Capitolo 10 Z I finanziamenti «diretti» alle imprese

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1 Edizioni Simone - Vol. 38/3 Compendio di tecnica bancaria Capitolo 10 Z I finanziamenti «diretti» alle imprese Sommario Z 1. Strumenti di finanziamento diretto a breve termine, a titolo di capitale di credito Forma alternativa ed innovativa di finanziamento: il crowdfunding L accettazione bancaria La polizza di credito commerciale Le cambiali finanziarie I certificati di investimento 1. Strumenti di finanziamento diretto a breve termine, a titolo di capitale di credito La gestione dei processi produttivi si caratterizza per la costante presenza di fabbisogni finanziari. Queste occorrenze di fondi derivano dalla necessità dell impresa: di mantenere in essere la sua organizzazione; di fronteggiare il divario esistente fra i tempi ed i ritmi di realizzazione dei ricavi rispetto ai tempi e ai ritmi di sostenimento dei costi. Il modello di finanziamento tradizionale delle imprese in Italia, in particolare delle piccole e medie imprese, si caratterizza per i seguenti profili: a) quoziente di indebitamento relativamente elevato; b) brevità della scadenza del passivo; c) ampio ricorso alla prassi del pluriaffidamento (o fido multiplo); d) debolezza del ruolo del mercato dei capitali nel sostenere lo sviluppo. L esigenza di diversificare le fonti di finanziamento, così da ridurre la dipendenza dell impresa da alcune di queste e dalle condizioni congiunturali dei relativi mercati può trovare risposta nell utilizzo di strumenti di finanziamento che consentono di accedere direttamente alla raccolta delle risorse presso i risparmiatori o gli investitori istituzionali, nonché presso imprese in temporaneo surplus di tesoreria. Questi finanziamenti pongono in diretto contatto il datore di fondi (operatore in surplus finanziario, in cerca di un impiego redditizio del suo risparmio) ed il prenditore (operatore in deficit, tipicamente impresa in cerca di fondi per sostenere la propria crescita ed il proprio sviluppo), ma richiedono comunque l intervento della banca come erogatrice di specifici servizi (es.: garanzia dell obbligazione contratta dal debitore, ricerca della controparte sul mercato secondario, collocamento dei titoli emessi ecc.).

2 328 Z Capitolo 10 Accettazione bancaria (AB), polizza di credito commerciale (PC), cambiale finanziaria (CF) e certificati di investimento (CI) sono gli strumenti «diretti» che in diversi momenti congiunturali del mercato, in diversi contesti istituzionali e con diffusione differente sono stati utilizzati in Italia per reperire risorse finanziarie senza ricorrere alla banca. 2. Forma alternativa ed innovativa di finanziamento: il crowdfunding Già ampiamente sperimentato con successo negli Stati Uniti, il crowdfunding si sta configurando, anche in Italia, come una forma di finanziamento alternativa a quelle tradizionali. I fattori che hanno permesso la sua diffusione sono evidentemente da collegare al momento di recessione che stiamo vivendo, alle difficoltà che gli Istituti di credito incontrano nel concedere crediti sia ai singoli individui che alle aziende. Ma che cos è il crowdfunding? Letteralmente significa finanziamento (funding) dalla folla (crowd), ovvero un finanziamento dal basso ad opera di un folto gruppo di persone che, ritenendo interessante il progetto, decidono di mettere a disposizione degli ideatori i propri soldi al fine di raggiungere un target prefissato. Tali persone, quindi, diventano investitori privati con un impegno monetario che può essere anche minimo e in assenza di rischio, in quanto ciascun investitore si impegna con una promessa di pagamento senza alcun versamento. Se il target viene raggiunto, il progetto può partire e ciascun investitore versa quanto promesso, altrimenti non versa nulla. Generalmente le risorse finanziare sono fornite in forma di donazione o in cambio di prodotti/servizi futuri oppure di riconoscimenti di varia natura. Il crowdfunding si rivolge ad un bacino di potenziali finanziatori molto ampio, in quanto i canali di comunicazione utilizzati sono quelli del web, in cui le persone, spinte da interessi comuni, formano dei network che hanno internamente un elevato livello di affinità. 3. L accettazione bancaria Secondo una definizione unanimamente condivisa per accettazione bancaria (AB) si intende una tratta emessa da una persona (fisica o giuridica) a carico di una banca contenente l ordine di pagare una determinata somma ad una certa scadenza all ordine del traente. La banca, in virtù di un accordo preesistente con l imprenditore-traente, appone sul titolo la propria firma per accettazione assumendo in tal modo la veste di obbligato principale secondo le norme della legge cambiaria. Dal canto suo il traente si impegna a fornire alla banca i fondi con valuta utile per l estinzione dell accettazione. In virtù dell apposizione della firma di accettazione da parte della banca, la tratta assume la veste di un documento rappresentativo di credito facilmente liquidabile (certez-

