Il concordato «in bianco»

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Il concordato «in bianco»"

Transcript

1 Il concordato «in bianco» di Anna Maria Rosaria Carbone (*) L art. 33, comma, 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ha aggiunto un nuovo comma all art. 161 della legge fallimentare, introducendo la cosiddetta domanda di concordato in bianco. Tale domanda consente al debitore di beneficiare degli effetti protettivi derivanti dalla procedura di concordato, nelle more della predisposizione della proposta e del piano di ristrutturazione, al fine di anticipare l emersione della crisi di impresa ad un momento in cui lo stato di insolvenza non sia già divenuto irreversibile e sia, pertanto, ancora possibile assicurare la conservazione e la continuità dell attività aziendale, definendo, al contempo, la situazione debitoria. Le modifiche alla disciplina del concordato preventivo Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 124, ha apportato molteplici modifiche alla c.d. legge fallimentare - l.f. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). Quasi tutte le misure introdotte sono finalizzate, da un lato, a favorire l emersione della crisi delle imprese in un momento in cui le stesse abbiano ancora un valore economico, che ne consenta il risanamento, dall altro, ad incentivare le procedure idonee ad assicurare la continuità aziendale rispetto alle procedure miranti alla liquidazione dell attività di impresa, incentrate cioè sulla dismissione dei beni. Molte delle novità, ispirate ai moderni sistemi americani di risoluzione delle crisi d impresa (1), hanno riguardo, in maniera incisiva, la procedura di concordato preventivo, con il dichiarato intento di favorire il ricorso a tale procedura. In particolare, le lettere b) ed h) dell art. 33, comma 1, rubricato «Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale», del decreto legge sopramenzionato, nell ambito della misure introdotte per facilitare la gestione delle crisi aziendali, hanno introdotto rispettivamente nuovi commi all art. 161 l.f., disciplinanti la domanda di concordato cosiddetta «in bianco» (o «con riserva» o anche «pre-concordato»), ed un nuovo articolo (art. 186-bis) dopo l art. 186 l.f., rubricato «concordato con continuità aziendale». Mentre il nuovo art bis l.f. disciplina la specifica ipotesi in cui il piano di concordato preveda la prosecuzione dell attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione, la domanda di concordato in bianco incide sugli stessi presupposti necessari alla presentazione del ricorso, agevolando, di fatto, l accesso stesso a tale procedura. Gli effetti protettivi del concordato in bianco Il nuovo istituto del concordato in bianco risponde all esigenza di salvaguardare il debitore durante il tempo tecnico occorrente a predisporre un progetto di ristrutturazione idoneo a garantire la conservazione e la continuità dell attività aziendale o ad assicurare, in caso di cessazione, il miglior esito all attività di liquidazione, favorendo l accordo con i creditori, senza che, al contempo, il debitore rimanga esposto, nelle more, alle aggressioni di singoli creditori che ne vanifichino gli sforzi. Infatti, dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (e fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo) i creditori, per titolo o causa anteriore, non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive (*) Studio legale Astolfo Di Amato e Associati (1) Cfr. Automatic Stay previsto dal Chapter 11 del Codice fallimentare degli Stati Uniti. 52

2 e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte da tali atti rimangono sospese e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l autorizzazione del giudice nei casi previsti dall art. 167 l.f. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato (art. 168 l.f.). Tale ultima disposizione è stata, difatti, introdotta dall art. 33 del D.L. n. 83/2012 proprio al fine di scoraggiare quei creditori, soprattutto banche ed istituti di credito, che, nell imminenza della procedura di concordato, in virtù delle informazioni privilegiate possedute circa la situazione dell impresa, erano soliti acquisire posizioni di privilegio pregiudicando, in tal modo, il buon esito della procedura concorsuale. Sono, inoltre, inefficaci, ai sensi dell art. 45 richiamato dall art. 169 l.f., le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi eseguite dopo la presentazione della domanda di concordato anche in bianco. A beneficio del buon esito della procedura di concordato, l art. 67, terzo comma, lett. e), l.f., come modificato dal D.L. n. 83/2012, ha altresì previsto che oltre agli atti, ai pagamenti e alle garanzie posti in essere in esecuzione di concordato, non sono revocabili «gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all art. 161» e, dunque, dopo il deposito della domanda di concordato preventivo in bianco e prima del decreto di ammissione alla procedura. Al contempo, il «periodo sospetto», ai fini dell esercizio dell azione revocatoria, in base al disposto del nuovo art. 69 bis l.f., non decorre dalla data di dichiarazione di fallimento bensì dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese. Tale disposizione è stata introdotta proprio allo scopo di neutralizzare «il lasso di tempo occupato dalla procedura di concordato, scongiurandone l uso dilatorio al fine d impedire l esercizio dell azione revocatoria» (2). Infine, dalla data di deposito della domanda di concordato in bianco e fino all omologazione, non trovano applicazione gli articoli del Codice civile (artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter, 2484, n. 4, 2545-duodecies) riguardanti gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e la corrispondente disciplina relativa alle cause di scioglimento (art. 182-sexies l.f.). È stato, infatti, osservato come la disciplina societaria posta a garanzia della conservazione del capitale sociale potrebbe «ostacolare l opera di risanamento o addirittura essere inutile quando il concordato o l accordo preveda la liquidazione della società» (3). La domanda Per beneficiare di tali ampi effetti protettivi, al debitore basterà presentare un semplice ricorso, contenente la domanda di concordato, con allegati unicamente i bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare, entro un termine fissato dal tribunale, la proposta, il piano e l ulteriore documentazione, di cui all art. 161, secondo e terzo comma, l.f. (ovvero una relazione aggiornata sulla situazione, patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore, una relazione in merito al valore dei beni e ai creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili e l attestazione di un professionista, designato dal debitore e in possesso di determinati requisiti di indipendenza e professionalità, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo). È inoltre prevista la possibilità di presentare in alternativa, entro il termine fissato dal tribunale, un accordo di ristrutturazione dei debiti, conservando gli effetti protettivi derivanti dal ricorso sino all omologa. Il legislatore non ha, invece, chiarito se l obbligo di allegare i bilanci riguardi solo le im- (2) L. Panzani, «Il concordato in bianco», in , 6. (3) L. Panzani, «Il concordato in bianco», cit., 6. 53

