CONTRATTO DI COMPRAVENDITA REPUBBLICA ITALIANA
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- Patrizia Corradini
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1 Repertorio n Raccolta n CONTRATTO DI COMPRAVENDITA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilasei, il giorno trenta del mese di giugno. In Milano, Via Privata Maria Teresa n. 11. Avanti a me dottoressa Carla Fresca Fantoni, Notaio residente in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori: - DI MAIO Marco, nato a Legnano il 24 luglio 1970, domiciliato per la carica in Milano, Via Olmetto n. 17, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico ed in rappresentanza della società: "CASTELLO 2003 S.R.L." con sede in Milano, Via Olmetto n. 17, capitale sociale euro ,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano , iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano al n , autorizzato al presente atto in virtù di delibera dell'assemblea dei soci in data 28 giugno 2006 che in estratto da me Notaio autenticato in data 29 giugno 2006 al n di repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; - NAVA Enrico Edoardo, nato a Uccle (Belgio) il 20 marzo 1968, domiciliato per la carica in Milano, Via Fabio Filzi n. 27, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Consigliere Delegato ed in rappresentanza della società: - "VALORE REALE SOCIETA' PER AZIONI - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO" o in forma abbreviata "VALORE REALE S.G.R. S.P.A.", con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 27, capitale sociale euro ,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano , iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano al n , autorizzato al presente atto in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2006 che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "B"; la società "VALORE REALE S.G.R. S.P.A." interviene al presente atto in qualità di società di gestione del risparmio del "FONDO OROBLU" - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso - istituito ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successivi regolamenti attuativi (di seguito denominato Il Fondo).
2 Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certa, convengono e stipulano quanto segue: 1) la società "CASTELLO 2003 S.R.L.", come sopra rappresentata, VENDE alla società "VALORE REALE SOCIETA' PER AZIONI - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO" o in forma abbreviata "VALORE REALE S.G.R. S.P.A." in nome e per conto del "Fondo OROBLU" che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista, la seguente porzione immobiliare sita in Comune di Melegnano con accesso dalla Via Medici n. 12, identificata come "LOTTO D", e precisamente: a) appezzamento di terreno edificabile sul quale è in corso di edificazione una palazzina residenziale in base a permesso di costruire rilasciato dal Comune di Melegnano in data 14 marzo 2005 n. 1, pratica n. P021/04, P.E. n. 16/04, prot n ; b) la quota di 1/2 (un mezzo) indivisa di una porzione di area urbana di circa mq. 351 (trecentocinquantuno); Coerenze in contorno in senso orario: - dell'appezzamento di terreno di cui alla lettera a): proprietà ai mappali 401, 191 e 496; - dell'area urbana di cui alla lettera b): proprietà ai mappali 401, 497, 191 e ) Le porzioni immobiliari in oggetto sono censite come segue: - l'area di cui alla lettera a) del punto 1 al Catasto dei Fabbricati di Melegnano, in ditta alla società venditrice, al foglio 12, mappale 497 (quattrocentonovantasette), Via Giangiacomo Medici n. 12, area urbana di metri quadri 4.123; - l'area di cui alla lettera b) del punto 1 al Catasto dei Terreni del Comune di Melegnano al foglio 12, mappale 496 (quattrocentonovantasei), ente urbano di ettari ) Dichiara la società venditrice, come sopra rappresentata, che le porzioni immobiliari in oggetto le sono pervenute per averle acquistate con atto in data 27 febbraio 2004 n /24582 di repertorio del Notaio Massimo Napolitano, registrato all'agenzia delle Entrate di Milano 4 in data 2 marzo 2004 al n serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di "Milano 2" in data 3 marzo 2004 ai numeri 27684/ ) Le parti mi dichiarano che il prezzo della presente vendita è stato stabilito a corpo in euro ,00 (ottomilionicinquantamila virgola zero zero) oltre I.V.A., per complessivi euro ,00 (novemilioniseicentosessantamila virgola zero zero), in conto del quale la società venditrice,
