Regolamento del processo delle. segnalazioni di vigilanza

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1 Regolamento del processo delle segnalazioni di vigilanza

2 INDICE REGOLAMENTO DEL PROCESSO DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA STRUTTURA, REGOLE GENERALI E CONTROLLI DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA Struttura e regole generali delle segnalazioni di vigilanza Responsabilità dei controlli delle segnalazioni di vigilanza Controlli andamentali delle segnalazioni di vigilanza Controlli di coerenza interna delle segnalazioni di vigilanza Controlli di coerenza esterna delle segnalazioni di vigilanza Controlli dei conti transitori delle segnalazioni di vigilanza RILEVAZIONE DELLE VOCI SEGNALETICHE DELLA SEZIONE I DATI PATRIMONIALI Rilevazione delle voci segnaletiche relative all attivo Rilevazione delle voci segnaletiche relative al passivo RILEVAZIONE DELLE VOCI SEGNALETICHE DELLA SEZIONE II ALTRE INFORMAZIONI Rilevazione delle voci segnaletiche relative al leasing Rilevazione delle voci segnaletiche relative al factoring e ad altre cessioni Rilevazione delle voci segnaletiche relative al credito al consumo Rilevazione delle voci segnaletiche relative a garanzie e impegni Rilevazione delle voci segnaletiche relative ad altre attività finanziarie Rilevazione delle voci segnaletiche relative ai rapporti con società del gruppo Rilevazione delle voci segnaletiche relative alle cartolarizzazioni Rilevazione delle voci segnaletiche relative a qualità e flussi Rilevazione delle voci segnaletiche relative ai dati integrativi Rilevazione delle voci segnaletiche relative ai saldi medi Rilevazione delle voci segnaletiche relative all esposizione al rischio di tasso di interesse Rilevazione delle voci segnaletiche relative ai servizi di pagamento RILEVAZIONE DELLE VOCI SEGNALETICHE DELLE SEZIONI III DATI DI CONTO ECONOMICO E V DATI DI FINE ESERCIZIO Rilevazione delle voci segnaletiche relative ai dati patrimoniali e di conto economico del bilancio RILEVAZIONE DELLE VOCI SEGNALETICHE DELLA SEZIONE IV PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI Rilevazione delle voci segnaletiche relative al patrimonio di vigilanza e ai requisiti patrimoniali RILEVAZIONE DEI PARAMETRI INFORMATIVI DELLE VOCI SEGNALETICHE Rilevazione del parametro informativo della residenza delle controparti Rilevazione del parametro informativo della valuta di denominazione delle operazioni Rilevazione del parametro informativo dei settori e gruppi di attività economica della clientela Rilevazione del parametro informativo della nominatività delle controparti Rilevazione del parametro informativo dei codici ISIN dei titoli Rilevazione del parametro informativo della vita residua Rilevazione degli altri parametri informativi delle voci segnaletiche

3 Regolamento del processo delle segnalazioni di vigilanza Il presente regolamento disciplina i criteri per la gestione dei rischi ovvero gli aspetti delle singole fasi del processo nonché le attività da svolgere per l applicazione dei citati criteri. Le procedure da utilizzare a supporto delle attività complesse sono disciplinate in apposite disposizioni interne. Il ruolo e le responsabilità delle unità organizzative deputate allo svolgimento delle attività e all utilizzo delle procedure sono disciplinate in un apposito regolamento. 1. Struttura, regole generali e controlli delle segnalazioni di vigilanza Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le normative esterne e le relative attività da svolgere per la struttura, le regole generali ed i controlli delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari. 1.1 Struttura e regole generali delle segnalazioni di vigilanza Le segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari, disciplinate dalle circolari della Banca d Italia n. 217 del ( manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, per gli istituti di pagamento e per gli IMEL ) e n. 154 del ( segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie: schemi di rilevazione e istruzioni per l inoltro dei flussi informativi ) è strutturata in aree informative omogenee per materia, a loro volta articolate in due livelli gerarchicamente sovraordinati: - sezioni; - sottosezioni. Le sezioni delle segnalazioni di vigilanza sono cinque: I. dati patrimoniali; II. altre informazioni; III. dati di conto economico; IV. patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali; V. dati di fine esercizio. In via generale e salvo eccezioni, le predette segnalazioni devono essere redatte secondo le specifiche istruzioni dettate dal manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale. Le istruzioni contenute in tale manuale non configurano delle disposizioni contabili a rilevanza esterna, ma solo dei criteri per strutturare le segnalazioni dirette alla Banca 3

