Tribunale di Pescara Fallimento VALFINO CARNI S.R.L. R.F. n. 101/2014 Avviso ai creditori ex art. 92 L.F.

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1 Andrea Ramon Sapienza Dottore Commercialista Revisore Contabile A tutti i creditori - loro sedi Gianluca De Marinis Dottore Commercialista Revisore Contabile Daniela Delle Fave Dottore Commercialista Revisore Contabile Pescara, lì 19/01/2015 Oxana Tour Dottore in Economia & Management Tribunale di Pescara Fallimento VALFINO CARNI S.R.L. R.F. n. 101/2014 Avviso ai creditori ex art. 92 L.F. Ai sensi del vigente art. 92 L. F., comunico che il Tribunale di Pescara con sentenza depositata in Cancelleria in data 19/12/2014 iscritta al R. F. n. 101/2014, ha dichiarato il Fallimento della società VALFINO CARNI S.R.L. con sede legale in Pescara (PE) Via Colle Innamorati n. 342, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Pescara n , REA C.C.I.A.A. di Pescara n La predetta sentenza di fallimento dispone, tra l altro, quanto segue: nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella e Curatore Fallimentare il sottoscritto Dott. Andrea Sapienza; fissa il giorno 18 giugno 2015 ore 10,30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nella stanza posta al terzo piano dell ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, Via Lo Feudo, n. 1; assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso della fallita il termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell adunanza di cui sopra, per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell articolo 93 L.F., nel testo modificato

2 dall articolo 17, comma 1, Lett. e) del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, all indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 L.F.. I creditori e tutti coloro che vantano diritti sui beni del fallito possono quindi partecipare al concorso trasmettendo esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.: f pescara@legalmail.it apposita domanda ai sensi dell art. 93 della L.F. almeno trenta giorni prima dell udienza fissata per l esame dello stato passivo. Oltre il suddetto termine, ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo potranno essere presentate domande tardive ai sensi dell'art. 101 L.F.; decorso questo ultimo termine, e comunque fino all esaurimento di tutte le ripartizioni dell attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili a condizione che sia dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore istante. La domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore e deve contenere: 1) l'indicazione del nome o del numero del fallimento e le generalità di chi propone la domanda, compreso il codice fiscale; 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene rivendicato o chiesto in restituzione; 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione e, ove essa abbia carattere speciale, la descrizione del bene su cui si intende esercitarla; 5) l indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso cui ricevere le comunicazioni previste dalla L.F., con obbligo di segnalare immediatamente al curatore ogni variazione di tale indirizzo P.E.C.. Si fa presente che, se risulterà omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai suddetti numeri 1), 2) o 3), la domanda verrà dichiarata inammissibile; se invece risulterà omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario.

3 Nota Bene: 1) Ove non disponga di un proprio indirizzo P.E.C., il creditore potrà anche utilizzare l indirizzo P.E.C. di un terzo di propria fiducia (ad es. legale, consulente, professionista, associazione di categoria o similare). 2) In caso di omessa indicazione dell indirizzo P.E.C., ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni che la Legge o il Giudice Delegato pongono a carico del Curatore si intenderanno effettuate con il semplice deposito presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Pescara, senza altro avviso. La domanda deve essere sottoscritta, anche personalmente dal creditore, secondo due modalità alternative: A) con firma digitale; B) con firma ordinaria sull originale del documento, poi sottoposto a scansione digitale (scannerizzazione) ai fini del suo invio telematico. I documenti, dimostrativi del diritto fatto valere con la domanda, devono essere sottoposti a scansione digitale ed inviati via PEC. unitamente alla domanda stessa; solo i titoli di credito (assegni, cambiali ecc.) dovranno essere depositati in originale presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale, che rilascerà ricevuta di deposito. Si ripete ad ogni buon fine utile che domanda e documenti dimostrativi del diritto di credito, con l eccezione dei titoli di credito, dovranno dunque essere trasmessi al Curatore esclusivamente in forma telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: f pescara@legalmail.it Nota Bene: I ricorsi e documenti depositati presso la Cancelleria del Tribunale o trasmessi al Curatore, in forma cartacea o a mezzo semplice e non P.E.C., saranno ritenuti irricevibili. Si ritiene opportuno che le domande di rivendicazione e/o restituzione siano distinte da quelle di ammissione al passivo. Chiunque fosse in possesso di beni di proprietà della ditta fallita è tenuto a darne immediata comunicazione, con distinta specificativa, al sottoscritto Curatore. Si avverte inoltre che:

