Semplificazioni fiscali Rimborsi IVA

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1 n 02 del 16 gennaio 2015 circolare n 34 del 15 gennaio 2015 referente BERENZI/mr Semplificazioni fiscali Rimborsi IVA L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina dei rimborsi IVA, in vigore dal 13 dicembre 2014, in seguito alle modifiche introdotte con il decreto sulle semplificazioni fiscali. In particolare, le novità di maggiori rilievo riguardano: la decorrenza del termine per l'esecuzione dei rimborsi; l'innalzamento da 5.164,57 a euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti; la possibilità di ottenere i rimborsi IVA di importo superiore a euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza di specifici requisiti patrimoniali; la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio. Decorrenza del termine per l'esecuzione dei rimborsi IVA I rimborsi IVA sono eseguiti entro tre mesi dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione e non più entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Nel caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso periodo d imposta (correttive nei termini o integrative), i tre mesi si calcolano a partire dall ultima dichiarazione presentata. Gli interessi, come previsto dalla previgente normativa, decorrono: dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi i quindici giorni; dalla data di apposizione del visto di conformità, se quest'ultimo sia apposto mediante la presentazione di dichiarazione integrativa. Rimborsi IVA fino a euro I rimborsi IVA fino a euro (la precedente soglia era fissata a 5.164,57 euro) sono eseguiti senza prestazione di alcuna garanzia ed in base alla sola presentazione della dichiarazione (per i rimborsi annuali) o dell'istanza di rimborso (per quelli trimestrali). Per quanto riguarda la soglia, il limite si riferisce non alla singola richiesta, ma alla somma di richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta.

2 Rimborsi IVA superiori a euro erogabili senza garanzia Per tale fattispecie la garanzia non deve essere prestata se contemporaneamente sussistono le seguenti condizioni : a) la dichiarazione (o istanza trimestrale) da cui emerge il credito IVA chiesto a rimborso è munita del visto di conformità o, in alternativa, della sottoscrizione dei revisori legali; b) alla dichiarazione (o istanza trimestrale) da cui emerge il credito IVA chiesto a rimborso è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti la sussistenza di specifiche condizioni; c) non essere un soggetto che si trova in ipotesi di rischio ben individuate (illustrate di seguito). a) Visto di conformità o sottoscrizione alternativa dei revisori legali I soggetti che intendono avvalersi del visto di conformità apposto sulla dichiarazione (o istanza trimestrale) da cui emerge il credito IVA chiesto a rimborso possono rivolgersi, come avviene per le compensazioni, ai CAF-imprese oppure ai professionisti abilitati. In alternativa, i soggetti con organi di controllo, possono presentare la sottoscrizione del revisore contabile. Nel caso in cui quest ultimo non possa svolgere tale funzione (per motivi di ordine pubblico, leggi speciali, procedure di amministrazione straordinaria o altro), il contribuente può sempre rivolgersi a un Caf-imprese o a un professionista abilitato. L'Agenzia evidenzia che le regole disciplinanti l erogazione dei rimborsi IVA superiori a euro seguono quelle già stabilite per i crediti compensabili "orizzontalmente". A tal proposito, l'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulla dichiarazione/istanza trimestrale (modello IVA TR) è unica (cioè ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi) ed è correlata all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito stesso. Ad esempio, qualora l'importo del credito IVA in compensazione e quello chiesto a rimborso siano di euro ciascuno, non è necessario apporre il visto/sottoscrizione alternativa sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia di euro. Inoltre, come precisato per i rimborsi fino a euro, il limite deve riferirsi all'intero periodo d'imposta. Quindi, ad esempio, se è presentata un'istanza di rimborso infrannuale per un importo di euro senza apposizione del visto e, successivamente, per il medesimo periodo d'imposta, viene presentata una nuova istanza o dichiarazione con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori euro, l'obbligo del visto di conformità/sottoscrizione, nonchè della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sorge in relazione a tale ultima richiesta. Nel caso in cui, nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, venga presentata una dichiarazione integrativa che modifica le somme richieste, occorre controllare se il nuovo importo richiede il visto di conformità ovvero la sottoscrizione alternativa (da apporre sulla dichiarazione integrativa), salvo le ipotesi di "rischio", per le quali è obbligatoria la prestazione della garanzia. Nel diverso caso, invece, in cui non sia in alcun modo modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia esclusivamente corretta la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, il contribuente può correggere l'omissione o l'errore mediante presentazione di una dichiarazione integrativa anche oltre il termine di novanta giorni.

