Progetto: arch. Raffaele Lepore - (Ufficio Associato di Pianificazione Territoriale dei Comuni di Pergine Valdarno e Bucine)

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1 Comune di Pergine Valdarno Provincia di Arezzo Ufficio Associato di Pianificazione Territoriale dei Comuni di Pergine Valdarno e Bucine Variante n 24 al REGOLAMENTO URBANISTICO Variante Generale - Adozione - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE In ROSSO le parti eliminate In VERDE le parti aggiunte Progetto: arch. Raffaele Lepore - (Ufficio Associato di Pianificazione Territoriale dei Comuni di Pergine Valdarno e Bucine) Responsabile del Procedimento: arch. Raffaele Lepore - (Ufficio Associato di Pianificazione Territoriale dei Comuni di Pergine Valdarno e Bucine) Garante della Comunicazione: geom. Stefano Crestini (Ufficio Tecnico del Comune di Pergine Valdarno) Indagini geologico-tecniche: Terra & Opere Consulenze Geologiche dott.geol. Michele Sani Il Sindaco: Paola Prizzon Adozione: Del. C.C. n. del Approvazione: Del. C.C. n. del

2 REGOLAMENTO URBANISTICO - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Indice Titolo I: Riferimenti generali Art. 1 - Riferimenti al Piano Strutturale p. 4 Art. 2 - Riferimenti alla Legge Urbanistica Regionale 5/95 p. 4 Art. 3 - Elaborati del Regolamento Urbanistico p. 5 Art. 4 - Consultazione del Regolamento Urbanistico p. 5 Art. 5 - Abrogazione di norme in contrasto con il Regolamento Urbanistico p. 5 Titolo II: Norme generali per tutto il territorio comunale Art. 6 - Interventi sul suolo. Movimenti terra p. 6 Art. 6 bis - Interventi sui suoli ricadenti all interno del Catasto delle aree percorse dal fuoco p. 6 Art. 6 ter - Interventi sul suolo per il contenimento dei danni causati da fauna selvatica p. 7 Art. 7 - Interventi sugli edifici p. 7 Art. 8 - Tutela del verde privato p. 7 Art. 9 - Ricovero automezzi p. 7 Art. 9 bis Spazi di sosta coperti p. 8 Art.10 - Materiali da costruzione p. 8 Art.11 - Carta della Fattibilità e abaco per le zone al di fuori dei comparti edilizi p.10 Art.12 - Fasce di rispetto stradale, ferroviario, tecnologico p.12 Art.13 - Interventi nelle Unità Territoriali non operative p.12 Titolo III: Disciplina del Territorio rurale Art. 14 Individuazione delle aree a prevalente funzione agricola p.13 Art. 15 Interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle aree a prevalente funzione agricola p.13 Art. 16 Costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo p.13 Art. 17 Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili p.14 Art. 18 Costruzione di nuovi annessi agricoli fuori parametro p.14 Art. 19 Costruzione di nuovi annessi agricoli destinati all agricoltura amatoriale p.15 Art. 20 Costruzione di nuovi annessi agricoli precari p.16 Art. 21 Istallazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale p.16 Titolo [III] IV: Norme generali per sottosistema territoriale Art Norme per il Sottosistema 1 ambientale del Parco Naturale della Valle dell Arno p.18 Art Norme per il Sottosistema 2 ambientale delle aree agricole dell Arno p.21 Art Norme per il Sottosistema 3 insediativo degli abitati di Montalto e Cavi - Casalone p.24 Art Norme per il Sottosistema 4 ambientale collinare paesaggistico dell ulivo e della vite p.26 Art Norme per il Sottosistema 5 ambientale della piana agricola dello Scerfio e de La Trove p.28 Art Norme per il Sottosistema 6 ambientale del bosco p.31 Art Norme per il Sottosistema 7 insediativo di matrice storica p.32 Art Norme per il Sottosistema 8 insediativo delle addizioni urbane p.33 Titolo IV V: Modificazioni edilizie Art Modificazioni edilizie aspetti generali p.36 Art Modificazione edilizia 1 Restauro e risanamento conservativo degli edifici di valore storicotestimoniale p.36 Art Modificazione edilizia 2 Salvaguardia dei fronti edilizi p.36 Art Modificazione edilizia 3 Edifici di impianto storico p.37 Art Modificazione edilizia 4 Edifici recenti in ambiente storico p.38 Art Modificazione edilizia 5 Sopraelevazione degli edifici p.39 Art Modificazione edilizia 6 Rinnovo e sostituzione degli edifici p.39 Art Modificazione edilizia 7 Incremento del 30% degli edifici p.40 Art Modificazione edilizia 8 Incremento del 50% degli edifici p.40 Art Modificazione edilizia 9 Adeguamento dimensionale degli edifici residenziali esistenti nei sottosistemi ambientali p.41 Pagina 2 di 81

3 Titolo V VI: Norme per gli interventi in ambiti di interesse documentario Art Edifici di interesse documentario: tutela e parametri edilizi p.43 Art Configurazioni e materiali negli interventi su edifici di interesse documentario. p.43 Art Presentazione di progetti per edifici di interesse documentario. p.44 Titolo VI VII: La gestione del piano Art Attuazione semplificata - Tipologie di interventi e procedure di assenso p.45 Art Presentazione di progetti per interventi su edifici esistenti p.46 Art Regolamento per l'installazione di antenne radio base per telefonia mobile p.46 Art Regolamento per la realizzazione di ricoveri per cani da caccia p.47 Titolo VII VIII: Indirizzi per il coordinamento delle politiche urbane e territoriali e la Valutazione degli interventi Art Documento di indirizzi per il coordinamento delle politiche urbane e territoriali p.48 Art Valutazione degli effetti ambientali degli interventi p.48 Titolo VIII IX: Schede normative B - Interventi di completamento urbanistico (art.28b LR.5/95) p.50 Titolo IX X: Schede normative C - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria (art.28c LR.5/95) p.66 Titolo X XI: Schede normative D - Interventi subordinati a Piano attuativo (art.28d LR.5/95) p.69 Titolo XI XII: Schede normative E - Interventi non riguardanti le aree di cui all'art. 28d L.R. 5/95 subordinati a piano attuativo consentiti all'esterno del perimetro dei centri abitati (art.28e LR.5/95) p.80 Pagina 3 di 81

