IL COLLEGIO SINDACALE: PROFILI GIURIDICI, CASI E PRASSI. Dott. Marco Piemonte

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1 IL COLLEGIO SINDACALE: PROFILI GIURIDICI, CASI E PRASSI Dott. Marco Piemonte L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nato dalla fusione della Fondazione Aristeia e della Fondazione Luca Pacioli, si propone di diventare punto di riferimento della Categoria unificata, cercando di esaltare le peculiarità delle fondazioni che in esso sono confluite. Fra i suoi compiti istituzionali emerge quello di svolgere attività di studio e di ricerca, istituire corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione, compiere indagini di tipo statistico, realizzare iniziative di tipo editoriale su temi afferenti la professionale di commercialista. 2

2 CIRCOLARI Con particolare riferimento al progetto della Circolare, l'istituto di ricerca è chiamato a predisporre le Circolari del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La Circolare consente al Consiglio Nazionale di gestire l'approfondimento su specifici argomenti che in quel particolare momento possono essere utili a supportare i Colleghi e/o la posizione "politica" assunta dal Consiglio Nazionale nei confronti della Categoria. 3 CIRCOLARI Circolare n. 1-IR del sul tema della determinazione del reddito derivante dall'esercizio di abituale di arti e professioni dopo le modifiche del D.L. n. 223/2006 e della L. n. 296/2006 Circolare n. 2-IR del sul tema della applicazione dell'irap per i lavoratori autonomi e il requisito dell'autonoma organizzazione Circolare n. 3-IR del sul tema della nomina del professionista che attesta il piano di risanamento Circolare n. 4-IR del sul tema degli studi di settore e tutela del contribuente Circolare n. 5-IR del ha affrontato l'attualissimo tema del trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata - prime note operative Circolare n. 6/IR del sul tema del trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata per atto tra vivi alla luce della L. n. 133/2008 4

3 CIRCOLARI Circolare n. 7/IR del sul tema del Il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria e l'impugnazione del provvedimento di diniego Circolare n. 8/IR del sul tema degli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio. L'adeguata verifica della clientela Circolare n. 9/IR del sul tema della nuova disciplina fiscale delle spese di rappresentanza e delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande Circolare n. 10/IR del sul tema della procedura telematica di registrazione degli atti di trasferimento di partecipazioni di società a responsabilità limitata di cui all'art. 36, comma 1-bis, d.l. n. 112/2008 Circolare n. 11/IR del sul tema delle Nuove procedure di valutazione dei conferimenti diversi dal denaro nelle S.p.A. 5 CIRCOLARI Circolare n. 12/IR del sul tema della Soppressione del Libro Soci delle Società a Responsabilità Limitata Circolare n. 13/IR del sul tema dell'abuso del diritto quale principio antielusione tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario. Circolare n. 14/IR del sul tema delle novità in materia di utilizzo in compensazione dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto. Circolare n. 15/IR del sul tema del trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. Aspetti critici emersi in sede di prima applicazione della disciplina. Circolare n. 16/IR del sul tema degli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo. 6

4 CIRCOLARI Circolare N. 17/IR del 14 Aprile 2010 sul tema delle modifiche al codice civile apportate dal d.lgs. n. 39/2010. Analisi delle fattispecie di più immediata applicazione. Circolare N. 18/IR del 12 Maggio 2010 sul tema della compensabilità delle eccedenze irpef dei soci o associati con i debiti tributari e contributivi di società di persone e associazioni professionali. Circolare N. 19/IR del 14 giugno 2010 sul tema degli immobili e del lavoro autonomo. Circolare N. 20/IR del 22 Luglio 2010 sul tema del diniego di autotutela e responsabilità civile dell'amministrazione Finanziaria. 7 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA L'attività formativa è rivolta agli Ordini territoriali e ai Colleghi. Tale azione è concordata con l'attività istituzionale di comunicazione gestita direttamente dal Consiglio Nazionale. L'Istituto di Ricerca è, inoltre, a disposizione di tutti quegli Ordini territoriali che intendono integrare la propria offerta formativa ai Colleghi (gratuita e a pagamento) su specifici argomenti. 8

5 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Corsi di formazione L IRDCEC realizza corsi di formazione presso gli Ordini locali sulle seguenti macro aree: Ordinamento, deontologia e tariffe Organizzazione dello studio professionale Materie economico aziendali Materie giuridiche Dirette Proseguono le videoconferenze dell'istituto di Ricerca, appuntamento ormai abituale per l'informazione e l'aggiornamento professionale, che vengono trasmesse, gratuitamente, utilizzando la tecnologia satellitare, a circa 100 Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 9 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Corsi di formazione Per il 2010 l Istituto di Ricerca predispone corsi di formazione su temi di particolare interesse per la professione quali: Antiriciclaggio Ordinamento professionale Tariffa Deontologia Organizzazione e controllo dello studio professionale Cessione di quote Analisi di bilancio Collegio sindacale 10

6 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA CALENDARIO DIRETTE febbraio Novità fiscali 22 febbraio Bilancio 22 marzo Le Novità dell'antiriciclaggio 19 aprile Le novità in materia di revisione legale dei conti e collegio sindacale 17 maggio Unico 2010 ed altre novità fiscali 21 giugno La valutazione d azienda 18 ottobre Finanziamenti europei 2007/2013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi nei fondi strutturali 15 novembre Accertamento, riscossione, indagini finanziarie 13 dicembre Tariffa, deontologia e obbligo formativo 11 DATI STATISTICI 12

7 PROVINCIA DI BERGAMO Indicatori Territoriali Valori Indicatori Iscritti Albo Valori Quota provinciale * 100% Iscritti 01/01/ Pil pro-capite provinciale** 123% Iscritti 01/01/ Popolazione Variazione assoluta 30 Superficie (Kmq) Tasso di crescita 2,00% Densità abitativa 399 Maschi 72% Numero Comuni 244 Femmine 28% Comuni 5000 ab anni 29% Comuni ab anni 55% Comuni > ab. 7 > 60 anni 16% Iscritti per 10 Kmq 5,6 Abitanti per iscritti Abitanti per iscritti (Italia) 545 * Quota provinciale: Popolazione Ordine / Popolazione Provincia **Pil pro-capite provinciale 2008 espresso in % della media nazionale ORDINE DI BERGAMO - STATISTICHE REDDITUALI Indicatori Iscritti e Pensionati Media Irpef Media Iva Attivi Totale Maschi 71% Femmine 29% % % > 60 15% *Elaborazione Irdcec su dati delle Casse di Previdenza tratti dalle dichiarazioni 2009 sui redditi e il fatturato