4 d Italia secondo le sue specifiche necessità informative. Di conseguenza, le suddette istruzioni non possono influenzare la tenuta della contabilità aziendale né la formazione del bilancio d esercizio. Quando le disposizioni del manuale fanno riferimento a una voce o a un elemento informativo del bilancio ciò non comporta necessariamente la segnalazione del medesimo importo figurante nel bilancio stesso (a meno che non si tratti dei dati annuali di stato patrimoniale e di conto economico contemplati dalle Sezioni III e V o di alcune evidenze segnaletiche della Sezione II specificamente indicate dal manuale stesso), ma soltanto che occorre seguire criteri di compilazione e di classificazione analoghi a quelli del bilancio. Anche nel silenzio delle istruzioni del manuale è necessario riferirsi ai criteri di redazione contemplati ai fini del bilancio. Inoltre e salvo che non sia diversamente specificato, i valori relativi alle attività aziendali devono formare oggetto di segnalazione al netto degli eventuali ammortamenti e svalutazioni. I dati di stock delle segnalazioni di vigilanza devono riflettere la situazione degli aggregati di riferimento in essere nell ultimo giorno (anche se festivo o non lavorativo) del periodo considerato (il mese, il trimestre, il semestre o l anno, a seconda della frequenza temporale delle pertinenti segnalazioni) vale a dire, in altri termini, alla data di riferimento di ciascuna segnalazione. I dati di flusso e i dati di conto economico devono rispecchiare, invece, le variazioni degli aggregati di riferimento e i flussi di costo e di ricavo registrati durante l intero periodo considerato (il trimestre, il semestre o l anno, a seconda della frequenza temporale delle pertinenti segnalazioni) e salvo che non sia diversamente disposto. Nelle operazioni in pool occorre segnalare di regola - nelle pertinenti voci dell attivo e dei crediti di firma - la sola quota di rischio a carico dell intermediario, facendo riferimento, rispettivamente, al prenditore finale o all ordinante. Tuttavia, se nelle operazioni in pool di prestazione di garanzie l intermediario opera come capofila con mandato senza rappresentanza, esso deve segnalare nei crediti di firma l intero importo delle operazioni (ad eccezione dei crediti di firma in pool classificati per settore economico e area territoriale delle controparti, che devono essere rilevati sempre pro-quota). Ai fini della classificazione delle controparti vanno seguite le seguenti definizioni: - per banche si intendono le banche centrali (che includono le Banche Centrali Nazionali e la Banca Centrale Europea), nonché quelle di cui all articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del TUB, ossia le banche italiane (banche che hanno sede legale in Italia), le banche comunitarie (banche che hanno sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall Italia) e le banche extracomunitarie (banche che hanno sede legale in uno Stato extracomunitario). In via generale, le banche estere sono rappresentate dagli organismi autorizzati dalle rispettive Autorità di vigilanza ad esercitare l attività bancaria come definita dall articolo 10 del TUB (attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito). Rientrano nella categoria delle banche anche le banche multilaterali di sviluppo alle quali si applica il fattore di ponderazione dello 0% nel calcolo del requisito patrimoniale sui rischi di credito e di controparte disciplinato dalla circolare della Banca 4

5 d Italia n. 216 del istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale ; - gli enti finanziari comprendono le SGR e le SICAV di cui all articolo 1, comma 1, lettere o) e i), del decreto legislativo n. 58/1998, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell albo di cui all articolo 64 del TUB, le SIM di cui all articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58/1998, i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V e V-bis del TUB e le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell articolo 59, comma 1, lettera b) del medesimo TUB, le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle precedenti società. Sono considerate attività finanziarie la detenzione o la gestione di partecipazioni soltanto se relativa a partecipazioni in banche o imprese finanziarie, nonché l assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi; - la clientela comprende tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli enti finanziari. In sintesi, per l applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività: a. utilizzo del manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza; b. rilevazione dei dati di stock come espressione della situazione degli aggregati di riferimento in essere nell ultimo giorno del periodo considerato dalle pertinenti segnalazioni; c. rilevazione dei dati di flusso come espressione delle variazioni degli aggregati di riferimento registrati durante l intero periodo considerato dalle pertinenti segnalazioni; d. rilevazione dei dati di conto economico come espressione dei flussi di costo e di ricavo registrati durante l intero periodo considerato dalle pertinenti segnalazioni; e. rilevazione delle operazioni in pool secondo le pertinenti regole segnaletiche; f. classificazione delle banche, degli enti finanziari e della clientela secondo le pertinenti regole segnaletiche. 1.2 Responsabilità dei controlli delle segnalazioni di vigilanza Le responsabilità della correttezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni di vigilanza e della adeguatezza delle relative procedure di produzione e di controllo fanno capo ai diversi organi aziendali dell intermediario (amministratori, sindaci, direttore generale, capo contabile), ciascuno per quanto di propria competenza. A questi fini occorre procedere alla predisposizione e all utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedono anche forme di periodica rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali, diretti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo della Società. In particolare, i controlli ai quali devono essere sottoposti periodicamente i dai delle segnalazioni di vigilanza sono dei seguenti quattro tipi: i. controlli andamentali; 5

6 ii. iii. iv. controlli di coerenza interna; controlli di coerenza esterna; controlli dei conti transitori. Bisogna inoltre provvedere all inoltro alla Banca d Italia della prescritta comunicazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio Sindacale e dal Direttore Generale che attesta che le informazioni contenute nelle segnalazioni di vigilanza: - si basano sui dati della contabilità; - derivano dall attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dai competenti organi aziendali; - esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. La suddetta comunicazione deve essere rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno degli esponenti aziendali chiamati a sottoscriverla e va trasmessa alla Banca d Italia entro 10 giorni dalla data di nomina del successore. In sintesi, per l applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività: a. predisposizione del sistema di controlli delle segnalazioni di vigilanza; b. predisposizione degli strumenti di periodica rendicontazione sintetica delle informazioni delle segnalazioni di vigilanza per i responsabili aziendali; c. invio alla Banca d Italia della prescritta comunicazione sottoscritta dai pertinenti esponenti aziendali della Società. 1.3 Controlli andamentali delle segnalazioni di vigilanza I controlli andamentali delle segnalazioni di vigilanza sono volti a sottoporre a verifica le dinamiche fatte registrare nel tempo dagli aggregati segnaletici rilevanti. Pertanto, occorre: - determinare le differenze (ossia le variazioni in aumento o in diminuzione) verificatesi in ciascuno degli aggregati oggetto di indagine nel periodo compreso fra la data di riferimento e quelle precedenti prese in considerazione (per le variabili di stock ) oppure tra il periodo di riferimento e quelli corrispondenti di epoca precedente (per le variabili di flusso ). A seconda del tipo di variabile esaminata i dati utili per il confronto sono quelli relativi al trimestre, al semestre o all anno precedenti; - selezionare gli scostamenti di maggior rilievo, tenendo conto che la misura della rilevanza può differire da aggregato a aggregato in funzione del grado fisiologico di variabilità proprio di ciascuno di essi; - approfondire la fonte degli scostamenti rilevati, avendo presente che questi possono anche dipendere da mutamenti reali intervenuti nelle sottostanti variabili aziendali piuttosto che da errori di segnalazione; 6

