I REDDITI DIVERSI. Dr. Franco Tuosto
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1 I REDDITI DIVERSI Dr. Franco Tuosto
2 ARGOMENTI NOZIONE PRINCIPALI FATTISPECIE PRINCIPI DI DETERMINAZIONE
3 DISCIPLINATI DAGLI ART. DA 67 A 71 DEL T.U.I.R. ART. 67: METODO CASISTICO TASSATIVE FATTISPECIE ETEROGENEE NON DEVONO ESSERE CONSEGUITI NELL ESERCIZIO DI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI NE COSTITUIRE REDDITI FONDIARI, DI CAPITALE O DI LAVORO DIPENDENTE CARATTERE RESIDUALE
4 IL CARATTERE RESIDUALE ART. 67, lettera l) assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere Previgente disposizione: art. 80 DPR nr. 597/73: Alla formazione del reddito complessivo, per il periodo d'imposta e nella misura in cui è stato percepito, concorre ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente decreto.
5 MACROAREE OMOGENEE PLUSVALENZE OCCASIONALI E ISOLATE IMMOBILIARI ATTIVITA OCCASIONALI PLUSVALENZE FINANZIARIE ALTRI REDDITI DIVERSI
6 Non mostrare Per quanto riguarda le plusvalenze occorre rilevare come la precedente normativa attribuisse rilevanza alle plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi (erano previste diverse ipotesi in cui l intento speculativo era presunto). L intento speculativo si aveva quando l acquisto del bene era finalizzato alla successiva rivendita, per fini appunto speculativi. L indeterminatezza del concetto (di carattere eminentemente soggettivo) aveva creato numerose controversie in ordine alle quali si registrarono notevoli oscillazioni da parte della giurisprudenza. Il legislatore successivo ha quindi eliminato ogni riferimento all intento speculativo ed ha preferito individuare TASSATIVE fattispecie imponibili. Tuttavia il quadro normativo che ne è derivato non appare completamente coerente in quanto sembrano residuare ipotesi di presunzione speculativa.
7 I Redditi diversi Plusvalenze isolate e occasionali di natura immobiliari
8 le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici (art. 67, lett. a) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni (lett. b) AD ECCEZIONE: - Immobili acquisiti per succesione; - Unità immobiliari urbane adibite ad abitazione principale, per la maggior parte del periodo le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (lett. b)
9 I Redditi diversi Plusvalenze e altre redditi di natura finanziaria (DLgs 461/97 DLgs. 344/03)
10 PLUSVALENZE E REDDITI DI NATURA FINANZIARIA (ART. 67, 1 COMMA) Plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e fattispecie assimilate Plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate e fattispecie assimilate Plusvalenze derivanti da cessioni di titoli obbligazionari e simili, da metalli preziosi, valute ect. Altre plusvalenze e redditi finanziari (contratti derivati) LETTERA Lett. c) Lett. c bis) Lett. c ter) Lett. c quater) Norma di chiusura per altre plusvalenze e proventi, anche di carattere aleatorio Lett. c quinquies)
11 DANNO LUOGO A PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI QUALIFICATE, le cessioni a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di: 1) società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato di cui all'art. 5 del Tuir (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti); 2) società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato [art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir] (con esclusione degli non commerciali di cui all art. 73, c. 1, lett. C)) 3) società ed enti non residenti nel territorio dello Stato [art. 73, comma 1, lettera d), del Tuir], nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti nonché gli enti non commerciali.
12 LA PARTECIPAZIONI SI DICONO QUALIFICATE Quando sono riferite alla cessione a titolo oneroso di partecipazioni che rappresentino una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, SUPERIORE AL Quando sono riferite alla cessione a titolo oneroso di partecipazioni che rappresentino una percentuale del capitale o del patrimonio, SUPERIORE AL 20% 2% se si tratta di titoli negoziati in mercati regolamentati in Italia o all estero 25% 5% se si tratta di titoli negoziati in mercati regolamentati in Italia o all estero
13 LE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE Derivano dalle cessioni che hanno ad oggetto partecipazioni, titoli o diritti che rappresentano una percentuale complessiva di diritti di voto, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio, pari o inferiore alle percentuali prima indicate. Derivano dalle cessioni che hanno per oggetto: azioni di risparmio non convertibili; quote di partecipazione in enti non commerciali residenti
14 AL FINE DI INDIVIDUARE IL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE 1) IL CONTRIBUENTE DEVE AVER POSSEDUTO PER ALMENO UN GIORNO UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE ALLE PERCENTUALI SOPRA INDICATE 2) OCCORRE CUMULARE LE CESSIONI EFFETTUATE NELL ARCO DI DODICI MESI CONTINUATIVI, ANCHE SE RICADENTI IN PERIODI D IMPOSTA DIVERSI 3) E QUINDI POSSIBILE CHE TALUNE CESSIONI DIVENTINO QUALIFICATE, GRAZIE ALLA SOMMATORIA DI PRECEDENTI CESSIONI NON QUALIFICATE 4) APPLICAZIONE DEL CRITERIO L.I.F.O.
