MODIFICHE IVA INTRODOTTE DALLA LEGGE COMUNITARIA Confindustria Genova - martedì 28 febbraio 2012

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1 MODIFICHE IVA INTRODOTTE DALLA LEGGE COMUNITARIA 2010 Confindustria Genova - martedì 28 febbraio

2 Articolo 8 bis - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione. In vigore dal 17 gennaio 2012 Modificato da: Legge del 15/12/2011 n. 217 Articolo 8 Nota: Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo; e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b), e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e b); e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico. Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa. 2

3 Legge comunitaria 2010 La Legge 15 dicembre 2011, n. 217 c.d. Legge comunitaria 2010, pubblicata nella G.U. n. 1 del 2 gennaio 2012 ha introdotto alcune significative modifiche alla disciplina IVA, al fine di recepire nella nostra legislazione interna le seguenti Direttive comunitarie: Direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008, (in vigore dal 1 gennaio 2010), diretta a combattere le frodi fiscali connesse alle operazioni comunitarie. Direttiva 2009/69/CE del 25 giugno 2009 (in vigore dal 1 gennaio 2011) diretta a contrastare le frodi legate alla importazione di beni. Direttiva 2009/162/UE del 22 dicembre 2009 (in vigore dal 1 gennaio 2011) diretta a modificare alcune disposizioni relative alla cessione di gas, fonti di calore e freddo. 3

4 Legge comunitaria 2010 Le modifiche più significative (apportate dall art. 8 della Legge Comunitaria 2010), applicabili dal 17 marzo 2012 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U.), riguardano: Il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche di cui all art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72 scambiate con soggetti passivi esteri (CEE ed extra-cee); l assolvimento dell IVA mediante l integrazione della fattura (anziché l autofattura) da parte del committente italiano che acquista da prestatore estero CEE servizi generici di cui all art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72; l estensione del rimborso trimestrale IVA. 4

5 Legge comunitaria 2010 Altre modifiche (sempre applicabili dal 17 marzo 2012) riguardano: Le importazioni in sospensione d imposta di beni destinati a proseguire verso altri Paesi membri (art. 67 del D.P.R. n. 633/72). La territorialità delle cessioni di gas, calore e freddo tramite reti di distribuzione (artt. 7-bis e 68 del DPR. n. 633/72). 5

6 Legge comunitaria 2010 Ulteriori modifiche (applicabili dal 17 gennaio 2012) riguardano: Il regime di non imponibilità del settore nautico (art. 8-bis del DPR. n.633/72). L abrogazione della aliquota IVA del 10% per le prestazioni di assistenza contrattuale nelle locazioni immobiliari urbane (abrogazione del numero 127- octies della Tabella A, parte III allegata al D.P.R. n. 633/72). 6

7 Art. 8, comma 1, lett. a) della Legge Comunitaria 2010 Modifiche relative al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche di cui all art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72: Rese da soggetto IVA italiano nei confronti di soggetto passivo estero; Rese da soggetto passivo estero nei confronti di soggetto IVA italiano. 7

8 Art. 6, del D.P.R. n. 633/72 vigente fino al 16 marzo 2012 In linea generale, in base alla disposizione IVA vigente fino al 16 marzo 2012, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Se prima del pagamento il prestatore emette fattura, l operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all importo fatturato. E irrilevante sia la data di conclusione del contratto che la data dell ultimazione della prestazione. Quest ultima infatti rileva solo ai fini del reddito di impresa come momento di contabilizzazione dei ricavi e dei costi. 8

9 Momento di effettuazione delle prestazioni in base alla Direttiva comunitaria In base all art. 63 della Direttiva 2006/112/CE, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel momento in cui tali operazioni sono state materialmente eseguite. Tuttavia l art. 66, comma 1 della medesima Direttiva (nella sua formulazione vigente ante 1 gennaio 2010), ammetteva che gli Stati membri per alcune operazioni o per alcune categorie di soggetti passivi potessero stabilire che l imposta diventasse esigibile non oltre uno dei seguenti 2 momenti: a) momento dell incasso del corrispettivo. b) momento dell emissione della fattura. L Italia si era avvalsa di tale facoltà, stabilendo che le prestazioni di servizi si considerassero effettuate al momento del pagamento del corrispettivo o se antecedente, a quello di emissione della relativa fattura. 9

10 Attuale formulazione dell art. 6 del D.P.R. n. 633/72 La nostra disposizione interna IVA tuttavia, non risultava più compatibile con l art. 66 della Direttiva comunitaria nella sua formulazione vigente dal 1 gennaio 2010, così come modificata dall art.1 della Direttiva 2008/117/CE del In particolare, il nuovo art. 66, comma 2 dispone che la facoltà degli Stati membri di introdurre criteri di esigibilità dell imposta diversi da quello corrispondente all effettuazione delle operazioni non si può applicare alle prestazioni di servizi per le quali: l imposta è dovuta dal destinatario dei servizi a norma dell art.196 vale a dire: quelle per le quali l IVA è assolta dal committente mediante il meccanismo del reverse charge. 10

