REGOLAMENTO EDILIZIO

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1 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI Corso Paolino d Aquileia, 2 C.A.P (ud) del- friulil.ud.it REGOLAMENTO EDILIZIO INTEGRATO CON MODIFICHE APPROVATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL

2 INDICE INDICE GENERALE TITOLO I Disposizioni generali TITOLO II Interventi di rilevanza edilizia TITOLO III Interventi di nuova costruzione TITOLO IV Mutamento di destinazione d uso degli immobili TITOLO V Attività edilizia -titoli abilitativi TITOLO VI Cerficato urbanistico e valutazione preliminare TITOLO VII Certificato di destinazione urbanistica TITOLO VIII Procedimenti amministrativi TITOLO IX Piani attuativi comunali di iniziativa privata TITOLO X Norme per le costruzioni in zona sismica TITOLO XI Vigilanza sull attività edilizia Responsabilità e sanzioni TITOLO XII Esecuzione delle opere TITOLO XIII Prescrizioni costruttive e funzionali TITOLO XIV Decoro edilizio e ambientale TITOLO XV Parcheggi strade private e aree a verde TITOLO XVI Spazi pubblici o ad uso pubblico TITOLO XVII Disposizioni sull inquinamento atmosferico - acustico e luminoso TITOLO XVIII Disposizioni sul risparmio energetico, fonti rinnovabili e edilizia sostenibile TITOLO XIX Sicurezza degli impianti TITOLO XX Documentazione ed elaborati tecnici TITOLO XXI Definizioni e schemi TITOLO XXII Norme finali e transitorie

3 INDICE INDICE ANALITICO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.) Regolamento di attuazione della parte urbanistica...11 Articolo 2 Commissione Edilizia...11 Articolo 3 Commissione Locale per il Paesaggio...11 TITOLO II INTERVENTI DI RILEVANZA EDILIZIA CAPO I Definizioni Articolo 4 Manutenzione ordinaria...11 Articolo 5 Manutenzione straordinaria...13 Articolo 6 Interventi di restauro e risanamento conservativo...14 Articolo 7 Attività edilizia libera...16 CAPO II Altre specificazioni che attengono ad interventi sul patrimonio edilizio esistente Articolo 8 Sopraelevazione...16 Articolo 9 Demolizione-Bonifica...17 Articolo 10 Ricostruzione Edilizia...17 Articolo 11 Interventi urgenti...18 Articolo 12 Interventi a carattere provvisionale TITOLO III INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Articolo 13 Interventi di nuova costruzione...18 Articolo 14 Ampliamento...19 Articolo 15 Interventi di ristrutturazione edilizia...19 Articolo 16 Ristrutturazione urbanistica...20 Articolo 17 Trasformazione territoriale...20 TITOLO IV MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D USO DEGLI IMMOBILI Articolo 18 Determinazione della destinazione d uso degli immobili...21 Articolo 19 Mutamento di destinazione d uso di unità immobiliare...21 Articolo 20 Definizioni delle destinazione d uso degli immobili...21 TITOLO V ATTIVITA EDILIZIA -TITOLI ABILITATIVI 3

4 INDICE Articolo 21 Attività edilizia libera...22 Articolo 22 Interventi, assoggettati a semplice comunicazione...24 Articolo 23 Interventi subordinati a Denuncia di inizio attività (DIA)...25 Articolo 24 Interventi subordinati a Permesso di costruire...26 Articolo 25 Strutture temporanee...26 Articolo 26 Varianti...26 TITOLO VI CERTIFICATO URBANISTICO E VALUTAZIONE PRELIMINARE Articolo 27 Certificato Urbanistico...26 Articolo 28 Valutazione preliminare...27 TITOLO VII CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA Articolo 29 Certificato di destinazione Urbanistica...27 TITOLO VIII PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAPO I Sezione I Il procedimento amministrativo Semplificazione 27 Articolo 30 Autocertificazione...28 Articolo 31 Asseverazione CAPO II Sezione I I Fase di avvio del procedimento 28 Articolo 32 Presentazione della domanda...28 Articolo 33 Comunicazione di avvio del procedimento...29 Sezione III Permesso di costruire 29 Articolo 34 Domanda di Permesso di costruire...29 Articolo 35 Documenti da allegare alla richiesta di Permesso di costruire...30 Articolo 36 Istruttoria relativa al Permesso di costruire...31 Articolo 37 Fase decisionale del Permesso di costruire...32 Articolo 38 Provvedimento finale del Permesso di costruire...33 Articolo 39 Comunicazione del provvedimento di Permesso di costruire...33 Articolo 40 Rilascio del Permesso di costruire Articolo 40 bis Modalità di versamento dei contributi Articolo 40 ter Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione Articolo 41 Pubblicazione del provvedimento di Permesso di costruire...35 Articolo 42 Inizio e ultimazione dei lavori relativi al Permesso di costruire...36 Articolo 43 Trasferibilità del Permesso di costruire (voltura)...37 Sezione IV Permesso di Costruire a titolo precario 37 4

