DETRAZIONI - BONUS CASA

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1 Dispensa n. 7 DETRAZIONI - BONUS CASA Indice 1.Recupero edilizio pag Guida al 50% pag Lavori agevolati pag Manutenzione ordinaria pag Manutenzione straordinaria pag Altre spese agevolate pag Chi può fruire dell agevolazione pag Adempimenti pag Pagamento con bonifico pag Perdita della detrazione pag Trasferimento del credito pag Bonus mobili in caso di cambio di possesso pag Acquisto abitazione in edificio ristrutturato pag Novità 2017 pag Novità 2017 sulle ristrutturazioni pag Interventi antisismici pag Bonus per acquisto di mobili ed elettrodomestici pag Presupposto per l agevolazione pag Mobili ed elettrodomestici agevolati pag Importo detraibile pag Pagamenti pag Documenti da conservare pag Bonus per risparmio energetico pag Novità 2017 per risparmio energetico pag Cumulabilità detrazioni pag Acquisto Box agevolato pag Condominio pag Iva sulle ristrutturazioni edilizie pag Novità per Iva e Leasing pag Casistica di opere agevolate pag. 21 Nella Scienza delle Finanze, in materia di tassazione, si ha deduzione fiscale quando un onere fiscale viene sottratto dal reddito complessivo, avendosi la riduzione della base imponibile, ossia il valore su cui poi si calcola l'imposta (a mezzo dell'aliquota). La detrazione agisce invece riducendo l'imposta lorda. 1. RECUPERO EDILIZIO Negli ultimi anni la normativa che regola la materia e stata piu volte modificata. 1

2 La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia e disciplinata dall art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) inserito con il D.L.201/2011, Salva Italia. Esso ha disciplinato in modo strutturale il meccanismo delle detrazione di cui trattasi, ha confermato la percentuale di detrazione del 36%, con un tetto massimo di euro e la ripartizione in 10 quote annuali e ha cancellato la possibilità della ripartizione in 5 o in 3 anni in base all età di 75 anni o 80, ed infine le ha rese permanenti e le ha inserite tra gli oneri detraibili dall Irpef, segnando la fine di un lungo periodo di incertezze legato a continue proroghe. Poi la disciplina e stata ulteriormente modificata dal D.L. Sviluppo 83/2012, con cui la detrazione veniva innalzata dal 36% al 50% per le spese effettuate dal 26/6/2012 al 30/7/2013 e l importo massimo di spesa ammessa al beneficio passava da a euro per unità immobiliare. Infine il governo Letta con il D.L. 63/2013 e intervenuto ancora una volta estendendo questi maggiori benefici alle spese effettuate fino al 31/12/2013. Quindi la Legge di Stabilita 147/2014 ha dato un altra correzione: ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef del 50%, sempre con il limite massimo di spesa di euro per unità immobiliare ed ha stabilito una detrazione del 40% per le spese sostenute nel Mentre dal 1 gennaio 2016 la detrazione doveva tornare alla misura ordinaria del 36% e con il limite di euro per unità immobiliare, invece con la Legge di Stabilità 2017 vi e stata un ulteriore proroga Guida al 50% per interventi di recupero edilizio Si consiglia di leggere la Guida al 50% su per le ristrutturazioni e interventi di efficienza energetica, nonché le due Circolari : Circ. 29/E del 13/9/2013 Circ. 15/E del 5/3/2003 Queste agevolazioni hanno dato e danno un contributo fondamentale allo sviluppo economico, pari a piu di un punto del Pil, specialmente nel settore dell edilizia in grave crisi. Dal 1998 al 2013 sono state presentate per il recupero edilizio (con aliquote del 41%, 36% e 50%) domande per un investimento complessivo di milioni di euro, di cui milioni detraibili. Per il risparmio energetico dal 2007 al 2013 (con aliquote del 55% e del 65%) le domande sono state per un investimento complessivo di milioni di cui milioni detraibili. Sommando le due agevolazioni abbiamo domande per investimenti pari a 135,6 miliardi di cui 57 miliardi di detrazioni. Sarebbe necessario non solo prorogare ma anche stabilizzare e rendere piu efficienti l ecobonus per il risparmio energetico e per gli interventi di consolidamento antisismico Per quali lavori spettano le agevolazioni E un rebus capire quali interventi danno diritto alle detrazioni: se per esempio rifacciamo interamente il bagno di casa, sostituendo sanitari, piastrelle, ecc. non abbiamo diritto alla detrazione. Se invece spostiamo un tramezzo per allargare una stanza si ha diritto allo sconto. In linea generale gli interventi agevolati sono i seguenti: - Manutenzioni straordinarie, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su abitazioni e manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali. - Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi. - Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. - Prevenzione di atti illeciti di terzi. - Eliminazione delle barriere architettoniche. - Cablatura di edifici. - Contenimento dell inquinamento acustico. - Bonifica dall amianto. - Riduzione degli infortuni domestici. - Conseguimento di risparmi energetici, compreso il fotovoltaico (art. 16-bis, comma 1 Tuir 917) - Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati (art. 16-bis, comma 3 Tuir 917) 2

