L AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

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1 L AGEVOLAZIONE PRIMA CASA Ai soggetti che acquistano la c.d. prima casa sono riconosciute una serie di agevolazioni subordinate al rispetto di specifiche condizioni, la cui sussistenza è stata (ed è tutt ora) oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali. La presente Informativa è dedicata all esame di alcune recenti pronunce relative alle seguenti fattispecie: qualificazione dell immobile di lusso e dichiarazione mendace dell acquirente; mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall acquisto e configurabilità della causa di forza maggiore; trasferimento dell immobile all ex coniuge prima del decorso del quinquennio; comproprietà con il coniuge di un immobile sito nello stesso Comune del nuovo immobile. Come noto, le agevolazioni prima casa possono essere usufruite in presenza delle seguenti condizioni di cui alla Nota II-bis) dell art. 1, Tariffa Parte I, DPR n. 131/86: immobile ubicato nel territorio del Comune in cui l acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall acquisto la residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività ovvero in cui ha sede o esercita l attività il soggetto da cui dipende l acquirente se quest ultimo si è trasferito all estero per ragioni di lavoro; dichiarazione dell acquirente nell atto di acquisto di non essere proprietario / titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune, idoneo ad essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge; dichiarazione dell acquirente nell atto di acquisto di non essere titolare, interamente o per quote, di altro immobile su tutto il territorio nazionale, per il quale abbia già fruito delle agevolazioni; immobile non di lusso. Con riguardo all individuazione di

2 tali immobili si rammenta che, per uniformare la definizione di prima casa, il D.Lgs. n. 175/2014, c.d. Decreto Semplificazioni, ha stabilito che anche ai fini IVA rileva la categoria catastale, così come per l imposta di registro. Pertanto, per fruire dell aliquota IVA del 4% applicabile all acquisto della prima casa, ferme restando le altre condizioni richieste, l abitazione non deve essere accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Si rammenta che la dichiarazione relativa alla sussistenza dalle citate condizioni in sede di rogito ha, per giurisprudenza consolidata, natura costitutiva poiché la mancata osservanza di quanto dichiarato determina la decadenza dai benefici. Configura causa di decadenza dal beneficio in esame: la dichiarazione falsa circa la sussistenza dei requisiti prima casa ; il mancato / tardivo trasferimento della residenza entro 18 mesi; la cessione per atto a titolo oneroso o gratuito dell immobile entro 5 anni dall acquisto, qualora l acquirente non provveda entro 1 anno a riacquistarne un altro da adibire ad abitazione principale. In caso di decadenza è previsto il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria con applicazione della sanzione del 30%. Merita evidenziare che l Agenzia delle Entrate con la Risoluzione , n. 49/E, in conformità all orientamento assunto dalla Corte di Cassazione, ha chiarito che anche l acquisto a titolo gratuito del nuovo immobile consente di evitare la decadenza dai benefici prima casa. Va sottolineato che nell ambito del ddl della Finanziaria 2016 è previsto l inserimento alla citata Nota II-bis) del nuovo comma 4-bis in base al quale è possibile acquistare un immobile con le agevolazioni prima casa anche nel caso in cui l interessato possieda, all atto dell acquisto, un unità immobiliare acquistata con le relative agevolazioni. Ciò a condizione che quest ultimo immobile sia ceduto entro 1 anno

3 dall acquisto del nuovo. Di seguito si propone una disamina delle sentenze emanate nel corso del relativamente ad alcuni dei requisiti richiesti dalla norma nonché alle ipotesi di decadenza. ACQUISTO PRIMA CASA 2% IMPOSTA DI REGISTRO + 50 x 2 IMPOSTE IPOCATASTALI oppure 4% IVA x 2 IMPOSTE IPOCATASTALI Per entrambi se sussistono le condizionidi cui alla Nota IIbis dell art. 1, Tariffa Parte I, DPR n. 131/86 oppure bis) dell art. 1, Tariffa Parte I, DPR n. 131/86 MANCATO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ENTRO 18 MESI Come accennato, compete l agevolazione prima casa all acquirente che, entro 18 mesi dal rogito, trasferisce la propria residenza nel Comune ove è ubicata l abitazione oggetto del beneficio. Relativamente alla nozione di residenza la Corte di Cassazione ha adottato un orientamento restrittivo attribuendo rilevanza esclusivamente alla residenza anagrafica in quanto laddove la legge parla di trasferimento di residenza deve intendersi «trasferimento di residenza anagrafica» (sentenza Corte Cassazione , n. 2266). Di conseguenza il certificato di residenza anagrafica è l unico documento idoneo a confermare le agevolazioni, a nulla rilevando la residenza di fatto nell immobile. Ordinanza Corte Cassazione , n L Agenzia delle Entrate contesta l intervenuta decadenza dalle agevolazioni prima casa a un contribuente che non aveva perfezionato la residenza nel Comune entro i 18 mesi successivi all acquisto, pur avendo presentato la domanda di trasferimento entro i termini.