4 Titolo I: Riferimenti generali Art. 1 - Riferimenti al Piano Strutturale Il presente Regolamento Urbanistico è redatto in attuazione del Piano Strutturale, approvato dal Consiglio Comunale il 17 aprile 1999 con la delibera n.22 ed entrato in vigore, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, il 14 luglio Art. 2 - Riferimenti alla Legge Urbanistica Regionale 5/95 1/2005 Il Regolamento urbanistico (RU), conformemente all articolo 28 della LR 5/95 alla L.R. 1/2005, contiene: a) la individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi e per gli effetti dell art.17 L.765/67 (art. 41quinquies L.1150/42) e dell art.4 DLgs.285/ Tale perimetro è espressamente individuato nella carta Planimetria delle regole Perimetro dei Centri Abitati del Regolamento Urbanistico; b) la individuazione delle aree all interno del perimetro di centri abitati sulle quali è possibile, indipendentemente dal programma integrato d interventi di cui all art.29 LR.5/95, l edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti. Tali aree sono tutte espressamente individuate nella carta Planimetria delle regole del Regolamento Urbanistico e sono regolate da apposite schede allegate alle norme; c) la individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto degli standard urbanistici previsti dal DI 1444/68. Tali aree sono tutte espressamente individuate nella carta Planimetria delle regole del Regolamento Urbanistico e sono regolate da apposite schede allegate alle norme; d) la individuazione delle aree, in conformità del comma 3, art. 24 LR 5/95, dell art.55 comma 4 lett. c LR 1/2005, per le quali, in rapporto alla loro particolare complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante piani attuativi. Tali aree sono tutte espressamente individuate nella carta Planimetria delle regole del Regolamento Urbanistico e sono regolate da apposite schede allegate alle norme; e) la determinazione degli interventi, non riguardanti le aree di cui al punto d), consentiti all esterno del perimetro di centro abitato indipendentemente dal programma integrato d interventi di cui all art. 29 LR 5/95. Gli interventi ammessi sono descritti nelle presenti norme; quelli eventualmente subordinati al Programma integrato di intervento sono espressamente individuati nelle presenti norme di attuazione per i vari ambiti territoriali; f) le infrastrutture da realizzare all esterno dei centri abitati. Tali infrastrutture sono tutte espressamente individuate nella carta Planimetria delle regole del Regolamento Urbanistico e sono regolate da apposite schede allegate alle norme; g) la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente. Tale disciplina è contenuta nell apposito titolo Modificazioni edilizie delle presenti norme e trova indicazioni cartografiche dettagliate nella Planimetria delle regole del Regolamento Urbanistico; h) la individuazione dei criteri di coordinamento delle scelte localizzative con gli atti di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi dell art.36 L.142/90 e successive modifiche e integrazioni e della disciplina regionale ivi prevista. Le indicazioni sono contenute all articolo Indirizzi per il coordinamento delle politiche urbane e territoriali delle presenti norme. Pagina 4 di 81

5 Art. 3 Elaborati del Regolamento Urbanistico La copia completa del RU è composta dagli elaborati di seguito elencati, distinti per tipologia di effetti nel sistema della regole. 1. Elaborati illustrativi dello stato dei luoghi e delle proposte del piano: - Relazione Illustrativa del RU; - Relazione sulle capacità insediative e gli standards urbanistici esistenti e di previsione. 2. Elaborati con contenuto prescrittivo: - Norme di Attuazione; - Tavola Planimetria delle regole, scala 1:5.000 e 1:2.000 con le schede normative; - Carta del Perimetro dei Centri Abitati - Catasto delle aree percorse dal fuoco - Carta della fattibilità idrogeologica. geomorfologica, sismica e idraulica 3. Allegati tecnici del quadro conoscitivo, elaborati di indagini specialistiche, necessari per comprendere gli approfondimenti analitici del piano: - Atlante Urbano dello Stato di Fatto; - Schedatura del patrimonio edilizio esistente all esterno dei Sottosistemi Insediativi. Art. 4 Consultazione del Regolamento Urbanistico La consultazione del RU avviene sui documenti prescrittivi che lo compongono, come elencati al punto 2 del precedente articolo Elaborati del Regolamento Urbanistico ; il ricorso agli elaborati illustrativi e a quelli del Quadro conoscitivo esplicita i contenuti delle scelte. In caso di non corrispondenza tra le indicazioni del RU, tra tavole in scala diversa prevalgono quelle contenute negli elaborati in scala di maggiore dettaglio. In caso di contrasto fra le tavole e le presenti Norme prevalgono queste ultime. In ogni caso non è possibile operare senza osservare le indicazioni del Piano Strutturale, ed in particolare i contenuti di: Relazione Illustrativa; Indirizzi normativi e criteri per la disciplina e la gestione del territorio; Tavola 1.2 Sistemi, Sottosistemi e Unità territoriali (scala 1:10.000); Tavola Sistema funzionale infrastrutturale della mobilità (scala 1:10.000). In caso di non corrispondenza tra le indicazione del PS e del RU prevalgono gli indirizzi descritti negli elaborati del PS sopracitati. Art. 5 - Abrogazione di norme in contrasto con il Regolamento Urbanistico Con l approvazione del RU sono abrogate le norme di competenza comunale in contrasto con i principi ed i dettati del Regolamento Urbanistico. Pagina 5 di 81

6 Titolo II: Norme generali per tutto il territorio comunale Art. 6 - Interventi sul suolo. Movimenti terra Sono vietati i movimenti terra che alterino il profilo altimetrico del suolo non autorizzati preventivamente dall Amministrazione comunale. Sono vietate le modifiche alla rete di scolo delle acque non legate ad interventi di regimazione. Sono vietati interventi di demolizione o sostituzione dei muri di terrazzamento non autorizzati preventivamente dall Amministrazione comunale. E ammessa, all interno dei sottosistemi ambientali, previa approvazione del Programma di miglioramento agricolo ambientale ai sensi dell art.4 L.R. 64/95 dell art. 42 L.R. 1/2005, la realizzazione di laghetti per irrigazione in rilevato di terra, purché la sistemazione delle sponde non superi 1 m di altezza dal piano di campagna originario. Le richieste di interventi sul suolo sono corredate da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato con la valutazione degli effetti sul sistema delle acque, sull assetto del suolo e sui caratteri ambientali e paesaggistici del luogo. Art. 6 bis - Interventi sui suoli ricadenti all interno del Catasto delle aree percorse dal fuoco Gli interventi sui suoli ricadenti all interno del Catasto delle aree percorse dal fuoco sono soggetti alle prescrizioni di cui all art 76 c 4, 5, 6 e 7 della legge forestale toscana n. 39 del 21/03/00 e successive modifiche e integrazioni, così come di seguito riportato: 4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato: a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo; b) per cinque anni l esercizio dell attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all articolo 70 bis, comma Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell incendio, è vietata: a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. 6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell articolo 10, comma 1, terzo periodo(132), della l. 353/2000 e successive modificazioni. 7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici Pagina 6 di 81