7 - correggere tempestivamente gli errori eventualmente riscontrati e, se necessario, dei sottostanti procedimenti di rilevazione. I riscontri di tipo andamentale devono sottoporre a verifica i principali aggregati delle segnalazioni di vigilanza contenuti nei dati patrimoniali, nelle altre informazioni, nei dati di conto economico, nel patrimonio di vigilanza e nei requisiti patrimoniali, nei dati di fine esercizio. In sintesi, per l applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività: a. verifica andamentale dei dati patrimoniali; b. verifica andamentale delle altre informazioni; c. verifica andamentale dei dati di conto economico; d. verifica andamentale del patrimonio di vigilanza e dei requisiti patrimoniali; e. verifica andamentale dei dati di fine esercizio. 1.4 Controlli di coerenza interna delle segnalazioni di vigilanza I controlli di coerenza interna delle segnalazioni di vigilanza sono finalizzati a porre in luce gli eventuali scostamenti di valore, alla medesima data di riferimento, fra aggregati segnaletici similari o comunque collegati. Più in dettaglio: - devono essere sottoposte a riscontro le voci segnaletiche i cui valori devono risultare uguali o prossimi oppure rispettare determinate relazioni quantitative sulla scorta delle pertinenti disposizioni; - diversamente dai controlli di tipo andamentale, nelle verifiche di coerenza interna l emersione di scostamenti di rilievo rispetto alle relazioni attese tra le variabili oggetto di esame è normalmente indicativa di errori da emendare; - in ogni caso, una volta rilevata l esistenza di differenze significative, è necessario analizzare l origine degli scostamenti e procedere tempestivamente alla correzione degli errori riscontrati e dei sottostanti procedimenti di rilevazione. I riscontri di coerenza interna devono sottoporre a verifica i principali aggregati delle segnalazioni di vigilanza contenuti nei dati patrimoniali, nelle altre informazioni, nei dati di conto economico, nel patrimonio di vigilanza e nei requisiti patrimoniali, nei dati di fine esercizio. In sintesi, per l applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività: a. verifica di coerenza interna dei dati patrimoniali b. verifica di coerenza interna delle altre informazioni; c. verifica di coerenza interna dei dati di conto economico; d. verifica di coerenza interna del patrimonio di vigilanza e dei requisiti patrimoniali; 7

8 e. verifica di coerenza interna dei dati di fine esercizio. 1.5 Controlli di coerenza esterna delle segnalazioni di vigilanza I controlli di coerenza esterna delle segnalazioni di vigilanza sono diretti ad evidenziare gli eventuali scostamenti di valore, alla medesima data di riferimento, tra gli aggregati segnaletici e quelli corrispondenti del bilancio. Questo tipo di verifiche si basa pertanto sul confronto (controllo incrociato) fra le evidenze informative delle segnalazioni di vigilanza e quelle del bilancio individuale della Società. Poiché la comparazione è fondata sull aspettativa di ritrovare valori uguali o simili, la rilevazione di scostamenti significativi tra le variabili oggetto di verifica è normalmente associabile - come nei controlli di coerenza interna - alla presenza di errori da emendare. In tale evenienza occorre quindi approfondire le cause degli scostamenti e, ove necessario, provvedere tempestivamente ai conseguenti atti correttivi. I riscontri di coerenza esterna devono sottoporre a verifica i principali aggregati delle segnalazioni di vigilanza contenuti nelle altre informazioni (limitatamente a quelli che devono corrispondere alle omologhe informative di bilancio) e nei dati di conto economico e di fine esercizio. In sintesi, per l applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività: a. verifica di coerenza esterna delle altre informazioni; b. verifica di coerenza esterna dei dati di conto economico; c. verifica di coerenza esterna dei dati di fine esercizio. 1.6 Controlli dei conti transitori delle segnalazioni di vigilanza I controlli dei conti transitori delle segnalazioni di vigilanza sono volti ad assicurare la piena affidabilità dei dati di tali segnalazioni. La funzione di questa attività è di operare per contenere il fenomeno delle partite sospese, che trova riflesso contabile nel sistema dei conti transitori, entro limiti fisiologici di sostanziale accettabilità. In ogni caso, utilizzando il periodo intercorrente tra la data di riferimento delle segnalazioni e quella di invio delle stesse alla Banca d Italia, occorre procedere all imputazione nelle pertinenti evidenze segnaletiche di eventuali partite sospese in essere alla fine del periodo di riferimento di ciascuna segnalazione, al fine di ridurre al minimo tali partite. I controlli dei conti transitori si basano sulla valutazione periodica della dinamica fatta registrare nel tempo dall'apposito indicatore di rilevanza delle partite sospese. Questo indicatore ha il compito di segnalare lo sviluppo di eventuali fenomeni di ipertrofia di tali partite, suscettibili - se non adeguatamente contrastati - di intaccare la significatività delle informative delle segnalazioni di vigilanza, oltre che di mettere a repentaglio la stessa capacità di autogoverno della Società, di accrescere i rischi operativi e di generare perdite. 8