4 La Corte dopo aver precisato che i benefici prima casa spettano a chi possa dimostrare in base alle risultanze anagrafiche di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l immobile, senza che a tal fine possano essere prese in considerazione situazioni di fatto contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile, ha evidenziato che ai fini della verifica del dato anagrafico (e quindi della residenza) va fatto riferimento alla data di richiesta del trasferimento al Comune e non a quella di perfezionamento del procedimento amministrativo volto al trasferimento della residenza. Tale principio va applicato al caso di specie e in generale alle fattispecie verificatesi anteriormente al (data di entrata in vigore dell art. 5, comma 3, DL n. 5/2012) per le quali poteva sussistere un lungo lasso temporale tra la data di presentazione della domanda di trasferimento e quella di iscrizione in anagrafe. Infatti, al fine di ridurre i tempi tra la data di presentazione della dichiarazione di trasferimento ed il momento di iscrizione in anagrafe, il citato articolo dispone che «l ufficiale d anagrafe», nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni effettua le iscrizioni anagrafiche e che gli effetti delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione. Sentenza Corte Cassazione , n Ad un soggetto è stata contestata l intervenuta decadenza dalle agevolazioni prima casa in quanto lo stesso, dopo aver acquistato un immobile agevolato prima casa, non vi aveva trasferito la residenza entro i 18 mesi, provvedendo alla vendita entro un anno dal rogito e trasferendo nel secondo immobile riacquistato la relativa residenza nel rispetto del limite temporale dei 18 mesi. La Corte chiarisce che salvi i benefici goduti in riferimento al primo originario acquisto i benefici richiesti in relazione

5 agli acquisti successivi resteranno acquisiti a condizione che si maturi (entro il termine di mesi diciotto dal primo atto di acquisto) la condizione imposta dalla legge in relazione ai successivi atti di acquisto, e cioè la fissazione della residenza anagrafica in uno qualunque degli immobili oggetto di riacquisto dopo la rivendita del precedente. Nel caso di specie quindi i Giudici sanciscono la salvezza dei benefici posto che il secondo acquisto è stato operato entro un anno dalla rivendita e la residenza è stata trasferita entro 18 mesi dal primo acquisto. In tal modo risulta soddisfatta la effettiva realizzazione della destinazione dell immobile acquistato ad abitazione propria e in particolare la condizione imposta dalla legge in relazione ai successivi atti di acquisto, e cioè la fissazione della residenza anagrafica in uno qualunque degli immobili oggetto di riacquisto dopo la rivendita del precedente. NUOVA DOMANDA DI RESIDENZA Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una doppia domanda di residenza (una tempestiva, l altra decorso il termine dei 18 mesi), la Corte è intervenuta con 2 specifiche sentenze distinguendo il caso in cui il ritardo nella concessione della residenza sia ascrivibile all inerzia del contribuente o viceversa del Comune. Sentenza Corte Cassazione , n Un contribuente acquista un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. In seguito riceve un avviso di liquidazione con irrogazione delle relative sanzioni in quanto non aveva ottenuto la residenza da parte del Comune a seguito di un controllo negativo della Polizia urbana (pur avendo fatto richiesta di trasferimento della residenza al momento del rogito), a nulla rilevando la presentazione di una seconda domanda. Merita evidenziare che l art. 1, Tariffa Parte I, DPR n. 131/86, applicabile nel testo in vigore al momento

