IL LICENZIAMENTO NON DISCIPLINARE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IL LICENZIAMENTO NON DISCIPLINARE"

Transcript

1 FORMA E PROCEDURA DI IRROGAZIONE DEL LICENZIAMENTO PROF. SEVERINO NAPPI

2 Indice 1 IL LICENZIAMENTO NON DISCIPLINARE LA FORMA DEL LICENZIAMENTO IL LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO I VIZI FORMALI DEL LICENZIAMENTO LA RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO VIZIATO LA REVOCA DEL LICENZIAMENTO BIBLIOGRAFIA di 15

3 1 Il licenziamento non disciplinare 1.1. La forma lavoro. Il licenziamento è l atto con il quale il datore risolve il contratto che lo lega al prestatore di La legge 604/1966 individua i requisiti formali che deve possedere il licenziamento per essere efficacemente irrogato: - la forma scritta: Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro (art. 2, comma 1) Il licenziamento, dunque, è una dichiarazione cd. onerata 1, poiché il datore di lavoro deve rispettare il prescritto onere formale (della forma scritta) al fine di porre in essere un atto produttivo di validi effetti solutori. Il requisito della forma scritta ad substantiam comporta che la sottoscrizione del recesso venga apposta direttamente dal datore di lavoro o da suo un rappresentante, cui sia stata conferita apposita procura scritta, ex art cod.civ. Nell ipotesi di licenziamento intimato da un soggetto non legittimato è ammissibile la ratifica successiva dell atto a norma dell'art cod.civ. 2. Sebbene la disciplina dettata dall'art cod.civ. preveda la possibilità di ratifica con effetto retroattivo del contratto concluso da falsus procurator 3, la stessa ancorché operata nelle 1 Scagliola Le dichiarazioni dell imprenditore e prestatore di lavoro nel licenziamento individuale 1974, Giuffrè 2 Mazziotti Forma e procedura dei licenziamenti 1991, Jovene 3 di 15

4 medesime forme necessarie per il negozio ratificando, e dunque con atto scritto, trattandosi di requisito richiesto ad substantiam 4. Il requisito formale non si applica ai licenziamenti dei lavoratori in prova (art. 10 L. 604/1996), dei lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici (art. 4 L. 108/1990) ed dei lavoratori domestici (art. 4 L. 108/1990), per i quali permane il principio di libertà della forma, nel senso che il licenziamento può essere intimato anche oralmente. Il licenziamento è, inoltre, una dichiarazione unilaterale e recettizia in quanto, ai sensi dell art cod.civ., si reputa conosciuta nel momento in cui giunge a conoscenza del lavoratore destinatario. - Indicazione dei motivi: La comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato (art. 2, comma 2, L. 604/66). Il legislatore, con la L. 92/2012, ha reso obbligatorio contestualizzare l indicazione dei motivi di recesso all atto della comunicazione, mentre la disciplina previgente per il caso di comunicazione inviata senza l illustrazione delle motivazioni del recesso, - era onere del lavoratore di richiedere i motivi al datore di lavoro entro quindici giorni dalla comunicazione. è inefficace. Nel regime normativo vigente, invece, l assenza di contestuale motivazione il licenziamento La motivazione deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo 3 Art cod. civ.; Cass., 30 maggio 1995, n in Mass. Giur. It., Cass., 3 novembre 1994, n in Mass. Giur. It., 1994; Cass., 15 novembre 1994, n in Mass. Giur. It., di 15

5 licenziamento in modo da poter esercitare un'adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende Il Licenziamento dei dirigenti L ordinamento giuridico italiano prevede per i dirigenti una disciplina diversa rispetto agli altri dipendenti. Ciò che caratterizza il rapporto di lavoro tra il datore di lavoro ed dirigente, e soprattutto lo diversifica con riferimento agli altri lavoratori subordinati, è l intensità del vincolo fiduciario e la diretta incidenza dell attività del dirigente alle attività di gestione dell impresa. lavoro. Simile peculiarità ha una diretta incidenza nella disciplina della risoluzione del rapporto di Infatti, l affievolimento della tutela in caso di recesso consegue al fatto che il dirigente, in virtù delle prerogative ed i compiti che gli sono assegnati, esercita una diretta funzione gestoria dell azienda, imponendo, di converso, la libera recedibilità in ogni momento del rapporto. Va però ricordato che i contratti collettivi di categoria prevedono per il caso del licenziamento del dirigente un indennità di carattere risarcitorio. 5Cass., 5 maggio 2011, n in Banca dati Platinum, Utet 5 di 15

6 Tuttavia, anche il licenziamento del dirigente, al pari di altri lavoratori subordinati, deve essere comunicato per iscritto, pena la sua inefficacia. Non sussiste invece un onere di contestuale motivazione del recesso. Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato senza indicazione dei motivi, qualora il dirigente ne richieda l'indicazione entro 15 giorni dalla comunicazione, l'impresa è tenuta a fornirli per iscritto nei i successivi sette giorni. L'inosservanza di questa formalità determina l'inefficacia del recesso. Anzi il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo deve necessariamente contenere la contestuale e specifica motivazione dell atto a pena di invalidità del licenziamento stesso. Tuttavia, l onere formale stavolta trova ragione d essere nella peculiare materia del provvedimento adottato. Infatti, trattandosi di provvedimenti adottati per mancanze contestate al lavoratore nell ambito del precedimento previsto dall art. 7 dello Statuto dei lavoratori, la puntuale indicazione dei fatti all atto dell avvio del procedimento disciplinare, assolve la peculiare funzione di consentire al prestatore anche l esercizio dei suoi poteri difensivi. 6 di 15

7 2 Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo L art. 7 della legge 604/1966, novellato dalla L. 92/2012, ha introdotto una procedura che il datore di lavoro, avente i requisiti dimensionali di cui all articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni (più di 15 dipendenti) deve rispettare al fine di irrogare validamente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Precisamente, il datore deve effettuare una comunicazione alla Direzione Territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmetterla per conoscenza anche al lavoratore. Con la comunicazione de qua, il datore di lavoro deve dichiarare l intenzione di procedere al licenziamento del lavoratore per motivo oggettivo e indicare i motivi medesimo, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione Territoriale del lavoro, ritualmente adita, trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all articolo 410 del codice di procedura civile. La cennata procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, deve concludersi entro venti giorni dal momento in cui la Direzione Territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l incontro, fatta salva l ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. 7 di 15