8 SPA E SRL CON COLLEGIO SINDACALE Dati Infocamere (Gennaio 2007) Bergamo Italia SPA SRL SERVIZI AGRICOLTURA INDUSTRIA TOTALE SPA SRL TOTALE IL COLLEGIO SINDACALE: LE NOVITÀ IN SINTESI 16

9 IL COLLEGIO SINDACALE D.LGS. n. n. 39/2010 ATTUAZIONE DIR. DIR. 2006/43 CE CE RELATIVA ALLE ALLE REVISIONI LEGALI DEI DEI CONTI CONTI Modifica terminologica: da Controllo contabile a Revisione legale dei conti" Competenza in ordine alla tenuta del registro dei revisori: dal Ministero della Giustizia al MEF Novellato art bis c.c.: nelle s.p.a. che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato lo statuto può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale Novellato art c.c.: nelle s.r.l. è estesa l obbligatorietà del collegio sindacale mediante la previsione di ulteriori condizioni 17 IL COLLEGIO SINDACALE LE LE NUOVE NORME DI DI COMPORTAMENTO DEL DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE NELLE SOCIETA QUOTATE 28 luglio 2010: Approvazione preliminare da parte del CNDCEC fino al 31 ottobre 2010: PUBBLICA CONSULTAZIONE inviando le proprie osservazione alla mail: consultazionecollegiosindacale@cndcec.it dicembre 2010: Approvazione definitiva 18

10 LE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO INQUADRAMENTO INTERNAZIONALE International Federation of Accountants IFAC (Code of Ethics for professional accountants) Fédération Des Experts Comptables Européens FEE (Statutory Audit Independence and Objectivity Common Core of Principles For the Guidance of the European Profession July 1998) Commissione Europea (Raccomandazione del 16 maggio 2006, L indipendenza dei revisori legali dei conti nell UE: un insieme di principi fondamentali) 19 LE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE sono una declinazione degli artt. 7, 8 e 9 della deontologia professionale (anche dal punto di vista delle conseguenze delle violazioni) sono anche una raccolta di best practices nello svolgimento della funzione di controllo aggiornano e razionalizzano i Principi e le raccomandazioni precedentemente elaborati dalla categoria tenendo conto delle novità e modifiche introdotte dalla legislazione più recente 20

11 LE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO PRINCIPIO DI MODULARITÀ sono un corpo di regole generali che, alla luce dell esperienza professionale del sindaco, devono essere declinate in procedure di vigilanza specifiche, il cui contenuto varia al variare delle dimensioni e delle altre caratteristiche specifiche dell impresa soggetta a controllo 21 LE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO AMBITO si applicano ai componenti del Collegio Sindacale di società di capitali con esclusione delle s.p.a. quotate in mercati regolamentati non disciplinano le attività né i requisiti connessi allo svolgimento della funzione di revisione legale dei conti 22

12 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE 23 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE NELLE S.R.L. S.R.L. ai ai sensi sensi del del novellato art. art c.c. c.c. IL IL COLLEGIO SINDACALE È OBBLIGATORIOSE: SE: Capitale sociale euro Per due esercizi consecutivi la S.r.l. supera 2 dei 3 parametri indicati dall art bis c.c. Redige il bilancio consolidato Controlla (ai sensi dell art c.c.) una società che è obbligata alla revisione legale dei conti 24

13 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE S.R.L. ai sensi del novellato art. 2477, co. 6, c.c. NELLE S.R.L. ai sensi del novellato art. 2477, co. 6, c.c. TERMINE PER ADEMPIERE L OBBLIGO: L assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere entro 30 giorni alla nomina del collegio sindacale SANZIONE : INTERVENTO SUPPLETIVO DELL AUTORITÀ GIUDIZIARIA Se l assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (ad es. soci e amministratori, anche individualmente, creditori della società tipicamente banche - e, secondo alcuni, Ordini professionali) 25 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIETÀ CONNESSA AL AL CAPITALE SOCIALE L obbligo di nomina dell organo di controllo sorge: contestualmente alla costituzione della società, nei casi in cui il capitale sottoscritto sia a euro all approvazione del bilancio che registri il superamento di tale limite In via interpretativa, si dovrebbe ammettere la nomina anche anteriormente a tale data: alla data di iscrizione nel registro delle imprese della intervenuta modifica del capitale sociale (cfr. CNDCEC Circolare del , n. 17/IR e Norma di comportamento del Collegio sindacale per le società non quotate n. 1.3) 26

14 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIETÀ CONNESSA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO L obbligo di nomina dell organo di controllo sorge con l approvazione del bilancio d esercizio al termine del quale si verificano i presupposti che impongono l obbligo di redigere il bilancio consolidato previsti dagli artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 127/ LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIETÀ CONNESSA AL AL CONTROLLO L obbligo di nomina del Collegio Sindacale sorge: all approvazione del bilancio che accerta la sussistenza del presupposto del controllo di altra società soggetta alla revisione legale dei conti In via interpretativa, si dovrebbe ammettere la nomina anche anteriormente a tale data: nel momento in cui si verifica il presupposto previsto dalla legge: il momento in cui acquisisce o si integra una partecipazione di controllo in una società soggetta obbligatoriamente alla revisione legali dei conti (cfr. Cir. n. 17/IR e Norma n. 1.3) 28

