UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI M.FANNO CORSO DI LAUREA ECONOMIA & MANAGEMENT PROVA FINALE Il leasing: caratteristiche, implicazioni e valutazioni di convenienza RELATORE: CH.MO PROF. ELENA SAPIENZA LAUREANDA: SERENA GUAGNO MATRICOLA N ANNO ACCADEMICO

2 Indice Introduzione..pag. 2 1 Generalità sul leasing pag Leasing strumentale pag Leasing automobilistico pag Leasing immobiliare pag.7 2 Vantaggi e svantaggi del leasing pag. 7 3 Disciplina normativa sul leasing.pag Breve introduzione alla storia del contratto di leasing pag Disciplina normativa sul leasing in Italia pag Disciplina Fiscale sul leasing pag In Italia: Legge di stabilità 2014 pag Negli Stati Uniti: true tax e non-tax leasing pag Leasing: esposizione in bilancio pag Trend storici.pag Il leasing in Europa pag Il leasing in Italia pag Leasing e fondi BEI pag Outlook per il futuro pag Confronti: acquisto vs. leasing vs. prestito....pag Acquisto vs. Leasing pag Leasing vs. Prestito pag La realtà aziendale pag Conclusioni.pag.28 7 Bibliografia e Sitografia.pag.29 8 Appendici..pag Dati e Tabella Excel pag. 31 1

3 Introduzione "Buy that which appreciates, lease that which depreciates." J. Paul Getty La frase di J. Paul Getty, fondatore della Getty Oil Company, nominato nel 1957 the richest living American dalla rivista Fortune, getta le basi per il mio elaborato. Un impresa, sia essa a conduzione familiare, una start-up, una PMI o una grande impresa, per realizzare un progetto imprenditoriale necessita di immobili, impianti, automezzi e attrezzature varie. Per l acquisizione di questi beni può valutare diverse opzioni: può decidere di acquistare il bene direttamente, di chiedere un finanziamento a terzi oppure può decidere di prenderlo in leasing. Forte, e non solo, dei dati raccolti durante la mia esperienza di stage, la domanda alla quale cercherò di rispondere nelle pagine successive sarà: a quali criteri una PMI operante nel settore metalmeccanico si affida per decidere se sia meglio acquistare direttamente una pressa per lo stampaggio dell alluminio, prenderla in leasing oppure finanziare l acquisto del macchinario prendendo denaro a prestito? In questo elaborato, seppur brevemente, tratterò il leasing; una delle più comuni forme di finanziamento utilizzata per i beni strumentali. Cercherò di confrontare le tre opzioni precedentemente presentate proponendo un modello di valutazione per scelte di convenienza, ponendo particolare attenzione all acquisizione di un bene mediante un contratto di leasing. Il leasing è diventato una delle forme di finanziamento di maggior successo negli ultimi anni. La decisione di un impresa di comprare beni direttamente o in leasing è complessa e comprende l aspetto fiscale, i principi contabili, l impatto sulla struttura del debito, le altre opzioni di finanziamento, le linee di credito a disposizione e altri fattori importanti. La crescente attività del leasing ha coinvolto anche il settore bancario, che oggi conta tra le sue fila le maggiori e più importanti società di leasing. 2

4 1 Generalità sul leasing Il leasing è un operazione finanziaria di derivazione anglosassone con cui, dopo la stipulazione di un contratto, si ottiene la disponibilità del bene oggetto del contratto, evitandone l acquisto. Nello specifico, il leasing è un contratto tramite il quale il locatore o concedente, cioè il proprietario di beni mobili o immobili di ogni specie, concede al locatario o utilizzatore l uso e la detenzione dei beni oggetti del contratto, contro versamento di una somma periodica per tutta la durata del contratto, al termine del quale il locatario potrà decidere per il rinnovo della locazione a un canone molto ridotto, la restituzione del bene o l'acquisto dello stesso a un prezzo prefissato e generalmente esiguo. Il contratto stabilisce inoltre le varie disposizioni riguardanti il rinnovo, la rescissione, l acquisto del bene e le clausole relative alla manutenzione e relativi costi. Le forme del contratto di leasing possono essere varie, a seconda del rapporto tra locatario e locatore. Tra le principali troviamo il leasing operativo e quello finanziario. Nel leasing operativo il locatore è tipicamente l impresa produttrice del bene. Generalmente il bene oggetto del contratto è standardizzato, come computer, software, fotocopiatrici. In questi casi i termini del leasing fanno parte di una strategia di vendita e al prodotto noleggiato sono spesso associati manutenzioni, aggiornamenti o altri servizi. Il prezzo del bene al momento del riscatto è elevato, il contratto ha una durata di pochi anni ed è conveniente per evitare i rischi associati alla proprietà del bene e alla sua obsolescenza e beneficiare dei servizi accessori collegati. Il rischio dell obsolescenza del bene grava sul locatore nella sua totalità, perché con il primo contratto egli riesce, con i canoni periodici, a recuperare solo una parte del costo di produzione; solo con i successivi contratti riuscirà ad ottenere degli utili, tuttavia il bene sarà allora diventato obsoleto e difficile da locare. Questo contratto, pur presentando alcune particolarità operative, non presenta sostanziali differenze rispetto agli schemi contrattuali tipici, ed è inserito nella normativa italiana della fattispecie dei contratti di noleggio o affitto di beni (art e sugg. cod.civ.). La seconda fattispecie di leasing è quello finanziario detto anche locazione finanziaria. Qui il locatore mette a disposizione del locatario un bene mobile o immobile scelto da quest ultimo. Il locatario indica altresì il fornitore dal quale il bene è acquistato o fatto costruire. Dietro pagamento al concedente di un canone periodico esso avrà disponibilità del bene e la facoltà di esercitare il diritto di opzione alla fine del contratto per l acquisto del bene stesso. In questo contratto il locatore non è il fabbricante, ma un impresa specializzata proprio nell acquisto e successiva locazione del bene. I beni non sono standardizzati e la durata è solitamente superiore ai 3 anni, o comunque pari e non inferiore alla vita economica-tecnica 3