8 Se il tentativo di conciliazione fallisce e, comunque, decorre il termine di 20 giorni dalla convocazione, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. In caso di esito positivo della conciliazione, si verifica la risoluzione consensuale tra le parti del rapporto di lavoro, e troveranno applicazione le disposizioni in materia di Assicurazione sociale al fine di favorire la ricollocazione professionale, l affidamento del lavoratore ad un agenzia di cui all articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n In caso di esito negativo, invece, il datore potrà procedere all irrogazione, che produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato. Ovviamente, il lavoratore sarà libero di impugnare in giudizio il licenziamento. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell indennità risarcitoria di cui all articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. Il recente D.Lgs. 23/2015 ha introdotto una nuova procedura conciliativa, finalizzata a rendere più rapida la definizione del contenzioso sul licenziamento, che prevede l immediato pagamento di un indennizzo da parte del datore di lavoro. In particolare, l art. 6 del decreto stabilisce che, in caso di licenziamento, il datore di lavoro, al fine di evitare il giudizio, entro i termini di impugnazione stragiudiziale (60 giorni), può convocare il lavoratore presso una delle sedi conciliative indicate dal quarto comma dell art cod.civ. (tra cui, in particolare, le commissioni di conciliazione presso le Direzioni 8 di 15

9 Provinciali del lavoro) e dall art. 76 del decreto legislativo 276 del 2003, e offrirgli un assegno circolare di importo pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio, e comunque non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 18 mensilità. Per incentivare questo tipo di soluzione, il legislatore ha previsto che detto indennizzo non costituisce reddito imponibile per il lavoratore e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. L accettazione dell assegno da parte del lavoratore comporta l estinzione del rapporto alla data e la rinuncia all impugnazione anche qualora il lavoratore l abbia già proposta. Ai sensi dell art. 9 del decreto, la procedura conciliativa si applica anche ai lavoratori assunti presso datori di lavoro che non raggiungono le soglie dimensionali fissate dall art. 18 della legge 300/1970; in questo caso, tuttavia, l importo dell assegno offerto al lavoratore è dimezzato e non può, in ogni caso, superare le 6 mensilità. 9 di 15

10 3 I vizi formali Il licenziamento viziato nella forma o nella procedura è inefficace. Precisamente, l atto di licenziamento privo della forma scritta e privo della motivazione non produce effetti e, in particolare, non interrompe il rapporto di lavoro tra le parti. Le conseguenze derivanti dal licenziamento intimato in forma orale sono espressamente disciplinate dall art. 18 dello Statuto lavoratori, come modificato dalla legge 92/2012 e dal recentissimo D.Lgs. 23 del 7 marzo Il nuovo primo comma della norma indicata prevede, in particolare, che a questa ipotesi di licenziamento si applica la cd. tutela reintegratoria piena. Conseguentemente, il lavoratore ha diritto a: - ad essere reintegrato nel posto di lavoro; - ad ottenere il risarcimento del danno per il periodo successivo al licenziamento e fino all effettiva reintegra, dedotto quanto percepito da altra occupazione (il risarcimento non può comunque essere inferiore nel minimo di cinque mensilità di retribuzione); - ottenere il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per tutto il periodo dal giorno a quello della reintegra; - scegliere fra la reintegra e l indennità sostitutiva pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto (cd. diritto di opzione). 10 di 15

11 Tale regime sanzionatorio applicabile in caso di licenziamento orale è stato confermato anche dal recente D. Lgs 23 del 7 marzo 2015, che ha introdotto un nuovo regime di tutela a favore dei lavoratori illegittimamente licenziati. L unica novità introdotta dal decreto, in tema di licenziamento orale, è rappresentata dalla base di calcolo dell indennità che il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore a titolo di risarcimento del danno: mentre il secondo comma dell art. 18 fa riferimento alla retribuzione globale di fatto, il secondo comma dell art. 2 del Decreto legislativo 23/2015 prevede, invece, che l indennità debba essere commisurata all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno sino a quello dell effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività. Ai sensi del terzo comma della medesima norma, anche l indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità, andrà determinata usando come base di calcolo non l ultima retribuzione globale di fatto, bensì l ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Quando il licenziamento, invece, risulta inefficace solo perché effettuato con violazioni formali degli obblighi previsti dalla legge (quando manca la motivazione, per esempio, o non è stato seguito l iter delle sanzioni disciplinari), il lavoratore avrà diritto solo al pagamento da parte del datore di lavoro di un indennità risarcitoria (senza contributi previdenziali) di importo pari a una mensilità (0,5 per le aziende sotto i 15 dipendenti) per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità (non inferiore a 1 e non superiore a 6 per le aziende sotto i 15 dipendenti). 11 di 15

12 3.1. La rinnovazione del procedimento viziato Il licenziamento che presenti un vizio formale - procedurale è inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto, che quindi rimane giuridicamente in vita. Ciò comporta la possibilità per il datore di lavoro di rinnovare il licenziamento originariamente viziato, sulla base degli stessi motivi addotti in precedenza, rispettando però le prescritte formalità e modalità omesse nell intimazione del primo recesso. Ovviamente tale rinnovazione non potrà mai configurarsi come convalida volta a sanare con efficacia ex tunc i vizi che gravano il recesso già intimato, in quanto una simile previsione sarebbe contraria al principio generale sancito dall art cod. civ., il quale, rubricato Inammissibilità della convalida, prevede che «il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente». Più semplicemente, allora, la rinnovazione costituirà un atto diverso dal precedente: un nuovo licenziamento che, seppur dovuto ai medesimi motivi del primo recesso, non presenta né i vizi né l efficacia di quest ultimo, essendo perfetto dal punto di vista formale e decorrendo ex nunc dal momento in cui è portato a conoscenza del lavoratore 6. Si può dunque affermare che il successivo licenziamento basato sugli stessi motivi posti a fondamento del precedente ha, rispetto a quest ultimo, una propria autonomia sia strutturale, non risolvendosi in un richiamo per relationem, sia funzionale, non essendo diretto a dare al precedente recesso un efficacia ex tunc 7. 6 Cass., 6 novembre 2006, n , in Dir. mercato lav., 2006, 622, Trib. Reggio Calabria, 26 aprile 2006, in Giur. merito, 2007, 2, Trivellini, Rinnovazione e rilicenziamento, in Dir. e prat. lav., 2004, di 15

