L INDIVIDUO COME CITTADINO DEL MONDO E LE PRETESE IMPOSITIVE DEGLI STATI

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1 L INDIVIDUO COME CITTADINO DEL MONDO E LE PRETESE IMPOSITIVE DEGLI STATI Profili legali sulla certezza della residenza e sull effettiva attivitá d impresa Parte I Presented by Lucia Myriam NETTI HORIZONS CHINA corporate advisory Regional Partner Europe, Russia, Belarus l.netti@horizons-advisory.com

2 Horizons è una Società di Consulenza altamente specializzata in transazioni societarie transnazionali e nei loro aspetti correlati. La nostra esperienza consolidata nelle varie aree del diritto ci aiuta a guidare le imprese attraverso il complesso panorama di norme, regolamenti e sfumature multiculturali. I servizi professionali da noi offerti sono rivolti alle società nazionali, multinazionali e, in generale, agli investitori che necessitano di assistenza per la gestione del loro investimento dalla fase iniziale di strutturazione dell operazione alla gestione quotidiana, alla risoluzione dei problemi legali e fiscali che possono verificarsi. Grazie alla sua struttura, Horizons è al servizio dei clienti con una squadra, un unico punto di riferimento, un univoco approccio al problema. In Cina siamo presenti a Shanghai e operiamo su tutto il territorio. Siamo altresí presenti in Hong Kong. Per ulteriori dettagli sulle nostre attivitá si rinvia al nostro sito web: advisory.com HORIZONS CORPORATE ADVISORY

3 DOVE SI TROVA LA TUA RESIDENZA? QUESTA É UNA DOMANDA INTERESSANTE

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5 RESIDENZA: NOZIONE E FUNZIONE IN RELAZIONE AL SISTEMA TRIBUTARIO DEGLI STATI Sistema tributario: 1. Stato di residenza; e/o 2. Stato della fonte. 1. World-wide Taxation: sono tassati i redditi ovunque prodotti. 2. Tassazione territoriale: sono tassati solo i redditi generati sul territorio di riferimento. Il sistema italiano é un sistema dualistico: A) World-wide taxation: applicato con riferimento ai soggetti residenti (principio di collegamento personale) B) Tassazione territoriale: applicata ai soggetti non-residenti (principio di collegamento reale)

6 QUANDO UN INDIVIDUO PUÓ ESSERE DEFINITO RESIDENTE IN ITALIA Residenza: come individuarla Trasferimento della propria residenza per motivi elusivi o evasivi Conflitti tra le pretese impositive di due stati Collegamento: - Territoriale -Personale Quale prevale?

7 LA NOZIONE DI RESIDENZA FISCALE IN ITALIA Art. 2 TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), co. 1: «Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato». Art. 2 TUIR, co 2: «Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile» L ordinamento italiano prevede tre principi alternativi e non concorrenti per definire la residenza fiscale di una persona fisica Cfr.OCSE,ART.4,RESIDENT:«1. For the purposes of this Convention, the term resident of a Contracting State means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.»

8 LA CANCELLA ZIONE DALL ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E LA REGISTRAZIONE ALL AIRE COME PROVA DELLA RESIDENZA In accordo con il normato italiano, sarebbe sufficiente soffisfare il criterio di essere iscritti all anagrafe della popolazione residente per poter essere considerati residenti in Italia e sottoposti a tassazione su base mondiale. Dall altro lato, la registrazione all AIRE (Anagrafe Italiani residenti all estero) non parrebbe essere determinante per stabilre la residenza di un soggetto all estero. R.M. no. 17/E, 10 Febbraio 1999: La residenza o il domicilio di una persona possono essere provati con qualsiasi mezzo di prova, anche valutando se detta persona é iscritta all anagrafe civile. Per determinare la residenza, la cancellazione dall anagrafe e l iscrizione all AIRE devono essere considerate in collegamento con gli altri elementi di fatto che individuino il legame piú stretto dell individuo con uno Stato.

9 Giurisprudenza: 1. SENTENZA CASSAZIONE NO , 15 GIUGNO 2016: L'Agenzia delle entrate ha notificato al contribuente, pilota automobilistico, per gli anni d'imposta dal 1997 al 2000, avvisi di accertamento con i quali ha recuperato iva, irap, irpef e contributi al servizio sanitario nazionale, considerando costui residente in Italia benchè egli si fosse cancellato dall'anagrafe della popolazione residente e fosse emigrato dal 2 settembre 1987 a Montecarlo nel Principato di Monaco, rientrante nel novero dei Paesi a fiscalità privilegiata. Venne dichiarato residente in Italia: la registrazione all AIRE non é elemento sufficiente ai fini di determinazione residenza, in quanto occorre guardare i legami personale, professionali ed economici del soggetto. Inoltre qualora il soggetto abbia legami professionali e personali in piú Stati il problema si risolve dando prevalenza ai legami personali.

