L IMPOSIZIONE INDIRETTA SUI VINCOLI DI DESTINAZIONE: NUOVI ORIENTAMENTI E PROSPETTIVE INTERPRETATIVE

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1 Studio Tributario n /T L IMPOSIZIONE INDIRETTA SUI VINCOLI DI DESTINAZIONE: NUOVI ORIENTAMENTI E PROSPETTIVE INTERPRETATIVE Approvato dall Area Scientifica Studi Tributari il 1 luglio 2015 Approvato dal CNN nella seduta dell 1 e 2 ottobre 2015 Lo studio stesi (Abstract): Con tre recenti ordanze, la Corte di Cassazione è tervenuta sul tema della imposizione diretta sui vcoli di destazione, ritenendo configurabile una autonoma imposta, nell ambito del tributo successorio e donativo, gravante sulla costituzione del vcolo. 1 / 17

2 Simile terpretazione determerebbe l applicazione del tributo ad ogni fattispecie di vcolo di destazione, anche di natura non traslativa ed dipendentemente dal carattere oneroso o liberale/gratuito, comportando un notevole aggravio di tassazione, nel settore delle imposte dirette, per una pluralità di ipotesi diffuse a livello operativo. La tesi della Corte è stata fortemente criticata dalla dottra che ne ha evidenziato la non fondatezza a livello ermeneutico, oltre ai profili di possibile illegittimità costituzionale. Inoltre, la stessa impostazione risulta buona parte controtendenza rispetto ai prevalenti orientamenti terpretativi, elaborati da dottra, giurisprudenza e prassi ammistrativa. *** Sommario: 1. La tassazione dei vcoli di destazione secondo la Corte di Cassazione: i casi esamati; 2. Segue: La nuova imposta sui vcoli di destazione secondo la Corte; 3. Conseguenze applicative della tesi terpretativa della Corte di Cassazione per la generalità dei vcoli di destazione: la tassazione dei vcoli non traslativi e di quelli non liberali; 4. Le critiche avanzate alla terpretazione della Corte di Cassazione e le prospettive future; 5. Ulteriori effetti sul piano applicativo, particolare con riferimento al momento di imposizione per i trust. *** 2 / 17

3 1. La tassazione dei vcoli di destazione secondo la Corte di Cassazione: i casi esamati La Corte di Cassazione si è recentemente espressa merito alla applicazione dell imposta sulle successioni e donazioni ai vcoli di destazione, con tre ordanze (nn. 3735/3737/3886 del 4/2/2015) che appaiono fortemente novative, rispetto al panorama terpretativo formatosi questi anni con riferimento all art. 2, d.l. n. 262/2006 (1). L ordanza n. 3735/2015 considera il caso di un trust auto dichiarato, funzione di garanzia, istituito per rafforzare la generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, favore di alcuni istituti bancari.l atto istitutivo prevedeva che, al raggiungimento dello scopo prcipale, il fondo sarebbe stato destato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia del disponente e, al terme del trust, l eventuale residuo sarebbe stato attribuito al disponente, se vita, oppure ai legittimi eredi. Anche il trust esamato nella ordanza n. 3886/2015 era auto dichiarato, costituito da due coniugi funzione dell applicazione di un regolamento equiparabile ad un fondo patrimoniale ; beneficiari erano dicati gli stessi disponenti, se vita, altrimenti i figli parti uguali. L ordanza n. 3737/2015 riguarda, vece, una fattispecie di trust, costituito da una serie di enti, con provvista di denaro da parte di uno di questi, avente lo scopo di procedere alla manutenzione, alla riqualificazione ed allo sviluppo di un aeroporto.l atto istitutivo prevedeva che, al terme del trust, eventuali beni residui sarebbero stati devoluti ad uno degli enti partecipanti oppure ad altro ente o società pubblica dividuato dai disponenti. In tutti i casi, l Agenzia delle Entrate aveva applicato l imposta sulle successioni e donazioni al momento della costituzione del vcolo con aliquota dell 8%. La Corte ha cassato con rvio le sentenze delle diverse Commissioni Tributarie Regionali che avevano accolto le ragioni dei contribuenti nel senso della sola imposizione fissa di registro sulla costituzione del vcolo (2), ed ha ritenuto applicabile l imposizione misura proporzionale dell 8% (oltre alle imposte ipotecaria e catastale nella ordaria misura proporzionale, nella ordanza n. 3886/2015). 3 / 17

