REGOLAMENTO EDILIZIO

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1 (Provincia di Arezzo) REGOLAMENTO EDILIZIO deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 03/07/2009 deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 02/12/2009 deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 28/12/2010 deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21/03/2011 GENNAIO 2011

2 Titolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Finalità e contenuto del Regolamento Edilizio Articolo 2 Coordinamento con gli strumenti della pianificazione territoriale e con gli atti di governo del territorio Titolo 2 STRUMENTI E PROCEDURE AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI Articolo 3 Attività edilizia libera Articolo 3 bis Disposizioni in materia di mezzi pubblicitari Articolo 4 Opere ed interventi soggetti a denuncia di inizio attività Articolo 5 Opere soggette a permesso di costruire Articolo 6 Opere ammesse con procedura d urgenza Articolo 7 Attività edilizia della Pubblica Amministrazione Articolo 8 Tutela paesaggistica ed ambientale Articolo 9 Autorizzazione paesaggistica e ambientale Articolo 10 Sanzione paesaggistica e ambientale STRUMENTI PREVENTIVI Articolo 11 Piani Attuativi Articolo 12 Lottizzazioni e autorizzazione a lottizzare Articolo 13 Richieste di lottizzazione Articolo 14 Approvazione delle lottizzazioni Articolo 15 Convenzione Articolo 16 Inadempienze e svincolo della cauzione Articolo 17 Opere di urbanizzazione Articolo 18 Il Piano di Recupero: competenze ed effetti Articolo 19 Elementi costitutivi del Piano di Recupero Articolo 20 Richiesta di approvazione del Piano di Recupero ORGANI TECNICO - AMMINISTRATIVI CONSULTIVI Articolo 21 Commissione Edilizia - Commissione per il Paesaggio (*) Articolo 22 Attribuzioni della Commissione Edilizia ed Urbanistica (*) Articolo 23 Attribuzioni e compiti della Commissione Edilizia e della Commissione Comunale per il Paesaggio (*) Articolo 24 Procedura per le adunanze della Commissione Edilizia e della Commissione Comunale per il Paesaggio (*) PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE Articolo 25 Documentazione necessaria per la presentazione delle istanze ai fini della completezza formale delle stesse. (*) Articolo 26 Documentazione richiesta per tipo d intervento PROCEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI ABILITATIVI Articolo 27 Procedure Articolo 28 Esame della denuncia di inizio attività Articolo 29 Integrazioni documentali Articolo 30 Esame delle domande per interventi di pubblico interesse e delle varianti in corso d opera Articolo 31 Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse Articolo 32 Comunicazione di avvio del procedimento Articolo 33 Intervento nel procedimento Articolo 34 Accordi procedimentali e sostitutivi

3 Articolo 35 Accesso agli atti formale e informale Articolo 36 Visione dei documenti Articolo 37 Rilascio di copie ADEMPIMENTI D OBBLIGO- RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI Articolo 38 Soggetto competente al rilascio del permesso di costruire Articolo 39 Contenuto dell atto di permesso di costruire Articolo 40 Contenuto della denuncia di inizio attività (False attestazioni) Articolo 41 Deroghe Articolo 42 Titolarità del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività 2-43 Articolo 43 Comunicazione di variazione della titolarità Articolo 44 Validità, decadenza, proroghe del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività Articolo 45 Progettista, direttore dei lavori e costruttore Articolo 46 Contributo di costruzione CONDOTTA DEI LAVORI SORVEGLIANZA SANZIONI Articolo 47 Apertura del cantiere Articolo 48 Occupazione e manomissione di suolo pubblico Articolo 49 Organizzazione del cantiere Articolo 50 Comunicazione di inizio dei lavori Articolo 51 Varianti in corso d opera Articolo 52 Ultimazione dei lavori Articolo 53 Attestazione di abitabilità o agibilità Articolo 54 Vigilanza sull attività urbanistico - edilizia Articolo 55 Ordinanza di sospensione dei lavori Articolo 56 Termini assegnati nei provvedimenti sanzionatori Articolo 57 Opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali Articolo 58 Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o in totale difformità dalla denuncia d inizio di attività Articolo 59 Opere eseguite in parziale difformità dal Permesso di costruire o dalla Denuncia di Inizio Attività e nelle ipotesi di interventi sul patrimonio edilizio esistente, previste all art.79 comma 1 lett. a) nonché comma 2 lett. d) della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii Articolo 60 Opere eseguite in assenza, in totale difformita o con variazioni essenziali rispetto alla D.I.A e per gli interventi di cui all art. 4 comma 1 lettere b), f) e g), e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all art. 4 comma 2 lettere a), b) e c) della L.R. n.52/99 e ss.mm.ii Articolo 61 Accertamento di conformità Articolo 62 Sanzione amministrativa Articolo 63 Esecuzione d ufficio delle demolizioni Articolo 64 Sanzioni per la violazione delle disposizioni del presente regolamento 2-55 Titolo 3 REQUISITI DELLE COSTRUZIONI REQUISITI URBANISTICI Articolo 65 Volume (*) Articolo 66 Superficie fondiaria di pertinenza Articolo 67 Superficie coperta

4 Articolo 68 Rapporto di copertura Articolo 69 Indici di fabbricabilità Articolo 70 Altezza degli Edifici Articolo 71 Distanze Articolo 72 Superficie utile residenziale Articolo 73 Superficie utile di tipo non residenziale Articolo 74 Sagoma di edificio Articolo 75 Edificio Unifamiliare Articolo 76 Pertinenze Articolo 77 Unità immobiliare Articolo 78 Allineamenti REQUISITI MICROCLIMATICI E AMBIENTALI Articolo 79 Igiene del suolo Articolo 80 Requisiti di ventilazione e illuminazione degli edifici Articolo 81 Requisiti distributivi e dimensionali Articolo 82 Requisiti relativi all accessibilità ed uso Articolo 83 Locali per l allevamento e il ricovero di animali NORME TECNOLOGICHE Articolo 84 Rifornimento Idrico Articolo 85 Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili o domestici 3-79 Articolo 86 Smaltimento scarichi assimilabili a civili nelle zone servite da fognature 3-81 Articolo 87 Smaltimento di scarichi assimilabili a civili nelle zone non servite da fognature 3-84 Articolo 88 Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi 3-86 Articolo 89 Impianto di smaltimento delle acque piovane Articolo 90 Impianti Igienici Articolo 91 Impianti di aerazione Articolo 92 Impianti di smaltimento delle acque luride Articolo 93 Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque luride Articolo 94 Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi 3-92 Articolo 95 Centrali Termiche Articolo 96 Canne fumarie e camini industriali (*) Articolo 97 Comignoli Articolo 98 Infrastrutture ed impianti per la ricezione delle telecomunicazioni Articolo 99 Contenimento dell inquinamento acustico Titolo 4 NORME E DISPOSIZIONI PARTICOLARI REQUISITI DEGLI SPAZI ESTERNI Articolo 100 Morfologia del terreno Articolo 101 Pavimentazioni Articolo 102 Scale Articolo 103 Rampe Articolo 104 Accessi nelle strade urbane. Passi Carrabili

5 Articolo 105 Corti o cortili Articolo 106 Percorsi di uso pubblico e condominiale Articolo 107 Recinzioni Articolo 108 Caratteristiche esterne dei fabbricati Articolo 109 Manutenzione e decoro delle costruzioni Articolo 110 Arredo Urbano PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI EDIFICI Articolo 111 Prescrizione particolari per gli edifici residenziali di VCA in zona E Articolo 112 Prescrizioni particolari per gli edifici residenziali VCA in zona E ed in zona B Articolo 113 Prescrizioni particolari per le zone F4, F Articolo 114 Salvaguardia per i centri storici Articolo 115 Norme transitorie (*) Titolo 5 ALLEGATI REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO (*) MODALITA DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PAESAGGISTICA (Art. 167 del D. Lgs. 41/2004) (*) BARRIERE ARCHITETTONICHE REQUISITI MICROCLIMATICI ELENCO VOLUMI TECNICI SCHEDE - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER TIPO D INTERVENTO

6 TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Finalità e contenuto del Regolamento Edilizio Il Regolamento Edilizio, in virtù dell art.117 comma 6 della Costituzione, dell art.3 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., in conformità all art.4 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. ed alla legislazione regionale vigente, detta norme aventi carattere della generalità ed astrattezza. Le attività che comportano la modificazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, nonché le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e controllo, sono regolate, in accordo con le disposizioni di legge nazionali e regionali e con gli strumenti urbanistici vigenti, dalle presenti norme. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, nonché a garantire sia la tutela di valori architettonici ed ambientali, sia il decoro e l igiene cittadina, la sicurezza e la vigilanza. Il presente Regolamento contiene sia disposizioni, di carattere obbligatorio, anche recepite dalla normativa nazionale e regionale, sia linee guida dirette ad orientare la progettazione e l esecuzione dell attività edilizia e al conseguimento del decoro cittadino. Il presente Regolamento è costituito dall articolato e dagli allegati, comprensivi sia di normative tecniche specifiche sia di modulistica. Le norme del presente Regolamento non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per disposizione espressa, con specifico riferimento alle singole disposizioni. Le norme statali e regionali sopravvenute comportano l'immediata abrogazione delle disposizioni in contrasto del presente Regolamento. 1 1 Variante Approvata Con Delibera Cc Del 28/12/

7 Articolo 2 Coordinamento con gli strumenti della pianificazione territoriale e con gli atti di governo del territorio 2 Le presenti norme si coordinano e si integrano con le norme di attuazione degli strumenti della pianificazione territoriale e con gli atti di governo del territorio di cui agli artt.9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii.. Esse si applicano in tutti i casi e per tutti gli interventi edilizi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici sia generali, sia di dettaglio. Nel caso di contrasto prevalgono gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo dl territorio. 2 Variante Approvata Con Delibera Cc Del 28/12/

8 TITOLO 2 STRUMENTI E PROCEDURE AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI Articolo 3 Attività edilizia libera 3 I seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo: 1. interventi di manutenzione ordinaria; 2. interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio, fuori dalle ipotesi di cui all art.4, commi 3 e 4, del presente Regolamento; 3. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato. Non è soggetta, inoltre, ad atti abilitativi edilizi, salva la necessità di acquisire preventivamente le autorizzazioni o nulla-osta previsti per specifici vincoli, l installazione di: 1. impianti di illuminazione esterna pubblica di carattere provvisorio o permanente; 2. elementi di arredo urbano di superficie non superiore a mq.10 (pensiline, paline di fermata, panchine, fioriere, orologi, scritte luminose, tabelloni comunali, ecc.), segnaletica di indicazione, insegne, targhe, bacheche. Tende non aggettanti su spazio pubblico e strutture precarie quali pedane, palchi o gazebo, quando tali impianti sono disciplinati dal Piano del colore e del decoro urbano di cui all allegato al presente Regolamento; 3. lavori alle facciate consistenti in: rifacimento della tinteggiatura senza cambio di tonalità di colore; rifacimento di facciate anche con cambio di colore qualora siano seguiti i criteri indicati dal Piano del colore e del decoro urbano di cui all allegato al presente Regolamento; riparazione o rifacimento degli elementi decorativi con le stesse caratteristiche; riparazione o rifacimento dell intonaco; riparazione o sostituzione degli infissi con le stesse caratteristiche degli esistenti; riparazione o sostituzione di cancelli, inferriate e ringhiere con le stesse caratteristiche degli elementi esistenti; riparazione o sostituzione di griglie o botole; realizzazione di nicchie e sportelli per la protezione di impianti e contatori; realizzazione di manufatti per la protezione di impianti e contatori fino ad una superficie massima di mq.0,50; riparazione o sostituzione di canne fumarie con altre di medesime caratteristiche e dimensioni; riparazione o rifacimento delle pavimentazioni di terrazze e balconi; 3 Modificato con del. C.C. n. del /03/

9 riparazione o rifacimento degli elementi di finitura di terrazze e balconi, compreso la posa in opera di fioriere ornamentali; installazione di cassa bancaria automatica (bancomat); piccole aperture per presa d aria aventi una superficie massima di cmq.400; riparazione o sostituzione di tende parasole, mantenendo le caratteristiche preesistenti; installazione di zanzariere. 4. lavori alla copertura consistenti in: ripassatura del manto di copertura con possibile sostituzione o integrazione degli elementi deteriorati, compreso anche la sporadica sostituzione degli elementi secondari della copertura; sostituzione degli elementi del manto di copertura con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche per forma e materiali; riparazione o sostituzione di canali di gronda e pluviali con elementi aventi le stesse caratteristiche; riparazione, rifacimento o nuova realizzazione della cimasa dei parapetti di terrazze e balconi; riparazione, rifacimento o nuova realizzazione del rivestimento delle strutture di coronamento con elementi in lamiera di rame, lamiera verniciata o similari, aventi uno sviluppo lineare complessivo non superiore a m.1 (per la nuova realizzazione); riparazione o rifacimento di comignoli e canne fumarie con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche e dimensioni; nuova realizzazione di comignoli fino ad un altezza massima fuori falda di m.1 e per un numero massimo di 1 per ogni falda; riparazione o sostituzione di lucernari con le stesse caratteristiche di quelli esistenti; nuova realizzazione di lucernari e passi d uomo nella misura massima di 1 per ogni falda e della superficie massima di mq.1; riparazione o sostituzione degli elementi non strutturali di pensiline, pergolati, pensiline a copertura degli impianti di distribuzione carburanti, mantenendo invariate le caratteristiche preesistenti. 5. le seguenti sistemazioni ed opere esterne: riparazione o rifacimento delle pavimentazioni esterne senza modifica al disegno preesistente e alle superfici a verde e permeabili, compreso modesti livellamenti del terreno; riparazione o rifacimento di griglie; installazione di tende o tendoni su aree per una superficie massima di mq.20, aventi montanti in struttura leggera, oppure del tipo estensibile senza montanti, non infissi al suolo e senza chiusure laterali; installazione di arredi esterni semplicemente appoggiati al suolo; installazione di pergolati e gazebi con struttura leggera in legno, privi di copertura solida impermeabile, fino ad una superficie massima di mq.20; installazione di serre stagionali, non collegate all attività agricola, costituite da materiale plastico trasparente, fino ad una superficie massima di mq.20; nuova realizzazione di recinzioni in rete metallica e paletti semplicemente infissi al suolo, senza impiego di malte o conglomerati, dell altezza massima fuori terra di m.1,50; 2-9

10 nuova costruzione di barbecue o forni di piccole dimensioni; apertura di passo carrabile senza opere edilizie; riparazione o sostituzione di barriera manuale o automatica per l accesso carrabile; installazione di paletti dissuasori; riparazione o sostituzione del muro di cinta o di contenimento, mantenendo invariate le caratteristiche costruttive preesistenti; riparazione o sostituzione di elementi costruttivi, non strutturali, e tecnici delle piscine mantenendo le caratteristiche preesistenti; esecuzione delle opere necessarie per lo scolo delle acque piovane; installazione di modesti elementi di natura ornamentale; riparazione o rifacimento di strada privata interna sullo stesso tracciato e con le stesse caratteristiche; taglio delle piante (vedi TITOLO 5 ALLEGATI). 6. lavori interni consistenti in: riparazione o sostituzione di pavimenti, rivestimenti, infissi ed ogni altra opera di finitura; riparazione, rifacimento o nuova realizzazione di arredi fissi quali: armadi a muro, muretti, controsoffitti e caminetti (per la nuova realizzazione); riparazione o rifacimento di intonaco; realizzazione di nicchie per il contenimento di impianti e contatori; riparazione o sostituzione degli elementi di finitura, non strutturali, delle parti condominiali del fabbricato; posa in opera di pareti mobili e di pavimenti galleggianti. 7. i seguenti impianti riparazione o sostituzione degli apparecchi igienico sanitari; riparazione o sostituzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche; riparazione o sostituzione dell impianto di smaltimento liquami, compreso la fossa biologica tricamerale ed ogni altro accessorio relativo, fino al limite della proprietà privata; riparazione o sostituzione dell impianto di smaltimento delle acque meteoriche, fino al limite della proprietà privata; riparazione, sostituzione o nuova installazione di antenna ricevente radio TV; posa in opera di cavi elettrici interrati o sotto traccia nell area privata, a servizio di impianti esistenti; installazione di pompa di calore, intesa come estensione dell impianto termico esistente, sulle facciate non visibili da spazi pubblici; installazione di impianti di condizionamento sulle facciate non visibili da spazi pubblici; installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a mc.13; estensioni degli impianti esistenti all interno dell edificio. 8. le seguenti opere: demolizione di opere abusive; opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro abitato; eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità con opere provvisionali, come disposto all art.6 del presente Regolamento; 2-10

11 cartelloni pubblicitari fino a mq.2 di superficie; rimozione materiali di discarica. La eventuale occupazione del suolo pubblico è soggetta ad apposito permesso da parte dell Amministrazione Comunale. Articolo 3 bis Disposizioni in materia di mezzi pubblicitari 4 Nel procedimento di autorizzazione di mezzi pubblicitari all interno dei centri abitati, ai sensi dell art. 23 comma 5 del Codice della Strada, sono visibili è da intendersi ogni mezzo pubblicitario a distanza inferiore a 15 m dalla carreggiata appartenente ad un diverso Ente. Si intende altre sì area di intersezione la carreggiata comune a più strade nella quale si intersecano due o più correnti di traffico a raso, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. Ai sensi dell'art. 23 comma 6 del Codice della Strada, con riferimento all'art. 51 comma 4 del Regolamento di Attuazione, le distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari entro il centro abitato, salvo deroga, sono le seguenti: metri lungo le strade di scorrimento, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; metri lungo le strade urbane di quartiere e le strade locali, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; metri dagli altri cartelli pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; Ai sensi dell art. 23 comma 4 del Codice della Strada, per i mezzi pubblicitari non luminosi inferiori a mq. 4, l autorizzazione si intende tacitamente rilasciata decorsi 30 giorni dalla richiesta. Ai sensi dell'art. 51 comma 5 del Regolamento di Attuazione, entro i centri abitati, la distanza dal limite della carreggiata per l'apposizione delle insegne di esercizio è pari a mezzo metro. Ai sensi dell'art. 51 comma 6 del Regolamento di Attuazione, entro i centri abitati, la distanza dal limite della carreggiata per l'apposizione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è pari ad un metro. Le insegne di esercizio, attività edilizia libera, sono sempre consentite, fatto salvo quanto prescritto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, per le aree ad esso sottoposte. Le autorizzazioni in deroga sono concesse, nel rispetto delle esigenze di tutela della circolazione stradale, dal Responsabile del Servizio dell'unità Operativa n Introdotto con del. C.C. n. del /03/

12 Articolo 4 Opere ed interventi soggetti a denuncia di inizio attività 5 Sono soggetti a denuncia di inizio attività, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, al presente Regolamento Edilizio, alle salvaguardie regionali provinciali e comunali, i seguenti interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, in quanto non incidono sulle risorse essenziali del territorio ancorché realizzati con opere interne: a. Manutenzione ordinaria, recante mutamento dell esteriore aspetto degli immobili, nei seguenti casi: Lavori alle facciate le opere indicate nell elenco di cui all art.3 ma escluse dall attività libera per gli specifici vincoli indicati; rifacimento della tinteggiatura con cambio di colore con esclusione degli edifici disciplinati dal Piano del colore e del decoro urbano ; rifacimento o nuova realizzazione di elementi decorativi che modificano l aspetto esteriore dell immobile con esclusione degli edifici disciplinati dal Piano del colore e del decoro urbano ; Lavori alla copertura le opere indicate nell elenco di cui all art.3 ma escluse dall attività libera per gli specifici vincoli indicati; rifacimento o nuova realizzazione di sistemi di coibentazione e di impermeabilizzazione per uno spessore complessivo superiore a cm.8; Sistemazioni ed opere esterne le opere indicate nell elenco di cui all art.3 ma escluse dall attività libera per gli specifici vincoli indicati; Lavori interni le opere indicate nell elenco di cui all art.3 ma escluse dall attività libera per gli specifici vincoli indicati; b. Manutenzione straordinaria c. Restauro d. Risanamento conservativo e. Ristrutturazione edilizia f. Altri tipi d intervento che non comportino trasformazione urbanistica ed edilizia: a. le opere di rinterro e di scavo non connesse all attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere; b. i mutamenti di destinazione d uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dal Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni; c. le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione; d. le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso; e. gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità; f. le varianti in corso d opera dirette a realizzare gli interventi di cui al presente articolo, anche quando la variante si riferisca ad interventi già autorizzati con 5 articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 03/07/

13 permesso di costruire, in quanto collegate alla realizzazione di nuove opere urbanizzative, purché la variante non incida su quest ultime; g. gli altri interventi edilizi che non rientrano nella classificazione di cui all art.5 del presente regolamento. Sono inoltre soggetti a denuncia di inizio attività gli interventi di cui all art.5, qualora siano specificamente disciplinati dal Regolamenti Urbanistico di cui all art.55 L.R. n.1/ e ss.mm.ii, dai piani complessi di intervento di cui all art.56 della stessa legge regionale 6 e ss.mm.ii., dai piani attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio Comunale. Tutte le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorità. In particolare, nel caso di immobili assoggettati alle disposizioni di cui: alla Parte II e III del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio); alla L. n.394/1991 e ss.mm.ii. (aree protette - parchi); alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei Piani di Bacino di cui alla L. n.183/1989 e ss.mm.ii. (Norme per l assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo). Sono subordinati al preventivo rilascio del parere della Commissione Edilizia, se istituita, comunicato dal Responsabile del Servizio, da intendersi quale atto di assenso ai sensi dell art.79 comma 4 della L.R. n.1/20052 e ss.mm.ii., le opere e gli interventi di cui al presente articolo che siano giudicati meritevoli dagli strumenti urbanistici di tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico ed estetico. Il presente regolamento comprende in questo ambito: gli immobili con relative aree di pertinenza indicati negli atti di governo del territorio quali edifici di pregio; il rifacimento della tinteggiatura nell ambito territoriale definito con Piano del colore e del decoro urbano di cui all allegato al presente Regolamento; le opere che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici nelle zone A di cui al D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii. e/o compresi nelle aree di tutela delle strutture urbane, degli aggregati e delle ville, come definite negli strumenti della pianificazione territoriale. L atto di assenso attesta la conformità dell intervento alla disciplina di tutela prevista dagli strumenti urbanistici e dal presente regolamento, nonché l idoneità dell intervento medesimo alla conservazione dei caratteri storici, culturali, architettonici ed estetici tutelati. 2-13

14 In relazione alla loro incidenza sul carico urbanistico, gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività devono prevedere la manutenzione e l adeguamento delle opere di urbanizzazione in funzione dell intervento progettato Articolo 5 Opere soggette a permesso di costruire Sono soggette a permesso di costruire, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio, le seguenti trasformazioni urbanistico edilizie: a. gli interventi di nuova edificazione, ovvero di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli di cui alle lettere successive del presente articolo e da quelli di cui all art.4 precedente; b. l installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni, che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni; c. la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune, fuori dalle ipotesi di cui all art.4 comma 1; d. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e. la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all aperto, che comporti l esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f. gli interventi di ristrutturazione urbanistica; g. le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia; h. gli interventi di sostituzione edilizia. Per le opere pubbliche del Comune, l atto comunale con il quale il progetto esecutivo è approvato o l opera autorizzata secondo le modalità previste dalla L. n.109/1994 e ss.mm.ii. ha i medesimi effetti del permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche. Articolo 6 Opere ammesse con procedura d urgenza Oltre alle opere da eseguirsi su ordinanza del Sindaco a tutela della pubblica incolumità, non sono soggette a presentazione preventiva della domanda di permesso di costruire o della denuncia di inizio dell attività quelle opere che rivestono carattere 2-14