11 Nuovo art. 6, comma 6 del D.P.R. n. 633/72 In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime. 11

12 Nuova versione dell art. 6, comma 6, ultimo periodo del D.P.R. n. 633/72 Le prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72, effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore a un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti parziali nel medesimo arco temporale scambiate da soggetti passivi stabiliti in Italia con soggetti passivi esteri (comunitari ed extracomunitari). B2B si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.* La novità consiste nell aver ampliato l ambito applicativo di tale disposizione estendendola anche ai servizi resi da qualsiasi soggetto IVA estero (non solo CEE ma anche extra-cee) ed ex novo a quelli resi da soggetto passivo italiano nei confronti di soggetto passivo estero (CEE ed extra- CEE)*. in recepimento dell art. 64 paragrafo 2 della Direttiva 2006/112/CE. 12

13 Esempio di fatturazione di servizio generico ex art.7-ter Una impresa italiana effettua una prestazione di servizi di trasporto nei confronti di impresa tedesca. In mancanza di pagamenti anticipati l impresa italiana deve fatturare il trasporto quando tale servizio è ultimato (in genere a trasporto ultimato con consegna della merce al destinatario). Il momento impositivo non viene più anticipato dall eventuale emissione della fattura. 13

14 Esempio di fatturazione di prestazione periodica generica ex art. 7-ter Una impresa italiana loca un macchinario a una impresa tedesca con pagamenti trimestrali. In mancanza di pagamenti anticipati l impresa italiana deve fatturare la locazione quando maturano i relativi corrispettivi (alla scadenza del trimestre). L impresa italiana, pertanto, in assenza di pagamento anticipato, non può emettere fattura prima della maturazione dei corrispettivi della prestazione. 14

15 Esempio di fatturazione di prestazione continuativa generica ex art. 7- ter, resa nell arco di un periodo superiore a un anno senza la previsione di acconti o pagamenti parziali nel medesimo arco temporale Una impresa italiana effettua nei confronti di una impresa francese un servizio di manutenzione periodica della durata di 5 anni per un corrispettivo totale di euro. Il servizio decorre dal 1 maggio 2012 e termina il 30 aprile Alla data del 1 maggio 2013 è trascorso un anno dall inizio del servizio di manutenzione. Se al 31 dicembre 2013 non sono intervenuti pagamenti da parte del cliente francese, il prestatore italiano dovrà fatturare i servizi eseguiti nei 20 mesi (dal 1 maggio 2012 al 31 dicembre 2013). 15

16 Esempio di fatturazione di prestazione continuativa generica resa nell arco di un periodo superiore a un anno senza la previsione di acconti o pagamenti parziali nel medesimo arco temporale La base imponibile della prestazione è quella corrispondente alle spese sostenute dal prestatore ed è determinata rapportando il corrispettivo totale pattuito dalle parti ( euro da corrispondersi a fine prestazione) alla quota parte di servizio che è stata resa nel momento in cui si rileva l ultimazione della prestazione, e cioè alla fine di ciascun anno solare. 60* : 20** = *** : x X = (20 x ) : 60 = euro * Mesi della durata totale contratto ** mesi corrispondenti alla prima tranche del servizio di manutenzione *** corrispettivo totale del contratto 16

17 Art. 8, comma 2, lett. g) della Legge Comunitaria 2010 Assolvimento dell IVA mediante integrazione della fattura (anziché l autofattura) da parte del committente italiano che acquista servizi generici ex art.7-ter da prestatore soggetto passivo CEE. 17

18 Integrazione della fattura dei servizi resi da prestatori esteri comunitari Con una modifica apportata all art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72 viene disposto che per le prestazioni di servizi di cui all art.7-ter (prestazioni generiche) rese da soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità, il committente italiano deve adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/93*. * L integrazione era già ammessa dalla prassi dal 2010 (CAE n. 12/E/2010 e 37/E/2011) 18

19 Integrazione della fattura dei servizi resi da prestatori esteri comunitari In seguito a tale modifica i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano dal 17 marzo 2012 dovranno assolvere agli obblighi IVA mediante emissione di autofattura solo per gli acquisti delle seguenti prestazioni di servizi: prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter rese da soggetti passivi extracee; prestazioni di servizi di cui agli artt. 7-quater* e 7- quinquies** rese da soggetti passivi cee e soggetti passivi extra-cee. * Servizi relativi a beni immobili, servizi alberghieri, ristorazione, catering, trasporto di persone, locazione a breve termine di mezzi di trasporto. ** Servizi di accesso a fiere, manifestazioni culturali, artistiche, sportive scientifiche, educative, ricreative, e simili e relative prestazioni accessorie. 19

