LE EROGAZIONI LIBERALI NEI CONFRONTI DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

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1 COMMISSIONE ENTI NON PROFIT LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: ASPETTI CIVILISTICI CONTABILI E FISCALI 26 gennaio 2012 LE EROGAZIONI LIBERALI NEI CONFRONTI DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Dott. Andrea FAZI

2 Le erogazioni liberali rappresentano una tipologia di sostentamento tipica e in molti casi determinante per gli enti che perseguono finalità di tipo non lucrativo. Tale forma di finanziamento si caratterizza per l assoluta gratuità con cui il donatore versa una somma o concede un bene, senza che tale gesto implichi una controprestazione.

3 Documento n.4 sugli ENP del CNDCEC: LIBERALITA Qualunque forma di erogazione volontaria ad una azienda di denaro o altre attività,, materiali o immateriali, ovvero la cancellazione delle sue passività,, per mezzo di un trasferimento non reciproco da parte di un altro soggetto, che non riceve in cambio alcun beneficio tangibile dello stesso valore.

4 La causa del trasferimento è quindi da individuare nella volontà dell erogante erogante di sostenere le finalità istituzionali e di utilità sociale dell azienda non profit.

5 Nonostante le motivazioni di carattere morale che caratterizzano quindi le erogazioni liberali, non sono però trascurabili gli effetti fiscali connessi alla deducibilità o detraibilità di tali somme.

6 Sia le persone fisiche che le persone giuridiche hanno la possibilità di operare detrazioni di imposta oppure deduzioni dal reddito a fronte di erogazioni liberali effettuate in favore di Associazioni di Promozione Sociale.

7 LE EROGAZIONI LIBERALI NELLE A.P.S. A.P.S. = ART.15 T.U.I.R. ART.100 T.U.I.R. ART.14 D.L.35/2005 A.P.S.-O.N.L.US. = ART.13 COMMA 2 D.LGS.460/97 ART.13 COMMA 3 D.LGS.460/97

8 Art.15 D.P.R. 917/1986 La nostra analisi delle varie disposizioni normative che, con i loro contenuti, apportano principi e limiti all argomento, parte dall art.15 T.U.I.R. che disciplina, nei vari commi e lettere che lo compongono, le detrazioni d imposta per oneri ed erogazioni liberali sostenute da persone fisiche.

9 ai sensi dell art.15, comma 1, lett. i-quater T.U.I.R. per le persone fisiche è riconosciuta una detrazione d imposta IRPEF pari al 19% dell importo erogato, entro un limite complessivo annuo di 2.065,83 ; ciò a condizione che il versamento avvenga tramite banca o ufficio postale o altri sistemi di pagamento previsti dall art.23 D.Lgs.241/1997 (p.es. carta credito o altre modalità idonee a consentire all A.F. lo svolgimento di efficaci controlli). Consegue naturalmente che non è ammessa, ai fini della detraibilità, in assenza di specifica previsione normativa, l erogazione in contanti che non fornisce sufficienti garanzie di certezza e di trasparenza delle operazioni.

10 Come funziona la detrazione dell art.15 E molto semplice, forse anche poco attraente. Qualunque sia l importo dell erogazione liberale, la detrazione fiscale massima ammessa (risparmio fiscale) è comunque pari ad.392,51 cioè il 19% di.2065,83. Quindi l importo della liberalità eventualmente erogato in più rispetto al limite di.2065,83 non renderebbe alcun vantaggio fiscale (ben potendo indubbiamente essere importante comunque per la APS beneficiaria).

11 Chi può utilizzare la detrazione dell art.15 Persone fisiche private art.15 c1 lett.iquater Ed anche: E.N.P. residenti art.147 c1 TUIR E.N.P. non residenti art.154 c2 TUIR Soc. comm.li non res. art.152 c3 TUIR Società semplici art.15 c3 TUIR (in base alla % utile ai soci)

12 Per i soggetti residenti che producono redditi d impresa non si parla mai di detrazioni dall imposta, ma sempre di deduzioni dal reddito.

13 Art.100 T.U.I.R. Una delle due norme che prevede la possibilità, da parte delle imprese residenti (imprenditori individuali e società), di effettuare erogazioni liberali nei confronti di Associazioni di Promozione Sociale e di poterne dedurre, entro certi limiti, l importo, è l art.100 del T.U.I.R.: Oneri di utilità sociale.