15 di necessità e urgenza per le quali, tuttavia, è fatto obbligo di darne comunicazione al Sindaco mediante lettera raccomandata entro 24 ore dalla data di inizio delle stesse e di presentare la regolare richiesta e la relativa documentazione non oltre i 60 giorni successivi alla predetta data. L ordinanza del Sindaco emessa ai sensi dell art.50 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. potrà permettere oltre alla eliminazione del pericolo anche l esecuzione delle opere di ricostruzione della parte di manufatto oggetto di ordinanza. Articolo 7 Attività edilizia della Pubblica Amministrazione Non si applicano le disposizioni dell art.2 del presente regolamento per: a. opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell art.34 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; b. opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale o opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del D.P.R. n.383/1994 e ss.mm.ii.; c. opere pubbliche del Comune, approvate dal competente organo comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell art.47 del D.P.R. n.554/1999 e ss.mm.ii.. In tal caso, l'atto comunale con il quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata secondo le modalità previste dalla L. n.109/1994 e ss.mm.ii. (Legge quadro in materia di lavori pubblici) ha i medesimi effetti del corrispondente atto abilitante. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche. Per tali progetti, il parere della Commissione Edilizia è richiesto nei termini di cui all'art.22 del presente Regolamento (art.78 comma 2 della L.R. n.1/ e ss.mm.ii.). Articolo 8 Tutela paesaggistica ed ambientale Ai sensi del Parte III del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., negli ambiti territoriali assoggettati al vincolo paesaggistico e ambientale sono vietate le modificazioni dello stato dei luoghi e dell aspetto esteriore degli edifici, senza l autorizzazione di cui all art.9 del presente Regolamento. 2-15

16 Sono considerate modificazioni dello stato dei luoghi e dell aspetto esteriore degli edifici le attività edilizie comportanti la modifica dell aspetto esterno dei luoghi e degli edifici. Non sono considerati tali fatto salvo quanto ricompreso nell'allegato 1 del D.P.R. 139/ : le modifiche all interno di spazi delimitati dagli edifici (cortili, chiostrine); gli interventi conservativi di riparazione e di adeguamento dei prospetti di limitate parti dell edificio, che utilizzano materiali e criteri compositivi conformi all esistente; gli adeguamenti tecnici necessari a rendere eseguibili le opere già autorizzate. gli interventi conservativi e le opere pertinenziali, che sono conformi allo stato dei luoghi, cioè realizzati con le modalità e le tecniche tipiche che determinano l aspetto paesaggistico e ambientale dei luoghi ed in particolare: 1) Lavori alle facciate rifacimento della tinteggiatura senza cambio di colore; (manutenzione ordinaria) riparazione o rifacimento degli elementi decorativi con le stesse caratteristiche; (manutenzione ordinaria) riparazione o rifacimento dell intonaco; (manutenzione ordinaria) riparazione o sostituzione degli infissi con le stesse caratteristiche degli esistenti; (manutenzione ordinaria) riparazione o sostituzione di cancelli, inferriate e ringhiere con le stesse caratteristiche degli elementi esistenti; (manutenzione ordinaria) riparazione o sostituzione di griglie o botole; (manutenzione ordinaria) realizzazione di coibentazioni e rivestimenti a cappotto fino a d uno spessore massimo di cm.5; (manutenzione ordinaria) realizzazione di nicchie e sportelli per la protezione di impianti e contatori; (manutenzione ordinaria) realizzazione di manufatti per la protezione di impianti e contatori fino ad una superficie massima di mq.0,50; (manutenzione ordinaria) riparazione o sostituzione di canne fumarie con altre di medesime caratteristiche e dimensioni; (manutenzione ordinaria) riparazione o rifacimento delle pavimentazioni di terrazze e balconi; (manutenzione ordinaria) riparazione, sostituzione o nuova realizzazione dei sistemi di coibentazione e impermeabilizzazione di coperture piane, terrazze e balconi; (manutenzione ordinaria) riparazione o rifacimento degli elementi di finitura di terrazze e balconi, compreso la posa in opera di fioriere ornamentali; (manutenzione ordinaria) installazione di cassa bancaria automatica (bancomat); (manutenzione ordinaria) piccole aperture per presa d aria aventi una superficie massima di cmq.400; (manutenzione ordinaria) 7 Variante Approvata Con Delibera Cc Del 28/12/

17 riparazione o sostituzione di tende parasole, mantenendo le caratteristiche preesistenti; (manutenzione ordinaria) installazione di zanzariere. (manutenzione ordinaria) 2) Lavori alla copertura ripassatura del manto di copertura con possibile sostituzione o integrazione degli elementi deteriorati, compreso anche la sporadica sostituzione degli elementi secondari della copertura; (manutenzione ordinaria) sostituzione degli elementi del manto di copertura con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche per forma e materiali; (manutenzione ordinaria) riparazione, rifacimento o nuova realizzazione dei sistemi di coibentazione e di impermeabilizzazione fino ad uno spessore massimo di cm.8; (manutenzione ordinaria) riparazione o sostituzione di canali di gronda e pluviali con elementi aventi le stesse caratteristiche; (manutenzione ordinaria) riparazione, rifacimento o nuova realizzazione della cimasa dei parapetti di terrazze e balconi; (manutenzione ordinaria) riparazione, rifacimento o nuova realizzazione del rivestimento delle strutture di coronamento con elementi in lamiera di rame, lamiera verniciata o similari, aventi uno sviluppo lineare complessivo non superiore a m.1; (manutenzione ordinaria) riparazione o rifacimento di comignoli e canne fumarie con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche e dimensioni; (manutenzione ordinaria) nuova realizzazione di comignoli fino ad un altezza massima fuori falda di m.1 e per un numero massimo di 1 per ogni falda; riparazione o sostituzione di lucernari con le stesse caratteristiche di quelli esistenti; (manutenzione ordinaria) nuova realizzazione di lucernari e passi d uomo nella misura massima di 1 per ogni falda e della superficie massima di mq.0,50; (manutenzione ordinaria) riparazione o sostituzione degli elementi non strutturali di pensiline, pergolati, pensiline a copertura degli impianti di distribuzione carburanti, mantenendo invariate le caratteristiche preesistenti. (manutenzione ordinaria) 3) Sistemazioni ed opere esterne riparazione o rifacimento delle pavimentazioni esterne senza modifica al disegno preesistente e alle superfici a verde e permeabili, compreso modesti livellamenti del terreno; (manutenzione ordinaria) riparazione o rifacimento di griglie; (manutenzione ordinaria) installazione di tende o tendoni su aree per una superficie massima di mq.20, aventi montanti in struttura leggera, oppure del tipo estensibile senza montanti, non infissi al suolo e senza chiusure laterali. Escluso l ambito di applicazione della Parte III del presente Regolamento; (opere pertinenziali) installazione di arredi esterni semplicemente appoggiati al suolo; 2-17

18 (opere pertinenziali) installazione di pergolati e gazebi con struttura leggera in legno, privi di copertura solida impermeabile, fino ad una superficie massima di mq.20. Escluso l ambito di applicazione della Parte III del presente Regolamento; (opere pertinenziali) installazione di serre stagionali, non collegate all attività agricola, costituite da materiale plastico trasparente, fino ad una superficie massima di mq.20; (opere pertinenziali) nuova realizzazione di recinzioni in rete metallica e paletti semplicemente infissi al suolo, senza impiego di malte o conglomerati, dell altezza massima fuori terra di m.1,50; (manutenzione ordinaria) nuova costruzione di barbecue o forni di piccole dimensioni; (opere pertinenziali) riparazione o sostituzione di barriera manuale o automatica per l accesso carrabile; (manutenzione ordinaria) installazione di paletti dissuasori; (manutenzione ordinaria) riparazione o sostituzione del muro di cinta o di contenimento, mantenendo invariate le caratteristiche costruttive preesistenti; (manutenzione ordinaria) riparazione o sostituzione di elementi costruttivi, non strutturali, e tecnici delle piscine mantenendo le caratteristiche preesistenti; (manutenzione ordinaria) esecuzione delle opere necessarie per lo scolo delle acque piovane; (manutenzione ordinaria) installazione di modesti elementi di natura ornamentale; (manutenzione ordinaria) riparazione o rifacimento di strada privata interna sullo stesso tracciato e con le stesse caratteristiche. (manutenzione ordinaria) 4) Lavori interni riparazione o sostituzione di pavimenti, rivestimenti, infissi ed ogni altra opera di finitura; (manutenzione ordinaria) riparazione, rifacimento o nuova realizzazione di arredi fissi quali: armadi a muro, muretti, controsoffitti e caminetti; (manutenzione ordinaria) riparazione o rifacimento di intonaco; (manutenzione ordinaria) realizzazione di nicchie per il contenimento di impianti e contatori; (manutenzione ordinaria) riparazione o sostituzione degli elementi di finitura, non strutturali, delle parti condominiali del fabbricato; (manutenzione ordinaria) posa in opera di pareti mobili e di pavimenti galleggianti. (manutenzione ordinaria) 5) Impianti riparazione o sostituzione degli apparecchi igienico sanitari; (manutenzione ordinaria) riparazione o sostituzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche; (manutenzione ordinaria) riparazione o sostituzione dell impianto di smaltimento liquami, 2-18

19 compreso la fossa biologica tricamerale ed ogni altro accessorio relativo, fino al limite della proprietà privata; (manutenzione ordinaria) riparazione o sostituzione dell impianto di smaltimento delle acque meteoriche, fino al limite della proprietà privata; (manutenzione ordinaria) riparazione, sostituzione o nuova installazione di antenna ricevente radio TV; (manutenzione ordinaria) posa in opera di cavi elettrici interrati o sotto traccia nell area privata, a servizio di impianti esistenti; (manutenzione ordinaria) installazione di pompa di calore, intesa come estensione dell impianto termico esistente, sulle facciate non visibili da spazi pubblici; (manutenzione ordinaria) installazione di impianti di condizionamento sulle facciate non visibili da spazi pubblici; estensioni degli impianti esistenti all interno dell edificio. (manutenzione ordinaria) 6) Barriere architettoniche interventi volti all eliminazione di barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di manufatti che alterino la sagoma dell edificio, oppure rampe per il superamento di dislivelli non superiori a m.1. (manutenzione ordinaria) 7) Varie demolizione di opere abusive; opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro abitato; eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità con opere provvisionali, come disposto all art.6; cartelloni pubblicitari fino a mq.2 di superficie; rimozione materiali di discarica. Sono altresì considerate modificazioni dello stato dei luoghi le alterazioni della morfologia dei terreni e degli assetti vegetazionali degli alberi, escluse le ordinarie pratiche colturali di potatura, orticole, di reimpianto e del vivaismo. Articolo 9 Autorizzazione paesaggistica e ambientale L autorizzazione ai fini paesaggistici ed ambientali, di cui all art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii è rilasciata dal Comune, ai sensi dell art.87 della L.R. n.1/ e ss.mm.ii., previo parere della C.C.P., espresso con la presenza di almeno due degli esperti di cui all art.23 del presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui alla Parte III del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii

20 Articolo 10 Sanzione paesaggistica e ambientale In caso di violazione delle disposizioni di cui agli artt.8 e 9 del presente Regolamento è comminata la sanzione paesaggistica di cui all art.146 del D.Lgs n.41/2004 e ss.mm.ii., calcolata secondo le modalità di cui allo specifico allegato del presente regolamento. 2-20

21 STRUMENTI PREVENTIVI Articolo 11 Piani Attuativi Nelle zone appositamente indicate dagli atti di governo del territorio vigenti, il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla preventiva formazione ed approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica e/o privata. L A.C. si riserva, tuttavia, di richiedere, anche al di fuori di dette zone, lo strumento preventivo qualora le particolari dimensioni dell intervento e/o le caratteristiche ambientali lo rendano opportuno. In tal caso può essere presentato all approvazione dell organo competente un progetto planivolumetrico con le stesse caratteristiche tecniche del piano attuativo. I piani di cui sopra debbono essere predisposti nel rispetto delle destinazioni di zona, degli indici urbanistici ed edilizi prescritti dagli atti di governo del territorio nonché dalle norme del presente Regolamento. I piani attuativi sono formati ed approvati secondo le finalità, i contenuti e le procedure di approvazione di cui al Titolo V Capo IV Sezione I della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii. e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 12 Lottizzazioni e autorizzazione a lottizzare Il Comune, in quanto dotato degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, può autorizzare la lottizzazione di terreno a scopo edilizio ed ha facoltà di invitare i proprietari delle aree edificabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree medesime.. Fatte salve le disposizioni di cui agli artt.66 e 68 della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii., nel caso che la domanda di lottizzazione non riguardi, a giudizio dell amministrazione comunale, un area omogenea, l A.C. sospenderà ogni determinazione sulla domanda stessa ed inviterà il proponente, dopo avergli comunicato le motivazioni della sospensione e dopo aver definito l area omogenea minima di lottizzazione, a concordare con gli altri eventuali proprietari interessati un progetto unitario esteso all intera area. La domanda di lottizzazione dovrà interessare altresì tutte le aree comprese nei comparti come definiti negli atti di governo del territorio. I comparti potranno essere suddivisi per stralci funzionali sulla base di dimostrate esigenze di intervento, a condizione che siano in ogni caso mantenuti i rapporti tra le 2-21

22 aree edificabili e le aree destinate a standards pubblici così come definiti dagli atti di governo del territorio. L autorizzazione a lottizzare è rilasciata dall A.C. subordinatamente alla stipula della convenzione di cui all art.15 successivo. Articolo 13 Richieste di lottizzazione Le richieste di lottizzazione dovranno essere costituite dai seguenti documenti: 1. Domanda in bollo. 2. Quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento e stralcio cartografico dell atto di governo del territorio vigente relativi alla zona da lottizzare e a quelle immediatamente circostanti, completo delle relative norme di attuazione e dell individuazione dei vincoli e servitù pertinenti alla zona. 3. Titolo di proprietà, estratto originale di mappa e certificato catastale relativi alle particelle interessate dalla lottizzazione e delle eventuali proprietà da espropriare o da vincolare secondo le procedure e modalità delle leggi statali e dell art.66 L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii.. 4. Copia autentica di eventuali atti relativi a convenzioni, servitù o vincoli gravanti sulla proprietà ed operanti agli effetti edificatori, o di eventuali titoli o diritti reali su fondi altrui di cui è prevista l utilizzazione. 5. Progetto planovolumetrico elaborato su base di un rilievo topografico o aerofotogrammetrico quotato dell area da lottizzare e delle zone circostanti per una profondità adeguata a documentare il rapporto con le previsioni di piano e gli indirizzi edilizi ed urbanistici delle aree limitrofe, in scala non inferiore a 1/500 e con isoipse ad equidistanza non superiore a m.2,50 aggiornato alla data di presentazione della richiesta e contenente: a) la delimitazione dell area da lottizzare: i tracciati viari di progetto con le relative caratteristiche dimensionali; gli spazi destinati a parcheggi pubblici; le eventuali aree, in dettaglio gravate di uso pubblico e destinate ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, a verde pubblico, impianti sportivi od impianti di interesse pubblico; forma e dimensione dei lotti; forma e dimensione degli edifici con specificazione delle distanze reciproche e dai confini, nonché della loro destinazione ad ogni piano; eventuali utilizzazioni in sottosuolo, localizzazione dei servizi centralizzati e dei parcheggi privati; sezione e servizi centralizzati e dei parcheggi privati; sezione e profili regolatori prospicienti le strade con indicazione delle masse e delle altezze delle costruzioni lungo le strade e piazze ed eventuale rendering; abaco delle tipologie edilizie previste; b) Planimetria catastale, (in scala 1:2000) con elenco delle proprietà e delle 2-22

23 particelle comprese nell area da lottizzare. c) Tabella sinottica contenete: la superficie totale dell area da lottizzare; la superficie dell area destinata a viabilità e parcheggi; la superficie dell area destinata a spazi pubblici; la superficie di ciascun lotto, con i relativi indici urbanistici (volume, superficie coperta, altezza, distanze dai confini e dagli edifici ecc.) ed i relativi dati del complesso dei lotti. 6. Progetto delle opere di urbanizzazione primaria comprendente: a) Planimetria e profilo longitudinale delle strade con l indicazione degli impianti di fognatura, di illuminazione pubblica, di distribuzione dell energia elettrica, gas, acqua, telefono, e quant altro previsto; b) Particolari costruttivi relativi ad eventuali muri di sostegno, marciapiedi, zanelle, fognature, pavimentazioni, impianti di illuminazione, recinzioni, alberature e elementi di arredo urbano in genere; c) Computo metrico estimativo di massima relativo ai lavori per l esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria occorrenti, elaborato sulla base del capitolato - tipo utilizzato dall A.C.; 7. Relazione tecnico urbanistica illustrativa degli elaborati di cui sopra. 8. Relazioni e indagini geologiche di fattibilità dell intervento di lottizzazione, elaborate secondo le disposizioni normative vigenti in materia. 9. Documentazione fotografica dell ambiente circostante. 10. Norme tecniche di attuazione. 11. Relazione di fattibilità di cui all art.67 della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii Schema di convenzione tra l A.C. ed il richiedente la lottizzazione, comprendente gli oneri di cui all art.70 della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii.. Gli elaborati definitivi dovranno essere presentati in n 4 copie, provvisti di bollo a norma di legge e firmati dal richiedente e dal progettista. Articolo 14 Approvazione delle lottizzazioni Le richieste di lottizzazione sono sottoposte all approvazione del Consiglio Comunale secondo le procedure di cui all art.69 della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii., al quale vengono trasmesse dal Responsabile del Servizio che ne accerta preventivamente, attraverso il responsabile del procedimento la conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, sentiti i competenti uffici comunali, la Commissione Edilizia ed Urbanistica. In caso di contrasto con le norme di zona previste dai piani di governo del territorio e del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio prima della formale adozione del provvedimento negativo sulla richiesta di lottizzazione da preavviso all interessato ai sensi della L. n.15/2005 e ss.mm.ii. per la formulazione di eventuali controdeduzioni scritte nei termini di legge. A delibera comunale approvata le parti procedono alla stipula della convenzione che, 2-23

24 resa esecutiva nei modi di legge, dovrà essere registrata e trascritta a cura e spese del richiedente la lottizzazione. Articolo 15 Convenzione 8 La convenzione cui è subordinata l efficacia del piano di lottizzazione di cui al precedente articolo, dovrà prevedere: a. la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria; b. la realizzazione a carico dei proprietari delle opere di urbanizzazione primaria; c. la cessione gratuita di quota delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, stabilite secondo i seguenti criteri: Zona omogenea C => if = 1-12 mq/ab ( I ab. = 150 mc.) => if 1-18 mq/ab ( I ab. = 150 mc.) Zona omogenea D 20% superficie destinata all insediamento con detrazione degli spazi destinati a verde pubblico e parcheggio. Zona omogenea F (insediamenti direzionali e commerciali) 100% della superficie lorda di pavimento con detrazione degli spazi destinati a verde pubblico e parcheggio. d. il termine entro il quale deve essere ultimata l esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione; e. l impegno ad effettuare a titolo di cauzione, un deposito in denaro o mediante polizza fidejussoria indicizzata in base a indicazioni ISTAT dei costi di costruzione opere edili, presso la Tesoreria comunale, vincolato a favore del comune, per un valore pari al costo presunto delle opere di urbanizzazione quale risulta dal computo metrico estimativo di cui al punto c) dell art.13 del presente Regolamento maggiorata del 20%; f. l eventuale rimborso delle spese di progettazione e riproduzione per la predisposizione di contestuali varianti agli strumenti comunali sovraordinati nei casi di cui al comma 4 dell art.65 della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii.; g. l entità delle opere da realizzarsi prima del rilascio dei titoli abilitativi. Il Comune può convenire che, in luogo della cessione delle aree per l urbanizzazione secondaria, il proprietario versi una somma corrispondente al valore della quota delle aree stesse, in tutti quei casi in cui l area oggetto di intervento non comprende spazi destinati ad opere di urbanizzazione secondaria. Il valore delle aree sarà calcolato ai sensi della vigente normativa con perizia di stima a cura dell ufficio urbanistica comunale. Al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie, il richiedente dovrà versare gli oneri ed i contributi previsti dalla vigente normativa ai sensi del Titolo VII Capo I della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii.. 8 Modificato con delibera C.C. n. del /03/

25 Avrà peraltro diritto allo scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione secondaria in dipendenza delle opere previste dal P.R.G. e eseguite direttamente come individuate dall A.C. La convenzione o l atto d obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del concessionario. Articolo 16 Inadempienze e svincolo della cauzione Scaduti i termini di validità del piano di lottizzazione decade ogni diritto del lottizzante allo svincolo della cauzione. Il Responsabile del Servizio può autorizzare lo svincolo parziale della cauzione nella misura del 50% a collaudo positivo avvenuto di almeno 50% delle opere di urbanizzazione convenzionate, collaudo da effettuarsi a cura e spese dell A. C. Lo svincolo del restante 50% sarà autorizzato soltanto ad ultimazione totale e a collaudo positivo di tutte le opere previste. Articolo 17 Opere di urbanizzazione Le opere di urbanizzazione primaria sono: strade con relative pertinenze; spazi di sosta e parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell energia elettrica del gas e del telefono; pubblica illuminazione; spazi di verde attrezzato. Le opere di urbanizzazione secondaria sono: asili nido e scuole materne; scuole dell obbligo; mercati di quartiere; delegazioni comunali; chiese ed altri edifici per servizi religiosi; impianti sportivi di quartiere; centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; aree verdi di quartiere. Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono: i condotti di fognatura, l adduzione idrica, del gas e dell energia, la depurazione, le attrezzature viarie e di 2-25

26 collegamento con le zone già urbanizzate. Articolo 18 Il Piano di Recupero: competenze ed effetti Il Piano di Recupero costituisce lo strumento preventivo di attuazione del P.R.G. per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente anche attraverso interventi di completamento, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica individuando le unità minime di intervento. Le proposte di piano di recupero dai proprietari degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree ricadenti all interno degli ambiti connotati da condizioni di degrado individuate dagli atti di governo del territorio possono essere limitate anche a porzioni purché rappresentino, in base all imponibile catastale, almeno i 3/4 del valore complessivo degli immobili interessati da tali porzioni. I finanziamenti per la redazione e l attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dalla L.R. n.57/1985 come modificata dalla L.R. n.1/ e ss.mm.ii.. Articolo 19 Elementi costitutivi del Piano di Recupero Gli elaborati che costituiscono il Piano di Recupero, da presentarsi in n.4 copie eliografiche piegate nel formato UNI A4, debbono contenere, per ciascuna tavola o elaborato, l oggetto, le generalità e la firma del richiedente, il nominativo e la firma del progettista con il numero di iscrizione all Albo professionale. In via generale gli elaborati sono così definiti: 1) descrizione storica, fisica, sociale e patrimoniale degli immobili assoggettati al piano, con elenco dei proprietari e piano parcellare della proprietà da espropriare o sottoposte a particolari vincoli, corredata da planimetria in scala 1:200 indicante lo stato attuale delle funzioni e le carenze igienico sanitarie strutturali e tecnologiche; 2) relazione illustrativa degli obiettivi del piano e delle modalità di conseguimento, corredata dalle norme tecniche di attuazione, dal quadro conoscitivo di riferimento, dalle planimetrie in scala adeguata contenenti il rilievo degli immobili e delle aree ed indicanti i tipi di intervento, le unità minime di intervento, le nuove unità abitative e funzionali, le eventuali destinazioni d uso diverse da quelle residenziali, gli interventi di preminente e rilevante interesse pubblico. La relazione individua inoltre i soggetti operatori e le eventuali modalità di convenzionamento. 2-26

27 In caso di degrado ambientale, per la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico, la relazione deve essere corredata da una perizia tecnica firmata da un tecnico abilitato e dal progetto di massima degli interventi di consolidamento; 3) le eventuali convenzioni tipo; 4) relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l eventuale acquisizione delle aree, immobili o porzioni di essi e per le sistemazioni generali necessarie per l attuazione del Piano; 5) relazioni e indagini geologiche di fattibilità dell intervento di lottizzazione, elaborate secondo le disposizioni normative vigenti in materia. 6) relazione di fattibilità Il Consiglio Comunale può deliberare una ulteriore definizione degli allegati che potranno così essere ridotti o diversamente articolati in rapporto all estensione o all importanza delle aree dei manufatti e degli interessi pubblici incidenti sul Piano di Recupero. In particolare qualora il Piano preveda interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica il progetto di Piano di Recupero dovrà contenere: gli assetti di massima degli edifici; gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere, attrezzature o impianti di interesse pubblico; gli edifici, o le parti di essi, eventualmente destinati alla demolizione; i tipi edilizi; i tracciati viari di progetto con le relative caratteristiche dimensionali; gli spazi destinati a parcheggi pubblici; forma e dimensione dei lotti o degli isolati; forma e dimensione degli edifici con specificazione delle distanze reciproche e dai confini, nonché della loro destinazione ad ogni piano; eventuali utilizzazioni in sottosuolo, localizzazione dei servizi centralizzati e dei parcheggi privati; sezione e servizi centralizzati e dei parcheggi privati; sezione e profili regolatori prospicienti le strade con indicazione delle masse e delle altezze delle costruzioni lungo le strade e piazze ed eventuale rendering; tabella sinottica contenete : la superficie totale dell area oggetto di intervento ; la superficie dell area destinata a variabilità e parcheggi; la superficie dell area destinata a spazi pubblici; la superficie di ciascun lotto,edificio od isolato con i relativi indici urbanistici (volume, superficie coperta, altezza, distanze dai confini e dagli edifici ecc.) ed i relativi dati del complesso dell intervento. progetto delle opere di urbanizzazione primaria comprendente : planimetria e profilo longitudinale delle strade con l indicazione degli impianti di fognatura, di illuminazione pubblica, di distribuzione dell energia elettrica, gas, acqua, telefono, e quant altro previsto; 2-27

