CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

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1 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Il contributo di costruzione si applica alla superficie lorda, determinata ai soli fini del presente provvedimento, dalla somma delle S.U.L., così come previsto dall art. 3 delle N.T.A. approvate con delibera di Consiglio Comunale n.22/2004, con tutte le superfici accessorie dei locali non interrati. Le pensiline a sbalzo eccedenti la profondità di ml 1,60 sono conteggiate al 60% per la parte eccedente. I locali accessori alla residenza interrati (individuati quali tavernette-lavanderie) sono computati nella misura del 50%. I locali sottotetto non abitabili accessibili da una scala, accessori alla residenza, ed esclusi dal conteggio delle S.U.L. sono computabili nella misura del 70% della superficie avente altezza netta superiore a ml.1,00. EDIFICI RESIDENZIALI ZONA DI P.R.G.C. A B 13,20 26,42 39,62 C CE 16,50 33,00 49,50 CN - D 26,69 38,10 64,79 E 26,69 38,10 64,79 Interventi su edifici esistenti e per interventi aventi valenza superiore alla manutenzione straordinaria (escluse le trasformazioni edilizie di parti non abitative di edifici rurali) nelle zone A B C CE CN D E E con esclusione degli interventi di recupero dei rustici ai sensi della L.R. 9/2003 e di recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. n. 21/98 Trasformazioni edilizie di parti non abitative di edifici rurali nelle zone A B C CE CN D E Interventi di recupero dei rustici ai sensi della L.R. 9/2003 e di recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. n. 21/98 70% degli oneri 80 % degli oneri Interventi di manutenzione straordinaria di cui all Art. 6 comma 2, lettera a) così come individuati all art. 3 comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/01 e s.m.i. ove la normativa ne preveda l onerosità 20 % degli oneri

2 Il contributo di costruzione si applica anche ai bassi fabbricati così come definiti all art.16 delle citate N.T.A. salvo i casi di esclusione previsti dalla vigente normativa edilizia. In ogni intervento di nuova edificazione e/o ampliamento di residenze rurali dovrà essere verificato che la S.U.L. delle parti residenziali proposto non superi i 50 mq per ogni componente del nucleo famigliare del conduttore dell azienda, con l eventuale aggiunta a quanto risultante dallo stato di famiglia degli ascendenti diretti o congiunti effettivamente coabitanti. Eventuali superfici eccedenti saranno concesse a titolo oneroso. Cambio d uso di strutture agricole da destinarsi a deposito produttivo di aree agricole euro /mq. 8,23 Cambio d uso di strutture agricole da destinarsi ad artigianato di servizio di aree agricole euro /mq. 8,23

3 IMPIANTI TURISTICO-RICETTIVI/COMMERCIALI/DIREZIONALI DESTINAZIONI URBANISTICHE Interventi a carattere turistico ricettivo Attività commerciali con meno di 200 mq di superficie di calpestio 54,98 54,98 109,96 Locale con vendita al pubblico 25,67 Locale non adibito a vendita al pubblico 20,54 Locale con vendita al pubblico 25,67 Locale non adibito a vendita al pubblico 20,54 51,34 41,08 Attività commerciali con superficie di calpestio superiore a 200 mq Locale con vendita al pubblico 33,64 Locale non adibito a vendita al pubblico 26,91 Locale con vendita al pubblico 33,64 Locale non adibito a vendita al pubblico 26,91 67,28 53,82 Attività direzionali 46,92 46,92 93,84 Attività sociali, culturali (sale congressi etc..); attività per lo spettacolo (cinema, teatro, sale da ballo); attività espositive e congressuali; attività di somministrazione non continuativa Interventi di manutenzione straordinaria di cui all Art. 6 comma 2, lettera a) così come individuati all art. 3 comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/01 e s.m.i. ove la normativa ne preveda l onerosità 12,84 12,84 38,52 20 % degli oneri Nota: Per gli interventi su edifici esistenti e per interventi aventi valenza superiore alla manutenzione straordinaria gli oneri sono ridotti al 70%. Le parti dei locali commerciali non adibiti alla vendita al pubblico dovranno essere separate dai locali vendita con strutture fisse.