9 L'indicatore di rilevanza delle partite sospese è rappresentato dal coefficiente che misura l'incidenza di tali partite sull'intera operatività aziendale, rappresentato dal rapporto PS/(AT + PT) dove PS (Partite Sospese) è pari alla somma di tutte le partite sospese contabilizzate nei conti transitori a una certa data e (AT + PT) (Attività Totali + Passività Totali) costituisce il totale alla medesima data delle attività e delle passività aziendali che sono potenzialmente suscettibili di generare partite sospese. In particolare: - il numeratore dell indicatore di rilevanza è costituito dalle seguenti evidenze segnaletiche dei dati patrimoniali: a) altre attività: altre; b) altre passività: altre; - il denominatore dell indicatore di rilevanza si ragguaglia a sua volta alla somma di tutte le attività e le passività della Società, ad esclusione di quelle che non costituiscono normalmente fonte di sospesi (come le partecipazioni, le attività materiali e immateriali, i titoli in circolazione, i fondi, il patrimonio netto ecc.). Alla fine di ogni trimestre occorre verificare se il valore percentuale dell'indicatore di rilevanza ecceda o meno la predefinita soglia di tolleranza. In caso di debordo è necessario: - individuare il segmento di partite sospese la cui dinamica risulta fuori linea e a cui deve quindi ascriversi il debordo; - analizzare i fattori che hanno contribuito a determinare la lievitazione dei sospesi; - valutare se si tratti di fenomeni contingenti e suscettibili di riassorbirsi in modo spontaneo o se invece ci si trovi in presenza di fattori strutturali per rimuovere i quali è necessario assumere le più opportune azioni correttive; - nei trimestri successivi tenere sotto stretto controllo l'evoluzione del fenomeno sino a quando il debordo non si sia riassorbito. In sintesi, per l applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività: a. verifica dei conti transitori presenti nel sistema delle partite sospese. 2. Rilevazione delle voci segnaletiche della sezione I dati patrimoniali La Sezione I è suddivisa in due sottosezioni: attivo; passivo. Le informazioni della Sezione I hanno frequenza trimestrale e devono essere trasmesse alla Banca d Italia entro il 25 del mese seguente alla data di riferimento (Base 3). Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le normative esterne e le relative attività da svolgere per la rilevazione delle voci della Sezione I dati patrimoniali. 9

10 2.1 Rilevazione delle voci segnaletiche relative all attivo In via generale, i criteri di compilazione e di classificazione delle voci dell attivo sono analoghi a quelli dei corrispondenti aggregati del bilancio secondo anche quanto previsto dal regolamento del processo contabile o da altre analoghe regolamentazioni adottate internamente dalla Società. Tuttavia: - per varie voci dell'attivo occorre segnalare la distinzione tra attività proprie (cioè, attività che non hanno formato oggetto di operazioni di cessione oppure che sono sottostanti ad operazioni di autocartolarizzazione o di ware-housing ), attività cedute non cancellate anche a fini prudenziali (cioè, attività che hanno formato oggetto di operazioni di cessione che non soddisfano le condizioni per essere riconosciute né ai fini di bilancio né a quelli prudenziali) e attività cedute non cancellate solo a fini di bilancio (cioè, attività che hanno formato oggetto di operazioni di cessione e che soddisfano le condizioni per essere riconosciute solo ai fini prudenziali ma non anche a quelli di bilancio); - delle attività deteriorate non è contemplata l evidenza nell ambito delle varie voci dell attivo, che devono essere ripartite unicamente in base alla pertinente forma tecnica. E prescritto peraltro che: a) per le esposizioni in sofferenza esistenti alla data dell delle quali la Società non sia in grado, per oggettiva difficoltà, di operare la suddivisione secondo le sottostanti originarie forme tecniche è consentita in via eccezionale (ma ad esclusione delle voci relative ai crediti ) la riconduzione nella generica sottovoce attività deteriorate ; b) viene richiesta con apposito parametro informativo la distinzione fra attività in bonis e attività deteriorate. Ai fini anzidetti nelle attività deteriorate devono essere incluse le seguenti tipologie di esposizioni deteriorate: - sofferenze. Tale categoria comprende l intera esposizione per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, garanzie rilasciate ecc.) verso soggetti in stato di insolvenza (anche se non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili (incluse anche le esposizioni verso enti locali - comuni e province - in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla procedura di liquidazione), indipendentemente dalle eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio di tali esposizioni e dalle previsioni di perdita formulate sulle stesse. Nelle sofferenze rientrano anche: a) i mutui rinegoziati ai sensi della legge n. 126/2008 (e i connessi finanziamenti accessori), se classificati tra le sofferenze prima della rinegoziazione; 10

11 b) i crediti acquistati da terzi che abbiano come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) gli interessi contabilizzati; d) le spese sostenute per il recupero dei crediti, che vanno comprese nelle sofferenze solo se la Società ha deciso di capitalizzarle, utilizzando eventualmente anche conti di carattere transitorio; e) le eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l attribuzione definitiva, anche se rilevate momentaneamente in conti transitori. Non devono essere inclusi tra le sofferenze i finanziamenti concessi ad organi di procedure concorsuali assistiti da specifiche cause di prelazione (ad esempio, prededuzione) e le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese; - esposizioni incagliate. Tale categoria comprende l intera esposizione per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, garanzie rilasciate ecc.) verso soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo, indipendentemente dalle eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio di tali esposizioni e dalle previsioni di perdita formulate sulle stesse. Tra le partite incagliate vanno incluse anche, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non hanno onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente a titoli di debito quotati (a tal fine si riconosce il periodo di grazia previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione di tali titoli). Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. Nelle partite incagliate occorre in ogni caso comprendere i cosiddetti incagli oggettivi, ossia le esposizioni - diverse da quelle classificate in sofferenza o appartenenti ai portafogli (come definiti dalla circolare 216/1996 ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sui rischi di credito e di controparte) delle amministrazioni centrali e banche centrali, degli enti territoriali e degli enti del settore pubblico - di cui facciano parte: a) finanziamenti verso persone fisiche integralmente assistiti da garanzia ipotecaria concessi per l acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore, quando sia stata effettuata la notifica del pignoramento al debitore stesso. Questi finanziamenti devono anche soddisfare le condizioni per l applicazione della ponderazione preferenziale del 35% (secondo la metodologia standardizzata) nell ambito della richiamata disciplina prudenziale relativa al requisito patrimoniale sui rischi di credito e di controparte; b) le esposizioni, diverse dai finanziamenti di cui al punto precedente, che soddisfino i seguenti requisiti: 11

