Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un mese, del sig. Salvatore Nigro dall albo unico dei promotori finanziari

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1 Delibera n Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un mese, del sig. Salvatore Nigro dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «TUF»); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito anche «Regolamento Intermediari»); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 21 luglio 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari del sig. Salvatore Nigro, nato a Cava de Tirreni (SA) il 19 marzo 1959 [ omissis ]; VISTA la nota del 9 aprile 2014 e la documentazione ad essa allegata (di seguito anche: «Nota Fineco»), con cui FinecoBank S.p.A. (di seguito anche solo «Fineco» o «Intermediario») ha comunicato di aver receduto per giusta causa dal rapporto di agenzia in essere con il sig. Salvatore Nigro avendo accertato che lo stesso avrebbe posto in essere talune irregolarità nello svolgimento della propria attività di promotore finanziario ed ha trasmesso pertinente documentazione a supporto; RILEVATO che, sulla base delle informazioni fornite e dei documenti acclusi alla predetta nota, la Divisione Intermediari ha rilevato la sussistenza di elementi tali da far ritenere che il sig. Nigro abbia: - acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti sigg.ri [ omissis ], [ omissis ] e [ omissis ]/[ omissis ]/[ omissis ]per un ammontare complessivo di circa ,00 euro, tramite bonifici in favore di rapporti di pertinenza dei sigg.ri [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ] e [ omissis ], estranei ai clienti sopracitati; - perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi; - predisposto e consegnato ai clienti documenti artefatti e comunicato agli stessi informazioni non rispondenti al vero; - modificato i recapiti telefonici e la domiciliazione della corrispondenza dei clienti, senza il necessario consenso dei medesimi; - utilizzato codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti; CONSIDERATO, più in particolare, che dalle informazioni e dalla documentazione trasmessa da Fineco emerge: 1

2 - che la cliente sig.ra [ omissis ], sia nell ambito del colloquio telefonico registrato avuto con esponenti dell Intermediario il 14 marzo 2014 che con il reclamo scritto del 18 marzo 2014, ha dichiarato: - di non consultare il sito di FinecoBank S.p.A. non avendo dimestichezza con l uso di internet e dei computer; - di aver delegato al sig. Nigro, che avrebbe operato in completa autonomia, l effettuazione nel suo interesse di disposizioni online di bonifico e di trading; - di non aver ricevuto alcun estratto conto e di non essere a conoscenza del saldo del proprio conto corrente; - di non confermare l esclusivo possesso e utilizzo dei codici di accesso ai rapporti di propria pertinenza, che essa ha sostenuto di aver consegnato al sig. Nigro; - di disconoscere le seguenti operazioni effettuate on line, in addebito sul rapporto di propria pertinenza ed in accredito su conti di beneficiari ad essa sconosciuti, alcune delle quali sarebbero state «disposte da indirizzi IP riconducibili al point Fineco»: - bonifico del 23 luglio 2012 di euro ,00 in favore dei sigg.ri [ omissis ], [ omissis ] e [ omissis ], avente causale «trasferimento fondi»; - bonifico del 23 dicembre 2013 di euro 1.500,00 in favore del sig. [ omissis ], avente causale «trasferimento fondi»; - di «confermare l indirizzo di residenza al fine della circolarizzazione (inviata il ) e [di disconoscere] il recapito di cellulare [variato con altro recapito nel 2012], in quanto a lei non riferibile»; - che i clienti sigg.ri [ omissis ] e [ omissis ] hanno trasmesso alla Banca alcune false rendicontazioni, datate 5 febbraio 2010, che sarebbero a loro state consegnate dal sig. Nigro, e che gli stessi, con nota del 18 marzo 2014, hanno dichiarato: - di non aver mai disposto personalmente alcuna operazione mediante l utilizzo dei codici di accesso on line al proprio rapporto e di non aver pertanto effettuato disposizioni on line di bonifico e di trading, in quanto non in possesso di computer; - di aver sottoposto al sig. Nigro la documentazione relativa ai codici di accesso telematico ai propri rapporti, inviata loro dalla Banca all apertura del conto corrente, e di aver delegato la relativa operatività al promotore, il quale avrebbe agito in completa autonomia; - di non aver mai ricevuto alcun estratto conto e di non essere a conoscenza del saldo dei propri conti correnti; - di disconoscere le seguenti operazioni on line in addebito sui rapporti di propria pertinenza ed eseguite in accredito su conti di beneficiari ad essi sconosciuti, che Fineco ha precisato essere stati per gran parte effettuati da indirizzi IP riconducibili al negozio Fineco del sig. Nigro: 2

