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1 IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per eventuali dubbi in merito alla procedura da seguire, rivolgersi al proprio agente di borsa, consulente legale, commercialista o altro consulente professionale. ishares Public Limited Company (registrata in Irlanda come società d investimento multicomparto a capitale variabile e con separazione patrimoniale tra i comparti) Proposta di adozione di un modello di regolamento basato su un Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli Schema di Accordo proposto Avviso di convocazione dell Assemblea relativa all Accordo Avviso di convocazione dell Assemblea Generale Straordinaria 11 gennaio 2016 In caso di vendita o trasferimento delle azioni della Società, trasmettere immediatamente il presente documento all acquirente o al cessionario oppure all agente di borsa, alla banca o altro agente tramite il quale è stata effettuata la vendita o il trasferimento, affinché lo inoltri quanto prima all acquirente o al cessionario. Sede legale: JPMorgan House, I.F.S.C., Dublino 1, Irlanda. N. iscriz. registro società: Amministratori: Paul McNaughton; Paul McGowan; Barry O Dwyer; Karen Prooth (nazionalità britannica)

2 Indice Pagina Definizioni 3 Parte 1 Lettera del Presidente 6 Parte 2 Schema di Accordo 23 Parte 3 Condizioni dell'accordo 27 Parte 4 Parte 5 Avviso di convocazione dell Assemblea relativa all Accordo Avviso di convocazione dell Assemblea Generale Straordinaria Modello di delega per l Assemblea relativa all'accordo Modello di delega per l Assemblea Generale Straordinaria 2

3 DEFINIZIONI "Legge" il Companies Act irlandese del 2014; "Partecipante Autorizzato" "Consiglio" "Giorno lavorativo" "Banca centrale" "Circolare" "Citivic" "Depositario Comune" "Società" "Sistema CREST" "CREST Depositary Interest" "CSD" (collettivamente i "CSD", e individualmente un "CSD") "Sistema Attuale" "Amministratori" "Data di Efficacia" "Azioni Escluse" "Assemblea Generale Straordinaria" o "AGS" un operatore o intermediario di mercato, registrato presso la Società quale operatore accreditato e pertanto autorizzato a sottoscrivere o rimborsare direttamente nella/dalla Società le Azioni di un Comparto (ossia sul mercato primario); il consiglio di amministrazione della Società; un giorno (diverso da sabato, domenica o festività pubblica in Irlanda) di apertura delle banche irlandesi per la normale attività; Central Bank of Ireland; il presente documento datato 11 gennaio 2016; Citivic Nominees Limited; Citibank Europe plc; ishares public limited company; un sistema di regolamento di proprietà di e gestito da Euroclear UK & Ireland; un titolo di diritto inglese, emesso da Euroclear UK & Ireland (tramite una società controllata), che rappresenta il diritto posseduto da un membro CREST in relazione a un titolo sottostante; nel contesto del Sistema ICSD, un CREST Depositary Interest rappresenterà una partecipazione in un'azione del rispettivo Comparto detenuta tramite Euroclear Bank S.A./N.V.; sistemi locali di deposito centralizzato di titoli diversi dagli ICSD (che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il sistema CREST, Euroclear Netherlands, Clearstream Banking AG, Francoforte sul Meno, SIS SegaIntersettle AG e Monte Titoli); sistema di regolamento attuale dei Comparti Non-ICSD, che implica l'esecuzione delle procedure di regolamento tramite diversi sistemi locali di deposito centralizzato di titoli, in cui i Comparti Non-ICSD sono quotati e negoziati su svariate borse valori; i sistemi di deposito centralizzato di titoli possono includere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) il sistema CREST, Euroclear Netherlands, Clearstream Banking AG, Francoforte sul Meno, SIS SegaIntersettle AG e Monte Titoli; gli amministratori della Società; la data e l orario di entrata in vigore dello Schema di Accordo, conformemente ai rispettivi termini; qualsivoglia Azione a Partecipazione di (i) ishares $ Corporate Bond CHF Hedged UCITS ETF e (ii) di qualunque altro Comparto che utilizzi il Sistema ICSD dalla data di lancio o per il quale tale sistema sia comunque in vigore alla data della presente Circolare o in un momento precedente o successivo; l assemblea generale straordinaria della Società (e relativa riconvocazione) da convocare in relazione all Accordo e da tenersi 3

4 possibilmente subito dopo la conclusione o riconvocazione della precedente Assemblea relativa all Accordo; "Modelli di delega" "Comparto" "Certificato di Partecipazione Globale" "Alta Corte" "Udienza dell Alta Corte" "Sistemi internazionali di deposito centralizzato di titoli" o "ICSD" "Sistema ICSD" "Comparto Non-ICSD" "Ora irlandese" "Azioni a Partecipazione" o "Azioni" "Libro Soci" "Registro delle Imprese" "Accordo" "Assemblea relativa all Accordo" "Ordinanza relativa all Accordo" il Modello di delega dell Assemblea relativa all'accordo e il Modello di delega dell'assemblea Generale Straordinaria; per "Modello di delega" si intende l'uno e l'altro modello; un comparto della Società (che includerà tutte le classi di Azioni del comparto in questione) ad eccezione, a scanso di dubbi, di ishares Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF, di cui tutte le Azioni rimanenti sono state rimborsate forzosamente il 4 dicembre 2015; certificato che stabilisce il diritto alle Azioni di un Comparto utilizzando il Sistema ICSD, emesso in conformità all'atto costitutivo e allo Statuto e al Prospetto della Società; l'alta Corte d'irlanda; udienza dell'alta Corte finalizzata alla valutazione e, ove ritenuto opportuno, all'approvazione dell'accordo; Euroclear Bank S.A./N.V. e/o Clearstream Banking S.A., Lussemburgo; modello di regolamento basato su sistemi internazionali di deposito centralizzato di titoli (ICSD), proposto per la Società e descritto nella Parte 1 della presente Circolare; un Comparto che non utilizza il Sistema ICSD (e tutte le Azioni di qualunque classe di tale Comparto, siano esse in circolazione alla data della presente Circolare o emesse successivamente); orario standard dell'irlanda, come indicato nello Standard Time (Amendment) Act del 1971 e nel Summer Time Act del 1925; azioni a partecipazione senza valore nominale nel capitale della Società; in relazione alla Società, indica il libro soci della Società, redatto e conservato con riferimento a tutti i Comparti; il Registro delle Imprese in Irlanda; lo schema di accordo proposto ai sensi del Capitolo 1 della Parte 9 della Legge e descritto nella Parte 2 della presente Circolare, con o soggetto a eventuali modifiche, integrazioni o condizioni approvate o imposte dall'alta Corte e concordate dalla Società e da Citivic; l'assemblea degli Azionisti interessati dall'accordo (o relativa riconvocazione della stessa), indetta per ordine del Consiglio conformemente alla Sezione 450 della Legge al fine di valutare e votare la delibera che propone l'approvazione dell'accordo (con o senza modifiche); la sentenza dell'alta Corte che approva l'accordo ai sensi della Sezione 453 (2) (c) della Legge; 4