3 La prima fondamentale differenza da tenere a mente e quella tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Nelle manutenzioni ordinarie troviamo opere anche economicamente rilevanti, si tratta di opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, quali porte, finestre, pavimenti, pareti, sanitari e degli impianti. Si tratta di manutenzione straordinarie quando invece sono coinvolte opere murarie dell edificio, spostando ad esempio porte o muri, ingombri delle aperture o delle finestre, o se creo un nuovo bagno o sposto la cucina. Nel caso degli impianti e straordinaria se non e una semplice sostituzione del tubo dell acqua o della caldaia, ma se invece modifico l impianto stesso. Alcuni interventi in ordinaria diventano agevolabili se portano risparmi energetici: caldaie che riducono i consumi, condizionatori a pompe di calore, finestre con alto isolamento termico (in molti casi si ha il beneficio del 65%). E importante sapere che un intervento piu rilevante di manutenzione straordinaria assorbe gli interventi ordinari, per esempio se rifaccio i pavimenti e sanitari del bagno (manutenzione ordinaria) e insieme sposto la porta della camera da letto o sposto un muro, tutto l intervento diventa straordinaria (chiedere consiglio a un esperto: geometra o ingegnere). In linea generale i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l agevolazione fiscale sono: 1. quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unita immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. 2. Quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali. Gli interventi di manutenzione ordinaria (vedi l apposito paragrafo) sono dunque ammessi all agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali. 3. Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicati nei precedenti punti 1 e 2 e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza (per questi interventi la detrazione e stata introdotta dal Dl n. 201/2011). 4. Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune. 5. I lavori finalizzati all eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all abitazione). 6. Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu avanzata, sia idoneo a favorire la mobilita interna ed esterna all abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, e prevista la detrazione Irpef del 19%. 7. Gli interventi di bonifica dall amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (per esempio, non spetta alcuna detrazione per l acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri 3

4 realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano: - l installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti - il montaggio di vetri anti-infortunio - l installazione del corrimano 8. Interventi relativi all adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per atti illeciti si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione e applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: - rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici - apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione - porte blindate o rinforzate - apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini - installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti - apposizione di saracinesche - tapparelle metalliche con bloccaggi - vetri antisfondamento - casseforti a muro - fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati - apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. 9. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all esecuzione di opere interne. Alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico e equiparata a tutti gli effetti la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Pertanto, rientra tra i lavori agevolabili l installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull impiego della fonte solare e, quindi, sull impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013). Per usufruire della detrazione e comunque necessario che l impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell abitazione (cioe per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell abitazione. Gli interventi per l adozione di misure antisismiche e per l esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione Manutenzione ordinaria Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del C.C. Tra queste: il suolo su cui sorge l edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell edificio necessarie all uso comune, i locali per la portineria e per l alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione. Sono esempi di interventi di 4