28 particolari costruttivi relativi ad eventuali muri di sostegno, marciapiedi, zanelle, fognature, pavimentazioni, impianti di illuminazione, recinzioni, alberature e elementi di arredo urbano in genere; computo metrico estimativo di massima relativo ai lavori per l esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria occorrenti, elaborato sulla base del capitolato - tipo utilizzato dall A.C. relazione tecnico urbanistica illustrativa degli elaborati di cui sopra. 5) programma di attuazione e di coordinamento degli atti e degli interventi necessari a realizzare il piano. Qualora il piano di recupero riguardi complessi od aree di particolare rilevanza urbanistica o pregio ambientale, i proponenti possono presentare un pre-progetto richiedendo un parere preventivo all Ufficio Urbanistica. L Ufficio Urbanistica potrà in tal caso fornire indicazioni circa: le soluzioni tipologiche e funzionali per il riutilizzo delle strutture esistenti; il restauro o il ripristino delle facciate; la sistemazione degli spazi esterni ed in particolare di quelli prospicienti aree pubbliche. Articolo 20 Richiesta di approvazione del Piano di Recupero La richiesta di approvazione del piano di recupero di iniziativa privata, in bollo, dovrà contenere generalità, codice fiscale e firma del richiedente/i del progettista, compresa la qualifica ed il timbro con il numero di iscrizione all Albo di quest ultimo. Alla domanda dovranno essere allegati: 1. documentazione attestante il titolo del richiedente; 2. copia della richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico ed artistico ed etnoantropologico ai sensi dell'art.21 del D.L. n.42/2004 e ss.mm.ii., insieme a tre copie del progetto qualora il Piano di Recupero riguardi immobili vincolati ai sensi della sopracitata legge; 3. domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. insieme a tre copie del progetto qualora il Piano di Recupero riguardi aree soggette al vincolo paesaggistico ed ambientale. 2-28

29 ORGANI TECNICO - AMMINISTRATIVI CONSULTIVI Articolo 21 Commissione Edilizia - Commissione per il Paesaggio (*) La Commissione Edilizia, se istituita ai sensi dell'art.85 della L.R. 1/05, ha funzioni consultive al fine di garantire la uniforme ed univoca applicazione della vigente disciplina urbanistica ed edilizia e, comunque, per quanto è inerente il governo del territorio. La Commissione è composta da : 1. il dirigente o responsabile dell ufficio competente, o suo delegato, che la presiede, senza diritto di voto; 2. tre membri esterni all Amministrazione, abilitati allo svolgimento della professione di ingegnere o architetto o geometra o perito industriale o agronomo; 3. un geologo esterno all Amministrazione, abilitato allo svolgimento della professione; Il responsabile del procedimento partecipa come relatore, con diritto di voto in caso di esame di progetti di opere pubbliche di iniziativa comunale. Le funzioni di segretario sono svolte da un tecnico amministrativo, che partecipa ai lavori senza diritto di voto. I membri esterni di cui al punto 2 e 3 precedenti, sono nominati dalla Giunta Comunale, essi restano in carica per il mandato amministrativo e sono prorogabili una sola volta; in caso di rinuncia o dimissioni o decadenza, la Giunta Comunale delibera immediatamente la sostituzione. Sono considerati decaduti i membri esterni assenti per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo. L esercizio delle funzioni di cui alla L.R , n. 1, art.89 e successive modificazioni, e agli artt del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ( Commissione Comunale per il Paesaggio) sono svolte da tre membri, nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato a due, scelti tra soggetti con qualificata esperienza in materia paesaggistica e ambientale, comprovata da curriculum professionale, in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell art.89 della L.R , n. 1. La Commissione composta dai tre membri, denominata Commissione per il Paesaggio ai sensi dell art.148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, esprime a maggioranza il proprio parere, con la presenza di almeno due membri e delle loro relative motivazioni. I membri restano in carica per il mandato amministrativo e possono essere rieletti una sola volta. Fra i tre membri dovranno essere eletti un presidente ed un vicepresidente affinché in caso di parità di voto prevalga il parere del professionista presente nel ruolo di presidente. Qualora il comune non provveda ad istituire la commissione edilizia, le relative funzioni sono svolte dalla Commissione per il Paesaggio, integrata dal Responsabile del Procedimento in qualità di relatore, da un tecnico amministrativo con funzioni di segretario e dal Responsabile del Servizio. 2-29

30 In questo caso i pareri preventivi della commissione edilizia da intendersi quali atti di assenso ai sensi dell art.79 comma 4 della L.R. n.1/2005 non sono più richiesti. (*) articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 03/07/2009 Articolo 22 Attribuzioni della Commissione Edilizia ed Urbanistica (*) (*) articolo abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 03/07/2009 Articolo 23 Attribuzioni e compiti della Commissione Edilizia e della Commissione Comunale per il Paesaggio (*) La Commissione Edilizia se istituita è chiamata ad esprimere un parere consultivo obbligatorio al responsabile del procedimento relativamente a: 4. modifiche al presente Regolamento,; 5. pareri per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi degli artt della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modificazioni; 6. pareri per adozione ed approvazione dei piani attuativi, ai sensi dell art.69 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modificazioni; 7. pareri per opere pubbliche o, comunque, di interesse pubblico, qualora sia richiesto dal responsabile del procedimento; 8. pareri per strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio e loro varianti. Il parere non è dovuto per le richieste di proroga dei termini di scadenza del permesso o di nuovo permesso, concernente la parte non ultimata (rinnovo). La Commissione esprime il parere sulla conformità delle opere e dei progetti rispetto al presente Regolamento Edilizio, agli strumenti urbanistici vigenti sul territorio comunale, nonché a tutte le norme vigenti di livello superiore. Qualora non istituita, le sue attribuzioni sono svolte dalla Commissione per il Paesaggio. (*) articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 03/07/2009 Articolo 24 Procedura per le adunanze della Commissione Edilizia e della Commissione Comunale per il Paesaggio (*) La Commissione Edilizia è convocata nella sede comunale con frequenza almeno mensile dal Responsabile del Servizio. La convocazione scritta deve pervenire con 2-30

31 congruo anticipo rispetto alla data di adunanza e può riportare l elenco degli argomenti posti all ordine del giorno. Per la validità delle adunanze devono intervenire almeno la maggioranza dei componenti. La commissione può essere chiamata in seconda convocazione, a distanza di un ora dall orario stabilito per la prima convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale quello del presidente. I commissari che siano direttamente interessati alla realizzazione di un opera non possono presenziare all esame e alla votazione su di essa. Alle riunioni della commissione edilizia possono partecipare, senza diritto di voto, ulteriori esperti chiamati dal Responsabile del Servizio. I processi verbali delle adunanze sono scritti su apposito registro dal segretario della commissione e devono contenere la motivazione sintetica del parere espresso e il nominativo degli esperti eventualmente invitati; in caso di non unanimità devono essere anche riportati i voti ottenuti (favorevoli, contrari, astenuti) e le eventuali dichiarazioni di voto. I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente, dal segretario e dai commissari presenti. L ordine del giorno viene redatto secondo la cronologia di presentazione delle istanze e può essere modificato, su proposta del Presidente, per giustificati motivi quali: a) varianti in corso d opera soggette a sospensione dei lavori; b) minaccia di crollo o dissesto di edifici o manufatti esistenti; c) interventi specificamente finalizzati al superamento delle barriere architettoniche; d) opere pubbliche o comunque di pubblico interesse. Medesime disposizioni valgono per la Commissione per Il Paesaggio, ad eccezione della validità, per la quale devono essere presenti almeno due su tre dei membri, tra i quali il Presidente o il vicepresidente, e della convocazione, a cura dell autorità competente al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. (*) articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 03/07/

32 PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE Articolo 25 Documentazione necessaria per la presentazione delle istanze ai fini della completezza formale delle stesse. (*) Per qualsiasi tipo di istanza andranno utilizzati esclusivamente la modulistica predisposta dal SUAP reperibile anche sul sito del Comune di Bibbiena ( La documentazione necessaria e gli elaborati progettuali da produrre a corredo delle istanze in materia urbanistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, previsti dalla legislazione vigente, nonché il numero di copie richiesto, è riportata a seguito nelle apposite schede. Tale documentazione è graduata in base alla entità che i diversi tipi di opere o di intervento possono comportare rispetto allo stato dei luoghi o in base al tipo di piano attuativo. Per completezza formale della richiesta di permesso di costruire si intende la esatta rispondenza della documentazione presentata a quella richiesta nelle schede allegate al presente regolamento edilizio. Per le denunce di inizio attività, trattandosi di atti asseverati da un professionista abilitato, la verifica della completezza formale delle istanze rappresenta l'atto procedurale discriminante per la validità e l'efficacia dell'atto stesso, che legittima l'interessato alla esecuzione delle opere in essa contenute. La completezza formale di una denuncia di inizio attività si intende verificata solo quando è rispondente alla seguente documentazione: denuncia di inizio attività, a firma dell'avente titolo, contenente: dichiarazione di legittimità edilizia dello stato attuale dell'immobile per la parte oggetto d intervento; copia del documento di identità personale di tutti i firmatari dei documenti o atti presentati; nominativo del progettista; nominativo del direttore dei lavori; nominativo della ditta esecutrice dei lavori o dichiarazione che i lavori vengano eseguiti direttamente con relativa certificazione rispetto alla regolare iscrizione e regolarità contributiva presso gli enti preposti; ricevuta in originale dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria e, se dovuti, dell avvenuto versamento degli oneri di urbanizzazione e del relativo contributo sul costo di costruzione; dichiarazione di asseveramento agli strumenti urbanistici generali o attuativi, al presente regolamento ed alla normativa urbanistico edilizia vigente (modello allegato al presente regolamento), a firma di un professionista abilitato, contenente: la definizione dell'intervento (che dovrà obbligatoriamente rientrare in uno solo tra quelli di seguito riportati): 2-32

33 interventi di manutenzione ordinaria; interventi di manutenzione straordinaria; interventi di restauro e risanamento conservativo (con o senza: mutamento della destinazione d'uso, aumento della sul, aumento delle unità immobiliari); interventi di ristrutturazione edilizia (con o senza: mutamento della destinazione d'uso, aumento della sul, aumento delle unità immobiliari); interventi di sistemazione degli spazi aperti pertinenziali ivi compresi i parcheggi privati all'aperto o interrati; interventi di sistemazione degli spazi aperti pertinenziali ivi compresi i parcheggi privati all'aperto o interrati; interventi per la occupazione del suolo con manufatti temporanei e stagionali o per esposizione o deposito di merci o materiali; interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche; opere di reinterro e scavo; demolizioni non preordinate alla ricostruzione o nuova edificazione; mutamento della destinazione d'uso senza opere nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni se esistente; dichiarazione di conformità dello stato di fatto alle precedenti pratiche edilizie a partire dal 1967 o dal 1960 per le aree soggette a vincolo paesaggistico sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato; attestazione che l'intervento è o non è soggetto alla corresponsione dei contributi; dichiarazione di conformità alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche. attestazione che l'intervento è o non è soggetto ad altri pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati. Tra la documentazione richiesta alcuni elaborati possono non essere necessari, per tali elaborati dovrà essere, perciò, dichiarata la non necessità. Sono comunque obbligatori, pena la decadenza della completezza formale della denuncia di inizio attività, i seguenti elaborati: relazione tecnica; relazione igienico sanitaria; estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a sei mesi; estratto planimetrico del P.R.G. o R.U. vigente con individuato l'immobile oggetto di intervento; elaborati progettuali nei tre stati (di fatto, di progetto e sovrapposto); documentazione fotografica a colori, ampia e dettagliata, sia degli esterni che degli interni, che del contesto edilizio circostante, con planimetria schematica di riferimento ai punti di ripresa; Nei programmi di miglioramento agricolo ambientale deve essere descritta la situazione attuale e gli edifici esistenti in riferimento all'intero ambito aziendale anche se sovracomunale. Nel calcolo delle superfici fondiarie minime di cui all'art.3 comma 2 della L.R. n.64/1995 e ss.mm.ii 6, devono essere computate le superfici aziendali anche se localizzate nei territori di più Comuni contigui. 2-33

34 (*) articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del Articolo 26 Documentazione richiesta per tipo d intervento La documentazione richiesta per tipo di intervento in applicazione dell art.25 è riportata nell allegato del presente Regolamento Edilizio denominato Schede documentazione richiesta per tipo d intervento. 2-34

35 PROCEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI ABILITATIVI Articolo 27 Procedure Le procedure per il rilascio del permesso di costruire, relativamente agli interventi di cui all art.5 del presente Regolamento, e per la presentazione della denuncia di inizio attività, relativamente agli interventi di cui all art.4 del presente Regolamento, sono quelle previste e disciplinate agli artt.77, 78 e 79 della L.R. n.1/ e ss.mm.ii.. Al procedimento abilitativo non sarà dato corso e la pratica verrà archiviata qualora sia riscontrata l'abusività pregressa dell immobile, che non sia stato sottoposto a sanatoria, e rispetto al quale l intervento progettato sia funzionale. Resta esclusa da tale ipotesi l'esecuzione delle varianti in corso d opera di cui all'art.51 del presente Regolamento. La documentazione e gli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica a seconda del tipo di opera od intervento sono indicati, per ciascun tipo di opera od intervento, all art.25 del presente Regolamento. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, occorre che l interessato produca l atto d obbligo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione affidate e presenti le garanzie finanziarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per il versamento degli oneri nel caso di rateizzazione. Per le opere e gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività, in relazione alla loro incidenza sul carico urbanistico, occorre che l interessato al momento della presentazione della denuncia di inizio attività produca l atto d obbligo per la manutenzione e adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti e presenti le relative garanzie finanziarie per la realizzazione di dette opere e per il versamento degli oneri nel caso di rateizzazione. Articolo 28 Esame della denuncia di inizio attività Ai fini degli adempimenti richiesti dagli artt.82 comma 3 e 84 comma 6 della L.R. n.1/ e ss.mm.ii., il Comune procederà con le seguenti modalità: - entro 15 giorni dalla presentazione, verifica della completezza della denuncia e della documentazione che deve essere allegata alla denuncia stessa, nonché della relativa conformità a quanto previsto dal primo comma dell'art.82 L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii. ed alle disposizioni ivi richiamate; 2-35

36 - verifica a campione e secondo modalità previste da delibera G.C. di corrispondenza al vero di quanto asseverato nella relazione del progettista. Articolo 29 Integrazioni documentali Qualora entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire ovvero della denuncia di inizio di attività edilizia il responsabile del procedimento ne verifichi l'incompletezza ovvero la non rispondenza formale alle disposizioni del presente regolamento, ne dà motivata comunicazione all'interessato, invitandolo a presentare entro 60 giorni le integrazioni necessarie. La comunicazione interrompe il procedimento. Qualora le integrazioni richieste non pervengano entro i termini assegnati, il Dirigente notifica agli interessati l ordine motivato di non effettuare le trasformazioni previste e conclude il procedimento. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, gli aventi titolo hanno facoltà di presentare una nuova denuncia di inizio attività o rendere idonea quella presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, ovvero mediante l acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per poter eseguire i lavori. Nel caso di nuova denuncia dovrà essere prodotta esclusivamente la documentazione mancante o sostitutiva, richiamando quella già presentata ancora valida. Ove sia richiesto al Comune di acquisire pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari alla valutazione del progetto, l'ente preposto al rilascio di detti pareri, nulla osta o atti di assenso potrà richiedere all'interessato le integrazioni necessarie, assegnando il termine per adempiere. La comunicazione interrompe il procedimento. Qualora le integrazioni non pervengano entro i termini assegnati, il Dirigente notifica agli interessati l ordine motivato di non effettuare le trasformazioni previste e conclude il procedimento. Fatta salva l'acquisizione dei nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari alla valutazione del progetto, qualora entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o della documentazione integrativa richiesta non pervengano i pareri necessari, si prescinde da essi. Nel corso del procedimento, a seguito degli accertamenti istruttori sulle istanze di permesso di costruire pervenute, il responsabile del procedimento ovvero il responsabile del provvedimento, secondo la fase procedimentale, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, può chiedere all'interessato il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di errori ed inesattezze, ovvero ordinare esibizioni documentali. La comunicazione all'interessato sospende l'iter del procedimento, che verrà riattivato qualora entro 2-36

37 sessanta giorni dalla comunicazione pervenga o sia compiuto dall'interessato quanto richiesto. In caso di inadempienza, la richiesta sarà negata. Qualora, successivamente alla scadenza del termine di venti giorni decorrenti dalla presentazione della denuncia di inizio attività, ne sia riscontrata l incompletezza o l inadeguatezza degli elaborati presentati, rispetto a quanto previsto all art.25 del presente Regolamento, unitamente alla relazione di asseveramento, l autorità comunale competente invita l interessato a regolarizzare la denuncia presentata, allegando la documentazione mancante. A tal fine assegna all interessato un termine congruo. La mancata regolarizzazione nel termine assegnato comporta l applicazione della sanzione di.516,00, fermo restando, comunque, il potere di controllo dell Amministrazione Comunale e l adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori. Articolo 30 Esame delle domande per interventi di pubblico interesse e delle varianti in corso d opera L'esame delle domande di atti abilitativi relative ad opere di pubblico interesse e delle varianti in corso d opera, non essenziali, ha istruttoria e procedura approvazione prioritaria, indipendentemente dall'ordine cronologico di presentazione. Articolo 31 Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti amministrazioni diverse, la Conferenza dei servizi viene indetta dal responsabile della struttura organizzativa competente, ai sensi degli artt.14 e seguenti della L. n.241/90 e ss.mm.ii.. La Conferenza può essere indetta anche quando l Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e tutti gli atti di assenso richiesti, comunque denominati. In tal caso il verbale della Conferenza ha valore di provvedimento definitivo. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando l attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la Conferenza è convocata, anche su richiesta dell interessato, dal responsabile della struttura organizzativa competente. 2-37

38 Articolo 32 Comunicazione di avvio del procedimento Il responsabile del procedimento, entro 5 giorni dall'inizio del procedimento, ne comunica l'avvio ai soggetti di cui all'art.7 comma 1 della L. n.241/90 e ss.mm.ii.. La comunicazione di avvio del procedimento nei procedimenti ad istanza di parte non è obbligatoria, fatta eccezione per quei soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari diretti del provvedimento finale, che dall adozione del provvedimento medesimo possano ricavarne un pregiudizio. É parimenti dovuta la comunicazione nei confronti di quei soggetti, titolari di un interesse qualificato, ancorché non destinatari del provvedimento finale, che abbiamo manifestato per iscritto, anteriormente all inizio del procedimento, il proprio interesse ad essere informati. La comunicazione deve essere personale, deve contenere le indicazioni di cui all'art.8 comma 2 della L. n.241/90 e ss.mm.ii. e deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora a causa dell'elevato numero di destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, si provvede mediante forme di pubblicità idonee, aggiuntive rispetto alla pubblicazione nell'albo Pretorio: affissione dell'avviso presso le strutture organizzative e presso le sedi delle circoscrizioni, comunicati stampa e/o avvisi pubblici, l'inserimento nella rete civica e ogni altra forma di pubblicità comunque idonea ad assicurare la conoscenza dell'inizio del procedimento a tutti gli interessati. La comunicazione è differita solo nel caso in cui vi siano improrogabili esigenze di celerità ovvero quando si tratti di procedimenti preordinati all'emanazione di provvedimenti di natura cautelare. Nel caso di omessa comunicazione per le ragioni suddette il provvedimento finale deve contenere congrua motivazione delle ragioni che hanno impedito la comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti interessati. Articolo 33 Intervento nel procedimento I destinatari del provvedimento finale, i soggetti nei cui confronti deve essere effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, nonché quelli intervenuti ai 2-38

39 sensi dell'art.9 della L. n.241/90 e ss.mm.ii., hanno diritto di: prendere visione degli atti del procedimento d'intesa con il relativo responsabile, salvo quanto previsto dall'art.24 della L. n.241/90 e ss.mm.ii. e del regolamento sul diritto di accesso; presentare memorie scritte, documentazione integrativa e perizie tecniche di parte, che il responsabile del procedimento è tenuto a valutare purché pertinenti. Tale presentazione deve avvenire entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento o in mancanza entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti non può comunque determinare lo spostamento del termine finale. Resta salva la facoltà di esame dei documenti presentati quando siano inerenti ad accertamenti obbligatori per l'amministrazione o risultino determinanti per l'istruttoria. avanzare osservazioni, pareri e proposte, anche mediante audizioni personali il cui esito deve essere verbalizzato. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di valutarle motivando l'eventuale mancato accoglimento. assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante a sopralluoghi ed ispezioni. L'intervento è fatto mediante atto in carta semplice, sottoscritto dall'interessato e contenente tutti gli elementi necessari per l'individuazione del procedimento nel quale si intende intervenire, le generalità e il domicilio del richiedente ed il suo interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Per le associazioni, per i comitati e per le altre persone giuridiche l'atto di intervento è sottoscritto dal legale rappresentante. Articolo 34 Accordi procedimentali e sostitutivi In accoglimento di osservazioni o proposte presentate a norma dell'articolo precedente, il Comune può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. Si osservano a tal fine le condizioni e le modalità stabilite dall'art.11 della L. n.241/90 e ss.mm.ii.. Articolo 35 Accesso agli atti formale e informale Il diritto di accesso è esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. A tal fine, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V della L. n.241/1990 e 2-39

40 ss.mm.ii. e al regolamento sull accesso del Comune di Bibbiena. I soggetti sopra indicati esercitano il proprio diritto di accesso rivolgendosi direttamente al Responsabile del procedimento. Sono oggetto del diritto di accesso i documenti depositati da chiunque nel corso del procedimento. Rimangono invece esclusi gli atti istruttori adottati dall amministrazione. Il diritto accesso è esercitato in maniera informale ai sensi dell art.13 del Regolamento del Comune di Bibbiena per il procedimento amministrativo, per il diritto di accesso e di informazione e per la tutela della riservatezza dei dati personali, o in maniera formale ai sensi dell art.16 del medesimo regolamento. Articolo 36 Visione dei documenti Anteriormente all adozione del provvedimento finale, il titolare di un interesse qualificato può prendere visione dei documenti depositati dal richiedente il permesso di costruire, non degli atti istruttori. Successivamente al rilascio del permesso di costruire, chiunque può prendere visione del permesso di costruire rilasciata e dei relativi atti di progetto, del parere della C.E., C.C.P., C.E.U., degli eventuali atti di assenso, nonché degli atti istruttori su cui si fonda il provvedimento finale. La visione dei documenti è gratuita. L esame viene effettuato dall interessato o da persona da lui incaricata in locali idonei e sotto la sorveglianza di personale addetto. Salva comunque l applicazione delle norme penali e civili, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. Articolo 37 Rilascio di copie Il rilascio di copia di documenti amministrativi inseriti in Rete Civica è gratuito fino alle prime quattro facciate. Per le copie superiori alle quattro facciate si applicano i rimborsi del solo costo di riproduzione, secondo quanto stabilito dalla delibera G.C. n.52/2006 relativa ai diritti di copia, stampa, ricerca e visura. Con propria deliberazione la Giunta determina periodicamente, in relazione ai costi effettivi di riproduzione dei documenti, i relativi rimborsi e fissa le modalità di pagamento anche anticipato delle somme dovute. 2-40