5 del bene. Normalmente questo contratto prevede la presenza di tre soggetti: il finanziatore/concedente/locatore (istituto di credito bancario e non, abilitato all esercizio dell attività finanziaria), il cliente (utilizzatore/impresa/lavoratore autonomo/ente pubblico) e il produttore o distributore del bene (fornitore/appaltatore) (L. Ghia, 2005, pag. 225). Questa fattispecie ha assunto negli ultimi decenni particolare rilevanza grazie alle sue caratteristiche che la rendono simile ad un finanziamento a medio-lungo termine ed una valida alternativa ai mezzi di finanziamento esterni tradizionali come prestiti obbligazionari, prestiti bancari ordinari ecc.. Dopo una valutazione finanziaria e economica del locatario e un giudizio sulla convenienza del progetto di leasing, la società finanziaria acquista il bene richiesto per poi concederlo in locazione al locatario dietro pagamento di canoni periodici che consentono alla società di ammortizzare il bene nel periodo della locazione. La società locatrice rimane proprietaria del bene oggetto di leasing fino all eventuale esercizio dell opzione di riscatto da parte del locatario, il quale, dopo il pagamento del prezzo prefissato (che solitamente ammonta al valore di un canone) acquista il bene. Si può quindi affermare che il rischio per la società di leasing riguarda principalmente il rischio di insolvenza del locatario, anziché di obsolescenza del bene, e che il bene oggetto del contratto può essere considerato come la garanzia al finanziamento dell impresa. Chi ricorre a questa fattispecie contrattuale è generalmente un imprenditore che ha la necessità di un bene strumentale, ad esempio un macchinario, un impianto, un immobile, e che, invece di richiedere un finanziamento a terzi per il suo acquisto, può, dopo essersi accordato con il fornitore, rivolgersi ad una società di leasing che acquista o fa costruire il bene stesso e lo concede in uso per un predeterminato periodo di tempo contro pagamento di un canone periodico. Tale canone è fissato dalla società di leasing in modo da recuperare il capitale investito per l acquisto del bene, proteggersi dal rischio di anticipata obsolescenza del bene, coprire gli interessi e le spese di gestione e ovviamente ottenere un guadagno. Esiste inoltre una terza fattispecie di leasing. Se un impresa possiede il bene che preferirebbe avere in leasing, può dare atto al sale and leaseback. In questo tipo di leasing, il locatario vende il bene e riceve una somma di denaro che impiegherà per pagare il canone per mantenere il diritto di utilizzarlo. Come negli altri contratti anche qui il locatario ha la possibilità di esercitare l opzione di riscatto del bene e riprenderne la proprietà. Il rischio per la società di leasing è particolarmente elevato, in quanto chi ricorre al leaseback ha evidenti scompensi finanziari interni. 4

6 Trasferimento della proprietà alla fine del contratto? no Durata del contratto coincide con la vita del bene? no E presente un opzione di acquisto a un prezzo preferenziale? no Valore dei pagamenti uguale o maggiore al valore del bene? no LEASING OPERATIVO Sì LEASING FINANZIARIO Fig. 1 Criteri per distinguere il leasing finanziario e operativo. Fonte: Contabilità e bilancio 3/ed - Fabrizio Cerbioni, Lino Cinquini, Ugo Sostero In base al tipo di bene oggetto del contratto è possibile distinguere varie categorie di leasing: il leasing automobilistico per autoveicoli; il leasing strumentale consente di acquistare macchinari e attrezzature; il leasing immobiliare per immobili costruiti e da costruire; il leasing navale per navi e imbarcazioni da diporto; il dry lease e il wet lease, forme utilizzate prevalentemente per gli aeromobili. 1.1 Focus: il leasing strumentale Nell elaborato la maggior parte dell attenzione sarà rivolta verso i beni strumentali. I beni strumentali (detti anche cespiti) sono destinati a essere impiegati come strumenti nello svolgimento della gestione caratteristica dell impresa e quindi sostanzialmente essi sono fondamentali per acquisto dei fattori produttivi, la trasformazione e la vendita dei prodotti finiti. Essi sono fattori a lungo termine, destinati a permanere in azienda per diversi anni poiché hanno un utilità pluriennale. Vengono classificati in base ai settori dell attività aziendale in cui essi sono impiegati e alle finalità per le quali vengono acquistati. I metodi per la loro acquisizione sono due: acquisizione a titolo di proprietà, le cui modalità possono essere: acquisto da terzi fornitori, produzione interna o costruzione in economia e apporto di soci o conferimenti; acquisizione in uso da terzi. Quest ultima modalità è quella che ci riguarda da vicino perché si riferisce proprio al leasing. 5

