SUPPLEMENTO. Il presente supplemento, che costituisce parte integrante del Fascicolo informativo/contrattuale, è valido a decorrere dal 1 gennaio 2011

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1 SUPPLEMENTO Il presente supplemento - consultabile sul sito - prevede l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo relativo al/ai contratto/i di assicurazione sulla vita stipulato/i con Navale Vita S.p.A. L'aggiornamento è conseguente alla variazione della denominazione sociale di Navale Vita S.p.A. in Linear Life S.p.A. ed alla variazione della sede sociale da Roma a Bologna. Pertanto nei documenti contenuti nel fascicolo informativo/contrattuale la denominazione "Navale Vita S.p.A." deve intendersi sostituita con " Linear Life S.p.A.". Il presente supplemento, che costituisce parte integrante del Fascicolo informativo/contrattuale, è valido a decorrere dal 1 gennaio 2011 Le variazioni delle informazioni sono di seguito riportate. SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI GENERALI. Società di assicurazione Linear Life S.p.A., Società unipersonale soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. NOTA INFORMATIVA A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE Informazioni generali Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, Bologna (Italia) Tel. 051 / Telefax 051 / indirizzo info@linearlife.it Capitale sociale: Euro ,85 i.v. Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA: R.E.A Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 3/9/1974 (G.U. 4/10/1974 n. 258) Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da ISVAP al numero Consultando tale Albo è possibile verificare la regolarità dell autorizzazione all esercizio dell attività. L Impresa è soggetta al controllo dell ISVAP. NOTA INFORMATIVA - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MODULO DI PROPOSTA Recapiti per comunicazioni inerenti la vita del contratto. La denominazione sociale della Compagnia viene modificata in Linear Life S.p.A. Le informazioni generali riguardanti i recapiti utili per effettuare comunicazioni e richieste alla Compagnia vengono sostituite dalle seguenti: Denominazione sociale: Linear Life S.p.A. Sede legale:via Stalingrado 45, Bologna Sito internet: telefono: 051/ fax: 051/ Indirizzo Agenziadidirezione@linearlife.it

2 Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione della responsabilità, dell effettività dell esistenza della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, devono essere rivolti direttamente a: o Linear Life S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti o Via dell'unione Europea 3/b San Donato Milanese (MI) o Fax: 02/ o reclami@linearlife.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono I reclami indirizzati all ISVAP contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Privacy Linear Life S.p.A. rimane il soggetto titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della privacy (D.Lgs. n.96/2003). Tale trattamento sarà svolto insieme alla capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e a UGF Assicurazioni S.p.A. per alcuni servizi dalle stesse gestiti per conto di tutte le società del Gruppo UGF. Informazioni dettagliate in proposito, ed in ordine anche ai diritti di accesso degli interessati ai dati personali ed agli altri diritti previsti dal Codice sono riportate sul sito alla sezione Privacy. LINEAR LIFE S.p.A. Il Direttore Generale Domenico Carboni

3 Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte Assicurazione temporanea per il caso di morte a premi ed a prestazioni costanti Tariffa T001 non fumatori Tariffa T002 fumatori ORIZZONTE SERENO Il presente Fascicolo Informativo contenente: Scheda Sintetica Nota Informativa Condizioni di assicurazione Glossario Modulo di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota informativa

4 SCHEDA SINTETICA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A PREASTAZIONI ED A PREMI ANNUI COSTANTI T001 NON FUMATORI T002 FUMATORI ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto. 1. Informazioni generali 1.a) Impresa di assicurazione NAVALE VITA S.p.A. - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni è una Società per azioni del Gruppo Unipol. 1.b) Denominazione del contratto Il contratto in oggetto è denominato ORIZZONTE SERENO 1.c) Tipologia del contratto Assicurazione temporanea per il coso di morte a premi annui ed a prestazioni costanti. Le prestazioni assicurate sono contrattualmente garantite dall impresa. 1.d) Durata La durata può essere fissata tra un minimo di 1 ad un massimo di 20 anni. In caso di garanzie complementari l età a scadenza dei versamenti annui non deve superare i 65 anni. 1.e) Premi A fronte delle prestazioni assicurate sono dovuti dei versamenti (premi) annui costanti per l intera durata contrattuale, ma non oltre l anno assicurativo in cui si verifica il decesso dell Assicurato. I versamenti annui possono essere corrisposti anche in rate frazionate, previa applicazione di un addizionale di frazionamento. 2. Caratteristiche del contratto Il contratto è rivolto a coloro che hanno l esigenza di costituire un capitale, a favore di un beneficiario designato, in caso di decesso durante il periodo di validità del contratto. A tal fine, il premio corrisposto viene utilizzato dall impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità, di invalidità, ). Il contratto prevede le seguenti prestazioni: 3. Prestazioni assicurate e garanzie offerte a) Prestazioni in caso di decesso dell Assicurato

