Il bilancio consolidato nei gruppi aziendali
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- Filippo Pietro Giuliano
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1 Il bilancio consolidato nei gruppi aziendali
2 Definizione di bilancio consolidato Principio Contabile OIC 17 Il Bilancio Consolidato è un bilancio redatto dalla Capogruppo che espone la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un unica impresa, e supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo
3 La normativa di riferimento D lgs 9 Aprile 1991 n 127 Attuazione delle direttive n 78/660/CEE e n 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell art 1, comma 1 della L 26 marzo 1990 n 69 OIC n 17 Principio Contabile Nazionale Ias n 27 Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries
4 Normativa applicabile per la redazione del bilancio consolidato Società quotate Società aperte Società chiuse sopra ai limiti ex art 2435-bis cc Società chiuse sotto i limiti ex art 2435-bis cc Ias / Ifrs Ias / Ifrs Ias / Ifrs Normativa e PPCC nazionali Normativa e PPCC nazionali
5 Concetto di Gruppo Dlgs 127/91: definizione implicita nella definizione dell obbligo di consolidamento di tutte le imprese controllate (artt 25 e 26) e delle sue eccezioni (art 28) IAS 27: il gruppo è costituito dalla controllante e dalle sue controllate
6 Concetto di Gruppo OIC 17 Definizioni di Gruppo sulla base di classificazioni concettuali in base a: 1 Livello di integrazione strategica Gruppo ECONOMICO FINANZIARIO 2 Attività svolta dalla capogruppo Holding PURA MISTA 3 Modalità di configurazione Gruppo a STRUTTURA SEMPLICE a STRUTTURA COMPLESSA a CATENA
7 Teorie di Gruppo Teoria dell entità (entity theory) Teoria della proprietà (proprietary theory) Teoria della capogruppo (parent company theory)
8 Nozione di controllo ART 2359 cc Società controllate e Società collegate Sono considerate Società controllate: le società in cui un altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria; le società in cui un altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa Ai fini dell applicazione dei nn 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi
9 Nozione di controllo ART 26 D Lgs 127/91 - Imprese controllate Agli effetti dell art 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei nn 1) e 2) del primo comma dell art 2359 del codice civile Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate: le imprese su cui un altra ha diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; le imprese in cui un altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto Ai fini dell applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte: non si considerano quelli spettanti per conto terzi
10 Nozione di controllo L art 2359 cc configura tre diverse tipologie di controllo a) di diritto quando la controllante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria della controllata (controllo presunto) b) di fatto, quando la controllante dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante (che deve essere dimostrata) c) contrattuale, possibile anche in mancanza di partecipazione azionaria (es contratti di agenzia, franchising, licenza, brevetto, fornitura esclusiva)
11 Nozione di controllo L art 26 D Lgs 127/91 include ai fini del consolidamento solo i casi di controllo di diritto e di fatto (art 2359 n 1 e 2) Sono escluse: Le situazioni di controllo basate su particolari vincoli contrattuali (art 2359 n 3) Le fattispecie dei cosiddetti gruppi orizzontali e della direzione unitaria
12 Nozione di controllo L art 26 D Lgs 127/91 considera inoltre controllate: a) Le imprese su cui un altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un influenza dominante (quando la legge consenta tali clausole) Tali clausole sono contrarie al nostro ordinamento giuridico L ipotesi è stata inserita dal legislatore al fine di poter includere nell area di consolidamento le società con sede in paesi esteri, in cui tali contratti di dominazione sono giuridicamente riconosciuti (es Germania)
