REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA
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1 Comune di COSTA MASNAGA (Provincia di Lecco) REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA (ai sensi dell art. 3 comma 114, della L.R. 1/2000 e della D.G.R. VII/7868/2002 e s.m.i.) Il SINDACO
2 INDICE CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI...4 Art. 1 - Oggetto del regolamento... 4 Art. 2 - Scopo del presente regolamento... 4 Art. 3 Competenze relative alla manutenzione dei corsi d acqua... 5 CAPO SECONDO DEFINIZIONI...5 Art. 4 Reticolo idrico minore... 5 Art. 5 Demanio idrico... 6 Art. 6 - Fasce di rispetto... 6 Art. 7 - Fascia di rispetto principale... 6 Art. 8 - Fascia di rispetto secondaria... 7 Art. 9 - Nulla osta idraulico... 8 Art Concessione di area demaniale... 8 Art Sdemanializzazione... 8 CAPO TERZO PRESCRIZIONI GENERALI...8 Art. 12 Attività consentite nell ambito delle fasce di rispetto principali... 8 Art. 13 Attività vietate nell ambito delle fasce di rispetto principali Art. 14 Attività consentite nell ambito delle fasce di rispetto secondarie Art. 15 Attività vietate nell ambito delle fasce di rispetto secondarie CAPO QUARTO ATTIVITÀ SOGGETTE SPECIFICI PROVVEDIMENTI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE...14 Art. 16 Attività soggette a rilascio di nulla osta idraulico Art. 17 Attività soggette a rilascio di concessione di occupazione di area demaniale Art. 18 Asportazione materiale dall alveo Art. 19 Derivazione corsi d acqua superficiali Art. 20 Scarichi in corsi d acqua Art. 21 Opere da realizzare in aree di tutela ambientale Art. 22 Modifica delle aree demaniali Art. 23 Lavori di pronto intervento sul reticolo minore Art. 24 Provvedimenti temporanei d urgenza CAPO QUINTO PROCEDURE E MODELLI...18 Art. 25 Procedura richiesta di nulla osta idraulico Art. 26 Documentazione necessaria per richiesta di nulla osta idraulico Art. 27 Procedura richiesta di concessione di occupazione di area demaniale Art. 28 Documentazione necessaria per richiesta di concessione di occupazione di area demaniale Art. 29 Istruttoria tecnica pag. 2 di 31
3 Art. 30 Rilascio di nulla osta Art Rilascio di concessione di occupazione di area demaniale CAPO SESTO CANONI COMUNALI DI POLIZIA IDRAULICA...20 Art. 32 Canoni di polizia idraulica Art. 33 Cauzioni CAPO SETTIMO RIPRISTINO CORSI D ACQUA...20 Art. 34 Ripristino di corsi d acqua a seguito di violazioni CAPO OTTAVO DISPOSIZIONI FINALI...21 Art. 35 Entrata in vigore del Regolamento ALLEGATO UNO...22 ALLEGATO DUE...24 ALLEGATO TRE...27 pag. 3 di 31
4 CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 - Oggetto del regolamento Ai Comuni sono trasferite le funzioni relative all adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso, ai sensi dell art. 3 comma 114, della L.R. 1/2000; il presente regolamento definisce le attività vietate e consentite in ambito di fasce di rispetto dei corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico minore, le procedure e istanze necessarie per l ottenimento delle stesse, ai sensi e nel rispetto dell allegato B della D.G.R. VII/7868/2002 e s.m.i.. L autorità idraulica di riferimento per quanto concerne i tratti dei corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico principale è invece la Sede Territoriale competente della Regione Lombardia. Art. 2 - Scopo del presente regolamento Lo scopo del presente regolamento è quello di disciplinare le funzioni e le procedure autorizzative di polizia idraulica di competenza comunale, definite come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d acqua e mantenere l accessibilità al corso stesso per la sua manutenzione e riqualificazione ambientale. La polizia idraulica si esplica mediante: o o o o o La vigilanza; L accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia; Il rilascio di concessioni relative all utilizzo e all occupazione dei beni demaniali; Il rilascio di nulla-osta e autorizzazioni relative ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d acqua calcolo dei canoni di polizia idraulica. I proventi derivanti dai canoni sono introitati dai comuni ed utilizzati per le spese di gestione delle attività e la manutenzione dei corsi d acqua del reticolo minore. L esercizio delle attività di polizia idraulica (provvedimenti autorizzativi e concessori, calcolo dei canoni) sul reticolo principale individuato dall allegato A alla D.G.R. 7/13950/2003 e successive modifiche ed integrazioni compete alla Regione Lombardia. pag. 4 di 31
