Responsabilità amministrativa delle imprese

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1 Modello di organizzazione, gestione e controllo FASTWEB S.p.A. Responsabilità amministrativa delle imprese (Decreto Legislativo 231 del 2001) Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di FASTWEB S.p.A. in data 18 aprile 2013

2 Parte generale Definizioni 4 Premessa 5 1. Il Decreto Legislativo 231/ Soggetti, fattispecie criminose e sanzioni 7 2. Esonero di responsabilità Le linee guida per la costruzione dei modelli Il modello di fastweb fastweb S.p.A La storia e lo sviluppo della società La struttura societaria di fastweb S.p.A La costruzione del modello 6.1. Struttura del modello La funzione del modello e i principi ispiratori I processi sensibili in fastweb 7.1 La mappatura delle aree potenzialmente a rischio-reato L analisi del sistema di controllo interno Il sistema di controllo interno e le modalità di gestione dei rischi L organismo di vigilanza 8.1. Identificazione dell organismo di vigilanza Durata in carica e sostituzione dei membri dell organismo di vigilanza Compiti dell organismo di vigilanza Attività e reporting dell organismo di vigilanza Reporting nei confronti dell organismo di vigilanza Verifiche periodiche Raccolta e conservazione delle informazioni 34 2

3 9. Informazione e formazione dei dipendenti 9.1 Comunicazione Formazione Destinatari e campo di applicazione Procedura di adozione del modello Sistema disciplinare 12.1 Principi generali Sanzioni per i lavoratori subordinati cui si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle imprese esercenti servizi di telecomunicazione Misure nei confronti dei dirigenti Misure nei confronti degli amministratori Misure nei confronti dei sindaci Misure nei confronti dell organismo di vigilanza Misure nei confronti di consulenti e partner/fornitori Il sistema di deleghe e procure Norme e standard di comportamento nelle relazioni con dipendenti e con stakeholder esterni 42 3

4 Definizioni > Destinatari : i componenti degli Organi sociali, coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, i dirigenti, i dipendenti della Società ed in generale quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone suindicate; > Comitato per il Controllo Indipendente o ICC : Comitato per il controllo indipendente istituito da FASTWEB S.p.A.; > CCNL : Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro attualmente in vigore ed applicati da FASTWEB S.p.A.; > Consulenti : coloro che agiscono in nome e/o per conto di FASTWEB sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione; > D. Lgs. 231/2001 o Decreto : il Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche; > FASTWEB o la Società : FASTWEB S.p.A.; > Gruppo FASTWEB : l insieme di società comprendente Fastweb S.p.A. e le società in cui quest ultima detiene l intero capitale sociale o una partecipazione; > Linee Guida di Confindustria : le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231 del 2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni; > Modello : il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da FASTWEB sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001; > Codice Etico di Gruppo : il documento adottato da Fastweb S.p.A. nella sua prima versione il 27 agosto 2004 e successivamente aggiornato e recepito dalle società in cui Fastweb S.p.A. detiene l intero capitale sociale o una partecipazione; > Protocolli 231 : procedure predisposte con specifico riferimento ad attività sensibili per la realizzazione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; > Organismo di Vigilanza o OdV : organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull osservanza del Modello e al relativo aggiornamento; > P.A. : la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio; > Partner o Partner Commerciali : controparti contrattuali di FASTWEB, quali ad es. fornitori, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l azienda nell ambito dei Processi Sensibili; > Processi Sensibili : attività di FASTWEB nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati; > Reati : i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (il cui elenco può anche essere eventualmente integrato in futuro). 4

