LE PRINCIPALI NOVITA PER CHI OPERA CON L ESTERO

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1 LE PRINCIPALI NOVITA PER CHI OPERA CON L ESTERO (Decreto Semplificazioni) Il decreto Semplificazioni e la legge di Stabilità hanno introdotto alcune significative modifiche in tema di VIES, dichiarazioni di intento e elenchi INTRASTAT, che hanno un notevole impatto sui soggetti che operano con l estero. Temi trattati VIES Le novità normative Le modalità operative DICHIARAZIONI DI INTENTO Le novità normative Le modalità operative Il periodo transitorio INTRASTAT Le novità normative 1

2 1. VIES (VAT Information Exchange System) Il VIES (Vat Information Exchange System) è un sistema elettronico di scambio di dati sull'iva, attivato delle autorità fiscali per verificare una serie di informazioni fiscali relative agli operatori comunitari: questa banca dati permette quindi di verificare la validità di una partita Iva, rilasciata in un determinato Paese Ue, nel momento in cui viene utilizzata per scambi commerciali con un altro Paese membro. L Italia ha, con le novità commentate, semplificato le modalità di iscrizione e inserimento nella banca dati dei contribuenti italiani interessati a operare in campo IntraUe. L obbligo di essere inclusi nell archivio VIES per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda: a) tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. b) (la richiesta può essere presentata da) soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale. Questi soggetti devono far risultare la volontà di effettuare dette operazioni nella dichiarazione di inizio di attività ovvero in altra dichiarazione successiva Le novità normative NOVITÀ NORMATIVA Con effetto dal 1/1/2015 DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. (GU n.277 del ) Art Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie 1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 7 bis è sostituito dal seguente: «7 bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e bis), determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15 bis, si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.»; b) il comma 7 ter è abrogato; c) al comma 15 bis, sono aggiunti i seguenti periodi: «Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'iva, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con 2

3 Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.»; d) il comma 15 quater è abrogato Il nuovo comma 7 bis (dell art 35 DPR 633/1972) Due le previsioni innovative del nuovo comma: a. l immediato inserimento nella banca dati VIES, b. la presunzione che il contribuente non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie. L immediato inserimento in banca dati VIES La precedente formulazione del comma 7-bis dell'art. 35 del DPR 633/72 prevedeva che, dal momento della richiesta di inclusione nell'archivio VIES, dovessero decorrere trenta giorni di silenzio-assenso, entro i quali l' avrebbe potuto emettere un provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, con la diretta conseguenza che il soggetto passivo richiedente era obbligato ad attendere il decorso dei trenta giorni senza poter effettuare cessioni e acquisti intra-ue di beni e servizi (per mancanza dello status di soggetto passivo Iva ai fini degli scambi intracomunitari). Ora con le novità introdotte dall'art. 22 del D.lgs. sulle Semplificazioni fiscali, viene quindi cancellato il periodo di sospensione di trenta giorni prevedendo l'inclusione automatica nella banca dati VIES, laddove il soggetto passivo segnali la propria intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. La presunzione del fine operazioni Intrastat Inoltre, secondo quanto disposto dall'articolo 22 in commento, nel caso in cui il contribuente non presenti alcun elenco riepilogativo Intrastat per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di iscrizione al VIES, è lecito presumere che egli intenda porre fine all'effettuazione di operazioni intracomunitarie, con conseguente esclusione della partita Iva dalla banca dati VIES ad opera degli Uffici dell Agenzia, previo invio di apposita comunicazione L abrogazione del comma 7 ter (dell art 35 DPR 633/1972) 3