3 54 prese che per legge sono tenute alla redazione del bilancio e, dunque, quelle costituite in forma societaria, o anche gli imprenditori individuali. Né ha chiarito se sia necessario che venga depositato il bilancio regolarmente approvato e depositato o possa ritenersi sufficiente il deposito di un documento attestante la situazione patrimoniale della società aggiornata agli ultimi tre anni (4). In attesa che si formino dei primi orientamenti giurisprudenziali su tali temi, il Tribunale di Milano ha fornito alcuni criteri interpretativi e applicativi della nuova disciplina della domanda di concordato in bianco, stabilendo che, alle imprese non tenute alla redazione del bilancio, possa essere richiesto quantomeno il deposito della documentazione che viene solitamente prodotta in sede prefallimentare ai fini dell accertamento del requisito dimensionale (5). Il Tribunale, a seguito del deposito di una domanda di concordato in bianco, è tenuto a verificare preliminarmente: 1) la propria competenza ai sensi degli artt. 9 e 161 l.f. (6), anche esigendo il deposito di un certificato camerale aggiornato (7); 2) la sussistenza dei requisiti soggettivi (imprenditore commerciale, esclusi enti pubblici, con ricavi, attivo patrimoniale e debiti superiori alle soglie di fallibilità - art. l.f.) ed oggettivi (situazione di crisi e situazione di insolvenza - artt. 5 e 160 l.f.) occorrenti per l accesso alla procedura di concordato preventivo (8); 3) la regolarità formale della domanda, accertando la sussistenza di necessari poteri in capo al soggetto che l ha sottoscritta ed eventualmente disponendo l acquisizione delle relative delibere assembleari (9); 4) la mancata presentazione da parte del debitore, a pena di inammissibilità della domanda, nei due anni precedenti, di altra domanda di concordato in bianco alla quale non abbia fatto seguito l ammissione alla procedura di concordato preventivo o l omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 161, nono comma, l.f.). Una volta verificati tali presupposti, il Tribunale dovrà verificare il contenuto della domanda, concedere un termine per il deposito della documentazione integrativa e fissare degli obblighi informativi in capo al debitore. Una recente pronuncia del Tribunale di Velletri ha, altresì, ritenuto ammissibile anche lo svolgimento di una preliminare attività istruttoria, «sia pur limitata all acquisizione di documenti e informazioni pertinenti con l accertamento da compiere» (10). Il contenuto La domanda di concordato in bianco può avere un contenuto più o meno articolato. Può essere accolta, «anche se formulata nel modo più semplice, con il suo contenuto minimo», purché «il debitore richieda espressamente la concessione del termine per effettuare le successive produzioni, in mancanza restando il dubbio che si tratti di domanda di concordato definitiva (e inammissibile per difetto di prova sui relativi presupposti di ammissibilità» (.); anche in base alla considerazione che «se non sono proposte istanze particolari da deliberare contestualmente o comunque subito, il Tribunale non può imporre la ostensione di elementi che ancora sono oggetto di studio» (11). Il debitore non potrà, invece, esimersi dal fornire una sommaria indicazione del piano e della proposta se vorrà ottenere dal Tribunale l autorizzazione al compimento di determinati atti o la concessione di un termine superiore a quello minimo di sessanta giorni per il deposito della documentazione integrativa. Anzi, alcune pronunce dei giudici di merito al riguardo sono addirittura nel senso di ritenere necessario, nei predetti casi, il deposito del piano stesso, «perché in difetto il giudice (4) L. Panzani, «Il concordato in bianco», cit., 3. (5) Cfr. Linee Guida emanate dal Tribunale di Milano nel verbale riassuntivo del 20 settembre 2012, in (6) Trib. Crotone, 4 ottobre 2012, in (7) Cfr. Linee Guida emanate dal Tribunale di Monza con delibera dell 8 ottobre 2012, in (8) Trib. Mantova, 27 settembre 2012, in , che ha dichiarato l inammissibilità di una domanda di concordato in bianco presentata da un imprenditore agricolo. (9) Cfr. Linee Guida emanate dal Tribunale di Milano, cit. (10) Trib. Velletri, 18 settembre 2012, in (11) Cfr. Linee Guida emanate dal Tribunale di Milano, cit.

4 non potrebbe effettuare alcuna seria delibazione della domanda» (12). Più dettagliatamente, il debitore dovrà necessariamente indicare i caratteri di massima del concordato (liquidatorio o di continuità) nel caso in cui voglia ottenere l autorizzazione del Tribunale al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, dovendo rappresentare le ragioni di urgenza, le finalità che si intendono perseguire, anche rispetto al futuro piano concordatario, e gli oneri conseguenti a tali atti (13). L art 161, settimo comma, l.f. stabilisce, infatti, espressamente che, dopo il deposito del ricorso e fino all apertura della procedura (art. 163 l.f.), gli atti urgenti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo previa autorizzazione del Tribunale, che può assumere sommarie informazioni. Non è, invece, necessaria alcuna autorizzazione per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, i quali dovranno però essere essenziali alla conservazione dell impresa. Se si considera che i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti in tal modo compiuti sono prededucibili (art. 161, settimo comma, l.f.), ben può essere compresa l importanza per il Tribunale di conoscere, in anticipo, le modalità ed i termini entro cui il concordato dovrà svilupparsi. La domanda di concordato dovrà avere necessariamente un contenuto più articolato anche nell ipotesi in cui, ai sensi dell art. 182-quinquies, primo e quarto comma, l.f., il debitore chieda al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti (anch essi prededucibili ai sensi dell art. 111) (14) o a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi. Infatti, il professionista designato dal debitore dovrà, nel primo caso, verificare il complessivo fabbisogno finanziario dell impresa sino all omologazione ed attestare che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (15), mentre, nel secondo caso, dovrà attestare che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (16). Difatti, in tali casi, il debitore dovrà necessariamente specificare la natura di concordato con continuità, che è presupposto imprescindibile per l applicazione della norma e dovrà fornire tutti quei dettagli che risultino indispensabili al fine di consentire all esperto di effettuare le proprie valutazioni (17). Inoltre, secondo la disciplina del nuovo art. 169-bis, il debitore, nella domanda di concordato, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso o può richiedere la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta (18). Ebbene, anche in tali ipotesi, si ritiene necessario delineare il tipo di concordato che sarà proposto, dandone conto nella motivazione della relativa istanza (19). (12) L. Panzani, «Concordato in bianco e sospensiva su proposta di accordo di ristrutturazione», in , 1, che condivide tale scelta nella misura in cui «s intenda affermare che il giudice non può provvedere senza alcuna indicazione sul contenuto delle scelte che l imprenditore intende porre in essere, anche se non pare che sia sempre necessario che venga presentato al giudice un vero e proprio piano». (13) Cfr. Linee Guida emanate dal Tribunale di Milano, cit. (14) L autorizzazione del Tribunale può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità e non ancora oggetto di trattative. Il Tribunale può autorizzare, altresì, il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti (art. 182-quinquies, secondo e terzo comma, l.f.). (15) In senso critico, G. Matteucci, La gestione della crisi d impresa, Potenza, 2012, 26, che ha osservato: «come fa il professionista ad individuare la migliore soddisfazione dei creditori, se con questi non è stato neanche abbozzato un tentativo di accordo di ristrutturazione dei debiti». (16) L attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell ammontare di nuove risorse finanziarie che vengono apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori (art. 182 quinquies, 4 comma, l.f.). (17) P. Baldassare, M. Pereno, «Prime riflessioni in tema di concordato preventivo in continuità aziendale», in (18) In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato (art. 161 bis, secondo comma). Tali disposizioni non valgono per i rapporti di lavoro subordinato, per i contratti preliminari di vendita di immobili destinati alla prima abitazione, per i finanziamenti destinati ad uno specifico affare e per i contratti di locazione. (19) Trib. Mantova, 27 settembre 2012, cit., 2012, con riferimento ad una richiesta di sospensione di un contratto di leasing. 55