3 - bonifico del 1 febbraio 2013 di euro 5.000,00, in favore del sig. [ omissis ] a valere sul conto corrente n , intestato alla sig.ra [ omissis ]; - bonifico del 19 febbraio 2013 di euro 1.517,38, in favore dei sigg.ri [ omissis ] e [ omissis ] a valere sul conto corrente n. [ omissis ], intestato alla sig.ra [ omissis ]; - bonifico del 21 marzo 2013 di euro 400,00, in favore del sig. [ omissis ] a valere sul conto corrente n. [ omissis ], intestato alla sig.ra [ omissis ]; - bonifico del 28 gennaio 2014 di euro 700,00, in favore del sig. [ omissis ] a valere sul conto corrente n. [ omissis ], intestato alla sig.ra [ omissis ]; - bonifico del 3 febbraio 2014 di euro 200,00, in favore del sig. [ omissis ] a valere sul conto corrente n , intestato alla sig.ra [ omissis ]; - bonifico dell 8 agosto 2013 di euro 500,00, in favore del sig. [ omissis ]a valere sul conto corrente n. [ omissis ], cointestato alla sig.ra [ omissis ] e al sig. [ omissis ]; - bonifico del 17 ottobre 2013 di euro 5.000,00, in favore della sig.ra [ omissis ] a valere sul conto corrente n [ omissis ], cointestato alla sig.ra [ omissis ] e al sig. [ omissis ]; - bonifico del 2 dicembre 2011 di euro 1.800,00, in favore dei sigg.ri [ omissis ] e [ omissis ] a valere sul conto corrente n. [ omissis ], cointestato alla sig.ra [ omissis ], al sig. [ omissis ] ed al sig. [ omissis ]; - bonifico del 7 dicembre 2011 di euro 7.500,00, in favore dei sigg.ri [ omissis ]e [ omissis ] a valere sul conto corrente n , cointestato alla sig.ra [ omissis ], al sig. [ omissis ]ed al sig. [ omissis ]; - bonifico del 7 dicembre 2011 di euro 700,00, in favore dei sigg.ri [ omissis ] e [ omissis ] a valere sul conto corrente n. [ omissis ], cointestato alla sig.ra [ omissis ], al sig. [ omissis ] ed al sig. [ omissis ]; - che la cliente sig.ra [ omissis ]ha trasmesso alla Banca una rendicontazione non ufficiale, che le sarebbe stata consegnata dal sig. Nigro e contenente informazioni non rispondenti al vero, e, nell ambito del colloquio avuto con esponenti dell Intermediario il 18 marzo 2014 e con la dichiarazione del 21 marzo 2014, ha affermato: - di non consultare il sito di FinecoBank S.p.A. non avendo dimestichezza con l uso di internet e dei computer; - di aver delegato al sig. Nigro, che avrebbe operato in completa autonomia ed era in possesso dei suoi codici dispositivi, l effettuazione nel suo interesse delle disposizioni on line di bonifico e di trading; - di non aver ricevuto alcun estratto conto a partire dall anno 2010 e di non essere a conoscenza del saldo del proprio conto corrente; 3

4 - di disconoscere le seguenti operazioni di bonifico effettuate on line dal rapporto di propria pertinenza, eseguite in favore di beneficiari a lei sconosciuti e risultate eseguite in gran parte da indirizzi IP riconducibili al negozio Fineco del sig. Nigro: - bonifico del 19 giugno 2012 di euro 5.500,00 a favore dei sigg.ri [ omissis ] e [ omissis ], avente causale «trasferimento fondi»; - bonifico del 5 luglio 2012 di euro 2.700,00 a favore dei sigg.ri [ omissis ] e [ omissis ], avente causale «trasferimento fondi»; - bonifico del 26 luglio 2012 di euro 5.000,00 a favore dei sigg.ri [ omissis ] e [ omissis ], avente causale «trasferimento fondi»; - bonifico del 31 luglio 2012 di euro 2.640,00 a favore della sig.ra [ omissis ], avente causale «trasferimento fondi»; - bonifico del 2 maggio 2013 di euro 100,00 a favore della sig.ra [ omissis ], avente causale «trasferimento fondi»; VISTE le informazioni fornite dall Intermediario con la sua nota del 9 aprile 2014, le dichiarazioni rese dai clienti sigg.ri [ omissis ], [ omissis ] e [ omissis ]/[ omissis ]/[ omissis ], nonché le copie di taluni falsi rendiconti relativi alle