5 manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. Se queste opere fanno parte di un intervento piu vasto, come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l insieme delle stesse e comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. Sono agevolabili anche gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego di delle fonti rinnovabili di energia, anche se non comportano la realizzazione di opere edilizie vere e proprie. Tra le spese agevolabili sono comprese anche quelle riferite alla progettazione e alle prestazioni professionali connesse Manutenzione straordinaria Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d uso. Esempi di manutenzione straordinaria: installazione di ascensori e scale di sicurezza realizzazione e miglioramento dei servizi igienici sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso rifacimento di scale e rampe interventi finalizzati al risparmio energetico recinzione dell area privata costruzione di scale interne. Restauro e risanamento conservativo Sono compresi in questa tipologia gli interventi finalizzati a conservare l immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d uso con esso compatibili. Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo: interventi mirati all eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali Altre spese ammesse all agevolazione Oltre alle spese necessarie per l esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione e possibile considerare anche: - le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse - le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento - le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/ ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71) - le spese per l acquisto dei materiali - il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti - le spese per l effettuazione di perizie e sopralluoghi - l imposta sul valore aggiunto (Iva), l imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori - gli oneri di urbanizzazione 5

6 - gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998) Chi puo fruire della detrazione Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. Essi devono avere il possesso o la detenzione del fabbricato su cui vengono effettuati i lavori agevolati, quindi: i proprietari, il nudo proprietario, l usufruttuario ed anche il comodatario e l inquilino. Con la risoluzione 64/E del 28/7/2016 l A.E. ha specificato che il beneficiario può essere il convivente more uxorio. Pertanto l agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: - proprietari o nudi proprietari - titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) - locatari o comodatari - soci di cooperative divise e indivise - imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce - soggetti indicati nell articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Sono definiti familiari, ai sensi dell art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Se e stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l acquirente dell immobile ha diritto all agevolazione se: - e stato immesso nel possesso dell immobile - esegue gli interventi a proprio carico - e stato registrato il compromesso. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati Adempimenti Per poter usufruire dell agevolazione e necessario rispettare una serie di adempimenti per non rischiare di vedersi respinto il riconoscimento del bonus. Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati, negli ultimi anni, semplificati e ridotti. In particolare, dal 14 maggio 2011 e stato soppresso l obbligo dell invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall impresa che esegue i lavori. E sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Si deve essere in possesso della fattura emessa dal prestatore che individua il committente e l importo ed inoltre il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale. Il bonifico viene definito parlante perché deve riportare la causale di versamento con esplicito riferimento all art. 16-bis Tuir 917/86, il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e il codice fiscale o partita Iva del beneficiario del pagamento. E possibile pagare altre spese con altri 6

7 sistemi quando riguardano: imposte di bollo, le ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, i diritti per concessioni, ecc. Con la circolare 11/E del 2014 l A.E. ha chiarito che non si perde il diritto al bonus nel caso in cui, all interno del bonifico il contribuente abbia indicato erroneamente la norma relativa alla riqualificazione energetica anziche l art. 16-bis del Tuir, perché l importante e che la banca o la posta riescano ad applicare la ritenuta d acconto, attualmente dell 8%. Nel caso che la spesa venga sostenuta da più soggetti nel bonifico nella causale si devono indicare i codici fiscali di tutti i soggetti. Nel caso di spese sostenute per il condominio nel bonifico basta indicare il codice fiscale del condominio e dell amministratore. Sui pagamenti effettuati la banca e le poste devono operare una ritenuta d acconto che era prevista dal 5/7/2011 pari al 10%, ridotta poi al 4%. Successivamente e stata portata con decorrenza dal 1/1/2015 all 8% attuale. E indispensabile rispettare gli obblighi di comunicazione in tema di interventi edilizi, quindi vanno effettuate le apposite comunicazioni comunali attraverso la DIA, SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), la CIL o la CILA, a seconda dell intervento, oppure attraverso un autocertificazione per gli interventi in edilizia libera (cioe manutenzioni ordinarie, tinteggiatura interna, rifacimento di pavimenti e rivestimenti interni, sostituzione di porte e di impianti purche non vi siano innovazioni). Si rammenta che occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 2 novembre In particolare, oltre ai documenti indicati piu avanti (comunicazione all Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente deve essere in possesso di: - domanda di accatastamento (se l immobile non e ancora censito) - ricevute di pagamento dell imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta - delibera assembleare di approvazione dell esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese - dichiarazione di consenso del possessore dell immobile all esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell immobile, se diverso dai familiari conviventi - abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. Comunicazione all Azienda sanitaria locale Deve essere inviata all Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni: - generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi - natura dell intervento da realizzare - dati identificativi dell impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione - data di inizio dell intervento di recupero. La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l obbligo della notifica preliminare all Asl. I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione Pagamento mediante bonifico 7