4 2. Segue: La nuova imposta sui vcoli di destazione secondo la Corte L terpretazione della Corte di Cassazione si fonda sulla tesi che, con il d.l. 262/2006, si sia realizzata l troduzione di una imposta nuova, ossia l imposta sulla costituzione di vcolo di destazione. Il presupposto impositivo del tributo sarebbe dividuato nella predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti, l oggetto dell imposizione consistendo nel valore dell utilità relativamente alla quale il disponente limita le proprie facoltà proprietarie. Il contenuto economico della destazione patrimoniale sarebbe sufficiente, ad avviso della Corte, a manifestare la capacità contributiva di cui all art. 53 Cost. e la sussistenza di un collegamento tra prestazione imposta e presupposti economici presi considerazione, costituiti dal rilievo patrimoniale della destazione, renderebbe irrilevante l eventuale trasferimento patrimoniale connesso al vcolo destatorio. La realizzazione del presupposto impositivo al di fuori di fattispecie traslative di ricchezza, evidenzierebbe l autonomia del nuovo tributo rispetto all imposta sulle successioni e donazioni, cui sarebbe accomunata solo per assonanza. Secondo la Corte l imposta sulla costituzione dei vcoli di destazione conserverebbe connotati peculiari e disomogenei rispetto all imposta classica sulle successioni e donazioni, ricevendo tuttavia discipla mediante un rvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del d.lgs. n. 346/90 (3). 3. Conseguenze applicative della tesi terpretativa della Corte di Cassazione per la generalità dei vcoli di destazione: la tassazione dei vcoli non traslativi e di quelli non liberali 4 / 17

5 L impatto applicativo delle ordanze esamate risulta estremamente rilevante, teressando variegate fattispecie negoziali riconducibili alla categoria dei vcoli di destazione e potendo determare una imposizione fiscale ben maggiore rispetto a quella fo ad oggi deleata (4). Se, base all orientamento della Corte, tutti i regolamenti capaci di produrre il vcolo di destazione sono idonei a manifestare la capacità contributiva colpita dal prelievo, ciò significa che l imposta deve essere applicata ad ogni tipologia di costituzione di patrimoni separati, autonomi o segregati (5). Ciò vale anche per quei vcoli di natura non traslativa, che, al momento della costituzione o nello sviluppo della vicenda negoziale, non sono grado di determare il trasferimento a terzi del patrimonio destato ( tutto o parte). Ed è da sottoleare come, negli ultimi anni, l terpretazione prevalente, anche della Ammistrazione fanziaria (6), ha ritenuto tendenzialmente estranei dal campo applicativo del tributo donativo e successorio (con applicazione della sola imposta fissa di registro) le ipotesi di vcoli di destazione non traslativi (7). L impostazione accolta nelle sentenze esame della Corte di Cassazione potrebbe vece condurre ad affermare l imposizione proporzionale anche alle fattispecie di atti di destazione e x art ter c.c., ai trust auto dichiarati, ai patrimoni destati ad uno specifico affare ex art bis c.c., ad ogni tipologia di fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., al fondo comune della rete-contratto (8). Inoltre, dalla affermata autonomia del presupposto impositivo da quello del tributo donativo e 5 / 17