7 Quando il leasing ha per oggetto un bene con tali caratteristiche si parla di leasing strumentale. Con il leasing strumentale si può entrare in possesso di attrezzature, computers, stampanti, scanner, macchine utensili, presse e macchinari industriali in generale, arredi e complementi d arredo, impianti industriali di medie e grandi dimensioni. Il contratto di leasing strumentale prevede vari elementi: Solitamente comporta l anticipo, detto anche maxicanone, che di solito corrisponde ad una percentuale pari al 10% del valore del bene; Un canone di locazione periodico a tasso fisso o variabile. Nel caso di tasso variabile il canone è indicizzato all Euribor 1. Questo significa che l ammontare del canone è legato al tasso di interesse e potrà subire variazioni in aumento e diminuzione. Al pagamento del canone seguirà un indicizzazione, attiva o passiva, che la banca o la società di leasing provvederà a calcolare e ad addebitare o accreditare; L opzione di acquisto, compresa tra l 1 e il 5% del valore del bene, rappresenta la somma che si deve pagare alla fine del contratto se si decide di voler diventare proprietari del bene; Durata personalizzabile, stabilita con il locatore. Il vantaggio per le imprese è espresso nell assenza di costi iniziali troppo alti e dalla flessibilità di questo strumento con il quale si può riuscire rapidamente ad adattarsi alle necessità di mercati sempre più dinamici grazie ai tempi estremamente rapidi per l erogazione, oltre a tutti i vantaggi indicati nel capitolo Vantaggi e svantaggi di questo elaborato. 1.2 Leasing automobilistico Il leasing è la forma preferita dalle aziende e dalle società commerciali per l acquisizione di veicoli, senza i problemi che comporta il possesso di un auto, come il pagamento dell assicurazione, del bollo e della manutenzione, di cui si occupa direttamente la società concedente. Per questo tipo di leasing esistono due modalità di contratto: leasing finanziario, il locatario si assicura l utilizzo dell auto per tutta la durata del contratto e provvede personalmente a tutti gli oneri di manutenzione, assicurativi e aggiuntivi ( tassa di possesso, multe, spese di immatricolazione). contratto full leasing, con un canone più elevato, include tutti i servizi che sono esclusi dal leasing finanziario più tutti i servizi aggiuntivi (assistenza stradale, veicoli sostitutivi, servizio pneumatici ecc.). 1 L Euribor è il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie tra le principali banche europee. 6

8 Al termine del pagamento delle rate si può scegliere tra la sostituzione del mezzo,l acquisto dell auto o la restituzione. 1.3 Leasing immobiliare La formula del leasing immobiliare è applicata allo sviluppo, costruzione o ampliamento di un immobile adibito all'uso aziendale. Il vincolo è che può essere richiesto solo ai fini commerciali, per ingrandire, migliorare o iniziare la propria attività. Non è possibile richiedere la stipulazione di un contratto di leasing per un locale adibito ad abitazione. Si mantiene la caratteristica del possibile riscatto dell immobile alla fine del contratto e si divide in due categorie: quello costruendo per un immobile in fase di costruzione e quello costruito per la realizzazione di interventi in uno stabile già edificato. 2 Vantaggi e svantaggi del leasing Come vedremo in seguito nella sezione Trend storici, il leasing finanziario ha avuto un enorme sviluppo negli ultimi anni. La predilezione verso questa operazione finanziaria è dovuta soprattutto ai molti vantaggi, fiscali e non, che essa offre. Uno dei pregi sicuramente più graditi dai contraenti è la deducibilità al 100% dei canoni, canoni che quindi vanno in diminuzione della base imponibile. Il leasing consente di scaricare il costo del bene più rapidamente rispetto all ammortamento ordinario, contribuendo ad alleggerire il carico fiscale, con un più rapido vantaggio in termini di costi per imposte rispetto all opzione di un acquisto diretto. Questo aspetto è stato implementato anche dalla recente approvazione della Legge di Stabilità del 2014, tema che verrà trattato con maggiore accuratezza in seguito. Un altro punto a favore del leasing è la flessibilità. Per l utilizzazione del bene non è necessario un esborso consistente iniziale come succede con l acquisto. Il costo per l utilizzazione del bene è frazionato in più periodi, così come l IVA, che viene pagata periodicamente congiuntamente con i canoni. Questo è particolarmente favorevole alle piccole medie imprese perché possono ottenere la disponibilità di un bene costoso che non sarebbero in grado di acquistare direttamente, attraverso pagamenti periodici che dilazionano in un lasso temporale più ampio il costo di acquisto del bene, evitando crisi di liquidità. La flessibilità si nota anche nel fatto che il contratto di leasing è modulato tenendo conto delle caratteristiche ed esigenze dei singoli clienti. L utilizzatore non è il proprietario del bene, in caso di azioni legali e fallimento il bene non può essere sequestrato o pignorato, in quanto è di proprietà della società di leasing che lo concede in utilizzo. L esclusivo godimento del bene a discapito della proprietà ha tuttavia un 7