41 ADEMPIMENTI D OBBLIGO- RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI Articolo 38 Soggetto competente al rilascio del permesso di costruire Una volta acquisiti i pareri interni ed esterni all'amministrazione Comunale e sentito il parere delle commissioni consultive, ove necessario, il Dirigente del Servizio edilizia ed urbanistica o suo delegato provvede con determinazione al rilascio o meno del permesso di costruire, il quale è ritirato presso l apposito Sportello o ufficio comunale, oppure, nel caso di attività produttive, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). La determinazione del Dirigente o suo delegato, responsabile del provvedimento, deve essere comunicata al richiedente la permesso di costruire entro 30 giorni dalla conclusione dell istruttoria, compresa l acquisizione dei pareri necessari. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi. Articolo 39 Contenuto dell atto di permesso di costruire Il permesso di costruire deve contenere: a) Le generalità ed il codice fiscale del titolare del permesso di costruire. b) La succinta descrizione delle opere per le quali si rilascia il permesso di costruire con riferimento agli elaborati tecnici che fanno parte integrante del medesimo. c) L esatta ubicazione e l'identificazione catastale dell'immobile o dell'area oggetto di intervento. d) Gli estremi del documento attestante il titolo a richiedere il permesso di costruire ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. e) Gli estremi degli atti di assenso, preordinati al rilascio dell atto abilitativo; f) Il termine per l inizio dei lavori, che non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire, e il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l opera deve essere abitabile o agibile, che non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori.. g) L entità del contributo commisurato al costo di costruzione ai sensi dell'art.119 della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii.. h) L entità del contributo per gli oneri di urbanizzazione da corrispondere ai sensi dell'art.119 della L.R. n.1/ e ss.mm.ii., oppure la descrizione delle opere di urbanizzazione da realizzare in via sostitutiva totale o 2-41

42 parziale. i) Indicazioni delle fideiussioni e delle obbligazioni a garanzia degli adempimenti j) La dimensione e l'identificazione catastale delle aree e dei manufatti da cedere al comune per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. k) Ogni elemento necessario ed utile, che possa essere richiesto dall'amministrazione Comunale, in ottemperanza delle disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigente e delle norme e regolamenti comunali in quanto applicabili. Articolo 40 Contenuto della denuncia di inizio attività (False attestazioni) Nella denuncia di inizio attività devono essere indicati tutti gli elementi di cui all art.25 del presente Regolamento, in quanto compatibili, nonché le generalità e l iscrizione all albo del professionista abilitato. Alla denuncia deve essere allegato quanto indicato all art.84 comma 1 lett. a), b) e c) della L.R. n.1/ e ss.mm.ii.. Nel caso di false attestazioni del professionista nella relazione di asseverazione allegata alla D.I.A. il Dirigente del Servizio o suo delegato ne dà comunicazione all autorità giudiziaria e al competente ordine professionale. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, le dichiarazioni non rispondenti al vero del professionista, contenute nella relazione di accompagnamento alla denuncia di inizio attività, vengono comunicate solamente all ordine professionale per l irrogazione delle sanzioni disciplinari. Articolo 41 Deroghe Il Dirigente, sentito il parere delle commissioni consultive, nel rispetto della procedura stabilita dall art.54 della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii., previa deliberazione C.C. a norma della L. n.765/1967 e ss.mm.ii., potrà autorizzare deroghe alle presenti norme ed alle previsioni di P.R.G. per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. 2-42

43 Articolo 42 Titolarità del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'area o a chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art.83 comma 1 della L.R. n.1/ e ss.mm.ii.. Il permesso di costruire è trasferibile ai successivi aventi causa. Il rilascio del permesso di costruire non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi ad immobili. É irrevocabile, salvo i casi di decadenza disciplinati dalla legge e dal presente regolamento. Le presenti norme valgono, in quanto applicabili, anche per le denunce di inizio di attività edilizia. Articolo 43 Comunicazione di variazione della titolarità Ai sensi dell art.11 comma 2 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii., in caso di trasferimento dell'immobile o dell'area, in relazione al quale è stato rilasciato o presentato il titolo abilitativo, il subentrante deve darne comunicazione al Comune, servendosi dei moduli allo scopo predisposti. Articolo 44 Validità, decadenza, proroghe del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività Nell'atto di permesso di costruire sono indicati i termini entro i quali devono essere iniziati ed ultimati i lavori. Un periodo di tempo più lungo di tre anni per l'ultimazione dei lavori, decorrenti dalla data di inizio dei lavori, può essere concesso in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue caratteristiche tecnico-costruttive, di particolari condizioni idro-geologiche in cui si operi. Nel caso di opere pubbliche realizzate con finanziamenti pubblici di cui la elargizione sia prevista in più esercizi finanziari, possono essere concessi per l'ultimazione dei lavori periodi di tempo maggiori di 3 anni. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, può essere concessa una proroga con provvedimento motivato solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. 2-43

44 Il concessionario che non può usufruire di proroghe deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire, per la parte non ultimata. L entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza del permesso di costruire, in contrasto con le previsioni stesse, nel caso in cui i lavori non siano stati iniziati, oppure, qualora siano iniziati, non vengano poi completati nel termine di tre anni dalla data di inizio dei lavori. Le disposizioni di cui agli artt.44, 45 e 46 del presente Regolamento sono applicabili anche alle denunce di inizio attività presentate, salvo i termini di inizio e ultimazione dei lavori che decorrono dalla data di presentazione. Articolo 45 Progettista, direttore dei lavori e costruttore La progettazione delle opere edilizie deve essere effettuata da tecnici abilitati in materia: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti iscritti ai rispettivi albi professionali e ciascuno nell'ambito delle competenze fissate dalla legislazione che regolamenta le singole professioni. Il titolare del permesso di costruire, insieme alla comunicazione dell'inizio dei lavori, deve notificare all Ufficio Urbanistica o Servizio delegato il nominativo e la residenza del costruttore, nonché quello del direttore dei lavori. Ogni variazione successiva deve essere preventivamente comunicata all Ufficio Urbanistica o Servizio delegato con le modalità di cui sopra. Il committente titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza, così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nell'atto di permesso di costruire. Le dimissioni del Direttore dei lavori comportano la sospensione dei lavori e solo nel caso di nuova nomina del Direttore dei lavori e relativa accettazione dell'incarico da parte dello stesso, i lavori potranno essere ripresi. La nuova nomina e l'accettazione suddetta dovranno essere comunicate al Comune. Articolo 46 Contributo di costruzione Il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato alle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, ai sensi delle normative 2-44

45 vigenti in materia e da versare con le modalità e nei termini ivi previsti. La ricevuta del versamento del contributo, calcolato dal Comune all atto del rilascio del permesso di costruire, dovrà essere allegata dal richiedente al momento del ritiro del permesso di costruire. Le opere eseguite con denuncia di inizio di attività edilizia comportano la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art.79 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. d) della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii., per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione 12. Il contributo dovuto nel caso di denuncia di inizio attività, calcolato dal progettista abilitato con l atto di denuncia, dovrà essere versato con le stesse modalità previste per i permessi di costruire. La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata al Comune unitamente alla presentazione della denuncia di inizio attività. Il contributo può essere rateizzato in non più di sei rate semestrali, nel qual caso i termini sopra indicati per il deposito della ricevuta si riferiscono alla prima rata. In caso di rateizzazione, il soggetto obbligato è tenuto a prestare al Comune idonee garanzie fideiussorie. Sulle singole rate sono dovuti gli interessi legali, come pure sulle relative sanzioni per ritardato pagamento. Dalla quota totale di contributo, commisurato agli oneri di urbanizzazione, vengono scomputate le opere di urbanizzazione in esecuzione diretta. 2-45

46 CONDOTTA DEI LAVORI SORVEGLIANZA SANZIONI Articolo 47 Apertura del cantiere E fatto obbligo al titolare dell autorizzazione o del permesso di costruire di comunicare al Comune l inizio dei lavori. Nel caso di nuove edificazioni o di ristrutturazione urbanistica il titolare del permesso di costruire deve richiedere, a norma dell art.33 della L. n.1150/1942 e ss.mm.ii., l assegnazione sul terreno dei capisaldi planimetrici ai quali riferire le opere che vengono realizzate; ad esso spetta inoltre la richiesta agli uffici comunali di competenza dei punti di immissione degli scarichi nella rete pubblica e i punti di presa dell acquedotto, qualora esistenti. Articolo 48 Occupazione e manomissione di suolo pubblico Qualora si renda necessario occupare il suolo pubblico, sia in relazione ad opere soggette a permesso di costruire o D.I.A., sia nel caso non sia necessario alcun titolo, deve essere fatta apposita domanda al Sindaco. La domanda deve contenere le generalità e tutti gli estremi oltre le firme del richiedente e la presumibile durata della occupazione di suolo pubblico. La concessione dell occupazione di suolo pubblico è subordinata al sopralluogo sull area richiesta da parte dei vigili comunali che verificheranno la congruità della richiesta in rapporto ai problemi del traffico, dell accessibilità alle proprietà limitrofe ed ai requisiti richiesti dalla legge e dai regolamenti di settore. Per l uso del suolo pubblico deve essere pagata la tassa di occupazione ed eventualmente, su decisione del Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale, una congrua cauzione per l eventuale rimessa in pristino del suolo danneggiato. La durata della concessione è stabilita in un massimo di 6 mesi consecutivi e può essere prorogata di 6 mesi in 6 mesi. La rimessa in pristino deve essere effettuata allo scadere del titolo abilitativo; il Comune può richiedere la rimessa in pristino anche nel caso di prolungata sospensione dei lavori. La cauzione eventualmente versata verrà restituita entro 90 giorni dall avvenuto 2-46

47 ripristino delle aree pubbliche manomesse e potrà essere decurtata in relazione alla completezza dei lavori. Articolo 49 Organizzazione del cantiere In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie, vanno rispettate le norme di prevenzione infortuni di cui al D.P.R. n.164/1956 e ss.mm.ii., le norme riguardanti la prevenzione incendi, nonché le norme particolari in materia di sicurezza e responsabilità ecc per le quali si fa riferimento alla legislazione in materia anche in tema di materiali, piani di sicurezza e piani di lavoro e rumore, l obbligo ai termini di legge della denunzia di eventuali ritrovamenti, ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone e cose pubbliche e private. Sono tenuti all osservanza di tali norme tutti gli addetti che esercitano le attività di cui sopra, per quanto di loro spettanza e competenza, in conformità al D.P.R. n.547/1955 e ss.mm.ii.. Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato e, se ubicato in zona cittadina prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici, deve essere organizzato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento per polveri, cattivi odori, liquami ecc. Se il cantiere ricade nell ambito dei centri storici di Bibbiena e Serravalle la recinzione dovrà essere realizzata con impiego di paratie in legno, escludendo lamiere o similari. Deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazione dell illuminazione stradale. Queste segnalazioni dovranno essere provvedute, gestite e mantenute dall assuntore dei lavori responsabile del cantiere. Il cantiere deve essere provvisto di un cartello di dimensione adeguata ben visibile dall esterno e contenente le seguenti indicazioni: - tipo e titolo dell opera in corso di realizzazione; - nominativo del titolare del provvedimento; - nome del progettista; - nome dell eventuale calcolatore delle opere in cemento armato; - nome del direttore dei lavori; - nome del costruttore e dell assistente di cantiere. Le tabelle e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali. In cantiere devono essere conservati a disposizione delle autorità competenti: 2-47

48 il permesso di costruire firmato ed i relativi elaborati di progetto; nel caso di opere di particolare impegno costruttivo in cemento armato, normale, precompresso o prefabbricato, copia del progetto e della relazione vistati dall U.R.T.T.; il progetto dell impianto termico e la documentazione relativa all isolamento termico; ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo ove si interviene. Articolo 50 Comunicazione di inizio dei lavori Prima dell inizio lavori, ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11 dell art.82 della L.R. n.1/ e ss.mm.ii., il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al Comune, ove non sia già stato provveduto, il nominativo del Direttore dei lavori e dell impresa che realizzerà le opere, salvo che per i lavori eseguiti in proprio, unitamente al DURC 14. Qualora successivamente all inizio dei lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall avvenuto subentro. Il Titolare dell atto abilitativo, secondo la modulistica predisposta dall ufficio comunale competente, deve sempre segnalare l'inizio dei lavori, mediante apposita comunicazione da far pervenire entro 20 giorni dalla data di inizio lavori; in mancanza della citata comunicazione ed accertato l inizio dei lavori saranno applicate le relative sanzioni di cui all art.62. Articolo 51 Varianti in corso d opera Durante il periodo di validità dell'atto abilitativo è possibile eseguire varianti in corso d'opera previo nuovo atto abilitativo, salvo quanto appresso disposto. Per le varianti in corso d'opera che rispettino le seguenti caratteristiche, non occorre nuovo atto abilitativo, qualora: siano conformi agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio vigente e non in contrasto con quelli adottati e con le prescrizioni dell'atto abilitativo; non comportino modifiche della sagoma; 2-48

49 non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari; non riguardino immobili per i quali sono prescritti interventi di restauro; non riguardino immobili vincolati ai sensi della Parte II D.Lgs. n.41/2004 e ss.mm.ii. o interventi assoggettati all'autorizzazione di cui all'art.146 del D.Lgs. n.41/2004 e ss.mm.ii., salvo che si tratti di modalità tecniche di carattere esecutivo non rilevanti agli effetti paesaggistici e tali da non richiedere la preventiva autorizzazione paesaggistica; non riguardino modifiche alle facciate, la trasformazione dell impianto strutturale e qualsiasi altro tipo d intervento comportante trasformazione degli elementi costitutivi, relativamente agli edifici di rilevante valore storico, artistico, culturale o ambientale individuati all interno del Regolamento Urbanistico, nonché quelli assoggettati dal medesimo strumento urbanistico alle categorie d intervento di restauro; non riguardino edifici di valore ambientale e di antica formazione assoggettati a risanamento conservativo, nonché quelli ricadenti all interno delle zone omogenee A, così come definite dal D.M. n.1444/68 e ss.mm.ii., per i quali sono prescritti interventi di ristrutturazione edilizia leggera senza ampliamenti individuati all interno degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio; non incidano sui parametri urbanistici e sulle dotazioni di standard. Agli effetti del precedente capoverso non costituisce modifica ai parametri urbanistici: la variazione degli spazi a parcheggio privato di cui all art.2 della L. n.122/89 e ss.mm.ii.; la variazione della dotazione di verde privato e di aree permeabili; la variazione della superficie utile (s.n. + 0,60 s.a.) fino al 2%. Rientrano inoltre nelle variazioni di superficie utile ammesse quelle derivanti dall eliminazione dei divisori murari; la diminuzione del numero delle unità immobiliari; l aumento del numero delle unità immobiliari, con il limite del 20% di quelle autorizzate, con arrotondamenti per eccesso delle frazioni all unità superiore. Nelle ipotesi di cui al comma 2 dovrà essere depositato presso il Comune, entro il termine di validità dell atto abilitativo, il rilievo con la documentazione prevista agli artt.25 e 26 del presente Regolamento. In tal caso, il pagamento dell'eventuale conguaglio del contributo di cui all'art.46, determinato con riferimento alla data dell'atto abilitativo, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all'art.52 del presente Regolamento e comunque prima della scadenza del termine di validità degli atti abilitativi. Il mancato deposito del rilievo nell ipotesi di cui al precedente comma comporta l applicazione della sanzione prevista dall art.64 del presente Regolamento nella 2-49

50 misura di.500,00, nonché l applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento. Articolo 52 Ultimazione dei lavori I lavori si considerano ultimati quando l opera soddisfa le condizioni per il rilascio da parte di professionista abilitato dell attestazione di abitabilità od agibilità (qualora sia richiesta). Il titolare dell atto abilitativi deve sempre segnalare la fine dei lavori, mediante apposita comunicazione da far pervenire entro 60 giorni dalla data di fine lavori; in mancanza della citata comunicazione saranno applicate le relative sanzioni di cui all art.64 nel caso i lavori non siano ultimati nel tempo di validità dell atto abilitativo, sarà necessaria ulteriore istanza per le esecuzione delle opere. Al termine dei lavori, il titolare dell atto abilitativo e comunque non entro 60 giorni dalla scadenza, deve depositare il certificato di conformità delle opere ai sensi dell art.86 della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii. 15, ivi compresi eventuali nullaosta e/o documentazioni che sono indispensabili prima dell effettivo utilizzo delle opere realizzate. Decorsi 60 giorni dalla scadenza dell atto abilitativo, non potranno essere presentate varianti di cui all art.142 della L.R n. 1/2005 e ss.mm.ii; Per la regolarizzazione di tali interventi si rimanda all applicazione del titolo VIII di cui alla Legge Regionale sopra richiamata. Articolo 53 Attestazione di abitabilità o agibilità A seguito dell ultimazione delle opere e prima del loro effettivo utilizzo, deve essere depositato presso il Comune l attestazione di abitabilità o di agibilità, certificata da un professionista abilitato, unitamente alla conformità con il progetto, secondo la modulistica predisposta dall ufficio comunale competente. La certificazione di abitabilità o agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per gli interventi assoggettati a permesso di costruire, per quelli assoggettati a D.I.A. di cui all art.4 comma 2, anche: a. in conseguenza dell esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento e che riguardino parti strutturali degli edifici ; b. in conseguenza dell esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazioni d uso. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, 2-50

51 salubrità, risparmio energetico, accessibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto disposto dalla normativa vigente. L agibilità decorre dalla data in cui perviene al Comune l attestazione del professionista incaricato. Ai fini del requisito di abitabilità agibilità, nella misura dell altezza dei vani, si osservano tolleranze fino a tre centimetri. Entro 180 giorni dal deposito del certificato, il Comune dispone la verifica della sussistenza dei requisiti per l abitabilità e l agibilità, con modalità a campione avvalendosi a tal fine dell Azienda USL territorialmente competente. E fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di abitabilità / agibilità prescritte dalla vigente normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al paragrafo precedente, l Amministrazione Comunale può ordinare il lavori di risanamento necessari, ovvero dichiarare inabitabile/inagibile un immobile o pare di esso, anche su proposta dell Azienda U.S.L.. Articolo 54 Vigilanza sull attività urbanistico - edilizia Ai sensi dell art.129 della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii., la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia nel territorio comunale viene esercitata dal Comune attraverso i propri uffici per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive contenute nel permesso di costruire o nella denuncia di inizio attività. Le violazioni urbanistico edilizie conseguenti alla realizzazione di opere illegittime o non legittimate sono sanzionate ai sensi del Titolo VIII della L.R. n.1/ e ss.mm.ii., ovvero della normativa vigente al momento dell irrogazione della relativa sanzione, alla quale si rinvia per quanto non espressamente disposto dagli artt. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 del presente Regolamento. Articolo 55 Ordinanza di sospensione dei lavori L emissione dell ordinanza di sospensione dei lavori edili da parte del Comune, ai sensi dell'art.129 comma 3 L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii. a. non occorre per le varianti di cui all art.51 comma 2 del presente Regolamento; b. vale quale comunicazione di avvio del procedimento, ricorrendo l esigenza di celerità di cui all art.7 comma 2 della L. n.241/1990 e ss.mm.ii.; c. può essere limitata, d ufficio o su istanza di parte, alle sole porzioni del cantiere ove insistono i lavori presunti abusivi, purchè non siano ravvisabili 2-51

52 connessioni funzionali con le altre parti del cantiere. Articolo 56 Termini assegnati nei provvedimenti sanzionatori Nei provvedimenti sanzionatori di natura ripristinatoria, emessi ai sensi del Titolo VIII della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii., deve essere sempre espressamente indicato il termine assegnato al privato al fine di ottemperare al provvedimento medesimo. Si considera perentorio ed improrogabile il termine di 90 giorni indicato nell'ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell'art.132 comma 2 della L.R. n.1/ e ss.mm.ii., contenente l'individuazione dell area che, in caso di inottemperanza, verrà acquisita ai sensi del comma 3 dell art.132 citato; al contrario, si considera non perentorio e prorogabile, su motivata richiesta dell interessato, il termine di 90 o 120 giorni assegnato nelle ordinanze di demolizione o di rimessa in pristino emesse ai sensi degli altri articoli di cui al Titolo VIII della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui sia promosso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale avverso un provvedimento di natura ripristinatoria, qualora l Autorità giudiziaria adita accolga l'eventuale istanza cautelare e successivamente rigetti il ricorso nel merito, i termine di cui al comma 1 del presente articolo si considera interrotto dalla data di deposito dell ordinanza del TAR che accoglie l istanza cautelare e inizia nuovamente a decorrere dalla pubblicazione della sentenza definitiva. La diffida alla demolizione o rimessa in pristino, nel caso di presentazione di istanza di accertamento di conformità ai sensi dell art. 60 del presente Regolamento, deve essere reiterata qualora l istanza suddetta sia negata. Articolo 57 Opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali Per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, si applica l art.132 della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii.. Il Comune provvede alla sola demolizione del manufatto abusivo, senza acquisizione gratuita al patrimonio comunale nei termini di cui all art.132 comma 3 della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii., qualora l opera abusiva, realizzata su area già edificata, conduca (per esempio) alla formazione di lotti interclusi o alla creazione di servitù di passo all'interno di edifici o corti, o comunque determini una situazione di oggettiva e materiale impossibilità per l Amministrazione a provvedere all acquisizione gratuita secondo le modalità di cui all art.132 comma 3, citato. 2-52

53 Il verbale contenente l'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire di cui all art.132 comma 2 della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii. è notificato agli interessati, ai sensi dell'art.132 comma 4 della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii., unitamente al provvedimento dirigenziale che dichiara l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale. 18 Nelle more della notifica di cui al comma 3, l Amministrazione Comunale provvede immediatamente alla annotazione dell'atto di accertamento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Articolo 58 Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o in totale difformità dalla denuncia d inizio di attività Nel caso di interventi di ristrutturazione eseguiti in assenza ovvero in difformità dalla D.I.A. su immobili vincolati, ai sensi della Parte III del D.Lgs. n.41/2004 e ss.mm.ii. qualora l'intervento di ripristino allo status quo ante sia oggettivamente impossibile e/o non offra garanzie sufficienti ai fini della tutela del bene vincolato, il Comune irroga le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile (art.135 della L.R. n.1/ e ss.mm.ii.); sanzione ambientale pari al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n.41/2004 e ss.mm.ii.; sanzione pecuniaria, da.1.033,00 a ,00 (art.134 comma 3 della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii.). Rimane, inoltre, comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli artt.3, 5, 6 e 10 della L. n.10/77 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art.134 comma 5 della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii.. Articolo 59 Opere eseguite in parziale difformità dal Permesso di costruire o dalla Denuncia di Inizio Attività e nelle ipotesi di interventi sul patrimonio edilizio esistente, previste all art.79 comma 1 lett. a) nonché comma 2 lett. d) della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii. Le varianti eseguite in corso di costruzione, in parziale difformità da un valido atto abilitativo, e non ripristinabili sono sanzionate ai sensi dell'art.139 comma 2 della L.R. n.1/ e ss.mm.ii.. Nessuna sanzione amministrativa di carattere urbanistico - edilizio è comunque applicabile per le varianti ultimate precedentemente al , senza alterazione dell aspetto esteriore dell edificio oppure con alterazione dell aspetto esteriore 2-53

54 dell edificio ma fuori dal centro abitato o non visibili da vie o spazi pubblici. Articolo 60 Opere eseguite in assenza, in totale difformita o con variazioni essenziali rispetto alla D.I.A e per gli interventi di cui all art. 4 comma 1 lettere b), f) e g), e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all art. 4 comma 2 lettere a), b) e c) della L.R. n.52/99 e ss.mm.ii. Per le opere di cui al presente articolo, il responsabile dell abuso può, di propria iniziativa, regolarizzare la propria posizione secondo una delle seguenti modalità: presentando istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art.60 del presente Regolamento, qualora le opere soggette a denuncia di inizio attività siano state già ultimate in assenza di titolo abilitante o in difformità da esso; presentando, prima dell accertamento da parte del Comune dell abusività delle opere realizzate, la denuncia di inizio dell'attività edilizia in sanatoria, comportante l'applicazione della sanzione nella misura minima di.516,00, qualora le opere soggette a D.I.A. ed iniziate in assenza di titolo abilitante o in difformità da esso risultino ancora in corso di esecuzione; provvedendo alla eliminazione delle opere abusive. 21 Articolo 61 Accertamento di conformità Relativamente ad opere eseguite in assenza di titolo abilitante o in difformità da esso, entro la scadenza dei termini previsti dall'art.140 comma 1 L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii. - e comunque fino alla notifica dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii. il responsabile dell'abuso ed ogni altro soggetto fra quelli previsti dall'art.4 L. n.10/77 e ss.mm.ii. possono proporre istanza di accertamento di conformità ai sensi dello stesso art.140 L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii., la cui presentazione sospenderà il termine medesimo, per ottenerne il rilascio qualora ricorrano: la conformità agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e l'assenza di contrasto con quelli adottati sia al momento dell'esecuzione dell'abuso, sia alla data di inoltro dell'istanza; la conformità al Regolamento Edilizio; il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie e di ogni altra disposizione di legge. La presentazione dell'istanza sospende il procedimento amministrativo sanzionatorio fino al momento della comunicazione del provvedimento dirigenziale che decide sull'ammissibilità dell'istanza di accertamento della conformità. 2-54