5 "Azioni oggetto dell Accordo" (i) le Azioni a Partecipazione in circolazione alla data della presente Circolare; (ii) qualsivoglia Azione a Partecipazione emessa successivamente alla data della presente Circolare e prima dell'orario di registrazione della votazione; e (iii) qualsivoglia Azione a Partecipazione emessa contestualmente o successivamente all'orario di registrazione della votazione e prima della Data di Efficacia; ad eccezione delle Azioni Escluse; "Azionisti interessati dall Accordo" i titolari registrati delle Azioni oggetto dell'accordo; "Azionisti" o "Titolari" i titolari registrati delle Azioni a Partecipazione; "Orario di registrazione della votazione" ore 7:00 (ora irlandese) dell'11 febbraio 2016 oppure, in caso di riconvocazione dell'assemblea relativa all'accordo e/o dell'assemblea Generale Straordinaria, ore 7:00 (ora irlandese) del giorno precedente la data stabilita per l'assemblea riconvocata. 5

6 PARTE 1 LETTERA DEL PRESIDENTE ishares PUBLIC LIMITED COMPANY 11 gennaio 2016 Gentile Azionista, gli Amministratori desiderano informarla in merito a una proposta di centralizzazione del processo di regolamento delle negoziazioni relative alle Azioni di tutti i Comparti in un Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli (ICSD) (il Sistema ICSD). Alla data della presente lettera, è inteso che ishares $ Corporate Bond CHF Hedged UCITS ETF, a partire dalla data di lancio, utilizzerà il Sistema ICSD. Il principale vantaggio del Sistema ICSD consiste nella possibilità di godere di un regolamento centralizzato in Euroclear Bank S.A./N.V. ("Euroclear") e Clearstream Banking S.A., Lussemburgo ("Clearstream") (i Sistemi internazionali di deposito centralizzato di titoli) per le operazioni eseguite su diverse borse valori. Ciò dovrebbe garantire agli investitori una liquidità più cospicua e meno frammentata. Il Sistema ICSD dovrebbe inoltre ottimizzare i tempi di regolamento, poiché le giacenze degli Exchange Traded Fund ("ETF") sarebbero accorpate nella struttura ICSD, che offre un intervallo più ampio di regolamento delle operazioni, riducendo al minimo i trasferimenti manuali delle Azioni fra i diversi CSD. Contesto I Comparti sono ETF e le rispettive Azioni sono attualmente quotate su diverse borse valori in Europa. Gran parte delle borse valori ha il proprio CSD. Per negoziare e liquidare le Azioni su diverse borse valori a livello paneuropeo, è necessario spostarle fra i vari CSD e ciò rappresenta un'operazione complessa, costosa e dispendiosa in termini di tempo. Inoltre, i Comparti Non-ICSD utilizzano attualmente diversi sistemi di regolamento (ad es. sistema a ISIN singolo e sistema a doppio ISIN). Gli Amministratori ritengono che il Sistema ICSD fornisca una struttura di regolamento centralizzata semplificata, che dovrebbe garantire un miglioramento in termini di liquidità e di spread per gli investitori, riducendo al contempo il rischio implicito nel processo di regolamento. Il passaggio dei Comparti Non-ICSD al Sistema ICSD dovrebbe inoltre garantire a tutti i Comparti esistenti alla Data di Efficacia un sistema di regolamento condiviso e coerente, che semplificherà la comprensione dei rispettivi processi di regolamento. Proposta Si propone che la Società adotti, in sostituzione del Sistema Attuale, il Sistema ICSD adempiendo a uno schema di accordo conforme alla Legge (l'accordo, come descritto in dettaglio nella Parte 2 della presente Circolare), la cui entrata in vigore è prevista in una data compresa fra aprile e luglio 2016, stabilita dall'alta Corte. La data di efficacia dell'accordo sarà annunciata e pubblicata come illustrato nella sezione seguente intitolata "Pubblicazione dei risultati". L'adozione del Sistema ICSD (tramite l'entrata in vigore dell'accordo) determinerà un cambiamento nella struttura giuridica delle partecipazioni nella Società. Ad ogni modo, gli investitori che godono della titolarità beneficiaria delle Azioni continueranno a detenere tale titolarità beneficiaria sul medesimo numero di Azioni dello stesso Comparto (o Comparti) anche con il Sistema ICSD. L'adozione del Sistema ICSD non influenzerà la modalità di gestione degli investimenti nei Comparti. Differenze fra il Sistema ICSD e il Sistema Attuale Attualmente, per i Comparti Non-ICSD, solo gli investitori titolari di conti nel sistema CREST, gestito da Euroclear UK & Ireland, e in determinati CSD (ad es. Clearstream Banking AG, Francoforte sul Meno) possono essere Azionisti iscritti nel Libro Soci della Società. Pertanto, l'azionariato iscritto nel 6