3 b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà In aggiunta all'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presente nell'apposito riquadro della dichiarazione IVA o del modello IVA TR, attestante che: il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% ; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata nè si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili. Tali informazioni sono rilevate dalle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso, indipendentemente se il bilancio di tale periodo sia stato approvato o meno. non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale. Per esempio, per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2015, l'anno di riferimento è quello compreso tra il 15 marzo 2014 e il 14 marzo sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Le società o enti "di comodo" possono accedere alla richiesta di rimborso del credito risultante dalla dichiarazione IVA attestando l'assenza dei requisiti che li qualificano come non operativi tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L'Agenzia ricorda, inoltre, che le dichiarazioni false o mendaci costituiscono fattispecie penalmente rilevanti e che procederà ad effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Rimborsi IVA superiori a euro erogabili previa presentazione della garanzia I rimborsi IVA di importo superiore a euro sono eseguiti previa presentazione della garanzia quando il rimborso è richiesto: da soggetti, diversi dalle imprese start-up innovative, che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni (la previgente normativa faceva riferimento ad almeno cinque anni); da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza in termini percentuali tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito superiore: al 10% degli importi dichiarati se questi non superano euro; al 5% degli importi dichiarati se questi superano euro ma non superano euro; all'1% degli importi dichiarati, o comunque a euro, se gli importi dichiarati superano euro; da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

4 Rimborsi IVA richiesti in conto fiscale mediante procedura semplificata I contribuenti non sono tenuti a prestare alcuna garanzia all'agente della riscossione anche per le richieste di rimborso del credito IVA con procedura semplificata fino all'importo di euro. A tal proposito, l'agenzia precisa che i rimborsi fino a euro non vanno sottratti dall ammontare complessivo dei versamenti confluiti nel in conto fiscale rilevanti per il calcolo della franchigia prevista. Per quanto riguarda la restituzione dei crediti con procedura semplificata attraverso l agente della riscossione, in particolare gli interessi eventualmente dovuti per il ritardo nell erogazione del rimborso, gli stessi sono liquidati automaticamente dal concessionario senza necessità di una separata istanza (modello G) da parte del contribuente. Per quanto riguarda la tempistica dell'erogazione dei rimborsi IVA è stabilito: in venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, il termine entro cui l'agente della riscossione è tenuto ad erogare i rimborsi d'imposta che il contribuente chiede all'ufficio dell'agenzia delle Entrate competente; in sessanta giorni (termine invariato), il termine per il pagamento dei rimborsi con procedura semplificata dell'agente della riscossione. Inoltre, al pari di quanto avviene per i rimborsi con la procedura ordinaria, gli interessi dovuti per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi devono essere conteggiati in sede di determinazione dell'importo da garantire. Le modifiche introdotte si applicano dal 1 gennaio 2015 e, quindi, anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla stessa data. Esecuzione dei rimborsi IVA in corso al 13 dicembre 2014 Le modifiche introdotte con il Decreto semplificazioni si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto) relativamente alle seguenti fattispecie : per le richieste di rimborsi di ammontare superiore a e fino a euro l'ufficio o l'agente della riscossione non procede alla richiesta di alcuna garanzia; nel caso in cui quest'ultima sia stata richiesta al contribuente, lo stesso non dovrà presentarla. Le garanzie prestate in corso di validità non possono essere restituite per i rimborsi già erogati al 13 dicembre 2014; per le richieste di rimborso di ammontare superiore a euro, con visto di conformità o sottoscrizione alternativa, il contribuente, a meno che non sia tra i soggetti a rischio, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all ufficio o all Agente della riscossione competente, allegando la fotocopia del documento di identità del soggetto legittimato a sottoscriverla. In tal caso la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'apposizione del visto di conformità e la presentazione della dichiarazione sostitutiva deve essere verificata con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014) e non alla data di richiesta del rimborso. Le garanzie prestate in corso di validità non possono essere restituite per i rimborsi già erogati al 13 dicembre 2014.

5 Sospensione dei rimborsi IVA a seguito di reati I rimborsi IVA sono sospesi nel casoo in cui, nel periodo cui gli stessi si riferiscono, siano stati constatati uno dei reati di: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; emissione di fatture ed altre operazioni per operazioni inesistenti. I rimborsi sono sospesi perr un importo non superiore all' ammontare dell'iva fatture o negli altri documenti illecitamente emessi o utilizzati. esposta nelle Pertanto, quando l'ufficio viene a conoscenza delle fattispecie delittuose deve sospendere l'esecuzione del rimborsoo senza discrezionale. possibilità di porree in essere alcunaa valutazione La sospensione del rimborso opera fino alla definizione del indipendentemente dall'esito, non rilevando ai fini della stessa, dell'obbligazione tributaria. procedimento penale, l'eventuale definizione Garanzia La disciplina della garanzia, che nonn ha subìto modifichee dal decreto sulle semplificaz zioni fiscali, deve avere una durata pari a tre anni a partire dalla data di erogazionee del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione e il terminee di decadenza dell'accertamento, fissato al 31 dicembre del quarto q anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazionee ovvero al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Distinti saluti. IL DIRETTORE Avv. Massimiliano Falanga

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