di pagamento Capitolo 15 Gli strumenti

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "di pagamento Capitolo 15 Gli strumenti"

Transcript

1 Capitolo 15 Gli strumenti di pagamento 1. Il sistema dei pagamenti Sommario 1. Il sistema dei pagamenti I titoli bancari L assegno bancario Segue: La circolazione dell assegno bancario Segue: Il pagamento dell assegno La disciplina sanzionatoria degli assegni bancari Gli assegni bancari speciali L assegno circolare Segue: La circolazione ed il pagamento dell assegno circolare I titoli speciali della Banca d Italia e dei banchi meridionali Le carte di pagamento Procedura RIBA e RID I documenti di legittimazione e probatori. Con il passare del tempo la banconota sta ricoprendo un ruolo marginale nell attività economica, data la sua idoneità ai soli pagamenti di piccolo importo. L evolversi degli scambi e le nuove soluzioni offerte dal progresso tecnologico, da un lato stanno conducendo sempre più all abbandono della consegna fisica della moneta come modalità di regolazione degli scambi, dall altro stanno spingendo verso la creazione di strumenti alternativi alla moneta capaci di trasferire la disponibilità monetaria. La «smaterializzazione» dei pagamenti ha condotto all individuazione della categoria dei cosiddetti strumenti di pagamento, che, insieme alla moneta, comprendono tutti i suoi surrogati universalmente accettati per il trasferimento di disponibilità finanziarie da un soggetto ad un altro e per saldare i rapporti di debito e credito. Buona parte di questi strumenti costituiscono l oggetto dell insieme di operazioni ed ogni altro tipo di prestazioni, rientranti nella categoria dei cd. servizi di pagamento, che le banche offrono ai propri clienti come modalità di pagamento. La combinazione degli strumenti e dei servizi di pagamento individua, infine, il sistema dei pagamenti, definito dalla stessa Banca d Italia, come «il complesso degli strumenti e delle procedure volti ad agevolare, cioè a rendere meno costoso, lo scambio di risorse». Le banche offrono alla clientela numerosi servizi di pagamento e di efficiente svolgimento degli scambi di natura monetaria (cioè scambi tra beni e moneta o moneta contro moneta) che sono alla base del sistema dei pagamenti interni e internazionali del mondo degli affari.

2 316 Capitolo 15 I principali strumenti di pagamento che il sistema bancario mette a disposizione del pubblico sono: l assegno bancario; l assegno circolare; le carte di pagamento; i servizi Ri.Ba. 2. I titoli bancari I titoli bancari costituiscono una particolare categoria di titoli di credito, caratterizzata dal fatto che il soggetto designato per il pagamento è necessariamente una banca. La funzione dei titoli bancari consiste essenzialmente nel facilitare i pagamenti, evitando gli spostamenti di denaro: si tratta quindi di mezzi di pagamento, che vengono rilasciati ed accettati in sostituzione della moneta legale. Essi sono assoggettati al regime giuridico generale dei titoli di credito, nell ambito dei quali si distinguono per alcune caratteristiche: sono pagabili solo a vista e non consentono la promessa d interessi; ad essi sono apponibili clausole generalmente inapplicabili alla cambiale (ad esempio la clausola «non trasferibile»); sono generalmente titoli di credito all ordine, cioè trasferibili mediante girata; sono oggetto di una particolare tutela penale e di un particolare regime tributario. Sono titoli di credito bancari: l assegno bancario; l assegno circolare; i titoli speciali della Banca d Italia; i titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia; la fede di credito. 3. L assegno bancario A) Nozione L assegno bancario è un titolo di credito, all ordine o al portatore, contenente l ordine incondizionato, rivolto ad un banchiere, di pagare a vista una somma determinata al possessore del titolo. La disciplina dell assegno bancario è dettata dal R.D , n (c.d. legge sugli assegni, in seguito indicata come L.A.B.), che contiene anche norme relative all assegno circolare ed ai titoli speciali della Banca d Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

3 Altre fonti in materia di assegno sono: Gli strumenti di pagamento 317 la L , n. 349 che ha dettato una nuova disciplina in tema di protesto; la L , n. 689 che ha introdotto, fra l altro, alcune innovazioni nelle norme penali contenute nella legge sull assegno bancario; la L , n. 386 che ha introdotto una nuova disciplina sanzionatoria dell assegno bancario; il D.L , n. 143, convertito in L , n. 197, in tema di riciclaggio; il D.Lgs , n. 385 (T.U.B.) che contiene disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali applicabili anche all assegno; il D.Lgs , n. 507 che ha riformato la disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali; il provvedimento del Governatore della Banca d Italia del che ha disciplinato il funzionamento dell archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. Per la sua struttura formale, a quale tipo di effetto cambiario è assimilabile l assegno bancario? L assegno bancario ha la stessa struttura formale della cambiale tratta: esso contiene un ordine di pagamento di una somma determinata, rivolto dal sottoscrittore (traente) ad una banca (trattaria) a favore di colui al quale il titolo viene rilasciato (prenditore), o al suo ordine, o al portatore (beneficiario). Il rapporto tra traente e prenditore è denominato rapporto di valuta, mentre quello tra traente e banca è denominato rapporto di provvista. B) Natura giuridica La natura giuridica dell assegno bancario è oggetto di discussione in dottrina. Prevale comunque la tesi che inquadra l assegno bancario nella figura della delegazione di pagamento (o delegatio solvendi), in cui la dichiarazione del delegante (nel nostro caso il correntista) costituisce un mandato, un autorizzazione o un ordine (BARASSI). L emissione dell assegno bancario, infatti, dà luogo, come la delegazione, ad un rapporto trilaterale: il pagamento fatto dal trattario al prenditore estingue per un uguale importo il debito del trattario verso il traente e quello del traente verso il prenditore. Trattandosi di delegazione di pagamento (e non di delegazione di credito), la legge vieta l accettazione da parte del trattario, che contrasterebbe con la stessa natura del titolo, il quale, essendo un mezzo di pagamento, presuppone la disponibilità di fondi del traente presso il trattario. Tuttavia, l art. 4 L.A.B. stabilisce che il traente o qualsiasi legittimo portatore può far apporre dal trattario sull assegno già redatto un visto (o certificazione, o conferma), con il quale il trattario certifica l esistenza della provvista, ed assume l obbligo di non consentirne il ritiro da parte del traente, prima della scadenza del termine di presentazione (c.d. assegno vistato). C) Presupposti per l emissione L art. 3, co. 2, L.A.B. dispone che «l assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia il diritto di disporre per assegno bancario e in conformità di una convenzione espressa o tacita».

4 318 Capitolo 15 Quali sono i presupposti per l emissione dell assegno bancario? Presupposti per l emissione dell assegno bancario sono: il rapporto di provvista: esso comporta l obbligo della banca di tenere determinati fondi a disposizione del traente e può derivare da una qualsiasi ragione di credito del traente verso il trattario; la convenzione di assegno: è l accordo, formalizzato con il rilascio del libretto di assegni (carnet), in virtù del quale il traente è autorizzato ad ordinare pagamenti a mezzo assegni alla banca trattaria, e la banca è obbligata ad eseguirli. D) I requisiti di forma L art. 1 L.A.B. fissa i requisiti di forma che l assegno bancario deve presentare: la denominazione «assegno bancario», o «chèque», inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; l ordine incondizionato di pagare una somma determinata: la somma dev essere certa nel suo ammontare ed indicata in lettere e in cifre; in caso di differenza tra le due indicazioni, prevale la somma indicata in lettere; l assegno invece vale per la somma minore se essa è stata scritta più di una volta, in lettere o in cifre. L ABI ha specificato che l indicazione dell importo in cifre (euro) non deve contenere più di due decimali i quali devono essere scritti in cifre anche nella parte da riportare in lettere. All ordine di pagamento non può essere aggiunta la promessa d interessi: questa, se apposta, si ha per non scritta (art. 7 L.A.B.); non è ammessa neppure l apposizione di una condizione, che contrasterebbe sia con la funzione del titolo che con i suoi caratteri di astrattezza ed autonomia; il nome di chi è designato a pagare (trattario): l art. 3 L.A.B. richiede a pena di nullità che il trattario sia una banca; fanno eccezione solo i titoli emessi o pagabili fuori del territorio dello Stato, che sono validi anche se tratti su persona che non sia banchiere. L art. 6 L.A.B. vieta poi che l assegno sia tratto sullo stesso traente (c.d. assegno su se stesso): fa eccezione l assegno tratto fra diversi stabilimenti dello stesso traente, il quale è valido a condizione che non sia emesso al portatore (per evitare che siano usurpate le funzioni del biglietto di banca); l indicazione del luogo di pagamento. L assegno può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorché il terzo non sia banchiere (c.d. assegno domiciliato: art. 8 L.A.B.), ma la domiciliazione deve risultare dal titolo e può essere apposta solo dal traente in virtù di un accordo col trattario; l indicazione della data di emissione; l indicazione del luogo di emissione: essa serve a determinare sia i termini per la presentazione del titolo per il pagamento (i quali variano a seconda che l assegno sia presentato nel Comune di emissione, in altro Comune, o in altro Stato; art. 32 L.A.B.), sia il luogo di pagamento, poiché, in mancanza d indicazione, si considera tale il luogo di emissione; indicazione del prenditore;