15 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIETÀ CONNESSA AL AL CONTROLLO La nozione di controllo è quella contenuta nell art c.c. Si ha controllo quando una società: 1) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria di un altra società (controllo di diritto) 2) dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria (controllo di fatto) 3) esercita influenza dominante su di un altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo esterno) 29 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIETÀ CONNESSA AI AI LIMITI PREVISTI PER IL IL BILANCIO ABBREVIATO Per due esercizi consecutivi la S.r.l. supera 2 dei 3 parametri indicati dall art bis c.c. Attivo stato patrimoniale: Ricavi: Dipendenti: 50 30

16 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIETÀ CONNESSA AI AI LIMITI PREVISTI PER IL IL BILANCIO ABBREVIATO L obbligo di nomina del collegio sindacale sorge con l approvazione del bilancio, che al termine del secondo esercizio, registra il superamento dei predetti parametri. L obbligo di nomina del collegio sindacale cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 31 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA S.R.L. NELLE S.R.L. nei nei casi casi in in cui cui l art c.c. c.c. prevede la la nomina obbligatoria del del collegio sindacale sorge anche l obbligo della revisione legale dei dei conti Il collegio sindacale esercita sia la funzione di vigilanza sull amministrazione ex art c.c. sia la funzione di revisione legale dei conti ex d.lgs. n. 39/2010 salvo che lo statuto non preveda l attribuzione di tale funzione ad un revisore o ad una società di revisione 32

17 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA S.R.L. NELLE S.R.L. nei nei casi casi in in cui cui l art. l art c.c. c.c. prevede la la nomina obbligatoria del del collegio sindacale sorge anche l obbligo della revisione legale dei dei conti Nelle S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato: la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria il Collegio Sindacale può effettuare la revisione legale del bilancio d esercizio e del bilancio consolidato (cfr. CNDCEC, Nota interpretativa, Le funzioni del Collegio Sindacale nelle s.r.l. alla luce del d.lgs. n. 39/2010, maggio 2010 e Norma 1.3) 33 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA S.R.L. NELLE S.R.L. nei nei casi casi in in cui cui l art c.c. c.c. prevede la la nomina obbligatoria del del collegio sindacale sorge anche l obbligo della revisione legale dei dei conti le S.r.l. che controllano società obbligate alla revisione legale dei conti non qualificabili come enti di interesse pubblico (EIP) devono nominare il Collegio Sindacale, al quale salva diversa disposizione dell atto costitutivo è affidato lo svolgimento della funzione di revisione legale dei conti, ai sensi art. 2477, co. 3, c.c. le S.r.l. che controllano EIP devono affidare lo svolgimento della revisione legale dei conti ad un soggetto esterno (revisore o società di revisione), in virtù di quanto stabilito dall art. 16 del d.lgs. n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti negli EIP 34

18 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA S.R.L. Alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 39/2010 appare necessario verificare per le S.r.l. che non sono dotate del collegio sindacale Se la S.r.l. la società è obbligata alla nomina del collegio sindacale (ad esempio, se la società é tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti) Se la S.r.l. riveste la qualifica di EIP ovvero risulti controllata da un EIP, controlli un EIP ovvero sia sottoposta con quest ultimo a comune controllo: in tali casi la revisione legale dei conti non può essere esercitata dal collegio sindacale, ma esclusivamente da un revisore legale (o da società di revisione legale) 35 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA S.R.L. Alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 39/2010 appare necessario verificare per le S.r.l. che già sono dotate del collegio sindacale se sia ammissibile affidare a detto organo la funzione della revisione legale Se la S.r.l. rivesta la qualifica di EIP ovvero risulti controllata da un EIP, controlli un EIP ovvero sia sottoposta con quest ultimo a comune controllo, la revisione legale dei conti non può essere esercitata dal collegio sindacale, ma esclusivamente da un revisore legale (o da società di revisione legale) 36

19 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA S.R.L. COLLEGIO SINDACALE FACOLTATIVO La S.r.l. esente dall obbligo di revisione legale dei conti può prevederlo e affidarlo, facoltativamente, ad un revisore esterno o al collegio sindacale I soci stabiliscono competenze e poteri 37 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA S.R.L. CASO CASO S.r.l. esente da da obbligo di di revisione legale de de conti Cap. soc.: euro euro Attivo st. st. patr.: Ricavi: Dipendenti: nomina il il collegio sindacale e gli gli affida la la revisione legale Si applicano le disposizioni ex art bis c.c. e artt. 9 ss. del d.lgs. n. 39/2010 in tema di svolgimento della revisione legale dei conti I componenti del collegio sindacale devono essere tutti revisori 38

20 I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI COLLEGIO SINDACALE CHE CHE SVOLGE SOLO SOLO CONTROLLO SULLA GESTIONE Almeno 1 sindaco eff. e un sindaco suppl. I restanti sindaci Revisore contabile Dottori commercialisti ed Esperti Contabili Avvocati Consulenti del lavoro Professori universitari in materie economicogiuridiche 39 I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI COLLEGIO SINDACALE CHE CHE SVOLGE ANCHE CONTROLLO CONTABILE Tutti i sindaci Revisore contabile 40

21 LA NOMINA DEI SINDACI OBBLIGHI INFORMATIVI art. art. 2400, 2400, u.c., u.c., c.c. c.c. All atto della nomina e prima dell accettazione il sindaco deve comunicare alla società gli incarichi in qualità di componenti di organi di amministrazione e controllo presso altre società già in essere In concreto il candidato-sindaco deve far pervenire alla società la comunicazione recante indicazione degli incarichi in essere in tempo utile rispetto alla data della riunione assembleare 41 NORMA 1.4. INDIPENDENZA PRINCIPI Condizione indispensabile ai fini di un corretto esercizio della funzione di vigilanza I SINDACI DEVONO SVOLGERE L INCARICO CON OBIETTIVITÀ E INTEGRITÀ E NELL ASSENZA DI QUALSIASI INTERESSE CHE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NE COMPROMETTA L INDIPENDENZA 42

22 NORMA 1.4. INDIPENDENZA ELEMENTI DELL INDIPENDENZA c.d. INDIPENDENZA MENTALE corretto approccio professionale all incarico c.d. INDIPENDENZA FORMALE condizione di non essere associato a situazioni tali da porre in dubbio l obiettività di svolgimento dell incarico 43 NORMA 1.4. INDIPENDENZA PRINCIPI Condizione che non deve essere soddisfatta in modo assoluto (mantenendosi liberi da qualsiasi relazione personale, economica e sociale con il cliente-società) ADOZIONE DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA PROPRIA INDIPENDENZA CON RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO CASO 44