13 Nozione di controllo L art 26 D Lgs 127/91 considera inoltre controllate: b) Le imprese in cui un altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto Può trattarsi anche di maggioranza relativa, ma il controllo deve essere dimostrato, anche mediante elementi indiziari, quali: - La società ha nominato la maggioranza degli amministratori in carica - La società esercita con continuità il controllo operativo e finanziario dell altra società Questi elementi non devono avere carattere temporaneo
14 Nozione di collegamento ART 2359 cc Società controllate e Società collegate (segue) Sono considerate collegate le società sulle quali un altra società esercita un influenza notevole L influenza si presume quando nell assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati NB: questione della iscrizione all attivo immobilizzato o circolante
15 Art 2359, comma 3 Nozione di collegamento Sono considerate collegate le società sulle quali un altra società esercita un influenza notevole L influenza si presume quando nell assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati Presunzione di influenza notevole in caso di - Appartenenza a sindacati di controllo - Presenza negli organi direttivi - Partecipazione nella formulazione delle direttive - Operazioni intersocietarie rilevanti - Ecc
16 Esempio di gruppo Partecipazioni dirette STRUTTURA SEMPLICE - PARTECIPAZIONE DIRETTA HOLDING 70% 100% PARTECIPATA ALFA PARTECIPATA DELTA 30% PARTECIPATA BETA
17 Esempio di gruppo Partecipazioni indirette STRUTTURA COMPLESSA - PARTECIPAZIONE DIRETTA HOLDING 70% 30% 100% PARTECIPATA ALFA PARTECIPATA BETA PARTECIPATA DELTA 51% 40% 30% 60% PART 2 LIVELLO AAA PART 2 LIVELLO BBB PART 2 LIVELLO DDD PART 2 LIVELLO EEE PART 3 LIVELLO FFF 75% 30% PART 3 LIVELLO GGG 100% PART 3 LIVELLO CCC
18 Esempio di gruppo Partecipazioni dirette e indirette STRUTTURA A CATENA HOLDING 70% 100% PARTECIPATA ALFA PARTECIPATA DELTA 30% 60% PARTECIPATA BETA (CONTROLLATA INDIRETTA)
19 Soggetto Consolidante e Area di consolidamento Art 25 comma DLgs 127/91 Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti
20 Esempio di Area di Consolidamento STRUTTURA SEMPLICE - PARTECIPAZIONE DIRETTA AREA DI CONSOLIDAMENTO HOLDING 70% 100% PARTECIPATA ALFA PARTECIPATA DELTA 30% PARTECIPATA BETA
21 Esempio di Area di Consolidamento STRUTTURA COMPLESSA - PARTECIPAZIONE DIRETTA AREA DI CONSOLIDAMENTO HOLDING 70% 30% 100% PARTECIPATA ALFA PARTECIPATA BETA PARTECIPATA DELTA 51% 40% 30% 60% PART 2 LIVELLO AAA PART 2 LIVELLO BBB PART 2 LIVELLO DDD PART 2 LIVELLO EEE 75% 30% 100% PART 3 LIVELLO FFF PART 3 LIVELLO GGG PART 3 LIVELLO CCC
22 Esempio di Area di Consolidamento STRUTTURA A CATENA AREA DI CONSOLIDAMENTO HOLDING 70% 100% PARTECIPATA ALFA PARTECIPATA DELTA 30% 60% PARTECIPATA BETA (CONTROLLATA INDIRETTA)
23 Esoneri ed esclusioni Il DLgs 127/91 prevede espressamente due fattispecie: 1 L esonero, cioè la non applicabilità dell obbligo di redigere il consolidato in determinati casi; 2 L esclusione, cioè la possibilità (e in alcuni casi l obbligo) di escludere determinate società/imprese dall area di consolidamento
24 Esoneri Limiti dimensionali (art 27 c 1 DLgs 127/91) Sono esonerate dall obbligo di redazione del bilancio consolidato (ad eccezione delle società quotate) le società che unitamente alle controllate non abbiano superato per due esercizi consecutivi (esercizio in questione ed esercizio precedente) due dei seguenti limiti:
25 Esoneri Limiti dimensionali (art 27 c 1 DLgs 127/91) (segue) Limiti in vigore dall esercizio 2009: Totale attivo : Totale ricavi per vendite e prestazioni: Numero medio dipendenti occupati in media durante l anno: 250 I dati sono considerati lordi e senza procedere ad alcuna operazione di consolidamento
26 Esoneri - Limiti dimensionali (art 27 DLgs 127/91) Esercizio x Esercizio x+1 Esercizio x+2 Esercizio x+3 Obbligo x +1 Obbligo x+2 Obbligo x +3 Supero LimiK Supero LimiK Supero LimiK Supero LimiK SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO SI SI
27 Esoneri Esonero per sottogruppi (art 27 c 3 DLgs 127/91) Sono esonerate dall obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese a loro volta controllate quando: - la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote ovvero quando - la richiesta di redazione del bilancio consolidato Non sia richiesta (almeno 6 mesi prima della chiusura dell esercizio) da parte di una minoranza dei soci non inferiore al 5% del cs
