COLLEGIO DI TORINO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

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1 COLLEGIO DI TORINO composto dai signori: (TO) LUCCHINI GUASTALLA (TO) BENEDETTI (TO) BATTELLI (TO) MUNARI (TO) GRAPPELLI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Membro di designazione rappresentativa degli intermediari Membro di designazione rappresentativa dei clienti Relatore ETTORE BATTELLI Seduta del 15/12/2017 FATTO La Società ricorrente lamenta la negligenza della condotta dell intermediario (banca emittente) in relazione al pagamento di un assegno circolare contraffatto e chiede il rimborso del valore del titolo. La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato con nota del , sostanzialmente riscontrato negativamente il , ha proposto ricorso all ABF chiedendo la restituzione dell importo dell assegno, pari a ,74, più interessi legali e spese per la difesa tecnica per 2.280,44. La Società ricorrente, assistita da un legale, ha affermato, in sintesi: - di aver richiesto e ottenuto dall intermediario resistente, in data , l emissione di un assegno circolare dell importo di ,74; - che l assegno in questione doveva essere utilizzato per il pagamento di merci acquistate da una Società terza; - che in attesa di ricevere le merci, «come da prassi commerciale consolidata nel settore», trasmetteva alla Società beneficiaria dell assegno «i meri estremi» dello stesso, senza mai perdere la materiale disponibilità del titolo; - che, riscontrando un notevole ritardo nella spedizione della merce, in data , consegnava l originale del titolo all intermediario resistente per chiederne il rimborso; - che l intermediario provvedeva a rimborsare l assegno, mediante versamento salvo buon fine sul conto della Società ricorrente; - che successivamente, l intermediario resistente comunicava di non poter procedere al definitivo rimborso, poiché l assegno risultava già negoziato presso un altro intermediario; - di essere quindi stata vittima di truffa, poiché un assegno contraffatto era stato negoziato in luogo dell originale Pag. 2/7

2 restituito e di aver pertanto sporto querela all Autorità Giudiziaria; - di aver richiesto all intermediario il rimborso dell assegno, ricevendo risposta negativa. Ciò premesso circa lo svolgimento dei fatti, la parte ricorrente ha motivato la propria domanda evidenziando che l intermediario ha volutamente rinunciato a svolgere ogni controllo sul titolo negoziato, scegliendo di utilizzare la procedura di troncamento (c.d. check-truncation) e che qualora l intermediario avesse compiuto le dovute verifiche sul titolo presentato alla banca negoziatrice, avrebbe potuto scoprire la contraffazione e rifiutare il pagamento. Costituitosi, l intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate tramite Conciliatore Bancario in data ha affermato, in sintesi, che: - in data la Società ricorrente richiedeva, presso una delle filiali dell intermediario, l emissione di un assegno circolare per l importo di ,74, con addebito del relativo importo sul conto corrente alla stessa intestato; - il successivo la Società richiedeva il rimborso dell assegno; - la richiesta veniva presa in carico dall intermediario ; - in sede di elaborazione contabile l intermediario scopriva che l assegno in questione risultava però già negoziato presso un intermediario terzo e negava, pertanto, il rimborso alla Società ricorrente; - ogni contestazione relativa alla eventuale rilevabilità della contraffazione del titolo deve essere rivolta alla banca negoziatrice; - in ogni caso, il titolo presentato all incasso non presentava evidenti segni di contraffazione, poiché: il logo dell assegno è identico a quello presente sull originale; non risultano palesi alterazione nel numero dell assegno e nella riga relativa al code line, il carattere tipografico utilizzato è omogeneo, le indicazioni relative all identificazione della Banca emittente sono identiche a quelle riportate sul titolo originario; - inoltre, la Società ricorrente ha ammesso di aver trasmesso a terzi gli estremi dell assegno, così rendendo possibile la truffa di cui è stata vittima; - pertanto, anche