5 Premessa FASTWEB S.p.A., con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa delle società per taluni reati, introdotta con D.Lgs. 231/2001, ha inteso procedere all adeguamento alle nuove normative del proprio Modello di organizzazione, di gestione e di controllo. Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di FASTWEB nella sua prima versione - il 1 dicembre e successivamente più volte aggiornato alla luce delle modifiche introdotte nel D.Lgs 231/2001, nonché sulla base di quanto raccomandato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Essendo FASTWEB membro di Confindustria, nella predisposizione del presente Modello si è ispirata alle Linee Guida da quest ultima emanate il 7 marzo 2002, aggiornate il 31 marzo 2008 ed approvate dal Ministero della Giustizia. In ogni caso, eventuali difformità che si dovessero riscontrare rispetto al contenuto delle Linee Guida non inficerebbero di per sé la validità del Modello in quanto quest ultimo deve essere adattato alla specifica realtà di FASTWEB e quindi ben può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale per specifiche esigenze di tutela e prevenzione. Le regole di comportamento contenute nel presente Modello, inoltre, sono coerenti con quelle del Codice Etico di Gruppo adottato da FASTWEB nella sua prima versione il 27 agosto 2004 e successivamente aggiornato, pur avendo il presente Modello finalità specifiche di ottemperanza al D.Lgs. 231/01. Il Modello di FASTWEB è composto da: a) la presente Parte Generale; b) le regole di di comportamento e le procedure organizzative già in vigore all interno di FASTWEB e che siano attinenti ai fini del controllo di comportamenti, fatti o atti rilevanti a norma del Decreto, tra i quali: Statuto sociale; Sistema di deleghe interne (poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e poteri delegati in materia di uso della firma); Codice Etico di Gruppo; Le procedure aziendali e del Gruppo FASTWEB, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo FASTWEB, ed il sistema di controllo della gestione; Le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting di FASTWEB; Le regole di comunicazione al personale e la formazione dello stesso; Contratto Collettivo Nazionale Lavoro delle imprese esercenti servizi di telecomunicazioni e relativo sistema disciplinare; Contratto Collettivo Nazionale Lavoro dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi; 5

6 Circolari interne, procedure, regolamenti organizzativi, attività di valutazione dei rischi e discipline attuative in materia antinfortunistica ed ambientale organizzate nel Sistema Integrato di Gestione per la Qualità, l Ambiente e la Sicurezza; Circolari interne, procedure, regolamenti organizzativi, attività di valutazione dei rischi e discipline attuative in materia di sicurezza informatica organizzate nel Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni; Linee Guida sul sistema di Controllo Interno di FASTWEB approvate dal Comitato per il Controllo Indipendente; Principi di Corporate Governance. Le regole di comportamento e le procedure sopraelencate, pur non essendo state emanate esplicitamente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, hanno tra i loro precipui fini il controllo della regolarità, diligenza e legalità dei Destinatari e, pertanto, contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei Reati. I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente documento, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare. c) le Parti Speciali, concernenti le specifiche categorie di reato rilevanti per FASTWEB e la relativa disciplina applicabile. 6

7 1 Il Decreto Legislativo 231/2001 soggetti, fattispecie criminose e sanzioni 1.1 responsabilità diretta della società per illeciti penali La responsabilità amministrativa da reato delle società, e degli enti in genere, è stata introdotta dal D.Lgs. 231/2001, che tratta della Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, e discende da alcuni reati commessi, nell interesse o a vantaggio degli enti citati, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell ente o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità della società è diretta ed autonoma da quella propria della persona fisica che ha commesso il reato. 1.2 i reati I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l Ente sono espressamente indicati nel Decreto ed in successivi provvedimenti normativi che ne hanno esteso il campo di applicazione: sono ad oggi i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento previsti dalla legge 409/01 Disposizioni urgenti in vista dell introduzione dell Euro, successivamente integrati dalla Legge 99/09 Disposizioni per lo sviluppo e l internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (art. 25 bis); i reati societari introdotti con il D.Lgs. 61/2002 (art. 25 ter), così come modificati dalla L. 190/2012; i reati previsti, ai sensi della Legge 7/03 che ha comportato l inserimento nel d.lgs. 231/01 dell articolo 25 quater, sono i Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell ordine democratico (art. 25 quater); i reati previsti dalla L.9 gennaio 2006 n.7 relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater-1), i delitti previsti ai sensi della l. 228/03, relativi a Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies), i reati di abuso di mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 58/98 (art. 25 sexies); i reati transnazionali (art. 10 L. 146/06); i reati in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, disciplinati dalla Legge 123/2007 e successivamente aggiornati con il D.Lgs. n.81/08) (art. 25 septies), i reati di ricettazione, di riciclaggio e d impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti dal D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 ( Attuazione della direttiva 2005/60/ CE concernente la prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione ) (art. 25 octies); i reati informatici e di trattamento illecito di dati, previsti ai sensi della Legge n. 48 del 18 marzo 2008 (art. 24 bis); i reati di criminalità organizzata, previsti dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009, 7