4 INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI AREE DI COMPLETAMENTO ZONA DI P.R.G.C. PC PF1 F2 (*) DENSITÀ fino a 40 mq/addetto CLASSE A (fino a 150 mq/ addetto) Ind. Trasf. Mat. Prime 14,84 7,40 22,24 Ind. Meccaniche 13,28 6,63 19,91 Ind. Meccaniche di precisione, elettronica, ottica, ecc. Densità da 40 a 70 mq/add: Ind. Trasf. Mat. Prime Ind. Manufatt. varie 11,91 5,97 17,88 10,68 9,28 5,32 4,64 16,00 13,92 Densità da 70 a 150 mq/add: Ind. Trasf. Mat. Prime Ind. Maufatt. Varie 7,94 6,69 3,97 3,34 11,91 10,03 Interventi di manutenzione straordinaria di cui all Art. 6 comma 2, lettera a) così come individuati all art. 3 comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/01 e s.m.i. ove la normativa ne preveda l onerosità 20 % degli oneri (*) relativamente ai lotti del PECO A che hanno sottoscritto la convenzione attuativa

5 ZONA DI P.R.G.C. PC PF1 F2 (*) CLASSE B (oltre 150 mq /addetto) Ind. Trasf. Mat. Prime 3,87 1,99 5,86 Ind. Manif. Varie 3,87 1,99 5,86 (*) relativamente ai lotti del PECO A che hanno sottoscritto la convenzione attuativa ZONA DI P.R.G.C. F2 (Valle Masio) relativamente ai lotti che non hanno sottoscritto la convenzione del PECO A e ai lotti PECO B e PECO C 10,94 21,88 32,82 Interventi di manutenzione straordinaria di cui all Art. 6 comma 2, lettera a) così come individuati all art. 3 comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/01 e s.m.i. ove la normativa ne preveda l onerosità 20 % degli oneri Nota: Per gli interventi su edifici esistenti e per interventi aventi valenza superiore alla manutenzione straordinaria gli oneri sono ridotti del 50%. Si applicherà la classe A densità fino a 40 mq/addetto, in caso non sia possibile accertare in modo univoco la classe di densità mq/per addetto mediante l individuazione specifica della ditta o ditte che si insedieranno con relativo piano di insediamento riportante il numero di maestranze, eventualmente sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, eccetto le zone F2 (Valle Masio) che non hanno sottoscritto la convenzione attuativa PECO A per le quali vi è un unica tariffa. In caso di cambi d uso di edifici produttivi ove non risultino insediate attività, si applicherà la classe B (oltre 150 mq add.), quale classe di partenza, ai fini della determinazione degli oneri dovuti.

6 INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI AREE DI NUOVO IMPIANTO ED EDIFICI IN ZONE IMPROPRIE ZONA DI P.R.G.C. Pn e p (...) CLASSE A (fino a 150 mq/ addetto) DENSITÀ fino a 40 mq/addetto Ind. Trasf. Mat. Prime 22,57 11,29 33,86 Ind. Meccaniche 18,86 9,43 28,29 Ind. Meccaniche di precisione, elettronica, ottica, ecc. Densità da 40 a 70 mq/add: Ind. Trasf. Mat. Prime Ind. Manufatt. varie Densità da 70 a 150 mq/add: Ind. Trasf. Mat. Prime Ind. Maufatt. Varie 16,91 8,47 25,38 15,14 13,21 11,29 9,50 7,56 6,61 5,64 4,75 22,70 19,82 16,93 14,25 ZONA DI P.R.G.C. Pn e p(...) CLASSE B (oltre 150 mq add.) Ind. Trasf. Mat. Prime 5,49 2,74 8,23 Ind. Manif. Varie 5,49 2,74 8,23 Interventi di manutenzione straordinaria di cui all Art. 6 comma 2, lettera a) così come individuati all art. 3 comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/01 e s.m.i. ove la normativa ne preveda l onerosità 20% degli oneri Nota: Per gli interventi su edifici esistenti e per interventi aventi valenza superiore alla manutenzione straordinaria gli oneri sono ridotti del 50%. Si applicherà la classe A densità fino a 40 mq/add., in caso non sia possibile accertare in modo univoco la classe di densità mq/per addetto mediante l individuazione specifica della ditta o ditte che si insedieranno con relativo piano di insediamento