qualora il Collegio ritenesse l intermediario responsabile per il danno subito dalla ricorrente, dovrebbe essere riconosciuto un concorso di colpa a carico di quest ultima ai sensi dell art c.c. Nel replicare alle controdeduzioni, in data , la parte ricorrente ha affermato: - di aver rivolto le proprie domande alla banca emittente, della quale è cliente, poiché le sue contestazioni attengono alla scelta di utilizzare la procedura di check-truncation per la negoziazione del titolo, rinunciando consapevolmente ad ogni controllo sul medesimo; - che l assegno negoziato era evidentemente contraffatto, in quanto risultava intestato a un beneficiario (persona fisica) diverso da quello indicato sull originale (una Società); - che la ricorrente si è limitata a trasmettere alla propria corrispondente gli estremi dell assegno ma non ha mai inviato una copia del titolo, come insinuato dalla parte resistente. L intermediario, nelle sue controrepliche, presentate con memoria del , ha sostanzialmente ribadito quanto già affermato in sede di controdeduzioni. Replicando ulteriormente, con nota del , la parte ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni e prodotto (in allegato) una nota spese per 2.280,44, relativa ai costi per la difesa tecnica. La richiesta era stata formulata anche nel reclamo, facendo riferimento all «aggravio delle spese» a carico dell intermediario in caso esperimento di azioni a tutela dei propri diritti. La parte ricorrente ha inoltre dichiarato di aver sporto denuncia-querela in relazione alla vicenda oggetto del ricorso, producendone copia. L intermediario non ha formulato eccezioni in proposito. L intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato e, in subordine, che il Collegio riconosca ai sensi dell art il concorso di colpa a carico della parte ricorrente. DIRITTO Pag. 3/7

3 La controversia verte sulla responsabilità della banca emittente per il pagamento di un assegno circolare, risultato contraffatto, negoziato mediante la procedura di check truncation. In via preliminare, con riferimento alla denuncia-querela proposta all Autorità Giudiziaria si rileva che l atto non contiene riferimenti a specifiche ipotesi di reato. I fatti oggetto della controversia sono sostanzialmente pacifici tra le parti. Per quanto attiene alla negoziazione e al rimborso dell assegno, si evidenzia, in particolare, quanto segue: - l assegno è stato emesso il e restituito il ; - la Società ricorrente sostiene di non averne mai perso la materiale disponibilità e di aver inviato alla Società beneficiaria del pagamento i «meri estremi»; nega decisamente di averne trasmesso una copia; - l intermediario, ricevuto l assegno in data , ha provveduto nella stessa data al suo rimborso con le seguenti modalità: l assegno è stato versato salvo buon fine sul conto intestato alla Società ricorrente, ove era stato precedentemente disposto l addebito. La ricorrente ha espressamente contestato tale modalità di rimborso, affermando che l intermediario avrebbe semplicemente dovuto procedere al riaccredito dell importo dell assegno, in via definitiva. Successivamente l intermediario ha comunicato che l assegno risultava già negoziato in data (due giorni lavorativi dopo l emissione, cinque giorni lavorativi prima della richiesta di rimborso). L intermediario, quindi, ha provveduto a stornare la somma accreditata. Le parti hanno prodotto copia dell originale del titolo e copia del titolo contraffatto. La parte ricorrente evidenzia che il beneficiario indicato nell assegno contraffatto è diverso da quello presente nell originale e che pertanto l intermediario resistente (banca emittente) avrebbe agevolmente potuto accorgersi della contraffazione. Sul punto, l intermediario ha invece affermato che l assegno non presenterebbe evidenti segni di contraffazione. In via preliminare, il Collegio deve valutare l eventuale rilevanza della denuncia-querela proposta dalla ricorrente ai fini della cognizione dell ABF. I Collegi dell ABF hanno più volte valorizzato, quale criterio per stabilire la sussistenza della litispendenza, l identità delle parti, della causa petendi e del petitum e talvolta anche il criterio