12 i. presentano quote scadute (o sconfinamenti) in via continuativa da oltre 150 giorni (se crediti al consumo di durata originaria inferiore a 36 mesi) oppure da oltre 180 giorni (se crediti al consumo di durata originaria pari o superiore a 36 mesi) oppure da oltre 270 giorni (negli altri casi); ii. l importo complessivo delle quote scadute (o delle linee di credito sconfinanti) di cui al punto precedente e di quelle scadute (o sconfinanti) da minor tempo è pari ad almeno il 10% dell esposizione totale verso il medesimo debitore: iii. non devono essere considerati, nel calcolo del predetto rapporto, i finanziamenti ipotecari a persone fisiche che, se oggetto di pignoramento, configurano la prima tipologia di incaglio oggettivo; iv. non si possono compensare le quote scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con gli eventuali margini disponibili in essere su altre linee di credito verso il medesimo debitore; v. per la nozione di continuità dello scaduto valgono i criteri previsti dall articolo 1193 del codice civile secondo cui, in particolare, nel silenzio del debitore i pagamenti parziali vanno imputati alle rate scadute più anziane. Inoltre, relativamente ai finanziamenti derivanti dall operatività di factoring e diversi dagli anticipi erogati a fronte di crediti futuri, nell applicazione dei precedenti criteri: i) si fa riferimento nelle operazioni pro soluto alla singola fattura che presente il ritardo maggiore relativa a ciascun debitore ceduto; ii) per le operazioni pro solvendo occorre che gli anticipi siano di importo pari o superiore al montecrediti a scadere, che vi sia almeno una singola fattura non onorata (scaduta) da più di 270 giorni e che il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da 270 giorni o meno) sia pari o superiore al 10% del monte crediti ; iii) nel caso di accordi commerciali tra cedenti e debitori ceduti che concedano a questi ultimi margini di flessibilità nelle date di pagamento il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data ultima riconosciuta ai debitori per il pagamento, a condizione che la Banca abbia formale conoscenza di detti accordi; iv) in presenza di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Se queste si risolvono a sfavore dei debitori ceduti, il conteggio decorre dalle date originarie delle esposizioni; - esposizioni ristrutturate. Tale categoria comprende l intera esposizione per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, garanzie rilasciate ecc.) che, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore (non riconducibili a profili attinenti al rischio Paese), abbia formato oggetto di accordi di ristrutturazione con i quali la Società acconsente a modifiche delle originarie 12

13 condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Vanno esclusi gli accordi, tra il debitore e un pool di intermediari e/o di banche, che congelano temporaneamente le linee di credito esistenti in vista di una formale ristrutturazione (tali accordi non interrompono tuttavia il calcolo dei giorni di scaduto per la rilevazione delle esposizioni scadute o degli incagli oggettivi). Si presumono soddisfatti: a) i requisiti relativi al deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore e alla presenza di una perdita, se la ristrutturazione riguarda crediti incagliati o scaduti/sconfinanti deteriorati; b) il requisito relativo al deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, se la ristrutturazione riguarda crediti in bonis o scaduti/sconfinanti non deteriorati e la ristrutturazione riguarda un pool di intermediari e/o di banche. Fatta salva la presunzione di cui al precedente punto a), la sussistenza di una perdita va verificata confrontando il valore attuale dell esposizione ante ristrutturazione con quello post ristrutturazione utilizzando il tasso di interesse originario dell esposizione. Tuttavia, non possono essere ricondotti tra le esposizioni ristrutturate, pur in presenza di accordi di ristrutturazione, né le sofferenze né gli incagli, limitatamente in quest ultimo caso a quelli interessati da ristrutturazioni parziali oppure realizzati con intenti liquidatori (piani di rientro) delle posizioni. La qualifica di esposizione ristrutturata permane fino alla sua estinzione salvo che, trascorsi almeno due anni dalla stipula dell accordo di ristrutturazione, una motivata delibera dei competenti organi aziendali della Società attesti l avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità da parte del debitore nonché la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non) verso il medesimo soggetto. Al verificarsi della prima inadempienza da parte del debitore occorre classificare l intera posizione tra le sofferenze o tra gli incagli a seconda del grado di anomalia del debitore stesso; - esposizioni scadute/sconfinanti. Tale categoria comprende l intera esposizione per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, garanzie rilasciate ecc.), diversa da quelle classificate tra le sofferenze, gli incagli o le esposizioni ristrutturate, che sia scaduta o sconfinante da oltre 90 giorni. Le esposizioni scadute e/o sconfinanti possono essere determinate utilizzando alternativamente l approccio per singolo debitore o quello per singola transazione. In ipotesi di adozione dell approccio per singolo debitore occorre che si verifichino inadempimenti persistenti rappresentati da crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni, sempre che almeno uno dei due seguenti valori risulti pari o superiore al 5%: a) media dei rapporti tra quote scadute/sconfinanti e intera esposizione, calcolata considerando il valore contabile per i titoli e l esposizione per cassa per le altre posizioni di credito, rilevati su base giornaliera nell ultimo trimestre; b) rapporto tra quota scaduta/sconfinante e intera esposizione alla data di verifica, calcolata considerando il valore contabile per i titoli e l esposizione per cassa per le altre posizioni di credito (a tali fini si possono compensare le quote scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con gli eventuali margini disponibili in essere su altre linee di credito verso il medesimo debitore, per la nozione di continuità dello scaduto valgono i criteri previsti dall articolo 1193 del codice civile, ossia che nel silenzio del debitore i pagamenti parziali vanno imputati alle rate scadute più anziane, nel numeratore del rapporto 13