5 Art. 3 Competenze relative alla manutenzione dei corsi d acqua Ai sensi dell art. 12 del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. n. 523 del 1904), i lavori sui corsi d acqua finalizzati esclusivamente alla conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si intendono a carico dell amministrazione a cui compete la conservazione di tali opere; se essi costituiranno però un giovamento anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell utile che ne conseguiranno. All Autorità idraulica compete altresì la manutenzione dell alveo di piena ordinaria dei corsi d acqua. Regione Lombardia - Sede Territoriale di Lecco (via Promessi Sposi, Lecco - poliziaidraulica_lc@regione.lombardia.it): reticolo idrico principale di cui alla d.g.r. 8/8127 del Modifica del reticolo idrico principale determinato con la d.g.r. 7868/2002; Agenzia Interregionale Per Il Fiume Po - ufficio periferico Di Milano (Via Cardano Milano - ufficio-mi@agenziapo.it): tratto del Lambro dall incile del lago di Pusiano fino a Villasanta, definito con con d.g.r del ; Comune di Costa Masnaga: reticolo idrico minore definito ai sensi della d.g.r. 7868/2002 e s.m.i. Si intendono invece ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, gli interventi di manutenzione di sponde ed argini e la costruzione delle opere di difesa dei loro beni dai corsi d acqua ascritti al reticolo minore. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo (col procedimento di cui all art. 21 del R.D 523/1904), chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall opera risentono benefici. CAPO SECONDO DEFINIZIONI Art. 4 Reticolo idrico minore E individuato dal reticolato idrografico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d acqua. In particolare rientrano in tale categoria i corsi d acqua determinati mediante i seguenti criteri: 1. non devono essere compresi nell elenco del reticolo idrico principale (cfr. allegato A della D.G.R.L n. VII/13950) 2. siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti 3. siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici; 4. siano rappresentati come corsi d acqua delle carte ufficiali (IGM, CTR). pag. 5 di 31
6 Art. 5 Demanio idrico Fanno parte del demanio idrico le acque pubbliche, cioè tutte le acque superficiali e sotterranee ad esclusione di quelle piovane non ancora raccolte in corsi d acqua od in cisterne od invasi; Art. 6 - Fasce di rispetto Costituisce l area di pertinenza fluviale dei corsi d acqua all interno della quale il Comune regolamenta le attività vietate o soggette ad autorizzazione a fini idraulici o concessione di occupazione di area demaniale. Le fascie di rispetto sono misurate dal piede arginale esterno del corso d acqua o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nei tratti coperti l ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno delle murature perimetrali dei manufatti. Nell Allegato 1 sono raffigurati graficamente i riferimenti da assumere per la determinazione in sito dell estensione delle fasce. L onere di determinare la distanza dell opera dalle sponde spetta al richiedente. Indicativamente la fascia di rispetto è distinta con i seguenti criteri: area storicamente soggetta ad esondazione; area interessata da fenomeni erosivi e di divagazione dell alveo; area sufficiente a garantire e consentire l accessibilità al corso d acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. L estensione delle fasce di rispetto sono riportate nelle tavole grafiche che costituiscono parte integrante del presente regolamento. All interno delle aree di rispetto è stata prevista l individuazione di due distinte tipologie di fasce di rispetto con diversi gradi e motivi di tutela, con conseguente specifica normativa tecnica, in relazione alle esigenze di tutela della pubblica incolumità e/o di salvaguardia/riqualificazione ambientale del reticolo fluviale. Art. 7 - Fascia di rispetto principale La fascia di rispetto principale è collocata in adiacenza all alveo, è sempre presente, ha larghezza minima di quattro metri e si estende sino a ricomprendere le aree di esondazione e la delimitazione delle fasce fluviali A definite dal Piano Assetto Idrogeologico. La distanza del limite esterno della fascia di rispetto deve essere calcolata a partire dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa per quanto riguarda i corsi d acqua a cielo libero e a partire dal limite esterno della tubazione per i corsi d acqua tombinati. pag. 6 di 31
7 È individuata al fine di tutelare la pubblica incolumità e di garantire l accessibilità per lavori di manutenzione, fruizione e riqualificazione del corso d acqua. La Fascia di rispetto principale comprende uno o più dei seguenti elementi: aree di stretta pertinenza fluviale da mantenere a disposizione per consentire l accesso durante interventi di manutenzione del corso d acqua e per la realizzazione di interventi di difesa idraulica definita con criterio geometrico; fascia di deflusso della piena identificata sulle tavole denominate "Progetto di variante al Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio Fasce fluviali del Fiume Lambro nel tratto dal Lago di Pusiano alla confluenza con il Deviatore Redefossi". Si tratta delle aree il cui limite è indicato in cartografia come "Limite tra la Fascia A e la Fascia B"; aree di laminazione controllata identificata sulle tavole denominate "Progetto di variante al Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio Fasce fluviali del Fiume Lambro nel tratto dal Lago di Pusiano alla confluenza con il Deviatore Redefossi". aree allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali in fregio al torrente Bevera nel tratto posto a NO dell area mineraria ed inserita in categoria Ee Art. 