7 Libro Soci della Società per i Comparti Non-ICSD comprende una serie di titolari designati dai Partecipanti Autorizzati e altri titolari di conti in Euroclear UK & Ireland (sistema CREST) (principalmente società designate e banche depositarie, oltre a un numero limitato di persone fisiche), nonché i CSD o loro titolari designati (il "Sistema Attuale"). La maggior parte degli investitori, che non sono titolari di conti in Euroclear UK & Ireland (sistema CREST) e non sono CSD, detiene le proprie Azioni nei Comparti tramite titolari designati e altri intermediari; ciò significa che gli investitori sono per lo più titolari effettivi che non possiedono la titolarità legale delle proprie Azioni. Conformemente al Sistema ICSD, le Azioni saranno comprovate da un Certificato di Partecipazione Globale e iscritte nel Libro Soci della Società a nome di un unico Azionista, ovvero Citivic (il titolare designato del Depositario Comune, ovvero Citibank Europe plc). Citivic beneficerà dei diritti di un Azionista registrato, ma trasferirà i vantaggi di tali diritti al Depositario Comune; ciò significa che Citivic dovrà inoltrare gli avvisi di convocazione delle assemblee degli Azionisti della Società, le circolari pubblicate dalla Società e qualsivoglia documentazione ricevuta dalla Società al Depositario Comune e voterà in forza delle Azioni possedute attenendosi alle indicazioni di voto del Depositario Comune. Da parte sua, il Depositario Comune trasferirà il beneficio di tali diritti al rispettivo ICSD. Quest'ultimo trasferirà a sua volta il beneficio di tali diritti ai suoi partecipanti, ai sensi degli accordi contrattuali sottoscritti fra l'icsd e i suoi partecipanti. Nel Sistema ICSD, gli investitori che non sono partecipanti dell'icsd dovranno avvalersi per la negoziazione e il regolamento delle Azioni dell'ausilio di un broker, titolare designato, banca depositaria o altro intermediario, che sia un partecipante dell'icsd, analogamente a quanto avviene nel Sistema Attuale in cui gli investitori ricorrono a un broker o altro intermediario che partecipi al CSD nel mercato in cui intendono effettuare operazioni di negoziazione o regolamento. La catena della titolarità beneficiaria nel Sistema ICSD sarà quindi simile agli accordi vigenti con i titolari designati nel Sistema Attuale. Per gli Azionisti interessati dall'accordo esistenti, iscritti nel Libro Soci della Società, l'attuale titolarità delle Azioni oggetto dell'accordo passerà da legale a beneficiaria tramite il titolare designato del Depositario Comune, come illustrato in precedenza. Gli Azionisti che lo desiderino possono trasferire le Azioni oggetto dell'accordo detenute in Euroclear UK & Ireland (sistema CREST) all'icsd, cioè a Euroclear o Clearstream, purché possiedano o aprano un conto presso uno di tali istituti. In alternativa, gli Azionisti possono continuare a mantenere la titolarità beneficiaria delle Azioni oggetto dell'accordo nel sistema CREST tramite Euroclear UK & Ireland (attraverso i cosiddetti CREST Depositary Interest), dal momento che Euroclear UK & Ireland possiede attualmente un conto nell'icsd. Gli investitori che non sono iscritti come Azionisti nel Libro Soci della Società, ma detengono la titolarità beneficiaria delle Azioni, continueranno a mantenere tale titolarità beneficiaria sul medesimo numero di Azioni nello stesso Comparto anche all'adozione del Sistema ICSD. Nel Sistema ICSD, i Partecipanti Autorizzati continueranno a effettuare e ordinare negoziazioni direttamente con la Società (analogamente a quanto avviene nel Sistema Attuale). Per la Società, la differenza principale fra il Sistema Attuale e il Sistema ICSD riguarda gli azionisti principali e la relativa iscrizione nel Libro Soci. Nel Sistema Attuale, una serie di titolari designati dai Partecipanti Autorizzati e altri titolari di conti in Euroclear UK & Ireland (sistema CREST), nonché i CSD o loro titolari designati, sono iscritti come Azionisti nel Libro Soci della Società. Nel Sistema ICSD, tutti gli investitori saranno rappresentati tramite il Depositario Comune. L'unico titolare registrato delle Azioni di un Comparto sarà il titolare designato del Depositario Comune, ovvero Citivic. Il Depositario Comune è stato nominato dall'icsd e la sua partecipazione rappresenterà quella degli investitori nell'icsd. Se l'accordo dovesse entrare in vigore, il Prospetto della Società riporterà una descrizione dettagliata della procedura di regolamento nel Sistema ICSD, nonché una sintesi delle relazioni fra il Depositario Comune e gli investitori sottostanti. Informazioni simili sono fornite anche nell'appendice A alla presente Circolare. Vantaggi del Sistema ICSD Oltre ai vantaggi principali citati in precedenza (ad es. miglioramento della liquidità), il Sistema ICSD garantirà una serie di altri vantaggi operativi, compresa soprattutto l'ottimizzazione delle tempistiche di regolamento delle operazioni aventi a oggetto le Azioni. Aumentare l'efficienza del processo di regolamento è diventato ancora più importante dopo che l'europa è passata dal contesto di 7

8 regolamento T+3 a quello T+2. Il Sistema ICSD contribuisce a garantire il funzionamento dell'icsd anche a fronte di un incremento delle ore operative, ottimizzando le tempistiche di negoziazione e regolamento e riducendo al minimo la complessità operativa che caratterizza il Sistema Attuale, in cui è necessario organizzare il trasferimento delle Azioni fra CSD, un'attività complicata, costosa e dispendiosa in termini di tempo. Inoltre, si prevede che il Sistema ICSD ridurrà i requisiti di giacenza e gli oneri relativi al capitale, oltre alle spese generali degli operatori di mercato e intermediari/dealer, con conseguente possibile riduzione dei costi di trading per gli investitori finali. Fra gli altri vantaggi del Sistema ICSD si annoverano l'allineamento delle metodologie di registrazione a livello europeo e il miglioramento della funzionalità dei cambi per la distribuzione dei dividendi. Il Sistema ICSD dovrebbe inoltre contribuire alla creazione di un mercato di prestito titoli più efficiente per le Azioni. Schema di Accordo Si propone che la Società adotti il Sistema ICSD aderendo ad uno schema di accordo conforme alla Legge (l'accordo, come descritto in dettaglio nella Parte 2 della presente Circolare), al fine di trasferire a Citivic la titolarità legale (ma non beneficiaria) di tutte le Azioni dei Comparti Non-ICSD. L'Accordo necessita dell'approvazione da parte degli Azionisti interessati dall'accordo, in occasione dell'assemblea relativa all'accordo. Inoltre, gli Azionisti della Società dovranno ottenere un'autorizzazione per attuare l'accordo in occasione dell'ags. L'Accordo richiederà altresì un'approvazione da parte dell'alta Corte all'udienza dell'alta Corte. Di seguito è riportata una descrizione più approfondita dell'assemblea relativa all'accordo e dell'ags, nonché della natura delle approvazioni da ottenere in seno alle assemblee. Tutti gli Azionisti interessati dall'accordo hanno diritto a partecipare all'udienza dell'alta Corte di persona o rappresentati (a proprie spese) da un legale o da un avvocato per esprimere il proprio consenso o dissenso riguardo all'approvazione dell'accordo. L'adozione del Sistema ICSD e dell'accordo da parte della Società è soggetta a una serie di condizioni (riassunte di seguito). Previo adempimento di tali condizioni e ottenuta l'approvazione da parte dell'alta Corte, l'accordo diverrà efficace a decorrere dalla data specificata nell'ordinanza relativa all'accordo, prevista fra aprile e luglio 2016 (ai sensi delle Clausole e dell'accordo). All'eventuale entrata in vigore dell'accordo, i suoi termini saranno vincolanti per tutti gli Azionisti interessati dall'accordo, indipendentemente dalla loro partecipazione all'assemblea relativa all'accordo e dalla rispettiva modalità di voto (ove espresso). Condizioni L'adozione del Sistema ICSD è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo. I requisiti per l'attuazione dell Accordo sono: l'approvazione con una maggioranza di almeno 3/4 (75%) degli Azionisti interessati dall'accordo in forza delle Azioni oggetto dell'accordo detenute dai titolari presenti e votanti di persona o tramite delega all'assemblea relativa all'accordo (o relativa riconvocazione); l'approvazione a maggioranza dei partecipanti all'ags (o relativa riconvocazione) della delibera di cui all'avviso di convocazione dell'ags; l'approvazione dell'accordo da parte dell'alta Corte (con o senza modifiche) conformemente alla Sezione 453(2)(c) della Legge e la consegna di una copia dell'ordinanza relativa all'accordo al Registro delle Imprese per la registrazione in conformità alla Sezione 454 della Legge entro e non oltre la Data di Efficacia; e la volontà degli Amministratori di non revocare, interrompere e/o ritirare l'accordo prima dell'udienza dell'alta Corte. 8

