QUADRO RW a cura di. Maurizio Tozzi Dottore commercialista
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1 QUADRO RW 2014 a cura di Maurizio Tozzi Dottore commercialista
2 RW: OBBLIGHI, SANZIONI E EMERSIONI
3 1 modulo Gli obbligati
4 GLI OBBLIGATI Gli obbligati Persone fisiche, anche titolari reddito impresa/lavoro autonomo Enti non commerciali Società semplici Associazioni professionali Residenti nel territorio dello Stato nel periodo d imposta di riferimento Per quanto concerne la residenza, si deve fare riferimento all'articolo 2, comma 2, del TUIR, in base al quale si considerano residenti "le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile", tenendo anche conto della presunzione relativa contenuta nel comma 2-bis che opera nei confronti dei cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
5 GLI OBBLIGATI Il concetto di residenza Art.2, co.2, del Tuir, si considerano residenti: "le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile". Più precisamente, essendo tali condizioni alternative, è sufficiente che se ne sia verificata almeno una nel corso dell anno. Il riscontro può essere effettuato solo a fine anno, acquisendosi il requisito ex tunc per l intero periodo d imposta (circolare n. 201/1996). ATTENZIONE: L ISCRIZIONE ALL ANAGRAFE DEI RESIDENTI HA VALENZA DI PRESUNZIONE ASSOLUTA
6 GLI OBBLIGATI ISCRIZIONE ALL AIRE Trattasi di di una presunzione relativa di di non residenza La La residenza in in Italia può essere provata anche in in funzione degli interessi morali ATTENZIONE: IL IL REQUISITO DA DA VERIFICARE E LA RESIDENZA, NON LA LA NAZIONALITA
7 GLI OBBLIGATI TITOLARE EFFETTIVO 1 TITOLARE EFFETTIVO D.Lgs. 231/2007 in caso di trust-art. 2 dell allegato tecnico Per società Partecipazione superiore al 25% c.m. 38/e/2013 Vale solo per i Paesi paradisiaci Si considerano anche le partecipazioni indirette
8 GLI OBBLIGATI Esempio n. 1 Indicare l intero valore dell immobili con la percentuale di possesso
9 GLI OBBLIGATI Esempio n. 2 Se la società èwhite list non c èil look through
10 GLI OBBLIGATI Esempio n. 3 Chiarimento atteso
11 GLI OBBLIGATI Esempio n. 4 Si indica la partecipazione con il 40%
12 GLI OBBLIGATI Esempio n. 6 26% Si indicano gli investimenti sottostanti
13 GLI OBBLIGATI TITOLARE EFFETTIVO 2 TITOLARE EFFETTIVO D.Lgs. 231/2007 in caso di trust-art. 2 dell allegato tecnico Per le Entità giuridiche, come fondazioni o istituti giuridici come trust con beneficiari determinati con beneficiari non determinati la persona o le persone giuridiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica la categoria di persone nel cui interesse principale e' istituita o agisce l entità giuridica la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica. Obbligo titolare effettivo SI NO NO ISTRUZIO NI QUADRO RW Il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività.