8 - Fascia di rispetto secondaria La Fascia di rispetto secondaria è collocata esternamente alla precedente, può essere assente, non ha ampiezza minima ed è individuata in base a ragioni di tutela della pubblica incolumità. Essa comprende: fascia di esondazione identificata sulle tavole denominate "Progetto di variante al Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio Fasce fluviali del Fiume Lambro nel tratto dal Lago di Pusiano alla confluenza con il Deviatore Redefossi". Si tratta delle aree il cui limite è indicato in cartografia come "Limite tra la Fascia B e la Fascia C"; fascia di inondazione per piena catastrofica identificata sulle tavole denominate "Progetto di variante al Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio Fasce fluviali del Fiume Lambro nel tratto dal Lago di Pusiano alla confluenza con il Deviatore Redefossi". Si tratta delle aree il cui limite è indicato in cartografia come "Limite esterno della Fascia C". pag. 7 di 31
8 Art. 9 - Nulla osta idraulico Il Nulla osta idraulico è necessario quando gli interventi in progetto ricadono in zona di asservimento idraulico (nell ambito delle fasce di rispetto del corso d acqua e su terreno privato) e/o non influiscono né direttamente né indirettamente sul regime del corso d acqua (ad es. difese radenti ricadenti su proprietà privata). Per tali opere non è previsto il pagamento di alcun canone. Art Concessione di area demaniale La Concessione di area demaniale è necessaria quando gli interventi in progetto si attuino nell alveo di un corso d acqua pubblico o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi altro motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico. Rientrano in questa tipologia gli attraversamenti in generale, sia aerei che in sub-alveo (ad es. ponti, posa di linee elettriche, gasdotti, acquedotti), e gli scarichi. La concessione per occupazione di area demaniale comporta l emanazione di un decreto e la stipula di un relativo disciplinare tra il richiedente e il Comune, da esporsi all Albo Pretorio per 15 giorni. Art Sdemanializzazione Modificazione o ridefinizione dei limiti e vendita al privato delle aree demaniali. A tale riguardo si ricorda che le modalità operative da utilizzarsi per le procedure di sdemanializzazione sono quelle previste dalla D.G.R. 14 gennaio 2005, n. 7/ CAPO TERZO PRESCRIZIONI GENERALI Art. 12 Attività consentite nell ambito delle fasce di rispetto principali Sono consentite nell ambito delle fasce di rispetto dei corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico minore, previo specifico provvedimento comunale, le seguenti attività (elaborato in base ai contenuti delle norme di riferimento contenute nel Piano Stralcio per l assetto Idrogeologico (PAI) art.6, commi 5, 6, 6-bis): a) le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica ed al monitoraggio dei fenomeni; b) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; c) sugli edifici esistenti, sia pubblici che privati, posti all interno delle fasce di rispetto e realizzati prima del 1904 o dotati di regolare nulla osta idraulico rilasciato dall ex genio civile, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alla l.r. 12/2005 art. 27, comma pag. 8 di 31
9 1, lett. a), b), c), d) e s.m.i. (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) che sostituisce la disciplina di dettaglio prevista dall art. 3 del DPR 380/2001. In ogni caso tali interventi non devono portare a differenti sagome, all aumento del carico insediativo, delle superfici e delle volumetrie e devono essere supportati da appositi studi idrologici e verifiche idrauliche volti a definire la pericolosità idraulica delle aree interessate e dunque la compatibilità degli interventi proposti con le caratteristiche dei luoghi. Si precisa che le considerazioni e indicazioni suddette afferiscono esclusivamente ad aspetti di natura idraulica disciplinati dal r.d. 523/1904 e che ogni altra verifica e determinazione conseguente, in ordine alla disciplina urbanistica ed edilizia, sarà soggetta alle necessarie valutazioni puntuali in capo al comune ai sensi dell art. 27 DPR 380/2001; d) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; e) le opere di difesa e di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione o lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza la variazione di posizione e forme; f) la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia dimostrata l assenza di alternative di localizzazione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, le infrastrutture longitudinali, dovranno essere interrate e realizzate al di sotto dell alveo a quote inferiori a quelle raggiungibili, in base all evoluzione morfologica prevista dell alveo; dovranno comunque essere adeguatamente difese dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d acqua. g) la realizzazione di attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, accessi alla viabilità interpoderale, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere); Per gli attraversamenti con luce netta pari o superiore ai 6 metri, si applica la direttiva dell Autorità di Bacino Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all interno delle fasce a e b, 3 e 4 (Del. Autorità di bacino del fiume PO n. 2/99). In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno: a. Restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso; b. Avere intradosso a quota inferiore del piano campagna; c. Comportare una riduzione della pendenza del fondo alveo; d. Avere un franco libero di almeno 50 cm calcolato sulla piena centennale, considerando anche il trasporto solido h) i cambi colturali, purché non interessanti una ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda; i) sradicamento di alberi ed interventi di piantumazione; pag. 9 di 31