5 Il termine Ai sensi dell art. 161, sesto comma, l.f., il Tribunale potrà concedere, per il deposito della documentazione integrativa, un termine compreso fra sessanta e centoventi giorni. Autorevole dottrina ha ritenuto che la concessione del termine costituisca per il Tribunale un «atto quasi-dovuto» (20). In base a tale assunto, il Tribunale sarà tenuto a concedere sempre il termine, almeno quello minimo di sessanta giorni, dovendosi astenere dall effettuare ogni valutazione critica circa la serietà della domanda di concordato o della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione. Secondo i primi orientamenti giurisprudenziali, la richiesta di un termine superiore a sessanta giorni dovrà essere motivata (21). Il termine potrà, invece, essere anche inferiore ai sessanta giorni, «laddove sia lo stesso debitore a chiedere un termine inferiore. Si tratta infatti di termine nell interesse del debitore e questi può dunque accontentarsi di un termine più breve se la situazione lo consigli in tal senso» (22). In presenza di giustificati motivi (come, ad esempio, per concordati di particolare complessità, quali i concordati di gruppo o per sopravvenienza di fatti imprevisti, ecc.) il Tribunale, invece, per una sola volta, potrà prorogare il termine concesso di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell art. 182-bis (art. 161, sesto comma, l.f.). Nel caso, invece, in cui sia pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, il Tribunale non potrà concedere un termine superiore ai sessanta giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni (art. 161, decimo comma, l.f.). Avendo, infatti, la domanda di concordato in bianco «carattere pregiudiziale rispetto ad una istanza o ad una richiesta di fallimento contemporaneamente pendenti», tale domanda deve essere esaminata e decisa nel più breve tempo possibile a tutela dell interesse del creditore istante, o dell interesse pubblicistico perseguito dal P.M., a conoscere, in tempo utile, l esito della propria istanza o richiesta di fallimento (23). 56 Qualora il debitore non presenti, entro il termine fissato dal tribunale, né una domanda di concordato completa né una domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, il Tribunale, previa convocazione del debitore in camera di consiglio, dichiarerà la proposta di concordato inammissibile e, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 (fallibilità dell impresa) e 5 (sussistenza di uno stato di insolvenza) l.f., su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiarerà il fallimento del debitore (art. 162, secondo e terzo comma, l.f.). Gli obblighi informativi Il Tribunale è tenuto, inoltre, a disporre in capo al debitore l assolvimento di alcuni obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell impresa, fino alla scadenza del termine fissato. La violazione di tali obblighi determina l inammissibilità della proposta di concordato e, in presenza delle condizioni previste dalla legge fallimentare, il fallimento stesso dell impresa (art. 161, ottavo comma, l.f.). La previsione di tali obblighi «parrebbe nascere dall esigenza di controllare il comportamento dell imprenditore nel periodo di «stasi», ossia se questi si adoperi ed attivi effettivamente tutti gli strumenti a sua disposizione per la presentazione di una proposta concordataria, ovvero se tale richiesta sia dettata solamente dall esigenza di ritardare semplicemente le azioni esecutive e cautelari, nonché i pagamenti da lui dovuti ai suoi creditori» (24). In assenza di indicazioni da parte del debitore sul piano e la proposta che intende presentare, sarà però molto difficile per il Tribunale disporre degli obblighi informativi che siano realmente utili a tale scopo e che (20) F. Lamanna, «La legge fallimentare dopo il «Decreto sviluppo»», in Il civilista, 2012, 42; nello stesso senso, Trib. Bolzano, 25 settembre 2012, in (21) Trib. Mantova, 27 settembre 2012, cit. Cfr. anche Linee Guida emanate dal Tribunale di Monza, cit. (22) Cfr. Linee Guida emanate dal Tribunale di Milano, cit. (23) F. Lamanna, «Pre-concordato e procedura prefallimentare pendente: il termine minimo e l oscuro riferimento al decreto di rigetto dell istanza di fallimento», in , 1. (24) Trib. Bolzano, 25 settembre 2012, in

6 «non finiscano con l assumere il tono di richieste stereotipate» (25). Ad ogni modo, tali obblighi informativi possono avere molteplici contenuti, essendo il Tribunale libero di determinarne sia la portata che la periodicità. Nelle prime applicazioni della norma da parte dei giudici di merito sono stati, difatti, disposti, con cadenze variegate, depositi di relazioni aventi ad oggetto l aggiornamento della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell impresa (26); prospetti delle operazioni attive e passive compiute nel periodo, di importo superiore ad una certa soglia, relative alla ordinaria amministrazione dell attività aziendale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo (27); relazioni sull andamento dell attività di impresa con indicazione di tutti gli atti di amministrazione effettuati, dei pagamenti superiori a determinati importi, delle istanze di fallimento o delle richieste di pignoramento pervenute (28). È stato, al riguardo, osservato da attenta dottrina come, in assenza di un organo tecnico deputato a seguire l andamento dell impresa nel periodo di moratoria, il Tribunale non potrà compiere alcuna verifica sulla documentazione esibita, che dovrà limitarsi a «recepire fideisticamente», né disporrà di alcun potere per sanzionare l imprenditore che, pur adempiendo regolarmente agli obblighi informativi, dimostri «di non avere una reale volontà di composizione del quadro debitorio» (29). Il Tribunale, secondo tale orientamento, in siffatte ipotesi, potrà solo, previa convocazione del debitore in camera di consiglio, disporre l abbreviazione del termine concesso o dichiarare la sopravvenuta inammissibilità della domanda, qualora dalla documentazione prodotta emerga ictu oculi la mancata predisposizione di un piano o il compimento di atti di dispersione, se non anche distrattivi, della garanzia patrimoniale. È stato, infatti, osservato che «sarebbe assurdo che il legislatore prevedesse l obbligo del Tribunale di imporre obblighi informativi periodici se poi dall adempimento di tali obblighi non derivasse alcuna conseguenza» (30). Proprio al fine di verificare la correttezza dell operato del debitore, è stato, in una recente pronuncia, riconosciuto, in ipotesi di particolare complessità della procedura (nella fattispecie un concordato di gruppo), il potere del Tribunale di nominare ausiliari che «lo assistano nell opera di valutazione, sotto il profilo tecnico, delle necessità che caratterizzano la fase precedente il deposito della proposta», disponendo il deposito, con cadenza settimanale, di «una relazione scritta avente ad oggetto gli atti di amministrazione compiuti e la gestione finanziaria delle imprese»» (31). Conclusioni La domanda di concordato preventivo, così come congegnata dal legislatore, può prestarsi a facili abusi da parte del debitore, soprattutto nei casi di concordati meramente liquidatori, in quanto tale procedura può essere utilizzata, mediante deposito di domande di concordato prive di ogni contenuto, unicamente al fine di ritardare il più possibile un serio confronto con i creditori o l avvio della procedura fallimentare (32). Ne consegue un drastico depotenziamento dell effetto di risanamento della misura ed una eccessiva tutela del debitore a discapito della credibilità e della tutela del credito (33). In realtà, è stato osservato come tale pericolo possa essere, almeno in parte, scongiurato dalla circostanza che i concordati privi di ogni contenuto saranno veramente pochi, in quanto, come si già detto, il debitore sarà tenuto a fornire maggiori indicazioni sulla proposta ed il piano di concordato in tutti i casi in cui intende ottenere la concessione di un termine superiore al termine minimo di (25) M. FABIANI, Riflessioni precoci sull evoluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi d impresa, in ,11. (26) Trib. Asti, 24 settembre 2012, in (27) Trib. Modena, 14 settembre 2012, in (28) Trib. Velletri, 18 settembre 2012, cit. (29) F. LAMANNA, La legge fallimentare dopo il «Decreto sviluppo», cit., 45. (30) L. PANZANI, Il concordato in bianco, cit., 12. (31) Trib. La Spezia, 25 settembre 2012, in (32) G. MATTEUCCI, La gestione della crisi d impresa, cit., 12. (33) F. LAMANNA, La legge fallimentare dopo il «Decreto sviluppo», in cit., 9. 57