28 Esoneri Esonero per sottogruppi (art 27 c 3 DLgs 127/91) L esonero è subordinato al fatto che: - La controllante (soggetto di diritto di uno stato UE) rediga e sottoponga a controllo il proprio bilancio consolidato; - La controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa
29 Esoneri In tutti i casi di Esonero dall obbligo di redazione deve esserne fatta esplicita menzione in Nota Integrativa della Controllante (potenziale consolidante)
30 Esclusioni Esclusione obbligatoria (art 28 DLgs 127/91) Dal 2007 è abrogato il primo comma che prevedeva l esclusione obbligatoria dal consolidamento di quelle imprese controllate la cui attività presentava caratteristiche tali da rendere il bilancio consolidato non idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta (Allineamento con i principi contabili internazionali IAS 27)
31 Esclusioni Esclusioni facoltative (art 28 c 2 DLgs 127/91) Ø Irrilevanza dell impresa controllata Ø Presenza di gravi e durature restrizioni Ø Impossibilità di ottenere tempestivamente, e senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni Ø Possesso delle azioni e quote ai soli fini di una successiva alienazione (iscrizione all attivo circolante)
32 Adeguamento di bilanci Uniformità degli schemi Società estere Schemi secondo diverse disposizioni di legge Uniformità di classificazione Contenuto equivalente nelle singole voci Uniformità della Data di riferimento (differenze fra Integrazione Lineare e metodo del Patrimonio Netto) Uniformità dei principi contabili
33 Traduzione in moneta di conto dei bilanci non espressi in euro Ø Traduzione delle attività, passività e voci di patrimonio netto al cambio a pronti alla data di bilancio Ø Traduzione delle poste di conto economico al cambio in essere alla data di ogni operazione oppure, per motivi di ordine pratico, al cambio medio periodo Ø Rilevazione nella Riserva da differenze di traduzione dell effetto netto della traduzione in moneta di conto
34 Data di riferimento del bilancio consolidato I bilanci da consolidare vanno tutti predisposti con riferimento alla stessa data e devono riferirsi ad esercizi di uguale durata (per uguale durata problema delle società di nuova costituzione) La data di riferimento del Bilancio Consolidato deve coincidere con quella del bilancio d esercizio dell impresa controllante Facoltà di presentare il Bilancio Consolidato con data di riferimento diversa da quella della capogruppo ma coincidente con quella di chiusura della maggior parte dei bilanci d esercizio delle imprese incluse nel consolidamento (adeguata motivazione in NI)
35 Data di riferimento del bilancio consolidato Se il bilancio d esercizio di un impresa inclusa nel consolidamento e riferito ad una data diversa da quella di riferimento del bilancio consolidato, l impresa deve redigere un bilancio intermedio, non necessariamente approvato dall assemblea, ma dal cda lo IAS 27 prevede invece che se la differenza fra le due date non è superiore a tre mesi, si possa utilizzare il bilancio d esercizio rettificato per tenere conto delle operazioni o fatti significativi intervenuto nell intervallo di tempo La differenza fra le date di chiusura deve rimanere costante nel tempo Per l OIC 17 quanto previsto dallo IAS 27 è ritenuto accettabile con riferimento alle società collegate consolidate con il metodo del patrimonio netto
36 Principi contabili generali Il bilancio d esercizio deve essere redatto con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione del gruppo I bilanci che lo compongono devono: essere redatti secondo i principi contabili nazionali essere coerenti con i postulati del bilancio d esercizio e con i criteri di valutazione
37 Principi contabili generali Rappresentazione veritiera e corretta attraverso: Principi del bilancio d esercizio Definizione dell area di consolidamento Principi di redazione del bilancio consolidato Valutazione delle partecipazioni non consolidate