10 j) l eliminazione della vegetazione infestante o arborea, se necessario, e la rimozione di materiali nell alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche ed ambientali dei corsi d acqua (vedi art. 13 lettera p); k) le difese radenti, senza restringimento della sezione d alveo ed a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l accesso al corso d acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. l) Sono consentite altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo. L accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni dell Autorità Idraulica competente che ne rilascia autorizzazione. Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dagli uffici competenti, con riserva alle parti, che si credessero lese dalla esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni. m) Quanto altro rientra nell art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Stralcio per l Assetto idrogeologico. Art. 13 Attività vietate nell ambito delle fasce di rispetto principali Sono vietati nell ambito delle fasce di rispetto dei corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico minore le seguenti opere e interventi: a) variazioni o alterazioni alle opere di difesa e regimazione idraulica ed i relativi manufatti; b) sugli edifici esistenti, sia pubblici che privati, all interno delle fasce di rispetto e realizzati prima del 1904 o dotati di regolare nulla osta idraulico rilasciato dall ex genio civile,, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all l.r. 12/2005 art. 27, comma 1, lett. a), b), c), d) e s.m.i. (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) che sostituisce la disciplina di dettaglio prevista dall art. 3 del DPR 380/2001. In ogni caso tali interventi non devono portare a differenti sagome, all aumento del carico insediativo, delle superfici e delle volumetrie e devono essere supportati da appositi studi idrologici e verifiche idrauliche volti a definire la pericolosità idraulica delle aree interessate e dunque la compatibilità degli interventi proposti con le caratteristiche dei luoghi. Si precisa che le considerazioni e indicazioni suddette afferiscono esclusivamente ad aspetti di natura idraulica disciplinati dal r.d. 523/1904 e che ogni altra verifica e determinazione conseguente, in pag. 10 di 31
11 ordine alla disciplina urbanistica ed edilizia, sarà soggetta alle necessarie valutazioni puntuali in capo al comune ai sensi dell art. 27 DPR 380/2001; c) copertura dei corsi d acqua ai sensi del D.Lgs 152/99 art. 41, a meno che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità supportate da apposita relazione tecnica; d) realizzazione di impianti di gestione rifiuti; e) Il deposito di materiali di qualsiasi genere ad esclusione di quelli temporanei necessari per l esecuzione di interventi edilizi autorizzati e di manutenzione e sistemazione idraulica f) Le recinzioni in muratura fisse, cioè provviste di strutture di fondazione; g) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; h) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei corsi d acqua a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; i) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei corsi d acqua; j) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei corsi d acqua e loro isole; k) le piantagioni di alberi e siepi, le costruzioni, gli scavi e lo smovimento del terreno ad una distanza minore dalla sponda incisa rispetto a quella come definita dalle fasce di rispetto, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico; l) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti; m) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d acqua, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti; n) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori; o) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai corsi d acqua minore di quella determinata dalle fasce di rispetto per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque; pag. 11 di 31