14 2 modulo Le casistiche particolari
15 LE CASISTICHE PARTICOLARI COME EVITARE IL MODULO RW FRONTALIERI E DIPENDENTI PUBBLICI CHE LAVORANO ALL ESTERO GESTIONE INTERMEDIARI ATTRAVERSO 1. LA CONDIZIONE VA SODDISFATTA PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO DI IMPOSTA 2. BISOGNA RIMPATRIARE GLI INVESTIMENTI ENTRO 6 MESI DALLA CESSAZIONE 3. NON SERVE CHE LA CONDIZIONE SIA SODDISFATTA AL CONFERMATO L ESONERO DA MODULO RW 1. INTESTAZION E FIDUCIARIA 2. MANDATO A GESTIRE 3. INTERVENTO NELLA RISCOSSIONE
16 LE CASISTICHE PARTICOLARI ESONERATI DA RW (OCCHIO ALLE PATRIMONIALI) SCUDO Soggetti che hanno effettuato lo scudo fiscale, limitatamente ai beni scudati. In particolare, tutti i soggetti che hanno fatto ricorso al rimpatrio, anche giuridico, non dovranno più utilizzare il quadro RW. Chi, invece, si è avvalso della regolarizzazione, si ritrova nella seguente situazione: chi ha scudato entro il 15 dicembre 2009 deve riprendere il monitoraggio in Unico Solo in presenza di cause ostative risolte entro il 31 dicembre 2010 si è esonerati in Unico 2011; chi ha effettuato lo scudo entro il 28 febbraio 2010 o entro il 30 aprile 2010 è esonerato relativamente sia ad Unico 2010 che ad Unico 2011, dovendo provvedere alla compilazione di RW a partire da Unico 2012
17 LE CASISTICHE PARTICOLARI i conti correnti (OCCHIO ALLE PATRIMONIALI) Circ. 45/10 Non devono essere indicati in RW i conti correnti all estero rispetto ai quali i soggetti detentori diano disposizione all istituto estero, immediatamente e comunque entro il mese di maturazione, di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero ad un conto italiano, dando specificazione nella causale dell ammontare lordo e dell eventuale ritenuta applicata all estero, in modo che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta in ingresso sull ammontare lordo degli interessi (circolare 19 giugno 2002, n. 54/E).
18 LE CASISTICHE PARTICOLARI SE NON COMPILO????? SOLO ESONERO DA MONITORAGGIO 1. NO SANZIONI PER MONITORAGGIO FISCALE 2. SI RECUPERO PER LE PATRIMONIALI E RELATIVE SANZIONI ESONERO SIA DA MONITORAGGIO CHE DA PATRIMONIALI 1. NESSUNA CONSEGUENZA
19 3 modulo Il problema di fondo del quadro RW
20 IL PROBLEMA DI FONDO DEL QUADRO RW IL PROBLEMA DI FONDO Prima compilazione del quadro RW. Casistiche: 1)RW da compilare per il 2013; 2)RW da compilare per il 2012; 3)RW mai compilato nel passato RW. Le sanzioni di RW sono particolarmente onerose. Le disposizioni riguardano i residenti, non gli italiani: dunque esiste il problema stranieri
21 IL PROBLEMA DI FONDO DEL QUADRO RW IL RAVVEDIMENTO DI RW LA POSIZIONE DEL FISCO Circolare n. 11 del 2010 (attualizzata): - In caso di presentazione del quadro RW nei 90 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione, la sanzione è di 258,00 euro, ravvedibile; - se invece il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, quindi con riferimento ad Unico 2014 entro il 30 settembre 2015, le sanzioni del 3% (white list) e del 6% (black list) sono ridotte nella misura di 1/8; - Nel caso di ravvedimento c.d. lungo, le sanzioni saranno liquidate dall ufficio in misura piena
22 IL PROBLEMA DI FONDO DEL QUADRO RW SANZIONI Sanzioni del Modulo RW Investimenti in Paesi a fiscalità ordinaria Ante L. 97/2013 Post L. 97/2013 Dal 10 al 50% degli Dal 3 al 15% importi non degli dichiarati importi non dichiarati Investimenti in paradisi fiscali Ante L. 97/2013 Post L. 97/2013 Dal 10 al 50% Dal 6 al 30% degli degli importi non importi non dichiarati dichiarati Presunzione di costituzione di reddito delle somme non dichiarate e raddoppio periodi di accertamento
23 IL PROBLEMA DI FONDO DEL QUADRO RW GLI ERRORI DEL PASSATO LA POSIZIONE DEL FISCO Circolare n. 38 del 2013: - In applicazione del principio del favor rei, si applicano le nuove sanzioni; - Per il passato, restano ferme le regole compilative vigenti (ad esempio, detenzione dell investimento alla fine dell anno e valore complessivo degli investimenti superiore a 10 mila euro); - Non sono più sanzionabili gli errori riferiti alle sezioni I e III, ormai abrogate
24 4 modulo La via di uscita
25 LA VIA DI USCITA VOLUNTARY DISCLOSURE Investimenti in Paesi a fiscalità ordinaria Investimenti in paradisi fiscali Emersione capitali e violazioni RW Emersioni capitali e violazioni RW. Conviene riportare in White List gestione dei capitali Redditi: previsione di abbattimento delle imposte (50% della misura prevista) e sanzioni definibili 1/6. SCOMPUTO CREDITO D IMPOSTA????? TRACCIABILITA REDDITI ESTERI????? ANNUALITA ACCERTABILI?????? RADDOPPIO TERMINI????? RW: Sanzione irrogabile ridotta alla metà(se riporto in W.L.) DEFINIZIONE????? MINIMO EDITTALE????? CUMULO GIURIDICO????? CAPITALI COINTESTATI E SANZIONI?????