5 In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento, ai beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato. b) Coperture complementari (solo se espressamente richiamate nel contratto) b.1) Garanzia complementare infortuni In caso di decesso dell Assicurato derivante da infortunio prima della scadenza prevista, viene corrisposto, un capitale aggiuntivo, raddoppiato in caso di infortunio automobilistico. b.2) Garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente. In caso di invalidità totale e permanente, dell Assicurato, prima della scadenza prevista, il contratto prevede l esonero dal pagamento dei versamenti residui. d) Opzioni contrattuali Il presente contratto non prevede opzioni. In caso di sospensione dei versamenti, la polizza verrà estinta, qualunque sia il numero dei versamenti corrisposti, senza diritto a capitale ridotto o a valore di riscatto. Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B; in ogni caso le coperture assicurative sono regolate dalle Condizioni di Assicurazioni. 4. Diritto di ripensamento Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa. La Società NAVALE VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica. Il rappresentante legale

6 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A PREASTAZIONI ED A PREMI ANNUI COSTANTI T001 NON FUMATORI T002 FUMATORI La presente Nota Informativa, di cui si raccomanda l attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto, vuole contribuire a far conoscere più completamente le caratteristiche del contratto ORIZZONTE SERENO. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali NAVALE VITA S.p.A. è una Società per Azioni del gruppo Unipol, con sede legale in Italia, a Roma, in Via Farini, 17 - telefono 06/ , sito internet NAVALE VITA S.p.A.. è autorizzata all esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con D.M.del 3 settembre 1974, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 258 del 4 ottobre 1974; conformemente alle disposizioni regolanti l esercizio delle assicurazioni vita, l attività svolta dalla Società è sottoposta alla revisione di un apposita società denominata KPMG, avente sede legale a Milano, Via Vittor Pisani, Conflitto di interessi La gestione dei contratti assicurativi, viene effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse. In ogni caso la Società, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La durata del contratto, ossia il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative, deve essere stabilita in relazione alle necessità dell Assicurato, compatibilmente con la sua età. La durata può essere fissata tra un minimo di 1 ad un massimo di 20 anni. In caso di garanzie complementari l età a scadenza dei versamenti annui non deve superare i 65 anni. PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL ASSICURATO In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento del capitale assicurato, ai beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato. GARANZIE COMPLEMENTARI (solo se espressamente richiamate nel contratto) Le garanzie complementari sono applicabili alle sole forme assicurative a versamenti annui con età a scadenza (o termine della corresponsione dei versamenti) dell Assicurato non superiore a 65 anni.

7 A) - Garanzia complementare infortuni In caso di decesso dell Assicurato derivante da infortunio o di sua invalidità totale e permanente prima della scadenza prevista, verrà corrisposto un capitale aggiuntivo, raddoppiato in caso di infortunio automobilistico. B) - Garanzia Complementare in caso di invalidità totale e permanente In caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato prima della scadenza prevista, il contratto prevede l esonero dal pagamento dei versamenti residui. N.B. Relativamente alle forme di assicurazione che prevedono la corresponsione di un capitale in caso di decesso o invalidità totale e permanente viene richiesto il preventivo accertamento delle sue condizioni di salute mediante visita medica. E possibile, entro determinati importi di capitale, limitarsi alla compilazione di un questionario, per la cui compilazione si richiama l attenzione dell Assicurato sulle avvertenze riportate nel modulo di proposta; tuttavia in tal caso l efficacia della garanzia risulterà sospesa per un certo periodo di tempo e per alcune patologie, secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione. Inoltre si raccomanda di leggere attentamente quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazione relativamente alle esclusioni ed ai limiti di garanzia. Si sottolinea che i premi corrisposti sono utilizzati dall impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità, di invalidità, ). 4. Versamenti annui Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un versamento (premio) annuo costante anticipato, pagabile per il periodo pattuito e comunque non oltre la morte dell Assicurato. Il premio annuo può essere corrisposto in rate annuali o frazionate (semestrali, quadrimestrali e trimestrali), in quest ultimo caso è prevista una maggiorazione di costo per tener conto del ridotto flusso dei versamenti alla Società. Le maggiorazioni sui premi annui per versamenti diversi dall annuale sono riportate nella seguente tabella: Semestrale 2% Maggiorazione del premio annuo se frazionato in rate Quadrimestrale 3% Trimestrale 4% Oltre al premio, sono dovuti i diritti di ingresso corrisposti sulla prima rata di premio, pari a Euro 5. A fronte delle prestazioni assicurate, l entità del versamento viene determinata in funzione della durata del contratto, dell età e del sesso dell Assicurato, nonché del suo stato di salute e delle sue abitudini di vita. Non è previsto alcun versamento a carico del Contraente alla sottoscrizione della proposta. In caso di sospensione del pagamento dei premi la polizza si estingue ed premi pagati vengono acquisiti dalla Compagnia senza diritto a valore di riduzione o di riscatto. I versamenti annui potranno essere effettuati in contanti, con bollettino di cc postale oppure con bonifico bancario.