8 relativa alle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (art. 24 ter); i Delitti contro l industria e il commercio introdotti dalla Legge n. 99/09 del 23 luglio 2009 Disposizioni per lo sviluppo e l internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (art. 25-bis.1), i reati in materia di violazione del diritto d autore prescritti dalla Legge n. 633/41 introdotti nel Decreto dalla Legge n. 99/2009 (art. 25-novies), il reato d induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria introdotto dalla Legge n. 106/2009, a ratifica ed esecuzione della Convenzione dell Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione (art. 25-decies); i reati in materia ambientale previsti dal D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 (art. 25-undecies); il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 (art. 25-duodecies). Lo stesso Decreto, infine, ha introdotto una specifica fattispecie penale, rubricata Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23), anch essa presupposto della responsabilità amministrativa degli enti Crimes which result in direct liability for the company in relations with the Public Administration L art. 24 del Decreto rinvia a diverse fattispecie disciplinate dal Codice Penale. La sanzione a carico dell ente è sia di tipo pecuniario sia di tipo interdittivo. In particolare si tratta delle previsioni di cui agli articoli: art. 316 bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato; art. 316 ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; art. 640, II co., n.1 c.p.: Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico; art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; art. 640 ter c.p.: Frode informatica, se commessa in danno dello stato o altro ente pubblico. Si tratta di delitti caratterizzati da una condotta fraudolenta tenuta ai danni dello Stato o di altri enti pubblici ovvero delle Comunità Europee, indirizzata prevalentemente ad ottenere indebite erogazioni di denaro o finanziamenti. L estensione della responsabilità, per tali reati, alle persone giuridiche, trova giustificazione nel fatto che si tratta di condotte illecite strettamente collegate all esercizio di impresa, soprattutto alla luce della molteplicità di contributi e finanziamenti diretti al settore imprenditoriale, sviluppatisi in questi ultimi anni sia a livello nazionale sia comunitario. Nell intento di disincentivare le condotte fraudolente e garantire la correttezza degli interventi a sostegno del mercato, l art. 24, II co. prevede un aggravamento della sanzione, qualora dal compimento del reato sia derivato all ente un profitto di rilevante entità ovvero sia stato cagionato un danno di particolare gravità all ente pubblico. Anche l art. 25 del Decreto contempla fattispecie di reato classificabili nei delitti contro la pubblica amministrazione, e precisamente: 8

9 art. 318 c.p.: Corruzione per l esercizio della funzione(c.d. corruzione impropria); artt. 319 e 319 bis c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio (c.d. corruzione propria) e circostanze aggravanti, operanti solo se dal fatto l ente abbia tratto un profitto di rilevante entità (art. 25 III co.); art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione; art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari; art. 317 c.p.: Concussione; art. 317 quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità; artt. 320 e 322 bis c.p.: l ente risponde anche quando i delitti indicati dall art. 25 siano stati commessi dalle persone incaricate di un pubblico servizio ovvero dai membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri. Si è in presenza di reati c.d. propri : vedranno sempre la presenza di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, non soltanto italiani ma anche stranieri ovvero appartenenti agli organismi comunitari. Si deve, infatti, sottolineare l introduzione dell art. 322 bis. c.p. che rende perseguibili i fenomeni corruttivi di pubblici ufficiali o funzionari esteri. Le sanzioni previste a carico dell ente sono graduate in base alla gravità dell illecito. In forza dell art. 321 c.p. (Pene per il corruttore), infine, le pene di cui agli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette denaro od altra utilità al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio. Per un analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, rilevanti ai sensi del Decreto, sono i seguenti: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), 9