7 trenta giorni; ottenere una proroga del termine inizialmente concesso (art. 161, sesto comma); conseguire l autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione (art. 161, settimo comma); ottenere lo scioglimento o la sospensione dall esecuzione dei contratti pendenti; conseguire l autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti o a pagare crediti anteriori (art. 182-quinquies). Ebbene, in mancanza di tali attività, essenziali alle finalità di risanamento e di continuità aziendale, la domanda di concordato in bianco non avrà concreti benefici per il debitore, in quanto, in assenza di maggiori indicazioni sul piano di ristrutturazione, non sarà possibile per lo stesso compiere la maggior parte degli atti che determinano l insorgenza di crediti prededucibili. Difatti, gli effetti protettivi non solo saranno limitati al tempo minimo di sessanta giorni concesso dal Tribunale (tempo che non si discosta molto da quello che solitamente veniva impiegato per emettere il decreto di cui agli artt. 162 e 163 l.f. (34)), ma cesseranno del tutto in caso di inammissibilità della domanda o di mancata ammissione alla procedura. Conserveranno, invece, efficacia tutti gli atti legalmente compiuti nel periodo di mora, quali gli atti di ordinaria amministrazione, ritenuti essenziali alla gestione dell impresa, per i quali, come si è già detto, non occorre una preventiva autorizzazione del tribunale, con conseguente ricadute pregiudizievoli sui creditori anteriori alla domanda di concordato non assistiti da privilegio. Pertanto, se l intento della riforma era quello di favorire l emersione anticipata della crisi, deve dirsi che tale finalità, anche per l assenza di una specifica normativa sugli indici di allerta, non può dirsi compiutamente realizzata in tutti i casi in cui il ricorso alla procedura avvenga in uno stato di crisi ormai avanzato quando ogni tentativo di risanamento sarà, di fatto, oggettivamente impossibile e, pertanto, inutile. Per approfondimenti vedi anche: Dal bilancio d esercizio al reddito d impresa La ristrutturazione e la rinegoziazione dei debiti Ristrutturazione e rinegoziazione dei debiti. Di altri autori vedi anche C. Ravazzin «Concordato preventivo più snello per la tempestiva risoluzione della crisi d impresa» in Corriere Tributario n. 34/2012; P. Mazza «Legge fallimentare: nuovi criteri per il superamento della crisi di impresa» in Pratica Fiscale e Professionale n. 33/2012 L. A. Bottai «Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali» in Il Fallimento n. 8/2012 Nota: (34) M. Fabiani, Vademecum per la domanda «prenotativa» di concordato preventivo, in ,6. 58

MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO

MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO L art. 82 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 ha revisionato il concordato in bianco. Per impedire condotte

Dettagli

Cosa cambia. Articolo 161 Domanda di concordato

Cosa cambia. Articolo 161 Domanda di concordato Articolo 161 Domanda di concordato La domanda per l ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l impresa ha la propria

Dettagli

Il ruolo del Dottore Commercialista e la crisi d impresa

Il ruolo del Dottore Commercialista e la crisi d impresa S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Scuola per la preparazione all Esame di Stato Il ruolo del Dottore Commercialista e la crisi d impresa RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (D.L. 22 GIUGNO 2012

Dettagli

CONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt bis)

CONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt bis) 217 FALLIMENTO 1 Artt. 160-186bis CONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160-186-bis) Presupposti: - oggettivo, STATO DI CRISI (comprensivo anche dello stato d insolvenza) - soggettivo,

Dettagli

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONCORDATO IN BIANCO (art. 82 decreto legge 21 giugno 2013, n. 69)

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONCORDATO IN BIANCO (art. 82 decreto legge 21 giugno 2013, n. 69) Segnalazioni Novità Normative MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONCORDATO IN BIANCO (art. 82 decreto legge 21 giugno 2013, n. 69) Le modifiche apportate dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 all art. 161

Dettagli

CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012,

CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012, CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 Agosto 2012, n. 134 ...

Dettagli

CAPO IV - MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI Art. 12 (Revisione della legge fallimentare e del codice dei contratti pubblici)

CAPO IV - MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI Art. 12 (Revisione della legge fallimentare e del codice dei contratti pubblici) CAPO IV - MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI Art. 12 (Revisione della legge fallimentare e del codice dei contratti pubblici) 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate

Dettagli

Possibili interconnessioni tra Accordo di ristrutturazione dei debiti e Concordato preventivo: profili operativi

Possibili interconnessioni tra Accordo di ristrutturazione dei debiti e Concordato preventivo: profili operativi Convegno I NUOVI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE IN CRISI E RAPPORTI CON IL SISTEMA BANCARIO Possibili interconnessioni tra Accordo di ristrutturazione dei debiti e Concordato preventivo: profili operativi

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (L. 7 Agosto 2012 N. 134)

RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (L. 7 Agosto 2012 N. 134) S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO COMMISSIONE GESTIONE CRISI D IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (L. 7 Agosto 2012 N. 134) CARLO BIANCO 9 Ottobre 2012 - Sala

Dettagli

GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALI. Docente:Avv.

GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALI. Docente:Avv. GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALI Docente:Avv. Andrea Leoni Milano, 14 Settembre 2010 Le fonti RD 16 marzo 1942 nr. 267 (Legge fallimentare)

Dettagli

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. ( 1 ) Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo

Dettagli

GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO NELLA CRISI D IMPRESA. CONCORDARDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI.

GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO NELLA CRISI D IMPRESA. CONCORDARDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI. GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO NELLA CRISI D IMPRESA. CONCORDARDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI. Avv. Andrea Leoni Milano, 04 Aprile 2011 1 Le fonti RD 16 marzo 1942

Dettagli

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della

Dettagli

PROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni generali

PROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni generali PROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni generali r.d. 16.3.1942 n. 267 crisi del modello impostazione autoritaria / no diritto difesa espulsione del debitore dal ciclo produttivo non cura dell impresa e dei

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE INDICE SOMMARIO Prefazione alla nona edizione............................. Prefazione alla decima edizione............................ V VII CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello... CAPITOLO PRIMO I CARATTERI GENERALI E LA NATURA GIURIDICA di EDOARDO STAUNOVO-POLACCO

INDICE SOMMARIO. Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello... CAPITOLO PRIMO I CARATTERI GENERALI E LA NATURA GIURIDICA di EDOARDO STAUNOVO-POLACCO INDICE SOMMARIO Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello............................. XIII CAPITOLO PRIMO I CARATTERI GENERALI E LA NATURA GIURIDICA 1. Gli accordi di ristrutturazione nella legge fallimentare:

Dettagli

INDICE CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE

INDICE CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE INDICE Prefazione all ottava edizione............................. Prefazione alla nona edizione............................. V VII CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE

Dettagli

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267 REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) Vigente al: 13 5 2015 TITOLO

Dettagli

La capacità negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali

La capacità negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali La capacità negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali Procedura Articoli Disciplina Tipologia di atti Fallimento 42 e 44 r.d. 267/1942 Il fallito perde l amministrazione e la disponibilità

