LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE. Kit Antiriciclaggio n. 3 del 11/02/
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- Mariano Di Martino
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1 LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Kit Antiriciclaggio n. 3 del 11/02/2017 1
2 Sommario L APPROFONDIMENTO... 4 Le modalità di segnalazione delle operazioni sospette... 4 Come effettuare la segnalazione di operazione sospetta (modalità ad oggi ancora in vigore)... 4 Divieto di comunicazione (art. 46)... 6 Protocollo d intesa CNDCEC-UIF per la trasmissione delle S.O.S Strumenti adottati... 7 Trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette alla UIF... 8 I Casi Casi & Questioni LE DATE DA RICORDARE GUARDA IL VIDEO Le modalità di segnalazione delle operazioni sospette 2
3 L APPROFONDIMENTO CASI & QUESTIONI 3
4 L APPROFONDIMENTO Le modalità di segnalazione delle operazioni sospette La segnalazione delle operazioni sospette L art. 41 del D.Lgs. 231/2007 impone ai professionisti di inviare una segnalazione alla UIF quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L obbligo di segnalazione non richiede alcuna forma di attività investigativa da parte del professionista, in quanto l art. 41 espressamente stabilisce che le segnalazioni devono essere effettuate sulla base degli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Come effettuare la segnalazione di operazione sospetta (modalità ad oggi ancora in vigore) La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT- UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema con le modalità indicate con apposite istruzioni. Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non comportano responsabilità di alcun tipo (art. 41, comma 6). Il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette è definito dalla UIF con proprie Istruzioni, emanate con Provvedimento del 4 maggio 2011 (artt. 6, comma 6, lett. e-bis e 41, comma 1-bis). La UIF effettua l analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute (artt. 6, comma 6, lett. b e 47, comma 1, lett. a). La UIF può a tali fini acquisire ulteriori informazioni presso i soggetti obbligati, avvalersi degli archivi ai quali ha accesso, scambiare informazioni con omologhe autorità estere. L analisi finanziaria consiste in una serie di attività sotto il profilo tecnico finanziario, volte a comprendere, sulla base dell insieme degli elementi acquisiti, il contesto all origine della segnalazione, individuare i collegamenti soggettivi e operativi, ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti e identificare le possibili finalità sottostanti. 4
5 PUR NON ESSENDO OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE SE NON SI HANNO S.O.S. DA INVIARE È CONSIGLIABILE REGISTRARSI PER ESSERE NELLA CONDIZIONE DI ADEMPIERE SENZA RITARDO QUALORA VE NE FOSSE LA NECESSITÀ. LA SEGNALAZIONE ALL UIF È EFFETTUATA SENZA RITARDO SE POSSIBILE PRIMA DI ESEGUIRE L OPERAZIONE APPENA SI MATURA IL SOSPETTO Il professionista tenuto alla segnalazione ha l obbligo di astenersi (art.23) dal compiere l operazione finché la segnalazione non è avvenuta, a meno che l astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini, nel qual caso va effettuata immediatamente dopo l esecuzione dell operazione. Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. Art. 41 Segnalazione di operazioni sospette 6. Le segnalazioni di operazioni sospette, effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. 5
6 Divieto di comunicazione (art. 46) È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo Il divieto non impedisce la comunicazione tra i professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori (anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto). Il tentativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non concretizza la comunicazione vietata di cui sopra. Le istruzioni complete di come effettuare una S.O.S. sono contenute in un manuale realizzato a cura della UIF consultabile al link: 6
7 Protocollo d intesa CNDCEC-UIF per la trasmissione delle S.O.S. Tra le novità in materia di antiriciclaggio del 2016 è da prendere sicuramente in considerazione il protocollo d intesa datato 23/12/2016 tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e l Unità di Informazione Finanziaria della Banca d Italia, meglio conosciuta come UIF. Il protocollo permetterà agli iscritti, così come già avviene per i Notai ed i Consulenti del Lavoro, di adempiere all obbligo di segnalazione di operazioni sospette, previsto dall art. 41 della normativa antiriciclaggio, anche attraverso il Consiglio Nazionale. È sicuramente una novità interessante attesa dai professionisti dell area contabile dal 4 maggio del 2012 quando un decreto interministeriale demandava alla sottoscrizione di un protocollo tra le parti che disciplinasse le modalità di trasmissione per via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette. In calce al protocollo d'intesa è stato elaborato un allegato che regolamenta la trasmissione telematica delle segnalazioni di operazioni sospette e le altre comunicazioni in materia di antiriciclaggio Strumenti adottati Gli strumenti tecnici utilizzati per lo scambio di informazioni con modalità atte a garantire l'integrità, la riservatezza e la riferibilità delle stesse tra UIF e CNDCEC sono: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): CIFRATURA: lo scambio di messaggi mediante PEC assicura la provenienza del messaggio, il recapito dello stesso e la cifratura del canale. i meccanismi di cifratura asimmetrica garantiscono la riservatezza del contenuto informativo della segnalazione nei confronti del destinatario, unico detentore della chiave privata utile alla decifrazione del messaggio. I commercialisti utilizzano il certificato di cifra emesso dalla UIF per l'inoltro, attraverso il CNDCEC, delle segnalazioni alla UIF, e per le risposte alle richieste di approfondimento della UIF stessa. La UIF Utilizza il certificato di cifra rilasciato dal CNDCEC per le richieste di approfondimenti e/o integrazioni. 7