13 3.2. La revoca Il datore di lavoro può revocare il licenziamento irrogato al lavoratore. Prima della Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) la revoca non aveva una disciplina specifica e quindi si applicavano le norme del Codice Civile. La giurisprudenza sosteneva che, dal momento che la revoca era finalizzata a ripristinare un rapporto di lavoro ormai estinto, essa valeva come nuova proposta contrattuale, avente ad oggetto la ricostituzione del rapporto di lavoro e l eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivate al dipendente dall interruzione del rapporto stesso. Perciò la revoca necessitava di accettazione da parte del lavoratore espressa o tacita 8, oltre al diritto del dipendente al risarcimento del danno nel minimo di 5 mensilità (art. 18, comma 4, Legge n. 300/1970 Statuto dei Lavoratori-, versione ante Riforma Fornero) e ciò, in alcuni casi, anche a prescindere dal fatto che tra recesso e ricostituzione del rapporto di lavoro fosse intercorso un arco di tempo lungo o breve: quindi anche nei casi in cui la revoca da parte del datore fosse intervenuta nel giro di poche ora dal licenziamento oppure prima dell impugnazione da parte da parte del dipendente 9. Il risarcimento perciò era sempre dovuto, salvo i casi di specifica rinuncia da parte del lavoratore avvenuta in sede di accettazione delle revoca. 8 Cass. 15 giugno 2011 n in CED Cassazione, 2011; Cass. 3 gennaio 2011, n. 36 in CED Cassazione, Trib. Milano 21 gennaio 1998 in : l effetto antigiuridico determinato dal licenziamento contra legem, infatti, non viene completamente eliminato con la revoca dello stesso, anche a breve distanza di tempo, residuando comunque un danno nella sfera giuridica del lavoratore che il Legislatore, in via di presunzione assoluta, ha stabilito nel minimo di 5 mensilità. 13 di 15

14 Oltre al risarcimento del danno, in caso di revoca e accettazione, non era possibile per il dipendente ottenere anche la penale prevista dall art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per i licenziamenti illegittimi, pari a 15 mensilità 10. La Riforma Fornero (Legge n. 92/2012), modificando l art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) disciplina per la prima volta la revoca. Il comma 10 dell art. 18, infatti, prevede che se il datore revoca il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione fatta al dipendente, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto per il dipendente di percepire la retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca. La norma esclude espressamente in questo caso l applicazione dei regimi sanzionatori previsti dallo stesso art. 18 per il datore di lavoro. 10 Cass. 13 giugno 2002, n in CED Cassazione, di 15

15 Bibliografia Scagliola Le dichiarazioni dell imprenditore e prestatore di lavoro nel licenziamento individuale 1974, Giuffrè Mazziotti Forma e procedura dei licenziamenti 1991, Jovene Trivellini, Rinnovazione e rilicenziamento, in Dir. e prat. lav., 2004, di 15

L Appuntamento con l Esperto

L Appuntamento con l Esperto L Appuntamento con l Esperto Alberto Bosco JOBS ACT: IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Alberto Bosco PREMESSA Facendo seguito alla L. 10 dicembre 2014, n. 183 il Governo ha presentato

Dettagli

Il contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina (d. lgs. 23/2015)

Il contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina (d. lgs. 23/2015) Il contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina (d. lgs. 23/2015) Il governo Renzi, in attuazione di una delle deleghe contenute nella legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (c.d. Jobs Act), ha definitivamente

Dettagli

Il regime sanzionatorio del licenziamento invalido. Diritto d'impresa: politiche e gestione del rapporto di lavoro

Il regime sanzionatorio del licenziamento invalido. Diritto d'impresa: politiche e gestione del rapporto di lavoro Il regime sanzionatorio del licenziamento invalido Le tutele Le tutele Fatta salva l area del recesso ad nutum, per il licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo erano previsti regimi

Dettagli

Tutele crescenti L articolazione degli indennizzi progressivi. (a cura di Renzo La Costa)

Tutele crescenti L articolazione degli indennizzi progressivi. (a cura di Renzo La Costa) Tutele crescenti L articolazione degli indennizzi progressivi (a cura di Renzo La Costa) Oltre all ordine del giudice al reintegro del lavoratore, l indennizzo dovuto per il licenziamento illegittimo in

Dettagli

Riforma del Lavoro: come cambia la disciplina dei licenziamenti

Riforma del Lavoro: come cambia la disciplina dei licenziamenti CIRCOLARE A.F. N. 108 del 17 Luglio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del Lavoro: come cambia la disciplina dei licenziamenti Premessa In data 03.07.2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Dettagli

Avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli

Avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli Avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 Con il D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 si dà disposizione a quelle che sono le norme in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato

Dettagli

Il contratto a tutele crescenti (d. lgs. 23/2015) Sintesi della disciplina

Il contratto a tutele crescenti (d. lgs. 23/2015) Sintesi della disciplina Il contratto a tutele crescenti (d. lgs. 23/2015) Sintesi della disciplina Il governo Renzi, in attuazione di una delle deleghe contenute nella legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (c.d. Jobs Act), ha definitivamente

Dettagli

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE LICENZIAMENTO COLLETTIVO REVOCA DEL LICENZIAMENTO OFFERTA DI CONCILIAZIONE CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI D. Lgs. 4.03.2015, n. 23 - Art. 18 L. 20.05.1970,

Dettagli

Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro

Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di

Dettagli

La riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi

La riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi La riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi Dottor Pietro Martello Avv. Sergio Barozzi Avv. Emiliano Nitti Avv. Andrea Stanchi IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO

Dettagli

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI LAVORO Licenziamenti disciplinari

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI LAVORO Licenziamenti disciplinari GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI LAVORO Licenziamenti disciplinari Introduzione a cura del Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Venezia, dott. Luigi Perina Autore: LICENZIAMENTI DISCIPLINARI

Dettagli

Art. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. indice Art. 4 Vizi formali e procedurali. indice

Art. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. indice Art. 4 Vizi formali e procedurali. indice Schema di decreto legislativo in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti INDICE Art. 1 Campo di applicazione

Dettagli

Flessibilità in uscita; le novità introdotte dalla riforma Fornero in tema di licenziamenti EZIO MORO

Flessibilità in uscita; le novità introdotte dalla riforma Fornero in tema di licenziamenti EZIO MORO Flessibilità in uscita; le novità introdotte dalla riforma Fornero in tema di licenziamenti EZIO MORO Avvocato in Torino, membro BusinessJus Art. 1 comma 1 legge n. 92/2012 I fini dichiarati Realizzare

Dettagli

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI. JOBS ACT L. 10 dicembre 2014, n. 183

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI. JOBS ACT L. 10 dicembre 2014, n. 183 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI JOBS ACT L. 10 dicembre 2014, n. 183 1 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2014, n. 290 IN VIGORE DAL 16 DICEMBRE 2014 2 LE CINQUE

Dettagli

Licenziamenti individuali e collettivi: il nuovo sistema sanzionatorio. LavoroFisco.it

Licenziamenti individuali e collettivi: il nuovo sistema sanzionatorio. LavoroFisco.it LavoroFisco.it Il D.Lgs. n. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti, attuativo del Jobs Act, in vigore dal 7 marzo 2015 riscrive il sistema sanzionatorio per i licenziamenti individuali e collettivi di

Dettagli

Edizione curata da. Dott. Stefano Bianchi Responsabile Area Lavoro - Relazioni Sindacali. in collaborazione con. Avv.

Edizione curata da. Dott. Stefano Bianchi Responsabile Area Lavoro - Relazioni Sindacali. in collaborazione con. Avv. «DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA DEI LAVORATORE E DELLE IMPRESE» LE NOVITA APPORTATE IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI FONTI: LEGGE 183/2014 CON LE MODIFICHE

Dettagli

Studio Legale Casella e Scudier Associazione Professionale

Studio Legale Casella e Scudier Associazione Professionale Circolare n. 2/2012 del 10 luglio 2012 LA C.D. LEGGE FORNERO : LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Il prossimo 18 luglio entrerà in vigore la Legge n. 92 del 28.6.2012 Disposizioni in materia di riforma

Dettagli

DARIO VEDANI. Seminario. Il Jobs act Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti

DARIO VEDANI. Seminario. Il Jobs act Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti DARIO VEDANI Seminario Il Jobs act Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23.Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato

Dettagli

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Nonostante il nome possa trarre in inganno, non si tratta tecnicamente di una nuova tipologia contrattuale, ma di una nuova regolamentazione del comune contratto a tempo indeterminato, in particolare per

Dettagli

Il punto su... Il contratto a tutele crescenti in 10 domande e risposte

Il punto su... Il contratto a tutele crescenti in 10 domande e risposte 4 Ida Il punto su... Bonifati Il contratto a tutele crescenti in 10 domande e risposte Con il primo dei decreti attuativi della legge delega 10 dicembre 2014 n.183 è stata introdotta una nuova disciplina

Dettagli

Le 15 (e più) diverse conseguenze dei licenziamenti illegittimi nel vigente ordinamento

Le 15 (e più) diverse conseguenze dei licenziamenti illegittimi nel vigente ordinamento Le 15 (e più) diverse conseguenze dei licenziamenti illegittimi nel vigente ordinamento Piccole Aziende (non più di 15 dipendenti nell unità produttiva o nel Comune, non più di 5 nel settore agricolo,

Dettagli

Cenni sui licenziamenti individuali per motivi economici

Cenni sui licenziamenti individuali per motivi economici Cenni sui licenziamenti individuali per motivi economici Novembre 2016 Riferimenti: [1] Il Sole 24 Ore 10-marzo 20113 Riforma dei licenziamenti: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-etributi/2013-03-10/riforma-licenziamenti-reintegra-sanzione-152816_prn.shtml

Dettagli

CAPITOLO PRIMO LA NORMATIVA IN TEMA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

CAPITOLO PRIMO LA NORMATIVA IN TEMA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI Indice PARTE PRIMA I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI CAPITOLO PRIMO LA NORMATIVA IN TEMA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI 1. L evoluzione della disciplina 2. La legge di riforma 11 maggio 1990, n.108 3. Il campo

Dettagli

LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604

LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604 [1] ART. 1 [2] ART. 2 (1) [3] ART. 3 [4] ART. 4 [5] ART. 5 [6] ART. 6 [7] ART. 7 (1) [8] ART. 8 (1) [9] ART. 9 [10] ART. 10 [11] ART. 11 [12] ART. 12 [13] ART. 13 [14] ART. 14 LEGGE 15 LUGLIO 1966, N.

Dettagli

Corso di laurea triennale in Economia e Commercio L33 Corso di Diritto del Lavoro A.A Prof. Megna Maria Rosalia

Corso di laurea triennale in Economia e Commercio L33 Corso di Diritto del Lavoro A.A Prof. Megna Maria Rosalia Corso di laurea triennale in Economia e Commercio L33 Corso di Diritto del Lavoro A.A. 2018-2019 Prof. Megna Maria Rosalia TUTELE CONTRO I LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI: Art. 8 L. 604/1966 Art. 18 Stat.Lav.