3 I finanziamenti «diretti» alle imprese Z 329 za del rimborso) e quindi negoziabile su un «mercato secondario», divenendo di fatto uno strumento finanziario idoneo a soddisfare le esigenze dei potenziali investitori. Il titolo, una volta emesso dall impresa traente e accettato dalla banca trattaria, viene ceduto dall impresa traente contro un corrispettivo a terzi allo scopo di ottenere un finanziamento diretto a breve termine ad un costo che si colloca intorno al livello dei tassi negoziati con la migliore clientela. A livello istituzionale, l accettazione bancaria è un titolo di credito letterale, autonomo, astratto, all ordine e, se regolarmente bollata fin dall origine, avente la forza di titolo esecutivo. Il collocamento delle AB presso il pubblico può avvenire in due modi: direttamente, quando è l impresa stessa che provvede al collocamento presso gli investitori finali (compagnie di assicurazione, fondi comuni di investimento, enti previdenziali, risparmiatori privati, imprese con surplus di liquidità in attesa di investimento); indirettamente, quando il collocamento è effettuato tramite un intermediario specializzato (generalmente una società finanziaria) il quale coordina l operazione, incaricandosi di trovare la necessaria contropartita. La seconda soluzione ovvero l intervento di un intermediario specializzato è quella che ricorre con maggiore frequenza nella pratica operativa. I soggetti che intervengono nell operazione sono i seguenti: il traente: si tratta di un impresa che, a fronte di fabbisogni di liquidità di breve periodo, si avvale dello strumento in forma alternativa al credito bancario, con l obiettivo di sostenere un minor onere complessivo; la banca, che non ritenendo di erogare un credito per cassa (o più spesso essendo impedita a farlo per aver superato limiti oggettivi «interni» o fissati dall organo di vigilanza), utilizza lo strumento per soddisfare in modo indiretto i fabbisogni finanziari della propria clientela; uno o più investitori (privati o istituzionali) che trovano conveniente investire i propri surplus di liquidità in attività a breve termine, a rischio limitato e liquidabili anche prima della scadenza; gli intermediari che con la loro attività agevolano l incontro fra domanda e offerta potenziali (mercato secondario). La negoziazione dell AB avviene esclusivamente mediante girata «piena» cui si accompagna la clausola «senza garanzia»; nel caso di insolvenza del debitore principale ciò impedisce l esercizio dell azione cambiaria di regresso nei confronti degli eventuali giranti e contribuisce ad elevare il livello di liquidità dello strumento. Gli aspetti contrattuali del credito di accettazione si articolano essenzialmente su tre punti: 1) la banca concede una apertura di credito, utilizzabile attraverso l accettazione di cambiali tratte, aventi un determinato importo, una determinata scadenza e per un importo complessivo della o delle operazioni;

4 330 Z Capitolo 10 2) l impresa traente si impegna a pagare una commissione stabilita in un importo percentuale dell importo globale delle cambiali accettate e a fornire la provvista prima della scadenza delle tratte; 3) l impresa traente si impegna, altresì, a fornire alla banca i propri bilanci, copia di tutte le deliberazioni dell assemblea straordinaria e di tutte quelle informazioni che potranno essere ragionevolmente richieste di tempo in tempo. Sotto il profilo tecnico le AB devono rispondere ai seguenti requisiti: la durata non può eccedere i 12 mesi; l emittente deve essere un imprenditore commerciale, ai sensi dell art del codice civile; l accettante deve essere una banca di cui al TUB; la girata può essere fatta esclusivamente con la clausola «senza garanzia» o altre equivalenti e porta l effetto di qualificare come unico obbligato cambiario principale la banca accettante. In presenza dei citati requisiti la legge consente che le cambiali fruiscano di un imposta di bollo ridotta allo 0,1 del loro valore nominale. Il costo dell AB per l impresa traente è determinato dall insieme delle seguenti componenti: 1) la commissione di accettazione a favore della banca accettante; 2) la commissione di collocamento che deve essere riconosciuta all intermediario che si impegna per il collocamento dell accettazione sul mercato secondario; 3) il tasso di interesse applicato per attualizzare il valore nominale dell accettazione, quale remunerazione da corrispondere all investitore; 4) l imposta di bollo nella misura agevolata dello 0,1 per mille. L AB rappresenta: per l impresa traente, una fonte di copertura del suo fabbisogno finanziario alternativa al credito bancario a breve; per la banca accettante, un tipico credito di firma, oltre che una fonte di reddito pari al corrispettivo delle commissioni percepite; per l eventuale intermediario che provvede al collocamento del titolo, una fonte di reddito, pari alle commissioni percepite, oltre che un occasione per istituire nuovi rapporti di carattere finanziario e di consulenza; per l investitore, uno strumento alternativo, remunerativo e di sicuro impiego delle proprie disponibilità a breve termine. 4. La polizza di credito commerciale La polizza di credito commerciale (PC) è un documento di riconoscimento di debito rilasciato da un impresa che manifesta un fabbisogno di fondi a breve a favore di un altra impresa, la quale, trovandosi, per contro, in posizione eccedentaria, desidera