3 come sopra rappresentata, dichiara di aver già ricevuto euro ,00 (cinquemilioninovecentosessantamila virgola zero zero) dalla società acquirente, a cui favore rilascia quietanza; il residuo in euro ,00 (tremilionisettecentomila virgola zero zero) la medesima società acquirente si obbliga a pagare al "BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB Società per Azioni" in corrispondenza del debito capitale attuale del mutuo di originari euro ,00 (quindicimilionicinquecentomila virgola zero zero) afferente l'area al mappale 497 (quattrocentonovantasette) del foglio 12 in oggetto; mutuo, agevolato ai sensi del D.P.R. 601/1973, concesso alla società venditrice dal predetto Istituto con atto a rogito del Notaio Massimo Napolitano in data 27 febbraio 2004, repertorio n /24583, registrato all'agenzia delle Entrate di "Milano 4" in data 2 marzo 2004 al n. 2518, serie 1T e garantito da iscrizione ipotecaria pubblicata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano "2" in data 3 marzo 2004 ai n.ri 27685/6455. La parte venditrice rinunzia a qualsiasi eventuale diritto all'ipoteca legale nascente dal presente atto. 5) La società acquirente è immessa da oggi nel possesso del cespite acquistato, con tutti gli effetti utili ed onerosi che ne derivano. Inoltre la società acquirente subentra in tutti quei rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento delle porzioni immobiliari in oggetto; in particolare dichiara di essere a conoscenza del contenuto della Convenzione stipulata, con il Comune di Melegnano dalla società "Investimenti Immobiliari", dante causa dell'attuale parte venditrice, e dalle società "Poliserramenti S.R.L." e "Idroelettrica Longobarda S.R.L." avente ad oggetto l'attuazione del Piano di recupero dell'"area EX BROGGI-IZAR", con atto in data 27 febbraio 2004, repertorio numero 47433/24581 del Notaio Massimo Napolitano, registrato all'agenzia delle Entrate di Milano 4 in data 2 marzo 2004 al n e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di "Milano 2" in data 3 marzo 2004 ai numeri 27682/ La società acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare interamente il contenuto di tale convenzione con il Comune di Melegnano, nella quale pertanto subentra in sostituzione della società venditrice; in particolare la società acquirente si dichiara edotta che l'area urbana al mappale 496 (quattrocentonovantasei) del foglio 12 dovrà essere asservita
4 ad uso pubblico in forza degli obblighi nascenti dalla sopra citata convenzione. 6) La società venditrice, come sopra rappresentata, presta alla società acquirente tutte le garanzie previste dalla legge e dichiara pertanto che: a) i titoli di provenienza sono legittimi in senso sia sostanziale che formale; b) le porzioni immobiliari in oggetto sono libere da ogni onere, da qualsiasi contributo di miglioria per opere eseguite sino ad oggi, da pignoramenti e da qualsiasi pericolo di evizione ed espropriazione, da qualsiasi limitazione di proprietà e di godimento di natura reale, personale, volontaria, coattiva o legale, anche provvisoria o condizionata, da trascrizioni pregiudizievoli, privilegi di qualsiasi specie, anche se non iscritti, nonchè da ipoteche ad eccezione dell'ipoteca sopra citata, iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano "2" in data 3 marzo 2004 ai numeri 27685/6455, a favore del "BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB Società per Azioni", pubblicata a garanzia del mutuo accollato dalla società acquirente, gravante esclusivamente sull'area al mappale 497 (quattrocentonovantasette) del foglio 12 e delle obbligazioni nascenti dalla più volte citata convenzione con il Comune di Melegnano stipulata in data 27 febbraio 2004, repertorio numero 47433/24581 del Notaio Massimo Napolitano; c) le porzioni immobiliari non sono oggetto di azioni e ricorsi tanto di carattere civile che amministrativo per qualsiasi ragione o titolo attinente al titolo di proprietà delle medesime o alla loro libera disponibilità, manlevando fin d'ora la società acquirente nei confronti di ogni pretesa, titolo o ragione di terzi; d) imposte, tasse, oneri comunque afferenti le porzioni immobiliari sono state pagate dalla società venditrice puntualmente e nella loro completezza nè a tal riguardo sussistono richieste, domande e liti contenziose di qualsiasi natura da parte dell'autorità Fiscale o di terzi; e) i Permessi di Costruire ed i provvedimenti urbanistici rilasciati in base ai quali le porzioni immobiliari verranno edificate sono legittimi e validi e non è necessario assolvere alcuna formalità nè sostenere costi al riguardo, fatta eccezione per il saldo degli oneri derivanti dal Permesso di Costruire di cui sopra e non ancora scaduti alla data odierna; e che quanto è già stato realizzato sul terreno è conforme a quanto autorizzato, nè vi sono circostanze che possano
5 comportare nullità, annullamento, estinzione o diniego di rinnovo degli stessi; f) sulle porzioni immobiliari gravano soltanto le normali imposte vigenti e non vi sono privilegi fiscali ad eccezione dell'eventuale privilegio speciale dello Stato derivante dall'atto di provenienza; in ordine ai privilegi, comunque, la parte venditrice si obbliga ad evitare ogni molestia alla parte acquirente e la solleva da ogni responsabilità; g) le porzioni immobiliari sono conformi alla vigente normativa in materia ambientale. In considerazione delle garanzie prestate al presente articolo, la società venditrice si impegna a manlevare la società acquirente da tutti gli effetti negativi derivanti dalla non conformità delle porzioni immobiliari a quanto sopra dichiarato e garantito per fatti ed atti verificatisi prima della data del trasferimento del titolo di proprietà anche se accertati successivamente a tale trasferimento purchè entro il termine di prescrizione previsto dalla legge in relazione alla garanzia prestata. Le parti convengono che l'obbligo di manleva scatti per effetto del riconoscimento da parte della società venditrice della sussistenza della violazione