5 INDICE Articolo 44 Domanda di Permesso di costruire a titolo precario (strutture temporanee)...37 Articolo 45 Documenti da allegare alla richiesta di Permesso di costruire a titolo 37 precario... Sezione V Denuncia di inizio attivita 38 Articolo 46 Denuncia di Inizio Attività (DIA)...38 Articolo 47 Documenti da allegare alla Denuncia di Inizio Attività (DIA)...38 Articolo 48 Procedura della Denuncia di inizio attività (DIA)...39 Articolo 49 Controllo di merito delle Denuncie di Inizio dell attività (DIA)...39 Sezione VI Certificato di agibilita 39 Articolo 50 Richiesta Certificato di agibilità...39 Articolo 51 Documenti da allegare alla richiesta del Certificato di agibilità...39 Articolo 52 Istruttoria del Certificato di agibilità...40 Articolo 53 Fase decisionale del Certificato di agibilità...41 Articolo 54 Rilascio del Certificato di agibilità...41 Articolo 55 Dichiarazione di inagibilità...41 TITOLO IX PIANI ATTUATIVI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA Articolo 56 Soggetti legittimati a predisporre e presentare proposte di PAC...42 Articolo 57 Proposta di Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata...42 Articolo 58 Contenuti minimi dei PAC...42 Articolo 59 Contenuti della Convenzione...43 Articolo 60 Istruttoria del Piano Attuativo di iniziativa privata...44 Articolo 61 Adozione-Approvazione del Piano Attuativo...44 Articolo 62 Modifiche al PAC...45 TITOLO X NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA Articolo 63 Delimitazione delle zone sismiche...45 Articolo 64 Osservanza delle norme sismiche...45 Articolo 65 Vigilanza - Competenze...46 TITOLO XI VIGILANZA SULL ATTIVITA EDILIZIA - RESPONSABILITA E SANZIONI CAPO I Sezione I Vigilanza sull attività edilizia 46 Articolo 66 Vigilanza e responsabilità...46 CAPO II Sezione II Fasi del procedimento sanzionatorio 46 5

6 INDICE Articolo 67 Sanzioni...46 Articolo 68 Avvio del procedimento...46 Articolo 69 Fase istruttoria...47 Articolo 70 Fase decisionale...47 Articolo 71 Fase integrativa dell efficacia...47 Articolo 72 Fase di esecuzione d ufficio...47 CAPO III Sezione III Accertamento di conformità 48 Articolo 73 Accertamento di conformità per interventi eseguiti in assenza o difformità di permesso di costruire...48 Articolo 74 Accertamento di conformità per interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività...49 TITOLO XII ESECUZIONE DELLE OPERE Articolo 75 Prescrizioni generali...49 Articolo 76 Certificato di regolarità contributiva...50 Articolo 77 Richiesta e consegna di punti fissi...50 Articolo 78 Disciplina del cantiere...50 Articolo 79 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie...51 Articolo 80 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali...52 Articolo 81 Scavi e demolizioni...52 Articolo 82 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici...53 Articolo 83 Altri adempimenti...53 Articolo 84 Rinvenimenti...54 Articolo 85 Comunicazione di ultimazione lavori...54 TITOLO XIII PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI CAPO I Sezione I Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico 54 Articolo 86 Deroghe...54 Articolo 87 Definizioni...54 Articolo 88 Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati...55 Articolo 89 Certificazioni...55 Articolo 90 Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico CAPO II Sezione II Caratteri delle unità immobiliari 57 6

