Oggetto: Decreto Sviluppo Manovra Correttiva Elenchi clienti fornitori

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1 A tutti i nostri clienti Loro indirizzi Bolzano, 16 luglio 2011 Oggetto: Decreto Sviluppo Manovra Correttiva Elenchi clienti fornitori Egregi clienti! Nell ambito del c.d. Decreto Sviluppo DL del 13 maggio 2011, n.70 convertito in Legge in data 07 luglio 2011, n. 106 sono previste alcune importanti novità in ambito fiscale. Negli ultimi giorni inoltre è stato approvato il Decreto contenente la c.d. Manovra correttiva (DL , n.98). L impatto della manovra, dopo le correzioni in Senato, dovrebbe salire a oltre 70 miliardi nel Con il maxiemendamento alla manovra correttiva viene introdotto un taglio lineare su tutte le attuali agevolazioni fiscali a favore di persone fisiche e imprese: vengono, infatti, chiamate in causa detrazioni, deduzioni e crediti d imposta. La nuova norma prevede che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale contenuti nell allegato al DL 98/2011 siano ridotti del 5% nel 2013 e del 20% nel 2014, per un totale stimato, rispettivamente, di 4 e 20 miliardi di euro. Per le agevolazioni più complesse, il Ministro dell Economia e delle Finanze interverrà con appositi decreti recanti le modalità applicative del taglio per singolo beneficio. Ad ogni modo, la riduzione non opererà qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale in grado di assicurare il riordino della spesa in materia sociale, nonché l eliminazione o la riduzione dei regimi di favore previsti, per un ammontare non inferiore ai suddetti effetti di risparmio. In seguito vengono elencate le principali novità DECRETO SVILUPPO DL n. 70 Riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati: Entro il , i soggetti che possiedono a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento fabbricati rurali o presunti tali potranno presentare all Agenzia del Territorio un apposita istanza di variazione catastale volta a conseguire il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di ruralità fiscale del fabbricato (con la conseguente esenzione da ICI ed IRPEF) e l attribuzione all immobile della categoria A/6 (immobili rurali ad uso abitativo) o della categoria D/10 (immobili rurali ad uso strumentale). Alla domanda, va allegata un autocertificazione attestante che l immobile, fin dal quinto anno anteriore a quello di presentazione della domanda, presenta in via continuativa i requisiti di ruralità. 1

2 Detrazione 36% Il decreto in esame prevede, ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 36% sulle spese per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio, l abrogazione dell obbligo: di invio della comunicazione di inizio lavori; dell indicazione in fattura del costo della manodopera. Comunicazione inizio lavori È soppresso l obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Tale obbligo è comunque sostituito: dall indicazione nel mod. UNICO: dei dati catastali identificativi dell immobile; degli estremi di registrazione dell atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, conduttore); degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione; dalla conservazione ed esibizione, a richiesta dell Ufficio, dei documenti individuati da un apposito Provvedimento. Indicazione in fattura del costo della manodopera È stato eliminato l obbligo di indicare, in relazione ai lavori agevolabili al 36%, il costo della manodopera in fattura, precedentemente previsto a pena di decadenza dall agevolazione. Riapertura rivalutazione terreni e partecipazioni È confermata la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di: terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell , non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al il termine entro il quale provvedere: alla redazione ed all asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia di stima che deve individuare il valore del terreno / partecipazione all ; al versamento dell imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia di stima, le seguenti aliquote: 2% per le partecipazioni non qualificate; 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. LA MANOVRA CORRETTIVA DL N. 98 Maggiorazione IRAP per banche ed assicurazioni Per i soggetti operanti nei settori bancario e assicurativo viene introdotta una maggiorazione rispettivamente di 0,75 e di 2 punti percentuali rispetto all aliquota ordinaria Irap pari al 3,9%. Imposta di bollo sui dossier titoli Aumenta l imposta di bollo dovuta annualmente sui depositi di titoli sulla base di scaglioni di incremento da qui al Fino a 50mila euro i depositi titoli sono esenti dal superbollo e continueranno a versare 34,20 euro annui. Sui conti con giacenza compresa fra 50mila e 150mila euro il bollo salirà a 70 euro subito e a 230 dal 2013, su quelli fra 150mila e 500mila salirà prima a 240 e poi a 780. Oltre questo livello si pagheranno 680 euro fino alla fine del 2012 e dopo. iduzione ritenuta bonifici per ristrutturazioni edilizie 2