9 lato negativo: sull utilizzatore gravano i rischi relativi al bene ad esempio il danno a terzi, difetti di fabbricazione, danneggiamento accidentale ed è perciò cura dello stesso stipulare un assicurazione sul bene, nel caso in cui il contratto non lo preveda. Il leasing ha tempi di istruttoria molto più brevi se confrontati con quelli di una richiesta di prestito bancario ordinario (logica alternativa all acquisto tramite leasing). Inoltre, salvo accordi diversi, l erogazione per il leasing può coprire il 100% del valore del bene, senza quindi alcun onere aggiuntivo per l acquisizione del bene, se non l importo del canone. Nel caso di leasing finanziario, il bene è comprato dal locatore su richiesta del locatario, soddisfacendo a particolari richieste aziendali indicate espressamente dall impresa. La società di leasing paga il venditore in un unica soluzione, con la possibilità di ottenere uno sconto sul prezzo finale del bene. Alla fine del contratto è prevista cosiddetta opzione di riscatto del bene che permette all utilizzatore di acquisire la proprietà del bene per un ammontare, generalmente nell ordine di valore dell importo di un canone, prefissato alla stipula del negozio. Questa opzione offre due vantaggi: la possibilità di diventare proprietario di un bene ad un prezzo minimo e la possibilità di non riscattare il bene nel caso in cui non risponda più ad esigenze produttive o nel caso di rapida obsolescenza, consentendo all utilizzatore di sostituirlo facilmente. Tra gli svantaggi del leasing troviamo il costo, che di solito è più elevato rispetto al finanziamento da parte di terzi perché appesantito da margini di guadagno della società di leasing, spese di istruttoria, spese di rifinanziamento, supplementi per rischi. Vi sono inoltre l impossibilità di vendere il cespite fino al momento dell avvenuto riscatto e l obbligo di continuare con i pagamenti anche in periodi di congetture sfavorevoli o inutilizzazione del bene perché tipicamente il leasing non può essere terminato anticipatamente. Uno schema riassuntivo dei pro e dei contro è proposto nella seguente tabella: PRO CONTRO Flessibilità No proprietà del bene (manutenzioni e assicurazione non incluse nella rata) Vantaggi fiscali (deducibilità) No estinzione anticipata Finanziamento integrale del bene Costi di lungo termine alti No proprietà del bene (no sequestro, no pignoramento) Rateizzazione del costo del bene Opzione di riscatto Tempistiche brevi per l istruttoria No vendita del bene prima del riscatto Vantaggio competitivo Protezione contro l obsolescenza Tab. 1 Sintesi dei vantaggi e svantaggi del leasing 8

10 3 Disciplina normativa sul leasing 3.1 Breve introduzione alla storia del contratto di leasing Il leasing è diventato estremamente popolare negli ultimi anni, ma esso non è un concetto nuovo nel mondo economico. La forma attuale del leasing è nata negli Stati Uniti, la prima vera società a riguardo fu fondata da Henry Shofeld nel 1952, con lo scopo di soddisfare il bisogno di liquidità sorto nelle imprese che si occupavano dello sviluppo della rete ferroviaria americana. Tuttavia, possiamo trovare esempi di leggi riferite al leasing collocate molto più indietro nel tempo. Una delle prime leggi che disciplinò questa operazione fu lo Statute of Wales sottoscritto nel Regno Unito nel Questo statuto prevedeva una forma primitiva di leasing per attrezzature agricole. Ma i primi leasing sarebbero da attribuire ai Babilonesi. Sono state trovati dei report su delle tavolette di pietra che farebbero pensare all esistenza di una società di leasing attorno al 1800 A.C.. In Italia il contratto di leasing non ha una normativa specifica, tuttavia la sua applicazione è disciplinata per analogia con altre fattispecie contrattuali e da sentenze della Corte di Cassazione che si sono susseguite negli ultimi decenni per colmare il vuoto legislativo. 3.2 Disciplina normativa sul leasing in Italia Leasing operativo e finanziario non solo sono sostanzialmente diversi dal punto di vista pratico, ma lo sono anche dal punto di vista normativo. La dottrina assimila il leasing operativo ad un contratto di locazione disciplinato dagli art e ss del Codice Civile, posto in essere da due società per la locazione di beni strumentali standardizzati e soggetti a rapida obsolescenza. Possiamo, in poche parole, definirlo come forma particolare di noleggio: la società paga un canone per il pieno godimento di un bene strumentale allo svolgimento dell attività dell impresa e che si prospetta essere di proficua utilità. A causa della sua atipicità, il leasing finanziario risulta difficile da inquadrare. Il canone non va considerato solo come un corrispettivo per il mero godimento del bene, ma va inquadrato in un spazio più ampio. La Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 65 del 1993, ha distinto due figure contrattuali con riferimento al leasing finanziario: il leasing di godimento e il leasing traslativo. Questa distinzione è stata implementata con riferimento al valore del bene al momento del riscatto e alla funzione economica svolta dai canoni versati dal locatario ed ha permesso di individuare le norme da applicare alle diverse fattispecie di leasing. 9