20 Tipologia di prestazione Prestazione rientrante nella regola generale Prestazione rientrante nella regola generale Prestazione oggetto di deroga Tabella riassuntiva degli adempimenti di reverse charge per gli acquisti di servizi esteri: obbligo di autofatturazione o integrazione (futura versione art. 17, comma 2) Disposizione del D.P.R. n. 633/72 Art. 7-ter Art. 7-ter Art. 7-quater Art. 7- quinquies prestatore Soggetto IVA CEE Soggetto IVA extracee Soggetto IVA CEE e soggetto IVA autofattura NO SI (art. 17, c. 2) SI (art. 17, c. 2) integrazione SI (art. 46 del D.L. n. 331/93 NO NO 20

21 Servizi passivi acquistati da committente italiano nei confronti di prestatore soggetto passivo comunitario Il committente IVA italiano che commissiona un servizio a un prestatore IVA comunitario deve: 1) integrare con IVA e registrare la fattura del prestatore comunitario nel mese di ricevimento e registrarla contemporaneamente nel registro IVA vendite e acquisti; 2) se non riceve la fattura entro il mese successivo alla ultimazione della prestazione, deve procedere ad autofatturare l acquisto del servizio entro il mese seguente e a registrare tale autofattura entro tale data. 3) se prima di tali eventi viene pagato n tutto o in parte il corrispettivo, l operazione si considera effettuata al pagamento; anche in questo caso il committente italiano deve integrare la fattura del prestatore cee; se non riceve tale fattura entro il mese successivo al pagamento del corrispettivo deve autofatturare il servizio entro il mese seguente. 21

22 Servizi passivi acquistati da committente italiano nei confronti di prestatore soggetto passivo extracomunitario Il committente IVA italiano che commissiona un servizio a un prestatore IVA extra-cee deve autofatturare il servizio: al momento di ultimazione della prestazione; al momento del pagamento della prestazione se precedente l ultimazione; non può più autofatturare la prestazione prima di tali eventi. 22

23 Ampliamento rimborso trimestrale Al fine di compensare la perdita del plafond IVA*, viene modificato l art. 38- bis, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, estendendo la possibilità di ottenere il rimborso infrannuale dell IVA anche ai soggetti passivi IVA che, nel trimestre di riferimento, effettuano prevalentemente le seguenti operazioni** nei confronti di soggetti passivi non stabiliti 1) prestazioni di lavorazione su beni mobili materiali. 2) prestazioni di trasporto di beni e relative intermediazioni 3) prestazioni accessorie ai trasporti di beni e relative intermediazioni. 4) Operazioni creditizie, finanziarie e assicurative se effettuate nei confronti di soggetti passivi extracee***; 5) Operazioni creditizie, finanziarie e assicurative relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla CEE***. *Che era generato nel 2009 dagli artt.40, commi 4-bis, 5 e 6 del D.L.n.331/93. ** Non soggette ad IVA ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72. *** Tali operazioni dal 20 febbraio 2010 sono operazioni esenti ex art.10 del D.P.R. n. 633 con diritto a detrazione.prima erano non imponibili art.9, n

24 Importazione di beni in sospensione di imposta: nuova formulazione Nuovo art. 67del D.P.R. n. 633/72, Il nuovo comma 1, lettera a) stabilisce che costituiscono importazioni le operazioni d immissione in libera pratica. Il nuovo comma 2-bis dispone che per tali importazioni il pagamento dell IVA è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti* in altro Stato membro della Unione europea, eventualmente dopo l esecuzione di manipolazioni usuali* previamente autorizzate dalla autorità doganale. Il nuovo comma 2-ter precisa che per usufruire di tale sospensione, l importatore deve fornire oltre al proprio numero di partita IVA, anche il numero d identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in altro Stato membro nonché, a richiesta della dogana, idonea documentazione che provi l effettivo trasferimento dei beni medesimi in altro Stato membro di destinazione. * Oggetto di cessione intracomunitaria in senso stretto ex art. 41 del D.L. n. 331/93 o cessione intracomunitaria assimilata. 24

25 Importazione di beni in sospensione di imposta: nuova formulazione Ai sensi dell art. 72 del Regolamento n. 2454/93 per manipolazioni usuali si devono intendere: le prestazioni intese a garantire la conservazione delle merci, a migliorarne la presentazione, la qualità commerciale, a prepararne la distribuzione o la rivendita, quali per esempio l inventario, la campionatura, piccole riparazioni, pulitura, eliminazione di parti avariate, timbratura, etichettatura e simili, piccoli collaudi, ecc.. Le manipolazioni sono prestazioni di servizi che non modificano la natura del bene e non ne migliorano la resa. In pratica la prestazioni di servizi di manipolazione usuale non deve mutare lo stato merceologico del bene nel senso che il prodotto manipolato non è mai classificato in una diversa voce doganale. 25

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