3 Ritenuta su lavori agevolabili 36% o 55% È ridotta dal 10% al 4% la ritenuta che le banche e le poste devono operare sui bonifici per il pagamento di spese per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico. La norma intende limitare al massimo gli oneri finanziari per le imprese artigiane operanti nel settore delle costruzioni. Modifiche al regime di riporto delle perdite fiscali Perdite fiscali Attraverso una serie di modifiche all art.84 del Tuir si introduce una riduzione all importo della perdita utilizzabile in diminuzione negli esercizi successivi nella misura dell 80% della perdita stessa eliminando al tempo stesso i limiti temporali al riporto (con esclusione di quelle realizzate nei primi tre periodi d imposta che restano integralmente deducibili senza limiti temporali). Addizionale annuale autoveicoli Super Bollo autoveicoli Con decorrenza dall anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta un'addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro 10,00 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt. Revoca d ufficio delle partite Iva inattive Revoca partita IVA Vengono revocate d ufficio le partite Iva per le quali non sia esercitata l attività per tre annualità consecutive. Stesse conseguenze in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale. Contro il provvedimento di revoca il contribuente potrà adire la Commissione Tributaria Provinciale. I soggetti che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell attività entro 30 giorni possono regolarizzare tale violazione con il versamento, entro il (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame), di un importo pari a 129, a condizione che la stessa non sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. Studi di settore Viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio in caso di omessa / infedele compilazione degli studi di settore: - in caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore è applicabile la sanzione in misura massima ( 2.065); È stata estesa la possibilità di effettuare l accertamento induttivo anche nelle ipotesi di: - omessa o infedele indicazione dei dati previsti dal citato modello per la comunicazione ai fini degli studi di settore; - indicazione di cause di esclusione / inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La disposizione in commento opera nel caso in cui il maggior reddito d'impresa / lavoro autonomo, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, sia superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato. In pratica l accertamento induttivo a causa dell infedeltà della compilazione del modello degli studi di settore è possibile solo qualora l errore di compilazione abbia determinato lo scostamento significativo (> 10%) del reddito; Inoltre la sanzione per infedele dichiarazione è elevata del 50% (diventa 150%) nel caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore se l adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato anche a seguito dell invito da parte dell Ufficio. Elenchi clienti fornitori In merito all obbligo di comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore a / al lordo IVA in base DL n. 78/2010 le operazioni eseguite nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) sono escluse dalla comunicazione se il pagamento dei corrispettivi avviene tramite carte di credito, carte di debito o prepagate emesse da operatori finanziari italiani. I predetti operatori finanziari sono tenuti a comunicare all'agenzia delle Entrate le operazioni in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi è avvenuto con i suddetti mezzi. Revisione regime fiscale ammortamenti beni materiali Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con regolamento ancora da emanare, è rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili 3

4 individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento. Regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Nuovo regime per le nuove imprese Dal 1 gennaio 2012 il regime dei contribuenti minimi di cui alla L. n.244/07 sarà riservato esclusivamente ad imprenditori e professionisti fino all età di 35 anni e che intraprendono o hanno intrapreso un attività dopo il 31/12/07. L imposta sostitutiva scenderà dal 20 al 5% e la permanenza massima nel regime è fissata in cinque anni. Tassazione agevolata per premi e incrementi della produttività È previsto anche per il 2012 l applicazione di una tassazione agevolata delle somme erogate ai dipendenti del settore privato per premi e incremento della produttività se erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi, così come previsto per il La misura della detassazione nonché dello sgravio contributivo (sia per il lavoratore che per il datore di lavoro) sarà fissato con un apposito Provvedimento in base ai fondi stanziati a tal fine. Ricorsi tributari Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie il contribuente che ha proposto l atto introduttivo del giudizio può chiudere / definire le liti fiscali pendenti alla data dell di valore non superiore a con il pagamento delle somme pari al 10%, 50% o 30% del valore della lite a seconda che la sentenza ha dato ragione al contribuente, all Amministrazione finanziaria o che la sentenza non sia ancora stata pronunciata. Inoltre è disposto il versamento di un contributo unificato anche in caso di ricorso principale e incidentale dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Per le controversie relative ad atti emessi dall Agenzia delle Entrate notificati dall di valore non superiore a il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, a presentare preliminarmente reclamo alla Direzione provinciale / regionale. Tale reclamo deve contenere una proposta motivata di mediazione della controversia. Se il reclamo non viene accolto o non si è conclusa la mediazione il reclamo produce gli effetti del ricorso. SANZIONI PER VERSAMENTI CON RITARDO NON SUPERIORE A 15 GIORNI Per effetto della modifica del comma 1 dell art. 13, D.Lgs. n. 471/97 la disposizione secondo la quale la sanzione applicabile in caso di omesso / tardivo versamento (30%) è ridotta, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo, è estesa a tutti i versamenti e non è pertanto limitata, come previsto dalla previgente formulazione normativa, soltanto a quelli riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall amministrazione finanziaria. Di fatto pertanto la sanzione prevista è pari al 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al 15. Ciò si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso. Proroga di Ferragosto Gli adempimenti fiscali ed i versamenti scadenti nel periodo possono essere effettuati entro il 20.8 senza maggiorazione. Peraltro, considerato che il 20.8 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito al Non sono invece interessati dalla proroga al 22.8, e pertanto vanno eseguiti entro il 5.8, i versamenti relativi al mod. UNICO scadenti entro tale data. 4