11 Per categorizzare la distinzione, occorre capire se il canone è stato versato come corrispettivo per l utilizzazione del cespite oppure come anticipo per il suo acquisto alla scadenza. Nel leasing di godimento, il bene non ha un valore residuale apprezzabile alla fine del contratto, la durata della locazione finanziaria è correlata alla vita del cespite e i canoni si riferiscono al corrispettivo per il suo godimento. Il contratto si qualifica come ad esecuzione continuata o periodica, per cui la sua risoluzione non ha conseguenze retroattive (art Cod. civ.) e quindi non incide sulle prestazioni già eseguite. L eventuale fallimento del locatario manterrà salvo il diritto del locatore di ricevere i canoni, fino alla pronunzia di fallimento dell autorità giudiziaria. Nel leasing traslativo i beni sono atti a conservare un valore residuale che è superiore al prezzo stabilito per l esercizio del diritto di opzione alla fine del contratto e il trasferimento della proprietà del bene al locatario è un evento programmato e rientra nelle funzioni principali del contratto di locazione. L importo dei canoni incorpora una parte del prezzo finale ed il loro importo complessivo corrisponde al valore del bene. La conservazione della proprietà del cespite in capo al locatore (o finanziatore) è la garanzia al finanziamento concesso per la riscossione di tutti i canoni. 2 Al leasing traslativo è pienamente applicabile la retroattività nel caso di risoluzione del contratto, come stabilito all art 1458 Cod. civ.. Per analogia è applicabile anche la disciplina in materia di vendita con riserva di proprietà (art Cod. civ.) 3 e il concedente sarà tenuto alla restituzione dei canoni riscossi fino a quel momento ma avrà il diritto a ricevere un equo compenso per il godimento del bene 4 e al risarcimento del danno dal fruitore. 3.3 Disciplina Fiscale sul leasing Un aspetto importante dei contratti di leasing finanziario (e sicuramente una delle ragioni della loro enorme diffusione) consta nel regime di deducibilità particolarmente vantaggioso al quale sono assoggettati i canoni periodici. La deducibilità implica la riduzione della base imponibile sulla quale verrà calcolata l imposta, mediante la sottrazione (deduzione) di un onere fiscale dal reddito complessivo. Il legislatore, nel quinto comma dell art. 75 del D.P.R. 917/86 ha stabilito che, nell ipotesi di locazione finanziaria, i canoni e il riscatto siano deducibili solo ove riferiti a beni strumentali, beni che quindi concorrono a realizzare proventi che formano il reddito d azienda. Gli interessi compresi nel canone di locazione finanziaria sono invece indeducibili ai fini Irap. 2 Cfr. Cassazione civile, sez. riunite, n. 65/ (Cass. Civ. Sez.III, 12317/05 ) 4 (Cass. Civ., Sez. III, 19732/11) 10

12 Nel corso degli anni si sono avuti diversi provvedimenti legislativi che hanno variato l importante aspetto della deducibilità, fino alla recentissima Legge di Stabilità del Legge di Stabilità 2014 La nuova Legge di Stabilità prevede tre disposizioni riguardanti il leasing finanziario: l eliminazione del IPT 5 sul riscatto del leasing auto, l introduzione di una nuova imposta di registro sul subentro di un nuovo utilizzatore in un contratto di leasing immobiliare strumentale e l ultima, e forse più importante novità, riguarda la riduzione della durata fiscale per imprese e professionisti/lavoratori autonomi. Con la Legge di Stabilità 2014 il Governo ha voluto introdurre un accelerazione dei tempi di ammortamento fiscale dei beni acquisiti in leasing. La legge, approvata il 27 dicembre 2013, cambia le regole per la deduzione fiscale dei canoni di leasing finanziario, riducendo di fatto il periodo minimo in cui l investimento può essere portato in diminuzione del reddito imponibile, creando un vantaggio consistente per imprese e professionisti. Per quanto riguarda le imprese no IAS adopter, la precedente normativa (D.L. 16/2012) consentiva la deducibilità dei canoni di leasing di beni mobili per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento, prescindendo dalla durata contrattuale. L attuale normativa stabilisce la deducibilità per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento. Per quanto riguarda i beni immobili il periodo minimo di deducibilità passa a 12 anni. L investimento mediante leasing consente di beneficiare di un ritorno fiscale assai più rapido rispetto all acquisto. La normativa si applica ai contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 che hanno una durata non superiore al periodo di deduzione fiscale. Rimane in vigore il principio stabilito dal D.L. 16/2012, secondo cui la deducibilità dei canoni è slegata dalla durata effettiva del contratto. Prima del 2012, la durata contrattuale minima era condizione necessaria affinché si potesse procedere alla pratica della deducibilità. Per calcolare i canoni di leasing deducibili occorre confrontare la durata del contratto con la durata minima prevista dalla legge per la deducibilità. Se la durata effettiva del contratto è pari o superiore a quella minima fiscale, l impresa può dedurre quanto imputato a Conto economico. Se la durata effettiva è inferiore alla durata minima fiscale occorre dedurre i canoni in un periodo di tempo maggiore rispetto a quello di imputazione a Conto economico, riprendendo a tassazione l eccedenza in tutti i periodi d imposta di durata del contratto. Ecco come la normativa impone di operare nel caso di locazione finanziaria di un bene strumentale. 5 Imposta Provinciale di Trascrizione sugli autoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana. 11

13 Supponiamo che l impresa M abbia acquistato un bene strumentale del valore di mediante un contratto di leasing della durata di 5 anni e che il coefficiente di ammortamento di tale bene sia del 10%. L ipotesi è semplicistica, per il calcolo dei canoni il valore del bene strumentale è stato diviso per la durata del contratto, senza tener conto del monte interessi. Dall'importo del canone va comunque estrapolata la quota interessi, che risulta totalmente indeducibile ai fini Irap e deducibile secondo le regole dell'articolo 96 del Tuir ai fini Ires. Essendo un bene mobile, il periodo di deducibilità minimo è pari alla metà del periodo di ammortamento. In questo caso il periodo minimo corrisponde a 5 anni, (10 anni di ammortamento/2). Essendo la durata contrattuale pari a quella minima di deducibilità, i canoni deducibili sono pari a quelli imputati a Conto economico, quindi: Anni Canoni in C.E. Canoni deducibili Tot Nel caso in cui l ammortamento fosse stato del 5%, gli anni di ammortamento sarebbero stati 20. La durata effettiva del contratto (5 anni) è inferiore al periodo minimo di deducibilità (10 anni), occorre quindi dedurre i canoni per un periodo superiore rispetto alla durata contrattuale. Anni Canoni in C.E. Canoni deducibili Tot