10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). Per un analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N i reati societari previsti dal Codice Civile La riforma del diritto societario, che ha riformulato e cambiato il volto del diritto penale societario, è entrata in vigore con il D. Lgs. 61/2002, in attuazione dell art. 11 della legge 366/2001. L art. 3 del Decreto di attuazione, sebbene abbia rispettato le indicazioni della legge delega per quanto riguarda l estensione della responsabilità delle persone giuridiche ai reati societari, ha, tuttavia mitigato il rigore sanzionatorio, prevedendo per tali fattispecie la sola sanzione pecuniaria ed omettendo l indicazione delle ulteriori sanzioni interdittive che ora non sono, quindi, previste per i reati societari. La materia è stata oggetto di ulteriori interventi legislativi con la promulgazione della c.d. Legge sul risparmio, L. 262/2005 poi modificata dal D. Lgs. 303/2006 e dal D. Lgs. 39/2010 e da ultimo dalla L. 190/2012. La responsabilità dell ente, ex art. 25 ter, consegue ai seguenti reati: art c.c.: False comunicazioni sociali; art c.c.: False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori; art c.c.: Impedito controllo 1 ; art c.c.; Formazione fittizia del capitale; art c.c.; Indebita restituzione dei conferimenti; art c.c.; Illegale ripartizione degli utili e delle riserve; art c.c.: Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante; art c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori; art bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi; art c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; art c.c.: Corruzione tra privati; art c.c.: Illecita influenza sull assemblea; art c.c.: Aggiotaggio; art c.c.: Ostacolo all esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Per un analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N Modificato dall art. 37, comma 35 Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, che ha eliminato il riferimento alle attività dei revisori i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell ordine democratico I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell ordine democratico rilevanti ai sensi del 10

11 Decreto, come modificato dalla L. n. 7/2003, sono indicati attraverso un rinvio generale aperto a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici senza indicare in via nominativa quali singole fattispecie criminose possono fondare la responsabilità dell ente. In questo senso, al fine di combattere e reprimere in maniera decisa il fenomeno del terrorismo, è stato previsto un rinvio non precisamente tipizzato a tutti i possibili reati terroristici previsti dal codice penale, dalle leggi speciali e dall art 2 della Convenzione sulla lotta al finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9 dicembre Poiché non è possibile fornire un elenco chiuso e limitato dei reati che potranno coinvolgere l ente ai sensi del combinato disposto degli art 25 quater, 5, 6 e 7 D.Lgs. 231/2001, si fornisce di seguito un elenco delle principali fattispecie previste dall ordinamento italiano in tema di lotta al terrorismo: Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.); Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.); Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.); Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.); Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni 70 e 80, volta a combattere il terrorismo; Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell art. 2 della Convenzione di New York dell 8 dicembre 1999, ai sensi della quale commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere; Un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell allegato; ovvero qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. Per un analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N

12 1.2.5 i reati contro la personalità individuale Con la legge n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone e la pedo-pornografia, è stato aggiunto l art. 25 quinquies che prevede l applicazione di sanzioni amministrative nei confronti degli enti per i delitti contro la personalità individuale. Con la legge n. 38/2006, contenente Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet l art. 25 quinquies del Decreto è stato ulteriormente integrato essendo stato modificato l ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600 ter e 600 quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di essi (c.d. pornografia virtuale). La citata legge è intervenuta anche a modificare le disposizioni di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater del c.p. In particolare vengono perseguiti i seguenti reati: art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; art. 601 c.p.: Tratta di persone; art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi; art. 600-bis c.p.: Induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile; art. 600-ter I e II co. c.p.: Sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico; art. 600-ter III e IV co. c.p.: Distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione e cessione, anche gratuita, di materiale pedo-pornografico o di informazioni per l adescamento o lo sfruttamento sessuale di minori; art. 600-quater c.p.: Detenzione di materiale pedo-pornografico; art. 600-quater.1 c.p.: Pornografia virtuale; art. 600-quinquies c.p.: Organizzazione o propaganda di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; art. 583-bis c.p.: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Gli artt. 25-quater, 25-quater.1 e 25-quinquies, che trattano di delitti di rilevante gravità, prevedono anche sanzioni pecuniarie particolarmente elevate congiuntamente all applicazione delle sanzioni interdittive, fino ad arrivare alla interdizione definitiva dall esercizio dell attività nel caso in cui l ente venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati. Per un analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N