4 L abrogazione del comma abroga, per il necessario coordinamento operativo la disposizione che Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis La modifica del comma 15 bis (dell art 35 DPR 633/1972) Il comma 15-bis dell'art. 35 del DPR 633/72 è integrato delle attribuzioni all Agenzia delle Entrate dei poteri di verifica della completezza dei dati identificativi forniti nella fase di inclusione delle partite Iva nella banca dati, nonché i conseguenti poteri di esclusione e cessazione delle stesse; i criteri e le modalità operative di esercizio delle suddette funzioni di controllo saranno stabilite con Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate L abrogazione del comma 15 quater (dell art 35 DPR 633/1972) L abrogazione ha solo finalità di coordinamento, il suo contenuto è integrato nell integrato comma 15 bis stesso articolo Le modalità operative In data 15 dicembre 2014 è stato pubblicato sul sito dell'agenzia delle entrate il provvedimento n. 2014/159941, recante disposizioni in merito alle modalità operative per l'inclusione e l'esclusione dei soggetti passivi Iva dalla banca dati VIES. Comunicato stampa del 9 gennaio L, con il comunicato stampa del 9 gennaio, ha precisato che l inclusione nell archivio VIES è gratuita. Alla luce di segnalazioni relative a società che offrono i servizio a pagamento, l Ufficio sottolinea che nessuna somma viene richiesta per accedere in banca dati né per ottenere la pubblicazione del numero di partita Iva. Viene ricordato inoltre che l'opzione con le nuove regole introdotte dal Decreto Semplificazioni determina l inclusione automatica nell archivio e può essere espressa nella dichiarazione di inizio attività oppure in qualsiasi momento successivo, in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati Inclusione nella banca dati I soggetti che intendano porre in essere operazioni intracomunitarie, infatti, sono tenuti a comunicarne manifestazione di volontà all'. L'art. 22 del D.Lgs. 175/2014 ha introdotto la possibilità di richiedere l'iscrizione alla banca dati in sede di dichiarazione di inizio attività, compilando il campo "operazioni intracomunitarie": 4

5 a. del quadro I del modello AA7 per i soggetti giuridici. b. del quadro I del modello AA9 per le persone fisiche. c. alla casella C nel quadro A del modello AA7 per gli enti non commerciali. Dal momento della trasmissione della dichiarazione, il contribuente risulta immediatamente iscritto alla banca dati VIES e può, conseguentemente, effettuare da subito operazioni intracomunitarie. Nel caso invece in cui il soggetto passivo sia già titolare di partita IVA sia che intenda iscriversi alla banca dati sia che intenda recedere deve effettuarne comunicazione direttamente o tramite intermediari abilitati attraverso apposito servizio "Comunicazione dell'opzione di inclusione nell'archivio VIES" reso disponibile dall Agenzia delle entrate e inviato direttamente o rivolgendosi agli intermediari abilitati tramite Fisconline o Entratel. Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate n. 2014/ del I soggetti incaricati sono i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali (ora dottori commercialisti ed esperti contabili) e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico - linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall. L include i soggetti passivi nella banca dati al momento della ricezione dell opzione di cui al comma 7 bis dell art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, e l avvenuta inclusione può essere riscontrata dalla stessa data mediante i sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie. Del pari L esclude i soggetti passivi dalla banca dati al momento della ricezione della comunicazione di recesso da tale opzione. 5

6 Periodo transitorio tra il 14 novembre e il 14 dicembre 2014 I soggetti passivi che nei trenta giorni antecedenti la data di pubblicazione del provvedimento in oggetto (15 dicembre 2014) abbiano presentato istanza di inclusione e per i quali non sia già stato emanato un provvedimento di diniego, sono inclusi in banca dati dal 15 dicembre stesso. Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate n. 2014/ del Si ricorda che E possibile verificare l iscrizione di un soggetto passivo Ue all archivio VIES tramite il sistema d interrogazione delle partite Iva comunitarie, disponibile sul sito dell. 6