26 LA VIA DI USCITA RADDOPPIO TERMINI 1) PROBLEMATICHE PENALI; In legge delega la previsione di modifica normativa. Attualmente, interessate le annualità a decorrere dal 2005 (Unico prodotto) 2) DETENZIONE IN PAESI BLACK LIST Secondo il fisco, sempre dal 2005, contraria la giurisprudenza di merito
27 LA VIA DI USCITA SANZIONI RW 1) Sanzioni irrogabili a) solo RW sezione II, con regole esistenti fino al 2012; b) sanzione 3% per White list, a decorrere dal 2009; c) per black list, primo anno interessato 2004 d) per black list, sanzione 5% fino al 2007, poi sanzione 6% dal )Come si definisce?
28 LA VIA DI USCITA SANZIONI RW Ipotesi definizione: capitale in white list Sanzione base ridotta alla metà(1,5%) Cumulo giuridico per più anni (1,5%, oltre incremento della metà) definizione ad 1/3 del minimo edittale. Secondo Fisco, serve comunque pagare 1/3 della sanzione di ogni anno (dunque 1/3 della sanzione dell 1,5%, ossia 0,5% annuo) MA IL MINIMO EDITTALE DA NORMA DI DEFINIZIONE E RIFERITO AL TRIBUTO!?!?!?!
29 LA VIA DI USCITA SANZIONI RW Ipotesi definizione: capitale in BLACK list con rientro in white Sanzione base ridotta alla metà(2,5% fino a 2007, poi 3%) Cumulo giuridico per più anni (3%, oltre incremento della metà) Definizione ad 1/3 del minimo edittale. Secondo Fisco, serve comunque pagare 1/3 della sanzione di ogni anno (dunque 1/3 della sanzione dell 2,5%, ossia 0,83% annuo, fino al 2007 e 1/3 del 3%, ossia 1%, dal 2008) MA IL MINIMO EDITTALE DA NORMA DI DEFINIZIONE E RIFERITO AL TRIBUTO!?!?!?!
30 5 modulo Esempio di accertamento
31 ESEMPIO DI ACCERTAMENTO Una signora tedesca che vive in parte in Italia in parte in Germania riceve dall Agenzia delle entrate il seguente avviso di accertamento in tema di Modulo RW.
32 ESEMPIO DI ACCERTAMENTO Una signora tedesca che vive in parte in Italia in parte in Germania riceve dall Agenzia delle entrate il seguente avviso di accertamento in tema di Modulo RW.
33 ESEMPIO DI ACCERTAMENTO Anno 2009 N.B. Mancata compilazione della Sezione II relativo allo stock a fine anno (conto corrente) e della sezione III relativa ai flussi dall Italia alla Germania!!!!!
34 ESEMPIO DI ACCERTAMENTO Anno 2010 N.B. Mancata compilazione della Sezione III relativa ai flussi di rientro in Italia!!!!!