14 ai sensi dell art.100, comma 2 lett. L T.U.I.R., per le imprese è ammessa la deducibilità, dal reddito d impresa dichiarato, delle erogazioni liberali effettuate in favore di A.P.S. iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per un importo non superiore, alternativamente, ad 1.549,37 o al 2% del reddito d impresa dichiarato (il limite massimo è rappresentato dal minore tra i due valori).

15 Analizziamolo. L articolo 100 del T.U.I.R., nella sua portata generale, prende in considerazione una serie di oneri che, se sostenuti da imprese individuali o società commerciali residenti, possono essere portati in deduzione dal reddito. Confrontiamo tale norma con le altre disposizioni del T.U.I.R. in tema di oneri deducibili o detraibili, cioè gli artt

16 In essi si fa sempre riferimento agli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo oppure che danno diritto a una detrazione d imposta. L articolo 100 si distingue da questo insieme di norme poiché in esso non si fa mai riferimento al reddito complessivo, bensì al reddito d impresa dichiarato. Si vuole quindi circoscrivere la deduzione (con i relativi conteggi) alla categoria di reddito che emerge dalle risultanze del bilancio.

17 Si evidenzia quindi una differenza netta rispetto agli artt TUIR Ancora: Si noti inoltre che per le spese indicate nel comma 2 dell articolo 100 si fa riferimento, nelle varie lettere che lo compongono, al periodo in cui le spese sono state sostenute o le erogazioni sono state fatte o effettuate.

18 Ciò significa che il criterio cui fare riferimento, ai fini della deduzione di tali spese, è quello di cassa: rileva pertanto il periodo d imposta nel corso del quale gli oneri sono stati effettivamente sostenuti. Si evidenzia in questo caso una analogia piuttosto che una differenza con quanto stabilito dagli articoli in materia di deducibilità e detraibilità per le persone fisiche.

19 Una ulteriore particolarità di quanto disposto dall art.100 è però che, per dedurre le spese delle imprese, è necessario un reddito d impresa positivo. Il limite di deducibilità è, infatti, legato percentualmente al reddito d impresa dichiarato.

20 Tecnica di determinazione dell imponibile finale : 1. Si deve depurare il risultato economico della parte riferita all erogazione effettuata, attraverso una variazione in aumento; in questo modo si ottiene un reddito d impresa che non è influenzato dalla presenza di liberalità sostenute (e registrate) nel periodo; 2. sul reddito così ottenuto si calcola il limite percentualmente deducibile; 3. la quota di oneri deducibile viene poi portata in diminuzione del reddito imponibile con una variazione in diminuzione.

21 ESEMPIO 1 Risultato del conto economico (di cui) erogazione effettuata Determinazione dell imponibile Utile Variazione in aumento dell erogazione Reddito d impresa Verifica limite 2% ( x 2%) Quota max. erogazione deducibile (minore tra.1549,37 e 2% reddito) Reddito imponibile

22 In questo caso il valore minore tra.1549,37 ed il 2% del reddito è appunto quest ultimo, quindi sarà quello il nostro limite di erogazione liberale deducibile. Di conseguenza una parte della liberalità ( =421) sarà resa indeducibile.

23 ESEMPIO 2 Risultato del conto economico (di cui) erogazione effettuata Determinazione dell imponibile Utile Variazione in aumento dell erogazione Reddito d impresa Verifica limite 2% ( x 2%) Quota max. erogazione deducibile (minore tra.1549,37 e 2% reddito) 1.549,37 Reddito imponibile ,63

24 È evidente come in questo caso non si possa usufruire, ai fini del calcolo della deducibilità, del limite del 2% del reddito d impresa, maggiore del limite di euro 1549,37. Una parte consistente della nostra liberalità ( ,37=2.950,63) sarà resa indeducibile.