9 Consensi e Assemblee L'Accordo è soggetto all'approvazione degli Azionisti interessati dall'accordo (ossia gli Azionisti registrati dei Comparti Non-ICSD all'orario di registrazione della votazione) in occasione dell'assemblea relativa all'accordo. L'attuazione dell'accordo necessita inoltre dell'approvazione degli azionisti della Società (inclusi gli Azionisti registrati di tutti i Comparti all'orario di registrazione della votazione) in occasione dell'ags. Assemblea relativa all'accordo L'Assemblea relativa all'accordo è stata convocata per le ore 10:00 (ora irlandese) del 12 febbraio 2016 al fine di consentire agli Azionisti interessati dall'accordo di valutare e, ove ritenuto opportuno, approvare l'accordo. All'Assemblea relativa all'accordo, la votazione avverrà a scrutinio segreto e non per alzata di mano e ogni titolare di Azioni oggetto dell'accordo presente di persona o tramite delega avrà diritto a esprimere un voto per ciascuna Azione oggetto dell'accordo detenuta. Per ottenere l'approvazione dell'assemblea relativa all'accordo, deve votare a favore dell'accordo la maggioranza semplice degli Azionisti interessati dall'accordo presenti e votanti di persona o per delega, che rappresenti altresì una maggioranza di 3/4 (75%) delle Azioni oggetto dell'accordo detenute da tali Azionisti interessati dall'accordo presenti e votanti di persona o tramite delega. L'avviso di convocazione dell'assemblea relativa all'accordo è riportato nella Parte 4 della presente Circolare, integrato dal rispettivo Modello di delega. Il diritto a partecipare e votare all'assemblea relativa all'accordo e il numero di voti esprimibili durante l'assemblea saranno determinati facendo riferimento al Libro Soci all'orario di registrazione della votazione, ossia le ore 7:00 (ora irlandese) del giorno 11 febbraio 2016 oppure, nel caso di riconvocazione dell'assemblea relativa all'accordo, le ore 7:00 (ora irlandese) del giorno precedente la data stabilita per l'assemblea relativa all Accordo riconvocata. Il summenzionato valore di ogni Azione oggetto dell'accordo ai fini della soglia di votazione equivarrà al Valore Patrimoniale Netto (come definito nel Prospetto della Società) dell'azione oggetto dell'accordo all'orario di registrazione della votazione. Qualora la valuta base di qualsiasi Azione oggetto dell'accordo sia una valuta diversa dall'euro, il Valore Patrimoniale Netto di tale Azione oggetto dell'accordo sarà convertito ed espresso in euro applicando il tasso WM/Reuters delle ore 16:00 (il tasso di cambio generalmente utilizzato dall'agente amministrativo del Comparto) del giorno lavorativo precedente l'orario di registrazione della votazione, al fine di votare nell'assemblea relativa all'accordo. Assemblea Generale Straordinaria Inoltre, l'ags è stata convocata per le ore 10:15 (ora irlandese) del 12 febbraio 2016 (oppure subito dopo la conclusione o l'aggiornamento dell'assemblea relativa all'accordo) al fine di valutare e, ove ritenuto opportuno, approvare le due delibere di seguito elencate: Delibera 1: "CHE, previa approvazione dell'accordo (come definito nella circolare emessa agli azionisti della Società in data 11 gennaio 2016 (la "Circolare")) con le necessarie maggioranze all'assemblea relativa all'accordo (come definita nella Circolare), lo stesso (riprodotto in copia per la presente Assemblea e sottoscritto a scopo di identificazione da parte del relativo Presidente) nella sua forma originale o previo inserimento delle eventuali modifiche, integrazioni o condizioni approvate o imposte dall'alta Corte, sia adottato e gli amministratori della Società siano autorizzati a intraprendere qualsivoglia azione ritenuta necessaria o appropriata per la sua attuazione." La delibera 1 deve essere approvata come delibera ordinaria della Società e richiederà pertanto una maggioranza superiore al 50% dei voti espressi all'ags a suo favore. 9