7 Esclusione dalla banca dati I nuovi commi 7 bis e 15 bis dell articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, individuano due casi di esclusione dalla banca dati a) l procede all esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che risultano non aver presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 (comma 7 bis). b) Se a seguito dei controlli dell Agenzia risulta che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'iva sono completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (comma 15 bis). Effetto dell esclusione dal VIES L esclusione dalla banca dati è effettuata a cura della Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, previo invio di un apposita comunicazione, e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate n. 2014/ del L procederà alla cancellazione dalla Banca dati VIES dei soggetti iscritti a partire dall anno successivo all entrata in vigore del decreto, inviando, a tal fine, un apposita comunicazione per assicurare al contribuente un adeguata informazione e consentire gli adempimenti conseguenti. Per le medesime finalità, l esclusione avrà effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell Ufficio competente. Decorrenza dei quattro trimestri consecutivi L agenzia chiarisce che la verifica sui quattro trimestri consecutivi di mancata presentazione degli elenchi Intra operi dal momento di entrata in vigore della disposizione in argomento, essendo ininfluenti i trimestri antecedenti l entrata in vigore del decreto. Circolare 31/E del Pertanto, nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il contribuente interessato a conservare l iscrizione potrà rivolgersi all Ufficio competente per le attività di controllo ai fini dell IVA, al fine di superare la presunzione di cui al comma 7-bis dell art. 35 del D.P.R. n. 633/72, fornendo la 7

8 documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo dei quattro trimestri di riferimento previsto dalla norma, ovvero fornire adeguati elementi circa la operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare. In alternativa il contribuente può manifestare l intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. I soggetti esclusi, ove si manifesti successivamente l esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie, potranno comunque nuovamente richiedere l inclusione nella Banca dati VIES. Il contribuente che intenda, invece, esercitare l'opzione di esclusione dalla banca dati deve presentare un'istanza di revoca a un qualunque ufficio dell'agenzia, in attesa della disponibilità dell'apposita funzione telematica. Anche la richiesta di esclusione ha effetto immediato. Si ricorda che Per le operazioni effettuate in vigenza della precedente normativa, si ritiene applicabile il principio del favor rei ai sensi del quale salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. In buona sostanza non è quindi più sanzionabile il comportamento posto in essere da un contribuente che avesse effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi i trenta giorni entro i quali, ai sensi del vecchio comma 7-bis, l Ufficio avrebbe potuto emettere un provvedimento di diniego all iscrizione al VIES. In particolare, qualora il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia divenuto definitivo, non saranno applicabili le sanzioni previste dall art. 6 del d. Lgs 18 dicembre 1997 n DICHIARAZIONI DI INTENTO I soggetti IVA aventi lo status di esportatore abituale, ovvero che nell anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume di affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare senza applicazione dell IVA beni e servizi per un ammontare (detto plafond) pari alla somma di esportazioni, cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate registrate nell anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti. L acquirente-esportatore deve manifestare al fornitore l intento di usufruire della non imponibilità dei propri acquisti tramite apposita dichiarazione di intento. 8

9 2.1. Le novità normative NOVITÀ NORMATIVA Con effetto dal 1/1/2015 DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. (GU n.277 del ) Art Comunicazione all'agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento 1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa telematicamente all'agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'agenzia delle entrate mette a disposizione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.»; b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.». 2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1 gennaio Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalità applicative, anche di natura tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i requisiti cui è subordinato il rilascio della ricevuta da parte dell'agenzia delle entrate. Con successivi provvedimenti possono essere definiti ulteriori requisiti Il nuovo art. 1, comma 1, lettera c) del Decreto Legge 746/1983 L'art.20 del D.Lgs. Semplificazioni ha apportato alcune modifiche all'art.1, comma 1, lettera c) del Decreto legge 746/1983, in materia di presentazione delle lettere d'intento da parte dell'esportatore abituale, di cui all'art.8 primo comma, lettera c) del DPR 633/1972. La novità consiste nell'inversione della titolarità dell'obbligo di presentazione della dichiarazione d'intento; fino al 31 dicembre 2014 essa ricadeva sul fornitore o prestatore di servizi che intendeva fatturare senza applicazione dell'iva al proprio cliente esportatore abituale, mentre per le operazioni da porre in essere a partire dal 1 9

