotti da parte di un impresa comunitaria in un deposito IVA per conto terzi, a titolo di magazzinaggio. In questo caso l operatore comunitario che introduce i beni nel deposito IVA per esigenze della propria impresa, poiché ai fini IVA (e non contabili) pone in essere un acquisto intracomunitario assimilato deve nominare un proprio rappresentante fiscale che provveda ad assolvere agli obblighi contabili di integrazione e registrazione della fattura di acquisto CEE. Il rappresentante fiscale (che nel caso di specie può essere lo stesso depositario) opera in qualità di rappresentante fiscale leggero **, ossia con obblighi fiscali ridotti in quanto integra la fattura d acquisto senza IVA e compila il modello INTRA 2-bis degli acquisti. * Art. 50-bis, comma 4, lett. a) del D.L. n. 331/93. ** Art. 44, comma 3 del D.L. n. 331/93. 46

47 Cessioni di beni nei confronti di soggetti IVA identificati in altro Stato membro della Comunità europea eseguite mediante introduzione in un deposito IVA* Le cessioni di beni nei confronti di soggetti passivi comunitari eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, sono operazioni non soggette all IVA. In questa fattispecie poiché i beni non vengono fisicamente spediti in un altro Stato membro della CEE, il cedente nazionale non realizza una cessione intracomunitaria, ma una vendita interna non soggetta all applicazione dell IVA e come tale pur facendo parte del volume di affari IVA non concorre alla formazione del plafond né deve essere dichiarata nei modelli INTRASTAT. * Art. 50-bis, comma 4, lett. c) del D.L. n. 331/93. 47

48 Cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al D.L. n. 331/93, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA*. Le cessioni di beni elencati nella Tabella A-bis** che vengono introdotti nei depositi IVA sono sempre operazioni non imponibili all IVA. In questo caso l operazione è agevolata non solo se effettuata nei confronti di operatori CEE, ma anche nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano o fuori CEE. *Art. 50-bis, comma 4, lett. d) del D.L. n. 331/93. **Stagno, rame, zinco, nichel, alluminio, piombo, indio, cereali, semi e frutti oleosi, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù, altra frutta a guscio, olive, semi e sementi, té, caffè non torrefatto, cacao, zucchero greggio, gomma, lana, prodotti chimici alla rinfusa, oli minerali, argento, platino, patate, grassi e oli vegetali e loro frazioni non modificate chimicamente. 48

49 Cessioni di beni custoditi in un deposito IVA* Tutte le cessioni aventi per oggetto beni che sono custoditi nei depositi IVA (senza estrazione) sono operazioni non soggette all IVA. Si tratta di qualunque tipo di cessione, di qualunque bene che si trovi nel deposito, a qualunque soggetto (italiano, comunitario, extracomunitario), fatta eccezione per i privati Tali operazioni, anche se non recano l addebito dell IVA, sono considerate operazioni interne e come tali, concorrono alla formazione del volume d affari IVA, ma non danno luogo alla formazione del plafond in capo all impresa cedente. * Art. 50-bis, comma 4, lett. e) del D.L. n. 331/93. 49

50 Cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro stato CEE* Le cessioni di beni estratti da un deposito IVA, effettuate nei confronti di un soggetto identificato ai fini IVA in altro Stato CEE e spedite in un altro Stato membro CEE sono cessioni intracomunitarie e come tali non imponibili all IVA ai sensi dell art. 41 del D.L. n.331/93. Tale fattura concorre anche alla formazione del plafond. Occorre compilare anche il modello INTRA1-bis delle cessioni. * Art. 50-bis, comma 4, lett. f) del D.L. n. 331/93. 50

51 Cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dal territorio della CEE*. Le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dal territorio della CEE sono cessioni all esportazione non imponibili all IVA ai sensi dell art. 8, comma 1, lett.a) del D.P.R. n. 633/72 e la estrazione è effettuata sulla base della bolletta doganale. Tale fattura concorre anche alla formazione del plafond. *Art. 50-bis, comma 4, lett. g) del D.L.n.331/93. 51

52 Prestazioni di servizi eseguite all interno del deposito* Le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali relative ai beni custoditi nei depositi IVA, sono operazioni non soggette all IVA. Tali prestazioni di servizi dal 20 febbraio 2010 sono considerate prestazioni di servizi generici ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72.** Pertanto le suddette prestazioni (anche se eseguite in locali limitrofi *** al deposito IVA alla condizione che le operazioni siano di durata non superiore a 60 giorni), se rese nei confronti di soggetti IVA esteri devono essere fatturate in regime di esclusione ai sensi dell art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72 e come tali non rilevano nella base imponibile in fase di estrazione. Le medesime prestazioni se rese nei confronti di soggetto passivo italiano sono non imponibili art. 50- bis, comma 4, lett. i) del D.L. n. 331/93. Le fatture relative alle prestazione citate non concorrono alla formazione del plafond. * Art. 50-bis, comma 4, lett. h) del D.L. n. 331/93. ** C.A.E. n. 28/E del 21 giugno 2011, risposta n. 2.6 *** Per locali limitrofi ai depositi IVA l Amministrazione finanziaria ha precisato che devono intendersi i locali che pur non costituendo parte integrante del deposito sono funzionalmente e logicamente collegati in un rapporto di contiguità e comunque rientranti nel plesso aziendale del depositario, qualunque sia il titolo di detenzione, con esclusione in ogni caso, di locali gestiti da soggetto diverso dal depositario (R.M.n.149 del ). 52