7 INDICE Articolo 91 Altezza interna dei locali...56 Articolo 92 Superfici dei locali...57 Articolo 93 Aerazione ed illuminazione...57 Articolo 93 bis Spazi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani...58 CAPO III Sezione III Prescrizioni funzionali 58 Articolo 94 Vani abitabili e locali nei piani seminterrati e sotterranei...58 Articolo 95 Locali nel sottotetto...58 Articolo 96 Scale...59 Articolo 97 Soppalchi...59 TITOLO XIV DECORO EDILIZIO E AMBIENTALE Articolo 98 Riferimenti normativi...59 Articolo 99 Manutenzione delle costruzioni e degli spazi inedificati...59 Articolo 100 Antenne a servizio degli edifici...60 Articolo 101 Chioschi, edicole e strutture annesse ad esercizi pubblici...60 Articolo 102 Insegne, targhe e mezzi pubblicitari...61 Articolo 103 Pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici...62 Articolo 104 Muri di sostegno e terrazzamenti...63 Articolo 105 Servitù per indicazioni toponomastiche, numeri civici ed altri motivi...63 Articolo 106 Parapetti e ringhiere...64 Articolo 107 Passi carrabili e rampe di salita...64 Articolo 108 Recinzioni e cancelli...65 Articolo 109 Serramenti...65 Articolo 110 Sporgenze fisse e mobili Articolo 111 Disciplina del colore e dell uso dei materiali di finitura...66 TITOLO XV PARCHEGGI STRADE PRIVATE E AREE A VERDE Articolo 112 Parcheggi privati...67 Articolo 113 Modalità di calcolo della superficie per parcheggi...68 Articolo 114 Parcheggi privati da realizzarsi ai sensi dell art. 9, comma 1, della L.122/ Articolo 115 Schermatura di posti auto all aperto...68 Articolo 116 Strade private...69 Articolo 117 Conservazione e manutenzione delle aree a verde...69 TITOLO XVI SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO Articolo 118 Portici...70 Articolo 119 Percorsi pedonali...70 Articolo 120 Percorsi ciclabili...71 Articolo 121 Reti di servizi pubblici

8 INDICE Articolo 122 Volumi tecnici ed impiantistici...72 TITOLO XVII DISPOSIZIONI SULL INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ACUSTICO E LUMINOSO CAPO I Tutela dall inquinamento atmosferico Articolo 123 Finalità e competenze...72 Articolo 124 Mobilità veicolare...73 Articolo 125 Impianti termici civili...73 CAPO II Tutela dall inquinamento acustico e requisiti acustici Articolo 126 Finalità e competenze...73 Articolo 127 Impatto acustico...73 Articolo 128 Valutazione previsionale del clima acustico...74 Articolo 129 Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne...74 Articolo 130 Risanamento acustico...74 Articolo 131 Vigilanza e sanzioni...74 CAPO III Contenimento dell inquinamento luminoso Articolo 132 Finalità e compiti...74 Articolo 133 Progetto illuminotecnico...75 Articolo 134 Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell utilizzazione di energia 75 elettrica da illuminazione esterna... Articolo 135 Vigilanza e sanzioni...75 TITOLO XVIII DISPOSIZIONI SUL RISPARMIO ENERGETICO, FONTI RINNOVABILI, EDILIZIA SOSTENIBILE CAPO I Promozione della bioedilizia, bioarchitettura e del rendimento energetico nell edilizia Articolo 136 Principi generali e ambito di applicazione...75 Articolo 137 Definizione degli interventi in edilizia ecologica, bio-eco-eticocompatibile, edilizia bioecologica, edilizia naturale Articolo 138 Criteri di selezione dei materiali da costruzione...76 Articolo 139 Incentivi per gli interventi in bioedilizia...77 CAPO II Rendimento energetico nell edilizia Articolo 140 Disposizioni generali e obiettivi...77 Articolo 141 Fonti energetiche...77 Articolo 142 Modalità di progettazione...78 Articolo 142 bis Criteri per la progettazione ecosostenibile e la mitigazione 8

9 INDICE ambientale di edifici commerciali, produttivi e logistici Articolo 143 Uso razionale dell acqua...80 Articolo 144 Certificazione energetica degli edifici...80 CAPO III Caratteristiche dell edificio Articolo 145 Orientamento dell edificio...81 Articolo 146 Illuminazione naturale...81 Articolo 147 Gas Radon...81 CAPO IV Impianti di climatizzazione e per la produzione di acqua calda sanitaria Articolo 148 Impianti geotermici e solari termici...81 Articolo 149 Combustibile Articolo 150 Sistemi di produzione calore ad alto rendimento...82 Articolo 151 Regolazione della temperatura...82 Articolo 152 Sistemi termici a bassa temperatura...83 CAPO V Impianti elettrici Articolo 153 Efficienza degli impianti di illuminazione...83 CAPO VI Impianti idrici Articolo 154 Contabilizzazione dei consumi di acqua potabile...83 Articolo 155 Riciclo delle acque...83 Articolo 156 Acque piovane...84 Articolo 157 Riduzione dei consumi...84 TITOLO XIX SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Articolo 158 Classificazione degli impianti...85 Articolo 159 Progettazione e realizzazione degli impianti...85 Articolo 160 Dichiarazione di conformità...85 TITOLO XX DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI TECNICI ATTRIBUZIONI AL RESPONSABILE Articolo 161 Documentazione Tecnico Amministrativa...86 TITOLO XXI DEFINIZIONI E SCHEMI Articolo 162 Definizioni e schemi