5 I NUOVI ELENCHI CLIENTI / FORNITORI Recentemente l Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti (Circolare n. 24/E) in merito al nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni pari o superiori a ( per il 2010) ovvero a se documentate da scontrino / ricevuta fiscale (per le operazioni effettuate a decorrere dall ): OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE La comunicazione va effettuata relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute : - rilevanti ai fini IVA; - documentate da fattura ovvero scontrino / ricevuta fiscale; - i cui corrispettivi dovuti, sulla base di quanto previsto contrattualmente, sono di importo pari o superiore a ovvero a per le operazioni non soggette all obbligo di fatturazione (dall ). In particolare l Agenzia nella Circolare in esame evidenzia che: l adempimento in esame riguarda le operazioni: - rese a soggetti nei cui confronti sono emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti); - ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA (fornitori); - rese a soggetti nei cui confronti non sono emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA, ossia a consumatori finali (compresi imprese / lavoratori autonomi che hanno acquistato beni non rientranti nell attività d impresa / lavoro autonomo); sono operazioni rilevanti ai fini IVA le operazioni: - imponibili; - non imponibili in caso di cessioni all esportazione, operazioni assimilate o servizi internazionali di cui, rispettivamente, agli artt. 8 (escluso il comma 1, lett. a e b), 8-bis, 9, 38- quater, 71 e 72, DPR n. 633/72; - esenti ex art. 10, DPR n. 633/72. Conseguentemente, non sono rilevanti ai fini IVA e quindi sono escluse dall adempimento in esame, le operazioni fuori campo di applicazione dell IVA per le quali non sussiste il requisito soggettivo, oggettivo o territoriale. Da ciò deriva quindi anche che non devono essere comprese nella comunicazione le operazioni che, sotto il profilo territoriale non risultino rilevanti in Italia. Così, ad esempio, il soggetto passivo IVA italiano che effettua una prestazione a favore di un impresa tedesca non deve comunicare l operazione ai fini in esame in quanto la stessa si considera effettuata in Germania (Paese del committente soggetto passivo IVA) e non è assoggettata ad IVA in Italia. L Agenzia precisa inoltre che vanno comunicate anche le operazioni: - soggette al regime del margine; - per le quali si applica il meccanismo del reverse charge ; - consistenti nella cessione gratuita o nella destinazione a finalità estranee all impresa di beni che formano oggetto dell attività, la cui base imponibile è definita ex art. 13, DPR n. 633/72. Con specifico riferimento alle operazioni effettuate nel 2010, l Agenzia: - conferma che l obbligo riguarda soltanto le operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo pari o superiore a e non riguarda le operazioni, di qualsiasi importo per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura (documentate con scontrino/ricevuta fiscale); - precisa che l obbligo di comunicazione interessa comunque le cessioni/prestazioni effettuate nei confronti di consumatori finali per i quali è stata emessa la fattura, sempreché di importo pari o superiore al predetto limite. 5

6 OPERAZIONI ESCLUSE Sono escluse dalla comunicazione in esame: le importazioni; le esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72. Per tali operazioni sussiste l obbligo di emissione della bolletta doganale e pertanto le stesse risultano già a conoscenza dell Amministrazione finanziaria. La comunicazione va però effettuata nel caso di: - cessioni (anche tramite commissionari) ad esportatori abituali ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR, con utilizzo del plafond ossia operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali; - c.d. triangolazioni comunitarie ex art. 58, DL n. 331/93, in quanto trattasi di operazioni di fatto interne assimilate alle esportazioni solo ai fini della non imponibilità IVA; le cessioni di beni / prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list individuati dai DDMM e L esclusione dall obbligo è collegata al fatto che, con riguardo a tali operazioni, dall è previsto un monitoraggio delle stesse tramite la presentazione degli specifici elenchi all'agenzia delle Entrate; le operazioni già oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria ex art. 7, DPR n. 605/73 (ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, ecc.). le operazioni effettuate nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) se il pagamento dei corrispettivi è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti soggetti all obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/73. le operazioni effettuate/ricevute in ambito intraue. Tali operazioni risultano, infatti, già monitorate dall'agenzia delle Entrate tramite i noti modd. Intra; i passaggi interni di beni documentati da fattura. DATI DA RIPORTARE NELLA COMUNICAZIONE Nella comunicazione in esame devono essere riportati, ai fini dell individuazione dei soggetti e delle operazioni previsti dal citato Provvedimento, per ciascuna cessione/acquisto o per ciascuna prestazione resa/ricevuta, i seguenti dati: partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente / prestatore, acquirente / committente; per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale: - cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche; - denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi previsti con riferimento alle persone fisiche per almeno uno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza; i corrispettivi dovuti dall acquirente/committente o al cedente / prestatore, nonché l IVA applicata o l indicazione che si tratta di operazione non imponibile o esente. Vi preghiamo di volerci contattare per ogni ulteriore informazione in merito e auguriamo a tutti in nostri clienti buone vacanze. Cordiali saluti Palla s Knoll & Partner P.S. Il nostro studio rimarrà chiuso per ferie dal 15 agosto al 26 agosto2011 6

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