15 Esempio: Tizio possiede il 30% del capitale della società Alfa Spa, al Ne cede a Caio il 15% in data ; Successivamente, cede il restante 15% a Sempronio in data SI VERIFICA UNA CESSIONE QUALIFICATA, perché sommando le cessioni avvenute nei dodici mesi, ancorché riferite a periodi d imposta diversi, è stata superata la percentuale di sbarramento.
16 ALTRE PLUSVALENZE FINANZIARIE (ART. 67, 1 COMMA, C TER) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di: - titoli non rappresentativi di merci; - certificati di massa; - valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti; - metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato; - quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
17 Contratti derivati (art. 67, 1 c., lett. c quater) i redditi realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria.
18 Altre plusvalenze e proventi (art. 67, 1 c., lett. c quinquies) CLAUSOLA DI CHIUSURA - le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari; - Plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto
19 I Redditi diversi ALTRE TIPOLOGIE DI REDDITI DIVERSI
20 ALTRE FATTISPECIE DI REDDITI DIVERSI ATTIVITA OCCASIONALI (commerciali, artistiche e professionali prive del carattere di abitualità) REDDITI DERIVANTI DA IMMOBILI che non costituiscono redditi fondiari (immobili non censiti né censibili in Catasto ovvero situati all estero) ALTRE TIPOLOGIE vincite delle lotterie, dei concorsi a premi, ect.; Utilizzazione economica di opere di ingegno, brevetti, et similia, da parte di terzi.
21 I Redditi diversi CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI REDDITI DIVERSI
22 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DIVERSI (ART. 68) PLUSVAMENZE IMMOBILIARI LE PLUSVALENZE ISOLATE E OCCASIONALI DI NATURA IMMOBILIARE CORRISPETTIVI PERCEPITI NEL PERIODO D IMPOSTA DALLA CESSIONE DELL IMMOBILE PREZZO D ACQUISTO O COSTO DELLA COSTRUZIONE DELL IMMOBILE CEDUTO, AUMENTATO DI OGNI ALTRO COSTO INERENTE AL BENE SONO PREVISTI SPECIFICI CRITERI PER L ATTUALIZZAZIONE DEL COSTO STORICO E PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIFERIMENTO DEI BENI ACQUISITI PER SUCCESSIONE/DONAZIONE IRRILEVANZA DELLE MINUSVALENZE; IPOTESI DI TASSAZIONE SEPARATA O DI IMPOSTA SOSTITUTIVA
23 TERRENI LOTTIZZATI E FABBRICATI SU DI ESSI REALIZZATI LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DIPENDE DAL TEMPO E DALLA MODALITA DI ACQUISIZIONE COSTO DI ACQUISIZIONE Terreni lottizzati acquisiti oltre 5 anni prima dell inizio della lottizzazione Terreni lottizzati acquisiti per successione o donazione eventuale plusvalenza concorrerà a formare il reddito nel periodo d imposta in cui e stata realizzata E PERCEPITO IL CORRISPETTIVO (opzione per la tassazione sostituiva) Aumentato di ogni altro costo inerente il bene, comprese le spese di lottizzazione e/o di costruzione Il costo sarà pari al valore normale del terreno al 5 anno anteriore all inizio della lottizzazione. Il costo sarà pari al valore normale del terreno al momento dell inizio della lottizzazione MINUSVALENZA IRRILEVANTE
24 CESSIONI DI IMMOBILI ACQUISITI O COSTRUITI DA NON PIU DI 5 ANNI COSTO DI ACQUISIZIONE Aumentato delle spese inerenti. Immobile acquisito per successione Immobile acquisito per donazione eventuale plusvalenza sarà soggetta a tassazione ordinaria nel periodo di realizzo e percezione dei corrispettivi (opzione per tassazione sostitutiva) Il valore di acquisizione del bene sarà pari a quello indicato nella denuncia di successione ovvero accertato d ufficio. Il valore di acquisizione del bene sarà pari a quello sostenuto dal donante al momento dell acquisizione MINUSVALENZA IRRILEVANTE
25 CESSIONI DI AREE FABBRICABILI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO NON RILEVA IL TEMPO MA SOLO LA MODALITA DI ACQUISIZIONE COSTO DI ACQUISIZIONE Aumentato delle spese inerenti e rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (indice ISTAT) Aree acquisite per successione o donazione eventuale plusvalenza concorrerà a formare il reddito nel periodo d imposta e sarà soggetto a tassazione separata, ex art. 17, ovvero su opzione nei modi ordinari. Il valore di acquisizione del bene sarà pari a quello indicato nella denuncia di successione o donazione, aumentato delle spese inerenti e rivalutato secondo l indice ISTAT MINUSVALENZA IRRILEVANTE