posizioni dei clienti sigg.ri [ omissis ],[ omissis ] e [ omissis ]; VISTA la nota del 30 settembre 2014, notificata all interessato il 9 ottobre 2014, con la quale la Divisione Intermediari - Ufficio Vigilanza Intermediari Rete Promotori e Consulenti Finanziari ha contestato al sig. Nigro la violazione dei seguenti articoli del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n del 29 ottobre 2007: A) art. 107, comma 1, per aver: - acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti; - perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi; - predisposto e consegnato ai clienti documenti non rispondenti al vero e comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero; - modificato i recapiti telefonici e la domiciliazione della corrispondenza dei clienti, senza il necessario consenso dei medesimi; B) art. 108, comma 7, per aver utilizzato codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti fuori dai casi consentiti dalla medesima norma; VISTE le distinte note del 5 novembre 2014, indirizzate alla Divisione Intermediari ed all Ufficio Sanzioni Amministrative (di seguito anche: «USA»), con cui il sig. Nigro ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento a suo carico ed ha chiesto la proroga di trenta giorni del termine per la presentazione di deduzioni difensive; 4

5 VISTE le note di positivo riscontro alle succitate istanze, formulate: - dalla Divisione Intermediari il 14 novembre 2014, quanto all accesso agli atti del procedimento acquisiti al fascicolo istruttorio antecedentemente alla formulazione delle contestazioni; - dall Ufficio Sanzioni Amministrative il 28 novembre 2014, quanto all accesso agli atti del procedimento acquisiti al fascicolo istruttorio successivamente alla formulazione delle contestazioni ed alla richiesta di proroga di trenta giorni per la presentazione di deduzioni difensive; VISTA la nota di deduzioni difensive del 18 dicembre 2014, con cui il sig. Nigro ha sostenuto la sua estraneità a quanto ascritto dalla Consob, dichiarando: - che l affermazione secondo cui egli si sarebbe direttamente appropriato di somme della clientela sarebbe destituita di ogni fondamento, non sussistendo alcuna evidenza in tal senso; - che, del pari, le ipotizzate «appropriazioni indirette» a lui ascritte sono del tutto inesistenti, avendo le relative operazioni dispositive in addebito sui conti della clientela «tutt altra specifica origine e causale», dovendo le stesse essere ricondotte: - alla «mancanza di filiale Fineco in Cava dé Tirreni» ed alla «conseguente difficoltà per i correntisti della Banca di prelevare denaro contante»; - alla circostanza per cui il cambio degli assegni Fineco da parte dei emittenti dei titoli, pur possibile presso le filiali Unicredit, sconta la difficoltà di ottenere dalla stessa Fineco i relativi carnet, che vengono inoltrati a mezzo posta solo a distanza di tempo dalla richiesta; - che tale prassi, oltre che «nota» ai dirigenti dell Intermediario, si svolgeva «senza alcun intervento e soprattutto beneficio del promotore»; - che quanto sopra sarebbe comprovato dalle accluse dichiarazioni rese dai clienti titolari dei conti correnti su cui sono confluiti i bonifici in contestazione, «che evidenziano la reale natura del rapporto sottostante: [detti clienti, infatti hanno dichiarato] di aver ricevuto la disposizione per la restituzione del relativo importo ricevuto in contanti a titolo di cortesia»; - che sarebbe inverosimile che detti clienti si siano accorti «soltanto oggi, e tutti allo stesso tempo, delle numerose operazioni asseritamente irregolari, di cui talune risalenti perfino al 2011 e, tutte, giammai oggetto di reclamo alcuno nei confronti della Banca o del promotore», dovendosi ritenere «surreali» le dichiarazioni dagli stesse rese, specie laddove essi sostengono di aver consegnato i codici di accesso ai servizi on line dei loro rapporti al promotore, che avrebbe operato in piena autonomia con riferimento ad ogni operazione di trading e bonifico, mentre essi si sarebbero disinteressati, per ben quattro anni, del saldo del proprio conto, del quale sarebbe stati del tutto all oscuro; - che del pari inverosimile sarebbe l ipotizzata distrazione di somme in loro danno, atteso che tale condotta illecita avrebbe presupposto l accordo con tutti i soggetti beneficiari dei bonifici contestati e ciò sarebbe stato anche con riguardo a disposizioni dell importo unitario talora assai esiguo, quali quelle di controvalore di 100 euro, 400 euro e 700 euro, in favore rispettivamente dei sigg.ri [ omissis ], [ omissis ] e [ omissis ]/[ omissis ]; 5

