L inquietante fenomeno dello stalking fra carenze legislative e principio di legalità

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1 Delitti contro la persona L inquietante fenomeno dello stalking fra carenze legislative e principio di legalità TRIBUNALE DI LECCO, 10 giugno G.i.p. De Vincenzi - Imp. P. M. Deve disporsi la misura cautelare dell obbligo di dimora nel proprio comune, con il divieto di allontanarsi da esso e di non uscire dalla propria abitazione se non in orari prefissati e con reperibilità per gli adeguati controlli, nei confronti del soggetto che incessantemente proferisce minacce, anche di morte, tramite telefono, posta elettronica e comunicazioni con terzi, costringendo la vittima a mutare le proprie abitudini di vita ed a limitazioni nella propria libertà di movimento e di relazione. (Omissis). d) del delitto previsto e punito dagli artt. 81 e 610 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, con incessanti gravi minacce anche di morte rivolte alla ex fidanzata M. F. M. a mezzo telefono, tramite messaggi nonché con comunicazioni fatte a terze persone, costringeva M. F. M. a mutare le proprie abitudini di vita limitandone in concreto la libertà di movimento e di relazione, costringendola in particolare alle seguenti condotte determinate: a non uscire di casa se non per recarsi al lavoro impedendole qualsiasi altra attività ricreativa o di svago; a cambiare ogni giorno strada e percorso durante i suoi spostamenti abitudinari per recarsi al lavoro per eludere i continui pedinamenti dello stesso; a non recarsi ad un concerto; a mutare la password della sua posta elettronica; ad assumere e farsi accompagnare durante i suoi spostamenti da investigatori privati e guardie del corpo per evitare di essere aggredita, minacciata, seguita e pedinata: a cambiare utenza telefonica cellulare in almeno due occasioni: ad incontrarlo e parlargli; condotte queste integranti violenze private ed una grave persecuzione nei confronti di M. F. M. che costringeva a vivere in uno stato di terrore e paura costanti. In Missaglia ed altri luoghi dall 1 febbraio 2007; condotta permanente. Denunce querele ed integrazioni sporte da M. F. M. (Omissis). rilevato altresì. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, come le condotte persecutorie dettagliatamente descritte nel capo d) integrano certamente il delitto di violenza privata continuata. Invero nel caso di specie le condotte alle quali l indagato vuole costringere la vittima M. F. sono determinate e non generiche. Si pensi al fatto di impedire alla M. F. di recarsi ad un concerto, o di recarsi in determinati luoghi, di accompagnarsi a determinate persone, oppure a costringere M. F. ad incontrarlo e parlargli, oppure costringere la M. ad assumere guardie del corpo per proteggerla (condotta questa addirittura suggerita dall indagato che avverte M. dicendole che non sono più sufficienti gli investigatori privati ma è necessario che assuma una guardia del corpo - vds del 21 maggio 2005 allegata alla querela del 25 maggio 2008) (1). Dette condotte non si limitano pertanto a delle mere molestie compiute per petulanza od altro biasimevole motivo, ma implicano una reale e concreta compressione della libertà personale della vittima ed una limitazione specifica del bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice prevista dall art.lo 610 c.p.; non risulta che i fatti di reato siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, non sussistendo allo stato una causa di estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata; ritenuto ancora la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all art. 274 lett. C) c.p.p.. essendovi concretissimo pericolo che P. M. reiteri analoghe condotte di violenza privata o commetta reati quali lesioni volontarie, sequestro di persona, tentato omicidio nei confronti di M. F. M., minacciandola ulteriormente, aggredendola, picchiandola e sottoponendola ad ogni ulteriore e possibile vessazione anche per ritorsione (dopo che apprenderà il contenuto specifico delle numerose querele sporte dalla stessa e dai di lei (1) Testo Conviene veramente rivedermi e riparlarmi se mi credi xché se no devi prenderti una guardia del corpo altro che investigatore privato che ti protegga e stai attenta che se ciò non avviene succederà lo stesso xrò saràbrutto xché accadrà qualcosa di irreparabile o ai tuoi cari o alle tue nipotine. IL CORRIERE DEL MERITO N. 12/