10 INDICE TITOLO XXII NORME FINALI E TRANSITORIE CAPO I Modifiche Articolo 163 Modifiche al Regolamento Edilizio...89 CAPO II Rapporti tra regolamento edilizio e strumenti urbanistici generali Articolo 164 Modifiche al Regolamento Edilizio e alle norme urbanistiche...89 Articolo 165 Criterio di prevalenza...89 CAPO III Deroghe Articolo 166 Deroghe...89 Articolo 167 Violazione del regolamento e sanzioni...90 Articolo 168 Rinvio dinamico

11 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.) art. 4 del d.p.r. n. 380/01, art. 38 della L.R. 5/2007 art. 7 della L.R. 19/2009 e art. 15 del Regolamento di attuazione della parte urbanistica D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. 1. Il Regolamento Edilizio disciplina, nel rispetto degli articoli 13 e 14 dello Statuto Comunale ed in conformità alle leggi in materia Urbanistico-edilizia e igienico sanitaria, le attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. Il regolamento concorre a realizzare, sia negli ambiti privati che nelle attrezzature e nei servizi per la collettività, un'elevata qualità della vita nel rispetto dei valori storici ed ambientali presenti sul territorio. Il regolamento definisce, altresì, i requisiti tecnicoarchitettonici delle opere edilizie, le modalità di rilascio del certificato di destinazione urbanistica e la documentazione e la procedura per la valutazione preventiva. Sono inoltre definite le disposizioni concernenti la bioedilizia, la bioarchitettura, nonché gli interventi per il risparmio energetico. Con il presente regolamento sono definite le procedure di applicazione della normativa urbanistica ed edilizia. In ogni parte del presente Regolamento, qualsiasi sia l argomento trattato, le prescrizioni sono da intendersi sempre e comunque fatti salvi i diritti di terzi. Articolo 2 Commissione Edilizia L Amministrazione Comunale in base alla facoltà concessa dal 2 comma dell art 42 della L.R. 5/2007 dell art. 7 della L.R. 19/2009 non istituisce la Commissione Edilizia. Articolo 3 Commissione locale per il Paesaggio Nelle forme previste dall art. 59 della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii. l Amministrazione Comunale istituisce la Commissione locale per il paesaggio. La Commissione esprime il proprio parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistico-ambientali vigenti, nell ottica di una tutela complessiva del territorio comunale. L istituzione ed il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio sono definiti con specifico regolamento. TITOLO II INTERVENTI DI RILEVANZA EDILIZIA CAPO I Definizioni Gli interventi aventi rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l alterazione del carico insediativi o del carico urbanistico e sono riconducibili alle seguenti categorie: Articolo 4 Manutenzione ordinaria 11

12 1. Rientrano nella manutenzione ordinaria «Gli interventi edilizi che riguardano, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico sanitari e gli impianti tecnologici esistenti anche con l impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti». 2. La manutenzione ordinaria comprende sostanzialmente le attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio ed al mantenimento dell integrità, dell efficienza funzionale e delle sue parti nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore. E volta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura, ecc.) senza alterarne la superficie lorda di pavimento, la tipologia, i materiali e i colori originari per le parti esterne. 3. E altresì intervento di manutenzione ordinaria l adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali. 4. Elenco degli interventi di manutenzione ordinaria riferiti ai principali elementi costitutivi degli edifici in genere: a) FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari, tra queste: - pulitura delle facciate; - riparazione di balconi e terrazzi; - riparazione di infissi, serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine, serrande e ringhiere; - ripristino di intonaci e di rivestimenti; - ripristino o rifacimento della tinteggiatura con le stesse caratteristiche e colore; - riparazione e sostituzione di canali di gronda, pluviali, comignoli; - rifacimento delle pavimentazioni esterne. - riparazione, coibentazione, ricorsa e sostituzione del manto di copertura; b) ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto) Riparazione, di parti degli elementi strutturali. c) Riparazione dell orditura primaria e secondaria del tetto con mantenimento dei caratteri originali. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE Eliminazione, spostamento, realizzazione di aperture interne che non riguardino le parti strutturali dell edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che implichino aumento degli standard urbanistici. d) FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici decorativi). Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e dei rivestimenti, anche con modifica della tipologia, dei materiali e dei colori. e) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICOSANITARI Riparazione, sostituzione e adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari. 12