23 NORMA 1.4. INDIPENDENZA STEP DELLA PROCEDURA 1. Individuazione delle categorie di rischio per l indipendenza 2. Analisi della sussistenza di tali rischi nel caso concreto 3. Verifica dell esistenza di misure di salvaguardia 4. Adozione delle misure di salvaguardia 5. Verifica periodica dei rischi e dell adeguatezza delle misure adottate 45 NORMA 1.4. INDIPENDENZA CRITERI APPLICATIVI 1. CATEGORIE DI RISCHIO PER L INDIPENDENZA Rischi derivanti dall'interesse personale Rischi derivanti dall auto-riesame Rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte Rischi derivanti dalla eccessiva confidenzialità Rischi derivanti dalla intimidazione (mancato pagamento del compenso) 46

24 NORMA 1.4. INDIPENDENZA 2. VALUTAZIONE DELLA MINACCIA Essa deve essere CONCRETA, ovvero: fondata non eventuale stabile non temporanea non occasionale Diversamente essa può essere assorbita dal carattere collegiale dell organo che non perde la sua indipendenza se viene insidiata dall eventuale indipendenza di un suo membro 47 NORMA 1.4. INDIPENDENZA 3. AMBITO DELL ANALISI DEL RISCHIO Il sindaco deve tener conto dei rapporti e delle relazioni intrattenuti: con i soggetti della propria rete professionale con la società o con altra società del gruppo direttamente, nonché di quelli intrattenuti con le medesime da altri soggetti della rete alla quale il professionista appartiene 48

25 NORMA 1.4. INDIPENDENZA DEFINIZIONE DI RETE PROFESSIONALE La rete è finalizzata allo svolgimento dell attività in comune + persegue chiaramente la condivisione degli utili ovvero + fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni + è caratterizzata da prassi e procedure comuni, dalla stessa strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo + è caratterizzata dalla condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali 49 NORMA 1.4. INDIPENDENZA DEFINIZIONE DI RETE PROFESSIONALE COROLLARI L associazione o la società professionale può essere qualificata come rete solo nei casi in cui ricorrono i predetti requisiti Non rientrano nella definizione di rete i casi in cui si preveda la mera ripartizione dei costi (c.d. associazioni/società di mezzi) 50

26 NORMA 1.4. INDIPENDENZA PARAMETRO DI GIUDIZIO Nell'effettuare la valutazione dei rischi per l indipendenza il sindaco: deve tenere in considerazione se un terzo ragionevole ed informato, dopo aver considerato tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione del sindaco stesso in quel momento, trarrebbe la conclusione con ogni probabilità che i rischi sono stati eliminati o ridotti ad un livello accettabile mediante l'applicazione di misure di salvaguardia deve valutare la significatività degli stessi 51 NORMA 1.4. INDIPENDENZA MISURE DI SALVAGUARDIA Possono includere: acquisizione di informazioni e documentazione di situazioni rilevanti per l indipendenza monitoraggio di dette situazioni periodica valutazione della adeguatezza e della efficacia delle misure di salvaguardia discussione con gli altri componenti dell organo di controllo e con gli amministratori della società (TRASPARENZA) modifica o cessazione di taluni tipi di relazioni 52

27 NORMA 1.4. INDIPENDENZA MISURE DI SALVAGUARDIA Nel caso in cui il rischio sia eccessivamente significativo, ovvero non siano disponibili adeguate misure di salvaguardia ovvero le stesse non siano applicabili, il sindaco: non può accettare l incarico deve rinunciarvi 53 NORMA 1.4. INDIPENDENZA CAUSE DI INELEGGIBILITA E DECADENZA DEI SINDACI (art c.c.) POSITIVE Non può essere eletto sindaco e, se eletto, decade: - Interdetto - Inabilitato - Fallito - Condannato a pena che importa interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi (art c.c.) 54

28 NORMA 1.4. INDIPENDENZA CAUSE DI INELEGGIBILITA E DECADENZA DEI SINDACI (art. 2399, let. c), c.c.) Non può essere eletto sindaco e, se eletto, decade: Chi è legato alla società o alle controllate o alle controllanti o alle consorelle da: - rapporto di lavoro - rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d opera retribuita - altro rapporto di natura patrimoniale che ne comprometta l indipendenza 55 NORMA 1.4. INDIPENDENZA CAUSE DI INELEGGIBILITA E DECADENZA DEI SINDACI (art. 2399, let. C) c.c.) CLAUSOLA GENERALE L accertamento dell esistenza di situazioni potenzialmente idonee a compromettere l indipendenza deve essere effettuato caso per caso 56

29 NORMA 1.4. INDIPENDENZA CRITERI APPLICATIVI Fattori di rischio rilevanti ai fini della verifica della sussistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza: continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di consulenza o di prestazione d opera retribuita resi, direttamente o attraverso la rete professionale, a favore della società e di altre società del gruppo pericolo di auto-riesame compromissione dell indipendenza finanziaria 57 NORMA 1.4. INDIPENDENZA VALUTAZIONE DELLA DELL INDIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto compensi totali sulla società o gruppo (S+C) / Compensi totali professionista (CT) Rapporto compensi attività sindaco (S) / Compensi totali sulla medesima società o gruppo (S+C) INDIPENDENZA > 15% > 2/3 SI >5% 15% > 1/2 SI 5% IRRILEVANTE SI 58