14 La seguente tabella schematizza i regimi fiscali vigenti in precedenza e quello attuale. Regola generale beni mobili Beni immobili Dal 1 gennaio 2008 Dal 29 aprile 2012 Dal 1 gennaio 2014 Vincolo della durata del Vincolo della durata Vincolo della durata contratto: deve essere soppresso. Deducibilità soppresso. Deducibilità almeno pari ai 2/3 del dei canoni non inferiore dei canoni non inferiore periodo di ai 2/3 ai 1/2 ammortamento del dell ammortamento. dell ammortamento. bene. Deducibilità dei canoni non inferiore ai 2/3 dell ammortamento I canoni sono deducibili se la durata minima del contratto è pari a: 11 anni se il coefficiente di ammortamento è >6% 2/3 del periodo è tra 3,7% e 6% 18 anni se il coefficiente è <3,7% I canoni sono deducibili per i 2/3 in: 11 anni se il coefficiente di ammortamento è >6% 2/3 del periodo è tra 3,7% e 6% 18 anni se il coefficiente è <3,7% Deducibilità in un periodo non inferiore a 12 anni Automezzi a deducibilità limitata Deducibilità consentita se la durata dei contratti è almeno pari alla durata del periodo di ammortamento Deducibilità in periodo non inferiore ai 4 anni, indipendentemente dalla durata del contratto Tab. 2 Variazioni storiche dei regimi di deducibilità dei canoni di leasing Deducibilità in periodo non inferiore ai 4 anni, indipendentemente dalla durata del contratto Negli Stati Uniti: true tax e non-tax leasing Un ulteriore distinzione dal punto di vista fiscale riguarda la classificazione del leasing in due categorie: true tax e non-tax. Questa differenziazione è adottata dall IRS 6 negli USA per determinare il trattamento fiscale al quale dovrebbe essere assoggettato il bene oggetto di leasing. Approssimativamente le due categorie sono equivalenti al leasing operativo e finanziario anche se i criteri di definizione non sono gli stessi. Nel leasing true tax il locatore deduce le quote di ammortamento associate alla proprietà del bene, il locatario deduce l importo dei canoni come costi operativi, i quali sono considerati ricavi del locatore. Nel leasing non-tax il locatario deduce le quote di ammortamento anche se dal punto di vista giuridico la proprietà è del locatore. Il locatario inoltre può dedurre come spesa per interessi la parte del canone costituita da interessi. Il leasing viene considerato non-tax quando soddisfa una delle seguenti condizioni: 1. Certezza dell esercizio dell opzione di riscatto del bene alla scadenza contrattuale; 6 L IRS, acronimo di Internal Revenue Service, è l Ente esattoriale americano. 13

15 2. L importo sborsato dal locatario per l utilizzo del bene è straordinariamente grande rispetto al valore complessivo del bene; 3. Il canone di leasing supera significativamente il valore equo di locazione del bene; 4. Il locatario, al momento dell esercizio del diritto di opzione può acquisire la proprietà del bene ad un prezzo vantaggioso rispetto al suo valore di mercato al momento del riscatto; 5. Una parte dei pagamenti effettuati per il leasing è specificatamente definita come interesse; 6. Il locatario ottiene capitale proprio con asset in leasing. Queste disposizioni sono particolarmente vaghe, permettendo all IRS di avere un certo grado di libertà per impedire che il leasing venga utilizzato come strumento per eludere le imposte ( J. Berk, P. De Marzo, 2008 p. 170). 3.4 Leasing: esposizione in bilancio La sostanziale differenza tra leasing finanziario ed operativo si riflette anche in sede di redazione di bilancio. Le particolarità sono legate alla scelta dei metodi da utilizzare per la contabilizzazione del leasing: metodo patrimoniale, secondo cui nel bilancio della società vengono iscritti solo i beni di cui è proprietaria; metodo finanziario, in cui, se tutti i rischi e i benefici connessi al bene sono trasferiti, il leasing è considerato come un acquisto a credito. La contabilizzazione del leasing finanziario può essere svolta in base al metodo patrimoniale (se si tratta di un bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali) o finanziario (per il bilancio redatto secondo i principi International Accounting Standards). Se viene seguito il metodo patrimoniale dettato dal Codice Civile, i beni locati rimangono in capo al locatore, perciò sono iscritti e ammortizzati nel bilancio dello stesso assieme ai ricavi derivanti dalla riscossione dei canoni, mentre il locatario dovrà rilevare i canoni di locazione pagati periodicamente tra i costi per godimento dei beni di terzi ( n. 8 della voce B costi della produzione del CE civilistico). Il metodo finanziario è disciplinato dall IAS 17. L impostazione generale dei principi contabili internazionali fa prevalere la sostanza sulla forma. La sostanziale differenza rispetto al metodo patrimoniale è che il bene in leasing è iscritto nell attivo di Stato Patrimoniale del locatario, cioè del reale utilizzatore. Nello Stato Patrimoniale del locatario comparirà inoltre il debito per la quota di canoni ancora dovuta, e nel Conto Economico compariranno le quote di ammortamento del bene, gli interessi passivi 14