13 1.2.6 i reati contro la vita e l incolumità individuale La L. n. 7/2006 ha previsto la comminazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive per gli enti nel caso in cui sia commesso il reato di cui all articolo 583-bis del codice penale, ossia pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ; quando tale reato sia commesso nell ambito di un ente privato ospedaliero, può essere disposta anche la revoca dell accreditamento rilasciato dalle Autorità competenti i reati transnazionali L art. 3 della L. n. 146/2006 definisce come reato transnazionale l illecito punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e quando: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. I reati rilevanti sono: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990); Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (artt. 12 e 5 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 286/1998); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). Per un analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N i reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro La L. n. 123/2007,ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l art. 25-septies (poi modificato dal D.Lgs. 81/2008 nel senso di una maggiore gradualità nella determinazione delle sanzioni), per il quale l ente è passibile di sanzioni in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro. 13

14 La responsabilità dell ente ex art. 25 septies consegue ai seguenti reati: Omicidio colposo: art. 589 c.p.; Lesioni personali colpose: art. 590, comma 3, c.p. Per un analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N i reati di riciclaggio Con l attuazione da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (D.Lgs. 231/07), è stato introdotto nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 l art. 25-octies, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale. In particolare risultano rilevanti per l imputazione a carico dell ente: Ricettazione: art. 648 cod. pen.; Riciclaggio: art. 648-bis cod. pen.; Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: art. 648-ter cod. pen. Per un analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N i reati informatici e trattamento illecito di dati La legge n. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell ordinamento interno ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell ente, introducendo, nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001, l art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati. I reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti introdotti dalla L. n. 48/2008 sono: Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); 14

15 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); Frode informatica (art 640 ter c.p.). Per un analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N i reati di criminalità organizzata La L. n. 94/2009 ha previsto tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 l articolo 24-ter, che estende la responsabilità dell ente in relazione alla commissione dei seguenti reati: Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull immigrazione clandestina di cui all art. 12 D. Lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.); Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90); Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); Delitti concernenti la fabbricazione, l introduzione nello Stato ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p). Per un analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N i Reati contro l industria ed il commercio Legge n. 99/09 del 23 luglio 2009 Disposizioni per lo sviluppo e l internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ha introdotto nel DLgs 231/01 l art. 25-bis.1, relativo ai Delitti contro l industria e il commercio, nel quale rientrano i seguenti reati: Turbata libertà dell industria e del commercio (art. 513 c.p.); Frode nell esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); 15

16 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517-ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.). Per un analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N i Reati in materia di violazione del diritto d autore La Legge n. 99/2009 ha modificato il D. Lgs. 231/01 introducendo anche l art. 25-novies, che estende la responsabilità amministrativa d impresa ai reati in materia di violazione del diritto d autore, prescritti dalla Legge n. 633/41, agli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171 septies, 171 octies. Per un analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N i Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria La Legge n. 116/2009, a ratifica ed esecuzione della Convenzione dell Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, come poi integrata dal D.Lgs. n. 121/2011, ha modificato il D. Lgs. 231/01 introducendo l art. 25-decies, che estende la responsabilità amministrativa d impresa al reato d induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). Per la sola descrizione della fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N I reati in materia ambientale Il D.Lgs. 121/2011 all art. 25 undecies ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti con riferimento alla commissione dei seguenti reati ambientali: Scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006); Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006); Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006); Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006); 16