6 - che, con riferimento alla consegna di prospetti non ufficiali ed informazioni non rispondenti al vero, che: - non sussisterebbe alcun elemento che colleghi tali documenti a lui; - sarebbe da ritenersi singolare che clienti che non si peritano di verificare l andamento del proprio conto nel tempo abbiano conservato ed esibito alla Banca prospetti non ufficiali sull andamento del proprio rapporto anche assai risalenti nel tempo; - che, con riferimento alla presunta alterazione da parte sua del numero di telefono della cliente in possesso della Banca, si tratterebbe di «mera illazione», priva di qualsivoglia riscontro agli atti e oscura quanto alle ragioni per cui egli ne sarebbe reso responsabile; - che tale ultima ipotesi sarebbe avvalorata dalla circostanza per cui «le dichiarazioni dei clienti [sarebbero state rese] dai clienti [ ] tutte in data [ ] ossia [ ] tre giorni dopo il recesso [da lui] manifestato» nonché dal fatto che le dichiarazioni stesse «avendo identico tenore letterale, provengono tutte da un unica mano»; ed ha conclusivamente chiesto la declaratoria di insussistenza di ogni sua responsabilità in merito alle violazioni ascritte; VISTA la documentazione trasmessa dal sig. Nigro in allegato alla sua memoria difensiva ed in particolare quella attinente alla sua attività quale promotore finanziario, tesa a evidenziare l entità del portafoglio clienti da lui seguito e la misura del suo avviamento professionale, nonché le 14 distinte note, di identico tenore testuale e recanti date comprese tra il novembre ed il dicembre 2004, sottoscritte dai sigg.ri [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ]e [ omissis ], con cui detti signori, beneficiari dei bonifici innanzi menzionati, con riferimento a ciascuno degli accrediti oggetto di contestazione, hanno dichiarato di confermare che ad essi erano stati disposti pagamenti da ciascuno degli aventi diritto «a fronte del versamento [in loro favore] di una corrispondente somma di denaro [e che tale trasferimento di denaro sarebbe stato eseguito dai sigg.ri [ omissis ], I[ omissis ], [ omissis ] e [ omissis ]] a titolo di mera cortesia, dietro espressa richiesta [di ciascunodi essi, i quali avrebbero loro dichiarato] di essere impossibilitati a prelevare danaro contante presso la Banca, in considerazione che Fineco non aveva filiali in zona»; VISTA la relazione per la Commissione del 23 marzo unitamente alla relativa Nota Integrativa del 9 aprile con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso considerazioni conclusive in merito alle risultanze istruttorie del presente procedimento; VISTE le note del 24 aprile 2015 e del 10 giugno 2015 con cui è stata tramessa all interessato copia della Relazione per la Commissione, unitamente alla Nota Integrativa, con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata ed alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; 6

7 VISTO, in particolare, l art. 2, comma 3, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria non si sia ancora conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera e nell'ambito dei quali i destinatari abbiano già presentato deduzioni scritte ovvero abbiano partecipato all'audizione personale, si applicano l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, comma 4, articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, come modificati dalla citata delibera; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate in data 8 giugno 2015 dal Sig. Nigro con le quali quest ultimo, in replica alle considerazioni svolte dall USA nella propria Relazione per la Commissione e nella Nota Integrativa, ha: - contestato l affermazione, contenuta nella Relazione e nella Nota Integrativa sopra citate, secondo cui i bonifici oggetto di contestazione sarebbero stati «eseguiti on line, quasi tutti da indirizzo IP riconducibile al negozio Fineco del promotore», assumendo che: - nel «documento allegato sub n. 5 alla nota di Fineco del contenente l elenco e la descrizione