10 Delibera 2: La delibera 2 consiste nell'adottare il nuovo Statuto della Società (lo "Statuto"). Il nuovo Statuto incorporerà una serie di modifiche allo Statuto esistente, al fine di rispecchiare i nuovi requisiti della Banca centrale conformemente ai Regolamenti 2015 del Central Bank (Supervision and Enforcement) Act del 2013 (Sezione 48(1)) (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) e per agevolare il Sistema ICSD, come ulteriormente chiarito nell'appendice B a questo documento, ivi incluse le modifiche volte a: (a) consentire a Citivic, non appena diventerà l'unico Titolare registrato di ogni Comparto in base al Sistema ICSD, di costituire un quorum (di per sé) al fine di votare in ordine alle Azioni a Partecipazione registrate a suo nome in occasione delle assemblee dei Comparti e delle classi di Azioni (il quorum richiesto in un'assemblea generale della Società resta di due persone aventi diritto di voto, conformemente alle condizioni dello Statuto); (b) revocare la possibilità di votare per alzata di mano alle assemblee generali; (c) prevedere che qualsiasi delibera sottoposta al voto di un'assemblea generale sia decisa tramite una votazione a scrutinio segreto e che pertanto la votazione a scrutinio segreto non dovrà più essere richiesta; e (d) consentire la riconvocazione di un'assemblea generale nel giorno lavorativo immediatamente successivo all'assemblea iniziale (invece dello stesso giorno della settimana successiva). La delibera 2 deve essere approvata come delibera straordinaria della Società e richiederà pertanto una maggioranza superiore al 75% dei voti espressi all'ags a suo favore. Copie del nuovo Statuto proposto sono disponibili per consultazione qualora gli Azionisti desiderino prenderne visione. Qualora la delibera fosse approvata nel corso dell'ags, il nuovo Statuto sarà approvato a decorrere dalla fine dell'ags. Delle due delibere proposte all AGS, l'attuazione dell'accordo è subordinata soltanto all'approvazione della Delibera 1. L'avviso di convocazione dell'ags è riportato nella Parte 5 della presente Circolare, integrato dal rispettivo Modello di delega. Il diritto a partecipare e votare all'ags e il numero di voti esprimibili durante l'assemblea saranno determinati facendo riferimento al Libro Soci all'orario di registrazione della votazione. Udienza dell'alta Corte La Società si rivolgerà all'alta Corte nel febbraio 2016 per richiedere istruzioni in relazione all'udienza dell'alta Corte finalizzata all'approvazione dell'accordo, e l'udienza finale dovrebbe avere luogo a marzo o aprile Gli annunci legali della data dell'udienza finale dell'alta Corte saranno pubblicati in seguito alla richiesta di istruzioni nel mese di febbraio Tutti gli Azionisti interessati dall'accordo hanno diritto a partecipare all'udienza dell'alta Corte di persona o rappresentati (a proprie spese) da un legale o da un avvocato per esprimere il proprio consenso o dissenso riguardo all'approvazione dell'accordo. Documentazione importante Ulteriori informazioni sull'accordo sono contenute nelle restanti sezioni della presente Circolare, specificate in seguito: Parte 2 Schema di Accordo Parte 3 Condizioni dell'accordo Parte 4 Avviso di convocazione dell'assemblea relativa all'accordo 10

11 Parte 5 Avviso di convocazione dell'assemblea Generale Straordinaria In calce alla presente Circolare sono riportati i Modelli di delega per gli Azionisti interessati dall'accordo o per gli altri azionisti che siano impossibilitati a partecipare all'assemblea relativa all'accordo e/o all'ags (a seconda dei casi) (o relative riconvocazioni) e che desiderino votare all'assemblea relativa all'accordo e/o all'ags (a seconda dei casi). Si ricorda agli azionisti che hanno diritto di partecipare e votare all'assemblea relativa all'accordo soltanto qualora siano Azionisti interessati dall'accordo all'orario di registrazione della votazione, e all'ags soltanto qualora siano azionisti iscritti nel libro soci della Società all'orario di registrazione della votazione. Se un azionista ha investito nella Società tramite un broker/negoziatore/altro intermediario, è pregato di rivolgersi a quest'ultimo per confermare il proprio diritto di voto. Amministratori ed effetto dell'accordo sulle rispettive partecipazioni I nomi degli attuali Amministratori sono elencati in seguito. L'indirizzo di ciascun soggetto elencato in seguito è c/o ishares plc, JPMorgan House, International Financial Services Centre, Dublino 1, Irlanda. Nome Paul McNaughton Paul McGowan Barry O Dwyer Karen Prooth Nessuno degli attuali Amministratori o dei relativi titolari designati possiede una partecipazione nel capitale azionario della Società. I contratti per la prestazione di servizi e le lettere di nomina degli Amministratori non contengono disposizioni in merito a eventuali benefici derivanti dall'attuazione dell'accordo o dall'adozione del Sistema ICSD. Costi I costi dell'accordo addebitati direttamente alla Società, ivi compresi i costi relativi alla sua redazione, approvazione e attuazione, saranno a carico di BlackRock Asset Management Ireland Limited. Implicazioni fiscali Le informazioni fornite nella presente lettera in merito alle conseguenze fiscali dell'accordo non sono da ritenersi esaustive e non rappresentano una consulenza legale o fiscale. Le conseguenze fiscali dell'accordo possono variare a seconda della posizione fiscale di ciascun investitore e delle leggi tributarie in vigore nel paese di residenza o di domicilio dello stesso. Qualsiasi rimborso delle azioni può influenzare la posizione fiscale dell'investitore. Si invitano gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti professionali di fiducia per richiedere informazioni in merito alle implicazioni dell'accordo e alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione, alla conversione o alla cessione di azioni ai sensi delle leggi vigenti nelle giurisdizioni in cui ciascun investitore possa essere soggetto a imposizione fiscale. L'Appendice C illustra in sintesi alcuni aspetti del diritto tributario applicabile agli investitori e determinate prassi adottate in talune giurisdizioni in cui i Comparti sono registrati e/o quotati. Le informazioni presentate si basano su leggi, prassi e interpretazioni ufficiali vigenti alla data della presente lettera, tutte suscettibili di modifica. Raccomandazione Gli Amministratori ritengono che le delibere che saranno sottoposte all'assemblea relativa all'accordo e all'ags siano nei migliori interessi della Società e dei suoi azionisti nel loro complesso e, pertanto, raccomandano vivamente di votare a favore di esse in occasione delle due Assemblee. 11

12 Pubblicazione dei risultati I risultati dell'assemblea relativa all'accordo e dell'ags (o relative riconvocazioni) saranno annunciati mediante il servizio di informazioni normative del sito web del London Stock Exchange e pubblicati nel modo appropriato in ciascuna delle altre giurisdizioni in cui le Azioni siano quotate su una borsa valori. I risultati (inclusa la comunicazione di eventuali riconvocazioni) saranno inoltre disponibili sul sito e per telefono al numero (Regno Unito) (consultare il sito web per i recapiti telefonici internazionali) il giorno lavorativo successivo alle rispettive assemblee (o relative riconvocazioni). Inoltre, nel caso in cui l'accordo sia successivamente approvato dall'alta Corte, tale approvazione e la data di efficacia dell'accordo, che si prevede cadrà tra aprile e luglio 2016, saranno annunciati e pubblicati con la stessa modalità. In caso di modifica della data di efficacia prevista dell'accordo, la data eventualmente rivista sarà anch'essa in tal modo annunciata e pubblicata. Previa approvazione della delibera da discutere in seno all'assemblea relativa all'accordo e della Delibera 1 da discutere in seno all'ags e all'approvazione dell'accordo da parte dell'alta Corte, il Prospetto della Società sarà aggiornato a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo. In fede, Paul McNaughton Presidente 12