Dettagli

Premessa...» 5 Presentazione...» 7

Premessa...» 5 Presentazione...» 7 INDICE SOMMARIO Premessa...............................................» 5 Presentazione...» 7 Profili generali e presupposti del concordato preventivo 1. Profili generali e presupposti del concordato

Dettagli

IL CONCORDATO IN CONTINUITA LE MODIFICHE PROCEDURALI AL CONCORDATO PREVENTIVO INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO

IL CONCORDATO IN CONTINUITA LE MODIFICHE PROCEDURALI AL CONCORDATO PREVENTIVO INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO IL CONCORDATO IN CONTINUITA LE MODIFICHE PROCEDURALI AL CONCORDATO PREVENTIVO INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO Avv. Prof. Umberto Ferrari Cremona, 15 febbraio 2013 Obiettivo: continuità aziendale Oggetto

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (L. 7 Agosto 2012 N. 134)

RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (L. 7 Agosto 2012 N. 134) S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO COMMISSIONE GESTIONE CRISI D IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (L. 7 Agosto 2012 N. 134) CARLO BIANCO 24 Ottobre 2012 - Sala

Dettagli

INDICE GENERALE CAPITOLO I IL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA RIFORMA

INDICE GENERALE CAPITOLO I IL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA RIFORMA INDICE GENERALE PREFAZIONE PRESENTAZIONE (Guida alla lettura) CAPITOLO I IL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA RIFORMA 1. L evoluzione legislativa fino alla legge fallimentare del 42 2. Il concordato preventivo

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello...

INDICE SOMMARIO. Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello... INDICE SOMMARIO Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello.............................. XV INTRODUZIONE LE LINEE GUIDA DELLE RIFORME E LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE RORDORF 1. Il Decreto Sviluppo......................................

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative

CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative 1 CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Mercoledì 9 novembre L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative Dott. Davide Borla Dottore Commercialista

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione...

INDICE SOMMARIO. Presentazione... INDICE SOMMARIO Presentazione... VII CAPITOLO 1 IL CONCORDATO PREVENTIVO NELLA LEGGE FALLIMENTARE DEL 1942 1. Le ragioni storiche dell istituto... 1 2. La meritevolezza... 3 3. I tipi di concordato preventivo

Dettagli

FALLIMENTO. Presupposti ed effetti. Studio legale Ruggeri - Avvocato Carmela Ruggeri

FALLIMENTO. Presupposti ed effetti. Studio legale Ruggeri - Avvocato Carmela Ruggeri Presupposti ed effetti PROCEDURA CONCORSUALE LIQUIDATORIA COINVOLGE L IMPRENDITORE COMMERCIALE CON L INTERO PATRIMONIO E I SUOI CREDITORI LA PROCEDURA FALLIMENTARE E DIRETTA: ALL ACCERTAMENTO DELLO STATO

Dettagli

Decreto Crescita e crisi d impresa: rilevanti novità per il concordato preventivo

Decreto Crescita e crisi d impresa: rilevanti novità per il concordato preventivo Focus di pratica professionale di Sandro Cerato e Michele Bana Decreto Crescita e crisi d impresa: rilevanti novità per il concordato preventivo Il D.L. n.83/12 ha apportato diverse modifiche al R.D. n.267/1942,

Dettagli

Genova, 31 marzo 2016 Dr. Federico Diomeda. Corso Praticanti Diritto Fallimentare

Genova, 31 marzo 2016 Dr. Federico Diomeda. Corso Praticanti Diritto Fallimentare Genova, 31 marzo 2016 Dr. Federico Diomeda Corso Praticanti Diritto Fallimentare Le modifiche introdotte dal DL 27.6.2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015 n. 132 1 Articoli della

Dettagli

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Principi fondamentali... 3 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I Rapporti civili... 5 Titolo II Rapporti etico-sociali... 8 Titolo III Rapporti economici...

Dettagli

COOPERATIVE PROCEDURE CONCORSUALI

COOPERATIVE PROCEDURE CONCORSUALI COOPERATIVE PROCEDURE CONCORSUALI Società cooperative SCOPO MUTUALISTICO e gestione di servizio a favore dei soci: cooperative di consumo cooperative di produzione e lavoro cooperative di trasformazione

Dettagli

Profili contrattuali della gestione in bonis della crisi: dall accordo di standstill al piano di risanamento attestato

Profili contrattuali della gestione in bonis della crisi: dall accordo di standstill al piano di risanamento attestato Profili contrattuali della gestione in bonis della crisi: dall accordo di standstill al piano di risanamento attestato Lupoli Avv. Vittorio www.beplex.com 31 gennaio 2014 Cosa è? E un accordo tra il debitore

Dettagli

Il "nuovo" concordato preventivo alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Sviluppo. (Avv. Davide Guardamagna)

Il nuovo concordato preventivo alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Sviluppo. (Avv. Davide Guardamagna) Il "nuovo" concordato preventivo alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Sviluppo (Avv. Davide Guardamagna) Milano, 23 novembre 2012 Introduzione Il cd Decreto Sviluppo Decreto Legge del 22 giugno

Dettagli

Concordato preventivo: vantaggi e opportunità per l impresa in crisi.

Concordato preventivo: vantaggi e opportunità per l impresa in crisi. Concordato preventivo: vantaggi e opportunità per l impresa in crisi. A cura di: - Dott. Mario Porcaro (Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati) - Avv. Andrea Davide Arnaldi (Studio legale Arnaldi Caimmi

Dettagli

SOMMARIO. Capitolo 1 Gli accordi: aspetti negoziali

SOMMARIO. Capitolo 1 Gli accordi: aspetti negoziali SOMMARIO Prefazione... IX Capitolo 1 Gli accordi: aspetti negoziali 1. Gli antecedenti storici: gli accordi di salvataggio e i concordati stragiudiziali 3 2. La riforma del 2005 e le successive novelle

Dettagli

Corso per Gestori procedure di Sovraindebitamento

Corso per Gestori procedure di Sovraindebitamento Firenze, 5 luglio 2016 Grand Hotel Mediterraneo Dott. Lorenzo Bandinelli Corso per Gestori procedure di Sovraindebitamento Introduzione al Corso e al. La legge 3/2012: la sua struttura, le sue finalità,

Dettagli

LE ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA

LE ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA Giampaolo Provaggi DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI CHARTERED ACCOUNTANTS & TAX ADVISORS & LE ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA MODIFICHE ALL ART. 160 ED ALL ART. 161 L.F. ART. 160 - U.CO. INTRODUZIONE

Dettagli

Gli accordi di ristrutturazione del debito ex artt. 182-bis, 182-septies LF

Gli accordi di ristrutturazione del debito ex artt. 182-bis, 182-septies LF ex artt. 182-bis, 182-septies LF Aggiornato al 16.04.2016 Autore: Gianni 27 Dini Art. 182-bis LF L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161, l'omologazione

Dettagli

Procedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017

Procedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017 Procedure Concorsuali e Risanamento d Impresa Corso di Alta formazione 2017 Napoli 200 ore Gennaio - Dicembre 2017 1 Procedure concorsuali e risanamento d impresa Periodo: gennaio 2017 dicembre 2017 Durata:

