Lo sciopero transnazionale nell ordinamento dell Unione Europea
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- Bernarda Di Mauro
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1 Lo sciopero transnazionale nell ordinamento dell Unione Europea Seminario 28 Marzo 2017 Corso di Diritto del Lavoro (A-L LMG, Prof. V. S. Leccese) A.A. 2016/2017 Slide a cura della dott.ssa Daniela Schiuma
2 Art. 6 TUE come modificato dal Trattato di Lisbona (in vigore dal 1 dicembre 2009) 1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea del 7 dicembre 2000 (CARTA DI NIZZA), adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'unione definite nei trattati. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'unione in quanto principi generali.
3 Art. 153 TFUE (ex art. 137 TCE) 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori; b) condizioni di lavoro; c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro; e) informazione e consultazione dei lavoratori; f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5; [ ] 4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo: - non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso, - non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con i trattati, che prevedano una maggiore protezione. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.
4 Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea Nizza, 2000 Art. 12 -Libertà di riunione e di associazione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 2. [ ] Art Diritto di negoziazione e di azioni collettive I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
5 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Roma, 1950 Art.11-Libertàdiriunioneediassociazione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi. 2. L esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.[ ]
6 Art. 49 TFUE (ex art. 43 TCE) Il diritto di stabilimento Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
7 Il caso VikingLine CGUE (Grande Sezione), 11 dicembre 2007 International TransportWorkers Federatione FinnishSeamen s Unionc. VikingLineABP e OÜ VikingLineEesti, causa C-438/05 La nave Rosella, di proprietà della compagnia finlandese Viking Line, svolge un servizio di traghetto da Helsinki a Tallin(Estonia). Nel 2003, adottando una strategia detta di flag of convenience, la Viking manifesta l intenzione di registrare la nave sotto bandiera estone e di assumere marinai estoni cui intende applicare trattamenti legali e contrattuali estoni. Il sindacato finlandese dei marittimi, con il sostegno del sindacato internazionale, proclama uno sciopero, diretto ad ostacolare tale disegno. La Viking cita i sindacati davanti alla Commercial Court di Londra (competente perché a Londra è la sede del sindacato internazionale) ed in primo grado ottiene un provvedimento che ordina la sospensione dello sciopero. La Corte d'appello avvia invece una procedura di rinvio pregiudiziale, chiedendo alla Corte di Giustizia se lo sciopero possa ritenersi legittimo alla luce del diritto comunitario
8 Art. 56 TFUE (ex art. 49 TCE) Libera prestazione di servizi Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capoaiprestatoridiservizi,cittadinidiunpaeseterzoe stabiliti all'interno dell'unione.
9 Il caso Laval CGUE (Grande Sezione), 18 dicembre 2007 Laval un Partneri Ltd c. Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet Causa C-341/05 Un appalto per ristrutturare una scuola nella città di Vaxholm (Svezia), viene vinto dalla impresa lettone Laval, che impiega lavoratori lettoni cui applica le condizioni di lavoro e le retribuzioni concordate con il sindacato lettone. Iniziati i lavori, il sindacato svedese chiede alla Laval di sottoscrivere per adesione il contratto collettivo dei lavoratori edili svedesi. Di fronte al rifiuto della Laval, il sindacato proclama uno sciopero di solidarietà che di fatto blocca il cantiere. La Laval si rivolge ad un giudice svedese che solleva la questione di rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia.
10 Problematiche sottese ai casi sottoposti al giudizio della Corte di giustizia dell UE: Esternalità transfrontaliere, soprattutto in seguito all adesione dei c.d. Paesi newcomers all Unione europea; Carenza di una disciplina uniforme sui costi del lavoro a livello di Unione europea; Notevoli differenze fra le regole lavoristiche e i modelli di relazioni industriali dei singoli Stati membri; Tutela delle libertà economiche di circolazione (delle merci, dei lavoratori, dei servizi, dei capitali e dell impresa stessa, il c.d. diritto di stabilimento) Competizione regolativa fra gli ordinamenti nazionali (opportunità di law shopping per le imprese multinazionali); di conseguenza: competizione al ribasso sui costi del lavoro (social dumping)
11 in breve: I lavoratori residenti in Paesi membri dotati di un alto livello di protezione sociale possono contrastare le pratiche di outsourcing delle imprese e le prestazioni di servizi rese sfruttando i vantaggi competitivi dovuti al minor costo del lavoro nel Paese di provenienza mediante l esercizio dello sciopero? Può l esercizio di un diritto sociale nazionale (lo sciopero) limitare quello di una libertà economica sovranazionale (la libertà di stabilimento o di prestazione di servizi)?