53 Le spese di gestione del deposito L Agenzia delle Entrate* ha chiarito che le spese relative alla gestione del deposito e alla relativa custodia dei beni sono entrambe operazioni rientranti tra i servizi generici relativi a beni mobili disciplinate dall art.7-ter del D.P.R. n. 633/72. * C.A.E. n. 21 giugno 2011, n. 28/E 53

54 Trasferimento dei beni in un altro deposito IVA*. Il trasferimento di beni da un deposito IVA ad un altro deposito IVA avviene senza pagamento dell imposta. Le operazioni di estrazione dei beni dal deposito e di introduzione nel nuovo deposito IVA devono essere comprovate da una copia del documento di trasporto che dovrà essere annotato nei registri relativi alla movimentazione dei beni dai gestori dei due depositi. Dal momento che il semplice trasferimento dei beni da un deposito ad un altro non comporta alcun passaggio di effetti traslativi della proprietà (rimanendo i beni nella sfera patrimoniale del medesimo soggetto), si ritiene che la relativa operazione non debba essere fatturata, anche se in regime di non imponibilità IVA. *Art. 50-bis, comma 4, lett. i) del D.L. n. 331/93. 54

55 Estrazione dei beni dal deposito per essere immessi in consumo in Italia*. Estrazione dei beni dal deposito per essere immessi in consumo in Italia. L estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, comporta l'assolvimento dell'iva mediante autofattura. Tale operazione può essere effettuata solo da soggetti passivi IVA (impresa residente, stabile organizzazione di soggetti esteri, rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero autoidentificato ai fini IVA in Italia). E esclusa la possibilità di estrazione dei beni da parte di soggetti privati (che non agiscano nell esercizio di impresa arte o professione) o di operatori esteri non identificati ai fini IVA in Italia. La base imponibile dell'acquisto è costituita dal corrispettivo o dal valore relativo all'operazione non assoggettata ad IVA all atto dell'introduzione. Qualora, successivamente all introduzione, i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, aumentata dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizio (rilevanti ai fini IVA) effettuate sui beni durante il periodo di giacenza, fino al momento dell'estrazione. * Art. 50, comma 6 del D.L. n. 331/93. 55

56 Estrazione dei beni dal deposito per essere immessi in consumo in Italia: modalità di assolvimento dell imposta*. Il soggetto passivo residente che procede all estrazione dei beni dal deposito IVA per utilizzarli o commercializzarli in Italia deve assolvere l IVA mediante la procedura dell'autofatturazione ex art.17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72. Qualora il bene estratto sia stato oggetto di un precedente acquisto senza pagamento dell'imposta, da parte della stesso soggetto che procede all estrazione dei beni, (es.: acquisto di beni custoditi nel deposito, acquisto intracomunitario di beni introdotti nel deposito, ecc.), l IVA deve essere assolta attraverso l integrazione della precedente fattura di acquisto. 56

57 Estrazione dei beni dal deposito per essere immessi in consumo in Italia: future regole in attesa d attuazione L art. 50-bis, comma 6, così come modificato dalla legge di conversione della Manovra di Ferragosto * prevede che: l estrazione dei beni dal deposito IVA al fine della loro utilizzazione o commercializzazione in Italia, può essere effettuata solo da soggetti passivi IVA in possesso dei seguenti requisiti di affidabilità: essere iscritti alla C.C.I.A.A. da almeno 1 anno; dimostrare di essere effettivamente operativi; attestare la regolare esecuzione dei versamenti IVA; Tuttavia tale disposizione non è ancora operativa in quanto per la sua attuazione occorre l emanazione di un apposito provvedimento del direttore della Agenzia delle Entrate. Pertanto fino alla adozione di tale provvedimento l estrazione dei beni dal deposito può ancora essere effettuata da qualsiasi soggetto passivo IVA. *Art. 2, comma 36-vicies quater, della Legge 14 settembre 2011, n

58 Estrazione di beni dal deposito: compilazione dichiarazione annuale IVA Come si evince dalle istruzioni della dichiarazione annuale IVA 2011 Nel caso in cui i beni estratti dal deposito siano stati oggetto di precedente acquisto senza pagamento di imposta da parte dello stesso soggetto che li estrae, se l estrazione dal deposito avviene nello stesso periodo d imposta in cui è stata effettuata l immissione ovvero l acquisto del bene custodito in deposito, l importo dell imponibile e della relativa imposta devono essere indicati esclusivamente nei righi da VF1 a VF11. Se l estrazione dal deposito avviene invece in un periodo d imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l acquisto senza pagamento d imposta, l imponibile deve essere indicato nella dichiarazione relativa all anno di effettuazione dell operazione (immissione in deposito, acquisto di bene custodito in deposito, ecc.) nel rigo VF13 e, successivamente, nella dichiarazione relativa all anno in cui avviene l estrazione, occorre riportare nei righi da VF1 a VF11 l imponibile e la relativa imposta, indicando inoltre lo stesso importo anche nel rigo VF19, per consentire di sottrarre dal volume degli acquisti il corrispondente importo già esposto nel rigo VF13 della precedente dichiarazione. 58

59 Estrazione di beni dal deposito: compilazione dichiarazione annuale IVA 59

A TUTTI I CLIENTI. Faremo seguire al più presto ulteriori indicazioni. Cordiali saluti SILVANO COZZI

A TUTTI I CLIENTI. Faremo seguire al più presto ulteriori indicazioni. Cordiali saluti SILVANO COZZI A TUTTI I CLIENTI La legge 11 luglio 2011 n 206 ha introdotto un eme ndamento all'art 50 bis del DL 30 Agosto 1993 n 331, apportando significative novità per quanto riguarda l'operatività in regime di