5 Gli strumenti di pagamento 319 la sottoscrizione del traente: essa deve contenere il nome, il cognome o la ditta del traente (è valida però la sottoscrizione in cui il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale); la sottoscrizione dev essere autografa, per cui l assegno non può essere tratto con firma a stampatello o stampata. L emissione dell assegno (atto di disposizione patrimoniale) richiede la capacità di compiere atti eccedenti l ordinaria amministrazione. L assegno può essere emesso anche dai genitori o dal tutore in luogo del minore o dell interdetto, con l autorizzazione del Tribunale; il minore emancipato e l inabilitato possono invece emettere l assegno con l assistenza del curatore; qualora però il minore emancipato sia autorizzato all esercizio dell impresa commerciale, può emettere validamente l assegno bancario anche da solo (artt. 12 e 13 L.A.B.). L assegno bancario può essere emesso anche a mezzo di rappresentante mediante delega conferita in forma scritta (art c.c.) e apposizione sull assegno delle clausole «per procura» o «per mandato», o per conto altrui, in virtù di un mandato senza rappresentanza conferito dal titolare della provvista al traente e di un autorizzazione al trattario ad addebitare al mandante l ammontare dell assegno. Cosa comporta la mancanza dei requisiti di forma in un assegno bancario? La mancanza dei requisiti di forma dell assegno ne comporta l invalidità, eccezion fatta per i seguenti requisiti la cui omissione è sanata con la produzione di effetti predeterminati dalla legge: la mancata indicazione del luogo di pagamento comporta che l assegno sia pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario (banca) oppure, qualora manchi anche quest ultimo, nel luogo di emissione o presso lo stabilimento principale della banca (se essa non ha sedi nel luogo di emissione); la mancata indicazione del prenditore comporta che l assegno circoli come titolo al portatore. Gli assegni di importo pari o superiore a euro devono necessariamente indicare il nome del prenditore ed avere la clausola «non trasferibile» (D.Lgs. n. 231/2007). Sono sanzionate con la nullità dell assegno, tra l altro, l omissione della data di emissione (assegno con data in bianco) e l assegno in bianco, cioè mancante di più elementi (tuttavia parte della dottrina ritiene valido l assegno rilasciato in bianco ma con accordo tra traente e prenditore circa gli elementi mancanti, cd. accordo di riempimento). In caso di assegno postdatato, le banche devono astenersi dalla sua acquisizione a garanzia di operazioni di affidamento o comunque dal negoziarlo, salvo che per l immediato incasso ai sensi dell art. 31 L.A.B. La post-datazione non è coerente con la funzione di mezzo di pagamento che l ordinamento attribuisce all assegno bancario; essa, infatti, dà luogo a un improprio assolvimento da parte dell assegno della funzione di differimento del pagamento tipica della cambiale.

6 320 Capitolo Segue: La circolazione dell assegno bancario A) L assegno al portatore e l assegno all ordine La circolazione dell assegno è regolata dagli stessi principi che si applicano agli altri titoli di credito ed in particolare: se è al portatore (manca l indicazione del prenditore del titolo), il trasferimento dell assegno ha luogo mediante la semplice consegna del titolo, ed il possessore è legittimato all esercizio del diritto in esso documentato mediante la semplice presentazione; se è all ordine (indicazione del nome del prenditore), la circolazione dell assegno avviene per girata: questa è una dichiarazione unilaterale non recettizia ed accessoria, consistente nell ordine dato dal girante (prenditore o successivo possessore) al trattario di pagare ad un terzo (c.d. giratario), cui viene trasferito il possesso del titolo. La girata può essere scritta a tergo dell assegno o su di un foglio ad esso attaccato (c.d. allungamento) ma deve essere sottoscritta dal girante. La girata deve essere incondizionata e deve riguardare l intero importo del titolo: l eventuale condizione si ha per non apposta, mentre la girata parziale è nulla (art. 18 L.A.B.). La data non è necessaria: in mancanza d indicazioni, la girata si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della contestazione ad esso equivalente (art. 27 L.A.B.); la prova contraria può essere data con qualsiasi mezzo. La girata può essere: piena: quando è indicata la persona del giratario; in bianco: quando consiste nella sola firma del girante, senza indicazione del giratario; in tal caso, l assegno può circolare come un titolo al portatore o all ordine; infatti, l art. 20 L.A.B. prevede che chi ha ricevuto un assegno girato in bianco può: riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona; girare di nuovo l assegno, in bianco o a persona determinata; trasferire l assegno ad un terzo senza riempire la girata e senza girarlo. Per la girata di assegni d importo superiore a euro il D.L , n. 143 impone l indicazione del nome del beneficiario e l apposizione della clausola di non trasferibilità. Quali effetti produce la girata? La girata produce due effetti: un effetto essenziale, consistente nel trasferimento del diritto incorporato nel titolo; un effetto naturale, consistente nell assunzione di un obbligazione di garanzia da parte del girante: questi, infatti, risponde nei confronti del giratario e dei successivi possessori del pagamento dell assegno, in solido con il contraente e con i precedenti giranti (artt. 21 e 49 L.A.B.). Qualora però la girata sia fatta dopo il protesto o dopo una contestazione ad esso equivalente, o dopo la scadenza del termine per la presentazione, essa produce solo gli effetti di una cessione di credito: il girante non garantisce il pagamento, ma solo l esistenza del credito, ed al giratario sono opponibili tutte le eccezioni personali opponibili al girante (artt. 27 e 32, primo comma, L.A.B.).

7 Gli strumenti di pagamento 321 Gli effetti della girata possono essere limitati dal girante mediante l apposizione di alcune clausole: le clausole «senza garanzia», «senza regresso», «senza obbligo», che escludono la responsabilità del girante per il mancato pagamento; la clausola «per incasso» o «per procura», che attribuisce un semplice mandato ad incassare, in virtù del quale il giratario può esercitare tutti i diritti derivanti dal titolo, ma può girare l assegno solo per procura; al giratario possono essere opposte tutte le eccezioni opponibili al girante (art. 26 L.A.B.); la clausola «valuta in garanzia», «valuta in pegno» o simili, con la quale il girante costituisce a favore del giratario, suo creditore, un pegno sul credito rappresentato dal titolo (c.d. «girata in garanzia»). Il giratario assume il ruolo di creditore pignoratizio, per cui può soddisfarsi sul titolo senza però girarlo ad altri, se non per procura. La legge riconosce efficacia all acquisto dell assegno «a non domino», cioè da un soggetto privo di un effettivo potere di disposizione sul titolo, purché l acquirente non sia in mala fede o abbia commesso colpa grave al momento dell acquisto, ed appaia portatore legittimo in base ad una serie continua di girate (artt. 22 e 24 L.A.B.): si tratta di un applicazione della regola «possesso vale titolo» (art c.c.). B) Le clausole limitative della circolazione Per diminuire il pericolo che l assegno bancario, soggetto a furti o smarrimenti, sia pagato ad un portatore in mala fede o da lui negoziato, la legge prevede particolari clausole limitative della circolazione e della legittimazione, che rendono difficile, se non addirittura impossibile, la riscossione del titolo ad opera del ladro o del ritrovatore. Esse sono: la clausola «non all ordine» che impedisce al giratario di girare a sua volta l assegno, il quale può essere ceduto solo con le forme e gli effetti della cessione ordinaria. In caso di furto o smarrimento basta la semplice denuncia per evitare che l assegno sia incassato, non essendo necessaria la procedura di ammortamento. Se però la clausola è apposta da un girante, essa non impedisce ulteriori girate del titolo, ma esclude la responsabilità cambiaria di regresso del girante che ha apposto la clausola verso coloro ai quali l assegno sia successivamente girato; la clausola «non trasferibile», apposta dal traente o da un girante, che blocca la circolazione dell assegno sia nelle forme cambiarie che in quelle del diritto comune; rende, cioè, l assegno non solo non girabile, ma anche non cedibile (ASQUINI). L assegno non trasferibile può essere pagato solo al prenditore (o all immediato giratario, se la clausola è apposta da un girante), il quale non può girare il titolo se non per l incasso ad un banchiere; quest ultimo non può ulteriormente girarlo e le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l incasso, risponde del pagamento; la clausola di sbarramento che limita la circolazione del titolo nella sola fase finale, poiché l ultimo giratario deve essere necessariamente un banchiere, oppure