55 In caso di inammissibilità dell'intervento, i termini di cui al comma 1 decorrono nuovamente dalla notifica del diniego. La C.E. e la C.E.U. sono tenute ad esprimere obbligatoriamente, per le opere abusive eseguite in zone soggette al vincolo di cui alla Parte III del D.Lgs. n.41/2004 e ss.mm.ii., il proprio parere sulla compatibilità o meno delle opere stesse con le esigenze di tutela di tale vincolo. In difetto di parere favorevole circa la compatibilità dell'intervento realizzato la stessa è tenuta a pronunciarsi sulla necessità o meno della riduzione in pristino e sulla richiesta di versamento della sanzione ambientale di cui all'art.167 del D.Lgs. n.41/ e ss.mm.ii.. Articolo 62 Sanzione amministrativa Stante l art.97 e l art.118 comma 6 della Costituzione e conformemente ai principi della legislazione statale in materia, l'istanza di accertamento di conformità di cui all art.140 L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii. può essere presentata, altresì, ai soli fini amministrativi e fermo restando gli effetti penali, negli stessi termini di cui all art.60 e dietro pagamento del doppio del contributo di cui all'art.119 della L.R. n.1/ e ss.mm.ii. qualora ricorra: la conformità agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e l'assenza di contrasto con quelli adottati solamente alla data di presentazione dell'istanza; la conformità al Regolamento Edilizio; il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie e di ogni altra disposizione di legge. Articolo 63 Esecuzione d ufficio delle demolizioni L'esecuzione d ufficio delle demolizioni è regolata dall art.41 del D.Lgs. n.380/01 e ss.mm.ii.. Articolo 64 Sanzioni per la violazione delle disposizioni del presente regolamento Ai sensi dell art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., nel caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applica, in via generale, la sanzione amministrativa pecuniaria da.25 a

56 In particolare, sono sanzionate ai sensi del comma 1 le violazioni delle disposizioni di cui agli artt.49, 50 e 51 comma 3 e art.52 del presente Regolamento. 2-56

57 TITOLO 3 REQUISITI DELLE COSTRUZIONI REQUISITI URBANISTICI Articolo 65 Volume (*) Il volume di un fabbricato è costituito dal solido determinato dalle superfici coperte di ogni piano per l altezza virtuale interpiano pari a: - m.3.00 per locali destinati ad attività terziarie, - m.3.00 per locali destinati alla residenza, compreso gli accessori, - m.2.40 per locali accessori al piano seminterrato o interrato, - m.3.50 per locali ad uso produttivo e a destinazione pubblica. Nella determinazione del calcolo del volume, nei piani sottotetto, saranno considerate per intero, le parti incluse tra l estradosso dell ultimo solaio ed il piano passante per le quote di gronda. Nel computo del volume verranno altresì compresi: - i vespai ed intercapedini con una profondità superiore a m.2.; - i garage realizzati al di fuori del perimetro del fabbricato quando vengano superati i limiti minimi della Legge n.122/89 e ss.mm.ii., Nel caso di edifici artigianali, industriali e di deposito, edifici per impianti sportivi coperti ed edifici per l urbanizzazione secondaria, ai fini del calcolo del volume per la determinazione delle superfici a parcheggio pubblico e privato, si assumerà un altezza virtuale pari a m.4.00 per ogni piano fuori terra, nel caso di altezze maggiori Dal volume andrà escluso: - la parte destinata ai garages comunque realizzati o al piano terra, o al piano seminterrato o al piano interrato entro il perimetro del fabbricato; - le scale condominiali (comprese le murature) interne ed esterne e le scale interne di collegamento tra i locali abitabili e i locali accessori e gli ascensori; - la loggia o porticato, destinati alla residenza, anche se chiusa su tre lati; -le opere e i manufatti necessari per garantire l accesso, il transito e l esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza; - i volumi tecnici commisurati alle effettive necessità per i quali sia dimostrato l arredo interno quali: extracorsa degli ascensori, depositi dell acqua, centrali termiche o di refrigerazione, cabine ENEL comunque definiti dal successivo art. 76; - i porticati con destinazione e uso pubblico; - la parte dello spessore eccedente cm.30 delle murature perimetrali esterne, - i nuovi vani ascensori esterni realizzati in edifici esistenti e finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.. (*) articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del

58 Articolo 66 Superficie fondiaria di pertinenza Per superficie fondiaria di pertinenza di un edificio o di edifici ai fini del calcolo degli indici urbanistici, si intende la superficie di terreno disponibile per l edificazione, con esclusione quindi delle strade esistenti soggette al pubblico transito e degli altri spazi a destinazione pubblica. Tale superficie deve essere chiaramente individuata nei progetti di costruzione. Qualsiasi superficie che alla data di adozione delle presenti norme sia già di pertinenza di costruzioni esistenti o autorizzate non potrà esser computata per altre costruzioni qualora la sua sottrazione venga ad alterare (per i fabbricati esistenti o autorizzati) gli indici e le prescrizioni di zona. La superficie fondiaria di pertinenza dovrà essere contigua alle costruzioni e non frazionata né a cavallo di spazi o di aree pubbliche e/o di uso collettivo, risultando comunque inammissibile il trasferimento di indici di fabbricabilità da aree non facenti parte del lotto individuato dalla costruzione esistente o prevista. Le sedi viarie private non costituiscono interruzione di continuità agli effetti della valutazione della superficie fondiaria pertinente. Per le zone E valgono le norme previste dalle leggi regionali sulle zone agricole. Articolo 67 Superficie coperta Per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, comprese le eventuali costruzioni annesse all edificio medesimo delimitate dalla superficie esterna delle mura perimetrali comprese le eventuali logge coperte. Le terrazze a sbalzo, le gronde, le pensiline, i marciapiedi di copertura dei vespai e scannafossi, con sporgenza inferiore a m.2, non rientrano nel computo dell area coperta; nel caso superino tale limite vengono calcolate per intero. Nelle nuove costruzioni non sono ammessi aggetti sul suolo pubblico ad eccezione delle gronde. La superficie delle costruzioni destinate a pertinenza di servizio della residenza e ricoperte con movimenti di terra che ricreano un profilo del terreno che si raccordi adeguatamente alle quote circostanti, non si computano ai fini del calcolo della 3-58

59 superficie coperta. Le parti sotterranee degli edifici non potranno invadere aree di pertinenza di altri edifici né tanto meno aree pubbliche. Articolo 68 Rapporto di copertura Il rapporto di copertura si calcola dividendo la superficie coperta Sc per la superficie fondiaria Sf. Nel caso di costruzioni planivolumetricamente articolate si può assumere convenzionalmente come superficie coperta la media delle superfici coperte dei singoli piani, purché la maggiore di esse non superi del 40% il rapporto di copertura consentito. In sede di progettazione dei piani attuativi è consentito superare in uno o più lotti i rapporti di copertura stabiliti per la zona a condizione che i rapporti stessi siano verificati complessivamente sull intero comparto. Articolo 69 Indici di fabbricabilità L indice di fabbricabilità fondiario If è dato dal numero di metri cubi edificabili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria pertinente, misurata come all'art.66 del presente regolamento (If = V/Sf). L indice di fabbricabilità territoriale It è dato dal numero di metri cubi edificabili per ogni metro quadrato di superficie territoriale St quale individuata dalla delimitazione dei comparti negli elaborati grafici del vigente P.R.G. (It = V/St). Articolo 70 Altezza degli Edifici 9 L altezza in ogni fronte è determinata dalla differenza tra la quota corrispondente all intersezione tra l intradosso del solaio di copertura e quello della facciata, e la quota media del piano o marciapiede del fabbricato di rigiro corrispondente al dislivello naturale del terreno. 9 Modificato con delibera C.C. n. del /03/

60 L altezza massima di un edificio è la maggiore fra quelle relative ad ogni fronte misurata con riferimento al piano naturale di campagna. Nel caso di più fronti strada l Ufficio Urbanistica, sentita l apposita commissione, determinerà il fronte strada di riferimento. Resta fermo il rispetto delle norme tecniche vigenti relative alle costruzioni sismiche per quanto riguarda i limiti della altezza massima di un edificio ed ai suoi criteri di calcolo. Velette parapetti che prolungano il piano di facciata oltre l intradosso del solaio di copertura, di cm.120, non vengono computati nel calcolo dell altezza massima dell edificio. Possono superare l altezza massima soltanto i volumi tecnici come descritti all'art.76 del presente Regolamento nonché le opere ed i manufatti necessari per garantire l accesso, il transito e l esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza. Nei casi in cui l intervento sia soggetto a strumentazione attuativa (P.L., P.P.) ed il terreno presenti particolare configurazione planialtimetrica, nel piano stesso possono essere individuate quote di riferimento a terra alle quali riferire la misurazione dell altezza massima. Le quote di riferimento, devono essere determinate con rilevazione strumentale, in un punto massimo ed uno minimo per ciascun lato del lotto a confine con spazi pubblici, a destinazione pubblica, d uso pubblico, o nel caso di lotti interni, a confine con la proprietà che consente l accesso. 3-60

61 ALTEZZA ALTEZZA ALTEZZA ALTEZZA ALTEZZA ALTEZZA REGOLAMENTO EDILIZIO COPERTURA INCLINATA COPERTURA PIANA COPERTURA ARRETRATA RIFERIMENTO ALLA SOMMITA' RIFERIMENTO ALLA SOMMITA' TRAVE DI COPERTURA COPERTURA A VOLTA COPERTURA A CAPRIATA PILASTRO TANGENTE ALLA VOLTA TIPOLOGIE PRODUTTIVE Figura 1 - Altezza delle costruzioni Articolo 71 Distanze 10 La distanza di un edificato dalla strada è misurata dal corpo più avanzato del fabbricato, esclusi gli aggetti di copertura al ciglio della strada, come definito dall art.2 del D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii.. La sede stradale e la distanza da essa vanno considerate nelle dimensioni indicate dalle tavole degli strumenti urbanistici vigenti. In ogni caso l edificazione dovrà rispettare le limitazioni imposte al punto (limitazioni delle altezze in funzione della larghezza delle strade) delle Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii.) Nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazione urbanistica devono essere richiesti all Ufficio Tecnico Comunale, prima dell inizio dei lavori, i punti di linea e di quota. 10 Variante Approvata Con Delibera Cc Del 28/12/

62 La distanza tra fabbricati è misurata dal contorno più sporgente dell uno rispetto all altro. Per contorno di edificio deve intendersi la proiezione in pianta dei fronti dell edificio stesso, escluse le sporgenze di camini, tettoie e terrazze in aggetto scoperte, purché inferiori o uguali a m.1,50. Le distanze tra fabbricati sono stabilite secondo quanto prescritto dal D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii.. Non sono da considerare nuovi edifici e pertanto non devono rispettare il distacco fra pareti finestrate le sopraelevazioni di un solo piano, insistenti sul perimetro del fabbricato esistente e che non determinino un incremento di altezza maggiore di m.3,20. Sono fatte salve disposizioni diverse se esplicitamente richiamate dalle norme degli strumenti urbanistici vigenti, dalle Norme Tecniche per la costruzione in zone sismiche, o da norme e regolamenti specifici relativi alle opere da realizzare. Ai fini del rispetto delle norme contenute nel succitato D.M. n.1444/1968 e ss.mm.ii. sono pareti finestrate le pareti nelle quali vi sono aperture che concorrono a determinare nei locali abitabili il necessario rapporto di illuminazione. Per edificio antistante è da intendersi un fabbricato che fronteggi un altro corpo di fabbrica con una parete parallela o il cui piano di giacitura abbia con l altro un angolo incidenza minore di 90. Pareti Frontistanti Pareti non frontestanti d d 3-62

63 Figura 2 - Distacchi tra edifici E ammessa la costruzione sul confine di pareti non finestrate nel caso in cui tra i confinanti si stabilisca una convenzione, per scrittura privata registrata, in base alla quale venga assicurato il rispetto della distanza prescritta tra edifici fronteggianti ove il confinante realizzi una costruzione distaccata. E sempre ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti purché siano rispettate le condizioni previste al punto delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. La distanza minima dal confine si misura tra il contorno dell edificio, come sopra definito, ed il confine prospiciente. Di norma deve essere pari alla metà della distanza minima tra fabbricati prevista e può variare solo nel caso di specifica stipula di convenzione, nella forma di cui sopra, tra i confinanti. La deroga a tale distanza minima sarà possibile per confini coincidenti con viabilità, per esigenze di allacciamento, o per quanto richiamato nelle norme degli strumenti urbanistici vigenti. Nel caso di sopraelevazione sul confine dovrà essere stabilito apposito accordo tra le parti, sempre per scrittura privata registrata. Articolo 72 Superficie utile residenziale Per superficie utile residenziale si intende la superficie delimitata dal perimetro esterno dell alloggio, diminuita delle superfici occupate da: murature perimetrali; sguinci e vani di porte e finestre; murature interne e pilastri; balconi, logge, terrazzi e porticati; ed incrementata dalle eventuali superfici inerenti soppalchi con altezza utile abitabile. Al fine della determinazione della variazione di superficie utile, di cui all'art.15 della L. n.47/ e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche vigenti, negli interventi di nuova costruzione non sono da considerare gli incrementi o le riduzioni di superficie derivanti da: spostamenti, nuova costruzione e demolizione di pareti interne e pilastri; spostamenti parziali della muratura perimetrale che, nel rispetto della sagoma dell edificio, così come definita dal presente R.E., investono superfici non residenziali già esistenti o previste nel progetto originario, quali: balconi, logge, terrazzi e porticati, originando modifiche dimensionali contenute nel limite massimo del 5% rispetto a quelle originarie. 3-63

64 Non costituiscono superficie utile residenziale: cantine; soffitte; garage; locali caldaia o per altri impianti tecnologici; vani scala; androni, porticati. Al solo fine della determinazione degli indici parametri e standards urbanistici negli S.U. attuativi del P.R.G. la superficie utile sarà convenzionalmente data dal perimetro esterno di ogni piano abitabile ridotta del 10%. Articolo 73 Superficie utile di tipo non residenziale Costituiscono superfici utili di tipo non residenziale quelle relative a locali adibiti ad attività terziarie commerciali, ricreative, sportive, artigianali e industriali, nonché quelle relative ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Per superficie utile di unità edilizie funzionali a destinazione commerciale, ricreativo, sportivo (negozi, ristoranti, alberghi, palestre, circoli, cinema, ecc.), si intende la superficie delimitata dal perimetro esterno dell unità diminuita delle superfici occupate da: murature perimetrali; murature interne e pilastri; sguinci e vani di porte e finestre; cavedi e canne fumarie di aerazione; balconi, logge, terrazzi e porticati; e incrementata dalle eventuali superfici inerenti soppalchi con altezza utile agibile. Non costituiscono superficie utile i locali destinati ad accessori pertinenziali e magazzini ed i locali tecnici, che vengono definite superfici accessorie. Per superficie utile di unità edilizie funzionali a destinazione terziaria (uffici, studi, ecc.) vale quanto specificato per quelle a destinazione residenziale. Per superficie utile di fabbricato a destinazione produttiva artigianale/industriale si intende la superficie di calpestio delimitata dal perimetro esterno del fabbricato diminuita delle superfici occupate dalle murature perimetrali e incrementata delle eventuali superfici inerenti soppalchi con altezza utile agibile. Al fine della determinazione della variazione di superficie utile, fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche vigenti, negli interventi di nuova costruzione non sono da considerare gli incrementi o le riduzioni di superficie derivanti da spostamenti parziali della muratura perimetrale che, nel rispetto della sagoma dell edificio, così come definita dal presente R.E., investono superfici non residenziali già esistenti o 3-64

65 previste nel progetto originario, quali: balconi, logge, terrazzi, e porticati, originando modifiche dimensionali contenute nel limite massimo del 5% rispetto a quelle originarie. Articolo 74 Sagoma di edificio Per sagoma di edificio si intende il profilo determinato dall intersezione perpendicolare di un piano verticale con le superfici esterne che delimitano il volume del fabbricato. Ai fini della determinazione di variazione di sagoma, non sono da considerare: - l incremento o decremento dell ingombro planimetrico dell edificio a destinazione privata, nella misura massima dell 3% rispetto alle dimensioni originarie, laddove la stessa è motivata da esigenze strettamente tecniche, quali l inserimento giunti ecc.; - la roto-traslazione dell edificio nel lotto nella misura massima del 3%; - l incremento o decremento dell ingombro planimetrico dell edificio a destinazione pubblica, nella misura massima del 5% rispetto alle dimensioni originarie, laddove la stessa è motivata da esigenze tecniche legate alla funzione specialistica dell edificio in oggetto; - la variazione degli aggetti delle gronde nella misura massima del 20% rispetto alla dimensione originaria, ferma restando la relativa tipologia di progetto; - le variazioni degli aggetti di tettoia, terrazze e logge ove previsti nel progetto autorizzato, sempre che non superino in totale la profondità massima di m. 2.00; - le variazioni delle dimensioni degli abbaini previsti nel progetto autorizzato, se contenute nel limite massimo del 20% rispetto a quelle originarie, o comunque attuate in conformità al D.P.G.R. n.62/r/2005 e ss.mm.ii.. Non concorrono inoltre alla determinazione della sagoma di un edificio: - i lucernari complanari; - le aperture relative a porte e finestre; - i setti murari di tamponamento all interno di logge e porticati, che, pur configurandosi come superfici esterne, sono compresi nel profilo esterno delle stesse logge e degli stessi porticati; - elementi decorativi quali: cornicioni, marcapiani, modanature, ecc.; - elementi tecnologici e funzionali quali: canne fumarie, soglie, davanzali, gradini. Articolo 75 Edificio Unifamiliare Ai fini dell applicazione di norme di natura urbanistica inerenti la disciplina delle trasformazioni edilizie e della determinazione della gratuità del permesso di costruire, 3-65

66 di cui all art.124 della L.R. n.1/ e ss.mm.ii., per edificio unifamiliare deve intendersi: un organismo edilizio, unitario, strutturalmente autonomo, comprensivo di un unica unità abitativa, non tipologicamente riconoscibile per caratteristiche dimensionali e architettoniche, come villa o palazzo signorile e non classificato di lusso ai sensi del D.M. n.1072/1969 e ss.mm.ii.. un organismo edilizio che non dovrà comunque superare mq.130 di superficie utile abitabile compreso l eventuale ampliamento. Potranno inoltre essere compresi tra gli edifici unifamiliari quelli facenti parte di tipologie edilizie a schiera che, pur contemplando elementi strutturali a comune, quali murature perimetrali, sono originati dalla successiva aggregazione planimetrica di organismi edilizi funzionalmente autonomi sempre nel rispetto dei limiti fissati dai precedenti commi. L ampliamento di tali edifici unifamiliari, nei limiti fissati dalle norme urbanistiche vigenti, ai fini dell applicazione dell art.3 lett.d della L. n.10/1977 e ss.mm.ii., può avvenire, sia tramite la realizzazione di un nuovo volume, sia tramite l accorpamento di volumetrie adiacenti esistenti comprese in altri organismi edilizi, costituenti o meno edifici unifamiliari. Articolo 76 Pertinenze Si definiscono pertinenze quelle costruzioni che, pur avendo identità fisica a se stante, insistono sul lotto di pertinenza di un edificio principale e dipendono funzionalmente da questo per quanto riguarda la destinazione e l utilizzazione. PARCHEGGI Nelle nuove costruzioni dovranno essere previsti parcheggi pertinenziali almeno nella misura prescritta dall'art.2 della L. n.122/89 e ss.mm.ii. e comunque pari ad un posto auto per ogni alloggio. Queste dotazioni dovranno essere altresì previste nelle ristrutturazioni generali che dispongano l aumento delle unità immobiliari, salvo impedimenti tecnici. Per gli edifici non dotati di parcheggi pertinenziali nella misura di cui sopra, è ammessa, all interno del centro abitato, la realizzazione degli stessi in deroga agli indici di fabbricabilità fondiaria, ad uso degli occupanti, ai piani terreni, seminterrati o interrati degli edifici, fino ad una superficie massima pari al 10% del volume e comunque di un posto auto per alloggio. Restano esclusi da tale deroga gli edifici per i quali la disciplina urbanistica imponga interventi conservativi. Per essi la realizzazione dei parcheggi pertinenziali potrà essere ammessa solo nel caso che si possa realizzare con limitate modifiche, compatibili con i caratteri tutelati degli edifici. 3-66

67 Inoltre, alle medesime condizioni, sono ammessi anche parcheggi all'aperto coperti, aperti da almeno tre lati, ed è ammessa la realizzazione di parcheggi nell interrato dell area di pertinenza quando ciò non richieda l'abbattimento di alberi o la distruzione di giardini con valore storico o ambientale. I parcheggi pertinenziali di cui ai paragrafi precedenti inerenti costruzioni ad uso commerciale, alle medesime condizioni, potranno essere altresì realizzati anche in altri ambiti edificabili o con destinazione urbanistica omogenea o compatibile all immobile a cui dovranno essere asserviti, escluse le aree a destinazione pubblica, esterni all area di pertinenza, ma comunque in raggio di m.100, salvo gli interventi di cui all art.9 comma 4 della L. n.122/ e ss.mm.ii.. I parcheggi realizzati in deroga agli indici di fabbricabilità, di cui sopra, dovranno essere legati da vincolo pertinenziale all immobile cui sono asserviti, risultante da atto trascritto. Si considerano parcheggi tutti gli spazi destinati alla sosta degli automezzi, quali che siano la loro tipologia e collocazione, che rispondano alle caratteristiche di seguito riportate. I posti auto devono essere accessibili singolarmente e devono essere altresì corredati di adeguati e confortevoli spazi di manovra; non saranno quindi ritenuti validi al fine del rispetto della dotazione di parcheggi: gli stalli di parcheggio che impediscono l ingresso o l uscita di altri mezzi, anche se di pertinenza alla medesima unità immobiliare; quelli che interferiscono con i percorsi pedonali di accesso. Le dimensioni minime di un posto auto sono stabilite in: m.2,50 x 5,00 qualora esso sia scoperto, o coperto da tettoia; larghezza ridotta fino a m.2,30 potrà essere autorizzata solo in presenza di adeguati spazi di manovra, di ampie corsie di distribuzione od orientamento a lisca di pesce. Le rampe di accesso alle autorimesse e/o posti auto devono avere le seguenti caratteristiche: non devono avere una pendenza superiore al 20%; devono essere arretrate rispetto allo spazio pubblico di almeno m

68 >/= 5.00 M. CARREGGIATA STRADALE MARCIAPIEDE RAMPA </= 20% TRATTO IN PIANO Figura 3 - Rampe Nel computo della superficie destinata a parcheggi possono essere considerati, oltre agli spazi effettivamente destinati al parcheggio degli autoveicoli, anche le corsie di distribuzione, le aree di manovra e gli altri spazi direttamente connessi con la funzione di parcheggio, purché la superficie come sopra calcolata consenta la realizzazione di almeno un posto auto ogni mq.25. Saranno invece escluse dal computo le strade che conducono al parcheggio, le eventuali rampe di accesso alle autorimesse. Per le caratteristiche dei parcheggi ai fini dell accessibilità vale quanto disposto all art.124 del presente Regolamento. VOLUMI TECNICI Sono considerati volumi tecnici: i depositi dell acqua, gli extracorsa degli ascensori, gli impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione (compresi gli impianti che utilizzano fonti energetiche alternative). Nelle zone produttive D ed E l Amministrazione Comunale, su proposta dell Ufficio Tecnico, stabilirà con apposita delibera l elenco e le caratteristiche dei manufatti che rientrano nei volumi tecnici. (vedi allegato Per le costruzioni esistenti e relative aree di pertinenza, ed in particolare in zona A, B e D1, potranno essere realizzate delle eventuali aggiunte di manufatti pertinenziali che non alterano il carico urbanistico e possono essere considerati volumi tecnici con dimensioni e caratteristiche descritte al successivo comma. Tali aggiunte potranno essere: volumi per contenimento impianti tecnici; elementi di arredo quali: pergolati, frangisole, forni e barbecue, cucce per cani, voliere o similari; piccole serre, con altezza non superiore a m.2; volumi secondari che svolgano funzioni accessorie o pertinenziali all edificio principale e non abbiano caratteristiche per una autonoma 3-68