10 LA RESIDENZA: LA VOLONTÁ E LA DURATA DELLA PERMANENZA NELLO STATO La residenza deve essere definita sulla base della durata della permanenza nel territorio italiano (elemento oggettivo) e la volontá di rimanerci (elemento soggettivo). IL DOMICILIO: AFFARI E INTERESSI In accordo con il normato italiano il domicilio é il luogo in cui l individuo ha il centro principale dei suoi affari e interessi. La prova del domicilio puó essere fornita tramite fatti diretti e indiretti che possano dimostrare la presenza dell individuo in un dato luogo in modo permanente o continuativo.

11 IL CENTRO PRINCIPALE DEGLI AFFARI E DEGLI INTERESSI 1. Il centro degli affari e degli interessi deve essere inteso in modo allargato ovvero comprende al suo interno sia gli interessi economici e patrimoniali dell individuo, sia gli interessi familiari e sociali, e pertanto quelli che attengono alla vita coniugale, familiare o che confluiscono nel luogo in cui vive la famiglia. 2. Prove della localizzazione del centro d interessi: - Residenza della famiglia; - Iscrizione e frequenza a scuola dei figli; - Impiego stabile o altro rapporto economico stabile; - Contratti d acquisto o di vendita; - Ricevute delle utenze; - Conti correnti e movimentazioni denaro; - Collegamenti con lo Stato di tipo economico, morale, sociale. Dagli Accertamenti dell Amministrazione Finanziaria deve promanare una valutazione d insieme che ponderi le varie relazioni che l individuo intrattiene con lo Stato Italiano. Il contribuente non deve solo fornire la prova della residenza all estero (collegamenti continuativi e abituali), ma deve provare di non avere collegamenti rilevanti con l Italia.

12 Giurisprudenza: 1. Commissione Tributaria provinciale di Milano, Sez. VIII, sentenza no. 211 del 28 settembre 2000 Un soggetto non puó essere considerato residente in Italia per il solo fatto di avere mantenuto in Italia la presidenza di due societá di capitali, che peraltro risultano amministrate da altri membri del CdA con poteri delegati definiti, e di una societá immobiliare, non operativa, o per il fatto di avere mantenuto contatti con la propria famiglia d origine 2. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 31/03/2015 n 6501 Avviso di accertamento a carico di un soggetto elvetico (già cittadino italiano iscritto all AIRE dal 1978), ai fini Irpef (anno di imposta 1999) per omessa dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo : nel caso di specie, compensi a titolo di amministratore unico di una S.r.l.. Il soggetto aveva legami familiari in Italia e immobile locato ad uso archivio L individuo é stato dichiarato residente svizzero: il centro di interessi va individuato dove l individuo ha identificato la gestione di detti interessi e ció sia riconoscibile dalle terze parti. La localizzazione in Italia degli interessi familiari non é elemento di per sé sufficiente per determinare la residenza in Italia, dovendo essi essere considerati unitamente agli altri elementi di fatto e prove che dimostrino in che luogo l individuo ha i collegamenti piú stretti.

13 IL PERIODO D IMPOSTA PER DEFINIRE LA RESIDENZA FISCALE (184 in caso di anno bisestile) giorni; 2. I giorni di permanenza non devono essere necessariamente continuativi Qualora un soggetto abbia trascorso detti 183 giorni sul territorio Italiano, aquistandone la residenza fiscale, e poi si trasferisca all estero, si configurerebbe la residenza italiana e quindi la tassazione in Italia per tutto l anno di riferimento e per tutti i redditi prodotti. Prestare attenzione a casi di doppia imposizione fiscale Trattati contro la doppia imposizione fiscale

14 GLI ESPATRIATI ( EXPAT ) E LA DOPPIA IMPOSIZIONE: 1. DISTACCO: Il datore di lavoro pone il proprio dipendente a disposizione di un altro soggetto (societá distaccataria) a favore della quale il lavoratore presta la propria attivitá lavorativa, con un interesse del distaccante e con consenso del lavoratore. 2. TRASFERTA: mutamento temporaneo del luogo di lavoro per esigenze di servizio. Carattere temporaneo. 3. TRASFERIMENTO: modifica definitiva del luogo di lavoro ad altra unitá produttiva. Secondo giurisprudenza prevalente deve trattarsi di un unitá autonoma e non di un unitá strumentale alla prima.