6 dell operazione, subordinava la concessione dell agevolazione in esame alla circostanza che il contribuente al momento dell acquisto fosse residente nel Comune di ubicazione dell immobile non attribuendo alcun termine per il trasferimento della residenza, fermo restando che, come sopra evidenziato, gli effetti del trasferimento di residenza decorrono dalla data della dichiarazione di trasferimento resa dall interessato nel Comune di nuova residenza purché validamente conclusa. Secondo i Giudici, in applicazione della predetta disciplina, la revoca dei benefici è legittima in quanto: il primo procedimento di trasferimento della residenza è iniziato il giorno stesso dell acquisto ma si è concluso negativamente in quanto il contribuente non risiedeva abitualmente nell immobile ed era ancora in corso il trasferimento dei precedenti occupanti; il contribuente ha iniziato un secondo procedimento grazie al quale ha ottenuto la cancellazione dal Comune di origine, per cui il trasferimento della residenza si è perfezionato solo nel giorno della seconda richiesta, poi andata a buon fine. Ordinanza Corte Cassazione , n Ad un soggetto è stata contestata l intervenuta decadenza dalle agevolazioni prima casa in quanto lo stesso, dopo aver presentato entro il termine di 18 mesi la domanda per la richiesta di trasferimento della residenza, ha dovuto rinnovare la stessa (oltre il predetto termine) in quanto la prima pratica era rimasta inevasa da parte del Comune. La Corte di Cassazione precisa che ai fini del riconoscimento dei requisiti dell agevolazione in esame rileva non il momento conclusivo del procedimento di trasferimento della residenza ma il momento nel quale il contribuente manifesta (con la sua richiesta) l intenzione poi concretamente realizzata di ottenere la nuova residenza anagrafica

7 (siccome condizione per il godimento del beneficio fiscale), senza che possa fare ostacolo a detta coincidenza il tempo che trascorre tra l inizio e la fine del procedimento, indipendentemente dalle cause e responsabilità del ritardo. Quindi, se la domanda di trasferimento è presentata tempestivamente dal contribuente, è irrilevante un eventuale tardiva trascrizione da parte del Comune ai fini dell agevolazione in esame. In tale ipotesi una seconda istanza presentata oltre i termini non costituisce una revoca della precedente ma una mera sollecitazione, indirizzata al Comune inerte rispetto alla richiesta presentata. Diverso è il caso in cui il Comune respinga la prima domanda di trasferimento della residenza, poiché, in tal caso spetta al contribuente dimostrare i vizi inficianti il provvedimento o attinenti al procedimento che lo origina. FORZA MAGGIORE In caso di mancato / tardivo trasferimento entro i 18 mesi, il contribuente può evitare la decadenza dai predetti benefici invocando la c.d. forza maggiore, ossia una situazione imprevista e imprevedibile, completamente estranea alla sfera soggettiva dello stesso. Tale esimente, non prevista dalle disposizioni sulla prima casa, è stata elaborata dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla Corte di Cassazione che nella sentenza , n ha riconosciuto la possibilità al contribuente di conservare tale beneficio fiscale, nonostante l inutile decorso del termine di legge, purché dimostri l esistenza di un impedimento integrante gli estremi della forza maggiore, ritenuta in via del tutto eccezionale idonea a giustificare il ritardato adempimento. Di conseguenza, l onere della prova da parte del contribuente è alquanto stringente, dovendo egli allegare la sussistenza del fatto impeditivo e comprovarne la consistenza, con riguardo ai consueti canoni attraverso i quali la giurisprudenza individua, in termini generali, i requisiti indefettibili dell istituto della forza maggiore fornendo in particolare la prova quantomeno in via sintomatica e