Dettagli

Strumenti di regolazione della crisi di impresa

Strumenti di regolazione della crisi di impresa Strumenti di regolazione della crisi di impresa Prima giornata di formazione per i volontari mentori Progetto Early Warning Europe Torino, 4 Maggio 2017 N.B. I contenuti delle slides sono aggiornati al

Dettagli

ART. 64 ATTI A TITOLO GRATUITO ART. 65 PAGAMENTI

ART. 64 ATTI A TITOLO GRATUITO ART. 65 PAGAMENTI 5 Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori ART. 64 ATTI A TITOLO GRATUITO Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione

Dettagli

Concordato preventivo Articolo 6 del D.D.L. delega

Concordato preventivo Articolo 6 del D.D.L. delega Concordato preventivo Articolo 6 del D.D.L. delega Lettera B) la legittimazione del terzo a promuovere il procedimento nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza, nel rispetto del principio

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ORLANDO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (GUIDI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ORLANDO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (GUIDI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3671-ter DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ORLANDO) DI CONCERTO

Dettagli

L IMPRENDITORE E LA RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI: LE NUOVE OPPORTUNITA PER GESTIRE E RISOLVERE LA CRISI D IMPRESA

L IMPRENDITORE E LA RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI: LE NUOVE OPPORTUNITA PER GESTIRE E RISOLVERE LA CRISI D IMPRESA L IMPRENDITORE E LA RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI: LE NUOVE OPPORTUNITA PER GESTIRE E RISOLVERE LA CRISI D IMPRESA Verona, 7 marzo 2006 La nuova procedura di concordato: linee guida di tipo legale

Dettagli

LA GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

LA GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA LA GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA L ATTESTAZIONE, IL RUOLO DEL PERITO ATTESTATORE 21 Febbraio 2014 I Parte L Attestatore Le ipotesi di intervento dell attestatore La nomina I requisiti di professionalità

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo I I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO

INDICE SOMMARIO. Capitolo I I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO INDICE SOMMARIO Introduzione... xiii Capitolo I I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO 1.1. Imprese soggette al fallimento.... 1 1.1.1. Nozione di piccolo imprenditore... 2 1.2. Liquidazione coatta amministrativa

Dettagli

COMMISSIONE PRECEDURE CONCORSUALI. Gruppo di studio formato da: Foschi Rag. Maria Grazia (responsabile) Artioli Rag. Nadia. De Lillo Rag.

COMMISSIONE PRECEDURE CONCORSUALI. Gruppo di studio formato da: Foschi Rag. Maria Grazia (responsabile) Artioli Rag. Nadia. De Lillo Rag. COMMISSIONE PRECEDURE CONCORSUALI Gruppo di studio formato da: Foschi Rag. Maria Grazia (responsabile) Artioli Rag. Nadia De Lillo Rag. Marfisa Vellani Dott. Rag. Claudio I presupposti oggettivi del concordato

Dettagli

DOMANDE PROVA SCRITTA. Diritto Commerciale 1. Corso di Laurea in Economia. Si informano gli studenti che:

DOMANDE PROVA SCRITTA. Diritto Commerciale 1. Corso di Laurea in Economia. Si informano gli studenti che: DOMANDE PROVA SCRITTA Diritto Commerciale 1 Corso di Laurea in Economia Si informano gli studenti che: la prima delle quattro risposte che corredano le domande è quella corretta. Arcavacata di Rende, 22

Dettagli

Le novità del Destinazione Italia sulla prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo

Le novità del Destinazione Italia sulla prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo Le novità del Destinazione Italia sulla prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo Autore: Maria Cristina Storchi e Andrea Novarese, Latham &

Dettagli

Il nuovo diritto fallimentare nella sua pratica applicazione. Come strutturare un concordato fallimentare

Il nuovo diritto fallimentare nella sua pratica applicazione. Come strutturare un concordato fallimentare Il nuovo diritto fallimentare nella sua pratica applicazione Siena, 16 aprile 2009 Come strutturare un concordato fallimentare Dott. Eros Ceccherini Chi può presentare la proposta di concordato Uno o più

Dettagli

Incentivi creati dal decreto sviluppo per mantenere in vita l azienda: il nuovo concordato

Incentivi creati dal decreto sviluppo per mantenere in vita l azienda: il nuovo concordato Incentivi creati dal decreto sviluppo per mantenere in vita l azienda: il nuovo concordato KStudio Associato Cremona, 15/02/2013 Avv. Patrizia Romano Sommario Introduzione Nozione e problematiche applicative

Dettagli

Fiscal News N. 80. Nuova chance per i contribuenti decaduti. La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News N. 80. Nuova chance per i contribuenti decaduti. La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 80 10.03.2015 Nuova chance per i contribuenti decaduti Con il Milleproroghe nuove rate per i contribuenti decaduti da precedenti rateazioni Equitalia

Dettagli

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**). Sequestro giudiziario e sequestro conservativo 1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). (Estratto)

Dettagli

Chiavari, 21 e 22 Ottobre 2016

Chiavari, 21 e 22 Ottobre 2016 * Chiavari, 21 e 22 Ottobre 2016 CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ MEDIANTE CESSIONE DELL UNICA AZIENDA CAUSE DEL DISSESTO: Alfa S.r.l. - Impresa manifatturiera Crisi del mercato Contenzioso tributario

Dettagli

REDAZIONE DEL PIANO E CONTENUTI DELL ATTESTAZIONE NEL CONCORDATO FINANZA INTERINALE IN CONTINUITÀ CON RICHIESTA DI

REDAZIONE DEL PIANO E CONTENUTI DELL ATTESTAZIONE NEL CONCORDATO FINANZA INTERINALE IN CONTINUITÀ CON RICHIESTA DI REDAZIONE DEL PIANO E CONTENUTI DELL ATTESTAZIONE NEL CONCORDATO IN CONTINUITÀ CON RICHIESTA DI FINANZA INTERINALE 1 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA IN CASO DI CONCORDATO IN CONTINUITÀ Attività da svolgere

Dettagli

a cura di VANESSA PESENTI

a cura di VANESSA PESENTI a cura di VANESSA PESENTI INDICE CAPITOLO I: INTRODUZIONE... 7 CAPITOLO II: I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO 1. Premessa.... 9 2. Il presupposto soggettivo (art.1 L.F.).... 9 3. Il presupposto oggettivo:

Dettagli

IL SISTEMA DELL ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI IMPOSITIVI Analisi della scansione temporale del procedimento. Dott. Sebastiano Barusco

IL SISTEMA DELL ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI IMPOSITIVI Analisi della scansione temporale del procedimento. Dott. Sebastiano Barusco IL SISTEMA DELL ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI IMPOSITIVI Analisi della scansione temporale del procedimento Dott. Sebastiano Barusco NORME DI RIFERIMENTO D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in L. 30 luglio 2010,

Dettagli

Scuola del Curatore Fallimentare Il Programma di Liquidazione e i contratti pendenti I CONTRATTI PENDENTI. MODALITA E NOVITA DAL 2015 Dlgs 83/2015

Scuola del Curatore Fallimentare Il Programma di Liquidazione e i contratti pendenti I CONTRATTI PENDENTI. MODALITA E NOVITA DAL 2015 Dlgs 83/2015 I CONTRATTI PENDENTI MODALITA E NOVITA DAL 2015 Dlgs 83/2015 PRINCIPALE NOVITA Modifica dell art 169 bis in tema di concordato preventivo a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs 83/2015 : il debitore,