16 sui canoni e i vari oneri accessori di competenza. Il locatore si limiterà a scrivere nell attivo il credito per i canoni non ancora riscossi e nel Conto Economico la quota di interessi percepita comprensiva degli oneri accessori. Il leasing operativo non presenta una particolare complessità poiché è pacifico sostenere che la sua contabilizzazione segua sempre il metodo patrimoniale come sopra descritto. La seguente tabella riassume le accortezze da assumere in sede di redazione del bilancio secondo Codice Civile e Principi IAS: Codice civile Leasing finanziario: Leasing operativo IAS Leasing finanziario Metodo patrimoniale: il bene è iscritto nel bilancio del locatore e da egli ammortizzato. Valore di iscrizione: costo E necessario che il locatario esponga le immobilizzazioni concesse in leasing separatamente rispetto alle restanti immobilizzazioni. Per le immobilizzazioni di durata limitata, ammortamento sistematico in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Nessuna particolarità. Iscrizione nel bilancio del locatore al costo Ammortamento da parte del locatore secondo le regole consuete. Metodo finanziario: il bene è iscritto nel bilancio del locatario tra le immobilizzazioni e da egli ammortizzato Valore di iscrizione: fair value. Valore attuale dei pagamenti minimi dovuti se inferiore rispetto al fair value. Ammortamento secondo le regole consuete. Nel caso in cui vi sia un alta probabilità di riscatto del cespite, l ammortamento va effettuato in base al periodo più breve tra la vita utile del bene e la durata del contratto. Leasing operativo Nessuna particolarità. Iscrizione nel bilancio del locatore al costo Ammortamento da parte del locatore secondo le regole consuete Tab. 3 Approfondimento del da Marchegianionline.it, con modificazioni 15

17 4 Trend storici In questo capitolo dell elaborato il focus è sull andamento storico del leasing. I dati qui raccolti e analizzati provengono dal report annuale per l anno 2013 di Assilea, Associazione Italiana Leasing che raggruppa la quasi totalità degli operatori in Italia, e dal sito di Leaseurope, la federazione europea delle società associate di leasing, che ha messo a disposizione i dati 2012 per l area europea. 4.1 Il leasing in Europa In Europa nel 2012 il volume totale dei nuovi leasing è stato complessivamente di circa 252,6 miliardi di euro, in calo del 2,6% rispetto al La Germania rimane il mercato del leasing più grande del 2012 con un volume del nuovo stipulato pari a 45,0 miliardi di euro, seguita da Regno Unito (44,7 miliardi) e Francia (39,0 miliardi). Le performance dei vari paesi europei sono divergenti: i paesi baltici, Turchia, Svezia e Paesi Bassi hanno sperimentato una crescita superiore al 10% mentre i paesi mediterranei, Austria, Ucraina e Slovenia hanno affrontato una marcata riduzione nel volume del nuovo leasing. 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00% -30,00% -35,00% Totale volume nuovi leasing in Europa Graf. 1 Totale volume nuovi leasing Fonte: Report Key Facts and Figures 2012, Leaseurope, pag. 1 Il grafico mostra il trend storico globale europeo sostenuto dal leasing dal 2000 al Si può notare la terribile caduta pari al 30% nel biennio , anno in cui le conseguenze della crisi economica si sono fatte sentire maggiormente. Dopo una forte ripresa nei due anni successivi il volume del leasing ad oggi continua ad essere in negativo. Durante il 2012 il leasing immobiliare ha sperimentato un volume di 16,6 miliardi, in calo del 32,3% rispetto al 2011, mentre il volume per beni strumentali, incluse le automobili è stato di 236,6 miliardi di euro, pressoché stabile rispetto al Il dato europeo segnala che il 16

18 leasing automobilistico rimane la principale classe di bene per la quale si sono stipulati i contratti, contando per il 60% del totale. La sfavorevole congettura economica si ripercuote sullo stipulato leasing in quasi tutti i paesi europei, ad eccezione della Germania il cui dato è pressoché inalterato dal 2011, e dei paesi baltici, Svezia, Norvegia Turchia che in alcuni casi fanno segnare crescite a due cifre (Annual Survey 2012, Leaseurope, Tab.1a, pag. 2). 40% Tassi di crescita del nuovo leasing per paese e tipo di bene 20% 0% -20% -40% -60% -80% Italia Spagna, Marocco, Portogallo, Grecia CEE Austria, Benelux, Svizzera Francia Germania Russia Totale -32% -24% -2% -2% -2% 0% 6% Veicoli -21% -23% 1% 5% -3% 2% 30% 10% 14% Strumentale -24% -26% -2% -10% 4% -2% 3% Paesi Baltici Immobiliare -39% -26% -32% -43% -7% -14% -42% -64% 6% Regno Unito 8% 10% 9% -2% Graf. 1 Tassi di crescita del leasing per tipo di bene, Fonte: Leaseurope s 2012 Annual statistical enquiry. Come mostrato nel Graf.1, l Italia, assieme agli altri paesi del Sud Europa presenta un trend assolutamente negativo a causa della difficoltosa ripresa economica ancora in atto. 4.2 Il leasing in Italia Secondo i dati di Assilea, lo stipulato per volume di leasing in Italia è passato da un totale di 27 miliardi di euro del 2011 ai 16,5 del 2012 fino ad arrivare ai 14,4 miliardi del 2013 con una variazione negativa di quasi il 50%. Il leasing,, secondo le stime di contabilità nazionale, risulta pesare per oltre un punto percentuale sulla formazione del Pil italiano. Nell attuale contesto economico, caratterizzato da una ripresa del Pil solamente negli ultimi mesi dell anno, un segnale incoraggiante, a discapito dalla caduta drastica nel volume dei contratti di leasing,, sta nel numero di contratti stipulati, che ha ripreso a salire nel Ciò che grava sulla ripresa economica è l andamento del credito: i prestiti a imprese e famiglie continuano a diminuire, facendo 17