7 Art. 6 ter - Interventi sul suolo per il contenimento dei danni causati da fauna selvatica Esclusivamente nelle aree agricole interessate dalla coltivazione della vite, al fine di prevenire i danni alle stesse causati della fauna selvatica, in particolare del cinghiale, sono ammesse recinzioni temporanee. Dette recinzioni e le aree interessate dovranno rispondere ai seguenti requisiti : - La porzione di terreno da includere all interno della recinzione dovrà corrispondere alla superficie impiantata, compresi gli spazi di manovra strettamente necessari alle macchine agricole impiegate per la loro coltivazione; - La recinzione dovrà essere realizzata con rete metallica del tipo elettrosaldato a maglia larga, di altezza massima di 1,10 metri, sostenuta da paletti semplicemente infissi nel terreno, senza alcuna opera di ancoraggio che possa determinare modiche allo stato dei luoghi; - Le superfici recintate dovranno prevedere cancelli o varchi, collocati in posizione contrapposta lungo il perimetro. Tali cancelli o varchi potranno essere chiusi esclusivamente durante il periodo di nascita, sviluppo, maturazione e raccolta dei frutti prodotti. Negli altri periodi dell anno tali cancelli o varchi dovranno restare aperti; - Dette recinzioni potranno essere mantenute per tutta la durata vitale del vigneto. Nel caso di espianto o di abbandono della coltivazione, il proprietario o il conduttore dovrà provvedere alla totale rimozione delle recinzioni; - La realizzazione delle recinzioni è ammessa previa Comunicazione al Comune che dovrà contenere: 1. Planimetria catastale e aerofotogrammetrica con indicato il perimetro e la superficie delle aree recintate e il posizionamento dei varchi o dei cancelli 2. Particolari costruttivi schematici della recinzione, dei paletti e dei cancelli o varchi 3. Le soluzioni tecniche da adottare nel caso di eventuali attraversamenti di fossi o canali di scolo al fine di evitare qualsiasi problema di natura idraulica 4. L impegno da parte del conduttore o proprietario del fondo alla rimozione della recinzione nel caso di abbandono o espianto dei vigneti recintati Art. 7 - Interventi sugli edifici Gli interventi sulle coperture o sui fronti, compreso le modifiche ai materiali o ai colori di singoli elementi, devono essere estesi a tutto l edificio, al fine di mantenere e qualificare le caratteristiche unitarie degli edifici. Ai sensi dell'art. 4 degli Indirizzi Normativi del P.S. non costituiscono SLP i portici e le logge private con profondità inferiore a 2 m. E' comunque ammessa la realizzazione di una sporgenza di gronda fino ad un massimo di 60 cm. Art. 8 - Tutela del verde privato Le aree a verde esistenti non possono essere diminuite e gli alberi esistenti non possono essere tagliati se non in caso di dimostrata necessità, o qualora l intervento sia conseguente all applicazione di specifiche prescrizioni normative. Nel caso di taglio di alberi è necessaria la ripiantumazione, nel medesimo lotto, di un numero almeno uguale a quelli abbattuti, di essenze autoctone e pregiate. Art. 9 - Ricovero automezzi Le norme dei sottosistemi indicano gli ambiti in cui è ammessa la realizzazione di manufatti per il ricovero di automezzi. Pagina 7 di 81

8 Gli edifici per il ricovero di automezzi non possono mutare tale specifico uso, anche se non sono legati da vincolo di pertinenza con altre unità immobiliari. I manufatti per il ricovero di automezzi sono da realizzare nelle pertinenze dell edificio cui dovranno essere legati da vincolo di pertinenza e dovranno avere la dimensione massima specificata dalla L. 122/89. Qualora si dimostri l'impossibilità di realizzare il ricovero automezzi nel resede di pertinenza dell'edificio a causa di vincoli di legge o per i quali non venga ottenuta la deroga, ai soli fini dell'applicazione della legge n 122/1989, viene considerato pertinenza anche il terreno che, pur essendo separato dall'immobile principale, non dista più di ml 30. La distanza viene misurata dal punto più vicino del ricovero da realizzare, ciò previa sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo trascritto presso la Conservatoria dei BB.II. che definisca il vincolo di pertinenzialità tra gli immobili realizzati per il ricovero degli automezzi e gli edifici con la destinazione d'uso a residenza Le caratteristiche dei manufatti che non costituiscono SLP sono specificati dall art. 4 degli Indirizzi normativi e criteri per la disciplina e la gestione del territorio del PS: gli spazi per cantine, locali tecnologici e ricovero autovetture al servizio delle unità immobiliari, purché non presentino le caratteristiche idonee all abitabilità, con un altezza inferiore a m.2,40 e purché fuori terra per un massimo di m.1. Non è consentita la realizzazione di manufatti per il ricovero di automezzi nelle aree di pertinenza degli immobili comunque connessi o collegati allo svolgimento delle attività agricole, così come definite dall'art. 2 della L.R. n 64/95 e successive modifiche. Materiali ammessi: pietra, mattoni faccia a vista, intonaco e legno. E vietato l uso di prefabbricati in metallo. Per i manufatti da realizzare fuori terra è obbligatoria la copertura a capanna con manto in coppi e tegole di cotto; per i manufatti interrati è ammessa la copertura piana con pavimentazione in pietra, cotto o riempimento con terreno vegetale inerbito; l altezza massima in gronda è di 2,2 2,4 metri. Modalità d intervento: titolo abilitativo singolo. Art. 9 bis Spazi di sosta coperti Esclusivamente all interno dei Sottosistemi Insediativi 3 degli abitati di Montalto e Cavi Casalone e 8 insediativo delle addizioni urbane è ammessa la realizzazione di strutture pertinenziali coperte per la sosta di autoveicoli, tipo tettoie o pensiline, nella misura massima di 1 mq/10 mc della volumetria residenziale, detratte eventuali superfici esistenti destinate a garage. Esse non concorrono alla definizione della SLP a condizione che: - siano realizzate in legno o altro materiale leggero - non presentino opere di fondazione ad esclusione di quelle di ancoraggio al suolo - siano completamente aperte almeno sul lato di accesso delle autovetture - abbiano un altezza massima di 2,4 metri Distanza minima dai confini: 3 metri Modalità d intervento: titolo abilitativo singolo. Art Materiali da costruzione Al fine di conferire agli interventi caratteri di unitarietà e di decoro urbano il piano indica i materiali da costruzione ammessi, distinti per elementi: Copertura: materiali in cotto quali tegole e coppi; nel caso di coperture piane e vietato l uso di finiture con materiali bituminosi a vista. Facciate: pietra, mattone faccia a vista, intonaco civile a calce. Sono vietati i blocchetti ed i prefabbricati in cemento o tufo a vista. L uso di materiale prefabbricato, i blocchetti ed i prefabbricati in cemento o tufo sono ammessi esclusivamente negli ambiti specificatamente destinati alle attività produttive; Infissi e arredo esterno: è vietato l alluminio anodizzato; Pagina 8 di 81