8 presuntiva della inevitabilità ed imprevedibilità dell evento, oltre che della non imputabilità, nel senso dell insussistenza di ragioni di addebito dell origine causale del fatto impeditivo a se stesso. Con un avviso di liquidazione con irrogazione delle relative sanzioni, l Agenzia disconosce a un contribuente l agevolazione prima casa a seguito del mancato trasferimento della residenza, nel termine di 18 mesi dall atto, a causa del rifiuto da parte del Comune in cui si trovava l immobile del rilascio dell abitabilità ascrivibile al costruttore. La Corte di Cassazione riconosce la sussistenza della forza maggiore se il tardivo trasferimento nel Comune in cui si trova l immobile acquistato prima casa è ascrivibile al diniego dovuto alla mancanza del certificato di abitabilità imputabile al costruttore / venditore. Ordinanza Corte Cassazione , n L Agenzia delle Entrate ha rilevato l intervenuta decadenza dalle agevolazioni prima casa, a un contribuente che non aveva provveduto a trasferire la residenza nel Comune nei 18 mesi successivi all acquisto a causa del verificarsi di una serie di lungaggini burocratiche legate all ottenimento delle abilitazioni edilizie per i lavori di ristrutturazione e poi alla richiesta del certificato di abitabilità. Relativamente alla configurazione del requisito della forza maggiore, la Corte ritiene che le lungaggini burocratiche non integrano la forza irresistibile ostativa al trasferimento nel comune dov è ubicato l immobile oggetto delle agevolazioni, risultando così pienamente legittima la revoca delle agevolazioni in esame. Sentenza Corte Cassazione , n. 5051

9 Un soggetto riceve un avviso di liquidazione con irrogazione delle relative sanzioni per intervenuta decadenza dalle agevolazioni prima casa, non avendo provveduto a trasferire la residenza nel Comune nei 18 mesi successivi all acquisto a causa del protrarsi dei lavori di manutenzione straordinaria. Relativamente alla configurazione del requisito della forza maggiore, la Corte di Cassazione, dopo aver precisato che non configura evento inevitabile ed imprevedibile la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione in quanto non vi è ragion di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato, nega la spettanza dell agevolazione posto che, nel caso di specie, l immobile è stato sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria. Sentenza Corte Cassazione , n Ad un soggetto è stato notificato un avviso di liquidazione con irrogazione delle relative sanzioni per intervenuta decadenza dalle agevolazioni prima casa, in quanto non aveva provveduto a trasferire la residenza nel Comune nei 18 mesi successivi all acquisto della prima casa a causa di gravi vizi di costruzione dell immobile, peraltro verificati da apposita perizia in sede di accertamento tecnico preventivo, che non gli avevano consentito di ottenere il certificato di residenza prima del decorso del predetto termine. Nel caso di specie la Corte nega la configurabilità della forza maggiore in presenza dei suddetti vizi di costruzione (sottodimensionamento dei solai intermedi rispetto agli effettivi carichi previsti dalla normativa edilizia con conseguente deformazione del solaio) poiché privi del requisito della gravità estrema, assolutamente fuori da ogni possibile previsione in quanto del tutto eccezionale ed inevitabile non dipendente in nessun modo da avvenimenti

10 determinati per qualsiasi motivo dal comportamento della parte interessata. L evento qualificato dal contribuente come forza maggiore infatti non era imprevedibile in quanto dall esame della stessa perizia tecnica era accertato che lo stesso aveva acquistato l immobile in fase di costruzione ( al rustico, o meglio costituito solamente della struttura ), presentando un progetto di variante con rilevanti modifiche sostanziali, tra cui la demolizione e la ricostruzione di gran parte dei solai. Tale evento, secondo i Giudici, non configurando un ipotesi di forza maggiore, si risolve piuttosto in una ragione di rimostranza nei confronti di un terzo (il venditore) fermo restando il diritto al risarcimento del danno nei confronti del terzo ritenuto responsabile del ritardato trasferimento della residenza nell immobile a distanza di quasi quattro anni dalla vendita. IMMOBILE DI LUSSO Come accennato, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 175/2014, c.d. Decreto Semplificazioni, a decorrere dal , la definizione di prima casa, rilevante ai fini dell applicazione dell agevolazione in materia di IVA, è stata allineata con quella prevista in materia di imposta di registro per cui l aliquota ridotta del 4% trova applicazione in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A/1, A/8 e A/9. Relativamente agli atti stipulati in vigenza della precedente disciplina l identificazione dell immobile di lusso sia ai fini IVA che ai fini dell imposta di registro, va effettuata facendo riferimento alle caratteristiche individuate dal DM Ordinanza Corte Cassazione , n Con un avviso di liquidazione ed irrogazione delle relative sanzioni, l Agenzia disconosce a un contribuente l agevolazione prima casa a seguito della qualificazione