13 Appendice A Informazioni riportate nel Prospetto della Società COMPENSAZIONE E REGOLAMENTO GLOBALI Gli Amministratori hanno deliberato che le Azioni dei Comparti non saranno emesse in forma dematerializzata (ossia senza certificato) e che non saranno emessi titoli di proprietà o certificati di partecipazione provvisori, fatta eccezione per il Certificato di Partecipazione Globale necessario per i Sistemi internazionali di deposito centralizzato di titoli 1 (ovvero i Sistemi di Compensazione Riconosciuti 2 tramite i quali saranno regolate le Azioni dei Comparti). I Comparti hanno fatto richiesta di ammissione per la compensazione e il regolamento tramite il rispettivo Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli. Al momento, i Sistemi internazionali di deposito centralizzato di titoli per i Comparti sono Euroclear e Clearstream e il Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli per un investitore dipende dal mercato in cui vengono negoziate le Azioni. Tutte le Azioni nei Comparti saranno regolate in un Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli, sebbene le partecipazioni possano essere detenute presso Sistemi di deposito centralizzato di titoli. 3 Un Certificato di Partecipazione Globale in relazione a ciascun Comparto o, laddove applicabile, a ciascuna classe di Azioni di un Comparto, sarà depositato presso il Depositario Comune (ossia l'entità nominata dai Sistemi internazionali di deposito centralizzato di titoli per detenere il Certificato di Partecipazione Globale) e registrato a nome del titolare designato del Depositario Comune (ossia il titolare registrato delle Azioni dei Comparti, nominato dal Depositario Comune), che opera per conto di Euroclear e Clearstream ed è autorizzato a effettuare compensazioni tramite Euroclear e Clearstream. Le partecipazioni nelle Azioni rappresentate dai Certificati di Partecipazione Globale saranno trasferibili in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle procedure applicabili, emessi dai Sistemi internazionali di deposito centralizzato di titoli. La titolarità legale delle Azioni dei Comparti spetterà al Titolare Designato del Depositario Comune. Un acquirente di partecipazioni nelle Azioni non sarà un Azionista registrato della Società, ma deterrà la titolarità beneficiaria indiretta di tali Azioni e i diritti di tali investitori, ove gli stessi siano Partecipanti 4, saranno disciplinati dall'accordo stipulato con il proprio Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli ovvero, qualora non siano Partecipanti, detti diritti saranno disciplinati dall'accordo con il rispettivo titolare designato, intermediario o Sistema di deposito centralizzato di titoli (a seconda dei casi), che potrà essere un Partecipante o avere stipulato un accordo con un Partecipante. Tutti i riferimenti quivi contenuti alle attività dei titolari del Certificato di Partecipazione Globale si riferiranno alle attività intraprese dal Titolare Designato del Depositario Comune in qualità di Azionista registrato, conformemente alle indicazioni impartite dal Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli competente, istruito a sua volta dai propri Partecipanti. Tutti i riferimenti quivi contenuti a documenti distribuiti, avvisi, relazioni e dichiarazioni destinati a tale Azionista saranno divulgati a tutti i Partecipanti, in conformità alle procedure applicabili del Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli. Sistemi internazionali di deposito centralizzato di titoli Tutte le Azioni in circolazione nei Comparti ovvero, laddove applicabile, ciascuna classe di Azioni dei Comparti, sono rappresentate da un Certificato di Partecipazione Globale, il quale è detenuto presso il Depositario Comune e registrato a nome del Titolare Designato del Depositario Comune per conto di un Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli. La titolarità beneficiaria di tali Azioni sarà trasferibile solamente in conformità ai regolamenti e alle procedure in vigore per il relativo Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli. 1 "Sistemi internazionali di deposito centralizzato di titoli" o "ICSD" indica i Sistemi di Compensazione Riconosciuti utilizzati dai Comparti per l'emissione delle proprie Azioni tramite il modello di regolamento di un Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli, ovvero un sistema di regolamento internazionale collegato a diversi mercati nazionali, ivi compresi Euroclear e/o Clearstream. 2 "Sistema di Compensazione Riconosciuto" indica un "sistema di compensazione riconosciuto" come definito dall Ufficio delle Entrate irlandese (ad es. CREST o Euroclear). 3 "Sistemi di deposito centralizzato di titoli" indica i Sistemi di Compensazione Riconosciuti che fungono da sistemi di regolamento nazionali per i singoli mercati interni. I Sistemi di deposito centralizzato di titoli per i Comparti saranno i Partecipanti dei Sistemi internazionali di deposito centralizzato di titoli. 4 "Partecipanti" indica i titolari di conti presso un Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli e può includere i Partecipanti Autorizzati, i rispettivi titolari designati o agenti e i soggetti che detengono partecipazioni nelle Azioni dei Comparti. 13