Dettagli

18. I provvedimenti che concludono la procedura per la dichiarazione di fallimento.» 105

18. I provvedimenti che concludono la procedura per la dichiarazione di fallimento.» 105 Le procedure concorsuali e le misure introdotte dal decreto legge n. 132/2014 1. Premessa 2. Le misure introdotte dall art. 19 3. Il monitoraggio delle procedure concorsuali (art. 20) CAPITOLO I Presupposti

Dettagli

Schemi 10A 10B 10C 10D 10E 15A 15B 16A 16B 16C

Schemi 10A 10B 10C 10D 10E 15A 15B 16A 16B 16C INDICE Schemi 1 Presupposti del fallimento (artt. 1-5)... 3 2 Dichiarazione di fallimento: iniziativa e competenza (artt. 6-9)... 4 3 Dichiarazione di fallimento: incompetenza (art. 9-bis)... 5 4A Dichiarazione

Dettagli

Procedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017

Procedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017 Procedure Concorsuali e Risanamento d Impresa Corso di Alta formazione 2017 Napoli 200 ore Febbraio - Dicembre 2017 1 Procedure concorsuali e risanamento d impresa Periodo: febbraio 2017 dicembre 2017

Dettagli

STUDIO MARNATI. Consulenza tributaria, societaria e crisi d impresa Commercialisti Revisori legali STUDIO MARNATI 1

STUDIO MARNATI. Consulenza tributaria, societaria e crisi d impresa Commercialisti Revisori legali  STUDIO MARNATI 1 Consulenza tributaria, societaria e crisi d impresa Commercialisti Revisori legali www.studiomarnati.net 1 CONVEGNO A.P.I. del 13 dicembre 2012 IL RICORSO A PROCEDURE GIUDIZIARIE PER LA GESTIONE DELLA

Dettagli

Ristrutturazione da sovraindebitamento esclusa se ci sono debiti legati all'attività economica

Ristrutturazione da sovraindebitamento esclusa se ci sono debiti legati all'attività economica Ristrutturazione da sovraindebitamento esclusa se ci sono debiti legati all'attività economica Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto civile e commerciale Per la Cassazione, anche i professionisti e imprese

Dettagli

Corso di Alta Formazione in Procedure concorsuali e risanamento d impresa

Corso di Alta Formazione in Procedure concorsuali e risanamento d impresa Corso di Alta Formazione in Procedure concorsuali e risanamento d impresa Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Puglia VIA DELLA REPUBBLICA, 25 C/O ODCEC

Dettagli

LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA LEGGE FALLIMENTARE - FALLIMENTO (R.D. 267/1942) - IL CONCORDATO PREVENTIVO (Artt. 160 186 bis L. Fall.) - ALTRI STRUMEN

LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA LEGGE FALLIMENTARE - FALLIMENTO (R.D. 267/1942) - IL CONCORDATO PREVENTIVO (Artt. 160 186 bis L. Fall.) - ALTRI STRUMEN GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NELLA CRISI AZIENDALE SESSIONE I I PRINCIPI FONDAMENTALI DI DIRITTO FALLIMENTARE APPLICABILI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE Il fallimento ed altri strumenti di gestione concordataria

Dettagli

La Crisi dell Impresa Commerciale

La Crisi dell Impresa Commerciale La Crisi dell Impresa Commerciale L ESECUZIONE COLLETTIVA Inadeguatezza presunta delle azioni esecutive individuali sui beni del debitore Caratteri comuni delle procedure: generali (tutto il patrimonio)

Dettagli

1. Interruzione dell attività, esercizio provvisorio fallimentare e danno arrecato

1. Interruzione dell attività, esercizio provvisorio fallimentare e danno arrecato SOMMARIO Introduzione... 3 di Pasquale Liccardo 1. Interruzione dell attività, esercizio provvisorio fallimentare e danno arrecato di Danilo Galletti 1.1. Premessa... 11 1.2. Gli amministratori di fronte

Dettagli

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Principi fondamentali... 3 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I Rapporti civili... 5 Titolo II Rapporti etico-sociali... 8 Titolo III Rapporti economici...

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione Determinazione n. 5, dell 8 aprile 2015 Oggetto: effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato "in bianco") sulla

Dettagli

Parte I Il piano attestato di risanamento

Parte I Il piano attestato di risanamento SOMMARIO Note per il lettore... Prefazione... VII IX Parte I Il piano attestato di risanamento Capitolo 1 - Definizione del piano attestato di risanamento; presupposti; suo contenuto 1. Natura del piano;

Dettagli

[ ] Trib. Forlì, Ordinanza, , Pres. Pescatore, est. Pazzi

[ ] Trib. Forlì, Ordinanza, , Pres. Pescatore, est. Pazzi [04.03.2015] Trib. Forlì, Ordinanza, 26.02.2015, Pres. Pescatore, est. Pazzi Concordato preventivo con continuità aziendale pagamento di crediti derivanti da rapporti di lavoro in corso di esecuzione assenza

Dettagli

Novità Fiscali per l anno 2016 Costi «Black list» Spese di rappresentanza Sopravvenienze attive

Novità Fiscali per l anno 2016 Costi «Black list» Spese di rappresentanza Sopravvenienze attive Milano, 17 febbraio 2016 Novità Fiscali per l anno 2016 Costi «Black list» Spese di rappresentanza Sopravvenienze attive Avv. Giampaolo Foresi Direzione servizi tributari Unione Confcommercio Milano -

Dettagli

OPERAZIONI STRAORDINARIE NELLA CRISI D IMPRESA Criticità, profili generali e concorsuali

OPERAZIONI STRAORDINARIE NELLA CRISI D IMPRESA Criticità, profili generali e concorsuali OPERAZIONI STRAORDINARIE NELLA CRISI D IMPRESA Criticità, profili generali e concorsuali Seminario: Le operazioni straordinarie nella crisi d impresa Date : 07.03.2014; 14.03.2014; 21.03.2014; 28.03.2014

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 91 07.03.2017 Note di credito Iva e procedure concorsuali Evoluzione normativa A cura di Lucia Recchioni Categoria: Iva Sottocategoria: Fattura

Dettagli

La revisione della legge fallimentare per la salvaguardia delle aziende in crisi (D.L. 15 giugno 2012 cd decreto sviluppo )

La revisione della legge fallimentare per la salvaguardia delle aziende in crisi (D.L. 15 giugno 2012 cd decreto sviluppo ) La revisione della legge fallimentare per la salvaguardia delle aziende in crisi (D.L. 15 giugno 2012 cd decreto sviluppo ) Le nuove norme previste dal legislatore sono finalmente orientate ad un aiuto

Dettagli

Economia e Gestione delle Imprese Industriali Avanzato lez. 8-9 il quadro normativo italiano

Economia e Gestione delle Imprese Industriali Avanzato lez. 8-9 il quadro normativo italiano Economia e Gestione delle Imprese Industriali Avanzato lez. 8-9 il quadro normativo italiano IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO LA GESTIONE PUBBLICA DELLA CRISI LA GESTIONE GIUDIZIALE DELLA CRISI FALLIMENTO

Dettagli

LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA IL CONCORDATO PREVENTIVO

LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA IL CONCORDATO PREVENTIVO LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA STEP 1: presentazione della domanda Presentazione al Tribunale competente dell istanza per accedere alla procedura di concordato

Dettagli

Il concordato preventivo

Il concordato preventivo Il concordato preventivo Autore: Rovere Enzo In: Diritto civile e commerciale Il concordato preventivo è rivolto al debitore insolvente ed ha lo scopo principale di evitargli le gravi conseguenze del fallimento.