Dettagli

RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI. Milano 29 ottobre 2015

RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI. Milano 29 ottobre 2015 RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI Milano 29 ottobre 2015 DECRETO LEGISLATIVO N.23/2015, ATTUATIVO DELLA LEGGE N. 183/2014 (JOBS ACT) NUOVE NORME SUI LICENZIAMENTI:

Dettagli

Le novità introdotte dal Jobs act

Le novità introdotte dal Jobs act SSPL - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Marzo 2017 Le novità introdotte dal Jobs act Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 Dott. Paolo Eugenio

Dettagli

LICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE

LICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE LICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE a cura di Marco Frisoni Consulente del Lavoro 1 modulo I contenuti della Legge delega n. 183/2014 I contenuti della Legge delega n. 183/2014 La riforma dei contratti di

Dettagli

COME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT DLGS 4 MARZO 2015 N. 23 : IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

COME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT DLGS 4 MARZO 2015 N. 23 : IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI COME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT DLGS 4 MARZO 2015 N. 23 : IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI LE SLIDES DEL CONVEGNO DEL 2 FEBBRAIO AGGIORNATE CON IL TESTO DEFINITIVO Direzione Sindacale Sicurezza sul

Dettagli

1. Discriminatorio: reintegrazione

1. Discriminatorio: reintegrazione Riforma del mercato del lavoro, Legge 28 giugno 2012 n. 92 (G.U. n. 153 del 3 luglio 2012), in vigore dal 18 luglio 2012: nuove regole in tema di invalidità del licenziamento Nota bene: non muta il principio

Dettagli

Art. 18, ecco come funziona ora il licenziamento. Scritto da Redazione Domenica 08 Aprile :27

Art. 18, ecco come funziona ora il licenziamento. Scritto da Redazione Domenica 08 Aprile :27 Come funziona il licenziamento dopo l ultimo ritocco alle modifiche sull articolo 18? Cosa succede in caso di licenziamento discriminatorio? E di licenziamento disciplinare? E di licenziamento per motivi

Dettagli

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012 Art. 1

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012 Art. 1 LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (GU n.153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136 ) note: Entrata in vigore del provvedimento:

Dettagli

Si verifica nei casi in cui il licenziamento è : La sentenza che dichiara la nullità del licenziamento comporta:

Si verifica nei casi in cui il licenziamento è : La sentenza che dichiara la nullità del licenziamento comporta: Come abbiamo anticipato, la legge del 2012 ha lasciato immutate le tipologie e in parte anche le procedure di licenziamento, ma è intervenuta con un azione di spacchettamento delle tutele per il caso di

Dettagli

LA FLESSIBILITA IN USCITA ALLA LUCE DELLA RIFORMA

LA FLESSIBILITA IN USCITA ALLA LUCE DELLA RIFORMA ALLA LUCE DELLA RIFORMA L OGGETTO DELLA RIFORMA Modifica sostanziale dell art. 18 dello Statuto dei Lavoratori che prevede ora disposizioni in materia di Tutela del lavoratore in caso di licenziamento

Dettagli

JOBS ACT E L. 92/2012 DISCIPLINE A CONFRONTO

JOBS ACT E L. 92/2012 DISCIPLINE A CONFRONTO JOBS ACT E L. 92/2012 DISCIPLINE A CONFRONTO Via Porta Est 35-30020 Marcon (Ve)Tel e fax: 0413096433 Mail: federica.russo@alice.it; Pec: federica.russo@venezia.pecavvocati.it; Legge Fornero vs Jobs Act

Dettagli

Jobs act (entrata in vigore 7 marzo 2015)

Jobs act (entrata in vigore 7 marzo 2015) Jobs act 2015 (entrata in vigore 7 marzo 2015) Contratto a tutele crescenti D. Lgs 23/2015 Ammortizzatori Sociali D. Lgs 22/2015 Riordino tipologie contrattuali Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Dettagli

IL LICENZIAMENTO PER INABILITA SOPRAVVENUTA. Dott.ssa Luisella Fontanella

IL LICENZIAMENTO PER INABILITA SOPRAVVENUTA. Dott.ssa Luisella Fontanella IL LICENZIAMENTO PER INABILITA SOPRAVVENUTA Dott.ssa Luisella Fontanella GRUPPO LAVORO E PREVIDENZA ODCEC TORINO IVREA PINEROLO Torino 29 novembre 2016 FONTI Cod. Civ., artt. 1366, 1463, 1464 e 2103 L.

Dettagli

Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Il decreto legislativo n. 23/2015 introduce nel nostro ordinamento giuridico il contratto a tutele crescenti, definendo altresì un nuovo regime sanzionatorio

Dettagli

OGGETTO: JOBS ACT E CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

OGGETTO: JOBS ACT E CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONFIMI RAVENNA NEWS N. 1 DEL 16/01/2015 SINDACALE E PREVIDENZIALE OGGETTO: JOBS ACT E CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO Tenuto conto sia delle

Dettagli

«JOBS ACT» SINTESI LICENZIAMENTI

«JOBS ACT» SINTESI LICENZIAMENTI «JOBS ACT» SINTESI LICENZIAMENTI Licenziamento discriminatorio/orale/nullo Se il giudice pronuncia la nullità del licenziamento, ordina il reintegro (oppure opzione lavoratore 15 mensilità) + in entrambi

Dettagli

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI I LE QUADERNI GUIDE DI DI Job Quaderni del delegato/2 INDICE 1. COSA SI INTENDE PER TUTELE CRESCENTI pag. 1 2. COSA SUCCEDE IN CASO DI LICENZIAMENTO pag. 1 3. COSA SUCCEDE

Dettagli

JOBS ACT e L. 604/1966

JOBS ACT e L. 604/1966 JOBS ACT e L. 604/1966 Via Porta Est 35-30020 Marcon (Ve)Tel e fax: 0413096433 Mail: federica.russo@alice.it; Pec: federica.russo@venezia.pecavvocati.it; L. 604/1966 (pre ) : La L. Fornero non ha modificato

Dettagli

INDICE SOMMARIO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO

INDICE SOMMARIO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO INDICE SOMMARIO Capitolo Primo IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO 1.1. Generalità... Pag. 1 1.2. La contrattazione di prossimità...» 5 1.3. La giurisdizione e il diritto internazionale privato...» 8

Dettagli

Procedura di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

Procedura di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo Procedura di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. In base alle interpretazioni fornite dalla dottrina e dalla