di tutte le operazioni eseguite con indirizzo IP riconducibile al [suo] negozio finanziario [ ], non si rinviene neanche uno dei bonifici in contestazione»; - «accertata tale circostanza viene a cadere l intero impianto accusatorio» in quanto residuerebbero, quale supporto probatorio dell irregolarità di cui trattasi, «esclusivamente le mere dichiarazioni dei presunti danneggiati, che lo stesso U.S.A. ritiene inidonee, da sole, a fondare un giudizio di colpevolezza»; - sarebbe, pertanto, «provato per tabulas che i succitati bonifici [ ] sono stati eseguiti al di fuori del [suo] negozio; e quindi, evidentemente, in piena autonomia, dai soggetti titolari dei relativi rapporti di conto corrente»; - sostenuto l impossibilità di affermare la sua responsabilità per «presunzioni», atteso che siffatto accertamento «richiede sempre un processo valutativo, che, partendo da circostanze note, e tenendo conto del caso concreto, giunga a dimostrare un fatto ignoto» procedendo con lo sviluppo di un «ragionamento logico [ ] di tale concludenza da non lasciare dubbi sulla veridicità del fatto accertato»; - rilevato che, nel caso di specie, «gli unici elementi noti [ ] sono costituiti dalla mere dichiarazioni dei presunti danneggiati» che non consentirebbero di «affermare, in maniera univoca, che [egli] abbia distratto somme a proprio favore e, tantomeno, abbia eseguito operazioni utilizzando i codici di accesso riservato» di pertinenza dei propri clienti; - ritenuto «inadeguata» l osservazione dell USA in ordine alla causale dei bonifici di cui trattasi («trasferimento fondi») posto che la «stessa causale viene utilizzata in più occasioni, [come si evincerebbe dal già citato all. 5 alla nota di Fineco del 9 aprile 2014] dagli stessi presunti danneggiati, per operazioni non contestate»; - affermato che sarebbe inverosimile che i presunti danneggiati si siano avveduti, a distanza di tanto tempo e tutti insieme, delle «numerose operazioni asseritamente irregolari, di cui talune risalenti persino al 2011, e, tutte, giammai oggetto di reclamo alcuno nei confronti della Banca o del promotore» e che sarebbero «surreali» le dichiarazioni dagli stessi rese, laddove essi hanno sostenuto di «aver[gli] completamente delegato ogni operazione di trading e bonifico [ ], affinché la effettu[asse] in completa autonomia [ ] consegnando[gli] i codici per l accesso telematico al 7

8 proprio rapporto, e, frattanto, disinteressandosi, per ben quattro anni, del saldo del [loro]conto che [essi stessi hanno dichiarato] di non conoscere, salvo poi custodire, per esibire alla Banca, un prospetto non ufficiale, asseritamente [consegnato loro] nel lontano luglio 2005, ovvero il più recente del febbraio 2010»; - osservato che i presunti danneggiati «affermano senz altro il falso» allorché asseriscono che i bonifici in contestazione sono stati disposti dal negozio finanziario a lui riconducibile, trattandosi di circostanza «smentita incontrovertibilmente dalla documentazione depositata da Fineco nel presente procedimento»; PRESO ATTO che la Commissione, in data 16 luglio 2015, ha deliberato di richiedere all USA la predisposizione di una relazione integrativa in merito al contenuto delle controdeduzioni presentate dal sig. Nigro in data 5 giugno 2015 e con particolare riferimento alle seguenti affermazioni ivi contenute: - «nell ambito della documentazione trasmessa da Fineco, non si riviene neanche uno dei bonifici finanziari oggetto di contestazione e che gli stessi sono stati eseguiti in piena autonomia dai soggetti titolari di relativi rapporti di conto corrente ; - accertata tale circostanza viene a cadere l intero impianto accusatorio in quanto restano esclusivamente le mere dichiarazioni dei soggetti danneggiati inidonee, da sole, a fondare un giudizio di consapevolezza»; VISTA la Relazione Integrativa dell 11 agosto 2015, predisposta in riscontro al predetto incarico conferito dalla Commissione, nella quale l USA formula in particolare le seguenti ulteriori considerazioni: - in via preliminare viene osservato che Fineco, nella propria nota del 9 aprile 2014, ha precisato, nel paragrafo denominato analisi collegamenti IP, quanto segue: Incidenti e Controlli procedeva ad analizzare le disposizioni (relative a banking, trading ed anagrafiche) effettuate