2 n Il termine inglese stalker si riferisce al cacciatore che, in agguato, stana la sua preda, avvicinandosi di soppiatto: donde per stalking si intende il comportamento persecutorio del molestatore assillante (2). Svariati posso familiari). Vi è inoltre concreto pericolo che l indagato ponga in essere ulteriori ed anche più gravi condotte-reato in danno della suddetta persona offesa ovvero di terzi anche con l uso di violenza e di armi portando a compimento i propositi criminosi più volte minacciati. Va sottolineato che l agire del P. così come documentato dalle fonti di prova sopra illustrate denota un vera propria condotta di persecuzione nei confronti di M. F. M. caratterizzata da un escalation della aggressività. Gli episodi di violenza privata e minaccia si sono susseguiti incessantemente per alcuni mesi anche successivamente alla notifica dell invito a presentarsi che non ha purtroppo sortito alcun effetto dissuasivo. L agire del P. è caratterizzato dal desiderio maniacale di disporre di M. F. come una sua proprietà. IlP.è persona senza scrupoli il cui unico scopo sembra essere ormaiquellodirovinarelavitadim.f.edeisuoifamiliari; considerato infine come l effettiva tutela dell esigenza in parola possa ad oggi essere assicurata unicamente con la misura cautelare personale dell obbligo di dimora. palesandosi detta tipologia cautelare già come la meno afflittiva, misura certamente proporzionata alla gravità dei reati per cui è procedimento, P.Q.M. visto l art. 283 c.p.p. APPLICA a P. M., sopra compiutamente generalizzato, in relazione al reato di cui al capo d). la misura cautelare personale dell obbligo di dimora nel comune di Monza, prescrivendo allo stesso di non allontanarsi dal territorio del detto Comune senza l autorizzazione dell A.G. procedente. Prescrive ancora al predetto di non uscire dalla propria abitazione dalle ore alla ore 08.00, di ciascuna giornata, di recarsi immediatamente presso la stazione dei C.C. territorialmente competente, indicando il luogo dove intende fissare la propria abitazione, indicando altresì gli orari ed i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per gli opportuni controlli. (Omissis). Il commento di Paolo Pittaro A seguito di incessanti atti persecutori, minacce di vario tipo e con ogni mezzo, che hanno costretto la vittima perfino a mutare ogni sua abitudine di vita, infine viene disposta nei confronti del soggetto assillante la misura cautelare prevista dall art. 283 c.p.p. Tale inquietante caso è stato preso in esame per effettuare una ricognizione sulle norme penali tese a punire il fenomeno dello stalking, evidenziandone l insufficienza, e sulle proposte legislative in tal senso, non sempre aderenti al principio di sufficiente determinatezza della fattispecie. L inquietante vicenda dello stalking La vicenda sottesa al provvedimento che si annota si presenta particolarmente inquietante. L uomo, lasciato dalla partner dopo una lunga relazione, inizia a perseguitarla in ogni modo, profferendo di continuo minacce tramite telefonate, sms, (anche mediante intrusione nella sua casella di posta elettronica) inviati a costei, alla sua famiglia ed ai suoi conoscenti: minacce gravi, anche di morte, che proseguono anche dopo le ripetute denunce della vittima, delle quali, anzi, si vanta di non tenere di conto. L angoscia ed il timore della donna è talmente accentuato, da costringerla ad assumere investigatori privati e guardie del corpo onde garantire la sua incolumità, accompagnandola dall abitazione al luogo di lavoro, ed accentuando, così, peraltro, l ira del suo persecutore. In definitiva, la vittima è costretta a mutare radicalmente le sue abitudini di vita, riducendo i suoi spostamenti, con innegabili ripercussioni negative sulla sua vita sociale e di umana relazione. Indagato in ordine ai reati continuati (art. 81 c.p.) di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), e violenza privata (art. 610 c.p.), su conforme richiesta del P.M., in riferimento a quest ultima fattispecie il giudice disponeva, ai sensi dell art. 283 c.p.p., la misura cautelare dell obbligo di dimora. Al soggetto, pertanto, veniva imposto l obbligo di dimora nel suo comune, con la prescrizione di