Dettagli

D. LGS. 4 MARZO 2015 N. 23 IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

D. LGS. 4 MARZO 2015 N. 23 IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI JOBS ACT D. LGS. 4 MARZO 2015 N. 23 IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI IL DECRETO LEGISLATIVO N. 23/2015 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA N. 183/2014 DISCIPLINA UNA NUOVA FORMA DI CONTRATTO A TEMPO INTEDERMINATO:

Dettagli

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI (D.Lgs. 23 del 7 marzo 2015)

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI (D.Lgs. 23 del 7 marzo 2015) IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI (D.Lgs. 23 del 7 marzo 2015) In attuazione dell'art. 1, comma 7, lett. c), della Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act), è stato emanato il D.Lgs. 4 marzo

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 n. 23 «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti»

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 n. 23 «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti» www.studiomarazza.it Studio Legale Marazza & Associati 2015 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 n. 23 «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti» Pubblicato nella

Dettagli

Licenziamento: divieti e regimi di tutela

Licenziamento: divieti e regimi di tutela Licenziamento: divieti e regimi di tutela Agosto 2012 Albini 1 I divieti di licenziamento dopo la legge 92/2012 Albini 2 Un principio generale In tutti i rapporti di lavoro, siano in libera recedibilità

Dettagli

CAPITOLO 3 FLESSIBILITÀ IN USCITA

CAPITOLO 3 FLESSIBILITÀ IN USCITA Capitolo 3 Flessibilità in uscita CAPITOLO 3 FLESSIBILITÀ IN USCITA Novità Con l introduzione del contratto di lavoro a tutele crescenti cambia la tutela dei nuovi assunti in caso di licenziamento. È modificato,

Dettagli

Licenziamento individuale

Licenziamento individuale Licenziamento individuale La regola generale affermata dalla legge 604/66 (come modificata dalla legge 108/90) è quella della necessaria sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo per

Dettagli

Sintesi della Riforma del mercato del lavoro Flessibilità in uscita. 3 aprile 2012

Sintesi della Riforma del mercato del lavoro Flessibilità in uscita. 3 aprile 2012 Sintesi della Riforma del mercato del lavoro Flessibilità in uscita 3 aprile 2012 Flessibilità in uscita Punti trattati: Licenziamenti individuali 1. Licenziamenti discriminatori 2. Licenziamenti soggettivi

Dettagli

LEGGE N 183/ 2014 JOBS ACT D.LGS. " CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI"

LEGGE N 183/ 2014 JOBS ACT D.LGS.  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI LEGGE N 183/ 2014 JOBS ACT D.LGS. " CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI" EFFICACIA ED APPLICAZIONE Le norme del d.lgs.,ad oggi, non sono efficaci ne applicabili in quanto sono necessari

Dettagli

JOB ACT E LICENZIAMENTI

JOB ACT E LICENZIAMENTI Selena S.r.l. JOB ACT E LICENZIAMENTI Lezione n. 3 Avv. Giovanni Cinque JOBS ACT E LICENZIAMENTI (L. n. 604/1966 Norme sui licenziamenti individuali) (L. n. 300/1970 Statuto dei Lavoratori) (L. n. 183/2010

Dettagli

Licenziamenti collettivi: rassegna giurisprudenziale

Licenziamenti collettivi: rassegna giurisprudenziale Licenziamenti collettivi: rassegna giurisprudenziale Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro Sommario: 1. Nozioni generali; 2. Casistica giurisprudenziale 1. 1. Nozioni generali Con il termine licenziamento

Dettagli

La riforma del lavoro - Jobs Act. COSA CAMBIA DAVVERO

La riforma del lavoro - Jobs Act. COSA CAMBIA DAVVERO La riforma del lavoro - Jobs Act. COSA CAMBIA DAVVERO Avv. Vittorio De Luca Managing Partner, Studio De Luca Avvocati Giuslavoristi Milano, 24 marzo 2015 Legge-delega 10 dicembre 2014, n. 183 Il punto

Dettagli

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Vigente al:

Dettagli

Contratto a tutele crescenti

Contratto a tutele crescenti Contratto a tutele crescenti Contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 al quale si applica la nuova disciplina dei licenziamenti Fonte : D.Lgs. 23/2015 in attuazione della L. delega n. 183 /2014 Contratto

Dettagli

Decreto Legislativo: Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti

Decreto Legislativo: Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Decreto Legislativo: Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti "Disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Attuazione legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Dettagli

ARTT. 2118, 2119 c.c., l.n. 604,1966, art. 18 l.n. 300/1970 l.n. 108/1990; l.n. 92/2012; d.lg. N. 23/2015

ARTT. 2118, 2119 c.c., l.n. 604,1966, art. 18 l.n. 300/1970 l.n. 108/1990; l.n. 92/2012; d.lg. N. 23/2015 ARTT. 2118, 2119 c.c., l.n. 604,1966, art. 18 l.n. 300/1970 l.n. 108/1990; l.n. 92/2012; d.lg. N. 23/2015 IL CODICE CIVILE Recesso con preavviso Recesso per giusta causa LA DISCIPLINA POSTCOSTITUZIONALE:

Dettagli

Jobs Act 1. Brescia, 23 gennaio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015

Jobs Act 1. Brescia, 23 gennaio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 Jobs Act 1 Brescia, 23 gennaio 2015 Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 Avv. Franco Toffoletto Che cosa è il Jobs Act 1 e di cosa parliamo oggi (Disclaimer) È un insieme di provvedimenti che hanno come

Dettagli

Licenziamento: divieti e regimi di tutela

Licenziamento: divieti e regimi di tutela Licenziamento: divieti e regimi di tutela 15 novembre 2010 Albini 1 I divieti di licenziamento Albini 2 Un principio generale In tutti i rapporti di lavoro, siano in libera recedibilità oppure in regime

Dettagli

IL C.D. «CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI»: TUTELE PER IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

IL C.D. «CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI»: TUTELE PER IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO DLGS 4.3.2015 N. 23 IL C.D. «CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI»: TUTELE PER IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO A CHI SI APPLICA IL NUOVO REGIME? 1) A tutti i lavoratori assunti con qualifica di operaio, impiegato,