7 riportante il numero di maestranze, eventualmente sottoscritto dalle organizzazioni sindacali. In caso di cambi d uso di edifici produttivi ove non risultino insediate attività, si applicherà la classe B (oltre 150 mq add.), quale classe di partenza, ai fini della determinazione degli oneri dovuti.

8 ATTREZZATURE SPORTIVE PRIVATE (piscine, campi da tennis, bocce, ecc.) Piscine 25,00 Attrezzature sportive con superficie fondiaria fino a mq 5,00 Altre aree sportive con superficie fondiaria oltre i mq 1,00 Nota: Per gli interventi su edifici esistenti e per interventi aventi valenza superiore alla manutenzione straordinaria gli oneri sono ridotti del 50%. Interventi di manutenzione straordinaria di cui all Art. 6 comma 2, lettera a) così come individuati all art. 3 comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/01 e s.m.i. ove la normativa ne preveda l onerosità 20% degli oneri

9 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN MERITO AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D USO DEGLI IMMOBILI RELATIVI AD UNITA NON SUPERIORI A 700 MC. AI SENSI DELL ART. 48 L.R. 56/1977 e s.m.i. ESCLUSIONI E/O RIDUZIONI Il contributo di costruzione non è dovuto nelle casistiche previste dall art. 17 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e s. m. i. CAMBI DI DESTINAZIONE D USO IN PRESENZA DI OPERE EDILIZIE Gli interventi di cambio di destinazione d uso in presenza di opere edilizie eccedenti quelli previsti dall art.6,comma 1 lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s. m. i. comportano la corresponsione del contributo di costruzione commisurato all incidenza degli oneri di urbanizzazione pari alla differenza tra il contributo dovuto per la nuova destinazione d uso e quello dovuto per la legittima destinazione in atto senza riduzione, oltre al versamento del costo di costruzione Gli importi negativi non danno diritto a rimborsi. CAMBI DI DESTINAZIONE D USO IN ASSENZA DI OPERE EDILIZIE Gli interventi di cambio di destinazione d uso in presenza di opere edilizie non eccedenti quelli previsti dall art. 6,comma 1 lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s. m. i. comportano la corresponsione del contributo di costruzione commisurato all incidenza degli oneri di urbanizzazione pari alla differenza tra il contributo dovuto per la nuova destinazione d uso e quello dovuto per la legittima destinazione in atto senza riduzione, oltre al versamento del costo di costruzione. E fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. art. 48 comma 1bis. In tali casi il passaggio da una all altra categoria elencata nella legge regionali 8/7/1999 n. 19 art. 8, relativo ad unità immobiliari che non superino i 700 mc e che siano compatibili con le N.T.A. e le destinazioni di area urbanistica del P.R.G.C. vigente sono gratuiti. Al fine di poter accedere a tale gratuità deve essere prodotto atto di impegno unilaterale, debitamente registrato e trascritto, contenente l impegno a non effettuare opere eccedenti quelle previste dall art. 6,comma 1 lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m. i. per un periodo di 10 anni dal cambio d uso. Con impegno in caso di violazione al versamento dell importo relativo al cambio d uso attualizzato al valore degli oneri vigenti all epoca della violazione moltiplicato per 2 (due). Gli importi negativi non danno diritto a rimborsi. Sono sempre ammessi i cambi d uso onerosi se compatibili con le destinazioni ammesse nella relativa area urbanistica.