14 Per una prova documentale sull'ammontare delle proprie partecipazioni nelle Azioni, ciascun partecipante deve fare esclusivo riferimento al proprio Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli. Qualsivoglia certificato o altro documento emesso dal Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli relativamente all'ammontare delle partecipazioni nelle Azioni incluse nel conto di ciascun soggetto va considerato definitivo e vincolante, poiché riproduce accuratamente quanto contenuto nei registri. Ciascun Partecipante deve fare esclusivo riferimento al proprio Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli per informazioni in merito alla propria quota di pagamenti o distribuzioni effettuate dalla Società su indicazione del Titolare Designato del Depositario Comune, nonché in relazione a tutti gli altri diritti derivanti dal Certificato di Partecipazione Globale. La misura e la modalità in cui i Partecipanti possono esercitare gli eventuali diritti derivanti dal Certificato di Partecipazione Globale saranno determinate dai regolamenti e dalle procedure applicabili al relativo Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli. I Partecipanti non potranno avanzare alcuna pretesa diretta nei confronti della Società, dell'agente per i pagamenti 5 o di qualunque altro soggetto (ad eccezione del proprio Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli) in merito ai pagamenti o alle distribuzioni dovuti con riferimento al Certificato di Partecipazione Globale ed effettuati dalla Società su indicazione del Titolare Designato del Depositario Comune. La Società declina pertanto qualsivoglia obbligo al riguardo. Il Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli non potrà avanzare alcuna pretesa diretta nei confronti della Società, dell'agente per i pagamenti o di qualunque altro soggetto (ad eccezione del Depositario Comune). La Società o il suo agente di volta in volta debitamente autorizzato devono ricevere dagli investitori le seguenti informazioni: (a) capacità in virtù della quale detengono una partecipazione nelle Azioni; (b) identità di qualsivoglia soggetto che possa detenere o abbia detenuto una partecipazione in tali Azioni; (c) natura di tali partecipazioni; e (d) qualunque altra informazione la cui divulgazione sia necessaria per consentire alla Società di adempiere alle leggi applicabili o ai propri documenti costitutivi. La Società o il suo agente di volta in volta debitamente autorizzato devono ricevere dal Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli dettagli specifici in merito ai Partecipanti che detengono partecipazioni nelle Azioni di ciascun Comparto, ivi incluse (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) informazioni come: ISIN, Nome del Partecipante dell'icsd, tipo di Partecipante dell'icsd (ad es. fondo/banca/persona fisica), residenza del Partecipante dell'icsd, numero di ETF e di titoli detenuti dal Partecipante in Euroclear e Clearstream (a seconda dei casi), compresi nomi dei Comparti, tipo di Azioni e numero di partecipazioni nelle Azioni detenute da ciascun Partecipante, nonché i dettagli delle eventuali indicazioni di voto fornite da ciascun Partecipante. I Partecipanti di Euroclear e Clearstream, che detengono partecipazioni nelle Azioni, o gli eventuali intermediari che agiscono per conto di tali titolari autorizzano Euroclear e Clearstream, conformemente alle rispettive regole e procedure, a fornire le suddette informazioni alla Società o al suo agente debitamente autorizzato. Analogamente, la Società o il suo agente di volta in volta debitamente autorizzato devono ricevere dal Sistema di deposito centralizzato di titoli dettagli relativi alle Azioni di ciascun Comparto o alle partecipazioni in Azioni di ciascun Comparto detenute da ogni Sistema di deposito centralizzato di titoli, nonché dettagli in merito ai titolari di tali Azioni o partecipazioni in Azioni, ivi incluse (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) informazioni come il tipo di titolare, la residenza e il numero e la tipologia di partecipazioni, nonché le eventuali indicazioni di voto fornite da ciascun titolare. I titolari di Azioni e partecipazioni in Azioni di un Sistema di deposito centralizzato di titoli o gli eventuali intermediari che agiscono per conto di tali titolari autorizzano il Sistema di deposito centralizzato di titoli (inclusi Euroclear UK & Ireland (sistema CREST), SIS SegaIntersettle AG e Monte Titoli), conformemente alle rispettive regole e procedure, a fornire le suddette informazioni alla Società o al suo agente debitamente autorizzato. È possibile che gli investitori debbano fornire tempestivamente le informazioni necessarie e richieste dalla Società o dal suo agente debitamente autorizzato; in tal caso, gli investitori autorizzano il Sistema di deposito centralizzato di titoli competente a comunicare su richiesta alla Società o al suo agente debitamente autorizzato la propria identità o quella del Partecipante. Gli avvisi di convocazione delle assemblee generali e la relativa documentazione saranno recapitati dalla Società al titolare registrato del Certificato di Partecipazione Globale, ossia al Titolare Designato del Depositario Comune. Ciascun Partecipante deve fare esclusivo riferimento al proprio Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli e alle regole e procedure ad esso applicabili, che 5 "Agente per i pagamenti" indica l'entità preposta a operare come agente per i pagamenti dei Comparti. 14

15 disciplinano la distribuzione di tali avvisi di convocazione e l'esercizio dei diritti di voto. Per gli investitori che non siano Partecipanti la distribuzione degli avvisi di convocazione e l'esercizio dei diritti di voto saranno disciplinati dagli accordi stipulati con un Partecipante del Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli (ad es. il rispettivo titolare designato, intermediario o Sistema di deposito centralizzato di titoli, a seconda dei casi). Esercizio dei diritti di voto tramite i Sistemi internazionali di deposito centralizzato di titoli Il Titolare Designato del Depositario Comune ha l'obbligo contrattuale di inoltrare immediatamente allo stesso gli avvisi di convocazione di qualsiasi assemblea degli Azionisti della Società nonché l'eventuale documentazione associata emessa dalla Società, che a sua volta ha l'obbligo contrattuale di trasmettere tali avvisi di convocazione e documentazione al Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli pertinente. Ogni Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli provvederà, a sua volta, a trasmettere gli avvisi di convocazione ricevuti dal Depositario Comune ai propri Partecipanti, conformemente alle proprie regole e procedure. Gli Amministratori convengono che, in conformità ai loro rispettivi ruoli e procedure, ogni Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli è vincolato per contratto a raccogliere e trasferire al Depositario Comune tutti i voti ricevuti dai propri Partecipanti e il Depositario Comune è a sua volta vincolato per contratto a raccogliere e trasferire tutti i voti ricevuti da ogni Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli all'intestatario Designato del Depositario Comune, che è obbligato a votare in conformità alle indicazioni di voto del Depositario Comune. Per ricevere eventuali avvisi di convocazione di assemblee degli azionisti della Società e trasmettere le proprie indicazioni di voto al Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli pertinente, gli investitori che non sono Partecipanti a un Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli pertinente devono avvalersi del proprio broker, intestatario designato, banca depositaria o altro intermediario che sia un Partecipante, o che abbia stipulato un accordo con un Partecipante, di un Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli pertinente. RISCHI DI CONTROPARTE Mancata attività del Depositario Comune e/o di un Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli Gli investitori che effettuano operazioni di compensazione e regolamento tramite un Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli deterranno la titolarità beneficiaria indiretta in tali Azioni e i diritti di tali investitori, ove Partecipanti, saranno disciplinati dall'accordo stipulato con il proprio Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli o, in alternativa, dall'accordo con un Partecipante del Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli (ad es. il rispettivo titolare designato, intermediario o Sistema di deposito centralizzato di titoli, a seconda dei casi). La Società provvederà a distribuire al titolare registrato del Certificato di Partecipazione Globale, ossia il Titolare Designato del Depositario Comune, gli avvisi di convocazione e la relativa documentazione ogniqualvolta sia indetta un'assemblea generale nell'ambito della gestione ordinaria. Il Titolare Designato del Depositario Comune ha l'obbligo contrattuale di inoltrare gli avvisi di convocazione da esso ricevuti al Depositario Comune, che a sua volta ha l'obbligo contrattuale di inoltrare detti avvisi di convocazione al Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli competente, conformemente ai termini della rispettiva nomina da parte dello stesso Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli. Il Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli competente provvederà, a sua volta, a trasmettere gli avvisi di convocazione ricevuti dal Depositario Comune ai propri Partecipanti, conformemente alle proprie regole e procedure. Gli Amministratori convengono che il Depositario Comune è vincolato per contratto a raccogliere e ordinare tutti i voti ricevuti dai Sistemi internazionali di deposito centralizzato di titoli competenti (che riflettono i voti espressi dai Partecipanti del Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli competente) e che il Titolare Designato del Depositario Comune è obbligato a votare in conformità a tali indicazioni. La Società non può garantire che il Depositario Comune trasmetterà le notifiche di voto in conformità alle indicazioni ricevute. La Società non può accettare indicazioni di voto da soggetti diversi dal Titolare Designato del Depositario Comune. Pagamenti Previa autorizzazione del Titolare Designato del Depositario Comune, eventuali dividendi dichiarati e proventi derivanti da liquidazioni e rimborsi forzosi sono corrisposti dalla Società o dal suo agente autorizzato (ad esempio l'agente per i pagamenti) al Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli competente. Per la quota di dividendi o di proventi derivanti da liquidazione o dal rimborso forzoso corrisposti dalla Società spettanti agli investitori in virtù del proprio investimento, questi ultimi, ove Partecipanti, devono fare esclusivo riferimento al Sistema internazionale di deposito centralizzato 15