14 del 5% occorre includere tutte le quote scadute o sconfinanti anche se da meno di 90 giorni ed escludere gli interessi di mora nonché così come dal denominatore le esposizioni appartenenti al portafoglio regolamentare delle esposizioni garantite da immobili ). Relativamente alle esposizioni scadute/sconfinanti rientranti nei portafogli amministrazioni centrali e banche centrali, enti territoriali ed enti del settore pubblico come definiti ai fini del computo del requisito patrimoniale sui rischi di credito e di controparte: i) l esposizione si considera scaduta a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e di liquidazione imposti per legge; ii) non è consentito l utilizzo dell approccio per singola transazione, di seguito indicato, applicabile alle altre esposizioni; iii) l esposizione si regolarizza (ridiventa cioè una esposizione in bonis ) quando il debitore ha effettuato almeno un pagamento (eventualmente anche parziale) su una delle posizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni; iv) se successivamente si formano nuove posizioni scadute da oltre 90 giorni, la soglia di rilevanza (5%) va calcolata considerando anche le posizioni scadute precedentemente regolarizzatesi e, ove la soglia venga superata, nelle esposizioni scadute/sconfinanti ricadono tutte le posizioni vecchie e nuove. Relativamente ai finanziamenti derivanti dall operatività di factoring e diversi dagli anticipi erogati a fronte di crediti futuri, nell applicazione dei precedenti criteri di determinazione delle esposizioni scadute: i. si fa riferimento nelle operazioni pro soluto alla singola fattura che presente il ritardo maggiore relativa a ciascun debitore ceduto; ii. per le operazioni pro solvendo occorre che gli anticipi siano di importo pari o superiore al montecrediti a scadere, che vi sia almeno una singola fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e che il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da 90 giorni o meno) sia pari o superiore al 5% del monte crediti ; iii. nel caso di accordi commerciali tra cedenti e debitori ceduti che concedano a questi ultimi margini di flessibilità nelle date di pagamento il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data ultima riconosciuta ai debitori per il pagamento, a condizione che la Società abbia formale conoscenza di detti accordi; iv. in presenza di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Se queste si risolvono a sfavore dei debitori ceduti, il conteggio decorre dalle date originarie delle esposizioni. 14

15 Per le esposizioni diverse da quelle appartenenti ai portafogli amministrazioni centrali e banche centrali, enti territoriali ed enti del settore pubblico è possibile adottare l approccio per singola transazione, avendo presente che: a) la scelta tra i due metodi ( per singolo debitore o per singola transazione ) può essere effettuata non per controparte, ma solo a livello di singolo portafoglio come definito ai fini del computo del requisito patrimoniale sui rischi di credito e di controparte; b) occorre applicare (a livello di singola transazione) i principi della continuità e dell anzianità dello scaduto/sconfinamento e non gli altri requisiti richiesti nel metodo per singolo debitore (soglia del 5%, possibilità di compensazione ecc.); c) le esposizioni che ricadono nel portafoglio delle esposizioni garantite da immobili devono necessariamente essere sottoposte all approccio per singola transazione da parte delle banche che adottano la metodologia standardizzata. Le operazioni pronti contro termine attive, che includono anche i riporti attivi, sono quelle in cui le attività sottostanti (ad esempio, i titoli) non possono essere cancellate secondo le regole di bilancio. Nella evidenza segnaletica relativa ai crediti per factoring devono essere rilevate le operazioni effettuate ai sensi della legge n. 52/1991. Relativamente a tali operazioni viene prescritto che: - indipendentemente dalla forma contrattuale, si considerano pro soluto le operazioni che realizzano in capo alla Società il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto delle transazioni ai sensi dello IAS 39; - indipendentemente dalla forma contrattuale, si considerano pro solvendo le operazioni che non realizzano in capo alla Società il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto delle transazioni ai sensi dello IAS 39; Le esposizioni connesse con operazioni pro soluto sono imputate ai debitori ceduti, salvo che non venga diversamente specificato, e le sottostanti attività finanziarie acquisite vanno rilevate in base al corrispettivo pagato (anche se regolato in via differita). Le esposizioni connesse con operazioni pro solvendo sono imputate invece ai soggetti cedenti, salvo che non venga diversamente specificato, e vanno rilevate in base agli anticipi effettuati a tali soggetti (inclusi gli interessi e le competenze contabilizzati nonché le eccedenze rispetto al monte crediti ). Nella evidenza segnaletica relativa ai crediti per leasing finanziario le operazioni della specie formano oggetto di rilevazione sulla scorta del cosiddetto metodo finanziario disciplinato dallo IAS 17 e relativamente ai contratti per i quali il leasing è in decorrenza (l inizio della decorrenza è la data dalla quale i locatari sono autorizzati all esercizio dei loro diritti di utilizzo dei beni locati). I crediti derivanti da operazioni di leasing finanziario aventi ad oggetto beni in corso di costruzione o in attesa di locazione e relativi a contratti 15