non allontanarsi dal territorio dello stesso senza autorizzazione giudiziaria, nonché di non uscire nelle ore serali e notturne (precisamente individuate), e di recarsi immediatamente presso la stazione dei Carabinieri territorialmente competente, indicando il luogo dove intendesse fissare la propria abitazione ed altresì gli orari ed i luoghi in cui sarebbe stato quotidianamente reperibile per gli opportuni controlli. Siffatta decisione appare giuridicamente opportuna ed impeccabile, mentre si può solamente confidare sulla sua (reale) efficacia: ma non è su di essa che vorremmo accentrare la nostra attenzione, bensì da essa trarre spunto per delineare l attuale e complesso fenomeno del c.d. stalking, di cui il comportamento dell indagato appare paradigmatica espressione, e la correlata normativa, ove esistente, di riferimento. Il cacciatore in agguato e la sua preda (2) Su tale fenomeno cfr., indicativamente, Arimini, Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici, in Gullotta-Pezzati (a cura (segue) 1288 IL CORRIERE DEL MERITO N. 12/2008

3 no essere i modi con i quali può esplicarsi: telefonate di continuo, durante il giorno e la notte, anche mute, o con il solo squillo dell apparecchio, invio incessante di sms, di lettere, di , di messaggi di ogni tipo lasciati a casa, sul luogo di lavoro, sull automobile, presso amici, pedinamento costante, appostamento presso i luoghi frequentati dalla vittima, procacciamento di notizie sulle sue abitudini, inserimento fraudolento nei suoi mezzi di comunicazione, invio di regali non richiesti, come fiori, monili ecc., essere presente ovunque nei suoi spostamenti, e, nei casi più gravi, minacce di tutti i tipi, rivolte alla vittima o alle persone di famiglia, atti di violenza, con sevizie ed uccisioni, verso gli animali a lei cari, ovvero, ed infine, aggressioni nei suoi confronti, specie a matrice sessuale, fino alla violenza di sangue e allo stesso omicidio. Trattasi, a ben vedere, di un elencazione meramente schematica, mentre le cause di tale comportamento generalmente risiedono in una relazione amorosa interrotta o nell approccio respinto, ovvero di un infatuazione patologica nei confronti di una persona di una certa notorietà (nel mondo dello spettacolo, soprattutto, ovvero in quello sanitario o dell informazione). Insomma, si tratti dell amante licenziato, dello spasimante respinto, del fan invasato o, parimenti, di chi vuole riallacciare a tutti i costi il pregresso rapporto sentimentale oppure sfoghi la sua vendetta per l abbandono o la repulsa, il tratto caratterizzante risiede in questo assillo, in questo agguato senza fine, che induce nella vittima un disagio costante con un senso di paura, che rende la sua esistenza particolarmente sofferente, con innegabili danni psicologi e sociali. Le inadeguate fattispecie penali Trascurando, in questa sede, il profilo civilistico, ove, accanto alla responsabilità aquilana, non va trascurato anche il danno c.d. esistenziale (3), una ricognizione delle disposizioni penali richiamabili porta a risultati assai poco confortanti. Certo, è ben vero che, a seconda delle sue manifestazioni o scansioni, i singoli comportamenti possono essere eventualmente riconducibili, ad esempio, ai reati di calunnia (art. 368 c.p.), ingiurie (art. 594 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.), a qualche reato informatico, e via dicendo, ma è anche vero che, usualmente, lo stalking non appare riconducibile a tali fattispecie criminose. Anzi, il pericolo avvertito, con il conseguente timore e malessere psicologico, consiste nel fatto che tale continua condotta persecutoria potrebbe sfociare, a lungo andare, proprio in questi reati, nonché nei più gravi delitti contro la persona (violenza sessuale (4), percosse, lesioni, sequestro di persona, omicidio): tutte ipotesi di cui le cronache hanno offerto ampio esempio, suscitando lo sdegno dell opinione pubblica per il previo, mancato pubblico intervento, nonostante le continue denunce da parte delle vittime, costituite, peraltro, nella maggior parte dei casi, da donne. Ed, invero, l unica fattispecie richiamabile, ove il comportamento persecutorio non sconfini nei suddetti delitti, è quella prevista dall art. 660 c.p., il quale, rubricato Molestia o disturbo alle persone, punisce con l arresto fino a sei mesi