38 Deroghe ai Principi Generali Le disposizioni sulla formazione dell area di consolidamento sono inderogabili Obbligo di deroga ai principi di formazione del bilancio consolidato se la loro applicazione è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta I principi e criteri di valutazione devono essere mantenuti constanti nel tempo e non sono modificabili Le Deroghe devono essere applicate solo in casi eccezionali La nota integrativa deve dare adeguata informazione delle deroghe e indicare i suoi effetti in termini di incremento o riduzione del patrimonio netto e del risultato del gruppo
39 Principi contabili Casi particolari Contratti di Leasing Contabilizzazione secondo il metodo finanziario (IAS 17): Valore del cespite all attivo, Debito residuo al passivo, Interessi a conto economico [Nota: Consolidato e applicazione volontaria di IAS 17]
40 Principi contabili - Responsabilità Gli organi amministrativi delle imprese controllate devono: fornire tempestivamente le informazioni richieste dalla controllante ai fini della redazione del bilancio consolidato garantire la correttezza dei bilanci d esercizio
41 Schema del bilancio consolidato Adeguamenti necessari (OIC 17, par 81) - Attivo patrimoniale - immobilizzazioni immateriali: inserimento voce differenza di consolidamento - Passivo patrimoniale - Fondi per rischi ed oneri: inserimento voce fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri - Patrimonio netto - Inserimento della voce riserva di consolidamento - Inserimento della voce riserva di traduzione - Inserimento della voce capitale e riserve di terzi - Inserimento della voce utile (perdita) dell esercizio di pertinenza di terzi
42 Metodologie di consolidamento Metodo dell integrazione lineare Metodo del patrimonio netto Metodo dell integrazione proporzionale
43 Integrazione lineare art 31 del DLgs127/91
44 Integrazione lineare art 31 del DLgs127/91 Utilizzata per consolidare le società controllate È un applicazione della teoria della capogruppo
45 Integrazione lineare Art 31 del DLgs127/91 Il consolidamento deve essere: Integrale Globale tutte le voci delle controllate sono sommate al 100% del loro valore indipendentemente dalla % di partecipazione comprende sia le voci di Stato Patrimoniale che quelle di Conto Economico Analitico le poste di bilancio sono sommate singolarmente
46 Differenza di consolidamento E la differenza fra: Il Valore della partecipazione risultante dal bilancio d esercizio della Capogruppo e Il Valore della corrispondente frazione del patrimonio netto della controllata
47 Differenza di consolidamento Norma civilistica Principio contabile Valore della partecipazione Valore della frazione di patrimonio netto Momento della prima inclusione nell area di consolidamento Valori contabili Momento dell acquisto Valori correnti netti da effetti fiscali Differenza di consolidamento Allocazione differenza di consolidamento Differenza di consolidamento Allocazione ulteriore differenza di consolidamento
48 OIC 17 : valore corrente del patrimonio netto Occorre rettificare il valore delle attività e passività della controllata alla data di acquisto della partecipazione in base ai valori correnti mediante la attribuzione a ciascuna attività e passività di una parte del costo corrispondente al loro effettivo valore lo sviluppo del prezzo d acquisto della partecipazione
49 OIC 17 : valore corrente del patrimonio netto Determinazione dei Valori correnti: - Valore di mercato - Costo di sostituzione I valori attribuiti non possono superare il loro valore netto di realizzo (giacenze di magazzino) o il loro valore recuperabile mediante l uso (immobilizzazioni materiali)
50 Elisione della Partecipazione - Art 33 DLgs 127/91 1 Elisione della partecipazione fatta sulla base dei valori contabili: L eliminazione prescritta dall art 31 c 2 lett a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento 2 Determinazione della differenza di consolidamento 3 Imputazione della differenza agli elementi del patrimonio; se l eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento 4 Trattamento della differenza residua
51 Differenza di consolidamento Valore positivo se: Costo di acquisto della > Valore del Patrimonio Partecipazione Netto differenza positiva da consolidamento = Eccedenza del prezzo pagato rispetto al valore della quota acquistata del patrimonio netto dell impresa