6 successorio, deriva l ulteriore conseguenza dell assoggettamento ad imposta del vcolo di destazione dipendentemente dalla natura onerosa, liberale o gratuita dell assetto negoziale (9), ancora una volta controtendenza rispetto a quanto sostenuto da dottra e giurisprudenza di merito prevalenti, secondo cui sarebbero rilevanti, ai fi della imposizione proporzionale nel tributo donativo e successorio, solo i vcoli di destazione grado di determare effetti traslativi vicende non onerose (10). Un ultima considerazione, fe, relazione alle imposte ipotecaria e catastale, ritenute applicabili nella ordaria misura proporzionale, al momento della costituzione del vcolo, nella ordanza n. 3886/2015 che sembra sposare l orientamento della prassi ammistrativa. In questi anni, fatti, la prassi dell Agenzia delle Entrate ne ha sostenuto l applicazione, nella misura proporzionale, occasione di ogni trasferimento di beni connesso alle fattispecie di separazione/segregazione, mentre parte della giurisprudenza di merito si è pronunciata nel senso di ritenere tassabile il negozio traslativo iziale con la sola imposizione fissa, data la portata meramente strumentale (11). 4. Le critiche avanzate alla terpretazione della Corte di Cassazione e le prospettive future In dottra sono state avanzate forti critiche all orientamento della Corte di Cassazione. A parte le osservazioni merito alla scelta del provvedimento della ordanza anziché della sentenza (12), le critiche hanno teressato tre aspetti. a) In primo luogo è stata sottoleata la non sostenibilità, sul piano della terpretazione letterale, della soluzione secondo cui l art. 2, d.l. 262/2006 avrebbe trodotto un nuovo tributo sui vcoli di destazione (13). Non sembra fatti che l art. 2, commi da 47 a 54, d.l. 262/2006, possa giustificare la conclusione della Corte, dato che il comma 47 prevede esplicitamente l istituzione della sola imposta sulle successioni e donazioni, non facendo menzione di altri tributi. 6 / 17

7 Anche volendo dare rilievo al fatto che la norma tenda distguere i trasferimenti di beni e diritti (per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito) dalla costituzione dei vcoli di destazione, non v è dubbio che entrambe le fattispecie sono, a livello di stassi, riferite alla (unica) imposta sulle successioni e donazioni (14). b) In secondo luogo, l imposizione sulla [mera] costituzione del vcolo di destazione, dipendentemente dal verificarsi di una fattispecie traslativa, non sarebbe costituzionalmente legittima, ai sensi dell art. 53 Cost., perché non correlata ad una forza economica effettiva (15). c) Infe, la scomposizione del presupposto del tributo sulle successioni e donazioni due momenti (da una parte, quello basato sul trasferimento del bene o del diritto - per causa di morte, donazione o a titolo gratuito -; dall altro, quello correlato alla mera costituzione di un vcolo destatorio) manifesterebbe una irragionevolezza grado di scontrarsi con il limite rappresentato dal prcipio della coerenza logica dei sgoli tributi ritraibile dall art. 53 Cost. A tale conclusione si giunge sia rilevando la non omogeneità dei due presupposti, sia valorizzando la struttura normativa dell imposta, che presuppone ( termi di soggetti passivi, base imponibile ed aliquote) che vi sia un patrimonio che si trasferisce da un soggetto all altro, che lo stesso sia valutato occasione del trasferimento e che sia configurabile un beneficiario del trasferimento quale soggetto passivo del tributo (16). In modo del tutto convcente, la dottra qudi ha evidenziato come la tesi proposta dalla Corte relazione ai vcoli di destazione non possa essere seguita, perché condurrebbe a profilare l costituzionalità dell art. 2, d.l. 262/2006. È, dunque, possibile auspicare un revirement terpretativo della Corte, così come un non alleamento da parte di prassi ammistrativa e giurisprudenza di merito (17). 5. Ulteriori effetti sul piano applicativo, particolare con riferimento al momento di imposizione per i trust. 7 / 17

8 Il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione risulta estremamente rilevante, termi di possibile maggiore imposizione, anche per un altro aspetto. Attualmente, secondo l Ammistrazione fanziaria (18), la tassazione, caso di vcoli di destazione, si dovrebbe realizzare al momento della separazione/segregazione dei beni, trovando la propria giustificazione termi di anticipazione del prelievo rispetto al futuro arricchimento. (19) Con riferimento al trust, cui le vicende traslative possono essere plurime (per esempio, al momento della segregazione e delle successive attribuzioni ai beneficiari), l Agenzia delle Entrate ha sostenuto l immediata imposizione all atto della costituzione del vcolo, oltre che l irrilevanza impositiva di ogni successiva attribuzione ai beneficiari, sia nel caso cui il trasferimento riguardi gli stessi beni segregati, sia qualora ai beneficiari vengano trasferiti gli crementi del patrimonio del trust (20). In questa prospettiva, la valorizzazione del trasferimento nel momento cui il vcolo è costituito, ma funzione dell arricch imento futuro, comporta che, per la determazione dell imposta dovuta (e, qudi, per dividuare l aliquota applicabile, le franchigie, così come le fattispecie di esenzione), si debba considerare il rapporto tra il disponente ed il beneficiario (21). La tesi dell imposizione immediata, pur se dubbiamente favorevole al contribuente alcune ipotesi (22), è stata fortemente criticata perché la considerazione unitaria degli effetti giuridici determati dal vcolo di destazione imporrebbe di valorizzare non la segregazione iziale (che ha di per sé un carattere neutrale ), bensì il trasferimento gratuito al beneficiario, attendendo qudi che si realizzi l assetto fale di teressi solo programmato al momento della costituzione del vcolo; e con diversi percorsi terpretativi, la dottra e la giurisprudenza di merito hanno sostenuto il perfezionamento del presupposto impositivo al momento della attribuzione ai beneficiari (23). Anche secondo la recente ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione l imposizione sui 8 / 17