10 gennaio 2015 sarà l'esportatore abituale a dover trasmettere la dichiarazione all', per poi trasmetterne copia (corredata di ricevuta di avvenuta trasmissione) al proprio fornitore che, dopo aver riscontrato sul sito dell'agenzia l'avvenuta presentazione del modello, procederà quindi alla fatturazione. L'obbligo di informare il fisco, dunque, viene ribaltato sull'esportatore abituale che intende acquistare beni e servizi in sospensione d'imposta; al fornitore o prestatore di servizi rimangono due obblighi da ottemperare: controllare che il committente abbia trasmesso all'agenzia la lettera d'intento tramite riscontro telematico (la ricezione della ricevuta non basta per liberarlo da eventuali sanzioni) riepilogare nella Dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute Il nuovo art. 7, comma 4 bis, del D.lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 Ulteriore modifica riguarda l'art.7, comma 4-bis del D.Lgs 471/1997, ossia la formulazione delle sanzioni in materia. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il cedente o prestatore che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi, di cui all'art.8, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972, prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento da parte del cessionario o committente esportatore abituale e di aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'agenzia, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, oltre all'importo dell'iva stessa dovuta sull'operazione Le modalità operative In data 12 dicembre 2014 l', con il provvedimento n /2014, ha approvato il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione delle dichiarazioni d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'iva, ai sensi delle novità introdotte dall'art.20 del Decreto Semplificazioni. Il modello si compone di: un frontespizio in cui indicare i dati del dichiarante, nonché quelli del fornitore o prestatore di servizi; il quadro A, in cui l'interessato indicherà il tipo di plafond (fisso o mobile) e le operazioni che concorrono alla sua formazione (tale quadro non deve essere obbligatoriamente trasmesso al fornitore) Il nuovo modello potrà essere trasmesso direttamente all'amministrazione finanziaria da parte dell'esportatore abituale (se abilitato a Entratel o Fisconline) ovvero tramite intermediari abilitati. 10

11 Inoltre con la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 l ha chiarito che le modalità con cui il fornitore/prestatore può verificare l'avvenuta trasmissione sono due: tramite l'apposito servizio web messo a disposizione dall'agenzia "Verifica ricevuta dichiarazione d'intento"; accedendo al proprio cassetto fiscale (se il soggetto è abilitato a Fisconline o Entratel). La ricezione della ricevuta, dunque, non è sufficiente a salvaguardare il fornitore da eventuali sanzioni. Comunicato stampa del 22/12/2014 L con il comunicato stampa del 22 dicembre 2014 ha annunciato la disponibilità sul sito del nuovo software "Dichiarazioni d'intento" per l'invio telematico della comunicazione secondo la nuova disciplina. Sempre dal 22 dicembre è attivo il servizio web "Verifica ricevuta dichiarazione d'intento", con cui il fornitore può riscontrare l'effettiva trasmissione della comunicazione da parte dell'esportatore abituale. Inoltre si ricorda che a partire dal 2015, esportatore abituale e fornitore potranno anche consultare le informazioni relative alle lettere d'intento dal proprio Cassetto Fiscale nell'area "comunicazioni. La circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 sottolinea come, le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni, non esimano dichiarante e fornitore dagli obblighi di tenuta ed aggiornamento del registro delle lettere d'intento. Il fornitore indica nella fattura i riferimenti della dichiarazione d'intento, indicando il regime di non imponibilità. Circolare n. 31/E del 30/12/ Il periodo transitorio Il provvedimento dell'agenzia prevede una fase transitoria dal 1 gennaio 2015 all'11 febbraio 2015: durante tale periodo è facoltà degli interessati procedere alla consegna o invio della dichiarazione al proprio fornitore tramite la vecchia procedura (pec, mail, a mano, ma con riscontro di data certa di consegna), senza che quest'ultimo debba verificare sul sito dell'agenzia l'avvenuta presentazione del modello. Per le dichiarazioni presentate prima dell 11 febbraio con le vecchie modalità, ma che esplicano i loro effetti anche successivamente a questa data, è necessario che: le dichiarazioni o lettere d'intento siano trasmesse al fornitore o prestatore di servizi per via telematica; il fornitore o prestatore di servizi riscontri sul sito dell'agenzia l'avvenuta presentazione della dichiarazione da parte del proprio cliente esportatore abituale. Transitoriamente l'esportatore abituale è anche tenuto a presentare copia della dichiarazione e della ricevuta alla dogana, nel caso intenda effettuare delle importazioni. 11