8 322 Capitolo 15 un cliente del banchiere trattario: quest ultimo, cioè, può pagare l assegno soltanto ad un suo cliente o ad un altro banchiere. Come si effettua lo sbarramento di un assegno bancario? Lo sbarramento si effettua apponendo sulla faccia anteriore dell assegno due sbarre parallele per tutta la lunghezza trasversale dell assegno, senza alcuna indicazione o con la parola «banchiere» (sbarramento generale), oppure con l indicazione del nome di un banchiere fra le sbarre (sbarramento speciale); la clausola «da accreditare», apponibile trasversalmente sulla faccia anteriore dell assegno dal traente o da un successivo girante, con cui si impedisce che il titolare sia pagato in contanti: chi intende incassare l importo può solo versarlo alla banca trattaria, affinché venga accreditato sul proprio conto presso la stessa banca trattaria, se essa acconsente. Con decorrenza 30 aprile 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che apporta modifiche sostanziali alla normativa sulla lotta al riciclaggio di denaro sporco e alla criminalità organizzata. All art. 49 sono esplicitamente indicate una serie di limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore. Infatti viene inibito il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a euro. Un operazione unitaria di importo pari o superiore a euro non può essere dolosamente frazionata in più movimenti di importo inferiore a euro. Per «operazione frazionata» si intende «una operazione unitaria sotto il profilo economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti [...] posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale». Il trasferimento può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. In tale caso il trasferimento per contanti deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli intermediari, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. Dunque gli assegni bancari e postali pari o superiori a euro diventano obbligatoriamente non trasferibili. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità, anche per importi inferiori a euro. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

9 Gli strumenti di pagamento 323 Gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente possono essere girati unicamente per l incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. In altre parole, ciò significa che, gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente («a me stesso», «a me medesimo»,«a m.m.» ecc.) possono esclusivamente essere girati ad una banca o alle Poste per l incasso. Non è più quindi possibile girarli ad un soggetto diverso dal traente. Infine, negli assegni trasferibili ciascuna girata deve riportare anche il codice fiscale del girante, a pena di nullità. Per esempio: se Giuseppe Rossi, beneficiario di un assegno bancario trasferibile, lo vuole girare a Luigi Verdi sul retro dovrà scrivere: «Per me pagate a Luigi Verdi» e far seguire alla girata la propria firma e il suo codice fiscale. Qualora manchi il codice fiscale anche di un solo girante, la banca dovrà rifiutarsi di negoziare l assegno. C) L avallo Il pagamento dell assegno può essere garantito con avallo in tutto o in parte (art. 28 L.A.B.). Tale garanzia personale può essere prestata da un terzo (avallante) o anche da uno dei sottoscrittori del titolo ma non dal trattario. Anche più soggetti possono avallare l assegno (c.d. coavallanti). L avallo va apposto sul titolo o sul suo allungamento e deve essere espresso con la formula «per avallo» o altra equivalente seguita dalla firma dell avallante. È però sufficiente anche la sola firma dell avallante (purché non si tratti dello stesso traente) apposta sulla faccia anteriore dell assegno. Deve essere indicato anche per quale obbligato la garanzia viene prestata, altrimenti l avallo s intende dato per il traente. L obbligazione dell avallante è accessoria rispetto a quella dell avallato: essa si estingue quando si estingue l obbligazione principale. In quanto obbligazione cambiaria, però, l avallo è autonomo: l obbligazione dell avallante è valida anche se l obbligazione principale è nulla, salvo che la nullità non dipenda da un vizio di forma (art. 30 L.A.B.). L avallante è obbligato solidalmente con l avallato: poiché però garantisce un debito altrui, se paga la somma indicata dal titolo acquista i diritti ad esso inerenti contro l avallato e contro coloro che sono obbligati verso di lui (art. 30 L.A.B.). 5. Segue: Il pagamento dell assegno A) I termini per la presentazione L assegno bancario è pagabile a vista ed ogni contraria disposizione si ha per non scritta (art. 31 L.A.B.). I termini di presentazione alla banca trattaria per il pagamento sono (art. 32 L.A.B.): 8 giorni, se è pagabile nello stesso Comune (c.d. assegno su piazza), nel quale è stato emesso;

10 324 Capitolo giorni, se è pagabile in un Comune diverso (c.d. assegno fuori piazza); 20 giorni, se è pagabile in un Paese diverso da quello di emissione, ma nello stesso continente; 60 giorni, se è pagabile in un Paese diverso situato in un altro continente. Questi termini decorrono dal giorno indicato sul titolo come data di emissione, anche se esso non corrisponde a quello dell effettiva emissione. I termini di presentazione sono prorogati quando un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato od altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare l assegno nei termini stabiliti (art. 53 L.A.B.): in tal caso il portatore deve avvisare senza indugio il proprio girante, e deve fare menzione dell avviso sul titolo. La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell assegno. L art. 35 L.A.B., però, attribuisce al traente il potere di disporre la revoca dell ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione; prima della scadenza, invece, la banca è libera di pagare o meno, restando esonerata da ogni responsabilità nei confronti sia del traente, sia del possessore dell assegno. B) Il pagamento dell assegno L assegno dev essere presentato per il pagamento alla filiale della banca trattaria indicata sul titolo oppure nei luoghi indicati dall art. 2 L.A.B. Qualora l assegno non sia completamente coperto, la banca può pagarlo sino a concorrenza della provvista ed il portatore non può rifiutare un pagamento parziale (art. 37, co. 2, L.A.B.). Per ottenere il pagamento, il prestatore dell assegno deve dimostrare la propria legittimazione cartolare, mediante: a) una serie continua di girate, se il titolo è all ordine; b) il semplice possesso del titolo, se questo è al portatore. Il trattario (banca), nell assegno all ordine, è tenuto solo a controllare la regolare continuità delle girate, non anche a verificare l autenticità delle firme dei giranti (art. 38 L.A.B.): il trattario che, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del presentatore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto. Il personale incaricato deve provvedere alla identificazione e deve indicare per iscritto le generalità complete di colui che presenti all incasso uno o più assegni per un importo complessivo superiore a euro (D. L , n. 143; art c.c.). C) Le azioni in caso di mancato pagamento Qualora il trattario rifiuti il pagamento dell assegno, il portatore può esercitare l azione di regresso nei confronti del traente, dei giranti e degli altri obbligati per ottenere da loro il pagamento. Lo stesso diritto spetta ad ogni firmatario, che abbia pagato l assegno nei confronti dei firmatari che lo precedono.