9 Recinzioni: Nel sistema insediativo sono ammessi: muro pieno alto due metri, in pietra, mattoni faccia a vista o intonaco oppure recinzioni trasparenti con altezza massima 2 metri. Sono vietate le reti a maglia sciolta o rigide e le recinzioni in autobloccanti a vista. Sono consentite, all interno delle aree di pertinenza degli edifici, recinzioni per il ricovero di animali domestici per una superficie massima di mq 15 realizzate con reti plastificate verdi ed altezza massima di 2 metri. Dette recinzioni potranno essere parzialmente coperte con materiali leggeri adeguatamente coordinati per quanto riguarda l'aspetto e la compatibilità con l'ambiente circostante, purché il complesso dell'opera non realizzi alcuna modificazione permanente dello stato dei luoghi. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio. Sono ammesse le recinzioni previste da normative tecniche e leggi nazionali relative agli impianti tecnologici. Pavimentazioni di aree per la sosta e parcheggi: l uso di pavimentazioni in materiali bituminosi è ammesso esclusivamente negli ambiti specificatamente destinati alle attività produttive. Annessi agricoli e ricovero autovetture: sono ammessi pietra, mattoni faccia a vista, intonaco e legno. E vietato l uso di prefabbricati in metallo. Per i manufatti da realizzare fuori terra è obbligatoria la copertura a capanna con manto in coppi e tegole di cotto; per i manufatti interrati è ammessa la copertura piana con pavimentazione in pietra, cotto o riempimento con terreno vegetale inerbito; l altezza massima in gronda è di 2,2 metri. Spazi di sosta coperti: potranno essere realizzati esclusivamente con struttura in legno o altri materiali leggeri, senza opere di fondazione ad esclusione di quelle di ancoraggio al suolo; dovranno essere completamente aperte almeno sul lato di accesso delle autovetture ed avere altezza massima di 2,4 metri. Annessi agricoli: i materiali ammessi per la costruzione di nuovi annessi agricoli sono descritti nella disciplina del territorio rurale di cui al Titolo III delle presenti norme. Nel caso di interventi di demolizione, ricostruzione e accorpamento di annessi agricoli esistenti sono ammessi: - muratura in pietra, mattoni faccia vista e intonaco: solo nel caso in cui gli annessi esistenti da demolire siano già realizzati con tali materiali - legno: nel caso in cui gli annessi esistenti da demolire siano realizzati con altri materiali Per gli interventi negli ambiti di interesse documentario ( Sottosistema 7 insediativo di matrice storica e tutti gli edifici classificati con la Modificazione edilizia 1 - Restauro e risanamento conservativo degli edifici di valore storico-testimoniale, Modificazione edilizia 2 - Salvaguardia dei fronti edilizi, Modificazione edilizia 3 Edifici di impianto storico, a prescindere dal Sottosistema in cui ricadono) il piano detta ulteriori specificazioni. I piani attuativi, i progetti di opera pubblica per edifici con destinazione speciale e i P.di M.A.A. ai sensi della L.R. 64/95 e successive modificazioni, possono definire le pertinenze e regolare l uso dei materiali per il proprio ambito di intervento, motivando eventuali differenziazioni dal presente articolo. Art Rischio idraulico - geologico - interventi di risoluzione e fattibilità Delibera Consiglio Regionale 12 febbraio 1985 n 94 e Delibera Consiglio Regionale 21 giugno 1994 n 230 (così come modificate dalla Delibera Consiglio Regionale 25 gennaio 2000 n 12). 1. Gli elaborati carta della fattibilità e relazione di fattibilità sono direttamente prescrittivi e fanno parte integrante del Regolamento Urbanistico. 2. Gli interventi di modificazione, riqualificazione, e trasformazione urbanistica del territorio, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni dettate dagli elaborati di cui al precedente punto 1. Pagina 9 di 81

10 3. Tutti gli interventi non definiti puntualmente dal Regolamento Urbanistico nel territorio extraurbano per i quali si determini una classe di fattibilità "4" sulla base della griglia riportata nella Relazione di Fattibilità, oppure una classe di pericolosità idraulica "3 "o "4", potranno essere assentiti previa verifica di quanto disposto dalla Delibera C.R. n 94/1985, Allegato 1 punto 3.2 (classe 4 Fattibilità limitata) e dalla Delibera C.R. n 12/2000 art. 80 commi 4 e Per tutti gli interventi previsti si rimanda alla normativa vigente al momento della presentazione della richiesta del titolo abitativo. Art Carta della Fattibilità e abaco per le zone al di fuori dei comparti edilizi Per l'esecuzione degli interventi previsti dai comparti edilizi, in relazione alle destinazione d'uso del territorio, la classe di fattibilità è indicata nelle cartografie (in relazione agli aspetti geomorfologici, in relazione agli aspetti sismici ed in relazione agli aspetti idraulici). Ai sensi del D.P.G.R. 26/R/2007 le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali sono differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità: Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all attività edilizia. Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all attività edilizia. Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione. Per i comparti edilizi le classi di fattibilità sono espresse sulle cartografie corrispondenti redatte in gran parte sulle basi topografiche in scala 1:2.000 ed in parte sulle basi topografiche in scala 1: Per tutte le altre destinazioni, sia nei centri urbani che nel territorio extraurbano, per la determinazione della classe di fattibilità, dovrà essere applicato l'abaco che segue nel quale sono state riportate molte tipologie di intervento. Qualora una tipologia di intervento non fosse prevista nell'abaco può essere usato il criterio dell'analogia, individuando l'intervento che maggiormente si avvicina a quello in progetto. Pagina 10 di 81