8 Trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette alla UIF Il CNDCEC inoltra alla UIF con immissione diretta nella piattaforma RADAR (realizzata dalla UIF) tramite idoneo software (di seguito SW CNDCEC) le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dai commercialisti secondo le modalità di seguito riportate: SCHEMA TRASMISSIONE DELLA S.O.S. DA PARTE DEL PROFESSIONISTA PROFESSIONISTA compilazione della S.O.S (tramite SW CNDCEC) Inserimento S.O.S nella piattaforma RADAR PROFESSIONISTA invia il file cifrato al CNDCEC (tramite SW CNDCEC) Il SW CNDCEC memorizza l'associazione tra ID S.O.S. e ID PROFESSIONISTA Upload della S.O.S nella piattaforma RADAR da parte del PROFESSIONISTA IL CNDCEC ottiene ricevuta (in PDF) di accettazione o scarto della S.O.S. all'interno della ricevuta è presente il protocollo rilasciato da UIF e ID della S.O.S. il SW CNDCEC associa all'id della S.O.S. il protocollo rilasciato da U.I.F. (per eventuali integrazioni alla S.O.S.) Una volta trasmessa la S.O.S. la UIF può indirizzare richieste di informazioni a fini di analisi finanziaria al CNDCEC alla casella PEC dedicata: sos.cndcec@pec.antiriciclaggiopro.it. Per ogni altra comunicazione, comprese le richieste di assistenza tecnica, saranno utilizzate le seguenti caselle di posta ordinaria: per la UIF: servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it; per il CNDCEC: helpdesk@antiriciclaggiopro.it. 8
9 SCHEMA RICHIESTA INFORMAZIONI AL CNDCEC DA PARTE DELLA UIF UIF predispone un file in formato PDF con le richieste di approfondimento (il file viene cifrato avvelendosi della chiave pubblica del CNDCEC) UIF invia il file PDF cifrato con PEC (con oggetto il protocollo UIF della S.O.S.) alla casella legge in automatico le mail in arrivo alla PEC predisposta Il SW CNDCEC individua il Professionista destinatario della comunicazione inserisce la richiesta UIF decifrata ed invia notifica al Professionista Il Professionista, per tramite del SW CNDCEC prende visione delle richieste pervenute dall'uif predispone e cifra il documento di risposta invia il file al CNDCEC per l'inoltro all'uif Il protocollo prevede che lo scambio di informazioni sulle S.O.S. tra UIF e CNDCEC, in esso previste, siano in vigore dal 01/01/2017. I professionisti potranno ora contare su un concreto supporto dal CNDCEC nell attività di segnalazione delle operazioni sospette, di per sé poco amata, che eviterà loro di esporsi oltremodo qualora si trovassero nella condizione di dover segnalare un loro cliente. 9
10 L APPROFONDIMENTO CASI & QUESTIONI 10
11 I Casi Casi & Questioni L esclusione dall obbligo di segnalazione La Rossi S.r.l. ha esposto dei dati falsi in bilancio per poter essere considerata al di sotto dei limiti di fallibilità. Consulta pertanto un commercialista affinché fornisca un proprio parere sulla fallibilità dell azienda e sugli eventuali rischi cui si potrebbe andare incontro in caso di successivo fallimento. Il professionista fornisce la sua consulenza, analizza il bilancio ed espone i rischi nel caso in cui sia emessa sentenza dichiarativa di fallimento. In questo caso, il commercialista, essendo venuto a conoscenza del falso in bilancio, deve effettuare la comunicazione, oppure, essendo stato contattato per evitare, in futuro, un procedimento giudiziario, è esente dall obbligo di comunicazione? Come noto, l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica per le informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Tuttavia, non è semplice rispondere a questa domanda, anche perché la norma non definisce con precisione quali sono i confini dell attività di difesa in giudizio. Si potrebbe pertanto ritenere che il consulente sia esonerato dall obbligo di comunicazione in quanto ha prestato la sua consulenza per evitare un procedimento giudiziario (che, effettivamente, non c è stato). Sposare tale interpretazione significherebbe però dare all esenzione in oggetto una grandissima estensione: praticamente tutte le attività di consulenza potrebbero essere finalizzate ad evitare un successivo giudizio. La soluzione che potrebbe essere adottata è pertanto quella di far firmare al cliente un apposita lettera di incarico, nella quale si illustrano le finalità della consulenza, volta, per l appunto, ad evitare un successivo giudizio. Torna all inizio 11
12 ... LE DATE DA RICORDARE ARGOMENTO GIÀ PUBLICATI Identificazione del titolare effettivo Adeguata verifica della clientela - Quando e come farla Obblighi di conservazione e registrazione dei dati Circolazione del contante Le sanzioni in materia di antiriciclaggio Il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio DEPENALIZZAZIONE: le sanzioni antiriciclaggio per i professionisti La segnalazione delle operazioni sospette Gli Indicatori di Anomalia Modalità di segnalazione delle operazioni sospette ARGOMENTO DA PUBBLICARE Obblighi di registrazione
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