LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE. Kit Antiriciclaggio n. 1 del 14/01/2017.

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1 LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Kit Antiriciclaggio n. 1 del 14/01/2017 1

2 Sommario SCHEDA DI SINTESI... 2 La segnalazione delle operazioni sospette... 2 L APPROFONDIMENTO... 5 La segnalazione delle operazioni sospette... 5 Tempistica della segnalazione... 7 Criteri per l individuazione delle operazioni sospette... 9 I CASI Casi & Questioni LA SEGNALAZIONE TARDIVA ANCHE L OMESSA SEGNALAZIONE È SANZIONATA LE DATE DA RICORDARE GUARDA IL VIDEO CNDCEC - UIF, Protocollo per Segnalazione Operazione Sospetta 0

3 SCHEDA DI SINTESI L APPROFONDIMENTO CASI & QUESTIONI 1

4 SCHEDA DI SINTESI LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE La segnalazione deve essere inviata solo nel caso in cui il professionista sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (non vi sono quindi specifiche circostanze al ricorrere delle quali scatta, automaticamente, la segnalazione). L obbligo di segnalazione non va confuso con la comunicazione delle operazioni di pagamento in contanti ultra-soglia di cui all art. 49 del Decreto 231/2007. Non è previsto alcun limite quantitativo per la segnalazione delle operazioni sospette (le quali, quindi, potrebbero anche essere di importo inferiore a euro). L obbligo di segnalazione non richiede alcuna forma di attività investigativa da parte del professionista, in quanto le segnalazioni devono essere effettuate sulla base degli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Ai sensi del successivo comma 4 del citato articolo, le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Non è quindi previsto, dalla norma, un vero e proprio termine; tuttavia, come chiarito dall Uif, il professionista è tenuto ad astenersi dal compiere l operazione finché non ha effettuato la segnalazione. Le segnalazioni antiriciclaggio non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza professionale: pertanto, a fronte di segnalazioni effettuate in conformità con le finalità previste dalla normativa, non può essere individuata nessuna responsabilità in capo al professionista. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. 2

5 Con un comunicato del 23 dicembre 2016 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha annunciato che il Presidente Gerardo Longobardi, e il Direttore generale dell Unità di Informazione Finanziaria della Banca d Italia (UIF), Claudio Clemente, hanno sottoscritto un protocollo d intesa, grazie al quale i commercialisti potranno adempiere all obbligo di segnalazione delle operazioni sospette previsto dalla normativa antiriciclaggio anche attraverso il Consiglio Nazionale. Pertanto: i commercialisti e dagli esperti contabili potranno inviare le segnalazioni di operazioni sospette al Consiglio Nazionale; il Consiglio nazionale provvederà a trasmettere tempestivamente le segnalazioni all Uif, senza indicare il nominativo del commercialista o dell esperto contabile segnalante; i presidi di sicurezza adottati non consentiranno al Consiglio Nazionale di conoscere il contenuto della segnalazione. 3

6 SCHEDE DI SINTESI L APPROFONDIMENTO CASI & QUESTIONI 4

7 L APPROFONDIMENTO La segnalazione delle operazioni sospette L art. 41 del D.Lgs. 231/2007 impone ai professionisti di inviare una segnalazione alla UIF quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L obbligo di segnalazione non richiede alcuna forma di attività investigativa da parte del professionista, in quanto l art. 41 espressamente stabilisce che le segnalazioni devono essere effettuate sulla base degli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. ATTIVITÀ CRIMINOSA + RIUTILIZZAZIONE DEI PROVENTI = RICICLAGGIO Rappresenterebbe un grave errore ritenere oggetto di segnalazione qualsiasi operazione anomala. Un operazione anomala, infatti, di per sé non deve essere automaticamente connessa al fenomeno del riciclaggio di denaro. Le operazioni di riciclaggio rilevanti ai fini dell obbligo di segnalazione possono essere: I PROFESSIONISTI HANNO L OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALL UIF QUANDO SANNO SOSPETTANO VI SONO MOTIVI RAGIONEVOLI DI SOSPETTARE CHE SIANO IN CORSO STATE COMPIUTE STATE TENTATE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO IN BASE AGLI INDICATORI DI ANOMALIA (Decreto 16 Aprile 2010) e degli schemi rappresentativi i comportamenti anomali relativi alle frodi fiscali comunicazione UIF del 23 aprile È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contanti anche se non in violazione dei limiti ( 3.000). 5