o con l ammenda fino a 616 euro chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. Trattasi, dunque, di una semplice contravvenzione sanzionata con la pena alternativa (detentiva o pecuniaria) e, pertanto, pure oblazionabile, ai sensi dell art. 162-bis c.p.: quindi, con ben scarsa, se non punta, efficacia deterrente. Anzi, a ben vedere, la relativa giurisprudenza sul tema, invero piuttosto sparuta (5), appare alquanto monocorde, posto che quasi tutta insiste sulle molestie telefoniche (6) (cui vengono equiparate quelle tramite citofono) (7), quali le telefonate mute, lo squillo ripetuto a vuoto del telefono (8), le numerose telefonate ingiustificate (9), a qualunque ora del giorno e della notte (10), e via dicendo. Da ultimo, poi, ci si è chiesti se pure i c.d. sms (Short Message System) possano rientrare in tale concetto di molestie telefoniche; e la soluzione è stata affermativa (11). In questo ripetitivo quadro spiccano due diverse fattispecie concrete. La prima è costituita dal noto caso di quel soggetto aduso a porsi alle spalle del telecronista televisivo in occasione di collegamenti in diretta, disturbando l attività sia dell inviato che degli altri operatori televisivi (12). Note: (segue nota 2) di), Sessualità, diritto e processo, Milano, 2002, 495 ss.; Bona, Stalking: una nuova cornice giuridica per i molestatori insistenti, in Danno e resp., 2004, 1049; Ege, Oltre il mobbing, Milano, 2005; Fornari, Trattato di psichiatria forense, Torino, 2004, 377 ss.; Curci- Galeazzi-Sechi (a cura di), La sindrome delle molestie assillanti (stalking), Torino, 2003; Voß, Zur Psychologie des Stalking, Francoforte, 2004; Zanasi, Violenza in famiglia e stalking, Milano, 2006, 31 ss. (3) Sul punto cfr. Rossi, voce Stalking, in Enciclopedia, in Vaglio, Il danno esistenziale da stalking, in 28 ottobre (4) Sul punto cfr., di recente, Cass. pen., sez. III, 13 marzo 2008, P.G., in Quotidiano giuridico, 11 giugno 2008, con nota di Rosi, Allo stalker che insidia la libertà sessuale della vittima non può essere riconosciuta l attenuante della minore gravità del reato. (5) In ogni modo, dal complesso di tutte le citate pronunce si ricava una definizione delle molestie, che potrebbe essere utile come base per la qualificazione più ampia dello stalking: «un azione pressante, ripetitiva, indiscreta, impertinente, tale da interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone» (così, nitidamente, Cass. pen., sez. I, 6 dicembre 2000, De Luca, in Foro it., 2001, II, 470. (6) Sul tema cfr. Bellina, Lo stalker del 2000 usa il telefonino, in 11 maggio (7) Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 1978, Ciconi, in Cass. pen., 1979, (8) Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2004, M., in Riv. pen., 2005, 163. (9) Cass. pen., sez. VI, 4 settembre 2003, G., in Riv. pen., 2004, 35. (10) Cass. pen., sez. I, 26 novembre 1998, Faedda, in Giust. pen., 1999, II, 306, ed in Cass. pen., 2000, 76. (11) Cass. pen., sez. I, 11 maggio 2006, C., in Resp. civ. e prev., 2006, 1553; Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2004, M., in Riv. pen., 2005, 163. (12) Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 2006, P., in Cass. pen., 2007, IL CORRIERE DEL MERITO N. 12/

4 n La seconda, ulteriore ipotesi è costituita, per l appunto, dal pedinamento (13), anche mediante autovettura (14), ovvero dal continuo ed insistente corteggiamento (15). Scontato rilevare, dunque, che le esistenti disposizioni del diritto sostanziale appaiono inadeguate per reprimere il fenomeno nella sua logorante estensione e prima ch esso possa sfociare in più gravi reati. Ed il noto principio di legalità, sotto il profilo del divieto di analogia in malam partem (art. 25, comma 2, Cost, art. 1 c.p. ed art. 14 disp. prel. c.c.), impedisce qualsiasi altra soluzione, più o meno creativa, da parte del giudice. Le proposte ed i disegni di legge sul tema Già nella scorsa legislatura erano state presentate svariate proposte di legge sul tema, poi unificate, nel febbraio 2008, in un unico progetto, ovviamente decaduto allo scadere della stessa. In relazione ad alcune di queste proposte devono rimarcarsi alcuni dubbi, allora espressi (16), sempre sul rispetto del principio di legalità, ma questa volta sotto il profilo della sufficiente determinatezza della fattispecie. Il