8 Gli importi di premio che seguono non tengono conto delle valutazioni del rischio (ad esempio attinenti allo stato di salute, alla professione e alle attività sportive dell'assicurato) che la Società può effettuare solo sulla base degli accertamenti sanitari richiesti e delle dichiarazioni rese dall'assicurato. Gli importi indicati non sono comprensivi dei diritti di ingresso. Tariffa : T002 Maschio Fumatore Tariffa : T002 Femmina Fumatrice Capitale Assicurato : Capitale Assicurato : Durata (anni) Durata (anni) Età Età ,71 99,15 109,87 132, ,14 36,03 43,70 55, ,83 117,53 148,81 191, ,71 51,56 66,64 84, ,09 179,18 233,12 309, ,03 82,28 103,85 131, ,71 294,50 389,13 506, ,74 129,56 162,51 205, ,73 493,52 639,76 811, ,64 199,16 251,10 324,23 Tariffa : T002 Maschio Fumatore Tariffa : T002 Femmina Fumatrice Capitale Assicurato : Capitale Assicurato : Durata (anni) Durata (anni) Età Età ,42 198,29 219,73 265, ,27 72,05 87,40 111, ,65 235,06 297,61 383, ,42 103,12 133,28 169, ,18 358,35 466,24 618, ,06 164,56 207,69 262, ,41 589,00 778, , ,49 259,11 325,03 410, ,45 987, , , ,29 398,32 502,20 648,45 Tariffa : T002 Maschio Fumatore Tariffa : T002 Femmina Fumatrice Capitale Assicurato : Capitale Assicurato : Durata (anni) Durata (anni) Età Età ,85 396,59 439,46 531, ,54 144,10 174,80 222, ,30 470,12 595,22 766, ,84 206,24 266,57 338, ,36 716,71 932, , ,13 329,11 415,38 525, , , , , ,98 518,23 650,05 820, , , , , ,58 796, , ,91

9 Tariffa : T001 Maschio Non Fumatore Tariffa : T001 Femmina Non Fumatrice Capitale Assicurato : Capitale Assicurato : Durata (anni) Durata (anni) Età Età ,94 66,97 72,45 86, ,75 31,17 37,04 46, ,83 75,28 94,54 122, ,15 42,85 55,24 70, ,30 112,61 148,33 202, ,82 67,82 86,57 111, ,39 187,58 255,24 346, ,48 108,42 138,71 178, ,64 326,87 440,86 585, ,10 171,75 220,73 289,68 Tariffa : T001 Maschio Non Fumatore Tariffa : T001 Femmina Non Fumatrice Capitale Assicurato : Capitale Assicurato : Durata (anni) Durata (anni) Età Età ,88 133,93 144,89 172, ,50 62,34 74,09 93, ,66 150,55 189,08 245, ,30 85,71 110,48 141, ,60 225,21 296,65 404, ,64 135,64 173,15 223, ,79 375,17 510,48 692, ,95 216,84 277,43 357, ,27 653,73 881, , ,20 343,50 441,46 579,36 Tariffa : T001 Maschio Non Fumatore Tariffa : T001 Femmina Non Fumatrice Capitale Assicurato : Capitale Assicurato : Durata (anni) Durata (anni) Età Età ,76 267,86 289,79 345, ,01 124,69 148,18 186, ,32 301,10 378,17 490, ,59 171,42 220,95 282, ,19 450,42 593,30 809, ,28 271,29 346,30 446, ,58 750, , , ,91 433,69 554,85 714, , , , , ,40 687,00 882, ,71 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Il presente contratto non prevede alcuna partecipazione agli utili da parte degli assicurati. 6. Opzioni di contratto Il presente contratto non prevede opzioni.