Dettagli

Sono previste esenzioni dalla prestazione della garanzia per i seguenti Soggetti:

Sono previste esenzioni dalla prestazione della garanzia per i seguenti Soggetti: Buongiorno a Tutti. in relazione all'oggetto, si è tenuta ieri una riunione presso la Direzione Generale della Dogana a Roma, nel corso della quale si è deciso quanto segue: -nelle more dell'emanazione

Dettagli

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331 DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331 Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle

Dettagli

Le agevolazioni IVA del deposito fiscale

Le agevolazioni IVA del deposito fiscale Le agevolazioni IVA del deposito fiscale di Cosimo Turrisi Pubblicato il 27 marzo 2009 forniti importanti chiarimenti in materia di depositi fiscali La Risoluzione Ministeriale n. 440/E/2008 ed il Decreto

Dettagli

Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini I.V.A.. Integrazioni alla direttiva prot. n /RU del 7 settembre 2011.

Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini I.V.A.. Integrazioni alla direttiva prot. n /RU del 7 settembre 2011. Roma, 5 OTT. 2011 Protocollo: Rif.: Allegati: 113881/RU Alle Direzioni Regionali, Interregionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI Alle Direzioni Centrali Agli

Dettagli

RONCO Logistica S.r.l. Deposito e logistica delle merci

RONCO Logistica S.r.l. Deposito e logistica delle merci DEPOSITO FISCALE IVA 1. Definizione Cos è un deposito IVA? E un luogo fisico, situato all interno del territorio italiano, nel quale la merce è introdotta, sosta ed esce e può beneficiare di determinate

Dettagli

Operazioni agevolate e depositi fiscali (2)

Operazioni agevolate e depositi fiscali (2) Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Operazioni agevolate e depositi fiscali (2) 23 Novembre 2005 Beni di provenienza comunitaria, consignment stock, altre operazioni L'introduzione

Dettagli

La riforma dei depositi Iva, contenuta nel D.L. 193/2016, determina modifiche sostanziali

La riforma dei depositi Iva, contenuta nel D.L. 193/2016, determina modifiche sostanziali CIRCOLARE DI STUDIO 04/2017 Parma, 23 gennaio 2017 OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI DEPOSITI IVA La riforma dei depositi Iva, contenuta nel D.L. 193/2016, determina modifiche sostanziali al trattamento fiscale

Dettagli

Il legislatore, al fine di soddisfare detta aspettativa, ha previsto le seguenti tipologie di deposito.

Il legislatore, al fine di soddisfare detta aspettativa, ha previsto le seguenti tipologie di deposito. Gli operatori economici hanno l esigenza commerciale di disporre di strutture ove custodire le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, soprattutto quando i beni

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 novembre 2008 RISOLUZIONE N. 440/E OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Art. 50-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331. Depositi IVA

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 35 26.01.2017 Depositi Iva Tra normativa vigente e novità del D.L. n. 193 del 22.10.2016 A cura di Marta Bregolato Categoria: Iva Sottocategoria:

Dettagli

Le Operazioni ad effetti differiti

Le Operazioni ad effetti differiti Le Operazioni ad effetti differiti Bologna, 2 Ottobre 2014 D.ssa Nadia Gentina 1 CASO: fornitore IT - cliente UE Invio dei beni in altro Paese UE: non costituisce cessione intracomunitaria assimilata da

Dettagli

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1878 D I S E G N O D I L E G G E presentato dal Ministro delle finanze (VISCO) (V. Stampato Camera n. 1985) approvato dalla Camera

Dettagli

VAT Bonded Warehouses. Depositi IVA in Italia

VAT Bonded Warehouses. Depositi IVA in Italia VAT Bonded Warehouses Depositi IVA in Italia Quadro Normativo L articolo 50- bis del D.L. 331/1993, recependo l articolo 16 della Direttiva 77/388/CEE (oggi trasfuso negli artt. 155-163 della Direttiva

Dettagli

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 Estrazione da depositi Iva

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 Estrazione da depositi Iva Divisione contribuenti Risposta n. 142 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 Estrazione da depositi Iva Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto

Dettagli

Circolare n.151 del 3 Novembre 2017

Circolare n.151 del 3 Novembre 2017 Circolare n.151 del 3 Novembre 2017 Nuovi codici tributo per il recupero dell IVA sui beni estratti dal deposito IVA Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l Agenzia delle Entrate,

Dettagli

I depositi fiscali Iva per agevolare gli scambi in ambito comunitario 1

I depositi fiscali Iva per agevolare gli scambi in ambito comunitario 1 Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti I depositi fiscali Iva per agevolare gli scambi in ambito comunitario 1 12 Luglio 2012 Consentono di custodire e sottoporre a lavorazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 80/E. OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212

RISOLUZIONE N. 80/E. OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 RISOLUZIONE N. 80/E Roma, 4 agosto 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione

Dettagli

IVA: rapporti con l estero e adempimenti. Torino, 25 marzo 2014 Stefano Carpaneto

IVA: rapporti con l estero e adempimenti. Torino, 25 marzo 2014 Stefano Carpaneto IVA: rapporti con l estero e adempimenti Torino, 25 marzo 2014 Stefano Carpaneto L ESPORTATORE ABITUALE E LA LETTERA DI INTENTO Plafond IVA Gli operatori economici che effettuano operazioni con l'estero