8 Per fruire della detrazione e necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino: - causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986) - codice fiscale del soggetto che paga - codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. CAUSALE Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall articolo 16-bis del Dpr 917/ Pagamento fattura n. del a favore di partita Iva Le spese che non e possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità. Quando vi sono piu soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale. Se il bonifico contiene l indicazione del codice fiscale del solo soggetto che fino al 13 maggio 2011 era obbligato a presentare il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, dovevano riportare in un apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale indicato sul bonifico. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio e necessario indicare quello dell amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento. Con riferimento alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e la causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera). In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta (risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011). Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell imposta dovuta dall impresa che effettua i lavori. Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all applicazione di questo adempimento Casi di Revoca - Come si puo perdere la detrazione L Agenzia delle Entrate può non riconoscere il diritto alla detrazione e recuperare l importo fruito nei seguenti casi: - il pagamento non e stato eseguito tramite bonifico bancario o postale; - il bonifico non riporta tutte le indicazioni richieste dalle norme ossia la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o partita Iva dell impresa che ha effettuato i lavori; - non vengono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate; - non si e in grado di esibire la ricevuta del bonifico; - la ricevuta del bonifico risulta essere intestata a un soggetto diverso da quello che richiede la detrazione; - gli interventi effettuati, anche se agevolabili, non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali; - risultano violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi; - non si e in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni (sicurezza e versamento contributi) resa dalla ditta esecutrice dei lavori. Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all agevolazione se e in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445); - non risulti essere stata effettuata la comunicazione preventiva alla ASL competente, se questa risulti obbligatoria. 8

9 1.10. Trasferimento del credito ad altri Durante il periodo in cui si distribuisce la detrazione può accadere un evento che cambi la titolarità del credito, come nel caso di vendita, decesso del beneficiario o donazione. Nel caso di compravendita dell immobile sul quale e stato eseguito l intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l intero periodo, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate e trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all acquirente dell unità immobiliare (se persona fisica). Ma secondo l art. 16-bis comma 8 il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all acquirente dell immobile. Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all acquirente dell immobile. Nel caso di cessata locazione o comodato dell immobile per il quale essi hanno sostenuto le spese agevolate mantengono il diritto a fruire delle restanti rate. In caso di decesso del beneficiario del bonus, le quote di detrazione restanti si trasmettono, per intero, esclusivamente all erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell immobile, si prescinde dal fatto che egli lo adibisca ad abitazione principale. Cioe non deve né affittarlo o darlo in comodato ad altri perché perderebbe la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso di un unico erede la detrazione spetta per intero a lui, se ci sono piu eredi il bonus va diviso tra di loro; se ci sono piu eredi ed uno solo ha la detenzione materiale e diretta del bene il beneficio spetta solo a questo erede. La detenzione del bene deve essere mantenuta non solo nell anno di accettazione dell eredità, ma anche in ogni anno per cui vuole godere delle detrazioni. Nel caso di piu eredi ed uno di essi e il coniuge superstite e la casa era adibita a residenza familiare del de cuius, la detrazione spetta solo al coniuge, in quanto titolare del diritto di abitazione ex lege di tale casa. La presenza del diritto di abitazione del coniuge superstite impedisce agli altri eredi di poter detenere il bene e quindi non possono beneficiare delle quote di detrazioni restanti. Cioe l agevolazione si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene Circ. 24/E/2004. Nel caso di decesso del conduttore che ha sostenuto spese per lavori di ristrutturazione nell immobile locato, le restanti rate vengono trasferite all erede che subentra nella titolarità del contratto di locazione e che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso che l immobile venga destinato, con variazione catastale dopo l ultimazione dei lavori, ad uso non abitativo, si conserva il diritto alla detrazione, perché l importante e che all atto dell esecuzione dei lavori, sussistano tutte le condizioni per accedere ai benefici Bonus mobili in caso di cambio del possesso Nel caso di detrazioni per spese di ristrutturazioni e per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, in caso di cessione dell immobile il credito passa all acquirente solo il diritto alla detrazione per i lavori eseguiti (in sostanza ci deve essere coincidenza tra intestatario delle fatture per i lavori edili e intestatario delle fatture per l acquisto dell arredamento). Cosi pure nel caso di cessione di un immobile in cui nel 2013 sono stati fatti lavori edili agevolati, nel 2014 l acquirente non poteva detrarsi le spese per l acquisto di mobili o elettrodomestici. La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento. 2. ACQUISTO ABITAZIONE IN EDIFICO RISTRUTTURATO Nel terzo comma dell art. 16-bis del Tuir e contenuta la disposizione del riconoscimento di una detrazione in caso di acquisto di un unità immobiliare collocata all interno di un fabbricato che e stato interamente ristrutturato o assoggettato a interventi di restauro conservativo. Le condizioni per godere del bonus sono : 9