30 NORMA 1.4. INDIPENDENZA ESEMPIO (CT) Compensi totali professionista: 200 (S+C) Compensi totali professionista sulla società o sul gruppo: 100 (S) Compensi professionista per l attività di sindaco: 60 (C) Compensi professionista per attività diversa da quella di sindaco:40 (formati da 10 per le prestazioni da lui rese e da 30 per consulenza prestata dalla rete professionale che ne percepisce 100 ad alla quale lui partecipa nella misura del 60%) Rapporto compensi totali sulla società o gruppo (S+C) / Compensi totali professionista (CT) Rapporto compensi attività sindaco(s) / Compensi totali sulla medesima società o gruppo (S+C) INDIPENDENZA 50% 60% NO 59 NORMA 1.4. INDIPENDENZA IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI Il sindaco deve dedicare allo svolgimento dell incarico impegno e tempo adeguati: indicativamente deve partecipare almeno a 2/3 delle attività sindacali Fattori di valutazione: ampiezza e complessità dell incarico composizione e funzioni del collegio sindacale dimensione, struttura e organizzazione di cui si avvale il sindaco specializzazione del sindaco e dei soggetti dei quali si avvale 60

31 NORMA 1.4. INDIPENDENZA IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI SOGLIA CRITICA > 20 INCARICHI SINDACALI Al superamento di tale soglia, si raccomanda di implementare una procedura di valutazione - documentata - che consenta di accertare che il livello di impegno sia adeguato all incarico sindacale 61 L INDIPENDENZA DEI SINDACI Rapporti continuativi di di prestazione d'opera retribuita Cassazione, sent. n /2008 L'incompatibilità non sussiste soltanto nell ipotesi di un rapporto contrattuale di durata, formalmente stipulato fra il professionista e la società, ma anche nel caso di una pluralità di incarichi che, sebbene formalmente distinti, configurino uno stabile legame di clientela; la ratio della norma risiede, infatti, nell esigenza di garantire l indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo. 62

32 IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE 63 NORMA 2.1 FUNZIONAMENTO Il collegio sindacale: ha piena autonomia di organizzazione e di funzionamento: è opportuno prefissare un calendario annuale delle riunioni si riunisce con cadenza regolare: almeno ogni 90 giorni (termine non perentorio): se lo circostanze lo richiedono anche con riunioni più ravvicinate opera, in via primaria, collegialmente (es. preferenza per l azione collegiale negli atti di ispezione e controllo, inammisibilità di un autonoma relazione all assemblea dei soci del sindaco dissenziente) 64

33 NORMA 2.2 UTILIZZO DIPENDENTI E AUSILIARI Il sindaco può avvalersi, nell espletamento di specifiche operazioni di ispezioni e controllo, di persone (fisiche o giuridiche): che abbiano i requisiti tecnico-professionali idonei allo svolgimento del compito loro affidato in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza previsti per i sindaci 65 NORMA 2.2 UTILIZZO DIPENDENTI E AUSILIARI Il sindaco può avvalersi di: dipendenti e collaboratori del suo studio, compresi i praticanti, che non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all art c.c. soggetti esterni che possono essere persone fisiche o soggetti giuridici collettivi (comprese le persone giuridiche), a condizione che i loro rappresentanti e le persone che opereranno direttamente presso l ente non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all art c.c. 66

34 NORMA 2.3 Libro delle adunanze e delle deliberazioni Il collegio sindacale deve tenere a sua cura il libro delle adunanze e delle deliberazioni sul quale trascrivere i verbali delle riunioni e le risultanze degli accertamenti eseguiti Qualora il libro venga prelevato dal presidente del collegio sindacale o da altro componente a ciò delegato per l aggiornamento, è opportuno che quest ultimo rilasci alla società una apposita dichiarazione scritta attestante la conservazione del libro presso il proprio studio per il suo aggiornamento 67 NORMA 2.3 Libro delle adunanze e delle deliberazioni Qualora il verbale contenente le risultanze degli accertamenti eseguiti esponga rilievi, fatti o circostanze significative, è opportuno che una sua copia sia tempestivamente portata a conoscenza all organo amministrativo È opportuno che ogni sindaco conservi copia dei verbali trascritti sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale 68

35 IL COLLEGIO SINDACALE: POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI DOVERE DI DI VIGILANZA ex exart c.c. c.c. POTERI --DOVERI DI DICONTROLLO SULLA AMMINISTRAZIONE POTERI STRUMENTALI POTERI SOSTITUTIVI POTERI REATTIVI POTERI PROPOSITIVI 70

36 POTERI E DOVERI POTERI STRUMENTALI POTERI STRUMENTALI SISTEMA DI DI FLUSSI INFORMATIVI Partecipazione alle alle riunioni degli degli organi organi sociali sociali Acquisizione di di informazioni Poteri Poteri ispettivi 71 POTERI E DOVERI Il collegio sindacale può: Acquisizione di di informazioni richiedere agli amministratori notizie sull andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con riferimento a società controllate (art bis c.c.) acquisire e scambiare informazioni con il revisore della società, se presente, nonché con i collegi sindacali e i revisori delle società controllate (artt bis e 2409-septies c.c.) Potere attinente alla conoscenza dei procedimenti decisionali e finalizzato all acquisizione di notizie che non trovano una loro significativa rappresentazione contabile 72

37 POTERI E DOVERI Acquisizione di di informazioni Parallelamente, gli amministratori delegati devono informare periodicamente il collegio sindacale: sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate (art c.c.) Dovere di informazione a carico degli amministratori delegati 73 POTERI E DOVERI Norma Norma Acquisizione delle delle informazioni dagli dagli amministratori Le informazioni fornite dagli Amministratori devono essere oggetto di apposita verbalizzazione da parte del Collegio sindacale e riguardare: gli assetti organizzativi e amministrativi-contabili l attività svolta le operazioni di maggior rilievo, economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società da essa controllate le operazioni in cui un Amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi 74

38 POTERI E DOVERI Norma Norma Acquisizione delle delle informazioni dagli dagli amministratori Le informazioni richieste possono essere rilasciate: per iscritto con un apposito rapporto degli Amministratori verbalmente dagli Amministratori In questo ultimo caso, è opportuno che il Collegio sindacale notifichi il proprio verbale agli Amministratori medesimi, chiedendo conferma del suo contenuto. In ogni caso, non sarà necessaria un apposita verbalizzazione del Collegio quando le informazioni siano fornite in occasione di un adunanza di Consiglio di amministrazione. 75 POTERI E DOVERI POTERI ISPETTIVI art. art bis c.c. c.c. I sindaci - anche individualmente - possono: compiere ogni atto di ispezione e controllo che ritengano utile ai fini di un diligente esercizio della funzione di vigilanza avere accesso ad ogni informazione concernente la gestione della società avvalersi - sotto la propria responsabilità e a proprie spese - di propri ausiliari e dipendenti in relazione a specifiche operazioni di ispezioni e controllo Gli accertamenti compiuti devono essere annotati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale 76