della c.d. connessione impropria. Il Collegio, nel caso di specie, rileva però che la denuncia-querela risulta proposta nei confronti di un soggetto terzo. Mancando l identità delle parti rispetto al procedimento penale previamente instaurato, il ricorso deve ritenersi procedibile. Con riferimento all ipotesi in cui il giudizio penale sia pendente nei confronti di un soggetto diverso dall intermediario convenuto davanti all ABF ma con riferimento alla medesima vicenda, si considerino le seguenti decisioni dei Collegi di Milano, n. 2509/2015 e di Napoli n. 1239/2011, che hanno dichiarato la procedibilità del ricorso per «assenza di identità soggettiva delle parti sul lato passivo». Si tratta, sempre nel caso di specie, di un eccezione che parte resistente non ha sollevato. Tuttavia, il Collegio «ritiene necessario sgombrare il campo da possibili dubbi riguardo alla propria competenza a conoscere della controversia, e in particolare sulla possibilità che nel caso di specie possa dirsi maturata la preclusione rappresentata dal fatto che della questione della contraffazione è stata già investita l Autorità giudiziaria, in sede penale ( ). Orbene, a questo proposito il Collegio ritiene di dover ribadire quanto già sottolineato in un proprio recente precedente (Collegio Napoli, n. 5055/2013), ossia che in un caso come quello di specie non possa dirsi sussistere una situazione di litispendenza, tale da precludere lo scrutinio nel merito della controversia. ( ) Se così non fosse si finirebbe del resto per vanificare del tutto il potere di cognizione dell Arbitro in controversie come quelle attinenti ad azioni di ripetizione e/o di risarcimento nei confronti della banca per il pagamento assegni falsificati, anche allorché la rilevanza penale della vicenda sia già Pag. 4/7

4 definitivamente limitata al rapporto tra la vittima e l autore della falsificazione, e senza che sia più possibile alcun coinvolgimento in quel procedimento o processo dell intermediario, neppure per fatto dei suoi ausiliari» (così Collegio di Napoli, decisione n. 7785/2015). Il Collegio, quindi, proseguendo nel merito della controversia, prende in esame la questione della responsabilità della banca emittente di un assegno circolare per il pagamento di un esemplare contraffatto, negoziato mediante check-truncation. Nel caso di specie, la controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema dell indebito pagamento di un assegno circolare a soggetto diverso dall effettivo beneficiario, a seguito di un alterazione materiale del titolo, in quanto il titolo, pur recando lo stesso numero di serie di quello originariamente emesso all ordine della ricorrente, veniva posto all incasso con l indicazione di un diverso beneficiario. Occorre, preliminarmente, richiamare la normativa di riferimento contenuta nel R.D. 21 dicembre 1933, n («Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia») e nella Circolare della Banca d Italia n. 229 del 21 aprile 1999 e s.m.i. («Istruzioni di Vigilanza per le Banche»), con riferimento in particolare al Titolo IV, Capitolo 11, Sezione 5 («Emissione e gestione di assegni bancari e postali») e al Titolo V, Capitolo 4 («Assegni circolari, titoli speciali dei Banchi Meridionali»). Mentre con specifico riferimento agli standard tecnici per la stampa degli assegni, con finalità antifrode, occorre richiamare la Circolare ABI serie Tecnica n giugno 2014 («Requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode»), invece con specifico riferimento alla procedura di check truncation e sulla responsabilità degli intermediari è necessario tenere conto della Circolare ABI serie Tecnica n agosto 2011 («Accordo per il servizio di incasso di assegni e di altri titoli di credito pagabili in Italia»). Dal complesso della citata normativa, in sintesi, si ricava che, come è noto, gli assegni possono inquadrarsi tra i titoli di credito individuali e astratti e che l esigenza, avvertita dal mondo bancario, di ridurre i tempi, i costi e i rischi, legati al trasporto degli assegni, ha portato, sia pure su base convenzionale, a realizzare una prima forma di smaterializzazione mediante una forma di presentazione