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 1. La crisi dell impresa e la nuova soluzione legislativa... 1 2. Le principali novità del concordato preventivo... 9 3. La natura del nuovo concordato

Dettagli

19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART BIS COD. PROC. CIV.

19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART BIS COD. PROC. CIV. Formulario annotato dell esecuzione 19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 492- BIS COD. PROC. CIV. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (1) IL... (2) rilevato

Dettagli

ritenuto che lo scostamento dell ammontare del prezzo proposto rispetto alla perizia allegata sia effettivamente giustificato dall andamento negativo

ritenuto che lo scostamento dell ammontare del prezzo proposto rispetto alla perizia allegata sia effettivamente giustificato dall andamento negativo N.R.G. 34/2013 TRIBUNALE CIVE e PENALE di FORLÌ Sezione civile Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati Dott. Alberto PAZZI Presidente relatore ed estensore Dott. Francesco CORTESI Giudice Dott.

Dettagli

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE. a cura del Dott. Riccardo Bartoli - ODCEC Pistoia

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE. a cura del Dott. Riccardo Bartoli - ODCEC Pistoia COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE a cura del Dott. Riccardo Bartoli - ODCEC STRUMENTI DEL DEBITORE IN CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE

Dettagli

IVA: NOVITA 2017 SULLE NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

IVA: NOVITA 2017 SULLE NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI WORKSHOP dedicato a manager e imprenditori IVA: NOVITA 2017 SULLE NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI 21 febbraio 2017 Milano INTRODUZIONE L articolo 1, commi 126 e 127 della Legge 28 dicembre 2015,

Dettagli

Tribunale di Venezia, 18 settembre Presidente Simone. Estensore Fidanzia.

Tribunale di Venezia, 18 settembre Presidente Simone. Estensore Fidanzia. Decorrenza del termine per il deposito della proposta e del piano. Il pagamento di crediti anteriori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge costituisce atto in frode ai creditori

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 PARTE PRIMA LA FASE STRAGIUDIZIALE. del Codice civile...

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 PARTE PRIMA LA FASE STRAGIUDIZIALE. del Codice civile... Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 PARTE PRIMA LA FASE STRAGIUDIZIALE Adempimento e costituzione in mora del Codice civile...» 29 Prescrizione e decadenza del Codice civile...»

Dettagli

INDICE. Premessa... Pag. XI Prefazione... Pag. XIII

INDICE. Premessa... Pag. XI Prefazione... Pag. XIII INDICE Premessa... Pag. XI Prefazione... Pag. XIII Capitolo I IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE 1. Il programma di liquidazione: manifestazione anacronistica del potere direttivo del g.d.... Pag. 1 1.1. Una

Dettagli

Caratteristiche del Fallimento

Caratteristiche del Fallimento Tipo di Debitore Debitore non imprenditore commerciale: Ogni singolo creditore ha la possibilità di agire sui singoli beni del debitore inadempiente. Debitore imprenditore commerciale: No azioni esecutive

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo I LE IMPRESE SOGGETTE AL FALLIMENTO ED AL CONCORDATO PREVENTIVO

INDICE SOMMARIO. Capitolo I LE IMPRESE SOGGETTE AL FALLIMENTO ED AL CONCORDATO PREVENTIVO Presentazione dell opera... V Capitolo I LE IMPRESE SOGGETTE AL FALLIMENTO ED AL CONCORDATO PREVENTIVO Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo... 3 Art. 2. Liquidazione coatta

Dettagli

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83. Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109) Vigente al: Capo III

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83. Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109) Vigente al: Capo III DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109) Vigente al: 17-6-2013 Capo III Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali Art. 33 Revisione della legge

Dettagli

L' amministrazione controllata

L' amministrazione controllata TRATTATO DI DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE GIA DIRETTO DA ANTONIO CICU FRANCESCO MESSINEO CONTINUATO DA PIERO SCHLESINGER LUIGIMENGONI STEFANIA PACCHI PESUCCI L' amministrazione controllata MILANO - DOTT.

Dettagli

Fondo di garanzia TFR ex Art. 2120 c.c. Anna Ilaria Orlando

Fondo di garanzia TFR ex Art. 2120 c.c. Anna Ilaria Orlando Fondo di garanzia TFR ex Art. 2120 c.c. Anna Ilaria Orlando Il fondo di garanzia TFR Il Fondo di garanzia è istituito presso l'inps allo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del

Dettagli

INDICE SOMMARIO PREFAZIONE...XVII TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI... 1

INDICE SOMMARIO PREFAZIONE...XVII TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI... 1 INDICE SOMMARIO PREFAZIONE...XVII TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI... 1 Articolo 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo... 1 Articolo 2. Liquidazione coatta amministrativa e fallimento...

Dettagli

SPECIALE Legge di Stabilità

SPECIALE Legge di Stabilità SPECIALE Legge di Stabilità Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: RISCRITTO L ARTICOLO 26 DEL DECRETO IVA SULLE NOTE DI VARIAZIONE La Legge di Stabilità 2016 L. 208/2015 all articolo 1, commi 126-127,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 27/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 27/E. Quesito RISOLUZIONE N. 27/E Roma, 26 marzo 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione articolo 8 Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell imposta di registro, approvata

Dettagli

LA PROCEDURA IN PILLOLE

LA PROCEDURA IN PILLOLE LA PROCEDURA IN PILLOLE Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento LA LEGGE Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, Capo II - Sezione I, come integrata e modificata con Legge n. 221 del 17

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I Disposizioni Generali Art. 1 Principi e criteri Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Competenze del Comune Capo II Disciplina del procedimento

Dettagli

I creditori del fallito, disciplina giuridica e caratteri

I creditori del fallito, disciplina giuridica e caratteri I creditori del fallito, disciplina giuridica e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale Gli effetti di diritto sostanziale della dichiarazione di fallimento sono disciplinati

Dettagli

INDICE. Art (Continuità dei rapporti giuridici) SEZIONE I: LA FATTISPECIE

INDICE. Art (Continuità dei rapporti giuridici) SEZIONE I: LA FATTISPECIE INDICE Art. 2498 (Continuità dei rapporti giuridici) SEZIONE I: LA FATTISPECIE 1. La trasformazione nella riforma delle società di capitali... 3 2. La fattispecie... 11 SEZIONE II: L EVOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dettagli

Diritto commerciale I. Lezione del 02/11/2016

Diritto commerciale I. Lezione del 02/11/2016 Diritto commerciale I Lezione del 02/11/2016 Le procedure concorsuali sono regolate in parte nella legge fallimentare, r.d. 267/1942 (soggetta a continui interventi di riforma dal 2005), e in parte nel

Dettagli

INDICE SOMMARIO PREFAZIONE... XVII TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II DEL FALLIMENTO. CAPO I Della dichiarazione di fallimento

INDICE SOMMARIO PREFAZIONE... XVII TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II DEL FALLIMENTO. CAPO I Della dichiarazione di fallimento INDICE SOMMARIO PREFAZIONE... XVII TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II DEL FALLIMENTO CAPO I Della dichiarazione di fallimento Articolo 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo...1

Dettagli