9 vcoli di destazione deve realizzarsi nello stesso momento cui il vcolo è costituito, tuttavia la soluzione si fonda su una argomentazione del tutto origale: quella della autonomia della fattispecie impositiva rispetto alla successiva esecuzione del programma negoziale. In altri termi se, come la Corte ritiene, la costituzione del vcolo di destazione è espressiva, di per sé, di una capacità contributiva da assoggettare a prelievo, tale momento impositivo appare del tutto autonomo rispetto a quello, successivo ed eventuale, della attribuzione della ricchezza. In caso di trust, per esempio, ciò potrebbe portare a sostenere una doppia tassazione: a) con l imposta sulla costituzione del vcolo, al momento della segregazione del patrimonio trust; b) con l imposta sulle donazioni, al momento della attribuzione gratuita della ricchezza al beneficiario fale. L evidente irrazionalità di una simile conclusione non fa che avvalorare le perplessità, di orde sia ermeneutico sia costituzionale, rispetto alla tesi proposta dalla Corte di Cassazione (24). Al tempo stesso, occorre notare come nelle ordanze esame il tema risulta essere notevolmente sfumato. Per un verso, perché non è chiaro se il soggetto passivo sia, nel pensiero della Corte, colui che opera vcolo di destazione oppure il beneficiario fale dell eventuale trasferimento di ricchezza (25). È evidente come ciò determi significativi riflessi termi di applicazione del tributo, per quanto attiene soprattutto determazione della base imponibile, fattispecie di esenzione ed aliquota. Per altro verso, perché un passaggio delle ordanze nn e 3737, si legge che la materiale percezione dell utilità appartiene all esecuzione del programma di destazione, che, per conseguenza, non rileva ai fi dell dividuazione del momento del prelievo tributario sulla costituzione del vcolo, ma dopo, anche ai fi della eventuale riliquidazione delle aliquote e delle franchigie. 9 / 17

10 Anche se modo non chiaro, e probabilmente non coerente con l impostazione teorica elaborata, la Corte sembra qudi voler limitare le possibili conseguenze sul piano operativo, ritenendo comunque unitaria la fattispecie impositiva ed evitando, allora, un doppio momento impositivo. Thomas Tassani $11) Che ha attratto nel presupposto impositivo anche gli atti a titolo gratuito e la costituzione di vcoli di destazione (d.l. 3/10/2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006, n. 286). $12) Nel caso del trust auto dichiarato avente funzione di garanzia, la CTR della Lombardia aveva ritento non configurabile il presupposto impositivo del tributo successorio e donativo, dato il carattere oneroso e non liberale del trust. Nel caso del trust auto dichiarato con funzione di fondo patrimoniale, la CTR della Campania aveva concluso per la natura di atto neutro, data l assenza di un trasferimento attuale di beni e diritti da un soggetto all altro e la posizione di mera aspettativa giuridica dei futuri, possibili, beneficiari. Nel caso del trust di scopo, la CTR dell Umbria aveva ritenuto applicabile l imposta sulle successioni e donazioni non al momento della costituzione del trust, ma a quello (eventuale) dell effettivo trasferimento del bene dal trust al beneficiario. $13) Nelle ordanze nn e 3886 del 2015, la Corte si esprime termi negativi sulla stessa ammissibilità del trust auto dichiarato nel nostro ordamento, ma la questione è ritenuta dalla Corte comunque irrilevante ai fi della discipla tributaria da applicare. $14) Si veda CANNIZZARO TASSANI, La tassazione degli atti di destazione e dei trust nelle imposte dirette, Studi e mat., 2 10 / 17