69 utilizzazione funzionale, quali scannafossi e intercapedini per una profondità non maggiore di m.1.50, ripostigli esterni e tunnel mobili a servizio di insediamenti produttivi; spazi coperti di pertinenza di pubblici esercizi; piscine pertinenziali. I volumi tecnici, sono ammessi, allo scopo di accogliere impianti tecnici, nel resede di pertinenza di edifici a cui risultino asserviti. La loro realizzazione dovrà prevedere che gli standard superficiali esistenti (verde piantumato, area permeabile, area a parcheggio) siano mantenuti entro i limiti previsti dalle norme vigenti, ovvero non peggiori la situazione attuale, in caso di mancato rispetto di tali norme. Il progetto dovrà essere corredato da una specifica documentazione tecnica dalla quale risultino motivate e giustificate le dimensioni, che dovranno comunque essere quelle strettamente necessarie a contenere l impianto ed ad assicurare le esigenze di manutenzione ed installazione. RIPOSTIGLI ESTERNI É consentito installare nel resede di pertinenza degli edifici esistenti, piccoli manufatti in legno ad uso ripostiglio, deposito per attrezzi da lavoro o ricovero di materiali per la manutenzione del giardino. Tali manufatti dovranno essere semplicemente appoggiati al suolo ovvero appoggiati a piccoli plinti in corrispondenza degli angoli e dovranno essere privi di allacciamenti ed impianti di qualsiasi genere fatto salvo unicamente un punto luce. Non potranno essere realizzati con materiali eterogenei di fortuna, ma esclusivamente con tavole regolari di legno impregnato; la copertura dovrà prevedere materiali e colori che permettano di ridurre l impatto visivo. Non potranno essere dotati di impianti tecnologici, né essere collegati autonomamente alla viabilità pubblica. La dimensione massima del manufatto non potrà avere superficie lorda superiore al 5% del volume relativo al fabbricato di cui costituiscono pertinenza e m.2.40 di altezza. Potrà essere installato un solo manufatto per ogni resede di pertinenza. Distanze: si applicano le distanze del codice civile. PERGOLATI Tali manufatti, completamente aperti su tutti i lati, dovranno avere struttura astiforme di tipo leggero (legno o ferro), sulla quale potranno essere istallate solo coperture mobili come cannicciati o teli, eventualmente schermati da piante rampicanti. Potranno avere un altezza non superiore a m.3 e potrà essere installato un solo manufatto per ogni resede di pertinenza. Distanze: si applicano le distanze del codice civile. SPAZI COPERTI DI PERTINENZA DI PUBBLICI ESERCIZI Entro certi limiti di consistenza urbanistica e materiale, gli spazi coperti annessi alle unità immobiliari destinate a pubblici esercizi di somministrazione alimentare (bar, ristoranti, ecc.), assumono carattere pertinenziale, irrilevante ai fini del carico urbanistico, in quanto destinati ad una migliore fruibilità per l utenza degli spazi già in dotazione dell esercizio. 3-69

70 A tal fine dovranno essere rispettate le caratteristiche di cui all art successivo. TUNNEL MOBILI A SERVIZIO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI L esecuzione di tunnel mobili a servizio di insediamenti produttivi, o comunque con destinazione ad essi assimilabile, è consentita, quali opere accessorie e complementari, assimilabili a volumi tecnologici, funzionali all attività esercitata. dovranno assolvere esclusivamente alla funzione di carico, trasporto e scarico a servizio dell attività produttiva esercitata, o comunque ad essa assimilabile, e pertanto in tale veste dovranno essere posizionati in diretta prossimità degli accessi carrabili; essere eseguiti con strutture leggere completamente amovibili tali da assolvere alla funzione di mobilità richiesta; ritenere dimensioni tali da configurarsi come opere accessorie e complementari rispetto all attività esercitata alla quale dovranno risultare asservite, avuto riguardo anche dell incidenza rispetto all inserimento con il contesto urbano; gli standards superficiali esistenti (verde piantumato, area permeabile e parcheggi) dovranno essere mantenuti entro i limiti prescritti dalle vigenti norme, ovvero, in caso di mancato rispetto di dette norme nello stato di fatto, non si dovrà peggiorare la situazione esistente. FORNI E BARBECUE Potranno essere realizzati, nel rispetto delle norme di Codice Civile, purché di modeste dimensioni (superficie massima di mq.4 compresi tutti gli accessori come piani di appoggio e contenitori per legna). Potrà essere installato un solo manufatto per ogni resede di pertinenza. La loro altezza complessiva non potrà eccedere, quella dei muri di cinta limitrofi esistenti., non devono emettere fumi lungo facciate di edifici, e pertanto essere posti a debita distanza dagli edifici circostanti, tale da evitare immissioni moleste. PICCOLE SERRE DA GIARDINO Dovranno essere di materiale facilmente smontabile, per una superficie massima di mq.20 ed un altezza al colmo di m.2. CUCCE PER CANI, VOLIERE O RICOVERI ALTRI ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA, ECC. Ad esclusione delle aree prospicienti spazi pubblici, potranno essere realizzati e mantenuti nel rispetto del decoro estetico ambientale dei luoghi e delle norme igienico sanitarie. PISCINE La realizzazione delle piscine scoperte è consentita esclusivamente nell area di pertinenza delle abitazioni, completamente interrate, in posizione tale da ridurre al minimo i movimenti di terra e tenendo conto della struttura geomorfologica del suolo, degli allineamenti esistenti (filari, struttura agraria, muri di recinzione e contenimento) 3-70

71 e degli elementi relativi al corretto inserimento ambientale, di cui si dovrà dare conto. Il progetto per la loro realizzazione dovrà obbligatoriamente prevedere un sistema di depurazione e ricircolo dell acqua indicando comunque le fonti di approvvigionamento idrico, le quantità di acqua prelevata ed il sistema di scarico delle acque reflue. Per ridurre l impatto ambientale tali manufatti dovranno avere il vano tecnico completamente interrato ed il rivestimento della vasca di colore neutro (sabbia) o comunque tale da essere finalizzato ad minimizzare l impatto visivo e paesaggistico. I bordi e la pavimentazione circostante dovranno essere realizzate con materiali antiscivolo di tipo tradizionale (cotto o pietra). Altri manufatti non espressamente elencati, possono essere assimilate per analogia, ad opere pertinenziali. Articolo 77 Unità immobiliare Per unità immobiliare si intende la minima entità edilizia censita nel catasto urbano, con o senza area di pertinenza, capace di assolvere autonomamente alle funzioni secondo cui essa è censita (appartamento, negozio, laboratorio artigiano, ecc.). Articolo 78 Allineamenti Gli allineamenti prescritti per la nuova edificazione, l ampliamento e la sopraelevazione, ove previsti dal P.R.G., possono essere riferiti ad uno o più fronti. La prescrizione deve intendersi riferita ai fronti esistenti per l allineamento di nuovi balconi. Non determinano allineamento precostituito le facciate tergali degli edifici. In assenza di allineamenti preesistenti si fa riferimento alle norme relative a distacchi (confini, strade, e fabbricati). 3-71

72 REQUISITI MICROCLIMATICI E AMBIENTALI Articolo 79 Igiene del suolo E fatto divieto di edificare su terreni già utilizzati come deposito di materiali insalubri quali letami, residui organici, ecc., se non siano stati adeguatamente risanati mediante l asportazione dei materiali di deposito e la loro sostituzione con opportuno materiale arido di scavo. Nel caso di terreni soggetti alle invasioni di acque superficiali o sotterranee, gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di adeguate opere di protezione e di drenaggio. Qualora si ravvisi la necessità di eseguire delle intercapedini a protezione dei volumi in sottosuolo o a contatto con il suolo, queste dovranno essere estese per tutta la superficie di contatto e dotate di adeguata ventilazione. Tutti gli elementi strutturali e costruttivi costituenti ponte idraulico dovranno essere realizzati, in questo caso con materiale idrofugo o comunque impermeabile all acqua. I locali abitabili posti al pian terreno, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante, a sistemazione avvenuta devono avere il piano di calpestio isolato mediante solaio o vespaio aerato ed il solaio deve essere distaccato dal terreno stesso di almeno cm.30. Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti, qualora sia dimostrata la impossibilità di perseguire le soluzioni tecniche citate in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti. In tal caso il progetto dovrà indicare le soluzioni alternative adeguate al perseguimento dei requisiti citati. Le griglie di areazione, che dovranno essere di norma non inferiori a 1/100 della superficie del vespaio, non devono presentare pericolo per i pedoni e devono essere sicure in relazione alle eventuali condizioni d uso a cui possono essere sottoposte. Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione di vespai semplici non areati. Il solaio dei locali abitabili deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. Articolo 80 Requisiti di ventilazione e illuminazione degli edifici 11 Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire alle nuove costruzioni sufficienti requisiti illuminotecnici, per ciascun locale di 11 Modificato con delibera C.C. n. del /03/

73 abitazione, l ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Aperture di superficie finestrata non inferiore ad 1/16 per l illuminazione naturale diurna sono ammesse in edifici esistenti ante 1967 qualora questi siano oggetto di interventi di restauro conservativo o ristrutturazione che non consentano, per la salvaguardia dei caratteri tipologico ambientali dell opera, modifiche delle aperture stesse. I locali sottotetto possono essere illuminati ed aerati attraverso la creazione di abbaini e lucernari. Sono definiti abbaini quei dispositivi che modifichino parzialmente la giacitura del piano di copertura consentono l illuminazione e l aerazione dei locali sottotetto. Si definiscono lucernari quei dispositivi che realizzano le medesime finalità con aperture praticate nella copertura. Nelle zone residenziali ove ammessi lucernari e abbaini potranno essere realizzati in misura massima pari al 5% della superficie della copertura e con altezza massima per gli abbaini di ml. 1 rispetto alla giacitura del tetto, fatte salve le disposizioni di cui al D.P.G.R. n.62/r/2005 e ss.mm.ii.. L illuminazione diurna naturale indiretta o l illuminazione diurna artificiale sono ammesse: - per i locali destinati ad uffici la cui estensione non permetta l adeguata illuminazione naturale delle superfici di utilizzo; - i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali, ricreative e tutti i pubblici esercizi in genere; - i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione artificiale; - i locali destinati a servizi igienici, spogliatoi, antibagno; - il posto di cottura di superficie inferiore a mq.4 ed in diretta comunicazione con altro locale di soggiorno dotato di illuminazione diretta; - gli spazi destinati alla circolazione orizzontale e verticale delle persone e delle cose; - i locali non destinati alla presenza di persone. I locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare una ventilazione naturale dovranno essere condizionati o ventilati meccanicamente in rapporto alle caratteristiche morfologiche ed alle attività previste. I locali nei quali è prevista, a norma del presente articolo, l espulsione forzata devono avere porte progettate in modo da consentire il passaggio dell aria. Articolo 81 Requisiti distributivi e dimensionali 12 Fermo restando quanto stabilito agli artt.1, 2, e 3 del D.M. 05/07/1975 e ss.mm.ii, i requisiti di cui al presente articolo si intendono soddisfatti quando: - l altezza media dei locali destinati alla residenza non è inferiore a m.2,70 e la minima distanza tra il pavimento e il soffitto finito non è inferiore a m.2,00; - l altezza media dei servizi igienici, dei locali antibagno, degli spogliatoi e degli spazi destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale non è 12 Modificato con delibera C.C. n. del /03/

74 inferiore a m.2,40. Tali dimensioni possono essere ridotte rispettivamente a m.2,55 e m.2,20 qualora si tratti di un edificio esistente soggetto a restauro o risanamento igienico tecnologico a ristrutturazione con salvaguardia dei caratteri ambientali e, comunque in tutti i casi di recupero del patrimonio edilizio esistente con esclusione di quegli interventi che prevedano l incremento del numero dei piani. Nel caso di realizzazioni di soppalcature destinate alla permanenza di persone all interno dei vani di abitazione queste non devono superare in superficie il 40% della superficie di calpestio del vano sul quale si aprono e distare almeno m.2,00 sia dal pavimento finito sia dal soffitto finito soprastante. Nei locali non destinati alla permanenza di persone è ammessa l altezza minima di m.2,20. Non si considera nel calcolo delle altezze interne la presenza di eventuali controsoffittature soltanto nel caso che queste siano del tipo aperto. Per i locali diversi dalla residenza, l altezza minima consentita è di m.2,70 per gli uffici, studi professionali e gabinetti medici, e di m.3,00 per: - aule scolastiche, sale di lettura, sale di esposizione, sale di riunione, cinema, sale da giuoco, palestre, centri sociali; - laboratori scientifico tecnici, negozi commerciali; - officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive; - parti di autorimesse non destinate solo al posteggio delle macchine ma ove vengono effettuate riparazioni lavaggi, controlli, vendite; - magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di scarico, carico e pulizia. Può essere autorizzata un altezza diversa da quella indicata ai punti precedenti nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel caso che si mantengano altezza già esistente e sia nel caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un incremento nel numero dei piani. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia a criterio dell Ufficio Urbanistica. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq.14 per i primi 4 abitanti e mq.10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq.9 se per una persona e di mq.14 se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq.14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile

75 Articolo 82 Requisiti relativi all accessibilità ed uso I requisiti di cui al presente articolo si intendono soddisfatti in tutti i casi in cui è salvaguardata l attitudine di un elemento spaziale o di una unità tipologica, ad essere raggiungibile e praticabile. La manutenzione degli elementi costitutivi degli edifici dove poter essere effettuata agevolmente. Gli alloggi progettati per uno o due utenti devono essere dotati almeno di una cucina, di un gabinetto aerato, di un ripostiglio. I locali degli alloggi che fruiscono di illuminazione naturale diretta, devono avere almeno uno dei serramenti esterni dotati di parti trasparenti, ad altezza d uomo. I serramenti esterni e interni degli alloggi devono essere posizionati così da consentire una razionale utilizzazione dei locali. Gli edifici devono essere predisposti per la dotazione dei servizi tecnologici necessari, ove si voglia prevedere, per determinati locali, anche la destinazione a pubblici esercizi e attività artigianali. Gli accessi, le rampe, i giardini e in generale gli spazi privati per la circolazione delle persone, esterni ed interni agli edifici, devono poter essere illuminati anche durante le ore notturne. I soppalchi devono essere dotati di parapetti. Gli spazi privati destinati alla circolazione orizzontale e verticale, esterni ed interni agli edifici, non devono avere superfici di calpestio sdrucciolevoli, in condizioni meteorologiche normali, e sporti insidiosi. Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere dotati di opportuna segnaletica. Le coperture degli edifici devono essere facilmente agibili e realizzate in modo da non costituire pericolo per gli addetti alla manutenzione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di attuazione dell art.82 comma 16 della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii., approvato con D.P.G.R. n.62/r/2005 e ss.mm.ii., relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l accesso, il transito e l esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza riferimento, nonché relativa circolare esplicativa approvata con deliberazione G.R. n.191/ e ss.mm.ii.. I locali sottotetto destinati a soffitta o comunque a superficie accessoria, non potranno avere nessun tipo di accesso indipendente, anche aggiuntivo, rispetto ai locali residenziali di cui costituiscono pertinenza. Oltre a quanto sopra dovranno essere assicurati gli standard dimensionali di cui alla seguente tabella: 3-75

76 Larghezza netta dei vani di accesso agli alloggi m.0,90 Larghezza netta dei vani di accesso degli spazi degli alloggi non destinati a locali di sevizio m.0,80 Larghezza netta dei vani di accesso dei locali di servizio Altezza netta dei vani di accesso a tutti gli spazi dell alloggio Larghezza dei vani di disimpegno m.0,70 m.2,00 m.1,00 Gli spazi sotterranei destinati alla sosta dei veicoli devono essere accessibili mediante rampe di forma e pendenze idonee e comunque con pendenza non superiore al 20% precedute da sufficienti tratti orizzontali antistanti il suolo pubblico; le rampe devono essere costruite in materiale antisdrucciolevole. Alle presenti norme possono fare eccezione le sistemazioni per il recupero degli edifici esistenti; la C.E. stabilirà la compatibilità della soluzione complessiva con l eventuale carenza di qualcuna delle presenti condizioni. Al fine di salvaguardare l attitudine di un elemento spaziale o di una unità tipologica ad essere raggiungibile e praticabile in particolare dalle persone portatrici di handicap temporaneo o permanente, le norme del presente articolo sono integrate da quanto stabilito dal relativo allegato al presente Regolamento Edilizio. Articolo 83 Locali per l allevamento e il ricovero di animali Le costruzioni adibite all allevamento di animali, devono essere realizzate in conformità alle previsioni del presente Regolamento, ed alle disposizioni contenute nel regolamento zootecnico comunale approvato con delibera C.C. n.165/1984. Tali costruzioni non potranno comunque essere localizzate all interno dei centri abitati. Possono essere valutate caso per caso deroghe, nel caso di volatili e piccoli mammiferi allevati, per modesto numero di capi e per la modesta taglia degli stessi, fermo restando che non sia resa molestia al vicinato. I porcili devono distare almeno m.20 dalle case coloniche e dalle strade, devono essere dotati di sufficienti aperture per consentire un adeguato ricambio d aria e di mangiatoie e pavimenti ben connessi in materiale impermeabile. Il pavimento deve essere ben inclinato per facilitare lo scolo delle urine in un pozzetto a perfetta tenuta. I pollai e le conigliere devono essere possibilmente distaccati dalla casa colonica; non possono in ogni caso, essere in diretta comunicazione con i locali di abitazione. 3-76

77 Devono essere aerati e tenuti puliti. Le stalle per vacche da latte ed i ricoveri per ovi-caprini per l allevamento da latte devono essere dotati di idonei locali attigui destinati alla filtrazione, refrigerazione ed eventuale vendita del latte, nonché al deposito ed alla lavatura dei recipienti con acqua potabile. In particolare nei ricoveri per allevamenti di tipo misto (latte e carne) il reparto da latte deve essere separato da quello da carne per mezzo di tramezzo murato fino al soffitto, permettendo tuttavia il collegamento tra i due reparti. Per i ricoveri provvisti di sala di mungitura e locali annessi si deve prevedere che il pavimento e le pareti, almeno fino all altezza di m.2, siano perfettamente lavabili, che le poste e le corsie non siano sdrucciolevoli anche in presenza d acqua, che ciascuna posta sia dotata di pozzetto per la raccolta delle deiezioni e di relativa fognatura; che la fossa del mungitore disponga di una condotta per l allontanamento delle acque di lavaggio; che il locale sia ben ventilato e che presenti un grado di coibenza termica tale da non provocare condensazioni. Si deve inoltre prevedere il rivestimento con materiali resistenti all azione degli acidi, sia nella sala di mungitura sia nella sala del latte. 3-77

78 NORME TECNOLOGICHE Articolo 84 Rifornimento Idrico 1) Tutti gli Usi : L Amministrazione Comunale favorisce con ogni mezzo ogni azione volta alla tutela ed al risparmio della risorsa idrica favorendone un uso appropriato con appositi strumenti di incentivazione o agevolazione. E fatto divieto assoluto per la società che gestisce il pubblico acquedotto di fornire allacciamento idrico ai fabbricati che non siano residenziali, artigianali, industriali, commerciali, pertinenziali diretti, di attività regolarmente iscritte alla C.C.I.A., salvo che non si tratti di fabbricati agricoli dediti all allevamento produttivo di bovini, suini, ovini o maneggi comunque facenti parte di una azienda agricola a titolo principale e con un numero di capi non inferiore a 10 bovini, 20 suini, 40 ovini, 5 equini. 2) Usi civili Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni famiglia. Oltre che dall acquedotto comunale, l acqua per uso civile può essere prelevata da pozzi freatici o profondi, in tal caso l apertura del pozzo dovrà essere autorizzata dall amministrazione competente. Tale Amministrazione la rilascia, previ gli opportuni accertamenti, dopo aver acquisito tra gli altri il parere dell USL competente per il territorio e dell Ufficio Tecnico Comunale in ottemperanza alle disposizioni di legge. Gli impianti per la distribuzione dell acqua potabile all interno degli edifici devono essere costruiti a regola d arte. Preferibilmente dovrà essere realizzata una doppia rete di distribuzione distinguendo separatamente fra di loro le acque potabili per uso alimentare da quelle di recupero o di origine diversa, per gli altri usi domestici. Qualora gli edifici abbiano locali abitabili con il pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, devono essere dotati di apparecchiatura per il sollevamento dell acqua, in conformità alle norme del regolamento comunale per la concessione di acqua ai privati. E in ogni caso fatto obbligo in ogni edificio dell installazione di idoneo deposito per l acqua potabile per materiali e modalità costruttive conformi alle vigenti disposizioni di legge, capace di garantire una riserva idrica di una giornata per tutti i potenziali abitanti, pari a circa 150 litri giornalieri per persona equivalente, valutati in circa 1 persona equivalente per ogni mc.100 di fabbricato di tipo residenziale e assimilabili e 1 persona equivalente per ogni mc.500 per fabbricati di origine artigianale, commerciale, industriale e assimilabili. 3-78

79 3) Usi industriali Agli insediamenti industriali l Amministrazione Comunale può imporre gli accorgimenti tecnologici atti a limitare ogni superfluo prelievo dell acqua. Preferibilmente dovrà essere realizzata una doppia rete di distribuzione distinguendo separatamente fra di loro le acque potabili per uso alimentare da quelle di recupero o di origine diversa, per gli altri usi. Qualora l approvvigionamento avvenga da fonti diverse (acquedotto, acqua di falda o di sorgente, acque superficiali) dovranno essere attuate scelte razionali in relazione a diversi impieghi, per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, limitando l impiego di acqua di falda e di sorgente, considerando la possibilità di integrare l uso delle acque fra settori diversi (civile, industriale, agricolo). Tali disposizioni potranno essere dettate sia dall Amministrazione Comunale, sia dall Amministrazione provinciale cui è demandato ai sensi di legge il controllo dell applicazione dei criteri generali per il corretto e razionale uso dell acqua. Nel caso che l insediamento produttivo debba comunque ricorrere al prelievo di acqua di falda; l apertura del pozzo è soggetta ad autorizzazione o denuncia. Articolo 85 Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili o domestici Per insediamento civile o domestico s intende uno o più edifici o installazioni adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività (alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, religiosa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi, nonché ad attività relative ad imprese agricole), secondo quanto specificato dall art.2135 del Codice Civile e dalla L. n.690/1976 e ss.mm.ii. e gli insediamenti i cui scarichi sono da ritenersi assimilabili a domestici di cui sotto (ad esclusione di quanto previsto dall'art.112 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.): a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art.112 comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'allegato 5 alla Parte III del presente decreto; c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; 3-79

80 d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a Kg.1 per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore. Tutti gli insediamenti civili al di sopra dei 2000 abitanti equivalenti devono essere provvisti di rete fognaria e dotati o collegati ad idoneo impianto di depurazione. Tutti gli scarichi dovranno rispettare i limiti di cui alle tabelle 1,2,3/A,3 e 4 dell allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.: a) Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali; b) Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili; c) Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati; d) Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato. ed i valori limite non potranno essere ottenuti mediante diluizione; In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate. Tutti gli scarichi, inclusi quelli domestici e quelli ad essi assimilati devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'art.108 comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo. Tutte le acque di ruscellamento superficiale di pioggia non possono essere deviate o incanalate o modificate dal loro precedente stato di fatto senza autorizzazione apposita e dovranno essere organizzate secondo il principio di non aggravare la situazione a valle e gli oneri sulle proprietà riceventi, siano esse pubbliche o private. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle fognature e dei relativi impianti si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare: a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane; 3-80

81 b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie; c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'art.100 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefìci ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'art.101 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte III del decreto suddetto; resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla Parte III del decreto. d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. Al di fuori delle ipotesi previste al comma precedente, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'art.99 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. In deroga a ciò, l'autorità competente, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. Articolo 86 Smaltimento scarichi assimilabili a civili nelle zone servite da fognature Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono 3-81