25 Art. 14 D.L. 35/2005 Accanto alle disposizioni analizzate fin qui (art.15 TUIR per le persone fisiche privati ed altri enti - ed art.100 TUIR per coloro, residenti, che producono reddito d impresa) si pone l art.14 del D.l. 35/2005, convertito con modifiche nella L.80/2005 (conosciuta anche come più dai meno versi ). Tale norma dispone la deducibilità, dal reddito complessivo, delle liberalità in denaro e/o in natura erogate da: 1. Persone fisiche privati ed imprenditori 2. Soggetti Ires

26 in favore di: - O.N.L.U.S. (art.10 comma 1,8,9 D.Lgs. 460/97) - Fondazioni e Associazioni Riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni d interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs n.42; - Fondazioni e Associazioni Riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.C.M.;

27 e - Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro nazionale (art.7 commi 1-2 L.383/2000), cioè operanti, come abbiamo sentito, in almeno cinque regioni e venti province. A tal proposito il chiaro riferimento al registro nazionale sembra escludere dalla presente disposizione le A.P.S. iscritte solamente nei registri regionali e provinciali; ma include i livelli di organizzazione territoriali ed i circoli affiliati alle APS iscritte ai registri nazionali (ex art.7c3 L.383/2000)

28 Cosa dice l art.14 D.L 35/2005? Che il soggetto erogatore può dedurre le erogazioni liberali nei limiti del dieci per cento del suo reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di ,00 annui. L erogazione liberale sarà cioè deducibile fino al minore dei due valori.

29 1) reddito compl. sogg. erogante >= limite deducibilità ) reddito compl. sogg. erogante < limite deducibilità 10% del reddito compl.

30 Le erogazioni liberali in denaro devono essere eseguite tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. (modalità richiamate sempre dall art.23 D.lgs 241/97 per identici motivi di tracciabilità e controllo da parte dell A.F.)

31 Le erogazioni liberali in natura, invece, a causa della loro non immediata valorizzazione, sono regolate dalla circolare 39/E del 19 agosto 2005, la quale precisa che al fine della rilevazione dei limiti indicati dalla norma si dovrà prendere in considerazione il valore normale del bene. La determinazione di tale valore si desume dall art. 9 commi 3 e 4 del T.U.I.R., ove si specifica, tra l altro, che,.si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha

32 fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle C.C.I.A.A. e alle tariffe professionali.. prevedendo anche in alcuni casi l intervento di un perito. Per dimostrare che la liberalità è stata effettuata, ed il valore attribuito, il soggetto erogante deve acquisire, da parte della APS beneficiaria, una ricevuta contenente la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l indicazione dei relativi valori.

33 Presupposto per l applicazione della norma Agevolativa ex art.14 D.L.35/05, è la tenuta, da parte del soggetto che riceve la liberalità, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, un documento che ne rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

34 (e questa è sicuramente una caratteristica, un comportamento che accomuna le gestioni di molti enti non commerciali, indipendentemente dalla qualifica o meno di A.P.S.)

35 Ma la circolare 39/E del2005 aggiunge qualcosa di più: la completezza delle scritture contabili implica che ogni fatto gestionale dell ente debba essere individuato con precisione, tramite l indicazione di necessarie informazioni quali numero d ordine, data, natura dell operazione, valore, modalità di versamento, soggetti coinvolti

36 E facile a questo punto rilevare che per gestire contabilmente adeguatamente (e coerentemente con il dettato normativo), queste operazioni, sia necessaria una contabilità ordinaria che è peraltro la tipologia di gestione contabile suggerita espressamente dalla stessa circolare.

37 E opportuno aggiungere come in caso di esposizione di indebite deduzioni di liberalità dall imponibile in DD.RR. da parte del soggetto erogante, lo stesso è passibile non solo della sanzione amministrativa evidenziata nell art.1 c.2 D.Lgs.471/97 (dal 100 al 200 % della maggiore imposta o della differenza di credito), ma anche della maggiorazione della stessa sanzione, pari al 200%

38 Tale maggiorazione non è applicabile in caso di inadempimento degli obblighi contabili previsti da parte della APS beneficiaria. Quest ultima peraltro subisce una responsabilità solidale nel caso in cui la deduzione (dell erogante) risulti indebita a causa di insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati dall APS.

39 Divieto di cumulo (art.14 c6 D.L.35/2005) E bene rammentare che la deduzione prevista dall art.14 D.L.35/05 non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme, indipendentemente dall importo erogato. Ad esempio se il contribuente esegue erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite massimo consentito di ,00 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.

