Lavoratori autonomi e provvigioni: la comunicazione dati certificazioni

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1 Lavoratori autonomi e provvigioni: la comunicazione dati certificazioni 40 N ella comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770/ S/2006 devono essere riportati i percipienti (italiani e stranieri) a cui sono stati corrisposti, nel 2005, redditi di lavoro autonomo di cui all articolo 53 (già art. 49) del Tuir o taluni redditi diversi di cui all articolo 67 (già art. 81), comma 1, nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all articolo 25 del Dpr n. 600/1973 e 33, comma 4 del Dpr n. 42/1988, nonché le provvigioni, comunque denominate, anche a fronte di attività occasionali nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all articolo 25- bis del Dpr n. 600/1973. Si rammenta inoltre che, pur non essendo stati assoggettati a ritenuta, devono essere dichiarati nella presente certificazione anche i compensi erogati ai professionisti ed ai percettori di provvigioni che si sono avvalsi del regime agevolato previsto dagli articoli 13 e 14 della legge n. 388/2000 anche se, per i compensi e le provvigioni erogate a tali soggetti non sussisteva l obbligo di redigere e consegnare la certificazione prevista dall articolo 4, comma 6-ter e 6-quater del Dpr n. 322/1998 poiché lo stesso obbligo opera unicamente nei confronti dei sostituti «( ) che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte ( )». Devono, altresì, essere riportati nella sezione del 770/S in commento, le indennità per cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell attività sportiva quando il rapporto instaurato è di natura autonoma; i compensi per l utilizzazione economica delle opere dell ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule ed informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale, scientifico, quando l utilizzazione avvenga da parte di soggetto diverso dall autore e dall inventore. Non vanno, al contrario, indicate le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari per trasferte fuori dal territorio comunale corrisposti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui all art. 67, lettera m), del Tuir. Le novità Sotto il profilo normativo-fiscale, anche per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione si registrano importanti innovazioni con effetti sull entità della ritenuta da operare sulle indennità di fine rapporto di agenzia erogate a società di persone e in occasione dell erogazione di somme a titolo di canoni e interessi tra imprese riferibili al medesimo gruppo. Indennità di fine rapporto di agenzia (Ris. n. 105/2005) Tra i compensi da assoggettare a ritenuta d acconto del 20% rientrano anche le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia erogate in favore di persone fisiche e di società di persone (codice «H» al punto 16 - causale). Il sistema normativo su cui si fonda il prelievo alla fonte è il seguente: q articolo 17, comma 1, lettera d), Tuir; q articolo 56, comma 3, lettera a), Tuir; q articolo 25, comma 1, Dpr n. 600/1973, che riqualifica le indennità percepite dalle società di agenti nell ambito del reddito di lavoro autonomo. Tali indennità, pertanto, non confluiscono più nel reddito d impresa per competenza, ma divengono imponibili al momento della percezione in capo ai soci come reddito di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera Cori e bande - Regime di tassazione del direttore e dei collaboratori tecnici (criterio di cassa) 1) Le somme erogate fino a non concorrono alla formazione del reddito. 2) Su ulteriori ,28 : ritenuta a titolo di imposta del 23% (aliquota primo scaglione). 3) Oltre ,28 : ritenuta a titolo d acconto con aliquota del 23%. 4) Le ritenute precedenti sono maggiorate delle addizionali di compartecipazione all imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 25, comma 1, legge n. 133/1999). 5) Sono esenti: i rimborsi di spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, per trasferte (articolo 69, comma 2, del Tuir). Pirola n. 2 Giugno 2006