52 Differenza di consolidamento (segue) Valore negativo se: Costo di acquisto della Valore del Patrimonio Partecipazione Netto < differenza negativa da consolidamento Eccedenza del valore della quota acquistata di patrimonio netto dell impresa rispetto al prezzo pagato
53 Differenza di consolidamento (segue) La differenza di consolidamento va allocata: - Alle voci dell Attivo (es Immobilizzazioni e Rimanenze); - Alle voci del Passivo (es passività latenti) In caso di imputazione a Immobilizzazioni, i maggiori valori dovranno essere assoggettati ad ammortamento In ogni caso occorre tener conto degli effetti fiscali
54 Differenza di consolidamento (segue) Dopo questa prima imputazione potrà risultare un eventuale ulteriore valore residuo della differenza di consolidamento che non avrà trovato allocazione alle voci dell Attivo e/o del Passivo Tale ulteriore valore residuo potrà essere positivo o negativo
55 Differenza residua di consolidamento (segue) La residua differenza se positiva: Va iscritta nell Attivo patrimoniale fra le Immobilizzazioni Immateriali alla voce Differenza di consolidamento Se rappresenta un effettivo Avviamento Va imputata a perdita di conto economico oppure Va imputata in diminuzione della Riserva di Consolidamento se esistente Se rappresenta un eccedenza di costo imputabile a un Cattivo Affare
56 Differenza residua di consolidamento (segue) Quando la Differenza positiva è allocata al Valore di Avviamento, quest ultimo 1) Deve essere sistematicamente ammortizzato in un periodo non superiore a 5 anni o, in casi particolari, per un periodo più lungo, se sussistono fondati e comprovati motivi 2) La quota residua va periodicamente riesaminata per accertare che sia tuttora recuperabile e che non abbia subito perdite di valore L eventuale svalutazione dell avviamento va imputata a conto economico 3) Occorre rilevare gli effetti fiscali
57 Differenza residua di consolidamento (segue) La residua differenza se negativa: Va iscritta nel patrimonio netto alla voce riserva da consolidamento Se rappresenta un effettivo buon affare Va iscritta nel fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri Quando è dovuta alla previsione di risultati economici sfavorevoli
58 Principi e tecniche di consolidamento a) Definizione dell Area di Consolidamento b) Operazioni di pre-consolidamento (omogeneizzazione) c) Somma delle voci dei bilanci da consolidare (aggregato) d) Elisione dei saldi infragruppo e) Eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo f) Elisione delle partecipazioni g) Rilevazione di eventuali imposte sugli utili indivisi h) Determinazione del patrimonio netto di terzi e del risultato di terzi i) Trattamento dei dividendi j) Valutazione delle partecipazioni non consolidate k) Trattamento problemi contabili connessi all acquisizione e perdita del controllo e al variare delle altre condizioni per il consolidamento l) Consolidamento dei conti d ordine m) Predisposizione dei prospetti di Bilancio Consolidato n) Predisposizione della Nota Integrativa al Bilancio Consolidato
59 Elisione saldi infragruppo Eliminazione delle operazioni che costituiscono un semplice trasferimento di risorse all interno del gruppo Nessun effetto sul risultato e sul patrimonio netto consolidato Rappresentazione veritiera e corretta (evitare che i saldi consolidati siano indebitamente accresciuti) Riconciliazione dei saldi, con particolare attenzione alle partite in transito per evitare di confrontare saldi non omogenei Possibilità di non elidere crediti/debiti e costi/ricavi infragruppo solo se irrilevanti (rispetto all entità complessiva dei saldi), indicandone il motivo in nota integrativa
60 Eliminazione degli utili e perdite infragruppo Utili e perdite non ancora conseguiti dal gruppo nei confronti dei terzi Derivanti da: Ø Ø cessioni di merci e beni che in chiusura di esercizio si trovano ancora nel bilancio della cessionaria Cessioni di immobilizzazioni materiali e immateriali Modalità di eliminazione Ø Ø Ø Ø Eliminazione sulla base dell utile o della perdita lorda Rilevazione degli effetti fiscali (differimento delle imposte fino al realizzo dell operazione con terzi esterni al gruppo) Limite: valore netto di realizzo o valore d uso Eliminazione integrale del valore anche in presenza di soci di minoranza