12 p) l estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica; si specifica che la commercializzazione del materiale estratto spetta esclusivamente alla Regione Lombardia; q) Ai sensi dell Art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico è vietata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, l ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22; r) Ai sensi dell Art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico è vietata la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l ampliamento degli stessi impianti esistenti; s) Ai sensi dell Art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico è vietato il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. Art. 14 Attività consentite nell ambito delle fasce di rispetto secondarie a) Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; b) Ai sensi dell art. 39 comma 4 lettera a delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico, le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; c) Ai sensi dell art. 39 comma 4 lettera b delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico, gli interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; d) Ai sensi dell art. 39 comma 4 lettera c delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico, gli interventi di adeguamento igienico - pag. 12 di 31
13 funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto; e) Ai sensi dell art. 39 comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali riferita a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce. Inoltre, tali opere non devono costituire significativo ostacolo al deflusso, non devono limitare in modo significativo la capacità di invaso e non concorrano ad incrementare il carico insediativo; f) Ai sensi dell Art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico, gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia; g) Ai sensi dell Art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico, gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; h) Ai sensi dell Art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico, la realizzazione di complessi ricettivi all aperto, previos studio di compatibilità dell intervento con lo stato di dissesto esistente; i) Ai sensi dell Art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico, il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa. Art. 15 Attività vietate nell ambito delle fasce di rispetto secondarie a) Riporti anche temporanei se non finalizzati a progetti di sistemazione idraulica; b) Qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza a cui sono destinati gli argini, i loro accessori ed i manufatti ad essi attinenti. c) Ai sensi dell Art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico, gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile della capacità di invaso, salvo che questi interventi comportino un apprezzabile miglioramento delle funzioni idrauliche dell alveo; pag. 13 di 31
14 d) Ai sensi dell Art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico, l installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere; CAPO QUARTO ATTIVITÀ SOGGETTE SPECIFICI PROVVEDIMENTI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE Nessuno può fare opere nell'alveo dei corsi d acqua, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi e nelle relative fasce di rispetto, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti. Le istanze relative a tutti gli interventi dovranno in ogni caso essere supportate da apposita documentazione tecnica, comprensiva di relazione che attesti la compatibilità con l assetto idraulico e idrogeologico dell area. Art. 16 Attività soggette a rilascio di nulla osta idraulico Sono soggette al rilascio di nulla osta idraulico gli interventi che non influiscano né direttamente né indirettamente sul regime del corso d acqua e che in generale ricadono nelle fasce di rispetto ma non nell alveo e/o in attraversamento all alveo. Art. 17 Attività soggette a rilascio di concessione di occupazione di area demaniale Sono soggette al rilascio di concessione i seguenti interventi proposti, qualora influiscano direttamente con il corso d acqua o con l area demaniale e determinino occupazione di area demaniale: attraversamenti aerei: o linee elettriche; o linee telefoniche; o ponti canali; o passerelle o ponticelli ciclopedonali; o ponte carreggiabile; o attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti; pag. 14 di 31
15 attraversamenti in subalveo: o linee tecnologiche; o linee elettriche; o linee telefoniche; o acquedotti; o fognature; o gasdotti; o oleodotti; o cunicoli tecnologici; o sifoni; o sottopassi pedonali; o sottopassi carreggiabili; o tombinature uso viabilistico, parcheggio, area atterzzata; transito di sommità arginale: o singole autorizzazioni di transito; rampe di collegamento agli argini dei corsi d acqua: o pedonabile; o carrabile; sfalcio erbe e taglio piante: o sfalcio erbe e arbusti; o taglio piante; o dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati; scarichi acque: o acque meteoriche escarichi fognature private; o scolmatori di troppo pieno delle acque fognarie; o acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici; o scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari; o scarichi acque per attività proprie dell imprenditore agricolo; altre occupazioni di aree demaniali: o aree uso agricolo; o cartelli pubblicitari monofacciali e bifacciali; o pali di illuminazione; o appostamenti fissi di caccia; o muri di contenimento, o difese spondali; pag. 15 di 31
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