2 APPROFONDIMENTI Compensi lavoratori autonomi occasionali - Esempio Compenso (+) Euro Spese riaddebitate (+) Euro Imponibile fiscale soggetto a ritenuta (=) Euro Ritenuta 20%: Euro Imponibile previdenziale Euro Euro (franchigia) = Aliquota previdenziale 18% su = 540 Euro 360 Contributi a carico ditta Euro 180 Contributi a carico lavoratore e), del Tuir). Proprio la variazione della categoria reddituale ha reso necessario evitare una doppia imposizione, fattispecie che avrebbe potuto verificarsi ove le indennità di fine rapporto fossero state già tassate per competenza. La risoluzione n. 105/2005 ha, dunque, precisato che, se le indennità erogate nel 2005 hanno già concorso (in tutto o in parte) alla formazione del reddito d impresa, le stesse devono essere escluse dall applicazione della ritenuta alla fonte in argomento, previa attestazione di ciò da parte dell agente. In tale evenienza le somme non assoggettate a ritenuta non devono essere incluse nel modello 770/S/2006. n. 2 Giugno 2006 Bande L elenco delle causali (punto 16) è arricchito di una nuova fattispecie che alimenta le fattispecie incluse nel codice «N». L articolo 1, comma 253, della legge n. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ha disposto l assimilazione ai redditi diversi (ex articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir) dei rapporti di collaborazione «qualificata» rese in favore di: q cori; q bande e q filodrammatiche; da parte di: q direttore e q collaboratori tecnici. L assimilazione comporta l applicazione della ritenuta ai sensi dell articolo 33 del Dpr n. 42/ 1988 benché applicato ad un regime tributario particolare (vedi box soprariportato). Spese rimborsate Nella Comunicazione dati è presente un nuovo punto 33 - «Spese rimborsate», legato alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi occasionali (causale «M», punto 16). In tale casella sono esposte le spese rimborsate dal committente sui compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali. Esiste, infatti, una differenza tra imponibile fiscale (ricavi meno spese riferibili alla produzione dei ricavi) e quello previdenziale (che propone una franchigia sino a determinata, ai sensi della circolare n. 103/2004, sui ricavi al netto delle spese poste a carico del committente). La prescrizione rende, dunque, necessaria l evidenza di un apposita casella che «deprime» l imponibile previdenziale. Canoni e interessi La principale novità del presente quadro interessa la restituzione di somme a seguito di una disposizione emanata (Dlgs n. 143/2005) nel corso del 2005 che comporta Pirola 41

3 Le regole per la compensazione La circolare n. 47/E del 2 novembre 2005 ha precisato che le ritenute restituite generano crediti compensabili senza le limitazioni dell articolo 25 del Dlgs n. 241/97. La risoluzione n. 178/E del 23 dicembre 2005 ha istituito i codici-tributo: q «6787» denominato «Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d imposta applicate agli interessi di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143»; q «6788» denominato «Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d imposta applicate ai canoni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143». Nella colonna «Anno di riferimento» è inserito l anno in cui è avvenuta la restituzione delle ritenute, espresso nella forma «AAAA». l onere della compilazione del presente quadro non solo per dichiarare i compensi erogati e le relative ritenute me anche per descrivere la restituzione di ritenute a seguito della norma che di seguito si sintetizza. Con il Dlgs n. 143/ 2005, a decorrere dal sono assoggettati a ritenuta d imposta del 30%, ai sensi dell articolo 25, ultimo comma, Dpr n. 600/1973 (modificato dalla citata norma): a) i compensi per l utilizzazione di opere dell ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (beni immateriali) corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione (contrassegnati nel punto 16 della Comunicazione con il codice alfabetico «L»); b) i canoni per l uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato (beni materiali) corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione. Tali compensi dovranno essere (contrassegnati nel punto 16 della comunicazione con il codice alfabetico «P» di nuova istituzione). Sono, però, esenti da ogni imposta i canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell Unione europea che si trovino nelle particolari condizioni previste dall articolo 26-quater del Dpr n. 600/1973. L articolo 3, comma 1, del Dlgs n. 143/2005 ha disposto, peraltro, il carattere retroattivo dell esenzione per i compensi sub a). Detta esenzione opera sui canoni maturati a decorrere dal 1 gennaio Ciò ha comportato l introduzione nella Comunicazione del nuovo punto 34 - «Ritenute rimborsate», nel quale il sostituto d imposta dovrà evidenziare, per ciascun soggetto beneficiario, l importo delle ritenute rimborsate ai sensi dell articolo 4 del Dlgs n. 143/2005. In