11 dell immobile acquistato di lusso in quanto di superficie superiore ai limiti previsti dalla Legge (240 mq). Successivamente l immobile era stato frazionato in 2 nuove unità abitative. Per la Cassazione, ai fini di classificare un abitazione di lusso (con conseguente spettanza o meno delle agevolazioni prima casa ), va fatto riferimento alla situazione dell immobile al momento dell acquisto e non della costruzione né tantomeno, come nel caso di specie, del frazionamento. Sentenza Corte Cassazione , n Un soggetto acquista un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa in quanto la superficie totale non supera i 240 mq al netto della mansarda, priva del requisito dell abitabilità. In seguito l Ufficio notifica un avviso di liquidazione in quanto nella metratura rilevante va inclusa anche la mansarda. Secondo i Giudici il contribuente non ha diritto ad usufruire delle agevolazioni prima casa in quanto la mansarda concorre al calcolo della superficie totale, comportando, nel caso di specie, il superamento del limite dei 240 mq con conseguente classificazione dell abitazione di lusso (dal calcolo della superficie vanno esclusi solo gli ambienti previsti dalla norma ovvero balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina). Infatti la mansarda, pur priva del requisito dell abitabilità, integra la superficie utile ai fini del raggiungimento del limite, posto che il predetto requisito non è richiamato dal citato DM cui va fatto riferimento (la compravendita è stata conclusa l ); ciò che rileva per il calcolo della superficie complessiva è il requisito

12 dell «utilizzabilità» degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità parametro idoneo ad esprimere il carattere «lussuoso» di un abitazione. Risulta infatti preclusa qualsiasi interpretazione estensiva in quanto le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non possono essere interpretate in via analogica. Sentenza Corte Cassazione , n Ad un soggetto è stata contestata la decadenza dalle agevolazioni prima casa in quanto l immobile acquistato è qualificato, a seguito di un accertamento da parte dell Ufficio, di lusso essendo situato su un area destinata a ville unifamiliari isolate, pur avendo una superficie di 78 mq e finiture di tipo ordinario. Secondo i Giudici, al fine di stabilire se un abitazione è di lusso e, quindi, esclusa dai benefici prima casa, va fatto riferimento a quanto previsto dal citato Decreto, in base al quale la circostanza che l immobile sia stato realizzato su aree destinate dagli strumenti urbanistici a ville o parco privato determina l attribuzione della qualifica di lusso, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive. Ciò che rileva è, infatti, la collocazione urbanistica che costituisce indice di particolare prestigio, caratteristica di per sé idonea a qualificare l immobile di lusso. Ordinanza Corte Cassazione , n Una coppia acquista un immobile da destinare ad abitazione principale classificato non di lusso in quanto di superficie inferiore a 240 mq. In seguito l Ufficio emette un avviso di liquidazione con irrogazione delle relative sanzioni in quanto l abitazione è da considerarsi di lusso poiché dotata di piscina.

13 Per la Cassazione la revoca dei benefici in esame è lecita in quanto l esistenza della piscina a servizio dell immobile determina la configurabilità del requisito di lusso anche con riguardo ad un immobile di superficie e cubatura ridotta come nel caso di specie. RESPONSABILITÀ DELL ACQUIRENTE IN SEDE DI ROGITO Con riguardo alla responsabilità dell acquirente in sede di rogito in presenza di immobile di lusso al quale sono riconosciute le agevolazioni in esame, la Cassazione ha generalmente assunto un orientamento univoco (da ultimo nella citata ordinanza n ) precisando che: in tema di IVA, nel caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell agevolazione per la prima casa, all IVA con aliquota del 4% in luogo di quella ordinaria l Ufficio emette l avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell acquirente dell immobile medesimo, in quanto l applicazione dell aliquota inferiore da parte del venditore dell immobile è derivata da una dichiarazione mendace dell acquirente, la quale istituisce un rapporto diretto tra l acquirente stesso e l Amministrazione finanziaria. Al cedente, in tali ipotesi, non può essere attribuita alcuna responsabilità, dovendosi ricondurre all acquirente del bene il recupero dell IVA. TRASFERIMENTO DELL IMMOBILE ALL EX CONIUGE E DECORSO DEL QUINQUENNIO Come accennato, costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni in esame, la cessione per atto a titolo oneroso / gratuito dell immobile entro 5 anni dall acquisto, qualora l acquirente non provveda entro un anno a riacquistarne un altro da adibire ad abitazione principale. Relativamente all ipotesi di trasferimento della casa coniugale all ex coniuge per atto di separazione consensuale