11 011, 541. $15) In generale, nella categoria dei vcoli di destazione si ritengono ricompresi tutti quei regolamenti negoziali idonei a determare un effetto di separazione/segregazione patrimoniale da destazione, cui consegue uno statuto speciale con riferimento sia alle facoltà proprietarie sia alla responsabilità patrimoniale. È noto come l impostazione teorica abbia portato a defire i concetti di destazione patrimoniale e vcolo di destazione basandosi su un idea di patrimonio non più fondato sull elemento aggregante del soggetto, ma qualificato essenzialmente dal criterio della funzione e della destazione impressa ai beni. Tuttavia, la diffusa presenza nel nostro ordamento di fattispecie di separazione patrimoniale, conseguenti ad atti di destazione, non ha ancora condotto a soluzioni condivise nel senso di ammettere una categoria generale di negozi di destazione. Su questi temi, BIANCA, Vcoli di destazione e patrimoni separati, Padova, Laterza,1996, 97 ss.; ARRIGO, Il trust terno e il contratto di affidamento fiduciario, Visti (a cura di), Tratt.dir.imm., Padova, Cedam, 2013, 1412 ss.; IAMICELI, Unità e separazione dei patrimoni, Padova, Cedam, 2003, 120 ss. Sulla configurabilità di un fenomeno segregativo, nelle fattispecie di trust, che si distgue dalla generica separazione patrimoniale, LUPOI, Trusts, Milano, 2001, Giuffrè, 569 ss. Per un quadramento complessivo dal punto di vista fiscale, FEDELE, Destazione patrimoniale: criteri terpretativi e prospettive di evoluzione del sistema tributario, AA.VV., Destazione di beni allo scopo, Milano, Giuffrè, 2003, 296 ss $16) CIRC. AG. ENT., n. 3/E/2008. $17) FEDELE, Il regime fiscale di successioni e liberalità, (nt. 2), 596 e 611; GAFFURI, L imposta sulle successioni e donazioni, Padova, Cedam, 2008, 166 e 477 ss. BASILAVECCHIA, Le testazioni fiduciarie: trattamento tributario, AA.VV., Analisi terpretative e novità della circolare 3/E/2008 dell Agenzia delle Entrate, 11 / 17

12 I quaderni della Fon.it.Notariato, Milano, 2008, 83. $18) STEVANATO, La nuova imposta su trust e vcoli di destazione nell terpretazione creativa della Cassazione, Giur.trib., 2015, 397 ss., l orientamento della Corte implicherebbe l imposizione anche per le testazioni fiduciarie, alle fondazioni, alle iscrizioni ipotecarie ed agli atti di pignoramento, quanto regolamenti capaci di produrre un effetto destatorio. A nostro avviso, vece, la portata delle pronunce deve essere limitata a quei vcoli che sono grado di costituire patrimoni separati o segregati. $19) Sul punto, anche BUSANI-PAPOTTI, L imposizione diretta dei trust: luci ed ombre delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, Corr.trib., 2015, 1203 ss. $110) La costituzione di vcoli di destazione onerosi dovrebbe, vece, essere assoggettata ad imposta solo fissa di registro al momento della separazione/segregazione. FRANSONI, Allargata l imponibilità dei vcoli di destazione, Corr.trib., 2008, 650; CONTRINO, Imposizione sui vcoli di destazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio, Riv.not., 2010, 440. CTP Bologna, sent. n. 168 del 12/11/2013; CTP, Macerata, sent. n. 207/2012; CTP, Ravenna, sent. del 20/11/2012; CTP, Bologna, sent. n. 120 del 30/10/2009; CTP, Pesaro, sent n. 287 del 9/8/2010; CTP, Lodi, sent. n. 12 del 12/1/2009. Contra CIRC. AG. ENT., n. 3/E/2008. $111) CTP Lata, sent. n. 412 del 8/1/2013; CTR Milano, sent. n. 54 del 11/3/2013. Per una completa ricostruzione degli orientamenti della giurisprudenza di merito, sui diversi aspetti, si rvia a SERPIERI, La giurisprudenza materia d imposizione diretta sugli atti di dotazione di beni trust, Trusts., 2015, 152 ss.; INFANTINO, I trust davanti ai giudici tributari, Trusts, 12 / 17