10 RISTRUTTURAZIONI ED AMPLIAMENTI INFERIORI AL 20% DI EDIFICI UNIFAMIGLIARI AI SENSI DELL ART. 17, COMMA 3, LETT. B) DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I. RISTRUTTURAZIONI Si specifica che il contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione non è dovuto per gli interventi riguardanti edifici unifamiliari ed in assenza totale di aumento di carico urbanistico e di cambi di destinazione d uso anche parziali. AMPLIAMENTI Per gli ampliamenti di cui all art. 17, comma 3, lett. b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. l esonero dal versamento del contributo di costruzione si applica unicamente in caso di adeguamento del manufatto stesso alle necessità abitative del singolo nucleo famigliare.

11 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI Disciplina generale Oggetto 1. Il Contributo Straordinario introdotto dalla lettera d-ter, comma 4, art. 16 del D.P.R. 380/2001, è applicato agli interventi su aree od immobili che richiedano, per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio, l'approvazione di specifiche varianti ai piani urbanistici vigenti od il rilascio di deroghe ai sensi della vigente normativa di settore. Il contributo è applicato non solo nel caso in cui le varianti o deroghe abbiano ad oggetto l'attribuzione di maggiori potenzialità edificatorie, ma anche nel caso in cui tali procedimenti riguardino cambi della destinazione d'uso di edifici od aree. 2. L art. 17, comma 1, lettera g) della legge 11/11/2014, n. 164 ha aggiunto al testo del comma 4, dell art. 16 del D.P.R. 380/2001 la lettera d-ter) la seguente casistica: alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. 3. La Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n , richiama la suddetta normativa relativamente alla determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso, integra la D.C.R. n del 26 maggio 1977, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 e s.m.i. e disciplina i criteri di determinazione del CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI. Determinazione dell importo Modalità di calcolo Per il calcolo del contributo straordinario di urbanizzazione si applica il metodo analitico del Valore di Trasformazione, pari alla differenza tra il valore di trasformazione dell' immobile, calcolato in base alla edificabilità prevista dalla proposta di intervento (VT1) e il valore di trasformazione del medesimo immobile calcolato in base all'edificabilità della disciplina urbanistica previgente (VT0). Il Contributo Straordinario di Urbanizzazione (CSU) che il soggetto privato dovrà corrispondere al Comune è pari al 50% del maggior valore generato dalla trasformazione. Il Valore di Trasformazione dell' immobile (VT) è dato dalla differenza tra il valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione dell' immobile (VM) e il costo di trasformazione (KT). Il maggior valore generato da interventi la cui realizzazione comporti variante urbanistica per rendere edificabili aree inedificate o variarne la destinazione urbanistica è dato dalla differenza tra: il valore di mercato della nuova destinazione urbanistica e il valore di mercato della destinazione pre-vigente. Il maggior valore generato da interventi la cui realizzazione comporti la variante urbanistica per rendere edificabili aree destinate a servizi è dato dalla differenza tra: il valore di mercato della nuova destinazione urbanistica e il valore di monetizzazione fissato dal Comune per l'area destinata a servizi. Il Valore di Mercato del prodotto edilizio (VM) corrisponde al valore di mercato massimo immobiliare (inteso come euro al metro quadrato) dell'edificio, da applicare alla Superficie Lorda, per stato conservativo definito "normale" desumibile dalle quotazioni più aggiornate riportate dall'osservatorio del Mercato Immobiliare dell' Agenzia del Territorio (OMI). Nel caso in cui le proposte di intervento abbiano come oggetto edifici esistenti e prevedano la realizzazione di immobili con destinazioni non riconducibili a quelle per le quali l'osservatorio del