della garanzia, ovvero, in caso di contestazione sulla sussistenza di detta garanzia, per effetto della determinazione del collegio arbitrale di cui al successivo art. 11. La manleva consisterà - ove lo stato di non conformità fra quanto dichiarato e garantito e la situazione reale sia sanabile - nella rimessa in stato di conformità delle porzioni immobiliari da effettuarsi prontamente da parte della società venditrice, a cura e spese proprie, fermo restando che nel caso di inattività di parte venditrice, trascorsi 30 (trenta) giorni dal riconoscimento della violazione della garanzia o dalla data della determinazione del collegio arbitrale, la società acquirente avrà facoltà di procedere direttamente alla rimessa in stato di conformità ed i costi e le spese da quest'ultima sostenuti saranno prontamente rimborsati dalla parte venditrice. Qualora la situazione rappresentata e garantita non sia sanabile, la società acquirente avrà facoltà di ricorrere alle tutele di legge. Ai fini dell'esercizio della manleva, la società acquirente comunicherà prontamente alla società venditrice le difformità fra quanto dichiarato e la situazione esistente direttamente riscontrata o a seguito di atti di qualsiasi natura
6 amministrativa o giudiziaria. La parte venditrice potrà assentire alla comunicazione ovvero contestare la stessa entro 30 (trenta) giorni dalla data di pervenimento della comunicazione. Decorso detto termine senza risposta, si considererà il silenzio come assenso. 7) Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 380/2001, sue proroghe e modificazioni, si allega al presente atto sotto la lettera "C" certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Melegnano in data 28 giugno 2006 prot. n La società venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che da tale data sino ad oggi non sono intervenute, relativamente alle porzioni immobiliari oggetto del presente atto, modificazioni degli strumenti urbanistici. In riferimento alla legge 21 novembre 2000 n. 353 la società venditrice dichiara inoltre: - che non sussistono i presupposti per la normativa in esame; - che, peraltro, i terreni in contratto non hanno natura boschiva nè pascoliva e non sono stati percorsi dal fuoco nell'ultimo quindicennio. La società venditrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380 (già articolo 17 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, successive modificazioni ed integrazioni), dichiara che, per il complesso immobiliare in corso di edificazione sull'area oggetto del presente atto, successivamente al permesso di costruire rilasciato non sono state apportate modifiche che richiedano il rilascio di provvedimenti autorizzativi preventivi. La società venditrice dichiara inoltre che il Comune di Melegnano ha approvato un "Progetto di bonifica" con autorizzazione n. 551 del giorno 22 febbraio 2005 dal quale sono escluse da interventi di bonifica le porzioni immobiliari in oggetto. 8) Le società "CASTELLO 2003 S.R.L." e "VALORE REALE SOCIETA' PER AZIONI - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO", per conto del Fondo OROBLU, come sopra rispettivamente rappresentate, dichiarano che dalla data di stipulazione del presente atto tutti i rapporti contrattuali di cui la società venditrice è parte in relazione alle porzioni immobiliari in oggetto, sono modificati in funzione dell'acquisto da parte della società "VALORE REALE SOCIETA' PER AZIONI - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO", per conto del "Fondo OROBLU", delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto. Più in particolare, la società venditrice si impegna a comunicare anche mediante notifica a tutte le altre parti
7 contrattuali (interessate alle porzioni immobiliari cedute) con le quali ha in essere rapporti giuridici ed economici anche di natura obbligatoria, la modifica delle condizioni contrattuali tra loro intercorse per effetto dell'acquisto da parte della società "VALORE REALE SOCIETA' PER AZIONI - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO" per conto del "Fondo OROBLU" delle suddette unità immobiliari. Rimangono comunque a carico della società venditrice tutti gli oneri e le spese derivanti da contratti attualmente in essere per l'esecuzione del sopra menzionato Piano di Recupero maturati alla data odierna, ad eccezione del "costo di costruzione" non ancora scaduto di cui alla lettera "e" del punto 6 del presente contratto. 9) Tutte le spese relative al presente atto sono a carico della società acquirente per conto del "Fondo OROBLU". 10) Le parti chiedono che il presente atto sia registrato a tassa fissa in quanto contenente cessione di beni soggetta ad I.V.A. 11) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzione di presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. I comparenti dispensano espressamente me Notaio dal dare loro lettura degli allegati "A", "B" e "C". Il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, è stato da me Notaio letto ai comparenti che lo approvano. Occupa di quattro fogli di carta, dodici facciate e della tredicesima sin qui. Firmato: Di Maio Marco Enrico Edoardo Nava Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)
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