tal caso, nel punto 16 «Causale», dovrà essere evidenziata la natura dei canoni oggetto di rimborso utilizzando: a. il codice X per i canoni sub a) corrisposti nel 2004, per i quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell articolo 4 del Dlgs n. 143/2005; b. il codice Y per i canoni sub a) corrisposti dal 1 gennaio 2005 al 26 luglio 2005 (data di entrata in vigore del decreto 143 che ha introdotto l esenzione), per i quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell articolo 4 del Dlgs n. 143/2005. Le ritenute restituite per ottemperare a tale disposizione potevano e possono ancora essere recuperate dal sostituto d imposta mediante compensazione ai sensi dell articolo 17 del Dlgs n. 241/ 1997, vale a dire attraverso il modello F24: q con il codice tributo 6788; q senza la limitazione all utilizzo del credito d imposta (pari a ,90 euro, previsto dall articolo 34 della legge n. 388/2000). Il recepimento della novità nel Quadro SX del 770/Semplificato Quadro SX del 770/Ordinario 42 Pirola n. 2 Giugno 2006

4 APPROFONDIMENTI Canoni e interessi: gli adempimenti per il sostituto La gestione dichiarativa del suddetto credito comporta, per il sostituto d imposta, i seguenti adempimenti: /Semplificato - Canoni q il sostituto descrive il credito maturato compilando la «Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo» per ciascun percipiente che abbia beneficiato del rimborso delle ritenute sui canoni percepiti: - dati relativi al percipiente delle somme; - punto 34: indicazione dell importo delle ritenute rimborsate; - punto 16 «Causale»: indicazione della natura dei canoni oggetto di rimborso utilizzando: l il codice X per i canoni corrisposti nel 2004; l il codice Y per i canoni corrisposti dal 1 gennaio 2005 al 26 luglio 2005 (data di entrata in vigore del decreto 143 che ha introdotto l esenzione). q L ammontare complessivo del credito, risultante dalla somma di tutte le ritenute rimborsate ed evidenziate nel punto 34 di ciascuna Comunicazione, dovrà essere esposto nella colonna 1 del rigo SX39; q la quota di credito compensata nella delega dovrà essere esposta nella colonna 2 del rigo SX39; q nella colonna 3 dovrà essere, infine, data evidenza del credito residuo /Ordinario - Interessi q il sostituto è tenuto a far emergere il credito maturato compilando il quadro SF, casella 19 del 770/ordinario (nota bene: il quadro SF potrà, dunque, essere compilato solo con riferimento alla casella «rimborsi», oltre ai dati anagrafici del soggetto rimborsato) e indicando nel punto 13 le causali W e X, indicare l importo delle ritenute effettivamente rimborsate ai sensi dell art. 4 del DLgs n. 143/2005. l il codice W per gli interessi corrisposti nel 2005; l il codice Y per gli interessi nel quadro SX - In considerazione dell eccezionalità della nuova normativa e della necessità di provvedere al monitoraggio del credito e dell utilizzo in compensazione dello stesso, nel prospetto SX, è stato introdotto quest anno il nuovo rigo SX39 «Credito di cui all art. 4 del Dlgs n. 143/2005» (canoni). Si evidenzia come la disposizione che prevede il diritto al rimborso non sia limitata temporalmente. Le ritenute potranno, pertanto, essere restituite - e conseguentemente il credito potrà maturare - anche nel 2006 e negli anni successivi. Il presente quadro dovrebbe, pertanto, essere mantenuto anche nelle prossime dichiarazioni. Come richiamato sopra e nel box, il provvedimento di esenzione - e la conseguente procedura di compensazione - coinvolge non solo i canoni ma anche gli interessi [1]. In considerazione della suddivisione del modello 770 in due parti (semplificato e ordinario) in ragione delle fattispecie reddituali in esse descritte, nel quadro SX approvato unitamente al 770/semplificato è presente il solo rigo SX39, mentre nel quadro SX approvato unitamente al 770/ordinario è presente anche rigo SX40 relativo agli interessi trattenuti ai sensi dell articolo 26 ultimo comma del Dpr n. 600/1973 e restituiti nel corso del periodo di imposta Le regole di compilazione sono analoghe e funzionali alla contabilizzazione: q del credito maturato nel primo periodo di imposta a seguito delle restituzioni effettuate; q dell importo utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2005; q del credito residuo pari alla differenza tra le caselle 1 e 2. Le regole di compilazione In merito alla compilazione della comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, le istruzioni ricordano che ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere [1] Il nuovo articolo 26-quater, Dpr n. 600/1973, comma 1 lettera b) definisce così gli interessi: «b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti; c) non si considerano interessi: 1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all articolo 98 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate; 2) gli utili di cui all articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico; 3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a), del medesimo Testo unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; 4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore; 5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione». n. 2 Giugno 2006 Pirola 43

5 contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra. Esposizione dati per singolo percipiente Un ulteriore precisazione contenuta nelle istruzioni consegue all inesistenza di vincoli posti alle modalità di certificazione dei redditi in commento. La certificazione potrebbe, infatti, essere unica e riepilogativa di tutti i pagamenti effettuati nel periodo di imposta ovvero potrebbe essere rilasciata per singolo pagamento. Le istruzioni alla compilazione (cfr. pag. 40, 770/S/2006), assecondando tale facoltà riservata al sostituto d imposta, in presenza di più compensi erogati al medesimo percipiente, precisano che i dati possono essere esposti nel modello secondo le seguenti modalità: q totalizzando i vari importi e compilando un unica comunicazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale; q compilando tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell anno avendo cura di numerare progressivamente le singole comunicazioni riguardanti il medesimo percipiente; q indicando una sola volta i dati anagrafici del percipiente ed il numero progressivo di comunicazione ed utilizzando più righi per esporre i dati relativi a ciascun importo erogato, compilando i soli punti da 16 a 34. Secondo la regola generale il codice fiscale del sostituto d imposta (posto in alto a destra) deve essere compilato solo in presenza di operazioni societarie straordinarie determinanti l estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto per la cui descrizione si rinvia all apposito commento di Michela Magnani in questo stesso fascicolo, pag. 51. Dati relativi al percipiente Le caselle da 1 a 11 devono essere compilate riportando i dati anagrafici del percettore. A seguito del particolare regime fiscale applicato agli sportivi dilettanti, il codice regione (casella 10) deve essere compilato solo se, nel punto 16 (causale), viene indicato il codice«n» relativo alle indennità di trasferta corrisposte agli stessi. Se il percipiente è un «non residente» devono essere utilizzati i punti da 12 a 15 evidenziando: q nel punto 12, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un Autorità amministrativa del Paese di residenza; q nei punti 13 e 14, deve essere indicata, rispettivamente, la località di residenza estera e il relativo indirizzo; q nel punto 15 deve essere evidenziato il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla tabella SG (Elenco dei Paesi esteri, posta nell Appendice). Indicazione del codice fiscale del percettore non residente Le istruzioni delle caselle da 1 a 11 della comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo prevedono che, le stesse, devono essere compilate riportando i dati anagrafici del percettore. È inoltre previsto che, nell ipotesi in cui il percipiente sia un «non residente», devono essere utilizzati i punti da 12 a 15 indicando, in particolare nel punto 12, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un Autorità amministrativa del Paese di residenza. La compilazione della casella codice fiscale rilasciato dall Autorità fiscale di residenza ha sempre creato non poche difficoltà agli operatori in quanto ci si chiedeva se, in relazione a percettori non residenti, fosse sufficiente la sola indicazione del codice identificativo rilasciato dallo Stato estero ovvero, se fosse comunque necessaria la compilazione della casella 1 relativa al codice fiscale qualora quest ultimo, su richiesta del sostituto d imposta dichiarante, fosse stato rilasciato dall Amministrazione fiscale italiana. La soluzione al dubbio dipende dal sistema normativo che comprende il Dpr n. 605/1973 ma anche le specifiche tecniche al modello 770/2006 [2]. Nell ipotesi in [2] Ai sensi dell articolo 6, comma 2 del Dpr n. 605/1973 l obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione del cognome, del nome del