26 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DIVERSI (ART. 68) PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA LE PLUSVALENZE FINANZIARIE CORRISPETTIVI PERCEPITI ALL ATTO DELLA VENDITA DEL TITOLO SONO PREVISTI SPECIFICI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO STORICO O DEL VALORE DI RIFERIMENTO DEI TITOLI ACQUISITI PER SUCCESSIONE/DONAZIONE OVVERO PER ASSEGNAZIONI GRATUITE COSTO DI ACQUISTO ASSOGGETTATO A TASSAZIONE, AUMENTATO DI OGNI ALTRO ONERE INERENTE L ACQUISIZIONE, AD ECCEZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI RILEVANZA DELLE MINUSVALENZE
27 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISIZIONE La Circ nr. 52/E specifica che il costo della partecipazione comprende: a) I versamenti in denaro o natura, a fondo perduto o in conto capitale, effettuati dal socio; b) La rinuncia ai crediti vantati dal socio nei confronti della società L art. 68, comma 6, TUIR richiama la nozione di «costo o valore assoggettato a tassazione». La norma è finalizzata ad evitare che valori assoggettati in precedenza in capo allo stesso soggetto, ad altro titolo, vengano nuovamente tassati anche come redditi diversi. Nel caso di pagamento della cessione dilazionato in più periodi d imposta, ai fini della determinazione della plusvalenza (minusvalenza) il costo di acquisizione della partecipazione concorre nei diversi esercizi in modo proporzionale agli incassi
28 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISIZIONE ACQUISIZIONE DI TITOLI PER SUCCESSIONE ACQUISIZIONE DI TITOLI PER DONAZIONE il costo e dato dal valore dichiarato o accertato agli effetti dell imposta di successione ovvero, per i titoli esenti, dal valore normale all atto dell apertura della successione Si assume come costo quello sostenuto dal donante. TITOLI ACQUISITI A SEGUITO DI AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE PARTECIPAZIONI NELLE SOCIETÀ DI PERSONE Il costo unitario si ottiene suddividendo il costo originario per il numero complessivo dei titoli di compendio Il costo è aumentato (o diminuito) dei redditi (o delle perdite) attribuiti al socio, nonché diminuito degli utili distribuiti.
29 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DIVERSI (ART. 68) E DLGS 461/97 PARTECIPAZIONI QUALIFICATE REGIME DELLA DICHIARAZIONE (OBBLIGATORIO) DETERMINAZIONE ANALITICA DELLA PLUSVALENZA (minusvalenza) PER OGNI CESSIONE AVVENUTA NEL PERIODO D IMPOSTA POSSIBILE COMPENSAZIONE CON LE MINUSVALENZE DELLA STESSA SPECIE LA DIFFERENZA POSITIVA CONCORRE A FORMARE IL REDDITO COMPLESSIVO IN RAGIONE DEL 49.72% LA DIFFERENZA NEGATIVA POTRA ESSERE RIPORTATA NEI PERIODI SUCCESSIVI (MA NON OLTRE IL QUARTO) PER IL 49.72% IN DEDUZIONE DALL IMPONIBILE DELLA STESSA «MASSA»
30 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DIVERSI (ART. 68) E DLGS. 461/97 PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE REGIME ORDINARIO DELLA DICHIARAZIONE (NATURALE) SOMMA ALGEBRICA DELLE PLUSVALENZE E MINUSVALENZE DELLA STESSA SPECIE REALIZZATE NELLO STESSO PERIODO D IMPOSTA ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20% LA COMPENSAZIONE CONCERNE ANCHE LE IPOTESI DI CUI ALLE LETTERE DA C TER AL C QUINQUIES DELL ART. 67
31 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DIVERSI (ART. 68) PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE REGIMI OPZIONALI REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO (Art. 6 DLgs 461/97) REGIME DEL RISPARMIO GESTITO (art. 7 Dlgs 461/97) Esistenza di un rapporto di custodia titoli ; Prelievo su ogni singola operazione Affidamento della gestione ad intermediari autorizzati; Tassazione per competenza; Sul saldo positivo della gestione VANTAGGIO Il contribuente non deve includere la plusvalenza nella dichiarazione di periodo VANTAGGI Compensazione con i redditi di capitale. Il contribuente non deve includere la plusvalenza nella dichiarazione di periodo
32 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DIVERSI LE ATTIVITA OCCASIONALI (ART. 71) REDDITI DI NATURA FONDIARIA (ART. 70) ALTRE TIPOLOGIE PRINCIPIO DI CASSA: AMMONTARE PERCEPITO SOTTRATTE LE SPESE SPECIFICATAMENTE INERENTI PROVENTI FONDIARI TASSATI AL LORDO: PARTICOLARE DISCIPLINA PER LA TASSAZIONE DEI REDDITI DEGLI IMMOBILI ESTERI PREMI E VINCITE SOGGETTE A TASSAZIONE ALLA FONTE; SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI D AUTORE DA TERZI: PROVENTI RIDOTTI DEL 25%
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