4 a) entro 15 giorni prima dell udienza per l esame dello stato passivo, il progetto di stato passivo verrà depositato presso la cancelleria del Tribunale e trasmesso all indirizzo PEC. indicato dal creditore in sede di domanda per l ammissione; b) fino a 5 giorni prima dell udienza suddetta gli interessati potranno esaminare il progetto di stato passivo e presentare sia eventuali osservazioni scritte che documenti integrativi, da inviare sempre telematicamente al Curatore, con le modalità sopra descritte, all'indirizzo PEC: f pescara@legalmail.it Si chiede infine di comunicare al sottoscritto curatore, sempre all indirizzo PEC: f pescara@legalmail.it, entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente ed anche mediante utilizzo del fac-simile più sotto riportato, l'eventuale disponibilità ad assumere l incarico di componente del Comitato dei Creditori, organo al quale spettano i diritti di cui all art. 41, comma 5 L.F. (diritto di ispezione scritture contabili e documenti della procedura) e co. 6 (diritto al rimborso spese e all eventuale compenso), nonché i doveri di cui all art. 41, commi 1, 2, 3 L.F. (obbligo di vigilanza sul curatore, partecipazione alle deliberazioni), le responsabilità di cui all art. 41, commi 7 e 8 L.F. (ai sensi dell'art c.c.) nonché le sanzioni di cui all art. 233 L.F. (mercato di voto); a tal fine si fa presente che ciascun componente del comitato dei creditori potrà delegare, in tutto o in parte, l espletamento delle proprie funzioni a soggetti aventi i requisiti indicati nell art. 28 L.F. (avvocati, dottori commercialisti, nonché studi professionali associati o società tra gli stessi professionisti), previa comunicazione al Giudice Delegato. Ai fini di un sollecito svolgimento della procedura si invitano i creditori a far pervenire allo scrivente ogni notizia ritenuta utile sulla società fallita. *** Recapiti del curatore Dott. Andrea Sapienza: Via Palermo, n Pescara (PE) Telefono: 085/ / Fax: 085/ Posta elettronica: ramon@sapienzaandrea.com ***

5 Si prega di formulare la domanda in lingua italiana e di fornire eventuali documenti in lingua straniera corredati di traduzione certificata in lingua italiana. We kindly ask to submit the application form request in italian and to supply eventual documents in foreign language with an enclosed certified italian translation. Nous Vous prions de bien vouloir formuler la demande en langue italienne et de fournir les éventuels documents en langue étrangère avec en pièce jointe la traduction en langue italienne certifiée. Distinti saluti, Il Curatore Fallimentare Andrea Sapienza Dott. Andrea Sapienza