16 con trasferimento dei rischi (contratti nei quali i rischi sono trasferiti ai locatari anteriormente alla presa in consegna dei beni e alla decorrenza dei canoni di locazione) vanno invece rilevati tra gli altri finanziamenti. Nella evidenza segnaletica relativa al credito al consumo devono essere allocati i crediti che derivano dalla concessione di finanziamenti a favore di persone fisiche (consumatori) che agiscono per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (articolo 121, comma 1, lettere b) e c), del Testo Unico Bancario). Vi rientrano, tra gli altri, i finanziamenti su cessione del quinto e su delega dello stipendio o della pensione, mentre sono escluse le operazioni effettuate attraverso l'utilizzo di carte di credito o associate a servizi di pagamento. Nelle evidenze segnaletiche: - relativa alle carte di credito vanno riportati i crediti che derivano dalle operazioni di credito al consumo effettuate attraverso l'utilizzo di carte di credito; - relativa ai "finanziamenti concessi in relazione alla prestazione di altri servizi di pagamento" occorre indicare i finanziamenti che derivano da operazioni (anche di credito al consumo) collegate a servizi di pagamento che non prevedono l'utilizzo di carte di credito. Nella evidenza segnaletica relativa al credito immobiliare occorre classificare i finanziamenti assistiti da ipoteche immobiliari e finalizzati all acquisto di beni immobili oppure alla loro ristrutturazione o al conseguimento di liquidità. Le voci attività materiali e attività immateriali comprendono tutti i beni materiali e immateriali della Società, inclusi quelli ricevuti attraverso operazioni di leasing finanziario secondo lo IAS 17 (da ricondurre, per le attività materiali, tra quelli ad uso funzionale). Nell evidenza segnaletica relativa alle attività materiali attinenti alla locazione finanziaria figurano anche, per i contratti di leasing finanziario con ritenzione dei rischi (contratti nei quali i rischi non si trasferiscono ai locatari anteriormente alla presa in consegna dei beni e alla decorrenza dei canoni di locazione), i beni in corso di costruzione e quelli in attesa di locazione. La voce cassa e disponibilità liquide include i biglietti e le monete aventi corso legale. In sintesi, per l applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività: a. rilevazione delle diverse voci dell attivo. 2.2 Rilevazione delle voci segnaletiche relative al passivo In via generale, i criteri di compilazione e di classificazione delle voci del passivo sono analoghi a quelli dei corrispondenti aggregati del bilancio secondo anche quanto previsto dal regolamento del processo contabile o da altre analoghe regolamentazioni adottate internamente dalla Società. 16

17 Le operazioni pronti contro termine passive, che includono anche le operazioni di riporto passivo, sono quelle in cui le attività sottostanti (ad esempio, i titoli) non possono essere cancellate secondo le regole di bilancio. L evidenza segnaletica relativa ai fondi di terzi in amministrazione rileva i fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici per essere utilizzati in particolari operazioni di impiego (con o senza rischio a carico della Società), previste e disciplinate da apposite leggi, che trovano di regola attuazione attraverso specifici regolamenti e/o convenzioni diretti a realizzare le finalità delle leggi stesse. Nei fondi di terzi in amministrazione vanno anche compresi i fondi ricevuti da soggetti (non bancari) diversi da quelli anzidetti, quando la loro attività viene svolta in esecuzione di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici in base ad appositi provvedimenti normativi, mentre non vi rientrano i fondi la cui gestione è remunerata esclusivamente con compensi forfetari (commissioni o provvigioni) a favore della Società (la gestione di questi fondi, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata in genere dalla circostanza che l organo deliberante le relative operazioni di impiego è esterno alla Società e che questa svolge esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento per conto dell ente interessato. Tuttavia, se nello svolgimento di tali servizi vi è assunzione di rischio, parziale o totale, a carico della Società, esso va segnalato tra i crediti per cassa secondo la pertinente forma tecnica. Inoltre, quando le somme, per un limitato lasso di tempo, sono nella piena disponibilità economico-finanziaria della Società, esse devono essere ricondotte nelle evidenze segnaletiche relative ai debiti o alle "altre passività" a seconda che tali somme siano o meno fruttifere di interessi). Negli "altri debiti verso clientela" occorre allocare anche i depositi cauzionali ricevuti da terzi purché connessi con operazioni finanziarie, mentre gli altri depositi cauzionali figurano nelle "altre passività". La voce capitale corrisponde all ammontare delle azioni o delle quote sottoscritte al lordo degli importi non ancora versati alla data di riferimento di ciascuna segnalazione (da allocare nella voce dell attivo capitale sottoscritto e non versato ). Nel capitale vanno incluse anche le azioni o le quote che attribuiscono ai loro possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari nonché quelle rimborsabili. Gli incrementi patrimoniali derivanti da operazioni di aumento di capitale rilevano solo a partire dal mese nel corso del quale è avvenuta l iscrizione nel registro delle imprese. La voce riserve comprende le riserve di utili ed esclude i sovrapprezzi di emissione e le riserve da valutazione, che devono essere ricondotte nelle specifiche voci di evidenza. In sintesi, per l applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività: a. rilevazione delle diverse voci del passivo. 17

18 3. Rilevazione delle voci segnaletiche della sezione II altre informazioni La Sezione II è suddivisa in dodici sottosezioni: - leasing; - factoring e altre cessioni; - credito al consumo; - garanzie e impegni; - altre attività finanziarie; - rapporti con società del gruppo; - cartolarizzazioni; - qualità e flussi; - dati integrativi; - saldi medi; - esposizione al rischio di tasso di interesse; - servizi di pagamento. Le informazioni della Sezione II hanno, di regola, frequenza trimestrale. Fanno tuttavia eccezione alcune informative che presentano periodicità mensile, semestrale o annuale. Le informazioni della Sezione II devono essere trasmesse alla Banca d Italia entro il 25 del mese seguente alla data o al periodo di riferimento (Base 3), ad eccezione di alcune evidenze segnaletiche semestrali riferire alle date del 30 giugno e del 31 dicembre che - in quanto implicanti un processo valutativo - vanno inviate entro, rispettivamente, il 25 settembre e il 5 aprile successivi (Base 4). Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le normative esterne e le relative attività da svolgere per la rilevazione delle voci della Sezione II altre informazioni. 3.1 Rilevazione delle voci segnaletiche relative al leasing La sottosezione leasing rileva le informative previste per le operazioni di leasing finanziario secondo lo IAS 17. Per alcune di tali informative è prevista la distinzione tra attività proprie, attività cedute non cancellate anche a fini prudenziali e attività cedute non cancellate solo a fini di bilancio. Nel caso di scioglimento dei contratti di "leasing" finanziario con imprese sottoposte a procedure concorsuali devono continuare a essere rilevati i crediti derivanti dagli stessi anche in presenza di restituzione alla Società dei beni sottostanti. Una volta venduti o ricollocati detti beni a valori di mercato diversi da quelli dei crediti vantati verso i locatari, le relative differenze vanno registrate come debiti verso le procedure 18