10 C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 7. Misure e modalità di eventuali sconti Il presente contratto non prevede sconti 8. Regime fiscale applicabile Imposta sui Versamenti I versamenti non sono soggetti ad imposte ad eccezione della quota di versamento relativa alla garanzia complementare Infortuni; per tale componente l imposta è del 2,5%. Detraibilità fiscale dei versamenti Per i versamenti relativi alla componente di puro rischio e garanzie complementari viene riconosciuta una detrazione d imposta IRPEF (ora IRE) nella misura annua massima di 245,32 Euro, che corrisponde all importo di 1.291,14 Euro moltiplicato per l aliquota del 19%. Tassazione delle somme assicurate Le somme liquidate dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti da IRPEF (ora IRE) ed imposta sulle successioni in caso di morte. E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto si considera perfezionato o concluso nel momento in cui: il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dal Contraente e dall'assicurato (se persona diversa dal Contraente); il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso. Gli effetti del contratto decorrono, a condizione che sia stato corrisposto il primo premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno ivi previsto. Il primo versamento effettuato dal Contraente, viene accettato da NAVALE VITA S.p.A. salvo buon fine ; pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento. 10. Risoluzione del contratto e sospensione dei versamenti In caso di sospensione dei versamenti la polizza verrà estinta, qualunque sia il numero dei premi corrisposti, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto. Entro tre mesi dall interruzione dei versamenti, il Contraente ha il diritto di riattivare l assicurazione secondo i criteri riportati nelle Condizioni di Assicurazione. 11. Riscatto, riduzione e prestito In caso di sospensione dei versamenti la polizza verrà estinta, qualunque sia il numero dei premi corrisposti, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto.

11 12. Revoca della proposta Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della Società e così intestata: NAVALE VITA S.p.A. NAVALE VITA S.p.A. Via Farini, Roma. A fronte della revoca, la Compagnia annulla la proposta pervenuta. 13. Diritto di recesso Nella fase successiva alla conclusione del contratto, qualora il Contraente, in seguito a ripensamento, intendesse annullarlo, potrà recedere entro 30 giorni dal ricevimento dell originale di polizza. Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. inviata al recapito sopra citato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà al Contraente, previa restituzione dell originale di polizza e delle eventuali appendici, il versamento corrispostole al netto dei diritti di emissione e della parte del versamento che ha coperto il rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. 14. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni Ai fini della liquidazione delle prestazioni, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti indicati all art. 13 delle Condizioni di Assicurazione. La Società, una volta ricevuta la documentazione, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall accertamento dell evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, dietro consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Si precisa che i diritti alla riscossione delle prestazioni si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (Art del Codice Civile). 15. Legge applicabile al contratto Al piano previdenziale si applica la legge italiana. In particolare si rilevano i seguenti aspetti legali: Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell art del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza delle polizze vita non sono pignorabili né sequestrabili. Tuttavia il versamento corrisposto dal Contraente soggiace alle disposizioni relative alla revocabilità degli atti compiuti in pregiudizio ai creditori. Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell art del Codice Civile, le somme corrisposte al Beneficiario a seguito di decesso non rientrano nell asse ereditario 16. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana. 17. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a NAVALE VITA S.p.A. - Via Farini, Roma Telefax: 06/ Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP,

12 Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 18. Ulteriore informativa disponibile La Società si impegna a comunicare tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni intervenute, rispetto a quanto riportato nella presente Nota Informativa, anche se dovute a modifiche della normativa, successive alla conclusione del contratto. 19. Comunicazioni del Contraente alla Società Ogni modifica delle abitudini di vita e delle attività professionali o sportive dell Assicurato che comportino un aggravamento del rischio assicurativo come indicato all art. 4 delle Condizioni di Assicurazione, dovrà essere comunicata alla Compagnia. In caso di mancata comunicazione, troveranno applicazione le limitazioni previste all art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. NAVALE VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale

13 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A PREASTAZIONI ED A PREMI ANNUI COSTANTI T001 NON FUMATORI T002 FUMATORI PARTE I-CONDIZIONI GENERALI PER LE ASSICURAZIONI TEMPORANEE PER IL CASO DI MORTE Art.1 - Obblighi della Compagnia Gli obblighi della Compagnia risultano dalla polizza e delle appendici da essa sottoscritte. Art.2 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell assicurazione Il contratto si intende concluso nel momento in cui: - il documento di polizza, firmato dalla Compagnia, viene sottoscritto dal Contraente e dall Assicurato (se persona diversa dal Contraente), ovvero - il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Compagnia il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso. L assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato sul documento di polizza quale data di decorrenza, se successivo. Art.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Compagnia stessa si riserva: - di contestare la validità del contratto, ai sensi dell Art.1892 del Codice Civile, quando esiste malafede o colpa grave; - di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre le somme da pagare, ai sensi dell Art.1893 del Codice Civile, se non esiste malafede o colpa grave. Trascorsi sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione la Compagnia potrà agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave. L inesatta dichiarazione dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all età reale, delle somme dovute. Art.4 Estensione dell assicurazione La garanzia per il rischio di morte copre qualunque causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato, fatte salve le esclusioni di cui all Art.5 e le limitazioni per contratti senza visita medica o per le altre cause descritte all Art.6. Art.5 Esclusioni È escluso dalla garanzia per il rischio di morte soltanto il decesso causato da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi;

14 - partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; - incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; - suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall eventuale riattivazione dell assicurazione. In questi casi, sempre che il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento del decesso. Art.6 Limitazione L immediata copertura del rischio di morte è subordinata alla circostanza che l Assicurato si sia sottoposto a visita medica e gli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Compagnia. Qualora l Assicurato, previo assenso della Compagnia, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia del capitale assicurato per il caso di morte viene sospesa per un periodo, della durata più avanti specificata, denominato periodo di carenza. In caso di decesso dell Assicurato durante il periodo di carenza, la Compagnia si limita a restituire sempre che il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi una somma pari all ammontare dei premi versati, al netto di accessori ed imposte. Tale limitazione non si applica, e quindi la Compagnia garantisce l intero capitale assicurato, esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l entrata in vigore dell assicurazione; a) una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; b) shock anafilattico; c) infortunio, inteso come l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. La durata del periodo di carenza è pari a sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione. Limitatamente al caso di decesso dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a 5 anni, oppure a 7 nel caso in cui l Assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, non abbia effettuato gli esami clinici richiesti dalla Compagnia e necessari ad accertare l eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti espressamente richiamati nel documento di polizza l applicazione delle suddette limitazioni avviene tenendo conto dell entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite.

15 Art.7 Pagamento dei premi I premi vengono pagati annualmente in via anticipata. Le rate di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite, contro ricevuta emessa dalla Compagnia, presso la sede della Compagnia stessa o presso l Agenzia cui è assegnata la polizza. Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. Art.8 Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla relativa data di scadenza, costituisce, a partire da quest ultima data, interruzione del pagamento dei premi. A seguito dell interruzione del pagamento dei premi, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti alla Compagnia. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Compagnia non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all incasso diretto del premio. Art.9 Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto Entro sei mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi, il Contraente può riattivare il contratto risolto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. L assicurazione entra nuovamente in vigore per l intero capitale dal giorno del pagamento dell importo dovuto. Trascorsi sei mesi dalla data predetta, la riattivazione può avvenire solo dietro accettazione scritta della Compagnia che può richiedere nuovi accertamenti sanitari a spese dell Assicurato e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In tal caso l assicurazione entra nuovamente in vigore, previo pagamento dell importo dovuto, dal giorno in cui la Compagnia ha comunicato il proprio assenso scritto. Trascorsi ventiquattro mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l assicurazione non può essere riattivata. Art.10 Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull originale del documento di polizza o su apposita appendice. Art.11 Beneficiari Il Contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - dopo che il contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; - dopo la morte del Contraente; - dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi le operazioni di pegno o vincolo di polizza richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