Dettagli

JOBS ACT LEGGE DELEGA 183/2014

JOBS ACT LEGGE DELEGA 183/2014 JOBS ACT LEGGE DELEGA 183/2014 PUBBLICATA IN G.U. N. 290 DEL 15/12/2014 è ENTRATA IN VIGORE IL 16/12/2014 Rimini, 18 Marzo 2015 JOBS ACT LEGGE DELEGA 183/2014 Atto n. 134: Schema di Decreto sul contratto

Dettagli

STUDIO LEGALE AVV. STEFANO BRANDOLINI

STUDIO LEGALE AVV. STEFANO BRANDOLINI Avv. Stefano Brandolini Avv. Fabio Bondì Dott.ssa Eleonora Mereghetti Novembre 2012 Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (il licenziamento economico secondo la riforma Fornero )

Dettagli

Normativa sui licenziamenti: analisi casi pratici nel raffronto tra nuove previsioni contenute nel d.lgs. 23/2015 e le altre disposizioni di legge.

Normativa sui licenziamenti: analisi casi pratici nel raffronto tra nuove previsioni contenute nel d.lgs. 23/2015 e le altre disposizioni di legge. Normativa sui licenziamenti: analisi casi pratici nel raffronto tra nuove previsioni contenute nel d.lgs. 23/2015 e le altre disposizioni di legge. MARTEDI 28 APRILE 2015 Massimiliano Gerardi - Consulente

Dettagli

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E LA NUOVA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E LA NUOVA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E LA NUOVA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO Prof. Alberto Tampieri Dipartimento di Giurisprudenza Università di Modena e Reggio Emilia Il c.d. «Jobs Act»: legge delega n. 183/2014

Dettagli

CAPITOLO 3 FLESSIBILITÀ IN USCITA

CAPITOLO 3 FLESSIBILITÀ IN USCITA CAPITOLO 3 FLESSIBILITÀ IN USCITA Wolters Kluwer Italia 113 Jobs Act e semplificazioni 1. Contratto a tutele crescenti La materia dei licenziamenti è stata da sempre estremamente sensibile nel diritto

Dettagli

ART. 5. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

ART. 5. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Legge 15 luglio 1966 n. 604 Norme sui licenziamenti individuali modificata da Legge 11.05.1990, n. 108, Legge 4.11.2010 n. 18, Legge 28.06.2012 n. 92, Legge 09.08.2013 n. 99 ART. 1. Nel rapporto di lavoro

Dettagli

LICENZIAMENTO PER MOTIVO CONSISTENTE NELLA DISABILITA FISICA O PSICHICA DEL LAVORATORE

LICENZIAMENTO PER MOTIVO CONSISTENTE NELLA DISABILITA FISICA O PSICHICA DEL LAVORATORE LICENZIAMENTO PER MOTIVO CONSISTENTE NELLA DISABILITA FISICA O PSICHICA DEL LAVORATORE L art. 2, comma 4, D.Lgs. 23/2015 prevede l illegittimità del licenziamento laddove il giudice accerti il difetto

Dettagli

Il nuovo regime delle decadenze introdotto dal Collegato Lavoro. Avv. Nicoletta Pagni Studio Legale prof. avv. Mariella Magnani

Il nuovo regime delle decadenze introdotto dal Collegato Lavoro. Avv. Nicoletta Pagni Studio Legale prof. avv. Mariella Magnani Il nuovo regime delle decadenze introdotto dal Collegato Lavoro Avv. Nicoletta Pagni Studio Legale prof. avv. Mariella Magnani La decadenza Mentre il fondamento della prescrizione è l inerzia del titolare,

Dettagli

Studio De Marco Canu Zanon Gregoris Consulenti del Lavoro in Udine

Studio De Marco Canu Zanon Gregoris Consulenti del Lavoro in Udine CONSULENTI DEL LAVORO: Rag. Gioacchino De Marco Dott. Riccardo Canu Dott. Elena Zanon P.az Roberta Gregoris Via Zanon 16/6 33100 Udine tel.0432/502540 fax.0432504902 info@studiodemarco.it http://www.studiodemarco.it/

Dettagli

NEWSLETTER LAVORO E PREVIDENZA 2018

NEWSLETTER LAVORO E PREVIDENZA 2018 NEWSLETTER LAVORO E PREVIDENZA 2018 Normativa NORMATIVA Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese Il Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87 (c.d.

Dettagli

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI BERGAMO 2 Aprile 2015 Speciale JOBS ACT I decreti IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Ci sono nuove regole in caso di licenziamento illegittimo di uno o più lavoratori per ragioni disciplinari o economiche

Dettagli

*** ATTO COMPLETO ***

*** ATTO COMPLETO *** DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00037) (GU n.54

Dettagli

SOMMARIO. Presentazione La cessazione del rapporto di lavoro nel quadro della Riforma del mercato del lavoro... Nota sugli Autori...

SOMMARIO. Presentazione La cessazione del rapporto di lavoro nel quadro della Riforma del mercato del lavoro... Nota sugli Autori... SOMMARIO Presentazione La cessazione del rapporto di lavoro nel quadro della Riforma del mercato del lavoro... Nota sugli Autori... XVII XXIX PARTE I TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO NEL QUADRO DELLA RIFORMA

Dettagli

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.134 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo

Dettagli

Al lavoratore in prova licenziato illegittimamente spetta la reintegra o il risarcimento e l indennità di disoccupazione?

Al lavoratore in prova licenziato illegittimamente spetta la reintegra o il risarcimento e l indennità di disoccupazione? Licenziamento in prova: cosa spetta? Autore : Redazione Data: 15/01/2018 Al lavoratore in prova licenziato illegittimamente spetta la reintegra o il risarcimento e l indennità di disoccupazione? Spesso

Dettagli

Rinnovazione del licenziamento, reiterazione, rilicenziamento

Rinnovazione del licenziamento, reiterazione, rilicenziamento Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Rinnovazione del licenziamento, reiterazione, rilicenziamento Un pò di chiarezza sulle facoltà datoriali di comminare

Dettagli

1. L. 15 luglio 1966, n Norme sui licenziamenti individuali (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 6 agosto 1966).