luogo e della data di nascita, del sesso e del domicilio all estero. Inoltre, nell ipotesi in cui non si sia in possesso di tutti i dati prima indicati, i soggetti obbligati all indicazione del codice fiscale del percettore devono richiedere all Amministrazione finanziaria italiana il rilascio di un codice fiscale numerico. Dal confronto delle riportate disposizioni normative con il tracciato «record» (Tipo H, colonna 6, colonna «controlli bloccanti/valori ammessi») delle caratteristiche tecniche del software di controllo della comunicazione in commento relative a tali campi emerge che: - nella sezione campi posizionali, il campo «codice fiscale del percipiente» deve essere sempre impostato per i residenti. Diversamente, tale campo deve essere impostato «a spazio»; - nelle ulteriori istruzioni del «campo codice fiscale del percipiente» della sezione campi non posizionali, è previsto che, il campo deve essere sempre compilato se non è compilato il campo 15 relativo al «codice di Stato estero»; - relativamente al campo «codice di identificazione fiscale estero» non vengono fornite apposite indicazioni. 44 Pirola n. 2 Giugno 2006

6 APPROFONDIMENTI cui la comunicazione sia relativa ad un soggetto non residente e, quindi, venga compilata la casella 15 relativa al Codice di Stato estero: q se si è in possesso del codice di identificazione fiscale estero, devono essere compilate le caselle da 12 a 15; q se non si è in possesso del codice di identificazione fiscale estero, l obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio all estero); in conseguenza di quanto previsto dalle istruzioni del software di controllo si ritiene, pertanto, che debbano essere compilate solo le caselle da 13 a 15. Tale conclusione risulta coerente con le istruzioni del software di controllo anche nel caso in cui se sia stato attribuito un codice fiscale (italiano) da parte dell Amministrazione fiscale italiana. Problematiche connesse alla dichiarazione di redditi percepiti da non residenti - Si evidenzia che relativamente alle tipologie reddituali in commento, il reddito percepito da un soggetto non residente si considera prodotto in Italia se: q trattandosi di lavoro autonomo, l attività è esercitata in Italia (articolo 23, comma 1, lettera d) del Tuir); q trattandosi di provvigioni, l attività è esercitata in Italia mediante una stabile organizzazione (articolo 23, comma 1, lettera e) del Tuir). Tali requisiti costituiscono, pertanto, condizioni preliminari per l assoggettamento a ritenuta alla fonte dei predetti redditi e conseguentemente per la compilazione del 770/2006. Eccezione a detta regola generale n. 2 Giugno 2006 potrebbe essere rappresentata dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Per quanto riguarda, in particolare, i redditi di collaborazione coordinata e continuativa le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni potrebbero contenere una deroga alle regole generali di dichiarazione sopra esposte. Infatti, se relativamente all attività per cui è prevista una collaborazione coordinata e continuativa vi fosse sovrapposizione tra la previsione della norma fiscale interna (che assimila detti redditi a quelli derivanti dal lavoro subordinato) e quella della norma speciale, quest ultima prevarrebbe con conseguente applicazione del relativo trattamento tributario. Conseguenza di tale opera di riqualificazione potrebbe infatti essere la dichiarazione del reddito corrisposto nella «comunicazione» relativa ai redditi di lavoro autonomo e non, invece, in quella relativa al reddito di lavoro dipendente o assimilato. Causale Nella casella 16 deve essere indicata la causale del pagamento utilizzando i seguenti codici: A - prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell esercizio di arte o professione abituale; B - utilizzazione economica, da parte dell autore o dell inventore, di opere dell ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico; C - utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; D - utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali; E - levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali; F - prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo; G - indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale; H - indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone (escluse le somme maturate entro il e già tassate come reddito di impresa); I - indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili; L - utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall autore o dall inventore, di opere dell ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico; M - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; N - indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: q nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; qin relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici; P - compensi corrisposti a non residenti per l uso di attrezzature industriali (e simili) nel territorio dello Stato; Q - provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario; R - provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario; S - provvigioni corrisposte a commissionario; T - provvigioni corrisposte a mediatore; U - provvigioni corrisposte a procacciatore di affari; V- provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; Pirola 45

7 46 W - provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (legge n. 67/1987); X - canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del Dpr n. 600/1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del Dpr n. 600/1973, per i quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell art. 4 del Dlgs 30 maggio 2005 n. 143; Y - canoni corrisposti dal 1 gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del Dpr n. 600/1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del Dpr n. 600/1973, per i quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell art. 4 del Dlgs 30 maggio 2005 n. 143; Z - titolo diverso dai precedenti. Anno In presenza dell erogazione di indennità (causali G, H ed I) nel punto 17 deve essere riportato l anno in cui è sorto il diritto alla percezione. Se, invece, sono state erogate anticipazioni relative alle indennità a casella 17 deve essere indicato l anno 2005, barrando, altresì, la casella 18. Nei punti 29 e 30 deve essere riportato l ammontare delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione (casella 29) e relative ritenute (casella 30). Ammontare soggetto, non soggetto, spese e ritenute A casella 19, va indicato l ammontare lordo del compenso corrisposto. A tale proposito, le istruzioni confermano la prassi, ormai consolidata, secondo cui, in tale casella, non deve essere indicato il 2% o 4% di contributo integrativo destinato alle casse professionali di previdenza. Questo, ai sensi del combinato disposto dell articolo 53, comma 1, Tuir e dell articolo 16 del Dl n. 41/1995, concorrendo a formare la base imponibile Iva è escluso dalla determinazione del compenso ai fini delle imposte sui redditi. Nell importo evidenziato in tale casella dovrà, invece, essere indicata l eventuale rivalsa del 4% (facoltativa) relativa ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell Inps. Infatti, con la risoluzione n. 109/E/96 è stato precisato che tale maggiorazione, addebitata in fattura ed acquisita a titolo definitivo dal professionista: q non può essere considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono compensi ai sensi dell art. 53, comma 1, Tuir; q essendo parte integrante del compenso, deve essere assoggettata al prelievo alla fonte del 20% di cui all art. 25 del Dpr n. 600/1973; q deve concorrere a formare la base imponibile dell imposta sul valore aggiunto a norma dell art. 13 del Dpr n. 633/1972. Situazione differente si ha per i professionisti iscritti ad ordini dotati di cassa professionale, per i quali il contributo integrativo del 2% o 4% obbligatoriamente evidenziato in fattura, è a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti ed è riscosso direttamente dall iscritto medesimo che lo riversa alla Cassa di previdenza. Poiché quest ultimo contributo costituisce un vero e proprio onere previdenziale, lo stesso, non fa parte del compenso a norma dell art. 53, Tuir, e, pertanto, non deve essere assoggettato alla ritenuta fonte del 20% di cui all art. 25 del decreto del presidente della repubblica n. 600/1973. Regimi particolari - Con riferimento ai soggetti che fruiscono dei regimi agevolati di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 388/2000, al punto 19 e al punto 21 (somme non soggette a ritenuta) dovrà essere indicato l ammontare lordo corrisposto. Le istruzioni confermano, altresì, che l importo da esporre in corrispondenza del codice-causale «N», a casella 19, deve includere anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a 7.500,00 ) secondo quanto dispone l articolo 69, comma 2 del Tuir. Tali somme vanno riportate anche nel successivo punto 21. Un ulteriore fattispecie di compilazione combinata delle caselle 19 e21 coinvolge la