vero nodo, infatti, era costituito dalla costruzione normativa del concetto di stalking, tale da essere delineato ed interpretato con precisione e riconducibile alla realtà fattuale, senza margini di vaghezza tali da offrire spazio alla discrezionalità giudiziale. D altra parte, la possibile previsione di un reato c.d. abituale (specie se improprio) richiamava al rispetto del principio di meritevolezza di pena sotto il profilo della razionalità della fattispecie e dell uguaglianza/dissonanza punitiva fra i vari comportamenti criminosi. Nella presente legislatura il progetto unificato, cui si è fatto cenno e s era in precedenza pervenuti, è stato ripresentato su iniziativa parlamentare (17), mentre il Governo, su proposta del Ministro delle Pari opportunità e di quello della Giustizia (18), ha presentato un disegno di legge, recante Misure contro gli atti persecutori (19). Dalla Relazione illustrativa che accompagna il d.d.l. governativo apprendiamo che, secondo l Osservatorio nazionale stalking (20), le persecuzioni in un caso su due sono ad opera di ex mariti, ex conviventi, ex fidanzati, ma possono essere compiute anche da conoscenti, colleghi o estranei, e che almeno il 20% degli italiani, soprattutto donne, sono stati o ne sono tuttora vittime dal 2002 al Inoltre, da una recente ricerca risulta che su trecento delitti commessi fra partner o ex partner, l 88% ha come vittime le donne e nel 39% dei casi si tratta di crimini annunciati, in quanto si verificano dopo un periodo più o meno lungo di molestie e persecuzioni. In ogni modo trattasi di un fenomeno in espansione, che ha condotto i legislatori di diversi Paesi ad intervenire sul tema, introducendo una nuova, specifica fattispecie di reato, per la cui configurabilità la maggioranza delle normative estere richiede una serie di comportamenti ripetuti (21). Ebbene, l art. 1 del d.d.l. introduce nel codice l art. 662 bis, rubricato Atti persecutori, in forza del quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita. La pena viene poi aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata alla vittima da relazione affettiva. Inoltre, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall art. 339 c.p (22). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, mentre si procede d ufficio nelle citate ipotesi aggravate ovvero se trattasi di reato connesso con altri per cui di debba procedere d ufficio. Infine, è prevista la pena dell ergastolo in caso di omicidio preceduto da stalking. Ai sensi dell art. 2 viene riconosciuta alla vittima, nelle more della presentazione della querela, la possibilità di richiedere al questore di ammonire il persecutore. Pertanto il questore, se ritiene fondata l istanza delle vittima, assunte le necessarie informazioni investigative, emette un ammonimento orale nei confronti dello stalker, invitandolo a comportarsi nel rispetto della legge e redige il processo verbale. Inoltre, valuta l eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. A sua volta l art. 3 prevede una serie di modifiche al codice di rito. Così, la fattispecie degli atti persecutori viene aggiunta all elenco dei reati per i quali è Note: (13) Cass. pen., sez. I, 6 dicembre 2000, De Luca, cit.; Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 1992, Candela, in Cass. pen., 1993, 2527, con nota di Ciampi; Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 1990, Sedde, in Cass. pen., 1991, I, 1231; Cass. pen., sez. VI, 14 giugno 1978, Urciuoli, in Foro it., 1979, II, 194. (14) Cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 2008, Russo, in D&G, 17 gennaio 2008, ed in Quotidiano giuridico, 25 gennaio 2008, con nota di Pittaro, In tema di stalking: il pedinamento continuo costituisce reato di molestie. (15) Cass. pen., sez. V, 27 settembre 2007, I., in Guida dir., n.46, 87; Cass. pen., sez. I, 23 aprile 2007, C.E.D. n (16) Sul punto cfr., volendo, Pittaro, Brevi osservazioni in tema di stalking e di maltrattamenti in famiglia, inwww.personaedanno, 3 ottobre (17) Proposta di legge (C 856) dell on. Pisicchio, recante Introduzione dell articolo 612-bis del codice e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori, presentata il 7 maggio (18) Disegno di legge presentato dal Ministro per le Pari opportunità e dal Ministro della Giustizia (C 1440), recante Misure contro