11 Gli strumenti di pagamento 325 L azione di regresso può essere esercitata individualmente o congiuntamente contro tutti coloro che hanno sottoscritto il titolo, senza osservare l ordine nel quale essi si obbligarono. Il regresso nei confronti del traente non è soggetto a particolari condizioni. Il regresso nei confronti degli altri obbligati è invece subordinato alle seguenti condizioni: che l assegno sia stato presentato per il pagamento nei termini previsti dalla legge; che il rifiuto di pagamento sia constatato con atto autentico (protesto), o con dichiarazione del trattario scritta sull assegno stesso con l indicazione del giorno della presentazione. Il traente, il girante o l avallante possono, apponendo all assegno la clausola «senza spese», «senza protesto» o altra equivalente dispensare il portatore dall onere del protesto o dalla dichiarazione equivalente. La clausola non dispensa però il portatore dall onere di presentare l assegno nei termini (art. 48 L.A.B.). Il portatore è tenuto anche a dare avviso del mancato pagamento al proprio girante, al traente ed ai loro eventuali avallanti entro quattro giorni dal protesto (o dal giorno in cui avrebbe dovuto essere levato). Ogni girante, a sua volta, deve comunicare l avviso al precedente girante (ed al suo eventuale avallante) entro due giorni dal ricevimento. L omissione dell avviso non determina la perdita dell azione di regresso ma solo la responsabilità per i danni arrecati. In caso di mancato pagamento dell assegno è possibile esperire l azione causale, cioè l azione derivante dal rapporto obbligatorio che ha dato causa all emissione o alla trasmissione dell assegno (c.d. rapporto fondamentale). Quando è possibile esperire l azione causale? L esercizio dell azione causale è subordinato a due condizioni: che il portatore offra in restituzione l assegno o lo depositi presso la cancelleria del giudice competente; che il portatore abbia elevato il protesto. La restituzione del titolo ha lo scopo di tutelare il debitore, evitando il pericolo che il creditore, dopo l azione causale, eserciti anche l azione cambiaria; il protesto serve invece a far constatare il mancato pagamento, allo scopo di conservare al debitore le azioni di regresso che gli spettano. In ultima istanza, il portatore dell assegno può esercitare l azione di arricchimento contro il traente o il girante (art. 59 L.A.B.) purché sussistano le seguenti condizioni: che il portatore abbia perduto l azione cambiaria nei confronti di tutti gli obbligati, per prescrizione o decadenza; che il portatore non abbia azione causale nei confronti degli stessi (ad es. perché il rapporto fondamentale era invalido); che il portatore abbia subito un danno patrimoniale cui corrisponde un ingiustificato arricchimento del traente.

12 326 D) La prescrizione Capitolo 15 Le azioni relative all assegno devono essere esercitate entro termini di prescrizione brevissimi, che si giustificano con la funzione di pagamento propria del titolo. L azione di regresso del portatore contro il girante, il traente e gli altri coobbligati si prescrive in 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione. Le azioni di regresso fra i diversi obbligati al pagamento del titolo si prescrivono invece in 6 mesi dal giorno in cui l obbligato ha pagato l assegno, o dal giorno in cui l azione di regresso è stata promossa contro di lui. L azione di arricchimento si prescrive in un anno dal giorno in cui il portatore ha perduto (per prescrizione o decadenza) l azione cambiaria nascente dal titolo (art. 75 L.A.B.). Per quanto riguarda infine l azione causale, essa è soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante all emissione o alla trasmissione dell assegno. E) L ammortamento L ammortamento dei titoli di credito è un particolare procedimento, previsto dalla legge per l ipotesi in cui il portatore legittimo abbia perduto, per cause estranee alla sua volontà, il possesso del titolo: esso mira a distruggere l efficacia del titolo, ed a procurare al portatore un documento che ne faccia le veci (c.d. ricostruzione della legittimazione). L ammortamento dell assegno bancario è previsto in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo; esso non è però necessario qualora si tratti di assegno «non trasferibile»: in tal caso il portatore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato, denunciando la perdita al traente ed al trattario (art. 73 L.A.B.). La procedura di ammortamento è disciplinata dagli artt L.A.B.: il portatore deve denunciare al trattario lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione dell assegno e deve chiedere l ammortamento del titolo con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui l assegno è pagabile o al Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio: il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell assegno; il Presidente del Tribunale o il giudice competente, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale pronuncia l ammortamento del titolo, e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; durante questo termine, il ricorrente può compiere atti conservativi del proprio diritto, e può esigere il pagamento dell assegno mediante cauzione, o chiedere il deposito giudiziario della somma; il decreto di ammortamento dev essere, a cura del ricorrente, notificato al traente ed al trattario, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Malgrado la denunzia, il pagamento dell assegno al detentore, prima della notificazione del decreto, libera il trattario; entro quindici giorni dalla pubblicazione, il detentore del titolo può fare opposizione al decreto; si apre allora un giudizio di cognizione, che ha per oggetto la legittimità del possesso del titolo da parte dell opponente: l opposizione si propone con citazione da notificarsi al ricorrente, al trattario ed al traente; competente per il giudizio di opposizione è il Tribunale del luogo di pagamento;

13 Gli strumenti di pagamento 327 trascorso il termine senza che sia stata proposta opposizione, o rigettata l opposizione con sentenza definitiva, il ricorrente può esigere il pagamento, presentando il decreto di ammortamento ed un certificato del cancelliere comprovante la mancata opposizione, o la sentenza definitiva che respinge l opposizione. La procedura di ammortamento priva di qualsiasi efficacia l assegno: essa però non preclude eventuali azioni del portatore verso chi ottiene l ammortamento (art. 74 L.A.B.). 6. La disciplina sanzionatoria degli assegni bancari In attuazione della delega formulata all art. 8 della L , n. 205, il Titolo V del D.Lgs , n. 507 ha riformato l apparato sanzionatorio relativo agli assegni bancari e postali. Tra le sanzioni principali: l art. 1 L. 386/1990 (sostituito dall art. 28 D.Lgs. 507/1999) punisce con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro, chiunque emetta un assegno bancario (o postale) senza l autorizzazione del trattario (in precedenza il medesimo reato, ora trasformato in illecito amministrativo, era punito con la reclusione fino ad 8 mesi); chiunque emette un assegno che, presentato in tempo utile, non sia pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a euro (in precedenza era prevista una multa o la reclusione fino a 8 mesi) (art. 2 L. 386/1990). Nel nuovo regime sanzionatorio, oltre alle sanzioni amministrative, sono previste delle sanzioni accessorie di tipo inibitorio ed interdittivo. L art. 5 L. 386/1990 prevede la sanzione del divieto di emettere assegni (cd. interdizione bancaria), per almeno 2 anni e non oltre 5, qualora si emettano assegni senza autorizzazione; invece, in caso di emissione di assegni senza provvista, tale sanzione può essere comminata solo se l importo dell assegno o degli assegni emessi in tempi ravvicinati è superiore a 2.582,28 euro. Ulteriori sanzioni interdittive sono previste in casi di particolare gravità oggettiva, determinati dall elevato importo degli assegni emessi o dalla reiterazione delle violazioni commesse dal traente. Inoltre l art. 10bis L. 386/1990 (inserito dall art. 36 D.Lgs. 507/1999) e il D.M , n. 458, disciplinano il funzionamento presso la Banca d Italia di un archivio informatizzato degli assegni bancari, postali e delle carte di pagamento irregolari, nel quale sono inserite tutte le informazioni principali correlate all emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione (generalità dei traenti, sanzioni amministrative principali e accessorie applicate etc.). L iscrizione nell archivio informatico determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni ed il conseguente divieto rivolto ad ogni banca di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l iscrizione nell archivio, anche se emessi nei limiti della provvista. In caso di omessa o ritardata iscrizione nell archivio informatico ovvero di rilascio dell autorizzazione a soggetti iscritti nell archivio, la banca trattaria è responsabile in solido con il traente (nel limite di ,14 euro ad assegno) per il pagamento degli assegni emessi dallo stesso nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca. Il processo di depenalizzazione del sistema sanzionatorio in materia di emissione di assegni bancari e postali ha comunque salvato alcune fattispecie di violazioni di rilievo penale: chiunque non rispetti le sanzioni amministrative accessorie è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Tale condanna comporta, come sanzione amministrativa accessoria, la pubblicazione della sentenza ed il divieto di emettere assegni bancari (o postali) per un periodo minimo di 2 anni e massimo di 5;

14 328 Capitolo 15 colui che, nel richiedere il rilascio di moduli di assegni, dichiari falsamente di non essere interdetto alla relativa emissione è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno; il dipendente di istituto bancario, prima del rilascio dei moduli, è obbligato ad accertare, sulla base dei dati disponibili nell archivio informatico, che sul richiedente non gravi l interdizione bancaria o la revoca di sistema. Qualora dall accertamento risulti che in capo al richiedente sussista almeno uno di tali impedimenti, il dipendente non può consegnare moduli di assegno bancario (o postale), pena la reclusione fino ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Economia Aziendale II

Economia Aziendale II Albez edutainment production Economia Aziendale II Gli assegni bancari e circolari IISS Boselli Alberti Pertini Varazze 1 IISS Boselli Alberti Pertini Varazze 2 L assegno bancario Una definizione È un