normativa di favore nei confronti dei ricercatori, richiamata in premessa. Tale agevolazione emanata con l articolo 3 del Dl n. 269/2003 ha, infatti, previsto che il reddito professionale, prodotto dai ricercatori «rimpatriati» e tassato in Italia, subisca un abbattimento del 90% dell imponibile. Tale condizione è evidenziata nel 770/ S/2006 evidenziando; q a casella 19, l intero compenso erogato al ricercatore nel 2005; q a casella 21, il 90% del compenso non assoggettato a ritenuta. A casella 19 non vanno, inoltre, riportate le somme per le prestazioni non soggette a ritenuta (ex articolo 25-bis, comma 5, Dpr n. 600/1973) svolte dalle agenzie di viaggio e turismo, rivenditori autorizzati di documenti di viaggio, ecc. Se il percettore è un soggetto non residente, nel punto 20 (Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale), il sostituto d imposta deve indicare le som- Pirola n. 2 Giugno 2006

8 APPROFONDIMENTI n. 2 Giugno 2006 me non assoggettate a ritenuta in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tale caso, il sostituto d imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta dell Amministrazione finanziaria, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui tra le amministrazioni degli stati firmatari della convenzione per evitare le doppie imposizioni sia stato adottato un apposito modello (di solito, bilingue), lo stesso, debitamente compilato, sostituisce tale documentazione. Considerato, a tal proposito, che gli Stati che hanno in vigore modelli convenzionali sono minoritari e che detto modello, ove adottato, non è di facile reperibilità, si ritiene che anche laddove sia stato adottato un modello, lo stesso non sia vincolante per fruire dei benefici connessi alla normativa convenzionale, ben potendo essere rilasciate le ordinarie dichiarazioni di stato attestanti l esistenza dei requisiti richiesti dalla norma. A casella 21, vanno indicate le somme che, per espressa disposizione di legge, sono escluse dalla base imponibile su cui deve essere applicata la ritenuta, quali ad esempio: q diritti d autore, il 25% dell importo; q la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50% - regime ordinario - o 80% - regime speciale agenti con collaboratori); q gli importi in franchigia erogati agli sportivi dilettanti; q la deduzione del 22% a titolo di spese di produzione del reddito per le provvigioni degli incaricati alle vendite a domicilio (codice «V», punto 16); q l intero compenso o provvigione erogato ai soggetti fruitori dei regimi agevolati. Le istruzioni enunciano ulteriori fattispecie non soggette a ritenuta e da includere, pertanto, nel punto in commento, quali i compensi fino a 25,82 (ex art. 25, comma 3 del Dpr n. 600/1973) e le somme anticipate in nome e per conto dei preponenti, committenti o mandanti. Le medesime istruzioni precisano che il contributo integrativo del 2% o 4%, da riversare alla cassa di previdenza, non deve, al contrario, essere riportato neanche in questa casella, Nelle caselle 22 e 23 vanno riportati, rispettivamente, l imponibile (determinato dalla differenza tra l ammontare lordo del punto 19 e le somme non soggette a ritenuta di cui ai punti 20 e 21) e l importo delle ritenute a titolo d acconto operate. Le ritenute a titolo d imposta Nella casella 24 va indicato l importo delle ritenute a titolo d imposta operate nell anno relative: q alle somme individuate con il codice «N» nel punto 16 (per un importo superiore a 7.500,00 e inferiore a ,28 ); q alle ritenute (30%) operate sull utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall autore o dall inventore, di opere dell ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico; q ai compensi corrisposti a non residenti per l uso di attrezzature industriali (e simili) nel territorio dello Stato. Benché non menzionato dalle istruzioni, in questa casella deve essere inserita la ritenuta operante ai sensi dell articolo 25, comma 2 del Dpr n. 600/1973 nei confronti del lavoratore autonomo non residente per prestazione resa in Italia. Altri dati Nel punto 25 va indicato l ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali già compreso negli importi indicati nei precedenti punti 23 e 24. Nei punti 26 e 27, da compilare solo con riferimento agli sportivi dilettanti (causale «N»), deve essere indicato l importo dell addizionale regionale all Irpef trattenuta a titolo di acconto e a titolo d imposta. Nel punto 28 deve infine essere riportato il relativo importo non trattenuto (già compreso nei precedenti) a seguito