16 di titoli competente ovvero, qualora non siano Partecipanti, dovranno fare riferimento al rispettivo titolare designato, intermediario o Sistema di deposito centralizzato di titoli (a seconda dei casi), che potrà essere un Partecipante o avere stipulato un accordo con un Partecipante del Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli competente. Gli investitori non potranno avanzare alcuna pretesa diretta nei confronti della Società con riferimento a eventuali dividendi distribuiti e proventi derivanti da liquidazione e rimborso forzoso corrisposti in virtù delle Azioni rappresentate dal Certificato di Partecipazione Globale e la Società declina qualsivoglia obbligo effettuando il pagamento al Sistema internazionale di deposito centralizzato di titoli competente, previa autorizzazione del Titolare Designato del Depositario Comune. 16

17 Appendice B Modifiche proposte allo Statuto (Salvo diversamente definiti nel presente documento o a meno che il contesto richieda diversamente, tutti i termini definiti utilizzati nella presente Appendice B avranno lo stesso significato a essi attribuito nello Statuto). (a) Rispecchiare i requisiti aggiornati della Banca centrale mediante l'aggiunta della clausola seguente all'articolo 13: Tale commissione di rimborso massima non verrà aumentata senza previa approvazione degli Azionisti, in base alla maggioranza semplice dei voti espressi in un'assemblea generale o a una delibera scritta di tutti gli Azionisti della classe in questione. In caso di incremento della commissione di rimborso, verrà previsto un periodo di preavviso ragionevole prima dell'implementazione di tale incremento. (b) Rispecchiare i requisiti aggiornati della Banca centrale mediante la modifica dell'articolo 20(f) come segue: Laddove la Società, in relazione a qualsiasi Giorno di Negoziazione, riceva richieste di rimborso o di conversione conformemente all'articolo 25 (che, a discrezione del Gestore, possono escludere le richieste di rimborsi in natura) che ammontino in aggregato a più del 10% del Valore Patrimoniale Netto di qualsivoglia Comparto, ogni siffatta richiesta di rimborso o di conversione di Azioni a Partecipazione del Comparto in questione può, a discrezione del Gestore e nella misura in cui non siano già stati pagati i proventi di tali rimborsi, essere ridotta proporzionalmente, in modo che, in aggregato, tali siffatte richieste (che possono escludere i rimborsi in natura) non equivalgano a più del 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione. Qualsiasi porzione di una richiesta di rimborso o di conversione che non sia stata evasa in virtù dell'esercizio di tale facoltà da parte del Gestore sarà considerata come se fosse stata effettuata una richiesta in relazione al Giorno di Negoziazione successivo e in relazione ad ogni Giorno di Negoziazione seguente (con riferimento ai quali il Gestore disporrà della medesima facoltà), fino a che le richieste originali siano state evase per intero, fermo restando sempre che le richieste di rimborso o di conversione che restano inevase in virtù dell'esercizio di questa facoltà da parte del Gestore verranno soddisfatte in via prioritaria rispetto alle richieste successive. (c) Modificare a un Azionista i requisiti di quorum previsti per le assemblee relative a singole classi e per le assemblee degli Azionisti di un Comparto nei casi in cui vi sia un unico Azionista nella classe o nel Comparto pertinente, modificando l'articolo 52 come segue: Si intenderanno straordinari tutti gli argomenti trattati in sede di Assemblea Generale Straordinaria nonché tutti gli argomenti trattati in sede di Assemblea Generale Annuale ad eccezione della valutazione dei bilanci annuali e dello stato patrimoniale e delle relazioni degli Amministratori e della Società di Revisione, dell'elezione degli Amministratori e della Società di Revisione in sostituzione di quelli giunti a conclusione del mandato e della nomina e della definizione del compenso della Società di Revisione. Salvo diversamente previsto nel presente Statuto, le disposizioni di questo Statuto relative alle Assemblee Generali Straordinarie si applicheranno, mutatis mutandis, alle assemblee delle classi e degli Azionisti di un Comparto, ad eccezione del fatto che il quorum di tali assemblee, nei casi in cui vi sia un solo Azionista nella classe o nel Comparto in questione, sarà costituito rispettivamente da un Azionista della relativa classe o del relativo Comparto. (d) Consentire la riconvocazione di un'assemblea generale per il giorno lavorativo immediatamente successivo a quello dell'assemblea originaria (anziché per il medesimo giorno della settimana successiva) emendando l'articolo 53 (b) come segue: Qualora entro trenta minuti dall'ora stabilita per l assemblea non fosse presente tale quorum ovvero nel corso di un'assemblea venisse a mancare il quorum, l'assemblea sarà riconvocata nello stesso giorno della settimana successiva per il Giorno lavorativo successivo alla stessa 17

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