6 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL CREDITO ED IL RELATIVO RANGO CONCORSUALE - il credito va documentato con copia dei partitari contabili ovvero estratti conto relativi all'intero rapporto; - gli eventuali interessi (legali o moratori) devono essere richiesti con separato calcolo per ciascun credito; - affinché il credito portato da decreto ingiuntivo possa essere ammesso come da titolo medesimo è necessario che il D.I. sia divenuto definitivo in data anteriore a quella dalla dichiarazione di fallimento ovvero della domanda di concordato preventivo; - il credito portato da assegni/tratte/cambiali deve essere documentato con il titolo in originale e con il protesto avvenuto in data certa anteriore a quella della dichiarazione di fallimento ovvero della domanda di concordato preventivo; - la richiesta di privilegio sul credito IVA di rivalsa deve essere necessariamente accompagnata dalla esatta descrizione dei beni oggetto della fornitura; - il credito dei lavoratori subordinati va dimostrato con la produzione dei cedolini paga mensili e dei CUD con separata indicazione del credito afferente le ultime tre mensilità e del credito per TFR distinto in somma maturata al 3l/12/2000 e quella maturata successivamente. Gli eventuali crediti derivanti da omessi versamenti al fondo pensione non sono insinuabili da parte del fondo, pertanto vanno inclusi nella domanda con distinta specificativa e dimostrati con certificazione del fondo di appartenenza richiedibile esclusivamente dal dipendente; - il credito dei prestatori d'opera intellettuale va dimostrato mediante accordi/mandati/incarichi aventi data certa anteriore al fallimento ovvero alla domanda di concordato preventivo, dettagliate notule o parcelle pro-forma (con descrizione e documentazione puntuale delle attività svolte) con evidenziazione del contributo previdenziale/assistenziale e riferimento alle tariffe professionali ovvero agli accordi/mandati/incarichi medesimi; - il credito degli agenti va dimostrato con certificato di iscrizione alla CCIAA, copia del contratto di agenzia con data certa anteriore al fallimento ovvero alla domanda di concordato preventivo, copia delle fatture emesse per provvigioni, estratto conto delle vendite; - il credito degli artigiani va dimostrato con certificato di iscrizione alla CCIAA, copia del modello Unico afferente le annualità in cui è sorto il credito, copia del libro cespiti, autocertificazione del numero dei dipendenti riferito a ciascuna annualità in cui è sorto il credito; - il credito degli enti e delle cooperative di produzione e lavoro va dimostrato con certificato di iscrizione alla CCIAA, copia dell'atto costitutivo e statuto con elenco soci dipendenti, copia dei bilanci afferenti le annualità in cui è sorto il credito, autocertificazione del numero dei dipendenti riferito a ciascuna annualità in cui è sorto il credito, copia del modello Unico afferente le annualità in cui è sorto il credito; - il credito delle società di fornitura lavoro temporaneo va dimostrato con copia del contratto, copia delle fatture inerenti i rapporti di lavoro gestiti, copia dei cedolini dei lavoratori per le cui spettanze si chiede l'ammissione al passivo; - il credito dei fornitori va dimostrato con copia delle fatture di cessioni di beni correlate da copia dei documenti di trasporto, copia delle fatture delle prestazioni di servizi. eventuali contratti, partitari e/o estratti conto; - il credito degli istituti di credito va dimostrato con il contratto di conto corrente/mutuo/finanziamento, con la produzione dell'estratto conto dall accensione alla chiusura, con l indicazione dei tassi effettivi globali applicati tempo per tempo nonché con la quantificazione del saldo finale al netto degli eventuali interessi anatocistici e ultrasoglia e delle eventuali competenze non previste dal contratto; - il credito delle società di leasing va dimostrato con la copia del contratto di leasing avente data certa anteriore al fallimento ovvero alla domanda di concordato preventivo, copia delle fatture di acquisto del beni concessi in leasing, estratto conto dall'inizio del rapporto alla data del fallimento; - il credito ipotecario va dimostrato con copia della nota di iscrizione ipotecaria, copia dell'atto che ha originato l iscrizione ipotecaria, l'atto di erogazione delle somme e la dimostrazione contabile dell'accredito delle stesse, piano dì ammortamento con indicazione della quota capitale, quota interessi corrispettivi, quota interessi di mora, indicazione dei tassi effettivi globali applicati tempo per tempo; - il credito pignoratizio va dimostrato con copia dell'atto di pegno, adeguata prova della validità del titolo in riferimento al bene o diritto sul quale grava il pegno medesimo; - la rivendicazione di beni va dimostrata con copia del titolo attestante l effettiva proprietà del bene in possesso del fallito avente data certa anteriore al fallimento ovvero alla domanda di concordato preventivo. FAC-SIMILE CONSENSO NOMINA A MEMBRO COMITATO DEI CREDITORI (SU CARTA INTESTATA DEL CREDITORE) Al Curatore del Fallimento VALFINO CARNI SRL R.F. n. 101/2014 Oggetto: Nomina del Comitato dei creditori In relazione alla Sua richiesta, Le comunichiamo il nostro consenso e il nostro impegno ad accettare la nomina di membro del Comitato dei creditori da parte del Giudice Delegato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 ultimo comma L.F., delego ad espletare tutte le funzioni il Dott. con sede in avente i requisiti di cui all'art 28 (Dottore Commercialista o Avvocato, iscritti a relativi albi). DATA E FIRMA DEL CREDITORE

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