UNICAL Facoltà di Economia DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA prof. Alfredo Rizzo
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- Giacinta Sorrentino
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1 UNICAL Facoltà di Economia DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA prof. Alfredo Rizzo alfredo rizzo 1
2 Lezione 2a Le istituzioni dell UE Consiglio europeo Commissione alfredo rizzo 2
3 1) Il Consiglio europeo. Autorità politica suprema dell UE. Prima dell AUE dell 86 abbiamo le pratiche irregolari dei consigli Parigi (61), Bonn(61), Roma (67), L Aja (69), Parigi (72), Copenhagen (73), Parigi (74). Al summit di Parigi del 74 i capi di Stato e di governo istituirono la pratica dei Consigli europei. Le regole fondamentali sono il Consiglio europeo è presieduto dai capi di Stato e di governo dello Stato membro che ne assicura la presidenza ciascun membro è assistito dal ministro degli affari esteri la Commissione partecipa. alfredo rizzo 3
4 Dichiarazione di Stoccarda del 19 giugno 1983, si fissano in dettaglio le missioni del Consiglio impulso politico generale all UE e alla Comunità, se il Consiglio interviene in materie comunitarie, ciò fa conformemente alle disposizioni dei pertinenti trattati delibera sulle questioni rilevanti dell UE veglia sulla coerenza delle decisioni, apre la cooperazione a nuovi settori esprime solennemente la posizione comune in ambito di relazione esterne dell UE presenta un rapporto annuale al PE sui progressi dell UE Con l AUE il Consiglio è un istanza superiore rispetto all assetto istituzionale ma non è estraneo a quest ultimo si prevede si occupi di cooperazione politica (art. 30 AUE, oggi II pilastro TUE). Maastricht all art. 4 (allora art. D) TUE il Consiglio dà impulso necessario allo sviluppo dell UE e presenta un rapporto al PE. In sintesi, il TUE lascia il Consiglio europeo fuori dal quadro istituzionale unico, in modo che gli sia preservata una presenza politica senza consacrare quest ultima espressamente, altrimenti creando un conflitto in termini con il PE. Amsterdam: Artt TUE alfredo rizzo 4
5 Potere di decisione del Consiglio europeo su suggerimento del Consiglio dell UE quando uno Stato si vuole opporre a ciò che è stato deciso con maggioranza qualificata art. 23, art. 40 TUE e art. 11 TCE, questi ultimi due per la coop. rafforzata. E escluso il ricorso giurisdizionale contro decisioni del Consiglio eur. (ord. Della Corte del 13 gennaio 1995, C-253/94 P, Roujanski, p. I-7) I lavori sono preparati in modo dettagliato dal Consiglio Affari Generali ed Ecofin del Consiglio dell UE. Le conclusioni del Consiglio europeo si indirizzano al Consiglio stesso e agli Stati per invitarli ad agire in un senso determinato e sono documenti quadro che, possono a volte risultare assai precisi alfredo rizzo 5
6 2) La Commissione. E il guardiano della legalità comunitaria. I poteri preventivi l diritto a ricevere informazioni ad es. nel settore aiuti di Stato o nel settore d armonizzazione nel settore fiscale (artt e 95.4 TCE); il diritto a ricevere notizia sull attuazione in generale del diritto comunitario il potere di investigazione in materia di concorrenza con potere di infliggere ammende ai privati che non collaborino missione generale di sorveglianza ex art. 211 TCE (v. sul rispetto della ripartizione di competenze sentenza 5 maggio 1981, Commissione /R.U. causa 804/79 Racc. 1045) pubblicazione del rapporto annuale sull applicazione del diritto comunitario. I poteri repressivi della Commissione riguardano il diritto della concorrenza (con potere di dare ammende alle imprese artt. 81 e 89 TCE) aprire la procedura d infrazione ex art. 226 TCE; rispetto del diritto comunitario da parte di altre istituzioni (ricorrendo, se del caso, ex art. 230 TCE o ex art. 235 TCE). Le clausole di salvaguardia permettono alla Commissione di autorizzare deroghe all applicazione del diritto comunitario se ricorrono circostanze eccezionali. In alcuni casi tale potere è dato espressamente al Consiglio alfredo rizzo 6
7 L art. 211 dà alla C. un potere di raccomandazione o parere sulle materie oggetto del Trattato, che la Corte ha interpretato alla luce del piu generale potere d iniziativa della C. (sentenza 26 febbraio 1976, 88/75, Sadam, racc. 323). Il potere di decisione della C. riguarda piu propriamente il Trattato CECA. Nel trattato CE è espressamente esercitato ex artt. 81 e 82 e ex artt. 86 n. 3 e art. 88 n. 2 TCE. La Commissione ha potere di gestione in quanto è responsabile della ricezione delle entrate dal bilancio UE dispone il pre-progetto di bilancio esegue il bilancio (art. 274 TCE) gestisce i crediti destinati agli interventi pubblici della Comunità e soprattutto nei settori FEOGA garanzia e FEOGA orientamento nonché FESR e FES (fondi eur. di sviluppo regionale e di sviluppo). alfredo rizzo 7