10 - gli interventi devono riguardare l intero fabbricato; - la cessione o assegnazione delle singole unità devono essere effettuate direttamente dall impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare; - la cessione o assegnazione deve essere effettuata entro 18 mesi dalla fine dei lavori. Godono della detrazione i soggetti passivi Irpef che hanno sostenuto le spese nel periodo compreso tra il 26/6/2012 e il 31/12/ L agevolazione consiste in una detrazione del 50% su un importo massimo di euro per singola unità immobiliare. La norma per evitare problemi di quantificazione dell incentivo una misura forfetaria pari al 25% del prezzo di acquisto dell unità immobiliare risultante nell atto pubblico di cessione o di assegnazione e il 25% del prezzo non potrà mai superare l importo di spesa massima stabilita in euro per il In parole povere il prezzo massimo di acquisto su cui si può beneficiare dell intera detrazione e di euro, infatti il 25% di tale importo e pari a euro. Nel prezzo complessivo si deve ricomprendere anche l Iva. La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite massimo previsto deve intendersi riferito alla singola unità immobiliare e non al numero di persone che partecipano alla spesa. Se con un unico atto si acquistano due unità immobiliari il limite massimo di spesa va riferito ad ognuno dei due fabbricati. Per quanto riguarda gli adempimenti non e necessario effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale e neppure conservare tutta la documentazione prevista nei casi di recupero edilizio, in quanto fa fede l atto di compravendita registrato presso gli uffici dell A.E. 3. NOVITA 2017 Il tema della casa resta centrale in un Paese in cui poco meno dell 80% degli italiani vive in una casa di proprietà, contro una media UE del 70%. Vediamo alcune novità: Con la Legge di Bilancio 2107 e sino a tutto il 2017 per gli interventi di prevenzione antisismica sulle parti comuni condominiali si può arrivare, a certe condizioni, a scontare dall Irpef (in dieci anni) una quota dell 85%di detrazione fiscale. Allargato anche il vantaggio fiscale per la riqualificazione energetica, che può arrivare al 75% sempre in condominio. Confermate poi le detrazioni del 50% e del 65%, ma solo per le spese sostenute nel 2017, per il recupero edilizio, per il risparmio energetico effettuate nelle singole unità immobiliari e il bonus mobili. E il momento giusto per mettere in cantiere i lavori di recupero: ristrutturare, sostituire gli impianti, mettere in sicurezza la casa, realizzare gli interventi antisismici, spostare pareti o abbatterne altre, o riqualificare l appartamento o l intero edificio condominiale in chiave ambientale, di risparmio energetico migliorando la qualità della vita a costi ragionevoli. Ricordiamo anche gli incentivi per gli acquisti di case ristrutturate dall impresa che ha effettuato i lavori, abitazioni in classe energetica A o B, compravendite con leasing immobiliare da parte dei giovani e box pertinenziali di nuova costruzione, tutti confermati. La legge di bilancio si e limitata a prorogare solo di un anno il Bonus del 50% e il tetto di spesa di euro pertanto dal 1/1/2018 si scenderà al 36% su un massimo di euro. Lo stesso vale per l ecobonus del 65% sulle singole unità: anche qui la proroga e di 12 mesi, mentre per gli interventi sulle parti comuni dei condomini avranno 5 anni ma bisognerà attendere per conoscere la spesa massima agevolabile, perché se fosse di per ogni unità molti lavori sarebbero penalizzanti, specialmente per le piccole palazzine. Inoltre per i condomini la legge di bilancio ha introdotto due superbonus energetici: lo sconto sale al 70% se la riqualificazione riguarda piu del 25% dell involucro e salirà al 75% se si raggiunge la qualità media prevista dal D.M. 26/6/