82 sempre ammessi, purché si osservino i regolamenti dell autorità locale che gestisce la pubblica fognatura. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'allegato 5 alla Parte III del decreto. A titolo orientativo gli scarichi dovranno rispettare lo schema di cui in allegato per quanto nella fattispecie. Inoltre tutte le colonne di scarico delle acque nere e grigie o bianche collegate a fognature miste dovranno essere sifonate opportunamente, con sifoni controllabili e facilmente disoccludibili. Nel caso di colonne di acque nere superiori a m.12 di altezza o quattro piani di edificio, misurati dal piano della fossa o pozzetto di base ricevente all altezza dell ultimo water dovrà essere realizzata una doppia colonna di scarico una per la discesa delle acque una per la compensazione idraulica di pressione, vuota e collegata 3-82

83 mediante brache inclinate ad ogni interpiano, portate entrambe libere fino a tetto e sfocianti all aperto con le stesse modalità dei camini. Tutte le fosse riceventi le prime acque nere non trattate dovranno essere collegate con una condotta di sfiato a tetto contenuta in un manufatto tipo camino, soggetta alle stesse norme minime per questo tipo di manufatti e/o comunque in area tale da non creare disturbi ambientali o problemi igienico sanitari di sorta. Idonei pozzetti d ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati all estremità inferiore di ogni calata ; pozzetti di ispezione devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza di altre condutture. A - Acque meteoriche (acque bianche) devono essere convogliate alle pubbliche fognature con allacciamento sempre separato e distinto da quello convogliante le acque nere. E fatto divieto di scaricare le acque bianche sulle aree pavimentate pubbliche e private, senza idonea canalizzazione e sifonatura. Tutti gli scarichi delle acque bianche devono essere convogliati con canalizzazioni adeguate in dimensioni, materiali e forma, organizzazione e realizzazione. Prima di scaricare in fiumi e torrenti o comunque corpi idrici superficiali censiti catastalmente, le acque provenienti da piazzali asfaltati o aree potenzialmente inquinate dovranno essere fatte sedimentare opportunamente in aree permeabili non soggette a coltivazione per il consumo umano. B - Acque nere e grigie: tutti gli scarichi delle acque nere e grigie devono essere convogliati ai collettori di acque nere o miste, secondo le prescrizioni della Società che gestisce il servizio di Fognatura, con canalizzazioni adeguate in dimensioni, materiali e forma e organizzazione, previa idonea sifonatura e realizzazione. Le canalizzazioni fognarie e le opere d arte connesse devono essere impermeabili alle penetrazioni di acque dall esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno, nonché essere di materiale resistente all azione di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque correnti in esse ed idonee a sopportare nel tempo senza deformazioni apprezzabili tutte le azioni statiche e dinamiche ad esse trasmesse dal terreno circostante. Nel caso che la fognatura sia dotata d impianto centralizzato per il trattamento di depurazione, l autorità che gestisce il servizio pubblico può vietare l immissione di quegli scarichi che siano giudicati incompatibili con la potenzialità dell impianto e con il tipo di trattamento previsto. L allacciamento deve essere autorizzato dalla Società che gestisce la pubblica fognatura ed esso deve essere conforme a quanto depositato presso gli Uffici Comunali. 3-83

84 Articolo 87 Smaltimento di scarichi assimilabili a civili nelle zone non servite da fognature Anche in questo caso tutti gli agglomerati al di sopra dei 2000 abitanti equivalenti devono essere provvisti di rete fognaria e dotati o collegati ad idoneo impianto di depurazione. Anche in questo caso tutti gli scarichi dovranno rispettare i limiti di cui alle tabelle 1,2,3/A,3 e 4 dell allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed i valori limite non potranno essere ottenuti mediante diluizione. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate. Gli scarichi, di norma dovranno essere costruiti secondo i seguenti schemi indicativi, salvo nuove tecnologie innovative disponibili qualitativamente migliori. Idonei pozzetti d ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati all estremità inferiore di ogni calata ; pozzetti di ispezione devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o 3-84

85 la confluenza di altre condutture. Acque meteoriche (acque bianche) devono essere convogliate con condotte sempre separate e distinto da quelle delle acque nere. E fatto divieto di scaricare le acque bianche sulle aree pavimentate pubbliche e private, senza idonea canalizzazione e sifonatura. Tutti gli scarichi delle acque bianche devono essere convogliati con canalizzazioni adeguate in dimensioni, materiali e forma, organizzazione e realizzazione. Prima di scaricare in fiumi e torrenti o comunque corpi idrici superficiali censiti catastalmente, le acque provenienti da piazzali asfaltati o aree potenzialmente inquinate dovranno essere fatte sedimentare opportunamente in aree permeabili non soggette a coltivazione per il consumo umano. Salvo le disposizioni più restrittive o, comunque diverse, dettate dalla disciplina regionale di cui all art.14 della L. n.319/1976 e ss.mm.ii., in mancanza di fognature, gli scarichi delle acque nere e bianche provenienti da insediamenti civili saranno preventivamente autorizzati dal responsabile del procedimento designato dalla Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni che seguono. Si intendono qui riportati i contenuti dell allegato 5 delle «Disposizioni del Ministero dei LL. PP. Comitato dei ministri per la tutela delle acque di inquinamento del 21/2/1977». Per insediamenti superiori a 50 vani o a mc.5000: Gli scarichi devono essere incanalati in manufatti per la depurazione, di dimensioni, funzionamento e caratteristiche adeguate all edificio e agli elementi specificati nella richiesta di autorizzazione. Tali manufatti dovranno essere commisurati all effettivo uso e dimensione degli insediamenti, in ogni caso l effluente trattato deve essere recapitato secondo prescrizioni contenute nell autorizzazione. Le autorità competenti possono dettare le norme per garantire i limiti di accettabilità dell effluente di cui sopra. Per insediamenti inferiori a 50 vani o mc.5000: Devono comunque essere autorizzati dal comune in maniera specifica, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti. Le fosse biologiche sono da dimensionare secondo lo sversamento effettuato in 12 ore medie di detenzione per le fosse biologiche di tipo tradizionale tricamerali e 5-6 ore per le fosse Himhoff, con aggiunta della capacità di sedimento che si accumula al fondo e pari a circa lt per utente. Un primo dimensionamento di massima della prima camera delle fosse biologiche tricamerali può essere fatto per circa lt per abitante equivalente, con un minimo di mc.1; Per le fosse Himhoff un primo dimensionamento può essere fatto su circa lt.50 a utente, con un minimo di lt.300. L ubicazione delle fosse e degli impianti di dispersione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acque potabili, salvo impossibilità tecnologiche accertate per le fosse e con gli opportuni accorgimenti di aerazione, svuotamento automatico, tenuta impermeabile di tutti gli elementi e analoghi accorgimenti tesi a limitare i rischi di ogni genere. 3-85

86 Pozzi drenanti, Tubazioni disperdenti, Tubazioni filtranti devono farsi a norma di legge, secondo le caratteristiche descritte ai punti 5, 6, 7 dell allegato 5 delle «Disposizioni del Ministero dei LL. PP. Comitato dei ministri per la tutela delle acque di inquinamento del 1977». Ogni altra tecnologia innovativa rispetto a queste dovrà garantire maggiore efficienza depurativa ed igienicità. Sono auspicate tutte le soluzioni che spingano la depurazione alla massima efficacia ed al minimo impatto sull ambiente. Possono essere usati i Pozzi Neri solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione non superiore a lt giornalieri pro capite, e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucine e lavanderie. I pozzi neri dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta dalle pareti e dal fondo, onde proteggere il terreno circostante da infiltrazione, da rendere agevole l immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico; devono inoltre essere interrati all esterno dei fabbricati, a distanza di almeno un metro dai muri di fondazione e di almeno m.50 da condotte pozzi o serbatoi per acque potabili. Le dimensioni del pozzo nero dovranno essere tali da assicurare una capacità di lt per utente, per un numero di utenti non superiore a persone. In ogni caso essi devono essere espressamente autorizzati dal Comune. In tutti i manufatti destinati alla depurazione i liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall interno delle abitazioni, e/o insediamenti con esclusione di immissione di acque meteoriche. La predisposizione di sole vasche settiche di tipo tradizionale non sono accettabili per nuove installazioni; possono consentirsi solo se già ubicati in manufatti esistenti; l Amministrazione Comunale stabilirà un programma di ammodernamento o sostituzione degli eventuali impianti che non fossero rispondenti alle caratteristiche descritte all allegato 5 delle «Disposizioni del Ministero dei LL. PP. Comitato dei ministri per la tutela delle acque di inquinamento del 1977». Nelle zone senza fognatura, le acque meteoriche devono essere convogliate, così da evitare l impaludamento o danni, anche alle proprietà circostanti, realizzando anche tutti gli interventi necessari a evitare danni ai fondi o ai manufatti o ai corsi d acqua recettori o potenzialmente interessati, minimizzando l impatto ambientale, l erosione, i picchi di portata, la sedimentazione. Fosse settiche e pozzi neri devono essere periodicamente svuotati, con modalità descritte nei regolamenti e leggi vigenti con un minimo di una vuotatura annua. Articolo 88 Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi Per insediamenti produttivi s intendono uno o più edifici o installazioni nei quali si svolgono prevalentemente, con caratteri di stabilità e permanenza, attività di 3-86

87 produzione che non siano comprese nell elenco (a-f) di cui sotto: a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art.112 comma 2 e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'allegato 5 alla Parte III del presente decreto; c) imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a Kg.1 per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a lt.50 al minuto secondo; e) scarichi aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; f) attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore. Fanno eccezione gli impianti e manufatti ove si svolgono attività di lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti derivanti esclusivamente dalla conduzione delle aziende stesse nel normale esercizio dell agricoltura. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere anche che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valorilimite di emissione fissati ai sensi dell'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità. 3-87

88 Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti dovranno adeguarsi alle norme del presente articolo nei tempi, secondo le procedure previste dalle leggi vigenti. Le opere da realizzare per l attuazione dei programmi di disinquinamento vengono considerate opere di manutenzione straordinaria e vengono, pertanto, assoggettate alle procedure autorizzative. Articolo 89 Impianto di smaltimento delle acque piovane I canali di gronda, le condutture verticali di scarico (o calate ) e le condutture interrate per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero e ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque piovane fino alla pubblica fognatura bianca o, in mancanza di questa, fino alla destinazione approvata dall Ufficio Tecnico. Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti. Le condutture di scarico verticali devono applicarsi di preferenza esternamente all edificio fino a m.4 dal suolo, nel quale tratto devono essere poste in opera entro cassette d isolamento della muratura, nel caso di facciate fronteggianti spazi pubblici. Idonei pozzetti d ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati all estremità inferiore di ogni calata ; pozzetti di ispezione devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza di altre condutture. Un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti interni della proprietà, deve precedere l allacciamento alla pubblica fognatura. E vietato immettere nelle tabulazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque di rifiuto di qualsiasi altra provenienza; la confluenza delle acque piovane, con altre acque di rifiuto, sarà consentita solo al livello del citato pozzetto finale d ispezione, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque luride. Articolo 90 Impianti Igienici Fermo restando quanto stabilito dal Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro della ASL, i requisiti di cui al presente articoli si intendono soddisfatti quando: In ogni alloggio destinato ad uso di abitazione deve essere previsto almeno un servizio igienico completo di tazza w.c., lavabo, bidet, vasca o doccia. I servizi igienici nelle unità abitative non possono avere accesso dai locali di abitazione se non attraverso disimpegni; nel caso di unità edilizia con più servizi igienici, è ammesso l'accesso diretto dalle camere da letto purché almeno uno dei 3-88

89 servizi sia disimpegnato. I servizi igienici, completi degli apparecchi sanitari, dovranno presentare sufficiente agibilità e comunque dovranno essere garantite dimensioni e spazi sufficienti all uso. Ogni unità immobiliare di categoria catastale D dovrà avere almeno un servizio igienico disimpegnato, composto da wc e lavandino. Potranno essere fatte eccezioni per i locali commerciali esistenti di superficie < mq.100, fatte salve normative specifiche. Nelle unità immobiliari destinate ad attività produttiva e in quelle destinate ad attività commerciali con superficie > mq.400, dovrà essere realizzato un locale spogliatoio, salvo deroghe specifiche. Negli altri casi gli spogliatoi dovranno essere previsti in base all attività specifica. Nei casi previsti dalla normativa vigente devono essere presenti anche: docce ambulatorio/camera di medicazione refettorio locale di riposo. I wc devono essere divisi per sesso quando sono previsti più di 10 addetti. Gli spogliatoi devono essere divisi per sesso quando sono previsti più di 5 addetti; in tal caso anche le docce, ove previste, dovranno essere distinte per sesso. Il numero dei servizi igienico deve essere il seguente: wc: almeno uno ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti; lavandini: almeno uno ogni 5 lavoratori (o frazione di 5) contemporaneamente presenti; docce: quando previste, almeno una ogni 5 lavoratori (o frazione di 5) contemporaneamente presenti. I locali servizi igienici e wc non possono avere accesso da locali di cat. D, se non attraverso disimpegno. I locali doccia devono comunicare direttamente o tramite disimpegno specifico con i locali spogliatoio. I locali doccia devono essere distinti dai locali wc. Nei servizi il pavimento deve essere di materiale liscio, impermeabile e facilmente lavabile, le pareti rivestite di materiale impermeabile fino all'altezza di almeno m.2. Le aperture di illuminazione e ventilazione devono comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio. Nei locali ad uso produttivo e commerciale l impianto di aerazione artificiale non è da intendersi sostitutivo dell aerazione naturale i cui parametri dovranno essere assicurati. Tali impianti dovranno rispondere alle norme previste dalla legislazione vigente ed alle norme di buona tecnica. In particolare dovranno essere progettati in modo da consentire l ispezionabilità, l agevole pulizia e la manutenzione. Qualora il processo produttivo e l attività, per comprovate esigenze tecniche, debbano necessariamente svolgersi in locali aerati artificialmente, potrà essere fatto ricorso alla aerazione artificiale con impianti i cui progetti dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione dell Azienda U.S.L. per gli aspetti igienico sanitari. L aerazione artificiale è comunque da intendersi come ricambio d aria generale e non quale mezzo di allontanamento di inquinanti per i quali è d obbligo l aspirazione localizzata. Ogni accessorio igienico (tazza wc, lavabo, vasca, doccia, bidet, ecc.) deve essere di 3-89

90 materiale resistente, impermeabile e di facile lavatura. I vasi latrina devono essere dotati di apparecchi per cacciata d'acqua, di portata non inferiore a lt.8, salvo l'adozione del lavaggio su velo d'acqua continuo per gli orinatoi, o altra tecnologia ritenuta valida. Tutti i tubi di scarico dei vasi latrina, lavabi, acquai ecc. devono essere forniti di sifone idraulico ad evitare esalazioni moleste. Laddove non c'è possibilità di allaccio a gravità si può adottare un sistema di tipo in pressione esclusi i casi di servizi aperti al pubblico e servizi igienici unici. Salvo normativa specifica, in base alla superficie di vendita o comunque aperta al pubblico, dovranno essere previsti almeno i seguenti servizi igienici per il pubblico: fino a mq.400 può essere messo a disposizione il servizio ad uso del personale; oltre i mq.400 e fino a mq.1200, n.1 servizio igienico; oltre i mq.1200 e fino a mq.2500, n.2 servizi igienici divisi per sesso, più n.2 wc divisi per sesso ogni mq.2500, o frazione, successivi. Un numero inferiore di servizi potrà essere ammesso, su parere dell Azienda U.S.L., in casi particolari, in base alla superficie ed alla tipologia di attività commerciale. Articolo 91 Impianti di aerazione Nei casi d adozione d impianti di aerazione artificiale, oppure di aria condizionata, fatto salvo quanto stabilito all articolo precedente, possono, caso per caso, essere stabilite prescrizioni particolari: tutto questo tenendo conto sia delle varie categorie dei locali e sia che s intervenga su un edificio esistente. In ogni caso, alla domanda di permesso di costruire deve essere allegato uno schema dell impianto e, ove del caso, il progetto esecutivo del medesimo. Il rilascio dell autorizzazione d abitabilità o agibilità è subordinato alla verifica dell impianto da parte dei componenti organi tecnici comunali e della U.S.L. Articolo 92 Impianti di smaltimento delle acque luride Le condutture verticali di scarico e le condutture interrate delle acque luride devono essere di materiale resistente ed impermeabile con giunture a perfetta tenuta e devono essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque suddette fino alla pubblica fognatura. Le calate che servono allo scarico dei cessi e degli orinatoi devono tenersi sempre distinte da quelle che servono allo scarico degli altri impianti igienici. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si potrà derogare da queste disposizioni solo quando non possono essere tecnicamente risolte; la soluzione dell igienicità del collegamento fra i tubi di scarico delle acque provenienti dai cessi con quelle delle altre acque reflue, deve essere allora garantita, ponendo in opera 3-90

91 soluzioni alternative dotate di adeguati impianti di sifone, pozzetti anti odore ecc. Le «calate» delle acque di rifiuto devono, di norma, venire poste in opera entro cassette d isolamento nella muratura, essere prolungate in alto sopra la copertura dell edificio ed avere l estremità superiore provvista di mitra o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti. Le condutture interrate delle acque luride devono essere provviste di pozzetti d ispezione nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o di livello o la confluenza di più condutture. Nelle località servite da pubblica fognatura priva d impianto depurativo terminale, le calate delle acque, devono collegarsi in basso, direttamente o mediante un tubo di raccordo, alla prima camera d una fossa settica pluricamerale; le calate delle acque reflue devono immettersi in idonei pozzetti d ispezione a sifone, i quali devono, a loro volta, collegarsi mediante condutture interrate alla seconda camera della fossa settica, che serve alla chiarificazione delle acque nere; le condutture interrate, che convogliano gli affluenti delle fosse settiche, devono collegarsi entro i limiti interni della proprietà privata, la confluenza delle acque luride con quelle piovane sarà consentita, di norma, solo al livello del citato pozzetto finale, purché, la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione, separata per acque piovane ed acque luride. Nelle località sprovviste di pubblica fognatura, tutte le calate delle acque luride devono terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica, muniti di bocchetta d ispezione o in pozzetti interruttori a chiusura idraulica ispezionabili; tali sifoni o pozzetti devono collegarsi mediante condutture interrate ad un impianto di depurazione; la confluenza delle acque piovane e delle acque luride sarà consentita solo a valle dell impianto di depurazione; la destinazione finale delle acque luride depurate, come di quelle piovane, dovrà essere approvata dal funzionario medico dell USL e dall Ufficio Tecnico Comunale. Nelle località servite da fognatura pubblica fornita d impianto depurativo terminale, le calate delle acque luride verranno collegate alla pubblica fognatura secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite dall ufficio competente dell USL e dall Ufficio Tecnico Comunale, sulla base dell apposito regolamento comunale. Articolo 93 Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque luride Le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al numero degli abitanti equivalenti serviti. Corrisponde ad un abitante equivalente: - un abitante in edifici di civile abitazione corrisponde a mc.100 di volume residenziale; - un posto letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili; - tre posti mensa in ristoranti e trattorie; - un posto letto in attrezzature ospedaliere; 3-91

92 - cinque dipendenti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione; - cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna. Ogni fossa settica deve possedere i seguenti requisiti: - essere a tre o più camere, per la chiarificazione di acque nere o di altre acque reflue; - avere una capacità utile di raccolta del liquido minima di lt.200 per abitante equivalente e comunque la capacità complessiva minima di mc.2 ed in ogni caso dovrà essere dimensionata secondo le disposizioni di cui all art.5 della L. n.319/76 e ss.mm.ii.; - presentare un altezza del liquido mai inferiore a m.1,50; - avere i dispositivi per l afflusso dei liquami, così come quelli per la comunicazione da una camera all altra, realizzati a T, ad H o ad U rovesciato, in grès, o altro materiale molto resistente, di diametro non inferiore a cm.10, opportunamente prolungati così da pescare per almeno cm.40 al di sotto del livello del liquido; - avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno cm.20 costruiti in mattoni pieni e malta cementizia, oppure in calcestruzzo armato, ed intonacati a cemento ed avere la copertura costituita da solette in cemento armato e doppi chiusini in cemento armato; sono utilizzabili manufatti prefabbricati in cemento armato compresso, previa installazione di pietra e rinfianchi in calcestruzzo dello spessore minimo di cm.15. Le fosse settiche, prima di venire utilizzate, devono esser completamente riempite d acqua; nel corso del sopralluogo per il rilascio dell autorizzazione d abitabilità o agibilità verrà verificato il rispetto della presente prescrizione. Esempio di schema smaltimento liquami a) nelle località servite da fognatura di tipo misto, fornita d impianto depurativo terminale, si prevede il seguente schema b) nelle località sprovviste di fognatura pubblica, è consigliato un depuratore con ossidazione biologica a fanghi attivi o un depuratore a biomassa adesa o una fitodepurazione con idoneo pretrattamento tramite fossa biologica tricamerale od altre idonee soluzioni alternative. Tutto ciò dovrà essere adeguatamente relazionato e dovrà essere dichiarato il rispetto della normativa vigente per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano 29 Articolo 94 Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi Fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia. ai fini della prevenzione degli incendi, nei fabbricati devono essere rispettate, a seconda delle caratteristiche 3-92

93 dell edificio stesso, le condizioni di seguito specificate: 1) i vani delle scale e degli ascensori, nonché i relativi accessi e disimpegni, non devono essere in comunicazione diretta con magazzini, depositi, negozi, laboratori ed in genere locali destinati ad abitazione ed ad uffici; sono ammesse scale esterne aperte; 2) la struttura portante delle scale ed i pianerottoli devono essere in cemento armato o in materiale con analoghe caratteristiche di resistenza termica. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale di servizio di più di due piani non può essere inferiore a m.1, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori o comunque diverse; 3) ogni scala può servire fino ad un massimo di mq.500 di S.U. coperta per piano e non più di 4 alloggi per piano; 4) le pareti dei vani scala e dei vani ascensore devono avere uno spessore minimo di due teste se in muratura di mattoni pieni, di cm.15, se in cemento armato; 5) scale ed ascensori possono arrivare alla cantina solo attraverso zone scoperte e disimpegni aerati direttamente dall esterno con superficie minima di mq.0,50 e provvisti di porta metallica; 6) ogni scala deve essere dotata all ultimo piano di un apertura munita di infisso apribile eventualmente anche sul soffitto. Scale interne a pozzo sono consentite solo in edifici di altezza inferiore a m.14; 7) gli edifici di nuova costruzione devono avere le strutture orizzontali (comprese le coperture) incombustibili. I solai e le coperture sopra i garage, locali caldaie, magazzini di deposito materiale combustibile, devono essere in cemento armato, se in materiale laterizio, con protezione costituita da una soletta in cemento armato di almeno cm.4 di spessore; 8) in tutti gli edifici sono vietate le pareti divisorie in materiali combustibili. Sono consentite le pareti mobili con carattere di infisso, pareti divisorie con mobili interparete per uffici e simili; 9) oltre quanto sopra specificato, la rispondenza a tutte le normative di legge in materia. Articolo 95 Centrali Termiche Ai fini della rispondenza degli impianti termici ai requisiti richiesti per la conformità alle disposizioni della L. n.996/1965 e ss.mm.ii., e L. n.373/1976 e ss.mm.ii, dei relativi regolamenti di esecuzione ed in generale di tutte le leggi vigenti in materia, le centrali termiche dovranno rispettare le seguenti prescrizioni, differenziate a seconda della potenzialità della centrale e del tipo del combustibile usato. Centrali termiche a combustibile liquido A) Locali destinati a contenere focolari: in tutti gli impianti di potenzialità superiore alle Kcal/h, detti locali devono avere areazione diretta dall esterno mediante una o più aperture aventi sezione netta complessiva non inferiore a 1/