Dettagli

Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA

Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA Seconda parte: Le Esportazioni e le Importazioni Torino, 25 marzo 2014 Dott. Marco Bodo Le Esportazioni di beni Le esportazioni sono cessioni di

Dettagli

Le modalità di estrazione dei beni dal deposito IVA

Le modalità di estrazione dei beni dal deposito IVA CIRCOLARE A.F. N. 81 del 6 Giugno 2017 Ai gentili clienti Loro sedi Le modalità di estrazione dei beni dal deposito IVA Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che il D.L. n. 193/2016 ha

Dettagli

Pianiga - Cazzago (Ve), 12 ottobre IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK: TRATTAMENTO IVA (Simone Baldan )

Pianiga - Cazzago (Ve), 12 ottobre IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK: TRATTAMENTO IVA (Simone Baldan ) Pianiga - Cazzago (Ve), 12 ottobre 2005 IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK: TRATTAMENTO IVA (Simone Baldan ) INDICE Il contratto di consignment stock pag. 2 Consignment stock in ambito UE pag. 3 Consignment

Dettagli

IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI

IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI Normativa Art. 1, comma 325, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; Art. 7, c. 4 lettera f) -quinquies del DPR. n. 633/72; Direttiva comunitaria 2006/212 del 28.11.2006;

Dettagli

Aspetti contabili delle operazioni con i depositi fiscali Iva a cura di Francesco Zuech

Aspetti contabili delle operazioni con i depositi fiscali Iva a cura di Francesco Zuech Il Punto sull Iva Aspetti contabili delle operazioni con i depositi fiscali Iva a cura di Francesco Zuech In un precedente articolo pubblicato su questa rivista 22, abbiamo analizzato l istituto dei depositi

Dettagli

24/09/2012. I nuovi adempimenti per l immissione in libera pratica di beni extracomunitari e l utilizzo dei depositi IVA

24/09/2012. I nuovi adempimenti per l immissione in libera pratica di beni extracomunitari e l utilizzo dei depositi IVA 89 I nuovi adempimenti per l immissione in libera pratica di beni extracomunitari e l utilizzo dei depositi IVA 1 Immissione in libera pratica 90 Ai fini di un maggior controllo sulle operazioni d importazione

Dettagli

Operazioni agevolate e depositi fiscali (1)

Operazioni agevolate e depositi fiscali (1) Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Operazioni agevolate e depositi fiscali (1) 22 Novembre 2005 Funzione e gestione; beni di provenienza extracomunitaria I depositi fiscali

Dettagli

NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA

NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA QUESTIONI CONTROVERSE E POSSIBILI SOLUZIONI Confindustria Genova - Lunedì 15 marzo 2010 1 D: Per le operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti

Dettagli

Beni che possono essere immessi in deposito IVA

Beni che possono essere immessi in deposito IVA Milano, 12 maggio 2015 CIRCOLARE CLIENTI N. 13/2015 OGGETTO: DEPOSITI IVA CIRCOLARE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 24 MARZO 2015, N. 12/E L Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 24 marzo 2015, n.

Dettagli

Le principali criticità connesse alla territorialità dell IVA

Le principali criticità connesse alla territorialità dell IVA Le principali criticità connesse alla territorialità dell IVA Dott. Alberto Perani Firenze, 03 ottobre 2018 Servizi funzionali alla gestione dei processi di vendita nell e-commerce indiretto Servizio di

Dettagli

I depositi fiscali Iva per agevolare gli scambi in ambito comunitario - 4

I depositi fiscali Iva per agevolare gli scambi in ambito comunitario - 4 Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti I depositi fiscali Iva per agevolare gli scambi in ambito comunitario - 4 19 Luglio 2012 L immissione in libera pratica presuppone

Dettagli

Roma, 4 novembre Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI

Roma, 4 novembre Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI Roma, 4 novembre 2011 Protocollo: Rif.: 127293/RU Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane Allegati: Agli Uffici delle Dogane Alle Direzioni Centrali LORO SEDI Agli

Dettagli

IVA Estero. Giovedì 06 Aprile MODULO: TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI. 08:45 Registrazione dei Partecipanti. 09:15 Apertura dei Lavori

IVA Estero. Giovedì 06 Aprile MODULO: TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI. 08:45 Registrazione dei Partecipanti. 09:15 Apertura dei Lavori IVA Estero Giovedì 06 Aprile 2017 1 MODULO: TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI 08:45 Registrazione dei Partecipanti 09:15 Apertura dei Lavori 09:30 Inquadramento generale Rilevanza del presupposto,

Dettagli

Novità in materia di depositi IVA Modalità di estrazione dei beni dal deposito

Novità in materia di depositi IVA Modalità di estrazione dei beni dal deposito Circolare 12 del 16 maggio 2017 Novità in materia di depositi IVA Modalità di estrazione dei beni dal deposito 1 Premessa... 2 2 Cessioni senza applicazione dell IVA... 2 2.1 Abolizione dei limiti soggettivi...

Dettagli

Le operazioni con l estero nella dichiarazione IVA 2012

Le operazioni con l estero nella dichiarazione IVA 2012 Le operazioni con l estero nella dichiarazione IVA 2012 Dott. Emanuele Pastore 1 Esportazioni ATTIVE Cessioni Intra UE Operazioni con l estero Altre operazioni attinenti e/o connesse PASSIVE Importazioni

Dettagli

INDICE. Sezione Prima - CONCETTI GENERALI

INDICE. Sezione Prima - CONCETTI GENERALI INDICE Sezione Prima - CONCETTI GENERALI I soggetti... pag. 12 Il soggetto passivo...» 12 Il prestatore occasionale...» 15 Il soggetto minimo e forfettario...» 15 Il sistema VIES...» 16 Il luogo di stabilimento...»