8 L obbligo di segnalazione non va confuso con la comunicazione delle operazioni di pagamento in contanti ultra-soglia di cui all art. 49 del Decreto 231/2007. SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA COMUNICAZIONE INFRAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE L obbligo di segnalazione non è condizionato a limiti quantitativi, sicché sussiste anche con riferimento ad operazioni al di sotto della soglia di 15 mila euro prevista per l adempimento dell obbligo di adeguata verifica della clientela. SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA DALLE CARATTERISTICHE DELL ENTITÀ Il sospetto è desunto: DELLA NATURA DA QUALSIASI ALTRA CIRCOSTANZA CONOSCIUTA IN RAGIONE DELLE FUNZIONI ESERCITATE TENUTO CONTO ANCHE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E DELL ATTIVITÀ SVOLTA DAL SOGGETTO CUI È RIFERITA E ALLA LUCE DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA EMANATI (Decreto 16 Aprile 2010) e degli schemi rappresentativi i comportamenti anomali relativi alle frodi fiscali comunicazione UIF del 23 Aprile Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell opoerazione a disposizione dei segnalanti, acquisti nell ambito dell attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell art. 41 del Decreto e degli schemi di comportamento anomalo di cui all art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso. Il Sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della Banca d Italia, sezione Unità di informazione finanziaria. 6

9 TEMPISTICA DELLA SEGNALAZIONE Non appena venuto a conoscenza degli elementi di sospetto, il professionista deve procedere ad effettuare la segnalazione senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l operazione, così come stabilito dall art. 41, comma 4 del D.Lgs. 231/2007. PERTANTO, NON È PREVISTO UN VERO E PROPRIO TERMINE. L UIF è recentemente tornato a chiarire la portata delle disposizioni in tema di obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, ribadendo che prevedere un termine di prescrizione per l obbligo di segnalazione delle operazioni sospette sarebbe fuorviante. È comunque da ricordare che, sotto il profilo sanzionatorio, in base alla legge n. 689 del 1981, il diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria per omessa segnalazione di operazioni sospette si prescrive in 5 anni dal giorno della violazione, salvo eventuali interruzioni, così come regolate dal nostro Codice civile. In considerazione delle elevatissime sanzioni previste (dall 1 al 40 % dell importo dell operazione non segnalata) molte perplessità erano infatti sorte con riferimento alle operazioni segnalate a distanza di tempo, magari a seguito di un indagine penale o alla luce di verifiche ispettive. Più precisamente non era chiaro se la segnalazione stessa fosse da ritenersi tardiva oppure omessa. Per tale motivo è stato richiesto alla UIF se vi fosse un termine di prescrizione all obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. La UIF ha tuttavia ritenuto fuorviante la fissazione di qualsiasi termine. Contestualmente è stato però ribadito un importante concetto: il professionista è tenuto ad astenersi dal compiere l operazione finché non ha effettuato la segnalazione. 7

10 I CHIARIMENTI DELL UIF E I DUBBI DELL IRDCEC Riportiamo di seguito quanto recentemente chiarito dall UIF rispondendo alla stampa specializzata. Esiste un termine di prescrizione dell obbligo di segnalazione di operazioni sospette? La normativa in materia di segnalazioni di operazioni sospette è volta ad assicurare che i segnalanti portino con la massima tempestività all attenzione della Uif eventuali operazioni sospette. L art. 41, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2007 dispone, in particolare, che: le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Il successivo comma 5 stabilisce che i soggetti tenuti all obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini. Prevedere un termine di prescrizione dell obbligo di segnalazione di operazione sospetta sarebbe pertanto fuorviante, attesa la natura stessa di tale obbligo. Sotto il profilo sanzionatorio si rileva che, in base alla legge n. 689 del 1981, il diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria per omessa segnalazione di operazioni sospette si prescrive in cinque anni dal giorno della violazione. Il decorso della prescrizione è suscettibile di interruzione regolata dal codice civile. Con la Circolare 36/E dell IRDCEC si è tuttavia chiarito che tale risposta non ha completamente risolto i dubbi sulla materia. 8

11 CRITERI PER L INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Nell individuazione delle operazioni sospette i professionisti devono avere riguardo a: AGLI INDICATORI DI ANOMALIA (Decreto 16 Aprile 2010) Rappresentano un ausilio operativo per il professionista e degli schemi rappresentativi i comportamenti anomali relativi alle frodi fiscali comunicazione UIF del 23 aprile 2012 Non sono un elencazione tassativa! Di conseguenza: a) l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori di anomalia può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto; b) la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela. PER UNA CORRETTA INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE: 1 Se il comportamento tenuto dal cliente è richiamato da un indicatore di anomalia ciò non significa che l operazione sia sospetta e quindi da segnalare. Quello che conta è il caso concreto! 2 Se il comportamento tenuto dal cliente non può essere ricondotto ad alcun indicatore di anomalia, ciò non significa che l operazione non vada segnalata, se in concreto, il professionista ha motivo di sospettare! 9