12 Le argomentazioni della CGUE Viking Line Applicazione orizzontale dell art. 49 TFUE(divieto di restrizioni al diritto di stabilimento, comprese le misure nazionali non discriminatorie); Il fatto che l'art. 137 TCE (oggi, 153 TFUE) non si applichi né al diritto di sciopero né a quello di serrata non è in grado di sottrarre un'azione collettiva come quella in esame nella causa principale all'applicazione dell'art. 43 TCE(oggi, art. 49 TFUE). La Corte riconosce che il diritto di intraprendere un'azione collettiva, ivi compreso il diritto di sciopero, è un diritto fondamentale. Tuttavia, afferma che il carattere fondamentale del diritto non esclude le azioni collettive in questione dall'ambito di applicazione dell'art. 43 CE (precedenti: sentenze CGUE Schmidberger e Omega), in quanto, anche ai sensi dell art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, tali diritti sono tutelati conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. La Corte dunque sostiene l equiordinazione fra diritto di sciopero e libertà economica e opera un BILANCIAMENTO fra i due diritti fondamentali: L'art, 43 CE deve essere interpretato nel senso che azioni collettive come quelle in esame nella causa principale, finalizzate a indurre un'impresa privata stabilita in un certo Stato membro a sottoscrivere un contratto collettivo di lavoro con un sindacato avente sede nello stesso Stato e ad applicare le clausole previste da tale contratto ai dipendenti di una società controllata da tale impresa e stabilita in un altro Stato membro, costituiscono restrizioni ai sensi dell'articolo in parola. Tali restrizioni possono, in linea di principio, essere giustificate da una ragione imperativa di interesse generale come la tutela dei lavoratori, purché sia accertato che le stesse sono idonee a garantire la realizzazione del legittimo obiettivo perseguitoenonvannoaldilàdiciòcheènecessarioperconseguiretaleobiettivo.
13 Le norme nazionali che tutelano il lavoro o le disposizioni costituzionali che riconoscono il diritto di sciopero come diritto fondamentale possono considerarsi ragioni imperative di interesse generale? Sì In tal caso, spetta al giudice accertare: Idoneità dei mezzi(sciopero) rispetto all obiettivo; Legittimità dell obiettivo; Proporzionalità. VS Autonomia collettiva(in Italia)
14 Le argomentazioni della CGUE Laval Il diritto delle organizzazioni sindacali di uno Stato membro di intraprendere azioni collettive mediante le quali le imprese stabilite in altri Stati membri possono essere obbligate a sottoscrivere un contratto collettivo che prevede condizioni di lavoro e di occupazione più favorevoli rispetto alla legge dello Stato ospitante è in grado di scoraggiare o rendere più difficile per tali imprese la prestazione di servizi. Costituisce, pertanto, una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE(oggi, art. 56 TFUE); Tale restrizione, tuttavia, può essere giustificata in quanto ha come obiettivo la tutela dei lavoratori( ragione imperativa di interesse generale ); Tuttavia, la tutela dei lavoratori distaccati è già assicurata dalla Direttiva 96/71 sul distacco transnazionale, che prescrive un nucleo di norme imperative di protezione minima dei lavoratori distaccati che l impresa è tenuta a rispettare; Pertanto: Gli artt. 49 CE e 3 della direttiva 96/71 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che un'organizzazione sindacale possa, mediante un'azione collettiva sotto forma di blocco dei cantieri, tentare di costringere un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro ad avviare con essa una trattativa finalizzata a sottoscrivere un contratto collettivo del quale talune clausole stabiliscono condizioni più favorevoli o disciplinano materie non previste dalla legislazione nazionale o dalla Direttiva 96/71
15 in breve Un azione collettiva che eserciti pressione su un impresa avente sede in altro Stato membro al fine di indurla a sottoscrivere un contratto collettivo che preveda condizioni normative e retributive per i lavoratori distaccati più favorevoli rispetto al nucleo minimo inderogabile stabilito dalla Direttiva 96/71/CE (e dalla legislazione dello Stato ospitante) costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ex art. 56 TFUE che, seppur possa in astratto ritenersi giustificata da ragioni imperative di interesse generale (tutela dei lavoratori), non rispetta il canone di legittimità dell obiettivo, dal momento che mira ad imporre all impresa il rispetto di condizioni di lavoro ulteriori rispetto a quelle previste dalle leggi nazionali e dalla direttiva sul distacco.
16 Lo sciopero nella giurisprudenza della Corte EDU Sentenza Enerij Japi- Yol Sen c. Turchia (Corte EDU, III Sez., 21 aprile 2009) Il diritto di sciopero, come corollario inscindibile del diritto di associazione sindacale, rientra nell ambito di tutela dell art. 11 della Convenzione EDU. Tale diritto spetta anche ai dipendenti pubblici e l ingerenza statale ell azione del sindacato è ammissibile solo se prevista dalla legge e se si tratta di misure necessarie in una società democratica, secondo quanto previsto dal capoverso dell art. 11. Tali limitazioni non possono, tuttavia, avere carattere generale senza riguardo alle mansioni in specifico osservate e devono rispettare il principio di proporzionalità.
17 Lo sciopero nella giurisprudenza della Corte EDU Sentenza National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c. Regno Unito (Corte EDU, IV Sez., 8 settembre 2014) R.M.T. è un sindacato britannico che ha proposto ricorso alla Corte EDU denunciando la violazione dell art. 11 CEDU in relazione al divieto posto da una normativa nazionale del Regno Unito di esercitare il c.d. sciopero di solidarietà (uno sciopero contro un datore di lavoro diverso dal proprio, atto ad esercitare una pressione in maniera indiretta). La Corte, pur ritenendo che tale tipologia di sciopero rientri nella protezione offerta dall art. 11 della Convenzione EDU, ha affermato che allo Stato spetta un margine di manovra nell attuazione delle disposizioni della CEDU, nel rispetto del criterio di ragionevolezza delle scelte del legislatore. Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato una violazione dell art. 11 CEDU.
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