35 ESEMPIO DI ACCERTAMENTO Sanzioni anno 2009 STOCK FLUSSO
36 ESEMPIO DI ACCERTAMENTO Sanzioni anno 2010
37 ESEMPIO DI ACCERTAMENTO Cumulo materiale e giuridico 37
38 ESEMPIO DI ACCERTAMENTO Cumulo materiale e giuridico
39 ESEMPIO DI ACCERTAMENTO Possibili soluzioni Definizione dell atto di contestazione Presentazione delle deduzioni difensive Presentazione del ricorso/mediazione in CTP Sanzioni ridotte a un terzo e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi Entro 60 gg presentazione delle deduzioni difensive Difesa: La signora non è fiscalmente residente in Italia e non doveva compilare il Modulo RW Riconsiderazione violazioni e sanzioni con favor rei (circ. 38/13)
40 ESEMPIO DI ACCERTAMENTO Possibili soluzioni Definizione dell atto di contestazione Sanzioni ridotte a un terzo e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi
41 RW: LA COMPILAZIONE
42 6 modulo Le regole da ricordare
43 LE REGOLE DA RICORDARE NOVITA MODULO RW L art. 9 della legge n. 97/2013 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del Modulo RW riscrivendo integralmente gli art. 4, 5 e 6 del D.L. n. 167/1990. eliminazione della soglia dei 10 mila euro eliminazione delle Sezioni I e III riduzione delle sanzioni ampliamento dei soggetti tenuti alla segnalazione Adesso si deve segnalare tutto Però il modello è più complesso Notizia positiva Società e trust
44 LE REGOLE DA RICORDARE NOVITA MODULO RW ATTENZIONE La legge n. 50 del 2014 che ha convertito in legge il D.L. n.4/2014 ha stabilito che all articolo 4, comma 3, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 è aggiunto il seguente periodo: Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d imposta non sia superiore a euro. Reintrodotto il limite dei euro ma esclusivamente per i depositi e i conti correnti bancari Si controlla il valore massimo raggiunto nel corso del periodo di imposta
45 LE REGOLE DA RICORDARE NOVITA MODULO RW ATTENZIONE Il provvedimento del 4 aprile 2014 n Modificazioni del modello di dichiarazione Unico 2014 PF, e delle relative istruzioni riporta il seguente paragrafo P
46 LE REGOLE DA RICORDARE TITOLARE EFFETTIVO 1 TITOLARE EFFETTIVO D.Lgs. 231/2007 in caso di trust-art. 2 dell allegato tecnico Per società Partecipazione superiore al 25% c.m. 38/e/2013 Vale solo per i Paesi paradisiaci Si considerano anche le partecipazioni indirette
47 LE REGOLE DA RICORDARE TITOLARE EFFETTIVO 2 TITOLARE EFFETTIVO D.Lgs. 231/2007 in caso di trust-art. 2 dell allegato tecnico Per le Entità giuridiche, come fondazioni o istituti giuridici come trust con beneficiari determinati con beneficiari non determinati la persona o le persone giuridiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica la categoria di persone nel cui interesse principale e' istituita o agisce l entità giuridica la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica. Obbligo titolare effettivo SI NO NO ISTRUZIO NI QUADRO RW Il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività.
48 LE REGOLE DA RICORDARE GLI INVESTIMENTI ESTERI E invece sparito il codice 99 altre operazioni NUOVO!!!
49 7 modulo Le attività da dichiarare
50 LE ATTIVITÀ DA DICHIARARE Attività finanziarie Attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri), obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti distipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all estero; diritti all acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.
51 LE ATTIVITÀ DA DICHIARARE Attività patrimoniali (a titolo esemplificativo) gli immobili situati all estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), oggetti preziosi e le opere d arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza), le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti all estero e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
52 LE ATTIVITÀ DA DICHIARARE Nel quadro RW devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all inizio di ciascun periodo d imposta ovvero al primo giorno di detenzione (di seguito, valore iniziale ) e al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso (di seguito, valore finale ), nonché il periodo di possesso. BASE IMPONIBILE IVIE E IVAFE DI FATTO E COME SE CI FOSSERO I FLUSSI DI PRIMA
53 LE ATTIVITÀ DA DICHIARARE Attività finanziarie valore di mercato, rilevato al termine del periodo d imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute; valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati; valore di rimborso, in mancanza del valore nominale; costo d acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso.
54 LE ATTIVITÀ DA DICHIARARE Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli collaborativi occorre indicare, oltre al valore iniziale e valore finale, anche l ammontare massimo che l attività ha raggiunto nel corso del periodo d imposta.