Dettagli

LA CAMBIALE E L AZIONE CAMBIARIA

LA CAMBIALE E L AZIONE CAMBIARIA LA CAMBIALE E L AZIONE CAMBIARIA 1. GARANZIE DEGLI EFFETTI CAMBIARI In primis, occorre precisare, che l avallo 1 o la fideiussione 2 assunta da un terzo per il pagamento di tutto o in parte di una somma

Dettagli

Cambiali. Prof. Sartirana

Cambiali. Prof. Sartirana Cambiali Prof. Sartirana Le cambiali sono: Titoli di credito dai quali risulta l obbligazione incondizionata assunta Da un soggetto di pagare o di far pagare una determinata somma Di denaro in un certo

Dettagli

IL PROTESTO CAMBIARIO

IL PROTESTO CAMBIARIO CAPITOLO PRIMO LA CAMBIALE 1. I titoli di credito 1 2. La cambiale 2 2.1 Definizione 2 2.2 Requisiti di forma della cambiale 3 2.3 Cambiale in bianco 5 2.4 Forma scritta 6 2.5 Cancellazioni o correzioni

Dettagli

La cambiale all ordine l obbligazione di pagare far pagare persona somma luogo scadenza

La cambiale all ordine l obbligazione di pagare far pagare persona somma luogo scadenza Le cambiali La cambiale La cambiale è un titolo all ordine formale ed esecutivo che contiene l obbligazione di pagare o di far pagare assunta da una determinata persona una data somma nel luogo e alla

Dettagli

Limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore

Limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n 231n E successive integrazioni e modifiche NORME IN VIGORE Limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore 1 Art.49 Limitazioni all uso del contante e

Dettagli

PRINCIPI GENERALI TITOLI DI CREDITO

PRINCIPI GENERALI TITOLI DI CREDITO PRINCIPI GENERALI TITOLI DI CREDITO Mancanza nozione di titolo di credito In base alla disciplina e alla funzione sono stati individuati alcuni elementi caratteristici: 1) naturale destinazione alla circolazione

Dettagli

Oggetto: LE NUOVE REGOLE (RESTRITTIVE) PER L USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE

Oggetto: LE NUOVE REGOLE (RESTRITTIVE) PER L USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE Oggetto: LE NUOVE REGOLE (RESTRITTIVE) PER L USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE Recentemente il Ministero dell Economia e delle Finanze con la Circolare 20.3.2008, n. 33124, ha fornito una serie

Dettagli

LA CENTRALE D ALLARME INTERBANCARIA (C.A.I.) Forse non tutti conoscono l esistenza della Centrale d allarme interbancaria.

LA CENTRALE D ALLARME INTERBANCARIA (C.A.I.) Forse non tutti conoscono l esistenza della Centrale d allarme interbancaria. Periodico plurisettimanale Area: TAX & LAW 3 settembre 2004 LA CENTRALE D ALLARME INTERBANCARIA (C.A.I.) Forse non tutti conoscono l esistenza della Centrale d allarme interbancaria. Si tratta, in sintesi,

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TOSOLINI, MAZZOCCHI, BUONTEMPO, FABRIS, FINO, NEGRI, FOTI, ANTONIO PEPE, PAGLIUZZI, RASI, LANDI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TOSOLINI, MAZZOCCHI, BUONTEMPO, FABRIS, FINO, NEGRI, FOTI, ANTONIO PEPE, PAGLIUZZI, RASI, LANDI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2590 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI TOSOLINI, MAZZOCCHI, BUONTEMPO, FABRIS, FINO, NEGRI, FOTI, ANTONIO PEPE, PAGLIUZZI, RASI,

Dettagli

N.B.: non rappresenta una pubblicazione, ne una testata giornalistica, ma un documento di lavoro del Centro Studi

N.B.: non rappresenta una pubblicazione, ne una testata giornalistica, ma un documento di lavoro del Centro Studi QUADERNINEWS Approfondimenti schematici tecnico-giuridici Normative, Regole, Giurisprudenza, N.B.: non rappresenta una pubblicazione, ne una testata giornalistica, ma un documento di lavoro del Centro

Dettagli

Visti l art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e l articolo unico della legge 4 giugno 1931, n Art. 1

Visti l art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e l articolo unico della legge 4 giugno 1931, n Art. 1 Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (G.U. 29 dicembre, n. 300) Disposizioni sull assegno bancario, sull assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell Istituto di emissione, del Banco di Napoli

Dettagli

L'ASSEGNO CIRCOLARE

L'ASSEGNO CIRCOLARE L ASSEGNO CIRCOLARE. GLI ASSEGNI SPECIALI PROF. RENATO SANTAGATA DE CASTRO Indice 1 L'ASSEGNO CIRCOLARE--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

CAMBIALE E ASSEGNO BANCARIO. Assegno. Tipi: All ordine Al portatore. Soggetti: Traente Banca trattaria Prenditore. Accettazione: Non prevista

CAMBIALE E ASSEGNO BANCARIO. Assegno. Tipi: All ordine Al portatore. Soggetti: Traente Banca trattaria Prenditore. Accettazione: Non prevista Ripassare ed esercitarsi Percorso C I titoli di credito CAMBIALE E ASSEGNO BANCARIO Cambiale Assegno Nozione: è un titolo di credito all ordine, incondizionato, formale e astratto, che attribuisce al possessore

Dettagli

Come sapere se ho un assegno protestato

Come sapere se ho un assegno protestato Come sapere se ho un assegno protestato L assegno bancario è pagabile a vista e può essere presentato per il pagamento nel termine di 8 giorni, se il titolo è pagabile nello stesso Comune in cui l assegno

Dettagli

Copyright. Bancaria Editrice

Copyright. Bancaria Editrice CONTIENE LE PIÙ RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE ASSEGNI: COSA CAMBIA Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore EDIZIONE AGGIORNATA A S S E G N I : C O S A C A M B I A INDICE Assegni Quali

Dettagli

SCOPO PRINCIPALE dei Titoli di Credito

SCOPO PRINCIPALE dei Titoli di Credito SCOPO PRINCIPALE dei Titoli di Credito Superare le regole che presiedono alla circolazione di crediti secondo l «istituto i della cessione» utilizzando regole analoghe a quello che presiedono la circolazione

Dettagli

Sono documenti che provano l'esistenza di un diritto e permettono al possessore sia di esercitarlo direttamente, sia di trasferirlo ad altri

Sono documenti che provano l'esistenza di un diritto e permettono al possessore sia di esercitarlo direttamente, sia di trasferirlo ad altri Sono documenti che provano l'esistenza di un diritto e permettono al possessore sia di esercitarlo direttamente, sia di trasferirlo ad altri soggetti. Caratteristiche dei titoli di credito incorporazione

Dettagli

ANTIRICICLAGGIO LE NUOVE REGOLE (RESTRITTIVE) PER L USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE

ANTIRICICLAGGIO LE NUOVE REGOLE (RESTRITTIVE) PER L USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE ANTIRICICLAGGIO LE NUOVE REGOLE (RESTRITTIVE) PER L USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE Riferimenti: Artt. 49, 51 e 58, D.Lgs. n. 231/2007 Circolare Agenzia Entrate 7.3.2008, n. 18/E Circolare

Dettagli

CAMBIALE E ASSEGNO. Francesco Casale 2016

CAMBIALE E ASSEGNO. Francesco Casale 2016 Francesco Casale 2016 CAMBIALE E ASSEGNO Qualsiasi affermazione generale è come un assegno bancario: il suo valore dipende da ciò che vi è nella banca per pagarlo (Ezra Pound) 1 LA CAMBIALE CAMBIALE TRATTA

Dettagli

I TITOLI DI CREDITO rapporto fondamentale rapporto cartolare La sicurezza Articoli fondamentali sui titoli di credito 1992 1993 1994

I TITOLI DI CREDITO rapporto fondamentale rapporto cartolare La sicurezza Articoli fondamentali sui titoli di credito 1992 1993 1994 I TITOLI DI CREDITO La cessione ordinaria del credito è poco efficiente a causa delle eccezioni che il debitore ceduto può eccepire al creditore cessionario relativamente alle eccezioni che avrebbe potuto

Dettagli

OPERAZIONI BANCARIE. a. Dissesti bancari (Banca Romana): v. De Stefani, Baraonda. Art cod. civ.