15 Lavoratore italiano che presta attivitá all estero: a) Se residente fiscalmente in Italia dovrà pagare le tasse in Italia anche sul reddito prodotto all estero, con il rischio di assogettamento dello stesso reddito o di parte di esso a tassazione anche nello Stato estero (doppia imposizione fiscale); b) Se non-residente fiscalmente in Italia non sarà sottoposto in Italia a tassazione sul reddito prodotto all estero. L accertamento della residenza fiscale di un italiano che lavora all estero verrá effettuato sulla base di: 1) Iscrizione all AIRE e cancellazione dall anagrafe della popolazione residente; 2) Luogo in cui il lavoratore ha il centro dei suoi interessi economici, sociali e familiari (domicilio); 3) Luogo di abituale e volontaria dimora (residenza)

16 Redditi Imponibili Lavoro Dipendente - Art. 49, TUIR: «Derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri; proventi conseguiti in sostituzione di redditi, e le indennità conseguite, anche a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte.» Quando un reddito si considera prodotto nel territorio dello stato Italiano? Art. 23 TUIR Applicazione dell'imposta ai non residenti - Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano PRODOTTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, tra gli altri: - redditi fondiari; - redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; - i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; - i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; - pensioni e assegni assimilati.

17 Residenza Lavoratore residente fiscale in Italia: world-wide taxation Lavoratore non-residente fiscalmente in Italia: redditi prodotti in Italia. Doppia residenza fiscale Tie-breaker rules (art 4 Modello OCSE): a) abitazione permanente; b) centro interessi vitali; c) soggiorno abituale; d) nazionalitá; e) accordo tra stati.

18 PRESUNZIONE LEGALE DELLA RESIDENZA Art.. 2 comma 2 bis del TUIR Soggetti passivi: «Si considerano altresí residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale». Prova a carico del contribuente: - Dimora abituale della persona e della famiglia; - L iscrizione e frequenza dei figli a scuola; - Un rapporto lavorativo stabile nel paese privilegiato o esercitare un attivitá economica stabile; - Contratti acquisto e locazione in paese estero adeguati ai bisogni di quel paese; - Fatture e ricevute di utenze e altri canoni; - Movimentazione di denaro nel paese estero e da/per l Italia; - Iscrizione alle liste elettorali nel paese di immigrazione; - Assenza di atti di donazione e compravendita in Italia e di immobile tenuto a disposizione.

19 ATTIVITÁ DI CONTROLLO DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Strumenti di controllo dell Amministrazione Finanziaria: 1. Ufficio centrale per il contrasto degli illeciti internazionali (UCIFI) - si occupa tra l altro di trasferimento in paesi a fiscalitá privilegiata; 2. Applicativo informatico «sonore» per individuare i soggetti a rischio di trasferimento fittizio. 3. Comuni devono collaborare nell accertamento e confermare entro 6 mesi dalla richiesta di iscrizione all Aire che il cittadino ha effettivamente cessato la propria residenza in Italia. (Incentivi sul valore delle riscossioni delle maggiori imposte che i comuni hanno consentito di accertare). 4. Fonti aperte: copia di atti di donazioni, valutazione rapporti intercorrenti con Italia, legami economici, familiari, interessi a fare rientrare in Italia quanto percepito all estero.

20 Agenzia delle Entrate, Risoluzione 351 del 7 agosto 2008: deve considerarsi fiscalmente residente in Italia il soggetto che pur lavorando all estero, mantiende in Italia il proprio centro d interessi patrimoniali e sociali, o la propria famiglia. Per stabilire il luogo in cui il soggetto mantiene il centro dei suoi interessi vitali, la Guardia di Finanza svolge una serie di verifiche incluse: 1. Legami familiari 2. Interessi economici in Italia 3. Interesse a tenere o far rientrare in Italia i propri proventi 4. Intenzione a tornare ad abitare in Italia provabile tramite atti pubblici

21 SANZIONI IN AMBITO PENAL - TRIBUTARIO - Reato di omessa presentazione della dichiarazione, se il soggetto accertato residente in Italia non ha presentato alcuna dichiarazione, come da art. 5 D.lgs 74 del 10 marzo 2000, recentemente modificato dal D.lgs 158/2015, art 5.: 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

22 - Reato di dichiarazione infedele, se il soggetto ritenuto residente in Italia abbia presentato una dichiarazione dei redditi in Italia per importi inferiori al dato reale, come da art. 4 D.lgs 74 del 10 marzo 2000, recentemente modificato dal D.lgs 158/2015, art 4.

23 Contact HORIZONS CHINA corporate advisory 603B Lippo Plaza 222 Huaihai Middle Road Huangpu Central District Shanghai China T F

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