8 Il potere tipico della Commissione è quello di proposta. Senza la proposta della C. il Consiglio non potrebbe esercitare la sua funzione legislativa. La proposta parte dalla DG competente, affiancata dal Servizio giuridico se necessario. Successivamente la proposta è presentata al Collegio dai commissari incaricati per la materia interessata. La Commissione può, fino all adozione finale dell atto proposto, ritirare la proposta e il Consiglio non può pronunciarsi. Il Consiglio può creare problemi apportando alla proposta tanti emendamenti da condurre la Commissione a ritirare la proposta. In ogni caso, se il Consiglio può decidere in un settore solo all unanimità, tale pericolo sembra avere minore portata, in quanto il peso della proposta della Commissione è comunque ridotto dall obbligo di voto all unanimità. La C. può comunque modificare la proposta, per cui se tali modifiche corrispondono ai desiderata del Consiglio, l atto può adottarsi anche a maggioranza qualificata (là dove ciò sia però contestualmente previsto dal Trattato). Rappresentanti della C. partecipano ai lavori del Consiglio a tutti i livelli di trattativa e partecipano anche ai lavori del PE, sia in commissione che in assemblea plenaria. La C. può intervenire a tutti gli stadi del percorso legislativo. Recentemente, il ruolo d iniziativa della C. sembra essere ridotto (ma solo in teoria o in casi ancora molto generali) dal ruolo che gli Stati esercitano a livello di Consiglio europeo. alfredo rizzo 8
9 Nel II e III pilastro la Commissione può rivolgere al Consiglio tutti i suggerimenti ritenuti opportuni e può chiedere alla presidenza di convocare una riunione del Consiglio, obbligando la presidenza a farlo. Il trattato di Maastricht ha previsto che la C. sia pienamente associata ai lavori del Consiglio, in particolare a quelli della Presidenza. La Commissione può poi proporre al Consiglio di adottare posizioni, decisioni-quadro o decisioni ex art. 34 TUE, associata a tutti i lavori del Consiglio nel III pilastro (art. 36 TUE). alfredo rizzo 9
10 La Commissione può prendere tutte le misure d esecuzione che s impongano, anche quando ciò non sia espressamente previsto dal regolamento o norma di base e sempre che ciò non contrasti con quest ultima (sentenza 17 ottobre 1995, C-478/93, Paesi Bassi /Commissione e 15 marzo 1994, 121/83, Zuckerfabrick Franzen, Racc. 2039). Inoltre, il Consiglio nell atto di base deve limitarsi a fissare le linee essenziali dell attività esecutiva della Commissione (sentenza 27 ott. 1992, C-240/90. RFA/Commissione, Racc. 5383). il metodo di adozione di atti comunitari su delega si fonda sul meccanismo della comitologia, tramite il quale il Consiglio esercita un controllo piu o meno stringente sull azione esecutiva della Commissione. alfredo rizzo 10
11 La C. ha un ruolo essenziale nelle relazioni esterne CE in quanto partecipa con il Consiglio all invio e all accreditamento extra CE dei propri rappresentanti conduce i negoziati con organizzazioni internazionali (Artt. 302, 303 e 304 TCE) presenta raccomandazioni al Consiglio per l apertura di negoziati e negozia gli accordi con Stati terzi, nel rispetto del mandato datole dal Consiglio, potendo quest ultimo concludere l accordo solo su proposta della C. autentica in via di principio i testi degli accordi parafandoli o sottoscrivendoli prima che il Consiglio li concluda e firmi formalmente può concludere accordi cd. amministrativi alfredo rizzo 11
12 Le decisioni della Commissione si reggono sul principio di collegialità, anche se ciascun membro della C. rimane responsabile in uno o piu settori di sua competenza. Il principio di collegialità implica che tutti i membri della C. sono collettivamente responsabili sul piano politico dell insieme delle decisioni prese (sentenza 23 settembre /85 Akzo Chemie, Racc. 2614). La Commissione può creare degli organi sussidiari dotati di poteri d esecuzione delle decisioni a condizione che siano delimitati e non siano discrezionali (sent. 13 giugno 1958, 9/6ì56, Meroni, Racc. 11). La C. si riunisce una volta a settimana e ogni volta sia necessario. Le riunioni non sono pubbliche. alfredo rizzo 12
13 Fino a Nizza i cinque grandi Stati godono di due seggi e i piccoli di uno solo. Ogni governo fa proposte libere per i seggi da coprire da parte propria, anche se gli altri godono di un potere di veto in concreto mai applicato. La collegialità è messa a repentaglio da un incremento dei seggi alla Commissione, ciò che viene aggravato dal futuro allargamento. Ad Amsterdam si è optato per un rispetto dello status quo, dichiarando però che prima del prossimo allargamento ogni Stato dovrà accettare di avere al massimo un rappresentante salva la contestuale riforma della ponderazione dei voti in seno al Consiglio. Nizza. Artt. 213 e 214 Procedura di nomina Ai governi si sostituisce il Consiglio riunito a livello di capi di Stato o di governo Art. 4 Protocollo allargamento UE. Par. 1: nuova Commissione con un membro per Stato a partire dal 1 nov (non gennaio 2005, v. art. 45 Atto di adesione 2004) Par. 2: Al raggiungimento di 27 Stati il numero dei commissari si riduce. I commissari devono dare tutte le garanzie della loro indipendenza. Il Presidente della Commissione da Amsterdam è designato previa approvazione del PE, mentre prima questo dava solo un parere favorevole). dà il suo accordo per la nomina degli altri membri dà gli orientamenti politici della Commissione gode di potere discrezionale nell attribuzione delle finalità in seno al alfredo rizzo 13 collegio.
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