11 E decaduto il 65% previsto per le spese antisismiche degli edifici nelle zone di rischio 1 e 2, ma ci sono incentivi piu interessanti per le messa in sicurezza degli stessi. Inoltre le agevolazioni sono estese anche alle zone di rischio sismico 3 e interessano gli edifici produttivi e tutte le case, non solo le abitazioni principali. Qualche problema sorge in merito alla riduzione a 5 anni il recupero dei bonus antisismici, perché in caso di spese rilevanti si corre il rischio di non poter godere appieno di queste agevolazioni. Inoltre si resta in attesa di sapere come sarà regolata la possibile cessione a terzi dei superbonus energetici e antisismici in condominio, che finora non ha funzionato. Si rimanda al Prospetto allegato A 3.1. Novita sulle Ristrutturazioni edilizie La legge di Stabilità ha prorogato per il 2017 tutte le detrazioni sui lavori edilizi al 50% e sul risparmio energetico qualificato del 65%. La proroga alle detrazioni del 65% per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali e fino al 31/12/2021 ed e aumentata al 70% e al 75% a certe condizioni. Ha prorogato anche il bonus mobili ed elettrodomestici fino al 31/12/2017 solo per chi beneficerà della detrazione del 50% per i lavori iniziati dal 1/1/2016 per il recupero edilizio. Non e stato prorogato il bonus mobili per le giovani coppie che e rimasto solo per il Per quanto riguarda la detrazione per il recupero edilizio la percentuale di detrazione ha subito le seguenti modificazioni: - Fino al 25/6/2012 era del 36% con limite massimo di euro - Dal 26/6/2012 al 31/12/2017 e passata al 50% con limite di spesa di euro - Dal 1/1/2018 passerà al 36% con limite di spesa di euro Il limite massimo di spesa agevolata si riferisce allo stesso intervento, anche su piu anni, effettuato nella stessa unità immobiliare comprensiva di pertinenza. Il limite massimo previsto oggi e di euro, però nel caso in cui gli interventi agevolati realizzati in ciascun anno consistano nella prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti si deve tener conto delle spese sostenute negli stessi anni ( 4 comma art. 16-bis Tuir 917). In questi casi l agevolazione spetterà solo per la parte di spesa che, complessivamente considerata, rientra nel limite dei euro. Quindi l A.E., con la circolare 17/E del 24/4/2015 ha chiarito che il predetto limite non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. La detrazione verrà inserita all interno della dichiarazione precompilata anche grazie alle informazioni che l A.E. riceve dagli amministratori di condominio che sono tenuti a trasmettere via telematica tutti i dati relativi alle spese sostenute nell anno. Ricordiamo che solo per i lavori sostenuti fino al 31/12/2011 era prevista la detrazione in 5 rate annuali per i contribuenti di età non inferiore a 75 anni e in 3 rate per quelli oltre gli 80 anni. Oggi invece la detrazione e di dieci anni per tutti. Però con la legge di Stabilità 2017 si riconosce dal 2017 al 2021 per gli interventi antisismici su zone ad alta pericolosità la ripartizione in 5 rate annuali 4. INTERVENTI ANTISISMICI La Legge di stabilità 2017 ha ridotto dal 65% al 50% la detrazione speciale sugli interventi antisismici su edifici ubicati nelle zone ad alta pericolosità (zone 1 e 2) applicabile nel periodo Ma il suo utilizzo e stato esteso anche agli edifici della zona 3. Il limite massimo per singolo intervento e stato portato da euro per ciascuna unità a per ciascuna unità per ciascun anno. La ripartizione delle spese sostenute nel periodo e stata ridotta a 5 anni, anziché 10. Le spese sostenute dal 1/1/2017 al 31/12/2021 saranno detraibili a patto che le procedure autorizzatorie comunali per questi interventi siano iniziate dal 1/1/2017 e che i lavori siano eseguiti 11