55 LE ATTIVITÀ DA DICHIARARE ATTIVITA PATRIMONIALI IMMOBILI IVIE ALTRI COSTO DI ACQUISTO RISULTANTE DA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA O VALIRE DI MERCATO
56 8 modulo La struttura del modello
57 LA STRUTTURA DEL MODELLO Ecco il nuovo modello per le persone fisiche
58 LA STRUTTURA DEL MODELLO Tabella dei beni 1 se il contribuente èun soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo delle attivitàdetenute per il tramite di soggetti esteri;
59 LA STRUTTURA DEL MODELLO
60 LA STRUTTURA DEL MODELLO Usare i cambi mensili Provvedimento del 10 aprile? Indicare il picco
61 LA STRUTTURA DEL MODELLO Sezione IVIE e IVAFE
62 LA STRUTTURA DEL MODELLO Sezione IVIE e IVAFE barrare se i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d imposta ovvero se le predette attività sono infruttifere. indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo
63 LA STRUTTURA DEL MODELLO inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 19 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione) inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi
64 9 modulo La gestione delle attività finanziarie e dell IVAFE
65 LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E DELL IVAFE Il conto corrente 1 Tullio è titolare di un conto corrente in comproprietà col coniuge Maria detenuto in Germania. Il conto corrente ha un saldo al 1 gennaio 2013 di euro mentre al il saldo è di euro. Gli interessi attivi corrisposti nel corso del 2013 ammontano a euro. Non vi sono soggetti delegati al prelievo. Valore medio?
66 LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E DELL IVAFE Il conto corrente 2 Tizio ha un potere di prelievo sul conto corrente dei genitori Tullio e Maria dell'esempio precedente. Ala luce dei chiarimenti della C.M. 38/E/2013 egli deve comunque procedere alla segnalazione nel modulo RW del conto corrente estero.
67 LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E DELL IVAFE La partecipazione 1 Caio e Sempronio hanno una partecipazione in una società lussemburghese costituita il 29 marzo 2013 con un capitale sociale complessivo di euro e un finanziamento di euro cadauno. La compilazione del quadro RW avverrà con le seguenti modalità.
68 LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E DELL IVAFE La partecipazione 2 Caio e Sempronio hanno una partecipazione in una società lussemburghese costituita il 29 marzo 2013 con un capitale sociale complessivo di euro e un finanziamento di euro cadauno. La compilazione del quadro RW avverrà con le seguenti modalità. finanziamento
69 10 modulo La gestione degli immobili e dell IVIE
70 LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI E DELL IVIE L immobile 1 Il paese estero determina una base imponibile ai fini catastali per la sua patrimoniale? NO Il paese estero determina una base imponibile ai reddituali (reddito medio ordinario). Tuttavia sono presenti dei moltiplicatori locali per determinare la base imponibile della patrimoniale NO Il paese estero determina una base imponibile ai reddituali (reddito medio ordinario). Tuttavia MANCANO moltiplicatori locali per determinare la base imponibile della patrimoniale SI usare questa base imponibile La base imponibile secondo la C.M. 28/E/2012 SI manca il reddito medio ordinario COSTO STORICO NO COSTO STORICO NO valore di mercato valore di mercato criteri alternativi reddito medio ordinario per coefficienti italiani reddito medio ordinario per coefficienti italiani
71 LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI E DELL IVIE L immobile 2 Sergio ha un immobile in Francia sfitto. Il costo di acquisto è di euro. In Francia ha pagato le seguenti imposte patrimoniali: Tax foncière 600 euro Impôt de Solidarité sur la Fortune 800 euro Valore locatizio euro
72 LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI E DELL IVIE L immobile 3 Costo storico
73 LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI E DELL IVIE L immobile 4 Giovanni detiene un immobile in Lussemburgo ma esclusivamente in nuda proprietà. La compilazione del modello avverrà con le seguenti modalità.
OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE PER INVESTIMENTI E ATTIVITA FINANZIARIE ESTERI
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