12 Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto (13 dicembre 2014), tuttavia, l'amministrazione finanziaria provvederà a mettere a disposizione dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento e tale passaggio non sarà più necessario. 3. INTRASTAT Dal 1 gennaio 1993 i soggetti IVA che realizzano acquisti e cessioni di beni o effettuano e ricevono prestazioni di servizi con soggetti IVA di altri paesi UE devono compilare e presentare obbligatoriamente in via telematica gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti. Ciascun elenco riepilogativo è presentato con periodicità trimestrale, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro o con periodicità mensile, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti, per un ammontare superiore a 50mila euro Le novità normative NOVITÀ NORMATIVA Con effetto dal 1/1/2015 DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. (GU n.277 del ) Art Semplificazione elenchi Intrastat servizi 1. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell'agenzia delle entrate e d'intesa con l'istituto nazionale di statistica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del comma 6 ter dell'articolo 50 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7 quater e 7 quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'unione europea e quelle da questi ultimi ricevute, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta ed il Paese di pagamento. Art Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat 1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è sostituito dal seguente: «5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le 12

13 sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.» Semplificazione elenchi Intrastat servizi L'art. 23 del D.Lgs sulle semplificazioni fiscali ha snellito il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi Intrastat riguardanti le prestazioni intracomunitarie di servizi cosiddette generiche, disciplinate dall'art. 7 ter del DPR 633/72. I modelli riepilogativi relativi ai servizi ricevuti dai soggetti passivi intracomunitari e, a questi ultimi resi, accoglieranno le sole informazioni concernenti: numero di identificazione IVA della controparte Valore totale delle transazioni avvenute nel periodo; Codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta Paese di pagamento L con la Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha inoltre precisato che, al fine di adeguare la normativa interna agli standard degli altri Paesi Europei, viene disposta l abrogazione dell obbligo di fornire le altre informazioni, quali il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, non essendo le stesse essenziali ai fini di un analisi del rischio. La semplificazione in argomento verrà attuata con un provvedimento del Direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Si ricorda che L'art.50-bis, comma 4, del D.L. 69/2013, nell'ottica di armonizzare la normativa interna alla direttiva comunitaria, aveva disposto l'abrogazione della comunicazione Intrastat dei servizi ricevuti da prestatore Ue. L'effettiva eliminazione dell'intra dei servizi ricevuti, doveva essere attuata per mezzo di un Decreto del MEF, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 69/2013, il quale, a distanza di oltre un anno, non è ancora stato emanato. Le sezioni dei modelli Intrastat interessate dalle modifiche in commento sono le seguenti: INTRA1-quater, servizi resi registrati nel periodo, INTRA1- quinquies rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti, INTRA2-quater, servizi ricevuti registrati nel periodo, INTRA2-quinquies, 13

14 rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti. Circolare n. 31/E del 30/12/ Riduzione carico sanzionatorio per omissioni o errori dei dati statistici L'art. 25 del D.Lgs. in commento, ha sostituito l'art. 34, comma 5, del D.L. 41/1995, riducendo l'onere statistico gravante sulle imprese che realizzano scambi intracomunitari. In particolare l applicazione delle sanzioni viene limitata alle imprese che realizzano scambi commerciali con i paesi dell Unione europea per un ammontare pari o superiore a 750 mila euro, secondo quanto indicato nel D.P.R. 19 luglio 2013 (pubblicato nella GU- Serie Generale n. 201 del 28 agosto 2013). Vengono inoltre ridimensionate le sanzioni relative alle omissioni o inesattezze attinenti alla comunicazione dei dati statistici contenuti nei modelli Intrastat dei beni; a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato per lo stesso mese, la sanzione verrà irrogata un'unica volta. Si ricorda infine che la sanzione amministrativa varia a seconda che l'irregolarità, omissione o inesattezza sia commessa da una persona fisica (da 206 a 2065 euro) o da una società (da 516 a 5164 euro). 14

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