on line dal 1 gennaio2013 e 27 settembre 2013 dai clienti associati al PF, verificandone gli indirizzi IP. Ad esclusione dell indirizzo IP , riconducibile al negozio Fineco, non si riscontravano casi di collegamenti di clienti diversi dal medesimo IP. In particolare, risultavano numerosi collegamenti effettuati dal PF e dai suoi clienti dal negozio Fineco, nella medesima giornata, a distanza ravvicinata di tempo ed, in alcuni casi, più volte nell arco dell intera giornata. Si evidenziava, inoltre, che nella quasi totalità le disposizioni si riferivano ad operazioni di banking. In allegato (all. 5) alcuni esempi. ; - con specifico riferimento al sopra citato all. n. 5 viene precisato che (i) esso è costituito da un file «Excel», in cui sono censite n. 200 operazioni (ii) dette operazioni stando alle informazioni fornite dal predetto Intermediario, sarebbero state eseguite on line dall indirizzo IP n , riconducibile al negozio finanziario del sig. Nigro, ed a valere su rapporti di numerosi clienti dallo stesso seguiti; (ii) di tali 200 operazioni ( ) n. 4 risultano eseguite a valere su rapporti dei clienti interessati dalle operazioni contestate (sigg.re [ omissis ]e [ omissis ]), non sono state disconosciute dai predetti clienti e recano le causali: «pagamento F24», «richiesta libretto assegni» e «pagamento Bollettino»; - avuto riguardo ai predetti elementi viene osservato che (i) È, pertanto, inesatta l affermazione difensiva secondo cui nell all. 5 alla Nota Fineco si rinverrebbero operazioni disposte dai clienti asseritamente danneggiati aventi la stessa causale dei bonifici contestati («trasferimento fondi») ; 8

9 (ii) emerge che l all. 5 alla Nota Fineco contiene solo un estratto - non esaustivo ma solo esemplificativo delle operazioni poste in essere nel periodo compreso tra 1 gennaio 2013 ed 27 settembre 2013 esaminate dalla propria funzione di controllo. Le operazioni oggetto di contestazione, invece, fanno riferimento ad un periodo molto più ampio (compreso tra il 2 dicembre 2011 ed il 3 febbraio 2014) e sono state menzionate, per quanto di interesse, in specifici paragrafi della nota Fineco e non elencate nel citato all. 5 che reca solo degli «esempi» delle operazioni poste in essere ; - in merito alle operazioni oggetto di contestazione viene rilevato che l Intermediario (nel paragrafo della Nota Fineco denominato «Esiti dei contatti telefonici e delle circolarizzazioni dei saldi dei clienti», sezione dedicata a ciascuno dei clienti titolari del conto di addebito dei bonifici contestati) ha precisato: (i) quanto alle operazioni disconosciute dalla sig.ra [ omissis ], che «dalle analisi sulle operazioni di bonifici si evidenziava alcuni dei bonifici disconosciuti venivano disposti da indirizzi IP riconducibili al point Fineco»; (ii) quanto alle operazioni disconosciute dalla sig.ra [ omissis ], che «dalle analisi sulle operazioni di bonifici risultava che molti dei bonifici disconosciuti venivano disposti da indirizzi IP riconducibili al point Fineco»; (iii) quanto alle operazioni disconosciute dalla sig.ra [ omissis ], che «dalle analisi sulle operazioni di bonifici si evidenziava molti dei bonifici richiesti alla cliente venivano disposti da indirizzi IP riconducibili al point Fineco»; - «che l argomentazione difensiva del sig. Nigro - secondo cui i bonifici oggetto di contestazione, per il fatto di non essere inclusi dell elenco di cui all all. 5 alla nota Fineco, sarebbero stati necessariamente eseguiti al di fuori del [ ]negozio» finanziario di sua pertinenza - è destituita di fondamento, tenuto, altresì, conto che l evidenza della provenienza delle operazioni contestate dall indirizzo IP riconducibile al sig. Nigro non promana (come sostenuto in chiave difensiva) dalle (sole)dichiarazioni delle parti interessate ma è attestata direttamente dall Intermediario, che ha precisato che molte (sigg.re [ omissis ] e [ omissis ]) o alcune (sig.ra [ omissis ]) delle operazioni disconosciute sono state disposte on line dall indirizzo IP del point Fineco del promotore»; VISTA la nota del 26 agosto 2015 con cui è stata tramessa all interessato copia della Relazione Integrativa dell 11 agosto 2015; VISTA la nota del 21 settembre 2015 con la quale il sig. Nigro, in replica al contenuto della Relazione Integrativa