16 Art.12 Cambiamento di domicilio Ogni cambiamento di domicilio del Contraente o dell Assicurato deve essere notificato alla Compagnia. Diversamente sono valide a tutti gli effetti le comunicazioni inviate dalla Compagnia all ultimo domicilio noto alla Compagnia stessa. Art.13 Pagamenti della Compagnia Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a: - verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento - individuare con esattezza gli aventi diritto. È comunque necessario il certificato di nascita dell Assicurato che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto o che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata della Compagnia all Assicurato subito dopo la stipulazione. Debbono inoltre essere preventivamente consegnati: - certificato di morte; - relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo; - ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Compagnia. Verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, dietro consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento verrà effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Compagnia. Art.14 Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge. Art.15 Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Art.16 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente. PARTE II - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE Art.1 Prestazioni assicurate La Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari il capitale assicurato nel caso in cui la morte dell Assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale. In caso di vita dell Assicurato alla scadenza, il contratto si estingue ed i premi pagati restano acquisiti alla Compagnia in corrispettivo del rischio corso. L importo del capitale assicurato, costante per tutta la durata del contratto, è indicato nel documento di polizza.

17 Art.2 Premio annuo Il premio annuo è costante per tutta la durata contrattuale ed è dovuto non oltre l anno di decesso dell Assicurato. PARTE III - CONDIZIONI REGOLANTI L ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI (valide solo se le garanzie sono richiamate in polizza) La Compagnia a completamento di quanto stabilito in polizza assume l obbligo in caso di morte dell Assicurato conseguente ad infortunio esclusa ogni concausa e sempre che la polizza risulti al corrente col pagamento dei premi, di pagare ai Beneficiari indicati nella polizza stessa un capitale aggiuntivo riportato in calce alle garanzie. Nel caso di assicurazioni senza visita medica, detto capitale aggiuntivo verrà pagato anche se il decesso dell Assicurato si verifichi entro il previsto periodo di carenza. Si intende per infortunio l evento dovuto a causa, imprevista, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente costatabili, che abbiano come conseguenza diretta, entro un anno del suo verificarsi, la morte dell Assicurato. Della morte dell Assicurato per infortunio gli aventi diritto sono tenuti a dare avviso alla Direzione della Compagnia entro quindici giorni, se la morte è avvenuta in Italia, ed entro quaranta, se si è verificata all estero; in caso di mancata comunicazione entro i termini suddetti, essi perderanno il diritto loro derivante da questa assicurazione complementare. Gli aventi diritto debbono inoltre fornire la prova della morte dell Assicurato per infortunio, consentire tutte le indagini che la Compagnia ritenesse di dover effettuare ed autorizzare i medici intervenuti dopo l infortunio a dare alla Compagnia tutte le informazioni che si ritenessero necessarie. Per quanto non risulta esplicitamente stabilito nel presente allegato, le parti si richiamano alle Condizioni dell Assicurazione sulla vita, ed alle norme di legge in materia. GARANZIA A CONDIZIONI REGOLANTI LA COPERTURA DEL RISCHIO DI MORTE PER INFORTUNIO Agli effetti della presente assicurazione complementare, sono esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti: 1) dalla partecipazione a corse e gare automobilistiche ed alle relative prove ed allenamenti; 2) da guerra o da insurrezioni, da movimenti tellurici, da alluvioni o da trasmutazione del nucleo dell atomo e radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione radiazioni ionizzanti, da partecipazione a risse, duelli o azioni delittuose, da suicidio comunque e per qualunque circostanza avvenuto; 3) dall uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei. E tuttavia coperto il rischio di morte per infortunio derivante da voli compiuti dall Assicurato, in qualità di passeggero, su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea. L Assicurazione complementare del rischio di morte per infortunio si estingue ed i soprapremi versati dal Contraente restano acquisiti dalla Compagnia: a) nel caso di sospensione del pagamento del soprapremio; b) nel caso di riduzione ai sensi delle Condizioni generali di polizza, o di risoluzione (per riscatto sinistro scadenza) dell Assicurazione sulla vita;