Dettagli

ESTRAZIONE DEI BENI DAI DEPOSITI IVA

ESTRAZIONE DEI BENI DAI DEPOSITI IVA Treviso, lì 30.03.2017 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 06/2017 ESTRAZIONE DEI BENI DAI DEPOSITI IVA Importanti novità in tema di depositi IVA sono state introdotte dal legislatore allo scopo

Dettagli

IL PLAFOND IVA PREMESSA ESPORTATORI ABITUALI DICHIARAZIONE DI INTENTO

IL PLAFOND IVA PREMESSA ESPORTATORI ABITUALI DICHIARAZIONE DI INTENTO IL PLAFOND IVA PREMESSA Le imprese che effettuano operazioni internazionali, con Paesi sia UE sia extra UE, in presenza di determinate condizioni, possono acquistare/importare beni e servizi senza applicazione

Dettagli

IVA e DOGANE nelle operazioni con l'estero: strategie operative. 9:15 Promos

IVA e DOGANE nelle operazioni con l'estero: strategie operative. 9:15 Promos IVA e DOGANE nelle operazioni con l'estero: strategie operative Martedì 7 Novembre 2017 9:15 Promos via Meravigli, 7 Milano Promos Camera di commercio Metropolitana di Milano MonzaBrianza Lodi: alessia.occhipinti@mi.camcom.it

Dettagli

Scheda operativa Versione rif c00. Depositi IVA

Scheda operativa Versione rif c00. Depositi IVA 1 Normativa... 2 Operatività... 3 Deposito IVA in conto terzi... 3 Estrazione da deposito... 3 Deposito IVA in conto proprio... 4 Immissione in deposito IVA... 4 Estrazione da dep. IVA avvenuta nel medesimo

Dettagli

Novità in materia di depositi IVA - Modalità di estrazione dei beni dal deposito. IANUTOLO GROS & ASSOCIATI Via Galimberti, BIELLA BI

Novità in materia di depositi IVA - Modalità di estrazione dei beni dal deposito. IANUTOLO GROS & ASSOCIATI Via Galimberti, BIELLA BI IANUTOLO GROS & ASSOCIATI Via Galimberti, 17 13900 BIELLA BI Novità in materia di depositi IVA - Modalità di estrazione dei beni dal deposito CIRCOLARI IANUTOLO & ASSOCIATI PER LA CLIENTELA NUMERO 18-15

Dettagli

1 MODULO: NOVITÀ IVA DI PERIODO E TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI

1 MODULO: NOVITÀ IVA DI PERIODO E TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI Adempimenti IVA Giovedì 06 Aprile 2017 1 MODULO: NOVITÀ IVA DI PERIODO E TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI 09:30 Apertura dei Lavori Adempimenti e novità di periodo Le ultime sullo spesometro old

Dettagli

Aggiornamenti n.03/13

Aggiornamenti n.03/13 7 Aggiornamenti n.03/13 17 Gennaio 2013 LE NOVITA DELLA FATTURAZIONE 2013 ARGOMENTI TRATTATI: SERVIZI EXTRATERRITORIALI PAG. 1 ACQUISTI E CESSIONI PAG. 3 NUOVE INDICAZIONI IN FATTURA PAG. 3 FATTURA SEMPLIFICATA

Dettagli

Oggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle operazioni documentate da ricevuta o scontrino fiscale

Oggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle operazioni documentate da ricevuta o scontrino fiscale A tutti i clienti Circolare Bolzano, 10 giugno 2011 n. 25/2011 Oggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle documentate da ricevuta o scontrino fiscale Per combattere

Dettagli

LA FATTURA SEMPLIFICATA E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

LA FATTURA SEMPLIFICATA E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale TA n. 59 5 agosto 2014 LA FATTURA SEMPLIFICATA E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE ABSTRACT A partire dal 2013 la L. 228/2012 ha stabilito che le

Dettagli

OGGETTO: Importazione di energia elettrica Trattamento IVA e adempimenti doganali

OGGETTO: Importazione di energia elettrica Trattamento IVA e adempimenti doganali Divisione Contribuenti Direzione Centrale Grandi Contribuenti Risposta n. 140 OGGETTO: Importazione di energia elettrica Trattamento IVA e adempimenti doganali QUESITO La Società Alfa (di seguito la Società

Dettagli

IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON SAN MARINO

IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON SAN MARINO IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON SAN MARINO a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Ai fini IVA, i rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di

Dettagli

IL RAPPRESENTANTE FISCALE DEL SOGGETTO NON RESIDENTE

IL RAPPRESENTANTE FISCALE DEL SOGGETTO NON RESIDENTE IL RAPPRESENTANTE FISCALE DEL SOGGETTO NON RESIDENTE A cura di: Giovanni Scagnelli Dottore Commercialista Giuliana Cellerino Dottore Commercialista Politecnico di Torino - 21 novembre 2005 Aspetti contabili

Dettagli

DL n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato ) - Novità in materia di IVA

DL n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato ) - Novità in materia di IVA DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato ) - Novità in materia di IVA Circolare n. 13 1 1 PREMESSA Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d.