13 2015, 129 ss.; DE RENZIS SONNINO, L imposizione diretta dei trust: gli ultimi orientamenti di giurisprudenza e prassi, Trust., 2009, 507 ss. $112) La Corte si è fatti pronunciata [per la prima volta ed termi del tutto origali ] sulla questione con ordanza camera di consiglio, ciò che sarebbe possibile caso di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375, n. 5), c.p.c., sussistente solo quando si discuta di una questione di diritto identica ad altra già reiteratamente esamata dalla Corte, configurabile alla stregua di diritto vivente. Sul punto, CORTE CASS., sent. n del 4/7/2003; C. DELLE DONNE, sub art. 375 c.p.c., AA. VV., Commentario cod.proc.civ., Toro, 2013, IV, 971 ss. $113) STEVANATO, La nuova imposta su trust e vcoli di destazione, cit.; TASSANI, So no sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vcoli di destazione?, Il Fisco, 2015, 1957 ss.; BIZIOLI, Dialoghi trib., 2015; CORASANITI, Dir.prat.trib., $114) Una analisi solo letterale del comma 47 porta ad affermare che l istituita imposta sulle successioni e donazioni sia fondata sui trasferimenti di beni e diritti e sulla costituzione di vcoli di destazione. Secondo la Suprema Corte, la nuova imposta riceverebbe discipla tramite un rvio alle disposizioni del d.lgs. 346/1990 ai sensi del comma 50, art. 2, d.l. 262/06 quanto compatibili. In realtà la clausola di compatibilità della norma citata non è riferita alle disposizioni di un (presunto) nuovo tributo, bensì al rapporto tra la nuova discipla dell imposta sulle successioni e donazioni (recata dall art. 2, commi 47 ss.) e regime previgente (d.lgs. n. 346/90, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2011 ). Nella prospettiva della considerazione unitaria delle diverse fattispecie, occorre anche considerare che le novazioni recate dal d.l. 262/2006, consistenti nella sostituzione degli atti a titolo gratuito alle altre liberalita tra vivi e nell aggiunta e sulla costituzione di vcoli di destazione, sono il risultato della trasposizione senza sostanziali modifiche, nei commi 47 e 49 dell art. 2 l. 286/2006, delle espressioni gia 13 / 17

14 contenute nell art. 6, comma 5 d.l. 262/2006, ispirato dall origario tento di serire defitivamente l imposizione delle successioni e delle donazioni nella struttura e qudi nella sistematica del tributo di registro (sul punto CANNIZZARO TASSANI, La tassazione degli atti di destazione e dei trust nelle imposte dirette, Studi e mat., 2011, 541). $115) Secondo STEVANATO, op.ult.cit., la Corte questo modo teorizza un imposta sull impoverimento, sull utilità negativa che deriva dall aver posto un vcolo alle facoltà domicali su determati beni, con cui il proprietario ne autolimita il pieno e libero esercizio. Anche secondo TASSANI, op.ult.cit., la mera costituzione di un vcolo di destazione sul patrimonio non è grado di fare di per sé emergere una forza economica nuova, misurabile monetariamente, anche alla luce del prcipio di uguaglianza. Analogamente, BIZIOLI, Dialoghi trib., 2015; CORASANITI, Dir.prat.trib., $116) STEVANATO, La nuova imposta su trust e vcoli di destazione, cit.; TASSANI, So no sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vcoli di destazione?, Il Fisco, 2015, 1957 ss. $117) Anche se parte della giurisprudenza delle Commissioni Tributarie ha già aderito all terpretazione della Corte, nella prospettiva della imposizione legata alla mera costituzione del vcolo, dipendentemente dal trasferimento (Comm.Trib.Prov. Roma, n del 25/3/2015, che differenzia, questo senso, il presupposto dell imposta sulle successioni e donazioni da quelle ipo-catastali che vece sarebbero applicabili solo misura fissa al momento della segregazione trust). $118) CIRC. AG. ENT., n. 48/E/2007; CIRC. AG. ENT., n. 3/E/ / 17