40 Come funziona l art.14 - D.L.35/05 Esempio 1 - reddito complessivo erogazione liberale limite applicabile : 10% reddito compl. liberalità dedotta liberalità indeducibile

41 Esempio 2 - reddito complessivo erogazione liberale limite applicabile : liberalità dedotta liberalità indeducibile

42 La differenza tra i privati e le imprese è nel calcolo del risparmio fiscale: i primi lo calcoleranno applicando alla liberalità deducibile l aliquota marginale mentre i secondi naturalmente applicheranno le percentuali di imposizione IRES IRAP di riferimento.

43 Scelta dell agevolazione: Tenendo presente che la scelta, effettuata per un tipo di agevolazione, si applica a tutto il periodo d imposta, è evidente la necessità di effettuare sempre una preventiva valutazione di opportunità nella scelta del criterio di deducibilità o detraibilità dell erogazione liberale. Vediamo perché.

44 ESEMPIO per privati Supponiamo : - Reddito IRPEF complessivamente dichiarato ,00 - Erogazione liberale effettuata 4.000,00 Per assoluta semplicità ipotizziamo inoltre: 1) che non vi siano altri redditi; 2) che non vi siano altre detrazioni/deduzioni.

45 Opzione A) detrazione del 19% (fino ad un max di 2.065,83) della liberalità effettuata - cioè 392,51 di detrazione IRPEF. (ex art.15, comma 1 lett. i quater T.U.I.R.)

46 Scaglione IRPEF Imposta Fino a ,00 aliquota del 23% 3.450,00 Da ,00 a ,00 aliq.del 27% 3.510,00 Da ,00 a ,00 aliq.del 38% 4.560, ,00 Con l Opzione A) ho imposte per ,00 da cui tolgo la detrazione di 393,00: il totale imposte sarà pari ad ,00

47 Opzione B) deduzione del 10% del reddito imponibile dichiarato. (reddito < , quindi limite 10%) (ex art.14 D.L. 35/2005) (deduco prioritariamente dal reddito complessivo 4.000,00) Poi calcolo il mio debito d imposta:

48 Scaglione IRPEF Imposta Fino a ,00 aliquota del 23% 3.450,00 Da ,00 a ,00 aliq.del 27% 3.510,00 Da ,00 a ,00 aliq.del 38% 3.040, ,00

49 Con l Opzione B) deducendo dall imponibile 4.000,00 l imposta relativa all ultimo scaglione scende da 4.560,00 a 3.040,00; il totale imposte scende a ,00.

50 ESEMPIO per imprese Supponiamo : - Reddito IRPEF complessivamente dichiarato ,00 - Erogazione liberale effettuata 4.000,00 Per assoluta semplicità ipotizziamo inoltre: 1) che non vi siano altri redditi; 2) che non vi siano altre detrazioni/deduzioni.

51 Opzione A) deduzione del minore tra 2% reddito impresa dichiarato ed.1.549,37. (ex art.100, comma 2 lett.l T.U.I.R.) Risultato del conto economico (di cui) liberalità effettuata Verifica limite 2% ( x 2%) 880 Quota max. erogazione deducibile (minore tra.1549,37 e 2% reddito) 880

52 Opzione B) deduzione del 10% del reddito imponibile dichiarato, (reddito < , quindi limite 10%) (ex art.14 D.L. 35/2005) Risultato del conto economico (di cui) liberalità effettuata Quota max. erogazione deducibile 4.000

53 Naturalmente i risultati cambiano in base agli elementi che di volta in volta modificano le ipotesi di partenza dei calcoli di opportunità. Ecco perché è sicuramente opportuna una preventiva valutazione nella scelta del criterio normativo agevolativo da utilizzare.

54 Un accorgimento fondamentale, a corollario della scelta della tipologia di detrazione/deduzione applicata è quello di farsi rilasciare, dall ente beneficiario, una ricevuta dalla quale rilevi la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e siano indicati gli estremi normativi di riferimento per il riconoscimento della detrazione o deduzione.

55 L intera documentazione concernente l erogazione liberale deve essere conservata sia dal soggetto erogante sia dall Associazione di Promozione Sociale beneficiaria almeno fino alla scadenza dei termini ordinari di accertamento (5 anni).