Dettagli

Come cambiano le regole Iva per gli agenti: casi pratici a cura di Michele Avesani

Come cambiano le regole Iva per gli agenti: casi pratici a cura di Michele Avesani Il Punto sull Iva Come cambiano le regole Iva per gli agenti: casi pratici a cura di Michele Avesani Premessa La Direttiva n.8/08, ovvero la c.d. Direttiva Servizi, recepita nel Decreto Legislativo approvato

Dettagli

1 PREMESSA 2 IMPOSTA DI BOLLO E FATTURA. Genova, 28 dicembre Ai Signori Clienti. Loro Sedi CIRCOLARE N. 15/2018

1 PREMESSA 2 IMPOSTA DI BOLLO E FATTURA. Genova, 28 dicembre Ai Signori Clienti. Loro Sedi CIRCOLARE N. 15/2018 Genova, 28 dicembre 2018 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 15/2018 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 1 PREMESSA Le novità concernenti la fatturazione elettronica suggeriscono

Dettagli

LE OPERAZIONI TRIANGOLARI

LE OPERAZIONI TRIANGOLARI LE OPERAZIONI TRIANGOLARI Estratto della Circolare Ministeriale 23/02/1994, n. 13 con integrazioni delle modifiche normative intervenute fino al 30/06/2017 16.1 - Triangolare nazionale (--UE) In detta

Dettagli

Buongiorno, Nei prossimi giorni forniremo chiarimenti di natura operativa non appena verremo in possesso di ulteriori informazioni.

Buongiorno, Nei prossimi giorni forniremo chiarimenti di natura operativa non appena verremo in possesso di ulteriori informazioni. Oggetto: Depositi IVA - nota prot. 127293/RU del 4 novembre 2011 Buongiorno, in allegato trasmettiamo la nota prot.127293/ru del 04.11.11 della Agenzia delle Dogane - Direzione Centrale Gestione Tributi

Dettagli

LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE

LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE MODIFICHE AL DPR 633/72 Base imponibile (art. 13 co. 4); soggetti passivi (art. 17 co. 2 e 5); volume d affari (art.

Dettagli

Studio Zanin - Contabilità online - Consulenza del Lavoro online - Rieti

Studio Zanin - Contabilità online - Consulenza del Lavoro online - Rieti A partire dal 1 gennaio 2015, per le persone fisic he che fruiranno del nuovo regime forfettario,è previsto un regime IVA analogo a quello applicabile ai contribuenti minimi. Quindi, pur mantenendo la

Dettagli

IVA Le nuove regole per le operazioni intracomunitarie in vigore dal 2013

IVA Le nuove regole per le operazioni intracomunitarie in vigore dal 2013 Ai Gentili Clienti IVA Le nuove regole per le operazioni intracomunitarie in vigore dal 2013 Riferimenti Art. 1, commi da 325 a 330, Legge n. 228/2012 Artt. 39, 46 e 47, DL n. 331/93 In sintesi Con la

Dettagli

NOVITA IVA a cura di Maurizio Barone

NOVITA IVA a cura di Maurizio Barone NOVITA IVA 2015 a cura di Maurizio Barone ART. 20 DICHIARAZIONI D INTENTO Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, c.d. Decreto Semplificazioni, ha previsto una serie di semplificazioni fiscali. La prima novità

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 2/2012. OGGETTO: Prestazioni di servizi comunitarie stop all autofatturazione ammessa solo l integrazione della fattura

NOTA OPERATIVA N. 2/2012. OGGETTO: Prestazioni di servizi comunitarie stop all autofatturazione ammessa solo l integrazione della fattura NOTA OPERATIVA N. 2/2012 OGGETTO: Prestazioni di servizi comunitarie stop all autofatturazione ammessa solo l integrazione della fattura - Premessa A partire dal 17 marzo 2012,per i soggetti che fruiscono

Dettagli

Agenzia delle Entrate Circolare 24 marzo 2015, n.12/e Depositi IVA

Agenzia delle Entrate Circolare 24 marzo 2015, n.12/e Depositi IVA www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com Agenzia delle Entrate Circolare 24 marzo 2015, n.12/e Depositi IVA IVA - Depositi IVA - Beni che possono essere immessi in deposito IVA - Soggetti abilitati alla gestione

Dettagli

Rappresentante fiscale ed identificazione diretta

Rappresentante fiscale ed identificazione diretta Rappresentante fiscale ed identificazione diretta Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno 2016 In collaborazione con Debitore d imposta (art. 17 DPR 633/72) L imposta sul valore aggiunto è dovuta dai soggetti

Dettagli

***** DOCUMENTI COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

***** DOCUMENTI COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA Circolare numero: 01 2017 Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTI IVA-COMPENSAZIONE/RIMBORSO CREDITO IVA Data: 17 gennaio 2017 Parole Chiave: Comunicazione annuale dati IVA; Dichiarazione annuale IVA; Visto di conformità.

Dettagli

Allargamento della UE a dieci nuovi paesi: principali effetti ai fini IVA

Allargamento della UE a dieci nuovi paesi: principali effetti ai fini IVA ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 15/2004 Allargamento della UE a dieci nuovi paesi: principali effetti ai fini IVA Copyright

Dettagli

Studio Commerciale Antonio Altieri Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

Studio Commerciale Antonio Altieri Dottore Commercialista ed Esperto Contabile Studio Commerciale Antonio Altieri Dottore Commercialista ed Esperto Contabile CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2013 NOVITA' IN MATERIA DI IVA DAL 01.01.2013 BASE IMPONIBILE PER OPERAZIONI IN VALUTA Per le operazioni

Dettagli

Con il DL n. 119, pubblicato sulla G.U n. 247, è stato emanato il c.d. decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019.