39 POTERI E DOVERI POTERI ISPETTIVI Norma Norma di di 5.1. comportamento 5.1. Atti Atti di di ispezione CNDC-CNR e controllo n. n proposta -- Dovrebbero essere esercitati, in via primaria, collegialmente. Se un Sindaco ritiene doveroso o opportuno procedere ad atti di ispezione e di controllo è opportuno che di essi (come dei riscontri effettuati e dei risultati ottenuti) ne sia data tempestiva comunicazione - scritta - agli altri componenti Natura sussidiaria del potere ispettivo del singolo sindaco 77 POTERI E DOVERI POTERI REATTIVI Convocazione dell assemblea Impugnazione delle deliberazioni Indagini su su fatti fatti denunciati da da soci soci Esercizio dell azione di di responsabilità Denuncia al al Tribunale 78

40 POTERI E DOVERI CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA art. art c.c. c.c. Il collegio sindacale può convocare l assemblea quando nell espletamento dell incarico: ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità (anche a seguito della denuncia da parte dei soci) vi sia urgente necessità di provvedere Il collegio sindacale deve convocare l assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori (e eseguire le necessarie pubblicazioni) 79 POTERI E DOVERI INDAGINI SU SU FATTI DENUNCIATI DAI DAI SOCI art. art c.c. c.c. Nel caso in cui la denunzia di fatti censurabili provenga da tanti soci che rappresentano il 5 per cento del capitale sociale (il 2 per cento nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o la minor percentuale prevista dallo statuto), il collegio sindacale deve: indagare senza ritardo sui fatti denunziati presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea se ricorrono i presupposti dell urgenza e gravità, convocare l assemblea 80

41 POTERI E DOVERI INDAGINI SU SU FATTI DENUNCIATI DAI DAI SOCI art. art c.c. c.c. Nel caso in cui la denunzia di fatti censurabili provenga da uno solo socio o da un numero di soci che non raggiunga la prevista minoranza qualificata, il collegio sindacale deve: esaminare se la denuncia appare fondata o infondata svolgere la necessaria attività di accertamento, se fondata darne conto nella relazione annuale all assemblea 81 POTERI E DOVERI DENUNCIA AL AL TRIBUNALE art. art c.c. c.c. Nelle S.p.a., i sindaci possono promuovere il controllo giudiziario nei confronti degli amministratori se ricorrono le seguenti condizioni: 1. fondato sospetto 2. compimento di gravi irregolarità gestionali da parte degli amministratori 3. violazione dei loro doveri (violazione della legge e dello statuto, non censure in ordine alla convenienza e all opportunità) 4. danno alla società o altra società del gruppo 82

42 POTERI E DOVERI DENUNCIA AL AL TRIBUNALE art. art c.c. c.c. Nelle S.r.l., il potere del collegio sindacale di richiedere il controllo giudiziario deve ritenersi soppresso. Tuttavia si registrano opinioni non univoche della giurisprudenza di merito: 1. considerata l assenza di uno specifico richiamo normativo e più penetranti poteri dei soci, ai sindaci non spetta il potere di richiedere il controllo giudiziario (Trib. Bologna 21 ottobre 2004, Trib. Bari 27 settembre 2004, Trib. Lecce 16 luglio 2004 e più di recente Cass. 13 gennaio 2010) 2. considerato il rinvio generale alla disciplina della s.p.a. di cui all art c. 4, c.c., ai sindaci spetta tale potere (Trib. Roma 6 luglio 2004, Trib. Udine 28 giugno 2004) 3. in caso di collegio sindacale c.d. obbligatorio ex art. 2477, co. 2, c.c., ai sindaci spetta tale potere (Trib. Napoli, 14 maggio 2008) 83 POTERI E DOVERI POTERI PROPOSITIVI POTERI PROPOSITIVI Il Il Collegio Sindacale svolge, nei nei casi casi previsti dalla dalla legge, legge, funzioni di di natura natura consultiva Nomina per cooptazione di Amministratori (art c.c.) Determinazione compenso agli Amministratori investiti di particolari cariche (art c.c.) Iscrizione nell attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento, ricerca, sviluppo e avviamento (art. 2426, punti 5 e 6, c.c.) (segue) 84

43 POTERI E DOVERI POTERI PROPOSITIVI POTERI PROPOSITIVI Congruità del prezzo di emissione azioni in caso di aumento di capitale con esclusione/limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.) Congruità del valore delle azioni da liquidare al socio receduto (art ter c.c.) Proposta di acquisto/cessione azioni proprie (art c.c.) Relazione predisposta dagli amministratori per la perdita del capitale sociale di oltre un terzo (art c.c.) Conferimento e revoca dell incarico di revisione legale dei conti (art. 13 d.lgs. n. 39/2010) 85 CONFERIMENTO DELL INCARICO DI REVISIONE Art. 13 d.lgs. n. 39/2010 Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto 1. Salvo quanto disposto dall articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l adeguamento di tale corrispettivo durante l incarico. 86

44 CONFERIMENTO DELL INCARICO DI REVISIONE Art. 13 d.lgs. n. 39/2010 Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto 3. L assemblea revoca l incarico, sentito l organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione. 87 CONFERIMENTO DELL INCARICO DI REVISIONE PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE Nuova incombenza per il collegio sindacale delle società non quotate Condizione necessaria per il conferimento NON PUÒ ESSERE DISATTESA DAI SOCI I soci non possono deliberare conferendo l incarico in modo difforme. In caso di mancato accoglimento, il collegio sindacale deve ripetere l iter formulando una nuova proposta (Circ. CNDCEC n.17/ir e Norma 8) 88