15 $119) Il negozio dispositivo iziale assumerebbe rilievo impositivo qualora determi una prospettiva, giuridicamente equivoca e suscettibile di tutela, di un vantaggio patrimoniale tangibile favore del soggetto beneficiario, diverso dall autore del vcolo funzionale (GAFFURI, L imposta sulle successioni e donazioni, 166). $120) Nella circolare n. 48/E/2007 si afferma: poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari fali, avviene al momento della costituzione del vcolo, l eventuale cremento del patrimonio del trust non sconterà l imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione. $121) Su tali temi, si vedano anche MURITANO, PISCHETOLA, Considerazioni su trust e imposte dirette, Notaria to, 200 8, $122) Nei trust di famiglia con beneficiario dividuato, la valorizzazione del rapporto tra disponente e beneficiario consente, date le alte franchigie e le norme di esenzione, nella gran parte dei casi di affermare il non assoggettamento a tributo, con sola tassazione fissa di registro per il negozio dispositivo. Inoltre, la tassazione immediata fa sì che siano irrilevanti le successive attribuzioni ai beneficiari, anche qualora fossero ulteriori o comunque di maggiore entità rispetto al patrimonio izialmente segregato. $123) TASSANI, (nt. 19), 149 ss.; per una distzione, a questi fi, tra fixed trust e trust discr ezionali, CONTRINO, Riforma del tributo successorio, atti di destazione e trusts familiari, Riv.dir.trib., 2007, I 537 ss. Nella giurisprudenza, formatasi con particolare riferimento alle fattispecie di trust, si è andata diffondendo la soluzione di ritenere tassabile l atto segregativo iziale con la sola imposta fissa di registro, rviando (soprattutto nelle ipotesi di beneficiari non ancora dividuati o non titolari di una posizione giuridica certa) l applicazione dell imposta sulle successioni e donazioni al momento dell effettivo arricchimento (CTP Milano, sent. n del 5/2/14; CTP Toro, sent. n. 311 del 5/2/14; sent. n. 90 del 27/11/14; CTP Treviso, sent. nn. 47/48 del 30/4/2009); anche attraverso l applicazione analogica dell art. 58, secondo comma, D.lgs. n. 346/1990, tema di condizione sospensiva (CTP Milano, sent. n del 11/3/2015; CTP 15 / 17

16 Perugia, sent. n. 470 del 19/6/2014; CTP Caserta, sent. n. 481 del 1/6/2009; CTP Bologna, sent. n. 120 del 30/10/2009). Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, occorre notare come l Agenzia delle Entrate ne abbia sostenuto l applicazione misura ordaria occasione di ogni trasferimento di beni connesso alle fattispecie di separazione/segregazione, mentre parte della giurisprudenza di merito sia nel senso di ritenere tassabile il negozio traslativo iziale con la sola imposizione fissa, data la portata meramente strumentale (CTP Lata, sent. n. 412 del 8/1/2013; CTR Milano, sent. n. 54 del 11/3/2013). Per una completa ricostruzione degli orientamenti della giurisprudenza di merito, sui diversi aspetti, si rvia a SERPIERI, La giurisprudenza materia d imposizione diretta sugli atti di dotazione di beni trust, Trusts., 2015, 152 ss.; INFANTINO, I trust davanti ai giudici tributari, Trusts, 2015, 129 ss.; DE RENZIS SONNINO, L imposizione diretta dei trust: gli ultimi orientamenti di giurisprudenza e prassi, Trust., 2009, 507 ss. $124) L aspetto della (irrazionale) doppia imposizione è messo luce da BIZIOLI, Dialogh i trib., e TASSANI, Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vcoli di destazione?, Il Fisco, 2015, 1957 ss. $125) La non chiarezza nella dividuazione del soggetto passivo nel pensiero della Corte è evidenziata da STEVANATO, La nuova imposta su trust e vcoli di destazione, cit. ; TASSANI, Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vcoli di destazione?, Il Fisco, 2015, 1957 ss.; BIZIOLI, Dialoghi trib., / 17

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