gli atti persecutori, presentato il 2 luglio (19) Altre proposte di legge sul tema sono state presentate da diversi parlamentari: gli onn. Mussolini (C 1252), Pollastrini (C 924 e 1231), Samperi (C 1233), Brugger (C 35) e Contento (C 407). (20) Trattasi dell Osservatorio Nazionale Stalking, a cura della Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia (con ricca documentazione e repertorio bibliografico straniero in (21) Cfr., a tale proposito, Christandl, Tutela contro lo stalking in Austria, in 26 novembre 2006; Christandl-Ebert, Approvata la legge contro lo stalking anche in Germania, inwww.personaedanno.it, 17 dicembre (22) Il riferimento, posto che i successivi commi parlano di più persone, armate o meno, va fatto soprattutto al primo comma dell art. 399 c.p.: avere espresso la violenza o minaccia con armi, da persona travisata, con scritto anonimo, o in modo simbolico, ovvero con la forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte IL CORRIERE DEL MERITO N. 12/2008

5 consentita l intercettazione di conversazioni o di comunicazioni telefoniche (art. 266, comma 1, c.p.p.), mentre viene introdotto il nuovo art. 282 ter, in forza del quale viene stabilito che giudice possa disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o dai prossimi congiunti o da persone con questa conviventi ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o da tali persone, con la possibilità, inoltre, di vietare all imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con tutti costoro. Siffatti provvedimenti, ai sensi del novello art. 282 quater c.p.p., sono comunicati non solo all autorità di pubblica sicurezza ed alla vittima, ma anche ai servizi socio-assistenziali del territorio. Ed ancora, viene modificato l art. 392 c.p.p., includendo lo stalking tra i reati per cui è possibile richiedere l incidente probatorio, con una dettagliata previsione ove tra le persone interessate all assunzione della prova vi siano soggetti minorenni: tempi, luogo, e modalità particolari, con ausilio di strutture specializzate di assistenza, in modo da limitare il più possibile, in sede giudiziaria mediante la ricostruzione probatoria, la reiterazione di esperienze subìte, drammatiche e dolorose. Parimenti, al fine di limitare i traumi derivanti dalle reiterate persecuzioni, viene estesa anche al maggiorenne infermo di mente la possibilità, prevista dall art. 498, comma 4-ter, c.p.p., di usufruire, durante il giudizio, dell utilizzo del vetro-specchio unitamente all impianto citofonico. Infine, l art. 4 modifica l art. 342 bis del codice civile, ampliando la durata, da sei a dodici mesi, del decreto del giudice con il quale si ordina la cessazione dell attività criminosa, l allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Conclusioni Se e quando verrà approvata, la nuova normativa in tema di stalking presenterà innegabili problemi di coordinamento con le fattispecie incriminatrici esistenti, se non altro nel consueto dilemma fra concorso di norme ovvero di reati. Peraltro, la costruzione della fattispecie di atti persecutori come reato abituale che insiste sulla reiterazione della violenza e della minaccia porrà, quanto meno, un serie di interrogativi, posto che la pena prevista è esattamente la stessa di quella del delitto di violenza privata: ancora una volta, dunque, un richiamo ai princìpi base di meritevolezza di pena e di uguaglianza. Per il momento, e ritornando alla pronuncia annotata da cui avevamo preso le mosse per questa digressione in ordine allo stalking, e per quanto il comportamento censurato possa venir ascritto a fattispecie incriminatrici esistenti, non possiamo non notare, da un lato, il ritardo con quale la misura cautelare (23) è stata disposta a fronte delle ripetute denunce presentate, e dall altro, come la trasgressione delle violazioni inerenti alla misura stessa comporti non una sanzione criminale, ma solo la possibilità, per il giudice, di disporne la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell entità, dei motivi e delle circostanze della violazione (art. 276, comma 1, c.p.p.): non possiamo, comunque, che auspicarne l efficacia. (23) Sul tema cfr. Pezzella, Le misure cautelari contro lo stalking, in D&G, 2005, n. 15, 52. IL CORRIERE DEL MERITO N. 12/

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