12 Mercato Immobiliare - Agenzia del Territorio fornisce dati relativi al valore di mercato, i valori di mercato, al fine di calcolare i valori della trasformazione VT1 e VT0, devono essere determinati con procedimenti di stima indiretti o analitici. Il costo di trasformazione (KT) è costituto dalla sommatoria dei costi sostenuti per realizzare la trasformazione che vanno considerati e computati secondo i criteri specificati di seguito: - il Costo di Costruzione del fabbricato(cc), fissato dal comune in relazione alle varie tipologie di intervento, viene valutato in modo parimetrico utilizzando i valori desunti dal Prezzario Regionale; - il Costo per rendere Idonea l'area (CI) che comprende: tutte le opere di bonifica dell'area o dell'edificio, le opere di demolizione, di cantierizzazione, gli allacciamenti, le indagini archeologiche, le indagini geologiche etc; - il Costo relativo ai Contributi di cui all art. 16 del D.P.R. n. 380/2001(OU) che include: gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed il contributo sul costo di costruzione. - il Costo delle spese tecniche (CP) che può variare tra l'8% ed il 10% del costo di costruzione del fabbricato. Tale costo include tutte le prestazioni tecnico-professionali di qualsiasi natura (progettazione urbanistica, architettonica, strutturale, impiantistica, direzione lavori, oneri per la sicurezza, collaudi, etc.); - l'onere Complessivo (OC) che comprende: l'utile di impresa o profitto del promotore, gli oneri finanziari e gli oneri per la commercializzazione degli immobili e può variare tra il 20% e il 30% del Valore di Mercato del prodotto edilizio (VM). Tale onere è espresso in percentuale in relazione alle condizioni economiche generali, al settore di intervento, all'andamento del mercato. alla tipologia di operazione immobiliare, etc. Il Valore di Tasformazione si calcola, dunque, attraverso la seguente formula: VT=VM-KT La formula finale per calcolare il Contributo Straordinario di Urbanizzazione (CSU) è quindi la seguente: CSU = 50% (VT1 VT0) = 50% [(VM1 - KT1 ) - (VM0 KT0)] Parametri da applicare al contributo Al Contributo Straordinario di Urbanizzazione (CSU corrispondente al 50% del maggior valore generato dalla trasformazione) come sopra determinato, dovrà inoltre essere applicato un coefficiente moltiplicativo ricavato in base ai seguenti parametri: AREE EDIFICATE Coefficiente moltiplicativo 1,0 Interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana di aree già edificate AREE LIBERE Coefficiente moltiplicativo CARATTERISTICHE DELL'AREA D'INTERVENTO Contigua ad ambiti o aree edificate e/o urbanizzate 1,60 NO 1,50 SI

13 Destinazione e modalità di versamento I proventi del contributo straordinario sono obbligatoriamente utilizzati per finalità di riqualificazione urbana (reperimento di standard urbanistici, realizzazione di opere e servizi pubblici) nello stesso ambito in cui ricade l'intervento soggetto al contributo stesso; in sede negoziale sarà prevista, quale alternativa al versamento finanziario: la cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. Il contributo straordinario di urbanizzazione sarà: - versato al Comune contestualmente al pagamento degli oneri di urbanizzazione od al rilascio del titolo abilitativi o rateizzato ex art. 16, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001; - compensato mediante cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità con le modalità stabilite in sede negoziale e regolamentate in apposita convenzione. La quantificazione dell importo del Contributo Straordinario di Urbanizzazione dovrà essere proposta dal richiedente l intervento edilizio, attraverso perizia asseverata, che dovrà essere vagliata ed approvata dall Amministrazione Comunale. Esclusioni Dall'applicazione del contributo straordinario sono da escludere: - le varianti di iniziativa pubblica al PRGC e le varianti agli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica, volte al perseguimento dell' interesse collettivo; - gli interventi realizzati ai sensi della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi dei sottotetti"; - gli interventi realizzati ai sensi della legge regionale 29 aprile 2003, n. 9. "Norme per il recupero funzionale dei rustici"; - gli interventi realizzati ai sensi della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 "Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica"; - le varianti in attuazione di procedimenti di valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare ai sensi dell'art. 58 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito con la L. n /08/2008; - le varianti attivate all'interno di Accordi di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000; - gli interventi relativi al mutamento di destinazione d'uso, già previsti dalla strumentazione urbanistica comunale vigente.

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