61 Eliminazione degli utili e perdite infragruppo (Casi Particolari) Conferimento di attività rivalutate con iscrizione di una partecipazione nella cedente Trasferimento di partecipazioni all interno del gruppo Fusione
62 Elisione delle partecipazioni A seguito dell elisione non entrano a far parte delle riserve del bilancio consolidato tutte le poste del patrimonio netto della consolidata al momento del primo consolidamento Entrano invece a far parte del patrimonio netto consolidato gli utili conseguiti dall impresa controllata successivamente al primo consolidamento
63 Composizione del patrimonio netto consolidato Capitale e riserve della controllante Riserve di patrimonio delle consolidate (es riserve da rivalutazione legale) limitatamente alle variazioni intervenute successivamente alla data di primo consolidamento delle partecipazioni Riserve di utili e utili indivisi della controllante e delle partecipate formatesi successivamente alla data del primo consolidamento (includono le rettifiche di consolidamento) Utile d esercizio consolidato Quota di patrimonio e di risultato d esercizio di pertinenza dei terzi
64 Imposte sugli utili indivisi Di norma nel bilancio consolidato va stanziato un fondo per le imposte che la controllante dovrà pagare in futuro per poter disporre degli utili indivisi delle controllate (se soggetti a tassazione per la distribuzione) Le imposte possono non essere stanziate nei casi e nei limiti in cui si possa dimostrare che gli utili sono stati e saranno reinvestiti In caso di società collegate (valutate col metodo del PN), in cui la capogruppo non ha potere di decidere sulla distribuzione dei dividendi, va stanziato l effetto fiscale completo
65 Trattamento dei dividendi I dividendi rilevati nel bilancio d esercizio della partecipante quali crediti verso controllate o collegate al momento della delibera di distribuzione devono essere portati in consolidamento a riduzione della corrispondente voce Partecipazioni Nella prassi contabile, per maggior chiarezza espositiva, si preferisce lasciare invariato il valore della partecipazione e eliminare direttamente i dividendi portando a diretta variazione del valore della riserva di consolidamento
66 Casi particolari Vendita a terzi di una partecipazione di controllo La plusvalenza o la minusvalenza sono di norma imputate al conto economico consolidato La plusvalenza o la minusvalenza sono calcolate considerando le scritture di consolidamento Cessione parziale di partecipazione in società controllata - La cessione non comporta la perdita del controllo: è consentita l imputazione della differenza ad aumento o riduzione del patrimonio netto - La cessione comporta la perdita del controllo: occorre effettuare il deconsolidamento della partecipazione e valutare la partecipazione residua col metodo del patrimonio netto o secondo il metodo del costo
67 Casi particolari Inclusione ed esclusione dal consolidamento Consolidamento nel primo esercizio di acquisto della partecipazione (per D Lgs 127: inclusione nell area di consolidamento fin dall inizio dell esercizio; per OIC 17: inclusione alla data di inclusione) Consolidamento nell esercizio di cessione della partecipazione (per D Lgs 127: esclusione dall area di consolidamento fin dall inizio dell esercizio; per OIC 17: in rapporto ai mesi)
68 Casi particolari Aumento di capitale della società controllata Ø sottoscritto dalla consolidante Ø sottoscritto dai terzi
69 Metodo del Patrimonio netto art 36 del DLgs127/91
70 Metodo del Patrimonio netto art 36 del DLgs127/91 Produce gli stessi effetti di misurazione di un procedimento di consolidamento si tratta di un consolidamento sintetico) Da utilizzare per Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in imprese controllate escluse dal consolidamento (impossibilità di ottenere le informazioni necessarie all inclusione nel bilancio consolidato) Partecipazioni soggette a controllo congiunto che non siano consolidate con il metodo del consolidamento proporzionale