13 f) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici anche di illuminazione asterna, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi). Le opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio e alle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela ambientale e della salute pubblica o dei lavoratori. Articolo 5 Manutenzione straordinaria 1. Rientrano nella manutenzione straordinaria «Le opere e le modifiche necessarie, per il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari ed impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche di destinazioni d uso. 2. La manutenzione straordinaria è volta a mantenere in efficienza gli edifici, realizzando interventi che non comportano modificazioni della tipologia, dei caratteri costruttivi e dell assetto distributivo complessivo del fabbricato. 3. Sono considerati manutenzione straordinaria gli interventi sistematici relativi alle finiture esterne, con possibilità di sostituzione delle stesse. 4. Sono altresì considerati manutenzione straordinaria i rinnovi e le sostituzioni di parti limitate delle strutture, anche portanti, e l installazione ed integrazione degli impianti igienicosanitari e tecnici, senza alterazione di volumi. 5. Inoltre, sono comprese nella manutenzione straordinaria le opere di modifica dell assetto distributivo di singole unità immobiliari e le opere che comportino l aggregazione di unità immobiliari purché non alterino l impianto distributivo complessivo dell edificio e non interessino parti comuni. 6. Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva -industriale, artigianale, commerciale e agricola -la manutenzione straordinaria comprende l installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti e opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I relativi volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, all esterno dell edificio, purché non comportino incremento della superficie utile destinata all attività produttiva o commerciale. 7. Gli interventi di manutenzione straordinaria non debbono in ogni caso costituire un insieme sistematico di opere che possano portare a un organismo edilizio diverso dal precedente, né debbono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme. 8. Elenco analitico degli interventi di manutenzione straordinaria riferiti ai principali elementi costitutivi degli edifici: a) FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) Rifacimento e sostituzione delle finiture con modifica dei caratteri, delle tipologie, dei materiali e dei colori originali, tra queste: - Rifacimento e nuova formazione di intonaci, rivestimenti compresa le coloriture; - Sostituzione di infissi, ringhiere, portoni, cancelli e vetrine. b) ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto) Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti nei casi in cui non 13

14 siano tecnicamente o economicamente giustificabili interventi di consolidamento, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. - La sostituzione di uno o più solai interpiano, senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani. - La sostituzione dei solai di copertura, anche con cambiamento del tipo di materiali e di quota (max. 35 cm.), dovuta quest ultima ad esigenze di carattere statico e di adeguamento antisismico e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani. c) MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTl E APERTURE ESTERNE - Rifacimento, soppressone o apertura di fori esterni - TRAMEZZI E APERTURE INTERNE - realizzazione o eliminazione di aperture interne, anche sulle strutture portanti; - realizzazione o eliminazione di tramezzature e di muri divisori tra una o più unità immobiliari. d) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. e) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici anche di illuminazione esterna, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e realizzazione dei conseguenti volumi tecnici. f) VERANDE BUSSOLE e BACHECHE La realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggioli e terrazzi a protezione di ingressi. g) Installazione di bacheche Articolo 6 Interventi di restauro e risanamento conservativo 1. Rientrano nella tipologia del restauro e risanamento conservativo :«Gli interventi edilizi rivolti a conservare l organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso, l'eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio». 2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono volti principalmente alla conservazione e alla valorizzazione degli edifici dei quali si intende operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici ed artistici, ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi. 3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo non devono comportare aumento della superficie lorda di pavimento. 4. Si distinguono due tipi di intervento: a) il restauro, finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale; b) il risanamento conservativo, finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l integrazione degli elementi strutturali e la modificazione della distribuzione interna, anche con l impiego di 14