OPERAZIONI BANCARIE. a. Dissesti bancari (Banca Romana): v. De Stefani, Baraonda. Art cod. civ. 1 OPERAZIONI BANCARIE Cenni storici: a. Dissesti bancari (Banca Romana): v. De Stefani, Baraonda bancaria. b. Legislazione bancaria 1936-1938. c. Banca d Italia [Vigilanza/Gruppi bancari] d. Testo Unico

Dettagli

Definizione: cessione del credito titoli di credito beni mobili

Definizione: cessione del credito titoli di credito beni mobili 1 Definizione: I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione; rappresentano un artificio giuridico che consente la mobilitazione

Dettagli

Economia degli Intermediari Finanziari. I servizi di pagamento documentali

Economia degli Intermediari Finanziari. I servizi di pagamento documentali Economia degli Intermediari Finanziari I servizi di pagamento documentali 1. Definizione I servizi di pagamento documentali prevedono necessariamente la presenza di documenti cartacei per il completamento

Dettagli

Contabilità e bilancio 10 I titoli di credito

Contabilità e bilancio 10 I titoli di credito Lezione-online Contabilità e bilancio 10 I titoli di credito Dott. Riccardo Russo I TITOLI DI CREDITO I TITOLI DI CREDITO I titoli di credito sono dei documenti che incorporano il diritto a ricevere una

Dettagli

La moneta bancaria. Prof. Pietro Samarelli

La moneta bancaria. Prof. Pietro Samarelli La moneta bancaria Prof. Pietro Samarelli Cosa si intende per moneta bancaria Per moneta bancaria si intendono i mezzi di pagamento messi in circolazione dalle banche in sostituzione della moneta contante.

Dettagli

CODICE CIVILE TITOLO V. DEI TITOLI Dl CREDITO CAPO I. Disposizioni generali

CODICE CIVILE TITOLO V. DEI TITOLI Dl CREDITO CAPO I. Disposizioni generali CODICE CIVILE TITOLO V DEI TITOLI Dl CREDITO CAPO I Disposizioni generali Art. 1992 Adempimento della prestazione Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso

Dettagli

Oggetto: LE NUOVE REGOLE (RESTRITTIVE) PER L USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE

Oggetto: LE NUOVE REGOLE (RESTRITTIVE) PER L USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE Studio Murdolo Dott. Fabio Murdolo Dottore Commercialista e Revisore Contabile Studio: Via A. De Zigno n. 3 int. 3-35143 PADOVA Tel./Fax: 049.87.24.795 - E-Mail: studiomurdolo@tele2.it Cod. Fis.: MRD FBA

Dettagli

Indice sommario. I CAMBIALE (Patrignani, Solinas, Urbani)

Indice sommario. I CAMBIALE (Patrignani, Solinas, Urbani) Indice sommario Presentazione... p. IX Presentazione alla prima edizione...» XI GIOVANNI L. PELLIZZI, Introduzione alla prima edizione... PAOLO SPADA, Introduzione alla quarta edizione...» XIII» XVII I

Dettagli

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI

Dettagli

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**). Sequestro giudiziario e sequestro conservativo 1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). (Estratto)

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE 1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato

Dettagli

Indice. 1 Norme che regolano il destinatario del pagamento

Indice. 1 Norme che regolano il destinatario del pagamento INSEGNAMENTO DI DIRITTO CIVILE LEZIONE VI I DESTINATARI DELLA PRESTAZIONE PROF. PIETRO GHINASSI Indice 1 Norme che regolano il destinatario del pagamento. -----------------------------------------------

Dettagli

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie (approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 30/01/2017) Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie 1 Sommario

Dettagli

Il decreto Antiriciclaggio

Il decreto Antiriciclaggio Il decreto Antiriciclaggio Gli aspetti principali di una normativa con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. 1 aprile 2008 a cura di Stefano Rotondi 1 Il decreto Antiriciclaggio Conoscere la normativa

Dettagli

Il procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione

Il procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione Il procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione LA LEGGE 689/81 CAPO I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE SEZIONE I PRINCIPI GENERALI (ART. 1-12) SEZIONE II APPLICAZIONE (ART.13-31) SEZIONE III DEPENALIZZAZIONE

Dettagli

F O G L I O I N F O R M A T I V O NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI TRATTI SU CONTI DI PERTINENZA ESTERA I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

F O G L I O I N F O R M A T I V O NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI TRATTI SU CONTI DI PERTINENZA ESTERA I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7. a cura di. Data Ufficio E-learning. Gruppo Data Ufficio Spa

L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7. a cura di. Data Ufficio E-learning. Gruppo Data Ufficio Spa L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7 M.5 L'ANTIRICICLAGGIO: Le sanzioni a cura di Data Ufficio E-learning Gruppo Data Ufficio Spa L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 2 di 7 INDICE DOCUMENTO 1.

Dettagli

INDICE PREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE... Art (Legittimazione del possessore) SEZIONE I. IL TITOLO ALL ORDINE IN GENERALE

INDICE PREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE... Art (Legittimazione del possessore) SEZIONE I. IL TITOLO ALL ORDINE IN GENERALE INDICE PREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE............................ XIII Art. 2008 (Legittimazione del possessore) SEZIONE I. IL TITOLO ALL ORDINE IN GENERALE 1. Definizione e clausola all ordine........................

Dettagli

1. è illegittima la condotta della banca negoziatrice che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal legittimo prenditore;

1. è illegittima la condotta della banca negoziatrice che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal legittimo prenditore; Agosto 2003 Responsabilità civile delle banche in materia di assegni non trasferibili - Brevi note sulla sentenza Cass. Civ., sez. I, n. 9103, 18 febbraio, 6 giugno 2003, di Vincenzo Donnarumma, avvocato

Dettagli

Dentro la Notizia. 15 Maggio 2012

Dentro la Notizia. 15 Maggio 2012 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 1 29/2012 MAGGIO/4/2012 (*) 15 Maggio 2012 LA CIRCOLARE N. 2/2012 DEL

Dettagli

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti Applicazione della sanzione della perdita dei punti per violazione commessa in momento precedente all entrata in vigore dell

Dettagli

SANZIONI REGISTRO IMPRESE

SANZIONI REGISTRO IMPRESE SANZIONI REGISTRO IMPRESE Quando si applicano: Le sanzioni del Registro delle Imprese vengono applicate in caso di: domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle Imprese oltre il termine previsto

Dettagli

Titoli di credito.txt

Titoli di credito.txt TITOLI DI CREDITO Titoli di credito.txt 1) La funzione dei titoli di credito è quella di consentire: A [*] una rapida e sicura circolazione di un credito B [ ] la creazione di un credito C [ ] l'estinzione

Dettagli

pag. Abbreviazioni... SINTESI ESPOSITIVA DELLA MATERIA TRATTATA PREMESSA

pag. Abbreviazioni... SINTESI ESPOSITIVA DELLA MATERIA TRATTATA PREMESSA Abbreviazioni... pag. XIX SINTESI ESPOSITIVA DELLA MATERIA TRATTATA PREMESSA 1. La legislazione generale e speciale in materia di assegno... 3 2. I rapporti tra la legge sull assegno e la legge uniforme....

Dettagli

INDICE SOMMARIO PARTE PRIMA I CONTRATTI D IMPRESA. Capitolo I LA VENDITA

INDICE SOMMARIO PARTE PRIMA I CONTRATTI D IMPRESA. Capitolo I LA VENDITA Introduzione... Pag. XIII PARTE PRIMA I CONTRATTI D IMPRESA Capitolo I LA VENDITA 1. La vendita: nozione... Pag. 3 2. Le obbligazioni del venditore...» 5 3. Le obbligazioni del compratore...» 9 4. La vendita

Dettagli

OGGETTO: La manovra di Ferragosto (D.L. 13/8/2011 n. 138) - Novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore

OGGETTO: La manovra di Ferragosto (D.L. 13/8/2011 n. 138) - Novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 19 settembre 2011 Circolare n. 18/2011 OGGETTO: La manovra di Ferragosto (D.L. 13/8/2011 n. 138) -

Dettagli

Informativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012

Informativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012 Informativa n. 48 del 26 novembre 2012 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE 1 Premessa... 2 1.1 Provvedimenti attuativi... 2 1.2 Decorrenza... 2 1.3 Abrogazione dell attuale

Dettagli

E S E R C I T A Z I O N E 1 T E C N I C A B A N C A R I A / D O T T. M A M E L I M A S S I M I L I A N O

E S E R C I T A Z I O N E 1 T E C N I C A B A N C A R I A / D O T T. M A M E L I M A S S I M I L I A N O Il conto corrente ESERCITAZIONE 1 TECNICA BANCARIA 2016/2017 DOTT. M A M ELI MASSIMILIANO Aree di operatività delle banche Operazioni di raccolta: permettono l approvvigionamento di risorse finanziarie

Dettagli

Legge 15 dicembre 1990, n. 386: Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari modificata dal D.lgs n. 507.