56 E appena il caso di aggiungere che con riferimento alle modalità di rendicontazione, per il soggetto erogante impresa, in accordo con quanto indicato dal Principio contabile nazionale OIC 12 ed alle indicazioni contenute nel Documento interpretativo n.1 tali importi in quanto liberalità sono collocati nella voce B14 del Conto Economico, fra gli oneri diversi di gestione poiché assimilabili a componenti reddituali diversi di natura non finanziaria.

57 LE EROGAZIONI LIBERALI ALLE A.P.S. ONLUS L iscrizione delle A.P.S. negli appositi registri non fa assumere dalle stesse, automaticamente, la qualifica di O.N.L.U.S. Sarà compito della singola A.P.S. valutare la sussistenza dei requisiti per poter richiedere l iscrizione l all anagrafe anagrafe delle O.N.L.U.S. e conseguentemente usufruire delle disposizioni agevolative collegate all iscrizione. (quali per es. la detassazione delle attività commerciali direttamente connesse all attivit attività istituzionale esercitata, esenzione da bollo, peculiari deduzioni di liberalità).

58 Non è nostro compito in questo spazio disquisire sulla disciplina civilistica o fiscale delle O.N.L.U.S., ma è sicuramente opportuno dare uno sguardo alle peculiari erogazioni liberali, tipiche di tali enti, che, in aggiunta a quelle già viste, ben possono essere effettuate nei confronti delle A.P.S. che, avendone i requisiti, ottengono il riconoscimento di O.N.L.U.S.

59 Art.13 D. Lgs.460/1997 La norma cui fare riferimento è l art. 13 del D.Lgs.460/1997. Tale decreto, apporta modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito ed IVA. Analizziamone i dettagli.

60 Il comma 2 dell art.13 sancisce che: Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici,, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attivitl attività dell impresa impresa,, che, in alternativa all usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (e quindi alle APS. ONLUS), non si considerano destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa impresa.

61 Il comma 3 dell art.13 (vecchia( versione) sanciva che i beni alla cui produzione o al cui scambio e e diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle A.P.S.-O.N.L.U.S. non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

62 Inoltre: La cessione gratuita di tali beni, per un importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a due milioni di lire, sostenuto per la produzione o per l acquisto, l si considera erogazione liberale ( ).(

63 Tale comma è stato sostanzialmente modificato dall art.1,comma art.1,comma 130, Legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008) che ha apportato in materia di cessioni gratuite di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attivitl attività dell impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, effettuati in favore delle A.P.S.-O.N.L.U.S le seguenti (sostanziali) modifiche:

64 a)- i beni oggetto di cessione agevolata sono solo quelli non di lusso,, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita rendendone necessaria l esclusione l dal mercato o la distruzione;

65 b) - il costo specifico complessivo dei beni ceduti gratuitamente ammessi al regime agevolato non deve essere superiore al 5 per cento del reddito d impresa dichiarato;

66 c)- la cessione gratuita dei beni sopra descritti non si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all art. 100, comma 2, lettera h) del T.U.I.R.;

67 d)- i beni ceduti si considerano distrutti agli effetti dell Imposta sul Valore Aggiunto.

68 Come possiamo vedere, rimane invariata, in via generale, salvo il limite d importo indicato al punto b) e l eliminazione dei beni di lusso, la disciplina ai fini delle imposte sui redditi dei beni ceduti gratuitamente alle A.P.S.- O.N.L.U.S., i quali non si considerano destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa.

69 L agevolazione recata dal comma 3 dell art. 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997 neutralizza, infatti, ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti dell art. 85, comma 2, del TUIR, il quale considera ricavi, tra l altro, il valore normale dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa, destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa stessa. Ma sono state comunque apportate modifiche Indubbiamente rilevanti:

70 1. Non computabilità delle cessioni gratuite ai fini del limite di deducibilità delle erogazioni liberali In sostanza, prima del 2008, il costo specifico dei beni ceduti concorreva, con le eventuali erogazioni liberali in denaro effettuate dallo stesso soggetto cedente, alla determinazione del limite di deducibilità (fino a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d impresa dichiarato) previsto dall art. 100, comma 2, lettera h) del T.U.I.R. Il testo modificato non reca più tale previsione.