11 L'utilizzo dell'abaco soprastante avviene incrociando il tipo di intervento e la classe di pericolosità che appare sulla cartografia ottenendo la classe di fattibilità che compete all'intervento in esame rispetto alla tipologia di pericolosità indicata (geomorfologica, sismica, idraulica). La modifica di opere quali cimiteri, reti tecnologiche (elettrodotti, gasdotti, acquedotti, fognature,...), impianti tecnologici (distributori carburanti, depuratori, cabine elettriche, cabine gas, cabine telefoniche,...), rete viaria compresa la viabilità forestale possono essere per analogia trattate come la realizzazione del medesimo manufatto ex novo. Qualora in un intervento vi siamo più tipologie di opere verranno trattate tutte separatamente, attribuendo ad ognuna di loro la fattibilità che compete. Talvolta può mancare la pericolosità sismica che non è stata redatta su tutto il territorio comunale: in quel caso la fattibilità sismica non verrà attribuita. Le carta di fattibilità e la corrispondente relazione fanno parte integrante delle presenti norme. Pagina 11 di 81

12 Art Fasce di rispetto stradale, ferroviario, tecnologico Le tavole del RU individuano a lato dei tracciati stradali e ferroviari esistenti e di previsione, delle reti e degli impianti tecnologici, la linea di arretramento della edificazione, il limite entro il quale non è ammessa la nuova edificazione. Eventuali ampliamenti di edifici esistenti non dovranno comportare avanzamenti verso il fronte stradale. Art Interventi nelle Unità Territoriali non operative Le Unità territoriali non inserite nel presente Regolamento Urbanistico e pertanto non direttamente precettive e operative (art. 23 comma 3 LR 5/95) sono: U.T. 3.1 Centro sportivo a Montalto U.T. 3.3 Potenziamento delle attrezzature scolastiche a Montalto U.T. 3.6 Aree verdi di rispetto ambientale U.T. 4.4 Nuovo depuratore di Pergine U.T. 8.2 Servizi scolastici e sportivi a Pergine U.T. 8.3 Trasformazione a Pergine U.T. 8.4 Trasformazione a Poggio Bagnoli U.T. 8.5 Impianti sportivi a Poggio Bagnoli U.T. 8.8 Impianti Tecnologici a Poggio Bagnoli U.T. 8.9 Completamento dei programmi residenziali a Pieve a Presciano AMBITO SUD U.T Trasformazione a Pieve a Presciano In tali ambiti sono ammessi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente regolarmente assentito alla data di entrata in vigore del Piano Strutturale (14 luglio 1999): - manutenzione ordinaria (art. 5.a delle norme del PS); - manutenzione straordinaria (art. 5.b delle norme del PS); - restauro e risanamento conservativo (art. 5.c delle norme del PS); - ristrutturazione edilizia (art. 5.d delle norme del PS). Sono fatte salve le norme più restrittive disposte dalla legge a tutela del suolo, dell'ambiente, dell'igiene, della sicurezza dei cittadini, del patrimonio storico, artistico e culturale. E vietata la ristrutturazione urbanistica e la nuova edificazione. Pagina 12 di 81

13 Titolo III: Disciplina del Territorio rurale Art. 14 Individuazione delle aree a prevalente funzione agricola Sono aree a prevalente funzione agricola così come definite dall art. 40 L.R. 1/2005 e succ. mm. ii. tutte quelle ricadenti all interno della perimetrazione dei seguenti Sottosistemi Ambientali: - Sottosistema 1 ambientale del Parco Naturale della Valle dell Arno - Sottosistema 2 ambientale delle aree agricole dell Arno - Sottosistema 4 ambientale collinare paesaggistico dell ulivo e della vite - Sottosistema 5 ambientale della piana agricola dello Scerfio e de La Trove - Sottosistema 6 ambientale del bosco Art. 15 Interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle aree a prevalente funzione agricola Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente nelle aree a prevalente funzione agricola sono disciplinati nel Titolo IV (Norme generali per sottosistema territoriale) e nel Titolo V (Modificazioni edilizie) delle presenti norme. Art. 16 Costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo Le norme generali per sottosistema territoriale di cui al Titolo IV definiscono gli ambiti nei quali è ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo. In tali ambiti la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è soggetta: a) All approvazione da parte del Comune del P.M.A.A. presentato dall Imprenditore Agricolo Professionale così come definito dalle vigenti norme in materia b) All impegno dell Imprenditore Agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quelle previste nelle norme per sottosistema territoriale di cui al Titolo IV c) Alla dimostrazione, nel P.M.A.A., che i nuovi edifici rurali sono necessari alle esigenze dell Imprenditore Agricolo, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell attività agricola d) Alla dimostrazione, nel P.M.A.A., che le suddette esigenze non sono soddisfatte dall utilizzo in via esclusiva del patrimonio edilizio aziendale esistente e) Alla dimostrazione, nel P.M.A.A., della necessità di utilizzare almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al lavoro di un addetto a tempo pieno, per ogni unità abitativa, computando anche le unità esistenti. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle attività connesse La dimensione massima ammissibile per ogni nuova unità abitativa è stabilita in 110 mq di SLP Nella realizzazione dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo dovrà essere posta particolare attenzione sia all uso di materiali e finiture sia alle scelte strutturali e tipologiche che dovranno risultare coerenti con le peculiarità ambientali, storiche e architettoniche del contesto in cui andranno ad essere inseriti, anche in relazione allo sviluppo della bio edilizia e al perseguimento del risparmio energetico. La localizzazione dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo dovrà rispettare le seguenti condizioni: - realizzazione dell intervento, in via prioritaria, lungo le viabilità esistenti o comunque in aree che non prevedano il tracciato di nuovi percorsi carrabili - realizzazione dell intervento in prossimità di edifici o nuclei esistenti in modo da garantire il contenimento delle aree urbanizzate nel territorio aperto, limitando fenomeni di diffusione sparsa. - realizzazione dell intervento su terreni che garantiscano ridotti movimenti di terra Pagina 13 di 81