Con il DL n. 119, pubblicato sulla G.U n. 247, è stato emanato il c.d. decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019. CIRCOLARE 68 DEL 12 NOVEMBRE 2018 DECRETO FISCALE COLLEGATO NOVITÀ IN MATERIA DI IVA Rif. normativi e di prassi: DL 23.10.2018 n. 119 In sintesi Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018

Dettagli

OGGETTO: Novità in materia di IVA - DL n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato )

OGGETTO: Novità in materia di IVA - DL n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato ) Genova, 6 novembre 2018 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 11/2018 OGGETTO: Novità in materia di IVA - DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato ) Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato

Dettagli

C E N T R O S T U D I A Z I E N D A L I E T R I B U T A R I S. R. L.

C E N T R O S T U D I A Z I E N D A L I E T R I B U T A R I S. R. L. Circolare n. 1 del 7 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione INDICE 1 premessa...3 2 NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE...3 2.1 Operazioni nei confronti di soggetti PASSIVI

Dettagli

PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI: LE DIVERSE CONFIGURAZIONI

PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI: LE DIVERSE CONFIGURAZIONI Periodico quindicinale FE n. 08 23 aprile 2014 ABSTRACT PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI: LE DIVERSE CONFIGURAZIONI Le prestazioni di trasporto di beni sono territorialmente rilevanti nel Paese di stabilimento

Dettagli

Enti non commerciali la nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari

Enti non commerciali la nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari Enti non commerciali la nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 13 febbraio 2010 Dal 1 gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di Iva

Dettagli

FOCUS FISCALE - LUGLIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE LUGLIO/2010. pagina 1 di 9

FOCUS FISCALE - LUGLIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE LUGLIO/2010. pagina 1 di 9 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE LUGLIO/2010 pagina 1 di 9 Territorialità IVA lavorazioni beni mobili: novità 2010 PREMESSA La cd. Direttiva Servizi (n. 2008/8/CE) ha modificato le regole relative al luogo

Dettagli

APPROFONDIMENTI PER LA CLIENTELA

APPROFONDIMENTI PER LA CLIENTELA APPROFONDIMENTI PER LA CLIENTELA N. 26/2018 DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato ) - Novità in materia di IVA 1 1 PREMESSA Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018

Dettagli

CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE

CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio 2013 NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE INDICE 1. PREMESSA 2. NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE 3. CONTENUTO DEL DOCUMENTO E ANNOTAZIONE 4. FATTURA CUMULATIVA

Dettagli

Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 37 24.10.2016 Il modello intra - 12 Acquisti intracomunitari degli enti non commerciali e altri soggetti Categoria:

Dettagli

Gruppo Buffetti S.p.A. Via del Fosso di S. Maura, snc Roma

Gruppo Buffetti S.p.A. Via del Fosso di S. Maura, snc Roma Reverse charge Edilizia L art. 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007, ha sostituito il sesto comma dell art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che il meccanismo dell inversione contabile

Dettagli

Legge del 18 febbraio 1997 n. 28

Legge del 18 febbraio 1997 n. 28 Legge del 18 febbraio 1997 n. 28 Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina

Dettagli

IL PUNTO SULLO SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE 2017

IL PUNTO SULLO SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE 2017 IL PUNTO SULLO SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE 2017 L art. 4, co. 1, del D.L. 193/2016, ha introdotto, a decorrere dall 1.1.2017, la comunicazione trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute

Dettagli

ESTEROMETRO CORSO DI FORMAZIONE L IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI. Relatore: Simone Del Nevo Studio Del Nevo

ESTEROMETRO CORSO DI FORMAZIONE L IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI. Relatore: Simone Del Nevo Studio Del Nevo CORSO DI FORMAZIONE L IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI ESTEROMETRO Mercoledì 8 Maggio 2019 Giovedì 16 Maggio 2019 Relatore: Simone Del Nevo Studio Del Nevo TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE OPERAZIONI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 5/E. Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16/01/2018 OGGETTO: Interpello ordinario (articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Art. 50-bis del DL n. 331 del 1993, Deposito

Dettagli

RISOLUZIONE N. 89/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 89/E. Quesito RISOLUZIONE N. 89/E Roma, 25 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Cessioni di beni estratti dal deposito fiscale da parte del rappresentante

Dettagli

CIRCOLARE N. 12/E. Roma, 24 marzo OGGETTO: Depositi IVA. Direzione Centrale Normativa

CIRCOLARE N. 12/E. Roma, 24 marzo OGGETTO: Depositi IVA. Direzione Centrale Normativa CIRCOLARE N. 12/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 marzo 2015 OGGETTO: Depositi IVA 2 Indice 1. Premessa 4 2. Depositi IVA - definizione 5 3. Beni che possono essere immessi in deposito IVA 6 4. Soggetti

Dettagli

Circolare n. 2/2016 Torino, 19 gennaio 2016

Circolare n. 2/2016 Torino, 19 gennaio 2016 Circolare n. 2/2016 Torino, 19 gennaio 2016 Comunicazione relativa alla richiesta dati per la predisposizione di dichiarazioni fiscali di prossima scadenza: DICHIARAZIONE IVA ANNO 2015 I dati e la documentazione

Dettagli

IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI 1 IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI 2 RIFERIMENTI NORMATIVI Ai sensi dell art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72, sono fatturate in regime di non imponibilità «le cessioni, anche tramite commissionari,

Dettagli

INDICE. Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

INDICE. Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE INDICE Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Premessa... pag. 14 Legge Comunitaria 2008 e ulteriori modifiche...» 15 Decreto Legislativo 11 febbraio 2010 n.