71 Da ciò consegue che il costo specifico sostenuto per la produzione o l acquisto dei beni, non di lusso, ceduti gratuitamente alle A.P.S.-O.N.L.U.S. non deve essere più computato al fine della formazione del limite di deducibilità stabilito dalla lettera h) dell art. 100 del TUIR per le erogazioni liberali ivi previste.

72 Costituisce invece un agevolazione autonoma la quale non esplica effetti su tale deducibilità ben potendo aggiungersi eventualmente ad essa.

73 2. Trattamento ai fini IVA dei beni ceduti Il comma 3 dell art. 13, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2007, non conteneva alcuna disposizione agevolativa ai fini IVA per le cessioni gratuite di beni alle A.P.S.-O.N.L.U.S. da esso disciplinate, limitandosi a prevedere unicamente il trattamento fiscale di dette cessioni ai fini delle imposte sui redditi.

74 Pertanto, ai fini IVA, le cessioni gratuite del comma 3 dell art. 13 in esame, venivano ricondotte nel regime di esenzione previsto in via generale dall art. 10, n. 12), del D.P.R. 633/72, per le cessioni gratuite di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa effettuate in favore, delle A.P.S.-O.N.L.U.S.

75 Il regime di esenzione non consentiva la detrazione dell imposta assolta sugli acquisti ai sensi dell art. 19, comma 2, del DPR. 633/722, quindi l impresa erogante aveva l obbligo della rettifica della detrazione dell IVA pagata al momento dell acquisto o dell importazione.

76 Il novellato comma 3 dell art. 13 del decreto legislativo 460/97 ha previsto espressamente che i beni oggetto di cessione gratuita alle A.P.S.- O.N.L.U.S. si considerano, alle condizioni e limiti ivi espressamente indicati, distrutti agli effetti dell IVA.

77 Ciò comporta che l impresa erogante può, dal 1 gennaio 2008, cedere i beni senza applicazione dell IVA e senza subire limitazioni del diritto alla detrazione dell IVA pagata sul costo d acquisto di quei beni.

78 Procedura per l applicazione del regime agevolato Le procedure da seguire per l applicazione, alle cessioni gratuite dei beni in argomento, del regime agevolato recato dal comma 3 dell art. 13 del D.Lgs. 460/97 sono stabilite dal comma 4 dello stesso art. 13 nonché dall art. 2, comma 2, del DPR 10 novembre 1997, n. 441, considerato che i beni ceduti si considerano distrutti agli effetti dell IVA.

79 Gli adempimenti da seguire da parte delle imprese cedenti e da parte delle A.P.S.-O.N.L.U.S. sono i seguenti: 1) L impresa cedente deve effettuare preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni alla competente Agenzia dell Entrate con Raccomandata A/R. La stessa comunicazione deve essere inviata alla Guardia di Finanza di competenza, completa dell indicazione della

80 data, ora e luogo d inizio trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell ammontare complessivo sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. Deve pervenire agli uffici 5 giorni prima della consegna. (La comunicazione può anche essere non inviata nei seguenti casi: beni di modico valore; beni deperibili; costo complessivo di ciascuna cessione non superiore a euro 5.164,57).

81 2) L impresa cedente deve redigere il documento previsto dall art. 1 comma 3 del DPR 14/08/1996 n. 472 contenente l indicazione della data, della generalità del cedente, del cessionario e dell eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti;

82 3) L impresa cedente deve annotare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione, nei registri previsti ai fini IVA o in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente per ciascun mese;

83 4) La A.P.S-O.N.L.U.S. cessionaria deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15) con la quale deve attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, corrispondenti ai dati contenuti nel documento indicato sub2;

84 5) La A.P.S-O.N.L.U.S. cessionaria deve attestare, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell impresa cedente, l impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali.

85 Per concludere è opportuno evidenziare in questa sede una ulteriore norma del nostro ordinamento che consente di usufruire di agevolazioni fiscali in relazione a servizi resi nei confronti delle APS ONLUS.

86 Art.100 comma 2 lett.i TUIR Consente di portare in deduzione dal reddito d impresa fino al 5 per mille delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente con riferimento al costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS, sia pur limitatamente ai costi del personale assunto con contratto a tempo indeterminato.

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