17 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006); Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006); Emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/2006); Cessazione e riduzione dell impiego delle sostanze lesive dell ozono (articolo 3 comma 6 della L. 549/1993); Inquinamento doloso delle navi (art. 8 D.Lgs. 202/2007) e inquinamento colposo delle navi (art. 9 D.Lgs. 202/2007); Distruzione o deterioramento di habitat all interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); Commercio di esemplari appartenenti a specie animali protette (artt. 1, 2, 3-bis, 6 L. 7 febbraio 1992 n. 150); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.). Per un analisi dettagliata della fattispecie si rimanda alla Parte Speciale N Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Per effetto dell art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 109/2012, la responsabilità amministrativa degli enti è configurabile anche in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n Tale fattispecie punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. La responsabilità degli enti è invece configurabile, quando i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, oppure sono minori in età non lavorativa, oppure sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell articolo 603-bis del codice penale. 1.3 Le sanzioni Per tutti gli illeciti è sempre prevista l irrogazione di una sanzione pecuniaria; nei casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, per giungere nei casi estremi addirittura all interdizione dall esercizio dell attività. 17

18 2 Esonero di responsabilità Il Decreto (artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001) prevede che la società sia esonerata da responsabilità ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati considerati, ferma restando la responsabilità personale di chi il reato ha commesso. L adozione dei modelli non è obbligatoria, ma costituisce presupposto necessario perché possa sussistere l esonero della società da responsabilità. Adottando il Modello, la società istituisce un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, l efficacia e l osservanza del Modelli stesso nonché di curarne l aggiornamento. 18

19 3 Le linee guida per la costruzione dei modelli La prima Associazione di categoria che ha redatto un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004 e, successivamente, nel marzo 2008 (di seguito, anche Linee Guida ) 2. Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, un punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello. Secondo dette Linee Guida, i passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali: inventariazione degli ambiti aziendali di attività, attraverso l individuazione delle aree potenzialmente interessate al rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia astrattamente possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001 (c.d. mappa delle aree aziendali a rischio ); analisi dei rischi potenziali e delle possibili modalità attuative dei reati, attraverso la c.d. mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti ; valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controllo interno, al fine di prevenire la commissione dei reati ex D. Lgs. 231/2001, attraverso la descrizione documentata dei controlli preventivi attivati, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari. Le componenti (cd. protocolli ) più rilevanti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria con riferimento ai reati dolosi sono: Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati; sistema organizzativo; procedure manuali ed informatiche; poteri autorizzativi e di firma; sistema di controllo di gestione; comunicazione al personale e sua formazione. Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed alcune fattispecie di reati ambientali), le componenti più rilevanti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria sono: Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati; struttura organizzativa, formazione e addestramento, comunicazione e coinvolgimento, gestione operativa, sistema di monitoraggio della sicurezza. 2. Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la Nota del Ministero della Giustizia del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la Nota del Ministero della Giustizia del 28 giugno 2004 e la Nota del Ministero della Giustizia del 2 aprile 2008). 19

20 Le componenti del sistema di controllo devono integrarsi organicamente in un architettura che rispetti alcuni principi fondamentali: verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione/transazione/ azione; applicazione del principio di separazione delle funzioni, in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere destinatario poteri illimitati, attraverso la chiara definizione e diffusione dei poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate; documentazione dei controlli, anche di supervisione. Il sistema di controllo deve altresì prevedere l adozione di principi etici rilevanti relativamente alle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231, che possono essere documentati in un codice etico o comportamentale. Un adeguato sistema sanzionatorio deve essere definito in relazione alla violazione dei principi etico-comportamentali e più in generale dei protocolli definiti dall azienda. Le suddette Linee Guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti, la cui esigenza è stata determinata dalla necessità di adeguamento alle modifiche legislative che hanno nel tempo introdotto nel corpus del Decreto nuovi reati presupposto. 20