Dettagli

Le operazioni fuori campo Iva e quelle non imponibili escluse dallo spesometro

Le operazioni fuori campo Iva e quelle non imponibili escluse dallo spesometro Le operazioni fuori campo Iva e quelle non imponibili escluse dallo spesometro di, Francesco De Boni Pubblicato il 21 dicembre 2011 QUESTO ARTICOLO E' DEL 2011 - PER TUTTI GLI ARTICOLI AGGIORNATI CLICCA

Dettagli

Modello INTRA: sanzioni e ravvedimento

Modello INTRA: sanzioni e ravvedimento Modello INTRA: sanzioni e ravvedimento di Gioacchino De Pasquale Le recenti modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014) prevedono la qualificazione dell errore derivante

Dettagli

Marca da bollo sulle fatture 2019: ecco come si applica

Marca da bollo sulle fatture 2019: ecco come si applica N. 4 Loro sedi 14 Gennaio Ai 2019 gentili clienti Marca da sulle fatture 2019: ecco come si applica Ricevute, note di credito, fatture con reverse, fatture per le esportazioni, fatture esenti, e-fatture:

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013

NOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013 NOTA OPERATIVA N. 1/2013 OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013 - Introduzione La legge 228, del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto alcune modifiche all

Dettagli

Studio Dott. Begni & Associati NEWS 09/2018

Studio Dott. Begni & Associati NEWS 09/2018 Brescia, lì 13.03.2018 SPETT.LE CLIENTE ELENCO CLIENTI FORNITORI c.d. Spesometro- light II semestre 2017 in scadenza al 06 Aprile 2018 file XML in Studio entro giovedì 22 marzo 2018 1 PREMESSA L art. 1-ter

Dettagli

Marca da bollo sulle fatture 2019: ecco come si applica

Marca da bollo sulle fatture 2019: ecco come si applica Marca da sulle fatture 2019: ecco come si applica Di Gorgoglione dott. Antonio Ricevute, note di credito, fatture reverse, fatture per esportazioni, fatture esenti, e-fatture: riepilogo e novità della

Dettagli

I contribuenti forfettari devono presentare la dichiarazione IVA?

I contribuenti forfettari devono presentare la dichiarazione IVA? I contribuenti forfettari devono presentare la dichiarazione IVA? di Giancarlo Modolo Pubblicato il 17 febbraio 2017 la scadenza della dichiarazione IVA a fine mese sta creando una serie di dubbi, analizziamo

Dettagli

IVA COMUNITARIA. Testo aggiornato da ultimo con Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 in vigore dal 3 dicembre a edizione aggiornata

IVA COMUNITARIA. Testo aggiornato da ultimo con Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 in vigore dal 3 dicembre a edizione aggiornata 1 Aggiornamento 2010 IVA COMUNITARIA 1 a edizione aggiornata Testo aggiornato da ultimo con Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 in vigore dal 3 dicembre 2016 N.d.R. Il Decreto-Legge 22 ottobre 2016 n.

Dettagli

L ASSOLVIMENTO DELL IVA IN DOGANA. L AUTOFATTURA

L ASSOLVIMENTO DELL IVA IN DOGANA. L AUTOFATTURA L ASSOLVIMENTO DELL IVA IN DOGANA. L AUTOFATTURA AVV. GIORGIO CONFENTE D.SSA NADIA GENTINA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CONFENTE VIA LARGA 31 - MILANO WWW.STUDIOCONFENTE.EU MATERIALE D ORO ROTTAMI IMPORTAZIONE

Dettagli

NOVITA IVA Legge 7 agosto 2012 n.134 Circolare dell Agenzia delle Entrate n.44 del 26 novembre 2012 Iva per cassa

NOVITA IVA Legge 7 agosto 2012 n.134 Circolare dell Agenzia delle Entrate n.44 del 26 novembre 2012 Iva per cassa NOVITA IVA 2013 Legge 24 dicembre 2012 n. 228 Circolare dell Agenzia delle Entrate n.12/e del 3 maggio 2013 Momento di effettuazione delle operazioni internazionali e nazionali Autofatturazione e integrazione

Dettagli

Operazioni IVA: rapporti con stabili organizzazioni, rappresentante IVA e identificati diretti

Operazioni IVA: rapporti con stabili organizzazioni, rappresentante IVA e identificati diretti Operazioni IVA: rapporti con stabili organizzazioni, rappresentante IVA e identificati diretti 1. Il soggetto passivo Iva ed il debitore d imposta E comune nella pratica professionale imbattersi in operazioni

Dettagli

SPECIALE INFORMATIVA Novità in materia di fatturazione

SPECIALE INFORMATIVA Novità in materia di fatturazione Circolare n 2/2013 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI Milano, 11 Gennaio 2013 SPECIALE INFORMATIVA Novità in materia di fatturazione Sommario 1. Premessa... 2 2. Nuovi obblighi di fatturazione... 2 3.

Dettagli

INDICE PRESENTAZIONE OPERAZIONI CON PAESI UE...13

INDICE PRESENTAZIONE OPERAZIONI CON PAESI UE...13 INDICE PRESENTAZIONE...11 1. OPERAZIONI CON PAESI UE...13 1. Cessione intracomunitaria di materie prime oggetto di lavorazione in altro Paese membro... 14 2. Operazioni effettuate dal soggetto non residente

Dettagli