12 Gli indicatori di anomalia possono essere ricompresi nelle seguenti sei macro-classi: A. indicatori di anomalia connessi al cliente; B. indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali; C. indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell operazione; D. indicatori di anomalia relativi alla costituzione e all amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi; E. indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati; F. indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie. 10

13 SCHEDE DI SINTESI L APPROFONDIMENTO CASI & QUESTIONI 11

14 I CASI Casi & Questioni LA SEGNALAZIONE TARDIVA Sono un commercialista e nei confronti di un mio cliente è stato recentemente avviato un procedimento penale. Sebbene fossero stati mostrati alcuni comportamenti atipici non ho mai provveduto ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta, imputando tali comportamenti principalmente al momento di crisi economica. Se effettuassi oggi la segnalazione, potrei essere sanzionato? La Guardia di Finanza, con la sua Circolare n /2012, ha ritenuto contestabili anche eventuali segnalazioni tardive di operazioni sospette, in quanto inviate in un momento successivo a quello in cui il professionista aveva già maturato la sussistenza dei profili soggettivi ed oggettivi dell operazione sospetta. Tuttavia, in questa situazione, è sempre necessario verificare se già prima di tale momento il professionista fosse in grado, in base agli elementi in suo possesso, di trasmettere una segnalazione di operazione sospetta. In realtà, come anche chiarito dalla UIF nelle recenti risposte alla stampa specializzata, non esiste un vero e proprio termine per la segnalazione delle operazioni sospette. Tuttavia è sempre posto in capo al professionista l obbligo di astenersi dal compimento delle operazioni fino a quando non sia inviata la segnalazione. ANCHE L OMESSA SEGNALAZIONE È SANZIONATA La disciplina antiriciclaggio impone ai professionisti l obbligo di inviare all UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora la segnalazione non sia stata effettuata è prevista, ai sensi dell art. 57 del D.Lgs. 231/2007, l applicazione di una sanzione pecuniaria dall 1% al 40% dell importo dell operazione non segnalata. Quando è possibile irrogare la sanzione? È ovvio come il procedimento di irrogazione delle sanzioni, nel caso di specie, sia decisamente più complesso rispetto agli altri casi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Se infatti può essere immediato per un verificatore constatare la mancata tenuta del registro antiriciclaggio, piuttosto che il rispetto delle norme in tema di adeguata verifica della clientela, ben più complesso è il caso in cui lo stesso debba accertarsi del rispetto degli obblighi in tema di segnalazione delle operazioni sospette. È infatti noto come gli stessi indicatori di anomalia non siano altro che un mero ausilio operativo per il professionista e non rappresentino una vera e propria elencazione tassativa. Le segnalazioni, pertanto, si fondano su un giudizio valutativo del segnalante e non si prestano alla formulazione di situazioni standardizzate. La Guardia di Finanza, con la sua Circolare n /2012 ha riconosciuto tali difficoltà, fornendo importanti precisazioni. È stato quindi chiarito che, nella fase istruttoria e di irrogazione della sanzione, i militari operanti devono accertare (e verbalizzare adeguatamente) se il soggetto obbligato abbia o meno eseguito, al 12

15 momento dell effettuazione dell operazione anomala, un esame approfondito sul profilo soggettivo del cliente, sulla sua attività professionale e capacità economica, sul suo consueto modus operandi e se, in definitiva, sia stato valutato il fattore conoscenza del cliente. In ragione di quanto appena chiarito, nel caso di controlli volti ad individuare eventuali omissioni in tema di segnalazione delle operazioni sospette, è richiesta una forte interazione con il professionista e non sarà possibile limitare i controlli alla sola analisi della documentazione prodotta. Una volta individuata un eventuale omissione, l attenzione dei militari operanti si dovrà focalizzare sull individuazione del soggetto che, secondo la normativa vigente, sarebbe stato tenuto alla segnalazione, nonché sull esatta quantificazione della violazione, che deve emergere chiaramente dal verbale di contestazione. Si segnala che, in un prossimo futuro, a seguito del recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio, le sanzioni potrebbero essere decisamente più elevate! 13

16 LE DATE DA RICORDARE ARGOMENTO GIÀ PUBLICATI Identificazione del titolare effettivo Adeguata verifica della clientela - Quando e come farla Obblighi di conservazione e registrazione dei dati Circolazione del contante Le sanzioni in materia di antiriciclaggio Il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio DEPENALIZZAZIONE: le sanzioni antiriciclaggio per i professionisti La segnalazione delle operazioni sospette ARGOMENTO DA PUBBLICARE Gli Indicatori di Anomalia ed i modelli e schemi di comportamenti anomali Torna all inizio 14

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