21 4 Il modello di FASTWEB FASTWEB, in coerenza con i principi etici e di governance ai quali ha orientato le proprie regole di comportamento, ha ritenuto doveroso adottare il presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione sopra menzionata al paragrafo Premessa (in conformità al disposto dell art. 6 comma I, lettera a) del D. Lgs 231 del 2001) ed ha istituito l OdV. Il Modello è stato sottoposto a periodiche attivita di aggiornamento, condotte in considerazione di cambiamenti organizzativi interni, dell evoluzione della normativa in tema di responsabilità degli enti, nonchè dell attività di monitoraggio e controllo svolta dall OdV: in particolare, le regole interne sono state riesaminate con un primo intervento nel maggio 2008 e successivamente aggiornate. Inoltre, nel corso degli anni sono state compiute analisi dei rischi reato collegati alla mutata operatività aziendale, tenendo conto del conferimento del ramo di azienda denominato Wholesale da Fastweb S.p.A. a Fastweb Wholesale S.r.l. L adozione e l efficace attuazione del Modello non soltanto costituisce il requisito perché la società possa beneficiare dell esenzione da responsabilità, ma si pone anche come integrazione delle regole di Corporate Governance, fortemente volute dal vertice della Società. Il Modello è suscettibile di modifiche, aggiornamenti ed integrazioni secondo le medesime formalità con cui è stato approvato. Il Collegio Sindacale di FASTWEB ha preso atto del Modello e collabora alla sua implementazione nell ambito dei compiti ad esso assegnati dalla Legge, in coerenza con quanto stabilito nel Modello stesso. 21

22 5 FASTWEB S.p.a. 5.1 la storia e lo sviluppo della società Nel settembre 1999 nasce a Milano e.biscom, con il progetto imprenditoriale di sviluppare e diffondere una nuova generazione di reti di trasmissione alternative a quelle telefoniche tradizionali. Durante i primi mesi di vita la Società si focalizza sulla realizzazione di una rete capillare in fibra ottica nell area metropolitana di Milano. e.biscom è la capogruppo cui fanno riferimento altre Società tra cui FastWeb, interamente controllata da e.biscom, che eroga i servizi di telecomunicazione. Nel dicembre 2004 si perfeziona la fusione per incorporazione di FastWeb in e.biscom deliberata ad aprile dai rispettivi CdA. La fusione rappresenta il naturale esito del processo di razionalizzazione intrapreso sin dal 2002 dal Gruppo per focalizzarsi sul proprio core business: le telecomunicazioni a banda larga su rete fissa in Italia. La società assume il nome FASTWEB, che continuerà ad essere quotata alla Borsa di Milano e inserita nello S&P Mib40. Nel mese di marzo 2007 Swisscom, operatore ex monopolista delle tlc elvetiche, lancia un offerta pubblica di acquisto totalitaria su FASTWEB. L operazione si conclude nel mese di maggio: da quel momento la società svizzera detiene il controllo di FASTWEB con l 82,1% del capitale. Nell anno 2011 FASTWEB ha completato la procedura di delisting e di conseguenza le azioni della Società non sono più quotate in mercati regolamentati, ma sono totalmente detenute da Swisscom Italia S.r.l., i cui titoli a loro volta non sono negoziati tra il pubblico; FASTWEB inoltre non è più sottoposta alla vigilanza di Consob né a quella di Borsa Italiana. Sempre nell anno 2011 FASTWEB ha presentato Chili, la TV on demand su piattaforma web based, che è diventata poi società indipendente, partecipata da FASTWEB attraverso e.bismedia e da altri soci: il servizio televisivo di IPTV è stato così dismesso da FASTWEB dal 5 novembre 2012 ed a partire dal 1 gennaio 2013 non rientra più tra i servizi offerti ai clienti. L anno 2011 è stato anche quello della riorganizzazione della rete di vendita di FASTWEB, che ai canali dei rivenditori e della grande distribuzione ha aggiunto i negozi monomarca di proprietà ed i negozi in franchising. Nel corso dell anno 2012 FastWeb ha concluso due operazioni di cessione di rami d azienda: la prima ha interessato le attività di customer care svolte attraverso i call center di Milano e di Catania, mentre è rimasto attivo il call center della sede di Bari; la seconda ha avuto ad oggetto le operazioni di networking (field & maintenance), come l attivazione di linee e circuiti, la supervisione ed il presidio dei centri di controllo della rete, la manutenzione delle centrali, mentre FASTWEB continua direttamente nella progettazione e realizzazione della rete in fibra ottica e nell ideazione e sviluppo di nuovi prodotti. 22