94 della superficie in pianta locale, nel caso di impianti con potenzialità fino ad Kcal/h o di 1/20 nel caso di impianti con potenzialità superiore. La superficie minima del locale è di mq.6. Inoltre in tutti gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, produzione di acqua calda per edifici civili, cucine ecc., (definiti ai sensi della L. n.860/1956 e ss.mm.ii.) devono essere applicate le norme di sicurezza ai fini della prevenzione incendi, di cui al D.P.R. n.1391/1970 e ss.mm.ii.. Può essere destinato a contenere i focolari qualsiasi vano di un edificio oppure un fabbricato apposito, purché almeno una parete del locale confini con spazi a cielo libero, le strutture verticali ed orizzontali presentano una resistenza al fuoco non inferiore a 120 minuti primi, l altezza del locale non sia inferiore a m.2,5; la soglia della porta del locale sia rialzata rispetto al pavimento di almeno cm.20, e per l altezza degli stessi cm.20. Le pareti, come pure il pavimento, siano resi impermeabili al liquido combustibile adoperato; il locale non abbia aperture di comunicazione con locali destinati ad altro uso; sia accessibile direttamente da spazi a cielo aperto; le porte siano apribili verso l esterno ed incombustibili. B) Locali destinati al deposito dei combustibili; devono avere areazione diretta dall esterno mediante una o più aperture aventi sezione netta complessiva non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale, con un minimo assoluto di cmq.50. Dette aperture devono essere prive di serramento che ostacoli il passaggio dell aria. I locali per il deposito possono essere esterni all edificio oppure interni, in quest ultimo caso devono avere almeno una parete attestata su spazi a cielo libero. C) Camini e canali da fumo; le caratteristiche e le dimensioni devono corrispondere a quelle specificate dagli artt.6 e 7 del D.P.R. n.1391/1970 e ss.mm.ii., in merito alle sezioni da adottare, alle posizioni, alle dimensioni, alla forma, ai raccordi, alle intercapedini ecc. Centrali termiche a gas di rete Tutti gli impianti di potenzialità superiore a Kcal/h (la potenzialità dell impianto è data dalla somma delle potenzialità dei singoli apparecchi installati nello stesso locale), destinati al riscaldamento centralizzato di edifici, di produzione di acqua calda, devono osservare le seguenti disposizioni: A) Ubicazione ed areazione. Gli impianti devono essere installati esclusivamente in locali fuori terra, attestati verso strade, cortili o spazi aperti e non devono avere comunicazioni dirette con i piani sottostanti o sovrastanti cavedi. Detti locali non devono essere sottostanti né contigui a locali destinati a pubblico spettacolo, alla collettività o comunque destinati ad affluenza di pubblico o raggruppamenti di persone o passaggio di gruppi di persone, inoltre devono essere costruiti con materiali tali da impedire ogni infiltrazione di gas e aventi una resistenza al fuoco di almeno 120 minuti primi, nonché essere aerati permanentemente mediante aperture ricavate su pareti esterne di superficie pari a 1/15 della superficie in pianta del locale, con un minimo di cmq.50. Almeno un terzo della superficie totale delle aperture deve essere a filo del pavimento. B) Accessi. Il locale contenente l impianto deve avere accesso da aree a cielo scoperto oppure, attraverso un disimpegno aerato, direttamente dall esterno. C) Dimensioni del locale. L altezza minima del locale non può essere inferiore a 3-94

95 m.2.5; comunque deve essere tale che tra la superficie superiore della caldaia ed il soffitto rimanga una distanza non inferiore a m.1. La distanza minima fra le pareti del locale e qualsiasi punto esterno della caldaia non deve essere inferiore a cm.60 ed in corrispondenza del bruciatore a cm.130. Centrali termiche a gas di petrolio liquefatto (GPL) Gli impianti che utilizzano il GPL ed in genere miscele gassose di potenzialità superiore a kcal/h, destinati a centrali termiche per il riscaldamento centralizzato di edifici; produzione di acqua calda per edifici civili ecc. devono osservare, per quanto riguarda le caratteristiche dei locali contenenti l impianto termico, le stesse disposizioni già indicate per gli impianti a gas di rete. Articolo 96 Canne fumarie e camini industriali (*) Fermo restando da quanto esposto dall art.95 precedente, l installazione di canne fumarie e camini industriali è soggetta a titolo abilitativo fatto salvo quanto disposto all art.3 del presente Regolamento. La scelta tipologica progettuale dovrà altresì tenere conto della seguente disciplina normativa: A) CANNE FUMARIE Le canne fumarie esterne sono ammesse soltanto sui fronti tergali degli edifici e comunque vietate nei fronti prospicienti vie e piazze. Dovranno essere di forme e di materiali tradizionali, potranno essere prefabbricate di cotto o materiali similari purché intonacate e tinteggiate uniformemente con l edificio, rese pertanto compatibili con la connotazione tipologica dei fronti edilizi su cui insistono. Sono da escludere canne fumarie esterne in eternit, cemento o similari. Sono ammessi tutti gli altri tipi di canna fumaria, purché resa compatibile con la connotazione tipologica e le caratteristiche di finiture dei fronti edilizi. B) CAMINI INDUSTRIALI Ferme restando le disposizioni di cui all art. 890 del Codice Civile i camini per uso industriale non dovranno mai essere a distanza minore di m.8 dalla pubblica via. Avranno altezza non minore di m.300 e superiore di almeno m.6 di altezza massima dei colmi dei tetti degli edifici esistenti entro un raggio di m.40 e essere muniti di parafulmine. Inoltre, dovranno distare dai confini delle proprietà vicine in misura almeno pari alla metà della loro altezza. L Autorità comunale, tanto per gli impianti di uso industriale che privato, potrà prescrivere, quando ciò sia ritenuto necessario, l uso di apparecchi depuratori di fumi. 3-95

96 (*) articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del Articolo 97 Comignoli Nell ambito di centri storici: Dovranno essere di forma e di materiali tradizionali e con esclusione di qualunque forma di prefabbricazione. PARTICOLARE COMIGNOLO Figura 4 Particolare indicativo del comignolo per centro storico Al di fuori di centri storici: Dovranno essere di forma e di materiali tradizionali. Potranno essere anche prefabbricati di cotto e di rame. Sono da escludere comignoli in cemento o simili Articolo 98 Infrastrutture ed impianti per la ricezione delle telecomunicazioni Le presenti norme sono disposte al fine di garantire il decoro urbano nella disposizione degli apparati esterni agli edifici per la ricezione delle telecomunicazioni (antenne e parabole per le ricezioni radio televisive) e per conformare le costruzioni 3-96

97 ai sistemi di telecomunicazione via cavo e digitali. A questo scopo nei nuovi edifici condominiali multipiani e negli interventi di ristrutturazione generale di quelli esistenti, esclusi quelli a destinazione agricola e industriale, dovrà essere prevista la realizzazione di antenna e/o parabola collettiva, con la distribuzione del segnale alle singole unità immobiliari. Inoltre dovranno essere previsti cavedi multiservizi o, comunque cavidotti di adeguate dimensioni, garantendo agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari, per la distribuzione del segnale radio televisivo e per l utilizzo da parte degli organismi di telecomunicazioni per la fornitura del servizio, ai sensi dell art.40 L. n.166/2002 e ss.mm.ii.. Le antenne e parabole per la ricezione dei segnali radio televisivi dovranno essere collocate in generale sulla copertura degli edifici, con esclusione di balconi e terrazzi. E alternativamente ammessa la possibilità di installazione in cortili, giardini, nicchie o chiostrine che consentano un minor impatto visivo rispetto alla collocazione sulla copertura e non visibili dalla via. Sulla copertura di ogni edificio è ammessa l installazione di una sola antenna televisiva per ricezioni di tipo tradizionale e di una sola parabola per ricezioni satellitari. Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione devono essere posizionate preferibilmente sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via. É ammessa la loro installazione su cartelle o murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dalla pubblica via. Quando, per ragione di carattere tecnico adeguatamente motivate, non sia possibile il posizionamento prescritto dal comma precedente e si debbano pertanto installare antenne e parabole riceventi della radio e della televisione su falde prospicienti spazi pubblici, queste dovranno essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda sufficiente a renderle non visibili dalla via. Detta distanza non potrà mai essere inferiore all altezza dell antenna o parabola, misurata in verticale dal punto più alto della medesima alla copertura. Qualsiasi sia la loro collocazione, le parabole dovranno essere delle dimensioni più ridotte reperibili in commercio e comunque di diametro inferiore al metro, presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura (o della parete quando installate su murature emergenti dalla copertura) ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza. Antenne e parabole riceventi della radio e della televisione non potranno mai essere installate su falde poste in contrapposizione visiva agli edifici di rilevante valore storico artistico come definiti dal P.R.G. o R.U. vigente. Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione che rispondano alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si considerano opere che non alterano l aspetto esteriore degli edifici ai sensi e per gli effetti dell art.1-ter della L. n.431/1985 e ss.mm.ii. e pertanto per le medesime, anche quando ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, non è richiesto il rilascio dell autorizzazione di cui all art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.. La loro installazione non richiede alcun adempimento od atto autorizzativo preliminare ed è subordinata ai soli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti. La conformità dell opera alle prescrizioni del presente Regolamento dovrà essere esplicitamente attestata dall installatore congiuntamente al deposito presso i competenti uffici comunali della dichiarazione di 3-97

98 conformità prevista dalla L. n.46/1990 e ss.mm.ii.. Qualora, avvalendosi della possibilità di cui al comma precedente, la parabola od antenna sia installata su falde prospicienti la pubblica via, l attestazione di conformità dovrà contenere anche documentata dimostrazione tecnica dell impossibilità di una delle collocazioni privilegiate dal presente Regolamento. Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti potrà derogarsi solo in casi del tutto particolari e con specifica e puntuale motivazione. In tal caso le opere sono soggette a D.I.A. e nel caso in cui ricadano in zona sottoposta a tutela paesaggistica, dovrà conseguirsi regolare relativa autorizzazione. Articolo 99 Contenimento dell inquinamento acustico Fatto salvo quanto disposto dalla L. n.447/1995 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n.89/1998 e ss.mm.ii., dovranno essere adottati, sin dalla fase progettuale, tutti gli accorgimenti necessari a contenere l esposizione al rumore, secondo le disposizioni del Piano di Classificazione Acustica del Territorio approvato con delibera C.C. n.17/2005 e ss.mm.ii., che disciplina le competenze comunali in materia. 3-98

99 TITOLO 4 NORME E DISPOSIZIONI PARTICOLARI REQUISITI DEGLI SPAZI ESTERNI Gli interventi edilizi devono essere progettati al fine di garantire un agevole fruibilità degli ambienti edificati come degli spazi esterni di relazione e di servizio da parte di tutti, con specifico interesse per le persone portatrici di disabilità, fisiche, psichiche o sensoriali, anche temporanee. A tale scopo la progettazione dovrà essere conformata alla vigente disciplina in materia di accessibilità dell ambiente costruito, come integrata dal presente Regolamento, con funzione di specificazione e supporto applicativo. La progettazione per l accessibilità a tutti (bambini, anziani, portatori di disabilità, ecc.) deve essere ideata contestualmente all ideazione di tutto l intervento edilizio. Nell'esecuzione di opere edilizie devono essere osservate le prescrizioni delle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche, come integrate dal presente Regolamento e più in particolare: a. per gli edifici, gli spazi e servizi pubblici e privati aperti al pubblico: art.82 D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.; b. per gli altri edifici privati, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, i relativi spazi di pertinenza ed impianti: artt.77 e seguenti del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.; c. impianti e attrezzature per l'esercizio di attività motorio/ricreative: L.R. n.49/1992 e ss.mm.ii. e delibera C.R. n.417/1993; d. per tutti gli edifici: L.R. n.47/1991, integrata dalla L.R. n.34/2000 e ss.mm.ii.. Gli interventi progettati devono prevedere l adeguamento degli immobili esistenti e dello spazio costruito alla disciplina di riferimento con la seguente gradualità: a. integralmente nel caso di nuovi edifici e nella ristrutturazione generale di quelli esistenti; b. per la parte interessata, in tutti gli interventi negli edifici e spazi pubblici e privati aperti al pubblico, nelle parti condominiali e negli spazi comuni degli edifici con altra destinazione, comprese le opere che interessano gli arredamenti fissi o comunque le opere suscettibili di limitare la fruizione dell ambiente ai portatori di handicap; c. limitatamente allo specifico intervento progettato, negli altri casi di ristrutturazione parziale degli edifici; d. per tutte le opere finalizzate esclusivamente al superamento delle barriere architettoniche per la cui realizzazione vengono richieste ed ottenute le procedure particolari, le deroghe regolamentari e i finanziamenti previsti dalla L. n.13/89 e ss.mm.ii.. Per dimostrare la conformità dei progetti presentati alla normativa vigente in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità dei locali. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati grafici devono 4-99

100 essere accompagnati da una relazione contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici nonché dei materiali di cui si prevede l impiego, del grado di accessibilità delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio. Articolo 100 Morfologia del terreno Qualsiasi intervento che comporti modifiche della morfologia attuale del terreno, è soggetto a titolo abilitativo fatti salvi gli interventi di cui all art.3 del presente Regolamento e attuato nel rispetto, per quanto possibile, degli andamenti, delle quote, dei dislivelli e delle opere di sostegno originarie e dovrà tenere conto del sistema delle canalizzazioni agrarie, ove esistenti, e il drenaggio delle acque superficiali, ai fini di un efficace tutela idrogeologica. Le eventuali operazioni di sbancamento e di riporto dovranno prevedere un rimodellamento del terreno che riprenda le linee di pendenza del terreno circostante, senza alterazioni brusche della geometria originaria. Nelle zone di pianura possono essere ammessi movimenti di terra per fornire idonea schermatura alle costruzioni di pertinenza degli edifici (autorimesse e depositi) nel caso siano visibili dalle strade pubbliche. Qualsiasi progetto che comporti modifiche della morfologia del terreno dovrà essere corredato da planimetrie quotate dallo stato esistente e di progetto con curve di livello ad equidistanza non superiore a m.2,5 e da sezioni in numero e scala adeguata. Articolo 101 Pavimentazioni La pavimentazione degli spazi esterni dovrà essere realizzata con l impiego di materiali idonei alle caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio circostante. In tutti i centri storici individuati quali zone A del P.R.G. vigente dovrà essere fatto esclusivo impiego della pietra arenaria squadrata e mattoni di cotto. Eventuali diverse soluzioni comunque di elevata qualità estetica e formale dovranno essere progettate rispetto al contesto storico di riferimento. Negli spazi pubblici, ad uso pubblico e condominiali le maglie dei grigliati utilizzati nella pavimentazione (compresi gli zerbini metallici) devono essere non attraversabili da una sfera di mm.15 di diametro, per evitare situazioni di pericolo alle persone che fanno uso di tacchi, bastoni o simili. Tutte le griglie devono essere incassate e perfettamente allineate e complanari alla pavimentazione. Le variazioni di livello nei percorsi devono essere preventivamente evidenziate con 4-100

101 materiali dalle differenti caratteristiche cromatiche, acustiche e di scabrosità superficiale. La pavimentazione dei percorsi in pendenza deve avere caratteristiche di anti-scivolo in condizioni di avversità atmosferiche. A questo proposito è importante quindi che la superficie sia trattata in modo da garantire un adeguato deflusso dell'acqua verso l'esterno dei percorsi stessi con pendenza orizzontale massima dell 1%. La rugosità deve essere tale da non costituire intralcio a persone che presentano difficoltà di deambulazione. Gli elementi costituenti la pavimentazione dei percorsi pedonali non dovranno presentare dislivelli ma dovranno essere obbligatoriamente complanari. Sono ammesse giunzioni, fessurazioni, depressioni, irregolarità, di altezza inferiore a più o meno mm.2 rispetto al piano di calpestio. Lo strato di finitura non deve produrre riflessi dannosi. Articolo 102 Scale Le scale di uso pubblico e condominiali dovranno presentare andamento regolare e omogeneo per tutto il loro sviluppo. Pertanto ogni variazione di rampa deve prevedere una zona di riposo. É ammissibile uno sviluppo curvilineo purché questo sia costante e presenti una pedata minima di cm.30 a cm.40 dall interno. Laddove ci sia raccordo tra due rampe di direzione diversa realizzate mediante ventagli o simili, vi deve essere la continuità del corrimano e presentare una pedata minima di cm.30 a cm.40 dall interno, rispettando il corretto rapporto tra alzata e pedata previsto dall art del D.M. n.236/89 e ss.mm.ii.. Nelle rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico realizzate mediante ventagli o simili, vi deve essere la continuità del corrimano e presentare una pedata minima di cm.25 a cm.40 dall interno, rispettando il corretto rapporto tra alzata e pedata previsto dall art del D.M. n.236/89 e ss.mm.ii.. Articolo 103 Rampe Le rampe di raccordo dei percorsi pedonali sia interni che esterni e dei marciapiedi, o di quest ultimi con le sedi stradali (o aree carrabili in genere), non dovranno presentare dislivelli, depressioni e irregolarità. Il loro andamento dovrà essere il più possibile regolare con pendenza orizzontale contenuta nell 1% e con pendenza rettilinea costante contenuta al di sotto del 5%. Nel nuovo tale pendenza (rettilinea) è obbligatoria, mentre nell esistente solo in casi eccezionali può essere elevata ad un massimo dell 8% con tratti di raccordo brevissimi non superiori a m.5, soluzione da applicarsi qualora sia impossibile per validi motivi tecnici e strutturali utilizzare una pendenza inferiore. In questo caso il progettista dovrà evidenziare e motivare la soluzione adottata

102 Articolo 104 Accessi nelle strade urbane. Passi Carrabili 13 I passi carrabili, da realizzarsi a spese dell edificante e a cura dell Amministrazione Comunale, in corrispondenza del cordonato del marciapiede sono ammessi alle seguenti condizioni: larghezza non inferiore a m.2,50 e non superiore a m.6,50; distanza non inferiore a m.12,00 dalle intersezioni stradali; distanza non inferiore a m.1,60 da altri passi carrabili e a m.0,80 dal confine dell edificio quando l edificio costituisca un fronte continuo e sia direttamente prospiciente la strada; distanza non inferiore a m.12,00 da altri passi carrabili nel caso di edificio isolato all interno del lotto di pertinenza. Le caratteristiche geometriche relative al posizionamento del cancello sono rappresentate nello schema allegato. Qualora l edificio sia contornato da più strade, l accesso dei veicoli sarà concesso dalla strada di minor importanza. Il passo carrabile o accesso al lotto edilizio dovrà prevedere il miglioramento della viabilità sia esterna che interna. L apertura di un passo carrabile connessa ad interventi di trasformazione edilizia è soggetta a titolo abilitativi. Negli accessi carrabili, nei casi di interruzione del marciapiede o di un percorso pedonale, prima e dopo tale interruzione devono essere inseriti nella pavimentazione efficaci dispositivi di avvertimento del cambiamento di quota, per esempio mediante apposizione di modeste zigrinature del marciapiede stesso, disposte in senso trasversale al percorso, in modo da costituire preavviso per le persone non vedenti o ipovedenti. Laddove la larghezza del marciapiede lo consente deve essere garantita la continuità del percorso per una larghezza di almeno cm Modificato con delibera C.C. n. del /03/

103 >/= 5 metri REGOLAMENTO EDILIZIO CANCELLO CARRABILE MARCIAPIEDE STRADALE LIMITE CARREGGIATA CANCELLO CON APERTURA AUTOMATICA MARCIAPIEDE STRADALE LIMITE CARREGGIATA Figura 5 - Accessi carrabili Articolo 105 Corti o cortili Si definiscono cortili gli spazi interni a fabbricati completamente o parzialmente circondati da muri, esistenti o potenziali, anche se detti muri appartengono a proprietari diversi e sui quali si aprano finestre di vani abitazione. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli da sopraelevare od ampliare, i cortili dovranno corrispondere alle seguenti norme generali

104 La distanza orizzontale della mezzeria di ciascuna finestra o porta finestra di vano abitabile, dal muro opposto o dal piede della scarpa di terreni in pendenza o terrazzati o dai confini di proprietà non dovrà essere inferiore a m.10. Le gronde e i balconi in nicchia prospicienti sul cortile non potranno sporgere oltre cm.70. Le corti dovranno essere appositamente pavimentate con materiali tradizionali riservando alcune parti a giardino o ad orto in coerenza con l edificato circostante. Articolo 106 Percorsi di uso pubblico e condominiale I percorsi interni, percorsi pedonali e marciapiedi non dovranno presentare arredamenti fissi o simili che provochino intralcio al movimento delle persone e prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone con problemi di mobilità. Tali percorsi dovranno avere andamento semplice e regolare, ed essere caratterizzati per facilitare anche l identificazione e l orientamento. Articolo 107 Recinzioni Articolo Prescrizioni generali La recinzione deve essere realizzata nel rispetto della distanza dal ciglio stradale ove prescritta ed in genere delle disposizioni del Codice della Strada e con i necessari nulla osta dell ente proprietario della strada stessa se diversa dal Comune. In prossimità degli incroci stradali o delle curve cieche le siepi e le recinzioni debbono essere realizzate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del traffico: l Amministrazione Comunale può dettare, caso per caso, obblighi particolari per conseguire le suddette finalità. Nella costruzione e nel rifacimento di recinzioni di pertinenza di edifici esistenti si dovrà, in primo luogo, tenere conto, per allineamento e per caratteristiche tipologiche e costruttive, delle recinzioni immediatamente adiacenti e prospicienti, nonché della tipologia prevalente di quelle esistenti sulla stessa via; in secondo luogo la recinzione dovrà relazionarsi alle caratteristiche storiche, tipologiche e di finitura del fabbricato di cui costituisce pertinenza. Ove le recinzioni sulle pubbliche vie presentino evidenti caratteristiche di disomogeneità, le stesse in caso di rifacimento delle stesse, di ricostruzione o ristrutturazione dei fabbricati rispetto al quale svolgono funzione di pertinenza, dovranno uniformarsi alle caratteristiche tipologiche rappresentate nelle schede allegate. Gli edifici a schiera e gli interventi edilizi coordinati devono essere corredati da recinzioni omogenee (come tipologia, dimensioni, materiali e colori)

105 Nei progetti di nuovi edifici la recinzione deve comunque essere sempre adeguatamente rappresentata e descritta. Non sono generalmente ammesse recinzioni costituite da: blocchi di calcestruzzo lasciati a vista, muri in c.a. a vista, ringhiere metalliche non verniciate, salvo specifiche motivazioni e contesti. Con le recinzioni dovrà essere garantito il libero deflusso delle acque meteoriche evitando l'interruzione di fossi di scolo e canali esistenti e comunque dovrà essere garantito il rispetto del R.D. del 25/07/1904 e ss.mm.ii. e della normativa regionale sul rischio idraulico. Le recinzioni tra le proprietà possono essere realizzate conformemente alle disposizioni del Codice Civile. Le presenti norme, relative alle recinzioni, non si applicano in tutte quelle parti di territorio in cui sia vigente uno strumento urbanistico attuativo di dettaglio, che contenga prescrizioni particolari diverse. Articolo Tipologie Vengono definite le seguenti tipologie di recinzione rappresentate con i seguenti schemi grafici: 4-105

106 Figura 6 Schema tipo - Recinzioni in ambito urbano 4-106

107 Figura 7 Schema tipo - Recinzioni in ambito extraurbano Articolo Tipologie ammesse nelle varie zone urbane Le recinzioni, purché conformi alle disposizioni precedenti, dovranno avere le seguenti caratteristiche nei vari ambiti del territorio comunale: Nei centri storici: I muri di recinzione esistenti verso le vie pubbliche vanno generalmente conservati e ripristinati. Non è consentito l'abbattimento di recinzioni murarie originali o comunque di valore ambientale e la loro sostituzione con recinzioni di altro tipo. La realizzazione di nuove recinzioni sono sottoposte all atto d assenso ai sensi dell art.79 comma 4 della L.R. n.1/2005 e ss.mm.ii. circa la compatibilità con il contesto. In tutto il centro abitato: Le recinzioni delle aree di pertinenza dovranno rispecchiare le caratteristiche delle recinzioni limitrofe per tipologia, forma, dimensioni, materiali, allineamenti, nonché essere congrue con le rifiniture esterne dell edificio di cui costituiscono sistemazione. I muri di recinzione verso le vie pubbliche vanno generalmente conservati e ripristinati. Non è consentito l'abbattimento di recinzioni murarie originali o comunque di valore ambientale, e la loro sostituzione con recinzioni di altra tipologia. Le nuove recinzioni devono avvenire secondo disegni e tecnologie compatibili con i caratteri edilizi e costruttivi del contesto con esclusione di eventuali interventi successivi che ne abbiano alterato il tipo e devono rispettare generalmente l allineamento storicizzato esistente, da documentarsi tramite estesa documentazione fotografica e salvo diversa prescrizione. Gli armadi o i vani per contatori non devono sporgere oltre il limite esterno delle recinzioni; la loro collocazione dovrà conseguire risultati di omogeneità estetica e formale con le medesime recinzioni. Non sono consentite, verso spazi pubblici, e in contesto urbano, recinzioni delle 4-107

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