12 su edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3 ed inoltre che si riferiscano a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Come già detto se i lavori portano alla riduzione di una o due classi di rischio la detrazione del 50% passa a 70% (75%per le parti comuni) o 80% (85% per le parti comuni). In questi casi i beneficiari possono cedere il proprio credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori oppure ad altri soggetti privati. Dal 2022 il bonus speciale per gli interventi antisismici non ci sarà piu e quindi si potrà beneficiare della consueta detrazione del 36% di cui all art. 16-bis/comma 1/lettera i del Tuir 917. Le misure antisismiche del 36-50% e il bonus speciale del 50% si applicano sulle opere per la messa in sicurezza statica, in particolare su parti strutturali e per la redazione della documentazione obbligatoria. Sono compresi interventi di inserimento tiranti orizzontali e verticali, di iniezioni di miscele leganti, di ripristino e rinforzo di armature metalliche, di cerchiature di elementi strutturali. A regime ci sono anche le detrazioni del 50% (36% dal 2018) per il ripristino o la ricostruzione dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi. E necessario che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Per la detrazione speciale del 50% sulle misure antisismiche invece non e necessario che in precedenza vi sia stato un terremoto o un evento calamitoso. Per la detrazione speciali del 50% per le misure antisismiche si deve procedere come per l agevolazione del 36% per le ristrutturazioni, per cui e obbligatorio il pagamento con bonifico parlante e tutti i dati dell ordinante e del beneficiario. Come detto in precedenza, per gli interventi antisismici la detrazione speciale del 50% (70-85%) l ammontare complessivo delle spese nei cinque anni non potrà superare euro per unità immobiliare per ciascun anno quindi per un massimo di euro per singola unità. 5. BONUS PER ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI Normativa Il Bonus mobili e stato introdotto dal D.L. 63/2013, in vigore dal 6/6/2013 e consiste in una detrazione dall Irpef del 50% per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, senza alcun limite tra l entità delle due spese. La legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato questa detrazione fino al 31 dicembre 2014 introducendo il limite che la spesa per i mobili non deve essere superiore a quella della ristrutturazione. Ma il governo Letta, subito pentito della norma limitativa, la neutralizzava con il D.L. 151/2013 Salva Roma bis. Ma questo decreto e decaduto il 28 febbraio 2014 e quindi e riportato in vita il limite di spesa per i mobili, non superiore alle spese edilizie. Ma il governo Renzi con la reiterazione del decreto Salva Roma ha rimediato e dunque il bonus mobili e prorogato senza alcun limite. L associazione FederlegnoArredo ha calcolato che nei primi sei mesi di applicazione della norma, il bonus mobili ha consentito di recuperare 314 milioni di euro di fatturato, con mille imprese salvate dalla chiusura e oltre posti di lavoro conservati. La spinta positiva e proseguita per tutto il 2014 con un impatto complessivo di 1,2 miliardi di euro. Ma anche il Fisco ha ricevuto un bel vantaggio con un maggior gettito Iva di circa 70 milioni di euro per il 2013 e di oltre 264 nel 2014, inoltre maggior gettito sarà incassato tutto in una volta, mentre i rimborsi fiscali saranno diluiti in dieci anni. Ma queste agevolazioni non sono risolutive per far riprendere il mercato, occorre renderle permanenti e possibilmente portarle a mila euro per consentire il rinnovo dell intero arredamento. I contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono fruire di un ulteriore riduzione d imposta per l acquisto di mobili, nonché per l acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le 12