18 c) quando l Assicurato, per riconosciuta invalidità totale e permanente, venga esonerato dal pagamento dei premi della polizza vita, in conformità alle Condizioni previste dall apposito allegato che sia stato emesso a seguito di richiesta della relativa garanzia; d) quando è trascorsa la durata stabilita per il pagamento dei premi relativi all assicurazione sulla vita; e) al compimento del 75 anno di età dell Assicurato. GARANZIA B CONDIZIONI REGOLANTI LA COPERTURA DEL RISCHIO DI MORTE PER INFORTUNIO A SEGUITO DI USO E GUIDA DI AUTOVEICOLI L Assicurazione vale per gli infortuni subiti dall Assicurato, sempre che l infortunio sia conseguenza di un incidente nel quale sia rimasto coinvolto il mezzo di trasporto su cui l Assicurato si trovava in qualità di conducente o di passeggero, a seconda dei casi sotto previsti in relazione: - alla guida ed uso di autovetture in servizio pubblico o privato sia di proprietà che di terzi; - alla guida ed uso di autocarri, sia di proprietà che di terzi; - all uso dei comuni mezzi di trasporto terrestre in servizio pubblico e da noleggio quali: autobus, tram e taxi. Delimitazione dell Assicurazione: agli effetti della validità della garanzia, l Assicurato, in qualità di conducente, dovrà essere in possesso della patente di abilitazione alla guida del mezzo da lui condotto. Il foglio di abilitazione provvisorio non è considerato patente agli effetti assicurativi. L Assicurazione non è valida qualora la patente sia stata ritirata per revisione ai sensi del vigente C.d.S. e/o per sentenza nonché se l Assicurato, nel momento della guida, era in stato di ebbrezza e/o sotto l effetto di stupefacenti o simili. Sono esclusi dall Assicurazione: - gli infortuni derivanti da partecipazione a corse o gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti; - gli infortuni derivanti da guerra, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; - gli infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure le radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; - gli infortuni sofferti per effetto e/o stato di ubriachezza, a quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose nonché di partecipazione ad imprese temerarie.

19 GLOSSARIO Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente. Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato. Capitale in caso di decesso: in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario. Capitale in caso di invalidità da infortunio o malattia: indennità liquidabile sotto forma di capitale in caso di infortunio o di malattia dell'assicurato che ha come conseguenza un'invalidità permanente così come definita nelle condizioni contrattuali. Carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata. Caricamenti: parte del versamento corrisposto dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società. Cessione, pegno e vincolo: condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l efficacia delle garanzie prestate richiede l assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. Clausola di rivalutazione: insieme di clausole che riportano le modalità di rivalutazione delle prestazioni, e ove previsto del versamento annuo. Commissioni di gestione: quota che la società trattiene dal rendimento finanziario della gestione separata. Compagnia: vedi società. Composizione della gestione separata: informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata. Conclusione del contratto: momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società. Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della società può collidere con quello del contraente. Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

20 Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna alla corresponsione dei versamenti alla società. Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del versamento, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell assicurato. Costi (o spese): oneri a carico del contraente gravanti sui versamenti o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società. Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successive. Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai versamenti ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un ipotetica operazione non gravata da costi. Dati storici: risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni. Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il versamento pattuito. Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente. Differimento (periodo di): nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita. Differimento del capitale a scadenza: facoltà offerta al contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza per un certo numero di anni Diritti (o interessi) di frazionamento: in caso di rateazione del versamento, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il versamento annuo per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata. Diritto proprio (del beneficiario): diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Durata dei versamenti: periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano dei versamenti previsti dal contratto stesso. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Esonero dei versamenti in caso di invalidità: in caso di infortunio o di malattia dell assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, non obbligatorietà della prosecuzione dei versamenti residui relativi alla garanzia principale. Esonero dei versamenti in caso di malattia grave: in caso di una malattia grave dell'assicurato tra quelle definite nelle condizioni contrattuali, non obbligatorietà della prosecuzione dei versamenti residui relativi alla garanzia principale.

21 Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i versamenti corrisposti e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza. Età assicurativa: modalità di calcolo dell età dell assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno. Fascicolo informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: - scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked); - nota informativa; - condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili; - glossario; - modulo di proposta. Garanzia complementare (o accessoria): garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esonero pagamento premi in caso d invalidità. Garanzia complementare infortuni: copertura assicurativa che prevede in caso di decesso dell'assicurato dovuto a infortunio, il pagamento di un capitale aggiuntivo, raddoppiato in caso di infortunio automobilistico. Garanzia di famiglia (o beneficio orfani): copertura assicurativa che prevede, in caso di decesso dell'assicurato e del coniuge contestualmente al decesso dell assicurato o entro un certo periodo la maggiorazione del capitale assicurato in caso di decesso secondo una misura prefissata nelle condizioni di polizza. Garanzia principale: garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie. Gestione separata (o speciale): fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono al netto dei costi, i versamenti corrisposti dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate. Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Impresa di assicurazione: vedi società. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità permanente: perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

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