45 CONFERIMENTO DELL INCARICO DI REVISIONE PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE La norma in tema di conferimento dell incarico di revisione legale dei conti è immediatamente operativa L applicazione della norma decorre dalle assemblee di approvazione del bilancio 2009 Ad es. in caso di scadenza per decorrenza dei termini dell incarico di revisione legale 89 CONFERIMENTO DELL INCARICO DI REVISIONE INDICAZIONI OPERATIVE Tali indicazioni: possono essere considerate meramente orientative, posto che termine e forma della proposta non sono richiesti dalla legge specialmente in fase di prima applicazione della normativa, possono essere maggiormente semplificate relativamente alla procedura di selezione delle proposte descritte, devono essere modulate in funzione di natura, dimensioni e specificità della società sottoposta alla revisione legale dei conti 90

46 CONFERIMENTO DELL INCARICO DI REVISIONE INDICAZIONI OPERATIVE 1) Il parere motivato dovrebbe essere espresso nel corso di una riunione del collegio sindacale 2) La proposta dovrebbe essere redatta per iscritto e depositata se possibile contestualmente con la relazione di cui all art c.c. nel termine dei quindici giorni antecedenti alla data di prima convocazione della assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio (continua) 91 CONFERIMENTO DELL INCARICO DI REVISIONE INDICAZIONI OPERATIVE 2) Specialmente in questa prima fase di applicazione della norma e considerata la recente entrata in vigore della disciplina, si ritiene che la comunicazione ai soci della proposta motivata possa essere garantita dalla sua rappresentazione in sede assembleare 92

47 CONFERIMENTO DELL INCARICO DI REVISIONE INDICAZIONI OPERATIVE 3) Nel valutare l ammissibilità delle offerte dei revisori legali o delle società di revisione debba valutarne l indipendenza sia con riferimento alla società che alle parti correlate (come definite dallo IAS 24), ivi compreso il collegio sindacale L organo di controllo non potrà esprimere la proposta di affidamento dell incarico di revisione legale a se stesso o a suoi singoli componenti 93 CONFERIMENTO DELL INCARICO DI REVISIONE INDICAZIONI OPERATIVE 4) La motivazione dovrà essere per quanto possibile chiara ed oggettiva, esplicitando gli elementi essenziali della decisione assunta e l iter di formazione della stessa. In tal senso si ritiene che una buona prassi possa consistere nella comparazione delle offerte raccolte in base a criteri omogenei, ai quali i sindaci assegnino un valore in base a una scala concordata e che la decisione venga presa sulla base del maggior punteggio ricevuto. 94

48 CONFERIMENTO DELL INCARICO DI REVISIONE Questi gli step della procedura: I. Definizione dei parametri di valutazione delle offerte II. Individuazione di una scala di valutazione, che misuri il livello di minore o maggiore soddisfazione relativamente a ciascun parametro (ad es. punteggio da 1 a 5 da associare a ciascun parametro) III. Valutazione di ciascun offerta: a ciascun parametro si associa un determinato punteggio; si determina in tal modo il punteggio complessivo associato a ciascuna offerta IV. Scelta del revisore legale (o società di revisione legale): viene scelta l offerta alla quale risulta associato punteggio più elevato 95 CONFERIMENTO DELL INCARICO DI REVISIONE A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti parametri di valutazione delle offerte: a) presenza geografica del revisore o della società di revisione coerente con quella della società e/o del gruppo di società oggetto dell incarico b) dislocamento geografico del revisore: esistenza di un ufficio del revisore o della società di revisione nella località in cui è la sede amministrativa della società 96

49 CONFERIMENTO DELL INCARICO DI REVISIONE A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti parametri di valutazione delle offerte: c) idoneità organizzativa: la propensione del revisore o della società di revisione a mettere a disposizione della società un team dotato di adeguate competenze ed esperienze nei diversi gradi di responsabilità richiesti d) idoneità tecniche: conoscenza del settore e/o della singola realtà imprenditoriale, anche sotto il profilo della acquisizione delle tecnicalità di controllo più opportune in ragione dei processi produttivi e/o amministrativi dell impresa 97 CONFERIMENTO DELL INCARICO DI REVISIONE A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti parametri di valutazione delle offerte: e) adeguatezza e completezza del piano di revisione, con riguardo alle procedure illustrate, il numero di ore di lavoro preventivate e il relativo costo complessivo ed orario, al fine di evitare i fenomeni patologici possibili nel caso di sovrastima o sottostima dei compensi e del tempo da impiegare per l incarico 98

50 CONFERIMENTO DELL INCARICO DI REVISIONE PROPOSTA MOTIVATA In sintesi, si individuano i seguenti contenuti essenziali: 1) Indicazione del revisore e della società di revisione prescelta 2) oggetto e durata dell incarico 3) Indicazione dell ammontare dei corrispettivi previsti 4) in caso di società di revisione, nominativo del soggetto designato quale responsabile dell incarico 5) indicazione dei criteri di valutazione adottati (cfr. CNDCEC, Documento applicativo, aprile 2010) 99 IL COLLEGIO SINDACALE: RESPONSABILITÀ 100

51 RESPONSABILITÀ RESPONSABILITÀDEI SINDACI art. art c.c. c.c. I I sindaci devono adempiere i i loro loro doveri doveri con con la la PROFESSIONALITÀ e la la DILIGENZA richieste dalla dalla natura natura dell incarico ESCLUSIVA CONCORRENTE 101 RESPONSABILITÀ TITOLARITÀ DELL AZIONE DI DI RESPONSABILITÀ art. art. 2407, 2407, co. co. 3, 3, c.c. c.c. L azione di responsabilità può essere promossa da: Società ex 2393 c.c. Soci ex 2393-bis c.c. (rappresentanti almeno 1/5 del capitale) Creditori sociali ex 2394 c.c. (per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell integrità patrimoniale) Singolo socio o terzo ex 2395 c.c. (direttamente danneggiati) Organi delle procedure concorsuali ex 2394-bis c.c. 102

