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1 a%r REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOVARA La Dr.ssa Mar.ia Gabriella Mariani, in funzione di Giudice del Lavoro. ha pronunziato la seguente SENTENZA - tù.fi zc 0r e *& firft.è.

2 f, - di aver lavorato alle dipendenze della ditta SVOLGIMENTOIL ' Con ricorso al Tribunale di Novara rn fun:lon' I positato in data 3 ottobre 2007ì "'P limento inl dal giorno 11 settembre 2003 con to al ll livello operaio CCNL per l'lndustria metalmeccanica; - che con lettera in data 10 febbraio 2007, allegat al listino pags d'l n l 'i'aveva di gennaio 2007, comunicato a tutto il personal dlpatl' dente che, a decorrere dal successivo 1 mazo 2OO7' avrebbe ceduto la sua attività alla sociel :on trasferimento in capo alla cessionariai sensi dell'art 2112 c.c. di tutti irapporti di lavoro in essere; - che con lettera raccomandata mano 28 febbraio veva comunicato al ricorrente la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa ai sensi dell'art.21'19 c.c.; : aveva mutato la propria ragione soci iaìe in a n liquidazione e la cessione di '.,,,' in liq S.r.l., comunicata nella missiva in data 1O febbraio 2OO7' risultava confer mata dalle visure CCIAA in atti: - che il prowedimento di recesso, avente carattere disciplinare' doveva ritenersi illegiftimo per avere il datore di lavoro proceduto, contestualmente alla contestazìone dell'addebito' alla irrogazione della sanzione' nel mancato rispetto della procedura prevista dall'art 7 L 300/70;

3 \'t' :,, - che il licenziamento era da ritenersi altrosi nullo aotfo un prdtc iilffl per la genericità degli addebiti mossi al ricorronte p r ls rilto$f ry'l.iiì,; sione del codice disciplinare; nel merito il ricorrente contsglave ll lvúts' ::ì stenza di giusta causa o giustifìcato motlvo Tutto ciò premesso il ricorrente conveniva in giudizio, liquidazione affnché venisse dichiarata la illegittimita d8l li' cenziamento impugnato con Ia conseguente condanna delle socìeta con' venute a reìntegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ai sensì dell'art i70' Le società convenute, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si costituìvano in giudizio e pertanto venivano dichiarate contumaci All'udìenza in data 23 gennaio 2008, esaurita la discussìone' la causa veniva decisa come da separato dispositivo cui veniva data immediata lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE ll lìcenziamento è stato intimato al ricorrente con missiva in data 28 febbraio 2007 del seguente tenore: Le comunichiamo' nostro malgrado' che Siamogìuntine adeterminazionediinterromperei rapportodilavoroin tronco per giusta causa; non è piil possibile proseguire nel rapporto dì ìavoro essendo venuta meno la liducia oltre che avere continuamente rilevatr9, nonostante la nostra comprensioned inostri avvisi rjpetuti' dai suoi

4 comoortamenti un suo totale disinteresse al posto di lavoro; pertanto dalla data odierna termìna il Suo rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legg 6 di contratto". ll carattere ontologicamente disciplinare del licenziamento comporta ch esso debba essere adottato nel rispetto delle garanzie procedimentali cui all'art. 7 L. 300f970. Nella fattispecie il datore di lavoro ha violato le disposizioni di carattere formale previste daìla norma non essendo stato preceduto il prowedìmento disciplinare da contestazione dell'addebito e dall assegnazione di un termine a difesa non inferiore a cinque giorni' In tema di riparto dell'onere probatorìo in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatorial lìcenziamento di cui sìa accertata l'invalidità. fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a rrprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamenlo sono esclusivamente i'esistenza del rapporlo di lavoro subordinato e I'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiotl ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del costituiscono. insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore devono, perciò, èssere provati dal datore di lavoro. Con I'assolvimento di quest'onere plobatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art 1218 cod. civ - che I'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui ìmputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto

5 non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio sarcìtato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. L'individuazione siffatto on re pro' batorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalìtà di non rondere troppo diffcile I'esercizio del diritto del lavoratore, Ìl quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei iavoratori occupati nell'ìmpresa (Cass. S.U. 10 gennaio 2006.i i.:tìrii- n. 141). Nella fattispecìè il datore dì lavoro, attesa la contumacia delle società convenute, nulla ha dedotto non ottemperando all'onere della prova che sul medesimo gravava in ordine alla sussistenza del requisito dimensionale a fine della applicabilità della tutela obbligatoria. Aftese le motivazioni tutte sovra esposte ne consegue la declaratoria dj illegittimità del licenziamento intimato al riconente con lettera in data 28 febbraio 2007 con la conseguente condanna delle società convenute a reintegrare il riconente nel posto di lavoro ed a risarcirlo, in via solidale, del danno patito ìn misura di un'indennità rapportatalle retribuzioni globali d fatto perdute dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria èd interessi legali, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenzìali per il medesimo periodo. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza. P,Q.M.

6 Il Giudice del Lavoro; Visto l'art. 429 c.p,c., definitivamente pronunciando, con sentenza per legge prowisoriamentesecutiva: Dichiara la illegittimità del licenziamento inlimato al ricorente con lettera in data 28 febbraio 2007 e conseguentemente dichiara tenuta e condanna le società convenute a reintegrare il riconente nel posto di lavoro ed a risarcirlo, in via solidale, del danno patito in misura di un,indennità rapdortata alle retribuzioni globali difatto perdute dalla data del licenziamento a ouella dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per,, medesimo periodo. Condanna le società convenute, in solido, al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro oer dirit_ li ed onorari, oltre al 12,50% per spese generali, lvaecpa. Novara, 23 gennajo in IL E^NCELL;FRF d u*i, c",^a" it(aar l.lepiei.r-aèa il o \) elepl.rs!t}ì'3 2;: egg,;rot e tr,r!r[:li:: rr: -^ne ' l. 4ìJ,c,/ \, ì:-ì.: -: Ér.iè ll Giudice del Lavoro Dr.ssa Maria Gabriella Mariani rl CAN lw.lc.r,. IFRE OI EF 3e et àfè :E ]-

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