14 Le norme generali per sottosistema territoriale di cui al Titolo IV definiscono le specifiche regole edilizie relative all altezza massima dei fabbricati, alla distanza dai confini e dagli altri fabbricati. Art. 17 Costruzione di nuovi annessi agricoli stabili Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni destinate esclusivamente ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali degli Imprenditori Agricoli Professionali. Le norme generali per sottosistema territoriale di cui al Titolo IV definiscono gli ambiti nei quali è ammessa la costruzione di nuovi annessi agricoli stabili. In tali ambiti la costruzione di nuovi annessi agricoli stabili è soggetta: a) All approvazione da parte del Comune del P.M.A.A. presentato dall Imprenditore Agricolo Professionale così come definito dalle vigenti norme in materia b) All impegno dell Imprenditore Agricolo a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quelle previste nelle norme per sottosistema territoriale di cui al Titolo IV c) Alla dimostrazione, nel P.M.A.A., che i nuovi annessi agricoli stabili sono necessari alle esigenze dell Imprenditore Agricolo, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell attività agricola d) Alla dimostrazione, nel P.M.A.A., che il dimensionamento dei nuovi annessi agricoli stabili è commisurato alla reale capacità produttiva dell azienda e determinato tenendo conto dell obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione architettonico-funzionale degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti sui fondi di proprietà dell azienda richiedente. e) Alla dimostrazione, nel P.M.A.A., della necessità di utilizzare almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al lavoro di un addetto a tempo pieno, per ogni unità abitativa, computando anche le unità esistenti. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle attività connesse Nella realizzazione dei nuovi annessi agricoli stabili dovrà essere posta particolare attenzione sia all uso di materiali e finiture sia alle scelte strutturali e tipologiche che dovranno risultare coerenti con le peculiarità ambientali, storiche e architettoniche del contesto in cui andranno ad essere inseriti, anche in relazione allo sviluppo dell edilizia sostenibile, dei fabbricati in legno e delle tecniche costruttive tradizionali. La localizzazione dei nuovi annessi agricoli stabili dovrà rispettare le seguenti condizioni: - realizzazione dell intervento, in via prioritaria, lungo le viabilità esistenti o comunque in aree che non prevedano il tracciato di nuovi percorsi carrabili - realizzazione dell intervento in prossimità di edifici o annessi esistenti in modo da garantire un organico accorpamento delle costruzioni nel territorio aperto, limitando fenomeni di diffusione sparsa. - realizzazione dell intervento su terreni che garantiscano ridotti movimenti di terra Le norme generali per sottosistema territoriale di cui al Titolo IV definiscono le specifiche regole edilizie relative all altezza massima dei fabbricati, alla distanza dai confini e dagli altri fabbricati. Art. 18 Costruzione di nuovi annessi agricoli fuori parametro Gli annessi agricoli fuori parametro sono costruzioni non soggette al rispetto delle superfici fondiarie minime definite dalle norme generali per sottosistema territoriale di cui al Titolo IV Aventi titolo al rilascio del permesso a costruire sono esclusivamente i titolari delle aziende agricole regolarmente iscritte al registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio e che esercitano in via prevalente l attività di coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie, di allevamento di equini, fauna selvatica, ovicaprini, api, chiocciole e lombrichi, ovvero che esercitano in via esclusiva o prevalente la cinotecnica o l acquacultura. Sono ammesse eventuali ulteriori attività purché previste dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo. Pagina 14 di 81

15 La prevalenza dell attività si intende verificata quando tale attività determina almeno i due terzi del prodotto lordo vendibile Il rilascio dell atto abilitativo è subordinato alla presentazione di un progetto architettonico che illustri e dimostri: a- Gli obiettivi di qualità che l azienda agricola intende reggiungere con la costruzione dei nuovi annessi agricoli fuori parametro. Tali obiettivi dovranno essere certificati da un Tecnico Abilitato esperto in materia (Dottore agronomo, Perito Agrario o figura professionale equivalente) b- che il dimensionamento dei nuovi annessi sia commisurato alla reale capacità produttiva dell azienda e determinato tenendo conto dell obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione architettonico-funzionale degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti sui fondi di proprietà dell azienda richiedente. c- che la Superficie Coperta dei nuovi annessi rappresenti, in ogni caso, il minimo impegno di suolo necessario al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al punto a d- Che gli interventi proposti siano pienamente conformi alle indicazioni, direttive e prescrizioni contenute nelle norme del P.T.C. provinciale che disciplinano questo tipo di costruzioni non soggette al rispetto delle superfici fondiarie minime. Le norme generali per sottosistema territoriale di cui al Titolo IV definiscono gli ambiti nei quali è ammessa la costruzione di nuovi annessi agricoli fuori parametro. Nella realizzazione dei nuovi annessi agricoli fuori parametro dovrà essere posta particolare attenzione sia all uso di materiali e finiture sia alle scelte strutturali e tipologiche che dovranno risultare coerenti con le peculiarità ambientali, storiche e architettoniche del contesto in cui andranno ad essere inseriti, anche in relazione allo sviluppo dell edilizia sostenibile, dei fabbricati in legno e delle tecniche costruttive tradizionali. La localizzazione dei nuovi annessi agricoli fuori parametro dovrà rispettare le seguenti condizioni: - realizzazione dell intervento, in via prioritaria, lungo le viabilità esistenti o comunque in aree che non prevedano il tracciato di nuovi percorsi carrabili - realizzazione dell intervento in prossimità di edifici o annessi esistenti in modo da garantire un organico accorpamento delle costruzioni nel territorio aperto, limitando fenomeni di diffusione sparsa. - realizzazione dell intervento su terreni che garantiscano ridotti movimenti di terra Le norme per sottosistema territoriale di cui al Titolo IV definiscono le specifiche regole edilizie relative all altezza massima dei fabbricati, alla distanza dai confini e dagli altri fabbricati. Art. 19 Costruzione di nuovi annessi agricoli destinati all agricoltura amatoriale Gli annessi agricoli destinati all agricoltura amatoriale sono manufatti destinati all agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli Imprenditori Agricoli Professionali, così come definiti dalle vigenti norme in materia, necessari per l agricoltura amatoriale o le piccole produzioni agricole. I soggetti abilitati all istallazione di tali annessi sono pertanto i proprietari di fondi agricoli e i titolari di aziende agricole, incluse quelle che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione di nuovi annessi stabili. L istallazione degli annessi destinati all agricoltura amatoriale è consentita a condizione che non comporti alcuna modificazione della morfologia dei luoghi, che siano realizzati in legno o altri materiali leggeri, non abbiano opere di fondazione, escluse quelle di ancoraggio, non abbiano dotazioni che ne consentano l utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. L istanza per il conseguimento del Permesso a Costruire dovrà contenere dettagliate indicazioni progettuali e descrittive relativamente a: - le motivazioni legate alle specifiche esigenze produttive - le caratteristiche tecnico-costruttive e dimensionali dell annesso Pagina 15 di 81