13 apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute ed e calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro. Anzitutto, le detrazioni fiscali su ristrutturazioni e bonus mobili al 50% sono collegate: non si può avere il bonus mobili senza ristrutturazioni edilizie o interventi di manutenzione straordinaria. Niente detrazioni su elettrodomestici e arredi, quindi, per lavori di manutenzione ordinaria. Inoltre le detrazioni su ristrutturazioni non sono cumulabili con le detrazioni per il risparmio energetico al 65%, pertanto se determinati interventi possono rientrare in entrambe le tipologie di agevolazioni, si dovrà scegliere per l'una o per l'altra. E bene chiarire che nelle detrazioni fiscali su ristrutturazioni edilizie rientrano le spese per i pannelli fotovoltaici: se si parla di pannelli volti alla produzione di energia elettrica si potrà beneficiare degli sgravi al 50%, mentre se si tratta di pannelli per la produzione di acqua calda delle detrazioni al 65%, ovvero del cosiddetto ecobonus no. E possibile che le spese per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non e necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l arredo dell abitazione. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell A.E. del 2 novembre Vediamo l andamento storico di questa agevolazione: - Dal 6/6/2013 al 31/12/2013 Detrazione del 50% con limite di spesa di euro, per singola unità immobiliare, solo se spetta anche la detrazione del 50% per uno dei lavori dell art. 16-bis, pagati, anche in parte, dal 26/6/2012 al 31/12/ Dal 1/1/2014 al 31/12/2016 Detrazione del 50% con limite di spesa di euro, per singola unità immobiliare, solo se spetta anche la detrazione del 50% per uno dei lavori dell art. 16-bis, pagati dal 26/6/2012 al 31/12/ Dal 1/1/2017 al 31/12/2017 Detrazione del 50% con limite di spesa di euro, per singola unità immobiliare, solo se spetta anche la detrazione del 50% per uno degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, iniziati a decorrere dal 1/1/2016 e pagati, anche in parte, dal 26/6/2012 al 31/12/ Dal 1/1/2018 Stop alla detrazione Si rammenta che dal 1/1/2017 non c e piu la detrazione del 50%, con limite di spesa di euro per singola unità immobiliare acquistata nel 2015 o 2016, sulle spese per l acquisto di arredo di abitazione principale da parte di giovani coppie da almeno tre anni in cui uno di essi non abbia superato i 35 anni di età (art.1, comma 75 Legge 208/2015) 5.1. Presupposto per l agevolazione Gli interventi che accedono ai bonus mobili e grandi elettrodomestici sono definiti: dalla Circolare n. 29 del 18/9/2013 e dalla Risoluzione della DRE del Veneto n del 8/9/2013. I lavori agevolabili sono: - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali (art.1117 C.C.) 13

14 - Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale e sulle loro pertinenze. - Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. - Interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione degli immobili. Gli interventi esclusi sono: - Realizzazione di autorimesse o posti auto. - Eliminazione delle barriere architettoniche. - Misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. - Cablatura degli edifici, al contenimento dell inquinamento acustico. - Risparmi energetici. - Misure antisismiche. - Bonifica dell amianto e esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Possono utilizzarlo i soggetti (proprietari, inquilini e titolari di diritti reali) che usufruiscono sullo stesso immobile del bonus fiscale per lavori edili e chi in questo periodo effettua gli interventi edilizi di cui all art. 16-bis del Tuir: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione post-calamità, ristrutturazione di interi edifici da imprese. Sono esclusi i mini interventi non edilizi come quelli per la prevenzione degli infortuni domestici o di atti illeciti (allarmi, porte blindate, ecc.) o quelli del risparmio energetico senza opere edilizie (sostituzione di finestre o caldaie). Con la Circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 l Agenzia delle Entrate aveva chiarito le regole per poter usufruire dell agevolazione. Il principale presupposto per avere la detrazione e l effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi) e i lavori edili devono essere iniziati prima dell acquisto dei mobili. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all Asl, quando la stessa e obbligatoria, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi. La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente però ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all arredo della propria unità immobiliare, ma solo per gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l appartamento del portiere. In sintesi, la detrazione e collegata agli interventi: - di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale - di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali - di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali - di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza 14

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