71 Metodo del Patrimonio netto art 36 del DLgs127/91 Descrizione del metodo Rettifica del valore della partecipazione: il costo della partecipazione è modificato per tener conto delle quote degli utili e delle perdite della partecipata conseguiti nei periodi successivi all acquisizione della partecipazione Differenza rispetto al consolidamento integrale Medesimi effetti sul PN e sul risultato del consolidato Gli effetti patrimoniali ed economici sono rilevati sinteticamente nel valore di carico della partecipazione (in proporzione alla quota posseduta)
72 Metodo del Patrimonio netto art 36 del DLgs127/91 Data del bilancio della partecipata Nel caso che il bilancio della controllata non coincida con quello del consolidato, è accettabile l utilizzo di un bilancio in data diversa purché: - la differenza di data non ecceda i tre mesi - la differenza di data sia mantenuta costante - la differenza di data venga indicata in nota integrativa - vengano riflessi gli effetti di eventi significativi verificatisi nel lasso di tempo fra le due date
73 Metodo del Patrimonio netto art 36 del DLgs127/91 Perdite durevoli di valore il valore originario della partecipazione va ulteriormente svalutato Cessione della partecipazione valutata a PN l utile o la perdita di cessione deve essere calcolato come differenza fra prezzo di vendita e valore della partecipazione a PN (e non tra prezzo di vendita e costo originario della partecipazione)
74 Applicazione del Metodo del Patrimonio netto Rettifiche al bilancio della partecipata: Traduzione bilanci espressi in moneta estera Applicazione di principi contabili uniformi Rilevazione degli effetti derivanti dalla differenza fra costo di acquisto della partecipazione e corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisizione della partecipazione e allocazione della differenza positiva o negativa Eliminazione utili e perdite infragruppo
75 Applicazione del Metodo del Patrimonio netto Rettifiche al bilancio della partecipata (segue): rilevazione del risultato d esercizio rettificato: utile: Rettifiche di valore di attività finanziarie rivalutazioni di partecipazioni con contropartita l incremento del valore della partecipazione perdita: Rettifiche di valore di attività finanziarie svalutazioni di partecipazioni con contropartita il decremento del valore della partecipazione
76 Applicazione del Metodo del Patrimonio netto Trattamento dei dividendi distribuiti dalla partecipata: i dividendi rilevati nel bilancio d esercizio della partecipante quali crediti verso controllate o collegate al momento della delibera di distribuzione devono essere portati in consolidamento a riduzione della corrispondente voce Partecipazioni
77 Metodo del Patrimonio netto - procedimento Eliminazione utili e perdite infragruppo casi particolari Vendita beni (che restano in giacenza) o immobilizzazioni dalla partecipante alla partecipata: Storno dell utile o perdita infragruppo proporzionale alla quota di partecipazione Lo storno va imputato al conto partecipazioni Vendita beni (che restano in giacenza) o immobilizzazioni dalla partecipata alla partecipante: Storno dell utile o perdita dal risultato d esercizio della partecipata prima di determinare la quota di risultato d esercizio di pertinenza della capogruppo
78 Metodo dell integrazione proporzionale art 37 del DLgs127/91
79 Integrazione proporzionale art 37 del DLgs127/91 Utilizzata per consolidare le società in cui un impresa inclusa nel consolidamento abbia un controllo congiunto insieme ad altri soci in base ad accordi e una partecipazione non inferiore al 20% L inclusione nel consolidamento è facoltativa
80 Integrazione proporzionale art 37 del DLgs127/91 Inclusione nel consolidamento: secondo il criterio della partecipazione posseduta Aggregazione linea per linea Indicazione del valore della partecipata corrispondente alla % di partecipazione e non del suo valore globale Eliminazione della sola quota di pn di pertinenza del gruppo Elisioni utili e perdite infragruppo proporzionali Non compaiono le voci patrimonio netto di terzi e Utile/ perdita di terzi
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