16 - la verifica della conformità dell intervento alle presenti norme e alla normativa regionale di riferimento Le norme generali per sottosistema territoriale di cui al Titolo IV definiscono: - gli ambiti nei quali è ammessa la costruzione di nuovi annessi agricoli destinati all agricoltura amatoriale - le loro caratteristiche tipologiche e costruttive - le loro caratteristiche dimensionali - le superfici fondiarie minime necessarie per la loro istallazione nei diversi ambiti - le regole edilizie relative alle distanze dai confini e dagli altri fabbricati Art. 20 Costruzione di nuovi annessi agricoli precari Gli annessi agricoli precari sono manufatti temporanei per lo svolgimento delle attività con carattere stagionale delle aziende agricole. Tali annessi dovranno essere realizzati in legno o altro materiale leggero compatibile con il contesto, dovranno essere semplicemente appoggiati a terra con opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi. Le norme generali per sottosistema territoriale di cui al Titolo IV definiscono gli ambiti nei quali è ammessa la costruzione di nuovi annessi agricoli precari. In tali ambiti la realizzazione degli annessi precari è consentita previa Comunicazione al Comune da parte dei titolari delle aziende agricole regolarmente iscritte al registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio. La Comunicazione al Comune dovrà necessariamente contenere: - Le motivate esigenze produttive - Le caratteristiche e le dimensioni dei manufatti - La dimostrazione analitica che le caratteristiche e le dimensioni dei manufatti sono coerenti con le dichiarate esigenze produttive aziendali - L esatta indicazione planimetrica su cartografia catastale e aerofotogrammetica dell area nella quale è prevista l istallazione integrata da documentazione fotografica e sezioni ambientali - Il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, comunque non superiore a 12 mesi - L impegno a realizzare il manufatto in legno salvo diversa esigenza da motivare - L impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato - la verifica della conformità dell intervento alle presenti norme e alla normativa regionale di riferimento Qualora il periodo di utilizzazione fissato sia inferiore ai 12 mesi, ove perdurino motivate esigenze produttive e previa presentazione di ulteriore Dichiarazione al Comune, è ammesso il mantenimento o la reistallazione degli annessi anche in parti diverse della superficie aziendale, fermo restando il limite massimo di utilizzazione di 12 mesi complessivi. Alla scadenza dei periodi di utilizzazione e mantenimento e comunque decorsi i 12 mesi di utilizzo complessivo, l annesso andrà rimosso. Le norme generali per sottosistema territoriale di cui al Titolo IV disciplinano per ogni ambito - le superfici fondiarie minime necessarie per la loro istallazione - le regole edilizie relative alle distanze dai confini e dagli altri fabbricati Art. 21 Istallazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale Le serre temporanee e le serre con copertura stagionale sono manufatti finalizzati alla produzione agricola o florovivaistica, realizzati con materiali leggeri (centine e copertura telata non rigida) che consenta il passaggio della luce, semplicemente appoggiati al suolo, con opere di ancoraggio che non modificano lo stato dei luoghi. Pagina 16 di 81

17 Le norme generali per sottosistema territoriale di cui al Titolo IV definiscono gli ambiti nei quali è ammessa l istallazione di serre temporanee e serre con copertura stagionale. In tali ambiti l istallazione di detti manufatti è consentita previa Comunicazione al Comune da parte dei titolari delle aziende agricole regolarmente iscritte al registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio. Tale istallazione, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all anno, è consentita a condizione che: - il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce - l altezza massima non sia superiore a 2,50 metri in gronda e a 4,50 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l altezza al culmine - la superficie coperta sia inferiore al 5% della Superficie Agraria Utilizzabile - le distanze minime non siano inferiori a: - 5 metri dalle abitazioni esistenti sul fondo - 10 metri da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l abitazione - 3 metri dal confine - distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal Codice della strada La Comunicazione al Comune dovrà necessariamente contenere: - Le motivate esigenze produttive - Le caratteristiche e le dimensioni dei manufatti - L esatta indicazione planimetrica su cartografia catastale e aerofotogrammetica dell area nella quale è prevista l istallazione integrata da documentazione fotografica e sezioni ambientali - La data di rimozione per entrambe le tipologie di serre nonché il periodo annuale di rimozione della copertura per le sole serre con copertura stagionale - L impegno alla rimozione di entrambe le tipologie di serre entro la data di cui al precedente punto - la verifica della conformità dell intervento alle presenti norme e alla normativa regionale di riferimento Le serre temporanee e quelle con copertura stagionale possono essere reinstallate anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi. Pagina 17 di 81

18 Titolo [III] IV: Norme generali per sottosistema territoriale Art Norme per il Sottosistema 1 ambientale del Parco Naturale della Valle dell Arno Il sottosistema è classificato, ai sensi dell art. 2 DM 1444/68, zona E. Per singoli ambiti può essere specificata una diversa classificazione, nelle schede allegate alle norme. Recinzioni Sono ammesse recinzioni realizzate esclusivamente con siepi e legno. Limitatamente alle aree di pertinenza degli edifici residenziali sono inoltre ammesse recinzioni in reti metalliche abbinate, in aderenza, ad una siepe composta da essenze autoctone di consistenza tale da schermare completamente la rete metallica. Ai fini dell'applicazione della presente norma si dovrà fare riferimento alla definizione di pertinenza data dall'art.817 e seg. del Codice Civile. Sono inoltre ammesse recinzioni per il contenimento dei danni da fauna selvatica di cui all art. 6/ter delle presenti norme. Regole edilizie Altezza massima dei fabbricati: 7,5 metri. Sono ammesse altezze superiori per impianti al servizio delle attività agricole, da realizzare con il Programma di miglioramento agricolo ambientale. Distanza tra fabbricati: 10 metri; art. 9 DM 1444/68. Distanza dai confini: 5 metri; gli edifici destinati al ricovero di automezzi e ad annessi agricoli, con altezza massima in gronda di 2,2 2,40 metri, possono essere realizzati a 3 metri. Superfici fondiarie minime Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per la realizzazione dei nuovi edifici rurali di cui agli artt.16 e 17, sono definite nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo: ha per colture ortofloricole; ha per vivai; - 4 ha per vigneti; - 3 ha per frutteti; - 6 ha per oliveti; - 7 ha per seminativi irrigui; - 10 ha per seminativi e prati; - 25 ha per castagneti da frutto; - 30 ha per pascolo; - 50 ha per bosco d alto fusto, misto; - 60 ha per bosco ceduo. In caso di modifiche alle superfici fondiarie minime introdotte da disposizioni regionali o provinciali emanate successivamente all entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico, l adeguamento dei contenuti di cui al presente articolo può essere effettuato con singola deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica [Nuova edificazione destinata alle attività agricole] Costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo [La nuova edificazione, ammessa solo nella] E ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, così come disciplinata all art 16, esclusivamente nelle aree ricadenti all interno della UT 1.2 Area contigua alla Riserva naturale della Valle dell Inferno e della Bandella, [è destinata Pagina 18 di 81