15 materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici. 5. In linea generale e non esaustiva si considerano di restauro gli interventi diretti: a) alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, mediante l eliminazione delle parti storicamente o esteticamente incongrue, il consolidamento di elementi costitutivi e l inserimento di accessori e impianti così da recuperarne l uso, purché non alterino la forma e la distribuzione; b) alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli effetti ambientali, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e artisticamente rilevanti e purché supportate da idonea documentazione; c) alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi, sia interni che esterni, di per sé significativi o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale; d) alla protezione ed alla trasmissione dei valori culturali dei beni. Resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati. 6. Per gli interventi di risanamento conservativo sono ammesse le seguenti opere riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici: a) FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l impiego di materiali e tecniche rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso l impoverimento dell eventuale apparato decorativo. b) ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto) Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti quando siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità di ordine statico e di adeguamento antisismico o per mutate esigenze d uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell edificio. È esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche e planimetriche, né modifiche delle quote di imposta e di colmo delle coperture se non dettate da ragioni di ordine statico e di adeguamento antisismico. c) MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTl E APERTURE ESTERNE Ripristino e valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari e a condizione che il progetto sia esteso all intera facciata dell'edificio oggetto dell intervento. È ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. d) TRAMEZZI E APERTURE INTERNE Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli 15

16 caratterizzati dalla eventuale presenza di elementi architettonici e decorativi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d uso, modificazioni dell assetto planimetrico che comportino le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l impianto distributivo complessivo dell edificio, con particolare riguardo per le parti comuni. e) FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti contro soffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici decorativi) Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l impoverimento dell eventuale apparato decorativo. f) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b) e d). g) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici anche di illuminazione esterna, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi). Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all interno dell edificio, ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile. In caso di documentata impossibilità, è consentito realizzarli all esterno a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per inserirli nel contesto dell edificio. Articolo 7 Attività Edilizia Libera Rientra nel concetto di Attività Edilizia Libera, l insieme sistematico di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi e del patrimonio edilizio, e come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia, con particolare riferimento alle norme sismiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, nonché le norme di accatastamento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione. CAPO II Altre specificazioni che attengono ad interventi sul patrimonio edilizio esistente Articolo 8 Sopraelevazione 1. Sono interventi rivolti alla realizzazione di Superficie lorda di pavimento e/o superficie accessoria aggiuntiva, all esterno della sagoma esistente, in innalzamento di un edificio e senza aumento della Superficie coperta. 2. I titoli abilitativi per interventi di sopralzo sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi. 3. Il contributo di costruzione di cui al comma precedente non è dovuto, ovvero è ridotto, nei 16

17 casi previsti dalla legge. Articolo 9 Demolizione-Bonifica 1. Sono interventi volti a rimuovere, del tutto o in parte, edifici o manufatti preesistenti, qualunque sia l utilizzazione successiva dell area risultante. 2. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a nuove costruzioni, sono soggette a Denuncia di Inizio attività. 3. Le demolizioni, da eseguire nell ambito di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi di cui fanno parte. 4. Bonifìca dei terreni e materiale di risulta in seguito alle demolizioni: al fine di assicurare nell'ambito dell'attività di demolizione il rispetto dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli ed il rispetto delle dosposizioni inerenti e dell inquinamento acustico fissati dalla normativa vigente, vengono individuate - quali siti da sottoporre a verifica per la tutela ambientale del territorio - le seguenti aree: - attività industriali dismesse; - attività comportanti deposito e/o commercio di idrocarburi, ovvero utilizzo e/o deposito e/o commercio di sostanze o preparati pericolosi; - discariche incontrollate di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi e/o rifiuti solidi urbani e assimilabili; - aree oggetto di piani urbanistici attuativi, anche in variante al P.R.G. in relazione alle quali la competente Azienda Servizi Sanitari e/o l Azienda Regionale per la Protezione dell Ambiente ritenga necessario accertare l'eventuale intervenuta alterazione della qualità del suolo. 6. Fermi i divieti già stabiliti al riguardo dalle specifiche disposizioni in materia, i progetti edilizi di qualunque natura che implichino la realizzazione di scavi ovvero mutamento di destinazione d uso nelle aree di cui al comma a) precedente devono essere accompagnati da dichiarazione asseverata e documentata circa il rispetto dei limiti di cui al contenuti del comma medesimo. In caso contrario, deve essere presentato il progetto di bonifica previsto dal 2 comma dell'art 17 D.Igs. 5/2/1997 n. 22 ovvero da ulteriori disposizioni, del cui esito deve essere data comunicazione all'unità Operativa Urbanistica Edilizia Privata competente dell'istruttoria edilizia.viceversa, devono essere rispettate le disposizioni previste dal D.Lgs. 152/0+6 e s.m.i. o dalle ulteriori e specifiche norme di settore. 7. Per ogni scavo, demolizione o altro intervento che comporti l'allontanamento o il riutilizzo in loco di materiale di risulta, l'esecutore dell intervento deve, prima dell'inizio dei lavori, provvedere agli adempimenti di cui alla normativa inerente le "terre e rocce da scavo". comunicare, per quanto di competenza, all'unità Operativa Urbanistica Edilizia Privata, alla Unità Operativa Ambiente e Patrimonio-Manutenzione, alla competente Unità operativa dell'a.s.s. e all A.R.P.A. i dati relativi alla quantità e alla natura del materiale ed il luogo di recapito dello stesso. La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l'eventuale riutilizzo del materiale risultante dall'attività edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di carattere igienico-sanitario. Articolo 10 Ricostruzione Edilizia 1. Sono interventi rivolti alla sostituzione integrale di edifici esistenti. Tali interventi comportano la realizzazione di organismi diversi da quelli preesistenti. È possibile la 17