14 prima del decorso del quinquennio senza successivo riacquisto, la Cassazione si è ripetutamente pronunciata assumendo un orientamento altalenante circa la perdita (sentenza Corte Cassazione , n. 2263) o meno dei benefici in esame. Sentenza Corte Cassazione , n Un soggetto ha beneficiato delle agevolazioni prima casa in sede di acquisto di un immobile. Successivamente lo stesso trasferisce l immobile all ex moglie (come da accordi della separazione consensuale) entro 5 anni dall acquisto senza provvedere ad acquistarne un altro nell anno successivo. In seguito si vede notificare un avviso di liquidazione con irrogazione delle relative sanzioni per decadenza dalle agevolazioni in esame. Innanzitutto i Giudici richiamano un recente principio sancito dalla stessa Corte per cui l attribuzione all ex coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di alienazione dell immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici prima casa; bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista della cessazione della convivenza stessa). Ciò posto la Corte, alla luce della ratio dell agevolazione prima casa, cioè di favorire l acquisizione in proprietà della casa da destinare ad abitazione propria e quindi del proprio nucleo familiare, riconosce la prevalenza della predetta esigenza rispetto alla natura negoziale del trasferimento in esame, connotato dalla funzione solutoria degli obblighi legali di mantenimento, in forza della quale l immobile acquistato con l agevolazione fiscale per essere destinato a casa familiare resta tale, continuando quindi a soddisfare la primaria esigenza della conservazione

15 dell habitat familiare in funzione di tutela della prole, con il solo adeguamento alla sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi. Per i Giudici tale conclusione, oltre ad essere in linea con l interpretazione che riconosce le predette agevolazioni nel quadro degli accordi di negoziazione della crisi familiare, purché intervengano sempre tra i coniugi, è in linea con quanto precisato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 27/E (richiamata anche nelle più recenti Circolari , n. 18/E e , n. 2/E) nella quale l Agenzia ha riconosciuto l applicabilità dell esenzione prevista dall art. 19, Legge n. 74/87 anche per gli atti di trasferimento in favore dei figli nell ambito dei procedimenti di separazione e divorzio. COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI Come sopra evidenziato, per poter usufruire dell agevolazione prima casa è necessario che l acquirente non sia proprietario o titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune, idoneo ad essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge. In generale la Cassazione ha negato la decadenza dalle agevolazioni prima casa in presenza di titolarità di quota di altro immobile valutato come non idoneo all uso abitativo in quanto la norma assoggetta il godimento dell agevolazione prima casa alla non titolarità di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l immobile da acquistare. Relativamente alla natura della comunione, la Cassazione ha precisato che solo la comunione legale tra coniugi ostacola un nuovo acquisto agevolato da parte di uno dei 2. Sentenza Corte Cassazione , n Un soggetto acquista un immobile, beneficiando delle agevolazioni prima casa, successivamente revocate, in quanto lo stesso risulta contitolare con la moglie di un altro

16 immobile nello stesso Comune. La Corte riconosce la spettanza della predette agevolazioni poiché l immobile sito nello stesso Comune è stato acquistato prima del matrimonio senza usufruire delle agevolazioni prima casa e una volta sposati i coniugi hanno scelto il regime di separazione patrimoniale. Infatti secondo i Giudici la condizione imposta dalla Nota II-bis) va intesa nel senso che solo la comunione legale tra i coniugi osta all agevolazione, mentre la titolarità di una quota di un appartamento in comunione non preclude il beneficio, in quanto è connaturato alla natura del diritto d abitazione il legame ai bisogni del titolare e «della sua famiglia» (art c.c.) e l incompatibilità di esso con ogni contitolarità, salvo che della comunione tra i coniugi. Pertanto, la titolarità di una quota di altra abitazione è simile a quella di immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative dell acquirente, e quindi non è incompatibile con le agevolazioni in esame.

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