19 alla residenza rurale ed alle attività agricole ed è subordinata alle procedure previste dalla LR 64/95 e successive modificazioni e integrazioni.] Le superfici fondiarie minime per la realizzazione di nuovi edifici residenziali rurali sono definite nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo: 0.8 ha per colture ortofloricole; 1.5 ha per vivai; 4 ha per vigneti; 3 ha per frutteti; 6 ha per oliveti; 7 ha per seminativi irrigui; 10 ha per seminativi e prati; 25 ha per castagneti da frutto; 30 ha per pascolo; 50 ha per bosco d alto fusto, misto; 60 ha per bosco ceduo. Modalità d intervento: P.M.A.A. con le indicazioni e prescrizioni di cui all art. 16 Nuovi annessi agricoli stabili E ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli stabili, così come disciplinata all art. 17, esclusivamente all interno dell ambito definito dalla Nella UT 1.2 Area contigua alla Riserva naturale della Valle dell Inferno e di Bandella è ammessa la realizzazione di annessi agricoli per lotti di dimensione superiore a mq, coltivati a orto, oliveto, vigneto, frutteto o superiore ai mq coltivati a seminativo. La Superficie Coperta massima per ogni annesso è di 20 mq; è possibile la realizzazione in aderenza di annessi pertinenti a più lotti. Modalità d intervento: titolo abilitativo singolo convenzionato. P.M.A.A. con le indicazioni e prescrizioni di cui all art. 17 Nuovi annessi agricoli fuori parametro E ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli fuori parametro, così come disciplinata all art. 18, esclusivamente all interno dell ambito definito dalla UT 1.2 Area contigua alla Riserva naturale della Valle dell Inferno e di Bandella Modalità d intervento: Titolo abilitativo singolo convenzionato con le indicazioni e prescrizioni di cui all art. 18 Nuovi annessi agricoli destinati all agricoltura amatoriale E ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli destinati all agricoltura amatoriale, così come disciplinata all art. 19, esclusivamente all interno dell ambito definito dalla UT 1.2 Area contigua alla Riserva naturale della Valle dell Inferno e di Bandella per lotti di dimensione superiore a mq, coltivati a orto, oliveto, vigneto, frutteto o superiore ai mq coltivati a seminativo. I nuovi annessi dovranno avere le seguenti caratteristiche: - superficie massima 30 mq di superficie coperta - altezza massima 2.40 metri in gronda - materiali da costruzione: legno - planimetria di forma semplice rettangolare - copertura a capanna con finitura in coppi e tegole di cotto, legno o lamiera verniciata di color marrone Modalità d intervento: Titolo abilitativo singolo convenzionato con le indicazioni e prescrizioni di cui all art. 19 Pagina 19 di 81

20 Nuovi annessi agricoli precari E ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli precari, così come disciplinata all art. 20, esclusivamente all interno dell ambito definito dalla UT 1.2 Area contigua alla Riserva naturale della Valle dell Inferno e di Bandella per lotti di dimensione superiore a mq, coltivati a orto, oliveto, vigneto, frutteto o superiore ai mq coltivati a seminativo. Modalità d intervento: Comunicazione al Comune con le indicazioni e prescrizioni di cui all art. 20 Serre temporanee e serre con copertura stagionale E ammessa l istallazione di Serre temporanee e serre con copertura stagionale, così come disciplinata all art. 21, esclusivamente all interno dell ambito definito dalla UT 1.2 Area contigua alla Riserva naturale della Valle dell Inferno e di Bandella. Modalità d intervento: Comunicazione al Comune con le indicazioni e prescrizioni di cui all art. 21 Recupero degli annessi agricoli esistenti Il RU promuove il recupero e l accorpamento degli annessi agricoli esistenti. Sono possibili interventi di demolizione e ricostruzione a parità di Superficie Coperta esistente demolita. E ammesso l accorpamento di più annessi. Entro due anni dall entrata in vigore del RU è ammessa, contestualmente ad interventi di demolizione e ricostruzione con accorpamento di più annessi, un incremento del 20% della Superficie Coperta esistente demolita. Materiali ammessi: - muratura in pietra, mattoni faccia vista e intonaco: solo nel caso in cui gli annessi esistenti da demolire siano già realizzati con tali materiali - legno: nel caso in cui gli annessi esistenti da demolire siano realizzati con altri materiali Altezza massima: l altezza massima in gronda non potrà superare quella degli annessi esistenti da demolire. Nel caso in cui gli annessi esistenti da demolire presentino altezze diverse, la media di tali altezze costituirà il limite massimo per la realizzazione dell intervento di ricostruzione. Nel caso in cui l altezza degli annessi esistenti da demolire (o quella derivante dalla media delle altezze) risulti inferiore a 2,4 metri è ammesso un intervento di ricostruzione che permetta di raggiungere comunque l altezza massima di 2,4 metri E' vietato il cambio di destinazione d'uso Modalità d intervento: titolo abilitativo singolo convenzionato. Modificazioni edilizie Per gli edifici senza specifica indicazione cartografica di Modificazione edilizia, la regola di base è la Modificazione edilizia 9 Adeguamento dimensionale degli edifici residenziali esistenti nei sottosistemi ambientali. Ricovero automezzi Nella UT 1.2 Area contigua alla Riserva naturale della Valle dell Inferno e della Bandella è ammessa la realizzazione di edifici per il ricovero di automezzi. Modalità d intervento: titolo abilitativo singolo. Pagina 20 di 81

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