18 variazione di Superficie lorda di pavimento, volume, altezze e distanze, nel rispetto di tutti i parametri indicati nelle norme dello strumento urbanistico. 2. I titoli abilitativi per interventi di ricostruzione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi. 3. Il contributo di costruzione di cui al comma precedente non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi previsti dalla legge. Articolo 11 Interventi urgenti Gli interventi che si rendono necessari per evitare un pericolo imminente per l incolumità di persone, quando non comportino rilevanti demolizioni dell immobile, possono essere eseguiti senza preventiva Denuncia di Inizio Attività o permesso di costruire sotto la responsabilità personale del titolare del permesso di costruire e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività. In tal caso il titolo abilitativo è sostituito dalla ordinanza sindacale contingibile e urgente o dalla comunicazione sottoscritta dal titolare del permesso di costruire e del direttore dei lavori che dichiari la sussistenza del pericolo. In quest ultimo caso, è fatto obbligo al proprietario di dare immediata segnalazione dei lavori e di presentare, entro 15 giorni dalla comunicazione, le domande e/o documentazioni prescritte in relazione alla natura degli interventi. Gli interventi eseguiti ai sensi del presente articolo sono soggetti alla verifica di conformità edilizia ed urbanistica. Articolo 12 Interventi a carattere provvisionale Non necessitano della presentazione della denuncia d inizio attività le opere ed i manufatti provvisori (cartelli indicatori, striscioni, insegne, chioschi, gazebi e simili) relativi allo svolgimento di manifestazioni per un periodo di tempo limitato. Sarà cura dell Unità Operativa Polizia Locale Municipale rilasciare le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente. TITOLO III INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Definizioni Gli interventi di nuova costruzione comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente che comportano l alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico e sono riconducibili alle seguenti categorie: Articolo 13 Interventi di nuova costruzione 1. Gli interventi di nuova costruzione sono quelli rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo. Sono comunque da considerarsi tali: a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l ampliamento di quelli esistenti all esterno della sagoma esistente. 18

19 b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; d) L installazione di torri e tralicci per impianti radio- ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e) l installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, realizzati all esterno delle zone destinate ad attività ricettiva-turistica dallo strumento urbanistico comunale; f) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale, i regolamenti e le norme in materia, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell edificio principale; g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato realizzati all esterno delle zone destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico comunale; h) gli interventi di ristrutturazione urbanistica volti a sostituire l esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; i) Gli interventi di ricostruzione edilizia di cui all art. 10 del presente regolamento; 2. I titoli abilitativi per gli interventi di nuova costruzione sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi. 3. Il contributo di costruzione di cui al comma precedente non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi previsti dalla legge. Articolo 14 Ampliamento 1. Sono interventi rivolti, anche mediante l uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume e di superficie, ottenuti con l aumento delle dimensioni delle costruzioni esistenti. 2. Con lo scopo di favorire il risparmio energetico e il migliore uso del patrimonio edilizio esistente non è considerato ampliamento la realizzazione di rivestimenti esterni alle facciate. 3. I titoli abilitativi per interventi di ampliamento sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi. 4. Il contributo di costruzione di cui al comma precedente non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi previsti dalla legge. Articolo 15 Interventi di ristrutturazione edilizia 1. Sono «Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la modifica o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed 19