di eventi eccezionali. I dati previdenziali Le caselle 31 e 32, novità del modello per l anno scorso, sono il riflesso dell innovazione legislativa procurata dagli articoli 43 e 44 del Dl n. 269/2003 attraverso cui è stato esteso a talune categorie di contribuenti l obbligo contributivo alla gestione separata Inps. In particolare l articolo 44 ha previsto: q un nuovo obbligo contributivo alla «gestione separata Inps dei lavoratori autonomi» per i percettori di redditi di lavoro autonomo occasionale, al superamento di un limite-franchigia; q un limite-franchigia alla contribuzione da parte degli incaricati alle vendite a domicilio, già obbligati all iscrizione alla «gestione separata Inps dei lavoratori autonomi». Il citato articolo 43 della legge n. 269/2003 (come modificato dalla Finanziaria 2005) ha previsto la contribuzione da parte degli associati in partecipazione a favore della Gestione separata Inps cosiddetta «del 10%». Pirola 47

9 Le istruzioni del 770/2006 dispongono la compilazione della caselle in commento per i soli codici causale: qm-prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e q V - provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio, e, quest anno - la fattispecie non era menzionata nel 770/ anche per il codice-causale q C - utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; con la precisazione di evidenziare a casella 17 l anno «2004» laddove il versamento fosse riferito ala pagamento differito (al 16 settembre 2005), come richiesto dall Inps(circolare n. 90/ 2005). Caso particolare: incaricati delle vendite a domicilio - Con riferimento agli incaricati alla vendita a domicilio (di cui all articolo 19 del Dlgs n. 114 del 1998) la portata della norma appare meno innovativa ma è sicuramente articolata nella sua gestione. Detti contribuenti erano, infatti, già tenuti al rispetto dell obbligo contributivo; l innovazione è, pertanto, limitata al nuovo limite di esenzione fino a euro di reddito. Ove compatibili, nei confronti di questi soggetti valgono le disposizioni applicabili ai lavoratori autonomi occasionali. Esempio di eccezione a tale principio può essere riscontrato nella circolare Inps n. 103/1994 che ha evidenziato come l esclusione dall assoggettamento a contribuzione, riferito alle prestazioni riferite a periodi precedenti l entrata in vigore, non poteva essere applicabile agli incaricati alle vendite, «in quanto già soggetti a contribuzione anteriormente al primo gennaio 2004». Giova ricordare che mentre con circolare Inps n. 247 del 9 dicembre 1998 era stato disposto che l intera provvigione percepita dall incaricato concorreva alla formazione dell imponibile contributivo, a seguito dell innovazione operata dalla legge n. 289/ 2002, art. 2, comma 12 (abbattimento dell imponibile al 78% delle provvigioni percepite), la circolare Inps n. 42 del 26 febbraio 2003 ha precisato che «dal predetto abbattimento dell imponibile fiscale discende una corrispondente diminuzione dell imponibile previdenziale, in considerazione di quanto previsto dall art. 2, comma 1, del Dm 2 maggio 1996, n. 281 che individua l imponibile in argomento proprio nelle provvigioni determinate ai sensi dell art. 25-bis, comma 6, del Dpr n. 600/1973 (rinvio dinamico). Si consideri, altresì, che la stessa legge istitutiva della gestione separata, dispone, per la generalità degli iscritti, che le aliquote contributive siano applicate sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell Irpef». Dal richiamo della citata regola discende che, a decorrere dall anno 2004, la contribuzione dei venditori a domicilio deve essere calcolata sul 78% del totale delle provvigioni, laddove tale risultato ecceda il limite di esenzione. L importo oltre il quale è previsto l assoggettamento a contribuzione, è pertanto determinabile attraverso la seguente formula: = K x 78% vale a dire che il limite di esenzione contributiva è elevato per gli incaricati in analisi a 6.410,26 euro. Un ulteriore elemento da esplicitare interessa il criterio di computo di detto imponibile. Il reddito prodotto dagli incaricati alle vendite a domicilio, infatti, è soggetto a ritenuta a titolo di imposta e, pertanto, non deve essere oggetto di dichiarazione. Da tale premessa risulta evidente che il criterio da adottare per la verifica del superamento della franchigia e il conseguente obbligo contributivo risulta essere il criterio di cassa; l unico, cioè, applicabile alla fattispecie in commento.

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