5 I finanziamenti «diretti» alle imprese Z 331 impiegare temporaneamente la propria liquidità. Tale documento è trasferibile e può quindi circolare liberamente legittimando al rimborso i portatori che acquistano il documento via via fino all ultimo portatore. Bisogna peraltro sottolineare che la PC non è, a differenza dell AB, un titolo di credito, ma un semplice titolo improprio (art c.c.) che accerta l esistenza del debito di un determinato soggetto. Pertanto, la PC può circolare solo se accompagnata da una o più lettere di cessione che attestino l avvenuto trasferimento del credito. L operazione è comunemente assistita dalla fideiussione di una banca, che si impegna ad onorare la polizza alla scadenza nei confronti del soggetto in grado di dimostrare quando lo strumento sia stato messo in circolazione di essere l ultimo cessionario del credito, per effetto di una serie ininterrotta di atti di cessione. La cessione avviene con la clausola pro-soluto (latino: «che si ha per pagato»), senza cioè la garanzia del cedente circa il puntuale adempimento dell obbligazione. Nella pratica, la PC si compone di tre distinti documenti: 1) la lettera di riconoscimento di debito, con la quale l impresa debitrice si impegna a rimborsare a scadenza, a chi risulterà cessionario, l ammontare previsto e a rinunciare a sollevare qualsiasi eccezione non prevista esplicitamente nella lettera. Tale lettera contiene, inoltre, l indicazione che il pagamento sarà effettuato presso una banca all uopo indicata, alla scadenza fissata e l ammontare dell interesse praticato; 2) la lettera di fideiussione bancaria, con la quale la banca che interviene nell operazione garantisce, a chi risulta cessionario, il pagamento della somma indicata nella lettera di riconoscimento di debito e rinuncia ad apporre qualsiasi eccezione esplicitamente non prevista; 3) la lettera di cessione pro-soluto (o, eventualmente, le lettere), con cui viene ceduto il credito ed ogni altro diritto ad esso connesso. I primi due documenti sono essenziali per realizzare l operazione di raccolta di fondi, mentre il terzo si rende necessario ogni qualvolta il credito sia oggetto di successive negoziazioni sul mercato. Al verificarsi di quest ultima ipotesi, i tre documenti sopradescritti circolano congiuntamente. Sotto il profilo giuridico, la PC trova la sua base normativa nell art del codice civile che disciplina la «promessa di pagamento e la ricognizione di debito». Essa è una promessa unilaterale con cui si può provare l esistenza di un credito, ma non è riconducibile alla categoria dei titoli di credito, non essendo possibile individuare in essa le caratteristiche della letteralità, dell autonomia e dell incorporazione, che sono invece proprie dei titoli di credito. Il costo totale sostenuto dall emittente per l operazione di raccolta di fondi tramite PC è formato dai seguenti elementi: 1) il tasso di interesse riconosciuto alla società creditrice. Tale tasso deve essere coerente con il profilo di rischio dell investimento;

6 332 Z Capitolo 10 2) la commissione richiesta dalla banca per il rilascio della fideiussione, la cui misura riflette la valutazione di rischio del soggetto debitore; 3) la commissione di negoziazione eventualmente riconosciuta all intermediario per il collocamento della PC sul mercato; 4) le imposte di bollo e di registro. Le operazioni di raccolta fondi effettuate tramite PC possono essere vantaggiose per tutti i soggetti che vi partecipano. L impresa che rilascia la polizza può, infatti, ottenere credito a prezzi più contenuti rispetto ai tassi praticati dalle banche; l investitore riesce a spuntare una remunerazione competitiva rispetto a quella fornita dalle altre possibili forme di impiego a breve; la banca percepisce una commissione per la fideiussione rilasciata ed opera una diversificazione dei propri servizi a favore della clientela. Le società che ricorrono alla emissione di PC sono in genere primarie imprese industriali o holding di gruppo, nonché società finanziarie partecipate da banche estere con filiali in Italia; gli acquirenti sono invece solitamente investitori istituzionali, soprattutto fondi comuni di investimento e società finanziarie. 5. Le cambiali finanziarie Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all ordine emessi in serie e, come previsto dal D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012, hanno una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione e la cui accessibilità è stata estesa alle imprese non quotate. Esse sono equiparate alla cambiale ordinaria e si qualificano come una promessa incondizionata di pagamento per un importo pari alla somma indicata sul titolo che dovrà riportare la dicitura «cambiale finanziaria», la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, la scadenza, il luogo di pagamento, la data e il luogo dell emissione, il nome del prenditore e la sottoscrizione dell emittente. Possono emettere le cambiali finanziarie le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle microimprese con organico inferire a 10 persone e fatturato annuale inferiore a 2 milioni di euro. Possono essere emesse anche dalle medie imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato non superiore a 50 milioni di euro o con totale di bilancio annuale non superiore a 43 milioni di euro, e anche dalle piccole imprese con meno di 50 dipendenti e con fatturato o bilancio annuale che non sia superiore a 10 milioni di euro. Oggi, può procedere con l emissione di titoli solo l azienda che risulti dotata dei requisiti di professionalità previsti dalla L. 30 aprile 1999, n. 130 a seguito di valutazione di un agenzia di rating. Ma le PMI non quotate in Borsa difficilmente hanno un agenzia che ne valuti la classe di rischio (uno dei tipici ostacoli che impediscono alle PMI di accedere ai mercati finanziari). Ecco perché il D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012 ha previsto che possa-