20 impianti. La modifica e la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell edificio anche sotto gli aspetti tipologico- architettonico e del numero delle unità immobiliari esistenti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella completa demolizione e successiva ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma del preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e le modifiche di collocazione sull area di sedime che rientrino nelle variazioni non essenziali» 2. La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d uso. E ammessa la demolizione e la ricostruzione purché non vengano compromessi eventuali elementi di pregio presenti nell edificio. 3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono prevedere, all interno della volumetria preesistente: a) variazioni della superficie lorda di pavimento anche mediante la modifica delle quote di imposta dei solai; b) modifiche di collocazione rispetto alla precedente area di sedime, purché non rientrino nelle varianti essenziali ai sensi della normativa vigente; c) ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto) Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. È consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti. d) TRAMEZZI E APERTURE INTERNE Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d uso, modificazioni dell assetto planimetrico, nonché l aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari. 4. I titoli abilitativi per interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi. 5. Il contributo di costruzione di cui al comma precedente non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi previsti dalla legge. Articolo 16 Ristrutturazione Urbanistica Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono volti a sostituire l esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Articolo 17 Trasformazione territoriale 1. Gli interventi di trasformazione territoriale sono diretti a produrre effetti sull equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili tradizionali essi sono volti principalmente: a) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e alle pratiche agro silvopastorali; b) alla realizzazione di serre permanenti, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con copertura o chiusure laterali fisse; 20

21 c) ad interventi sui corsi d acqua e sulle aree boscate e non riconducibili agli interventi di difesa del suolo previsti dalle leggi regionali di settore. TITOLO IV MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D USO DEGLI IMMOBILI Definizioni Articolo 18 Determinazione della destinazione d'uso degli immobili 1. Le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dal titolo abilitativo rilasciato ai sensi di legge o dalla denuncia di inizio attività e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento, o in assenza di questi da altri documenti previsti dalla legge che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio. 2. Ai fini del comma 1, i progetti degli interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio contengono la specificazione della destinazione d'uso degli immobili e delle singole parti che lo compongono secondo la classificazione del successivo articolo 20. Tale specificazione è effettuata in relazione alle caratteristiche costruttive e alla dotazione di servizi degli edifici o di quelli ottenibili attraverso interventi di manutenzione ordinaria. Articolo 19 Mutamento di destinazione d uso di unità immobiliare 1. Si ha mutamento di destinazione d uso, con o senza opere edili, quando si modifica l uso in atto di una unità immobiliare, passando da una categoria all altra tra quelle stabilite dalle norme regionali meglio specificate all art. 20 del presente regolamento. Il mutamento può avvenire solo nel rispetto delle categorie ammesse dalle norme dello strumento urbanistico per i diversi ambiti territoriali. 2. Le modalità e le procedure per il mutamento della destinazione d'uso in atto delle unità immobiliari tiene conto della normativa regionale vigente in materia. Articolo 20 Definizioni delle destinazioni d uso degli immobili. 1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e del regolamento edilizio, le destinazioni d'uso degli immobili sono distinte nelle seguenti categorie: a) residenziale: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo; b) artigianale di servizio: superfici di unità immobiliari, adibite alle attività connesse alla cura della persona od alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive; c) alberghiera e ricettivo - complementare: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrati da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar,definiti dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite informa periodica o stagionale, quali: alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, nonché pensioni ed esercizi di affittacamere; ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche gestite unitariamente e con contratti di tipo periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da 21

22 sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici ad uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi e villaggi turistici; d) direzionale: superfici di unità immobiliari, destinate ad attività amministrative o professionali, quali: e) uffici, banche, ambulatori medici e laboratori medici o di analisi privati, cliniche private, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; a questa categoria sono assimilate le attività assistenziali e scolastiche non pubbliche quali: strutture socio-assistenziali, asili nido, scuole materne, collegi ed altre scuole; f) commerciale al minuto: superfici di unità immobiliari, destinate ad attività di vendita di beni al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui al punto c), e gli esercizi commerciali definiti "al dettaglio" dalla legislazione di settore; g) commerciale all'ingrosso: superfici di unità immobiliari, destinate ad attività di vendita di beni ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, comunità od ad altri utilizzatori professionali e di deposito di merci correlate alla distribuzione; h) trasporto di persone e merci: superfici di unità immobiliari, adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, relativi alle attività di movimentazione di collettame e persone; i) artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti ad iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni e/o prestazione di servizi, escluso l'artigianato di servizio; j) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti ad iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore; k) agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nei successivi punti n), o) e p), nonché ad uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo a titolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, compresi gli alloggi destinati all'esercizio dell'agriturismo; l) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali ed all'assistenza delle macchine agricole; m) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale; n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari, destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze ed impianti, non connesse con un'azienda avente una la dotazione minima di terreno agricolo prevista dalle leggi di settore, o non definite come allevamenti aziendali dalla competente Autorità; TITOLO V ATTIVITA EDILIZIA -TITOLI ABILITATIVI Definizioni Articolo 21 Attività edilizia libera 1. Possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, i seguenti interventi: a) opere di manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 4; b) opere volte all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma 22

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