Legge 15 dicembre 1990, n. 386: Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari modificata dal D.lgs n. 507. Legge 15 dicembre 1990, n. 386: Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari modificata dal D.lgs. 30-12-1999 n. 507. Articolo 1. (Emissione di assegno senza autorizzazione). 1. Chiunque emette

Dettagli

Indice analitico. Capitolo III IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO

Indice analitico. Capitolo III IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO 439 Prefazione... p. 7 Capitolo I IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO 1. La costituzione delle banche e l autorizzazione all esercizio dell attività bancaria...» 9 2. L Albo delle banche e dei gruppi bancari...»

Dettagli

E S E R C I T A Z I O N E 1 T E C N I C A B A N C A R I A / D O T T. S T E F A N O P A L A

E S E R C I T A Z I O N E 1 T E C N I C A B A N C A R I A / D O T T. S T E F A N O P A L A Il conto corrente ESERCITAZIONE 1 TECNICA BANCARIA 2015/2016 DOTT.STEFANO PALA Caratteristiche generali Strumento di raccolta diretta Rappresenta tipicamente un rapporto debitorio per la banca Deposito

Dettagli

TRANSAZIONI PER CONTANTI

TRANSAZIONI PER CONTANTI D.lgs. 21.11.2007 n. 231 Antiriciclaggio TRANSAZIONI PER CONTANTI...NON SOLO LIMITI Dott. Rag. Giuseppina Spanò art. 49 D. Lgs. 231 2007 DIVIETO DI TRASFERIRE DENARO CONTANTE LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI

Dettagli

Nuova disciplina su assegni e denaro contante: D.Lgs. n. 231/2007

Nuova disciplina su assegni e denaro contante: D.Lgs. n. 231/2007 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 14 17 MARZO 2008 Nuova disciplina su assegni e denaro contante: D.Lgs. n. 231/2007 Copyright

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I Disposizioni Generali Art. 1 Principi e criteri Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Competenze del Comune Capo II Disciplina del procedimento

Dettagli

Regolamento per l'applicazione della nuova normativa in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti

Regolamento per l'applicazione della nuova normativa in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti Regolamento per l'applicazione della nuova normativa in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti (Legge n. 235/2000 e successive modificazioni) Approvato con Delibera di Giunta n. 105 del 19/12/2007

Dettagli

Prova di recupero di economia aziendale per la classe 2ª ITE

Prova di recupero di economia aziendale per la classe 2ª ITE Prova di recupero di economia aziendale per la classe 2ª ITE di Lidia Sorrentino 1. Segna con una crocetta la risposta corretta (alcuni questi possono avere più risposte esatte). 1. L interesse è il compenso

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone Prot. n. 2010/130264 Approvazione delle Avvertenze relative al nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE

Dettagli

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali COMUNE DI CIS PROVINCIA DI TRENTO Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali Approvato con deliberazione del Consiglio

Dettagli

DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE Prot. 2010/19702 Modifiche al modello F24 Versamenti con elementi identificativi ed alle relative avvertenze adottato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 7 agosto 2009 DIRETTORE

Dettagli

17 LA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO (SNC)

17 LA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO (SNC) LA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO è UNA SOCIETA DI PERSONE IN CUI TUTTI I SOCI RISPONDONO ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI (ART 2291 C.C.) LA S.N.C. PUO SVOLGERE, A DIFFERENZA DELLA

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Dettagli

I TITOLI DI CREDITO. Nel pagherò concorrono: a) il trattario e il traente. b) il traente e il beneficiario. c) l emittente e il beneficiario.

I TITOLI DI CREDITO. Nel pagherò concorrono: a) il trattario e il traente. b) il traente e il beneficiario. c) l emittente e il beneficiario. I TITOLI DI CREDITO Il titolo di credito: a) conferisce un diritto di credito. b) incorpora un diritto di credito. c) vale quale prova di un contratto stipulato fra le parti. L esecutività è: a) caratteristica

Dettagli

DECRETO N. 870/deca16 del 6 aprile 2016

DECRETO N. 870/deca16 del 6 aprile 2016 DECRETO N. 870/deca16 del 6 aprile 2016 Oggetto: L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 15. Aiuto all avviamento delle organizzazioni dei produttori (OP), delle loro unioni (OC) non ortofrutta e dei consorzi

Dettagli

CARTA CARBURANTE FALSIFICATA IPOTESI DI REATO

CARTA CARBURANTE FALSIFICATA IPOTESI DI REATO Genova, 1 febbraio 2012 CIRCOLARE DI STUDIO (ANCORA SULLA) LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE CARTA CARBURANTE FALSIFICATA IPOTESI DI REATO LIMITAZIONE ALL USO DEL CONTANTE PREMESSA Sono stati emanati negli

Dettagli

ANTIRICICLAGGIO: INFORMATIVA ALLA CLIENTELA EX D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

ANTIRICICLAGGIO: INFORMATIVA ALLA CLIENTELA EX D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 ANTIRICICLAGGIO: INFORMATIVA ALLA CLIENTELA EX D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 Milano, 12 novembre 2008 Gentile Cliente, Con il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, pubblicato nella G.U. n. 290 SO n. 267 del

Dettagli

REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI

REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI 23 febbraio 2010 Registro informatico dei Protesti 1 REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI 23 febbraio 2010 Registro informatico dei Protesti 2 PROTESTO: Constatazione solenne, effettuata da un pubblico ufficiale

Dettagli

INDICE I TRASPORTO. Prefazione...

INDICE I TRASPORTO. Prefazione... INDICE Prefazione... XVII I TRASPORTO 1 Ilcontrattoditrasporto:profiligenerali... 3 1.1 Il contratto di trasporto: profili generali... 4 1.2 Trasporto oneroso, gratuito e di cortesia... 5 1.3 Forma e conclusione

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Pag. XIII Ringraziamenti...» XVII. Parte Prima. Capitolo III

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Pag. XIII Ringraziamenti...» XVII. Parte Prima. Capitolo III INDICE SOMMARIO Prefazione... Pag. XIII Ringraziamenti...» XVII Parte Prima Capitolo I IL PROTESTO NELLA STORIA E NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI VIGENTI. BREVE INDAGINE STORICA E COMPARATISTICA 1. Necessità

Dettagli

STUDIO MARCOZZI DOTTORI COMMERCIALISTI

STUDIO MARCOZZI DOTTORI COMMERCIALISTI DOTTORI COMMERCIALISTI 20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4 TEL. 02-874163 FAX 02-72023745 email: studio.marcozzi@tin.it Luigi Marcozzi, Revisore Contabile Attilio Marcozzi, Revisore Contabile Milano, 4 luglio

Dettagli

Emissione delle azioni

Emissione delle azioni 1 TITOLI AZIONARI Nella s.p.a. sono previsti anche: strumenti finanziari partecipativi Emissione delle azioni 1. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni. [lo statuto può escludere l'emissione

Dettagli

COMUNE di NOCETO Provincia di Parma C.A.P. N Codice Fiscale:

COMUNE di NOCETO Provincia di Parma C.A.P. N Codice Fiscale: COMUNE di NOCETO Provincia di Parma C.A.P. N.43015 Codice Fiscale: 00166930347 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n 70

Dettagli

LA LEGGE ANTIRICICLAGGIO E I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI

LA LEGGE ANTIRICICLAGGIO E I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO LA LEGGE ANTIRICICLAGGIO E I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI Il regime sanzionatorio I controlli della Guardia di Finanza e la

Dettagli

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DI SALVO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DI SALVO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1041 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato DI SALVO Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori

Dettagli

Camera di Commercio di Chieti GUIDA ALL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO

Camera di Commercio di Chieti GUIDA ALL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO Camera di Commercio di Chieti GUIDA ALL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO Chieti - Edizione novembre 2009 1 Indice 1. Disposizioni generali