19 concorsuali, se i valori di vendita o di ricollocamento risultano superiori, o, in caso contrario, come crediti nei confronti dei locatari. Nella voce crediti per leasing finanziario: crediti per esposizioni in bonis occorre segnalare (al lordo delle rettifiche di valore effettuate) l ammontare dei crediti residui in linea capitale nonché dei crediti per canoni scaduti e non pagati relativi ad esposizioni in bonis suddivisi per tipologia di bene locato. Nella voce crediti per leasing finanziario: esposizioni lorde deteriorate figura (al lordo delle rettifiche di valore effettuate) l ammontare delle esposizioni deteriorate suddivise per tipologia di bene locato. La voce leasing finanziario: altri crediti rileva (al lordo delle rettifiche di valore effettuate) gli importi che non hanno natura finanziaria nell ambito del rapporto contrattuale (ad esempio, penali, indennizzi ecc.). Essa comprende anche gli indennizzi fatturati a seguito di sinistro assicurativo non ancora pagati dai locatari e la parte dell eventuale saldo contabile scaduto sui contratti non ancora in decorrenza che si riferisce a spese o elementi aventi caratteristica di servizio. La voce crediti per leasing finanziario: contratti senza opzione di acquisto ospita i crediti (riportati nelle precedenti voci sulle esposizioni in bonis e su quelle deteriorate) relativi ai contratti per i quali non è prevista nessuna facoltà di acquisto dei beni sottostanti né da parte degli utilizzatori né da parte di terzi. Nella voce crediti per leasing finanziario: operazioni di retrolocazione (lease-back) occorre riportare l ammontare dei crediti per retrolocazione (figuranti nelle precedenti voci sulle esposizioni in bonis e su quelle deteriorate), inclusi quelli indiretti relativi a contratti nei quali la cessione dei beni è riconducibile a soggetti rientranti nel medesimo gruppo di clienti connessi di cui fanno parte gli utilizzatori. Nella voce crediti per leasing finanziario: leasing al consumo devono essere segnalati (al lordo delle rettifiche di valore effettuate) i crediti su contratti per operazioni di leasing rivolte a privati consumatori. La voce beni in costruzione o in attesa di locazione; leasing finanziario ospita (al lordo delle rettifiche di valore effettuate) le esposizioni per contratti di leasing relativi a beni in corso di costruzione o in attesa di locazione con trasferimento dei rischi ai locatari, suddivisi per tipologia di beni locati. Essa comprende gli eventuali anticipi versati ai fornitori (importo delle fatture ricevute e contabilizzate) nonché il totale dei costi sostenuti sino alla data di riferimento della segnalazione. Nella voce beni rientrati va rilevato il valore residuo dei beni rientrati nella disponibilità della Società a seguito del mancato esercizio dell opzione di riscatto da parte degli utilizzatori o di risoluzione consensuale dei contratti o di inadempienza degli utilizzatori (successivamente alla chiusura della posizione creditizia) o per altre ragioni. 19

20 La voce beni in locazione: valore residuo evidenzia il valore residuo dei beni incluso nei piani di ammortamento, distinto in parte garantita (dai locatari o da terzi) e parte non garantita. Per valore residuo si intende il valore stimato dei beni locati al termine dei contratti - dopo il pagamento di tutti i canoni - impiegato nel calcolo dell investimento lordo da parte della Società. L investimento lordo è dato dalla somma dei cosiddetti pagamenti minimi dovuti per il leasing finanziario esigibili dalla Società e di qualsiasi valore residuo non garantito ad essa spettante. I pagamenti minimi sono rappresentati dai pagamenti richiesti o che possono essere richiesti ai locatari nel corso della vita del leasing, esclusi i canoni potenziali e i costi per servizi e imposte che devono essere pagati dalla Società ed essere ad essa rimborsati, insieme a qualsiasi valore residuo garantito dai locatari, da terzi collegati ai locatari oppure da terzi non collegati e che abbiano la capacità di soddisfare gli impegni in garanzia. I pagamenti minimi comprendono anche gli importi per l esercizio dei riscatti quando all inizio del leasing è ragionevolmente certo che l opzione di acquisto verrà esercitata, in quanto il prezzo d esercizio è sufficientemente inferiore al fair value che si ritiene avrà il bene sottostante locato alla data in cui l opzione medesima diventerà esercitabile. La stima del valore residuo tiene anche conto della presenza o meno di garanzie sul realizzo di tale valore. Pertanto: - il valore residuo garantito è la parte del valore residuo dei beni locati il cui realizzo per la Società è certo o garantito dai locatari o da terzi non collegati alla Società stessa e che siano finanziariamente in grado di estinguere l obbligazione; - il valore residuo non garantito è rappresentato, invece, dalla parte del valore residuo il cui realizzo per la Società è incerto o garantito unicamente da terzi collegati alla Società stessa. Nella voce rettifiche di valore su crediti per leasing finanziario forma oggetto di segnalazione l ammontare complessivo, alla data di riferimento, delle rettifiche di valore operate su crediti per leasing, suddivise in specifiche (su crediti deteriorati) e di portafoglio (su crediti in bonis ). La voce esposizione complessiva per leasing finanziario: ripartizione economica e territoriale rileva tale esposizione (al lordo delle rettifiche di valore effettuate) per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza dei debitori. Essa, inoltre, va suddivisa attraverso un apposito parametro informativo in base alla qualità dei crediti sottostanti (sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute deteriorate, esposizioni in bonis : esposizioni scadute non deteriorate, altre esposizioni in bonis ). In sintesi, per l applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività: a. rilevazione delle voci relative al leasing finanziario. 3.2 Rilevazione delle voci segnaletiche relative al factoring e ad altre cessioni La sottosezione factoring e altre cessioni rileva sia le cessioni di factoring realizzate ai sensi della legge n. 52/1991 sia le altre operazioni di cessione (altre cessioni). Essa è articolata in due aree informative riferite, 20

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