7 I finanziamenti «diretti» alle imprese Z 333 no emettere cambiali finanziarie ed obbligazioni le PMI che, in mancanza di rating, si dotino dei seguenti requisiti: 1) l emissione deve essere assistita da uno sponsor (banche, imprese di investimento, SGR, società di gestione armonizzate, SICAV e intermediari finanziari) che supporti l impresa nell emissione e nel collocamento, ed eventualmente segua l ammissione a quotazione dei titoli; 2) l ultimo bilancio della società deve essere certificato da un revisore contabile (o società) iscritta nel registro. Le cambiali finanziarie devono essere emesse in favore di investitori professionali che non sono direttamente o indirettamente soci della società che le ha emesse; 3) cambiali e obbligazioni devono circolare solo fra investitori qualificati, così come definiti all art. 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Questi ultimi non possono essere soci della società emittente, né direttamente né indirettamente, neanche per tramite di società fiduciaria o interposta persona. Successivamente, sulla disciplina delle cambiali finanziarie è intervenuto il D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, che ha ulteriormente semplificato l accesso alle stesse da parte di società non quotate. È stata abrogata, infatti, la previsione che obbligava lo sponsor che assisteva la società finanziaria nell emissione delle cambiali finanziarie a detenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota minima di titoli emessi. 6. I certificati di investimento La delibera CICR del 3 marzo 1994 affianca alla cambiale finanziaria un altro strumento di raccolta del risparmio presso il pubblico: il certificato di investimento (CI). La sua disciplina appare però tuttora alquanto lacunosa; ciò dipende dal fatto che, mentre la CF nasce per volontà del legislatore e con un assetto normativo completo, il CI trova la sua fonte normativa in un atto di natura regolamentare che non contiene indicazioni esaustive in merito agli aspetti fondamentali del titolo. Non è specificata, anzitutto, l esatta definizione del trattamento fiscale a cui è assoggettato; manca poi la «qualificazione» del titolo; infine non si dice nulla in merito alla sua eventuale qualità di «titolo di credito», che non è espressamente affermata. Sui CI devono essere chiaramente indicati: la denominazione, l oggetto e la sede dell impresa emittente, con l indicazione dell ufficio del registro delle imprese presso la quale è iscritta; il capitale sociale dell impresa versato ed esistente al momento dell emissione; il valore nominale di ciascun certificato; gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito; le modalità di rimborso e, ove emessi in serie, l ammontare dell emissione di cui il certificato fa parte; se l emittente non è quotato, l identità del garante e l ammontare della garanzia.

8 334 Z Capitolo 10 Il problema preliminare, allora, risiede nel distinguere i certificati di investimento dalle cambiali finanziarie. Sotto il profilo tecnico i CI si differenziano dalle CF anzitutto per la scadenza: mentre queste ultime rappresentano una forma di raccolta a breve termine (da 3 a 12 mesi), i CI rappresentano una forma di raccolta a medio o a lungo termine (superiore ai 12 mesi). Oltre alla durata, i CI presentano altre due specifiche caratteristiche che li rendono sostanzialmente diversi dalle CF. In primo luogo mentre le CF sono esclusivamente titoli di credito all ordine, i CI possono essere emessi sia all ordine che al portatore. Altra differenza attiene alle caratteristiche proprie del titolo, nel senso che mentre le CF sono titoli di massa in serie, i CI possono essere emessi non in serie. Concludendo, possiamo definire i CI come quei titoli emessi anche al portatore, che rappresentano un indebitamento a medio-lungo termine di un impresa, in relazione ad un operazione collettiva di finanziamento.

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