19 crescere la necessità di utilizzo di fonti di finanziamento alternative ai prestiti bancari, come il leasing. Nel 2013 sono stati stipulati più di nuovi contratti di leasing, pari ad un aumento del 2,5% rispetto al 2012, mentre resta negativo il trend per volumi, che calano del 12,5%. (Tab. 2) Circa la metà dei nuovi contratti di leasing sono stati stipulati per beni strumentali. Questo comparto di beni ha chiuso il 2013 con risultati in linea con quelli dell anno precedente, ma analizzando la suddivisione dei metodi di finanziamento per la loro acquisizione, si nota che nel contesto di leasing il numeri di contratti stipulati è aumentato del 7,3% e in termini di volume si è verificata una crescita del 2,3%. L incremento è dovuto soprattutto allo strumentale di importo inferiore ai 50mila che ha visto una crescita del 9,3% nel numero di contratti e del 3,9% nel valore e a quello di importo compreso i 500mila e i 2,5 milioni di euro anche questo con un trend positivo nel numero di contratti e nel valore degli stipulati (rispettivamente +6,1% e +6,9%). I contratti su beni tra i 50mila e i 500mila euro, nonostante una leggera flessione rispetto al 2012, costituiscono la metà del valore totale del comparto strumentale. Leasing Var. % n. contratti Valore bene n. contratti Valore bene n. contratti Valore bene Auto ,2% -2,9% Strumentale ,3% +2,3% Immobiliare ,4% -17,9% Energie ,5% -56,0% rinnovabili Aeronavale e ,5% -53,5% ferroviario Totale ,5% -12,5% Tab.2 Andamento dello stipulato leasing. Fonte: Assilea rapporto sul leasing 2013, pag. 21 Importante è anche il dato sulle categorie di beni strumentali maggiormente leasingati. Questo dato è fornito dalla BDCR, la centrale dei rischi del Leasing di Assilea. In base al numero di contratti stipulati i Macchinari per l elaborazione e trasmissione dati sono quelli che nel 2013 hanno avuto il maggior aumento, con nuovi contratti, seguiti da Attrezzature per ufficio e strutture aziendali (4.257 contratti) e Macchinari per l agricoltura, foreste e pesca in crescita del 50% rispetto all anno precedente. In base al valore dei beni oggetto di contratto le categorie Macchine utensili per l asportazione del materiale Metalmeccanico e macchinari per l agricoltura, foreste e pesca sono quelle maggiormente leasingate, con un valore dei nuovi contratti rispettivamente di 449 e 419 milioni di euro. 18

20 Tutte le categorie di beni ad eccezione dei Macchinari per l industria della ceramica, dei laterizi e del vetro e Macchinari per l estrazione di combustibili e minerali hanno sperimentato una riduzione della durata media del contratto, che è passata dai 52,4 mesi del 2012 ai 51,2 del 2013, che confrontata con quella del 2010 si riduce di ben 3 mesi. Questo decremento nella durata contrattuale è dovuto alla modificazione della normativa sui leasing. Infatti nel 2012, con il decreto sulle semplificazioni fiscali, è stato eliminato il vincolo sulla durata minima del leasing ai fini della deducibilità fiscale dei canoni. Mediamente l anticipo per l acquisto di un bene in leasing è del 4,6%, mentre il valore medio dell opzione finale di riscatto è dello 0,7%, entrambi in calo rispetto al Gli autoveicoli rimangono i beni maggiormente presi in leasing anche se hanno subito una leggera flessione in coerenza con il calo delle immatricolazioni. Tale comparto continua a crescere di importanza contando per il 32% in termini di valore (+3% rispetto al 2012) e rappresentando più del 53% dello stipulato 2013 in termini di numero di contratti. Nel 2013 lo stipulato è calato dello 0,2% e il volume è anch esso sceso del 2,9%. Mediamente ogni contratto vale , in calo del 2,80% rispetto al Prosegue il trend negativo del mercato immobiliare italiano che perde l 8,9% nel Di conseguenza anche il leasing immobiliare registra una contrazione con un calo del 12,4% nel numero di contratti e del 17,9% del valore. Questa dinamica negativa ha riguardato sia il comparto da costruire che quello costruito. Come detto in precedenza, la ripresa del mercato del leasing nel 2013 si è avuta solo in termini di numero di nuovi contratti. Facendo riferimento ai dati regionali, si può affermare che la crescita del numero di contratti stipulati riguarda quasi tutte le regioni italiane ed è concentrata maggiormente al Nord, dove l unica regione con un dato negativo è la Lombardia (-4,6%). Il Nord-Est italiano è la macro-area in cui si è concentrata maggiormente questa crescita, mentre al Sud il dato resta tendenzialmente negativo. Nonostante il dato per valore complessivo rispecchi la congiuntura economica sfavorevole con una riduzione particolarmente significativa nelle regioni del Sud, il valore dello stipulato rimane stabile nel Nord-Est, il cui si trovano le uniche due regioni ad aver avuto una crescita, Veneto (+4.2%) e Friuli Venezia Giulia (+8.1%). Il Nord-Est quindi registra le migliori performance sul mercato del leasing, raggiungendo quasi il 30% del valore totale nazionale, trainato in particolare dal settore strumentale che cresce del 10.2% nel numero di contratti, e che nel valore cresce in Veneto e Friuli Venezia Giulia del 4.2% e 8.1% rispettivamente. Il leasing strumentale fa registrare un aumento particolarmente marcato dei volumi complessivi di stipulato, portando il Veneto ad essere la seconda regione per stipulato di leasing dopo la Lombardia (12.9% 19

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