52 RESPONSABILITÀ I I PARAMETRI DI DI VALUTAZIONE DELLA DILIGENZA DEL DEL SINDACO PROFESSIONALITÀ NATURA DELL INCARICO II sindaci devono adempiere i i doveri doveri di di vigilanza con con capacità tecniche caratteristiche di di chi chi svolge svolge la la funzione di di controllore e adottare uno uno sforzo sforzo commisurato alla alla complessità dell incarico 103 RESPONSABILITÀ PRINCIPI GENERALI PRINCIPI GENERALI Natura: Obbligazione di diligenza, non di risultato Grado: Diligenza media o normale Contenuto: Prestazione di tipo professionale e svolta con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività (art c.c.) 104

53 RESPONSABILITÀ Cassazione, 8 febbraio 2005, n I sindaci di una società d assicurazioni sono responsabili quando omettono di rilevare l'illegittima formazione ed iscrizione in bilancio di determinate poste del passivo (nella specie, della riserva premi e della riserva sinistri), essendo irrilevante che il relativo controllo possa richiedere la soluzione di questioni di speciale difficoltà, laddove le questioni riguardano l attività stessa della società. 105 RESPONSABILITÀ Cassazione n. 1534/2006 In caso di società di intermediazione mobiliare rientra nel dovere di vigilanza sull osservanza della legge il dovere di vigilanza in materia di rispetto della normativa relativa all'adeguatezza patrimoniale delle società. In tali società dunque i sindaci sono chiamati specificamente a verificare il rispetto dei coefficienti minimi di patrimonio e dei limiti della concentrazione del rischio. 106

54 RESPONSABILITÀ VIOLAZIONE DEL DEL DOVERE DI DI ATTESTARE IL IL VERO VERO NELL ATTIVITÀDI DI VIGILANZA E NELLE NELLE SUE SUE RISULTANZE RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA Rilevanza penale penale ex ex art. art c.c., c.c., False False comunicazioni sociali sociali VIOLAZIONE DEL DEL DOVERE DI DI RISERVATEZZA Rilevanza penale penale ex ex art. art c.p., c.p., Divulgazione di di segreto segreto professionale, e deontologica ex ex art. art del del codice codice deontologico CNDCEC 107 RESPONSABILITÀ RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA I I SINDACI AGISCONO IN IN MODO MODO DIFFORME RISPETTO AI AI CRITERI DI DI DILIGENZA PREVISTI DANNO ALLA ALLA SOCIETÀ 108

55 RESPONSABILITÀ RESPONSABILITÀ CONCORRENTE RESPONSABILITÀ CONCORRENTE VIOLAZIONI O GRAVI GRAVI IRREGOLARITÀ COMMESSE DAGLI DAGLI AMMINISTRATORI VIOLAZIONE DEL DEL DOVERE DI DI VIGILANZA DA DA PARTE DEI DEI SINDACI DANNO ALLA ALLA SOCIETÀ 109 RESPONSABILITÀ Trib. Milano, 17 gennaio 2007 I sindaci non rispondono per il fatto in sé degli amministratori, ma rispondono per il danno solo in quanto sia configurabile a loro carico la violazione di un obbligo inerente la loro funzione, con la conseguenza che, qualora questi abbiano vigilato diligentemente e ciò nonostante il danno si sia ugualmente prodotto per il comportamento degli amministratori, non potrà essere ravvisata alcuna loro responsabilità. Trib. Milano, 13 novembre 2006 La scorrettezza gestionale degli amministratori, che non possa essere percepita dai sindaci, attraverso le usuali operazioni di controllo e vigilanza della gestione della società, non può comportare la responsabilità di questi ultimi per il conseguente danno al patrimonio sociale. 110

56 RESPONSABILITÀ Cassazione, 11 luglio 2008, n Nel contesto della vigilanza sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di buona amministrazione, il collegio sindacale ha il dovere di monitorare il rispetto delle norme tributarie e previdenziali, dovendo verificare non solo la presenza di personale interno e di consulenti esterni, ma anche il funzionamento di procedure che assicurino la tempestività e la regolarità degli adempimenti. 111 RESPONSABILITÀ Cassazione, 6 settembre 2007, n I sindaci sono corresponsabili per non aver verificato le operazioni di riporto su azioni di società controllate e collegate e le operazioni di finanziamento poste in essere da una società finanziaria sproporzionate al capitale sociale, svolte in violazione dei contratti con i clienti, nonché dei principi minimi di prudenza tenuto conto degli importi elevati e delle modalità con cui erano fatte. Nella fattispecie in esame non è valso ad escludere la negligenza dei sindaci la tenuta di una contabilità occulta da parte della società in quanto della macroscopica discrepanza tra i dati della contabilità ufficiale e quelli della contabilità parallela si sarebbero dovuti accorgere i sindaci e, conseguentemente, disporre controlli più approfonditi anche attraverso richieste di chiarimenti all amministratore unico. 112

57 RESPONSABILITÀ Cassazione,15 febbraio 2005, n La mancata impugnazione da parte dei sindaci di una società di capitali della delibera dell'assemblea, che approva un bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi stabiliti dal codice civile, comporta la responsabilità dei sindaci anche se essi abbiano assunto la carica soltanto in occasione della sua approvazione. Il documento contabile è, infatti, destinato a spiegare i suoi effetti anche sull'esercizio successivo, mentre il controllo sull'osservanza della legge, al quale essi sono tenuti ex art c.c., ha ad oggetto anche la legittimità delle delibere assembleari, specie se adottate all'esito di un procedimento nel quale si inseriscono precedenti atti degli amministratori, essendo peraltro espressamente attribuita ai sindaci la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari (art c.c.) 113 RESPONSABILITÀ Trib. Napoli, 28 gennaio 2009 A seguito della riforma del diritto societario, ai fini dell individuazione della responsabilità dei sindaci ai sensi dell art. 2407, comma 2, c.c. è divenuto decisivo il momento informativo nel senso che l acquisizione di informazioni necessarie nell espletamento delle funzioni di controllo non è oggetto di mera facoltà discrezionale, ma è attività doverosa in quanto funzionale al diligente esercizio dell attività di vigilanza. 114

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