Dettagli

Il D.L. 69 del 2013 ha introdotto nuove modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada

Il D.L. 69 del 2013 ha introdotto nuove modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada Il D.L. 69 del 2013 ha introdotto nuove modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada Dal 21 agosto l automobilista indisciplinato, incorso in una sanzione pecuniaria

Dettagli

Università Telematica Pegaso. Indice

Università Telematica Pegaso. Indice LA CAMBIALE PROF. RENATO SANTAGATA DE CASTRO Indice 1 CAMBIALE TRATTA E VAGLIA CAMBIARIO ---------------------------------------------------------------------- 3 2 I REQUISITI FORMALI DELLA CAMBIALE -------------------------------------------------------------------------

Dettagli

Sapienza Università di Roma

Sapienza Università di Roma Sapienza Università di Roma Il potere di indirizzo dell Amministrazione finanziaria. L interpello tributario. Accertamento e processo Prof.ssa Rossella Miceli a cura di Roberta Corriere Indice PARTE 1

Dettagli

O P E R A R O M A N I (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ) Via Roma, NOMI (TN) Costituita ai sensi della L.R. 21 settembre 2005,

O P E R A R O M A N I (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ) Via Roma, NOMI (TN) Costituita ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, O P E R A R O M A N I (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ) Via Roma, 21 38060 - NOMI (TN) Costituita ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n.7 REGOLAMENTO PER I RAPPORTI CON IL TESORIERE Aprile

Dettagli

REGOLAMENTO SULL USO DEL SIGILLO PERSONALE IDENTIFICATIVO DEGLI ISCRITTI ALL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

REGOLAMENTO SULL USO DEL SIGILLO PERSONALE IDENTIFICATIVO DEGLI ISCRITTI ALL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI REGOLAMENTO SULL USO DEL SIGILLO PERSONALE IDENTIFICATIVO DEGLI ISCRITTI ALL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed

Dettagli

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI (Approvato con D.C.C. n 21 in data 27/09/2010) INDICE Articolo

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Con la presente procedura si definiscono le modalità

Dettagli

PROCURA SPECIALE. ai sensi co.3 bis art.38 DPR.445/2000. nella persona di:

PROCURA SPECIALE. ai sensi co.3 bis art.38 DPR.445/2000. nella persona di: PROCURA SPECIALE ai sensi co.3 bis art.38 DPR.445/2000 Codice di identificazione della pratica: SUAP CCIAA Io sottoscritto/a in qualità di: cognome nome richiedente/ titolare/ legale rappresentante dell'impresa/società

Dettagli

Il nuovo diritto fallimentare nella sua pratica applicazione. Come strutturare un concordato fallimentare

Il nuovo diritto fallimentare nella sua pratica applicazione. Come strutturare un concordato fallimentare Il nuovo diritto fallimentare nella sua pratica applicazione Siena, 16 aprile 2009 Come strutturare un concordato fallimentare Dott. Eros Ceccherini Chi può presentare la proposta di concordato Uno o più

Dettagli

LE NOTE DI VARIAZIONE LETTURA INTERPRETATIVA

LE NOTE DI VARIAZIONE LETTURA INTERPRETATIVA LETTURA INTERPRETATIVA 116 LETTURA INTERPRETATIVA PROCEDURE CONCORSUALI e momento di rilevanza per il diritto alla detrazione ex art. 19 co. 1 del DPR 633/72, vale a dire il termine per la presentazione

Dettagli

STUDIO ROVIDA STUDIO CIDDA GRONDONA

STUDIO ROVIDA STUDIO CIDDA GRONDONA STUDIO ROVIDA STUDIO CIDDA GRONDONA DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI Dott. Mauro ROVIDA Dott. Luca Andrea CIDDA Dott. Francesca RAPETTI Dott. Pietro GRONDONA

Dettagli

UNA BREVE SINTESI PRATICA

UNA BREVE SINTESI PRATICA a cura Dott. Marco Rigetti www.studiorighetti.it UNA BREVE SINTESI PRATICA AMMINISTRATORI Ai sensi dell art. 2475 bis del Codice civile, gli amministratori hanno la rappresentanza generale e legale della

Dettagli

L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria

L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria Carla Russo Ruolo della CCIAA Funzioni di regolazione del mercato Le Camere di commercio svolgono funzioni di regolazione del

Dettagli

Pag. Prefazione alla prima edizione... V. Parte prima L ORDINAMENTO

Pag. Prefazione alla prima edizione... V. Parte prima L ORDINAMENTO Pag. Prefazione alla prima edizione............... V Prefazione alla terza edizione............... VII Prefazione alla quarta edizione............... IX Prefazione alla quinta edizione............... XI

Dettagli

DIRITTI DI OBBLIGAZIONE

DIRITTI DI OBBLIGAZIONE DIRITTI DI OBBLIGAZIONE L obbligazione è un vincolo giuridico in cui un soggetto è tenuto ad una prestazione patrimoniale per soddisfare l interesse di un altro soggetto. SOGGETTI DEBITORE Lato passivo

Dettagli

Circolare N.114 del 2 settembre Le novità in materia di contante, assegni e libretti al portatore in vigore dal 13 agosto 2011

Circolare N.114 del 2 settembre Le novità in materia di contante, assegni e libretti al portatore in vigore dal 13 agosto 2011 Circolare N.114 del 2 settembre 2011 Le novità in materia di contante, assegni e libretti al portatore in vigore dal 13 agosto 2011 Le novità in materia di contante, assegni e libretti al portatore in

Dettagli

AL SIG. SINDACO del COMUNE di SESTO CALENDE P.zza C.da Sesto n SESTO CALENDE. AL SIG. PREFETTO di VARESE. Il sottoscritto.

AL SIG. SINDACO del COMUNE di SESTO CALENDE P.zza C.da Sesto n SESTO CALENDE. AL SIG. PREFETTO di VARESE. Il sottoscritto. AL SIG. SINDACO del COMUNE di SESTO CALENDE P.zza C.da Sesto n.1 21018 SESTO CALENDE AL SIG. PREFETTO di VARESE COMUNICAZIONE RELATIVA ALL ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE - lotteria -

Dettagli

Approvato con deliberazione consiliare n. 47/

Approvato con deliberazione consiliare n. 47/ Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali e dei Responsabili di Servizio con contenuto precettivo. Approvato con deliberazione

Dettagli

INDICE SOMMARIO LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI

INDICE SOMMARIO LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI INDICE SOMMARIO LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI TITOLO I Delle obbligazioni in generale CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1173. Fonti delle obbligazioni............................. 2» 1174. Carattere

Dettagli

evitando l uso del contante; ha incontrato favore grazie, soprattutto, alla sicurezza fornita proprio dalla clausola <<non trasferibile>>.

evitando l uso del contante; ha incontrato favore grazie, soprattutto, alla sicurezza fornita proprio dalla clausola <<non trasferibile>>. INTRODUZIONE 4 L assegno è oggi divenuto un importantissima realtà economica in quanto trattasi di strumento di pagamento largamente utilizzato per regolare diverse transazioni trasferendo

Dettagli

ANTIRICICLAGGIO: FAC-SIMILE DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA EX D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

ANTIRICICLAGGIO: FAC-SIMILE DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA EX D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI ANTIRICICLAGGIO: FAC-SIMILE DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA EX D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 Gruppo di lavoro per l antiriciclaggio

Dettagli

Formazione Bancari - Corso 1

Formazione Bancari - Corso 1 Formazione Bancari - Corso 1 Aspetti Giuridici per l'operatore Unico durata: 2 giorni Contenuti Situazione di apprendimento Tempi Supporti didattici Identificazione del cliente: tipologia di documenti

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO Aggiornamento Nr. 01/2013 del 01 aprile 2013 valido fino al 30 giugno 2013 CREDITO SU PEGNO INFORMAZIONI SULLA SOCIETA FINANZIARIA

FOGLIO INFORMATIVO Aggiornamento Nr. 01/2013 del 01 aprile 2013 valido fino al 30 giugno 2013 CREDITO SU PEGNO INFORMAZIONI SULLA SOCIETA FINANZIARIA Aggiornamento Nr. 01/2013 del 01 aprile 2013 valido fino al 30 giugno 2013 CREDITO SU PEGNO INFORMAZIONI SULLA SOCIETA FINANZIARIA (Sede di Via Nicola Mignogna,13) (Filiale di Via Nuova Poggioreale,186)

Dettagli