23 5.2 la struttura societaria di Fastweb Spa Fastweb controlla al 100% le società e.bismedia e Fastweb Wholesale, ed al 60% la società QXN. e.bismedia è attiva nel campo della distribuzione di servizi televisivi in formato diffusivo (Tv tradizionale), multicast (Pay Tv e Pay-per-View) e unicast (Videoon-Demand e Tv interattiva) ai clienti consumer di FASTWEB. e.bismedia possiede a sua volta il 41,4% di Chili SpA, società che si occupa dello sviluppo, la predisposizione, l acquisto, la locazione e la cessione a terzi di piattaforme tecnologiche per la distribuzione tramite connessione telematica di contenuti multimediali. Fastweb Wholesale si occupa della vendita di infrastrutture e servizi ad altri operatori di telecomunicazioni. QXN S.c.p.a. è una società consortile per azioni costituita il 10 luglio 2006 al fine di progettare, realizzare e gestire la rete di interconnessione Qualified exchange Network. L azienda è organizzata per linee di business differenziate sulla base della tipologia di clientela di riferimento, ovvero: Business Unit Consumer & Micro Business (privati e piccoli uffici), e Business Unit Enterprise (medie e grandi aziende), che possono contare sulle attività tecnicospecialistiche di Technology Division. 23

24 6 La costruzione del modello 6.1. struttura del Modello Il Modello intende uniformare il sistema aziendale di prevenzione e gestione dei rischi alle disposizioni ed allo spirito del Decreto Legislativo 231. La redazione del Modello è stata condotta sulla base degli aggiornamenti apportati al Decreto, dei principali casi giudiziari accertati, delle opinioni dottrinali, delle best-practice adottate dalle principali società nonché sulle principali normative anche volontarie che indicano principi guida e standard di controllo per un sistema di organizzazione interno. Con riferimento alla materia antinfortunistica ed a quella ambientale la Società ha implementato il Sistema Integrato di Gestione per la Qualità, l Ambiente e la Sicurezza, certificato in base alla norma volontaria OHSAS 18001:2007 e coerente con i requisiti previsti dall art. 30 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. secondo le indicazioni della Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 11 luglio Le regole ed i controlli interni per la riduzione del rischio di commissione di reati informatici sono stati implementati, adottando il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, sviluppato e certificato sulla base degli standard di controllo indicati dalla norma volontaria ISO 27001:2005. Il Modello è costituito da una Parte generale e dalle Parti speciali relative ad alcune categorie di reati contemplate nel decreto: la Parte Speciale N. 1 si riferisce ai Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (tipologie di reato contemplate negli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/01); la Parte Speciale N. 2 si riferisce ai Reati Societari (tipologie di reato contemplate nell art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001); la Parte Speciale N. 3 si riferisce ai Reati nei confronti della Personalità Individuale (tipologie di reato contemplate nell art. 25 quinquies e nell art. 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001); la Parte Speciale N. 4 si riferisce ai Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (tipologie di reato contemplate dall art. 25-septies); la Parte Speciale N. 5 si riferisce ai Reati di Riciclaggio (tipologie di reato contemplate dall art. 25-octies); la Parte Speciale N. 6 si riferisce ai Reati informatici e trattamento illecito dei dati (tipologie di reato contemplate dall art. 24-bis); la Parte Speciale N. 7 si riferisce ai Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell ordine democratico ai Reati di criminalità organizzata ed Reati transnazionali (tipologie di reato contemplate rispettivamente dall art. 24-quater, dall art. 24-ter, dagli artt. 3 e 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146); la Parte Speciale N. 8 si riferisce ai Reati contro l industria ed il commercio ed ai Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, e in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (tipologie di reato contemplate rispettivamente dall art. 25-bis.1 e dall art. 25-bis); 24

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