dell 11 agosto 2015, ha presentato le proprie controdeduzioni scritte nelle quali: - afferma che gli elementi presenti nella Relazione Integrativa predisposta dall USA non fanno altro che sostenere le proprie posizioni difensive in quanto: (i) nell allegato n. 5 prodotto da Fineco non è presente alcuno dei bonifici oggetto di contestazione; (ii) il predetto allegato non può essere esemplificativo [delle operazioni effettuate dal promotore] poiché non reca esempio alcuno delle operazioni poste in essere ; - contesta quanto affermato da USA circa il fatto che la la provenienza delle operazioni contestate dall indirizzo IP riconducibile al sig. Nigro è attestata direttamente dall Intermediario rilevando che detta attestazione fornita da Fineco sarebbe costituita soltanto dal predetto allegato n. 5 il che dimostra che tutti i bonifici disconosciuti, eseguiti nel periodo dal al sono stati disposti da un indirizzo IP non riconducibile al point Fineco del deducente ; 9

10 - sottolinea, in via conclusiva, come l impianto accusatorio poggi su mere affermazioni non suffragate da alcun elemento di prova e, come tali, inidonee a fondare qualsivoglia giudizio di responsabilità ; - chiede nuovamente, alla luce delle considerazioni sopra riepilogate, che venga dichiarata l insussistenza delle violazioni contestate e la propria estraneità ai fatti oggetto del procedimento; RITENUTE, relativamente alla qualificazione dei fatti contestati e tenuto conto dell esame complessivo delle risultanze istruttorie nonché della posizione difensiva rappresentata dalla parte: - superate le contestazioni, relative alla violazione delle disposizioni di cui all art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, relative: - alla predisposizione ed alla consegna ai clienti di documenti ed informazioni non rispondenti al vero nonché alla abusiva modifica dei recapiti della clientela, stante l assenza di elementi idonei, ulteriori rispetto alle sole dichiarazioni dei clienti, che consentano l univoca riconduzione al promotore della produzione di falsi rendiconti e l inserimento nell anagrafe di Fineco di dati anagrafici della clientela difformi dal vero, stante anche quanto dichiarato in merito dal sig. Nigro, che si è proclamato estraneo a tali addebiti; - all acquisizione mediante distrazione di somme di pertinenza dei clienti ed al perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di loro pertinenza, atteso che: i) dalle evidenze in atti non sono emerse prove documentali sufficienti a suffragare gli addebiti mossi; ii) non può, quindi, non tenersi conto della circostanza, evidenziata in chiave difensiva dal promotore, per cui gli elementi forniti a supporto delle censure formulate a suo carico risultano inidonei a fondare alcun giudizio di responsabilità; - accertate le violazioni contestate concernenti le disposizioni di cui all art. 108, comma 7, del Regolamento Intermediari, per aver utilizzato codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti fuori dai casi consentiti dalla medesima norma; RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti, di fatto e di diritto, per procedere all applicazione di sanzioni amministrative a carico del sig. Nigro; CONSIDERATO, in ordine alla quantificazione della sanzione che: - ai sensi dell'art. 110, comma 1, del proprio regolamento n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all art. 107, comma 1, del Regolamento n /2007, conseguenti all utilizzo, in difformità alle prescrizioni di cui all art. 108, comma 7, del medesimo regolamento, dei codici di accesso telematico ai rapporti del cliente costituisce condotta illecita non assoggettata ad una specifica sanzione, con l effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità; - il promotore non è stato oggetto in passato di procedimenti sanzionatori; 10

11 - il promotore non è recidivo; D E L I B E R A: Il sig. Salvatore Nigro, nato a Cava de Tirreni (SA) il 19 marzo 1959 e [ omissis ], è sospeso per un periodo di un mese dall Albo unico dei promotori finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso, ex art. 195 del TUF, ricorso alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 21 ottobre 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 11

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