1. L. 15 luglio 1966, n Norme sui licenziamenti individuali (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 6 agosto 1966). Licenziamenti individuali 1. L. 15 luglio 1966, n. 604. Norme sui licenziamenti individuali (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 6 agosto 1966). 1. Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercorrente

Dettagli

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (1) (2). Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (3) (1) Pubblicato nella

Dettagli

Legislazione e Prassi Page 1 of 5

Legislazione e Prassi Page 1 of 5 Legislazione e Prassi Page 1 of 5» DLT 04/03/2015, n. 23 Epigrafe Premessa Art. 1. Campo di applicazione Art. 2. Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale Art. 3. Licenziamento per

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO 1.1. Generalità... Pag. 1 1.2. La contrattazione di prossimità....» 4 1.3. La giurisdizione e il diritto internazionale privato...»

Dettagli

SEMINARIO PROF. GIUSEPPE BERRETTA CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE «Le tutele contro i licenziamenti illegittimi»

SEMINARIO PROF. GIUSEPPE BERRETTA CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE «Le tutele contro i licenziamenti illegittimi» SEMINARIO 28.11.2018 PROF. GIUSEPPE BERRETTA CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE «Le tutele contro i licenziamenti illegittimi» Il licenziamento individuale (o recesso del datore di lavoro)

Dettagli

Impugnazione del Licenziamento e Tutele La procedura di conciliazione preventiva

Impugnazione del Licenziamento e Tutele La procedura di conciliazione preventiva Impugnazione del Licenziamento e Tutele La procedura di conciliazione preventiva Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Art. 7 L. n. 604/1966 così come modificato dalla L. n. 92/2012 Avv. Filippo

Dettagli

Legge n.78/2014, legge delega n.183/214, legge di stabilità 2015 (n.190/2014), dlgs n.22 e n.23/2015

Legge n.78/2014, legge delega n.183/214, legge di stabilità 2015 (n.190/2014), dlgs n.22 e n.23/2015 Legge n.78/2014, legge delega n.183/214, legge di stabilità 2015 (n.190/2014), dlgs n.22 e n.23/2015 Lezioni di Giuliano Cazzola, docente Uniecampus, comitato scientifico Adapt, Ceslar Jobs act La riforma

Dettagli

Articolo 18 L. 20/05/1970 n. 300 (VECCHIO TESTO)

Articolo 18 L. 20/05/1970 n. 300 (VECCHIO TESTO) Articolo 18 L. 20/05/1970 n. 300 (VECCHIO TESTO) Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace

Dettagli

Il punto di pratica professionale. Riforma dell art.18: i nuovi regimi sanzionatori

Il punto di pratica professionale. Riforma dell art.18: i nuovi regimi sanzionatori Il punto di pratica professionale Riforma dell art.18: i nuovi regimi sanzionatori a cura di Filippo Collia e Abramo Abrami Avvocati presso Studio Legale Zonca Briolini Felli Con l approvazione in via

Dettagli

JOBS ACT COME CAMBIANO LE REGOLE DEL LAVORO

JOBS ACT COME CAMBIANO LE REGOLE DEL LAVORO JOBS ACT COME CAMBIANO LE REGOLE DEL LAVORO Genova, 25 marzo 2015 Avv. Luca Failla Founding Partner LABLAW Studio Legale Avv. Stefano Torchio Managing Partner LABLAW Studio Legale 1 JOBS ACT: UN PROGETTO

Dettagli

L efficacia obbligatoria del preavviso

L efficacia obbligatoria del preavviso L efficacia obbligatoria del preavviso Autore: Lodi Luca In: Diritto del lavoro L obbligo di dare il preavviso non ha efficacia reale ma soltanto obbligatoria perché il recedente è titolare di un diritto

Dettagli

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Una prima lettura del decreto

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Una prima lettura del decreto IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Una prima lettura del decreto 20.2.2015 Relazione introduttiva al convegno promosso da Confetra, Alsea e Federspedi Milano, 23 febbraio 2015 Lo scopo della riforma: Sostituire

Dettagli

STUDIO CONSONNI NADIA

STUDIO CONSONNI NADIA Cernusco Lombardone, 14 Marzo 2015 JOBS ACT: CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Al di là del dibattito dottrinale già apertosi in ordine alla reale portata delle disposizioni

Dettagli

APPROFONDIMENTI SUL «JOBS ACT»

APPROFONDIMENTI SUL «JOBS ACT» APPROFONDIMENTI SUL «JOBS ACT» CONTENUTO/OBBIETTIVI Contratto a tutele crescenti (entrata in vigore il 7 marzo 2015) NASPI (entrata in vigore il 7 marzo 2015) Riordino forme contrattuali (schema decreto

Dettagli

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: JOBS ACT e TUTELE PER I NUOVI ASSUNTI SCHEDA DIDATTICA

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: JOBS ACT e TUTELE PER I NUOVI ASSUNTI SCHEDA DIDATTICA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: JOBS ACT e TUTELE PER I NUOVI ASSUNTI SCHEDA DIDATTICA 7.7.17 NUOVI ASSUNTI: LA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO. Con il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, emanato in attuazione

Dettagli

modificata dalla Legge n. 108 e dalla Legge n. 92

modificata dalla Legge n. 108 e dalla Legge n. 92 Legge 20 maggio 1970 n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. modificata dalla

Dettagli

Contestazione disciplinare tardiva: i chiarimenti delle Sezioni Unite

Contestazione disciplinare tardiva: i chiarimenti delle Sezioni Unite Contestazione disciplinare tardiva: i chiarimenti delle Sezioni Unite Le Sezioni Unite hanno fatto il punto sulla contestazione disciplinare tardiva seguita dal licenziamento e sul diritto del lavoratore

Dettagli

Il Jobs Act: il contratto a tutele crescenti

Il Jobs Act: il contratto a tutele crescenti Il Jobs Act: il contratto a tutele crescenti A cura di Livia Ricciardi Dipartimento lavoro formazione contrattazione Marginalità del lavoro a tempo indeterminato in Italia Distribuzione percentuale dei

Dettagli