elettronica al pagamento, denominata check truncation, con la quale si è limitata la movimentazione del titolo, quale documento cartaceo, nella fase di circolazione interbancaria finalizzata al pagamento. La procedura di troncamento dell assegno costituisce, in effetti, una forma semplificata di presentazione del titolo al pagamento utilizzabile soltanto dalle banche alle quali l assegno sia stato girato per l incasso e soltanto per i titoli di modesto ammontare. Più precisamente, la check truncation consente alla banca negoziatrice di assegni circolari e bancari di importo modesto di richiederne il pagamento alla banca emittente o trattaria, mediante l invio di un messaggio elettronico contenente le informazioni contabili relative al titolo necessarie per la sua estinzione. La trasmissione di questo messaggio alla trattaria sostituisce la presentazione cartacea dell assegno (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 4259/2014). L assegno cartaceo, pertanto, non viene inviato alla trattaria, ma troncato presso la banca negoziatrice e si presume correttamente pagato, con esclusione di ogni prova contraria o preclusione. Diversamente, la comunicazione di rifiuto del pagamento dell assegno (per carenza di fondi o difetto di autorizzazione) fa cessare gli effetti del troncamento. Infatti, ricevuto il messaggio di impagato, la banca negoziatrice invia il titolo, inteso come documento cartaceo, alla trattaria affinché questa ne verifichi la regolarità formale anche al fine della levata del protesto. Nel caso all esame di questo Collegio, l intermediario resistente ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza, ferma nel ritenere che le conseguenze dell indebito incasso di un assegno debbano ricadere sulla banca negoziatrice, su cui Pag. 5/7

5 grava l obbligo di corretta identificazione del presentatore, nonché quello di verifica della regolarità sostanziale del titolo. Sostiene dunque l intermediario resistente che «nessun addebito di responsabilità può ragionevolmente essere mosso nei suoi confronti, giacché il fatto produttivo di danno la riscossione dell assegno contraffatto si è verificato presso l intermediario che ha negoziato il titolo» (Collegio di Napoli, decisione n. 7977/2015). Nel caso di specie, deve escludersi, pertanto, in radice, qualsiasi responsabilità dell intermediario resistente. Dirimente appare, sotto questo profilo, la circostanza, da un lato, che l identificazione del soggetto che riscuote il titolo è adempimento di competenza della banca negoziatrice, e, dall altro lato, che il pagamento degli assegni circolari avviene in modalità di check truncation, senza che l emittente possa prendere visione del titolo, e senza oltretutto che, all epoca dei fatti, fosse ancora previsto che nei flussi informatici caratterizzanti tale modalità di regolazione dell assegno si desse menzione, oltre al numero dell assegno, anche del nominativo del beneficiario. Come già osservato dal Collegio di Milano, con la decisione n. 6944/2015 e prima ancora con la decisione n. 4259/2014 «La check truncation comporta dunque un vantaggio in capo alle banche, ma ingenera anche dei rischi maggiori di quelli a cui si va incontro nel trattamento degli assegni secondo il modello legale di cui al r.d. 21 dicembre 1933 n tanto è vero che ( ) le banche aderenti all accordo hanno convenuto anche una forma di autoassicurazione». Sempre in tale pronuncia già si evidenziava come «il rischio non può in ogni modo esser fatto ricadere sul cliente, il quale non trae da tale procedura alcun beneficio in termini di snellezza e fluidità operativa». La procedura di check truncation, pur avendo fondamento negoziale, ha ricevuto un importante riconoscimento normativo con la riforma della disciplina sanzionatoria dell assegno attuata con il d.lgs. 30 dicembre 1999, n L equiparazione fra presentazione cartacea e presentazione telematica è, tuttavia, solo parziale. In particolare, lo scambio di messaggi elettronici non vale a sostituire pienamente la presentazione cartolare, poiché risulta precluso alla trattaria l esame del titolo ed in particolare la verifica della conformità della sottoscrizione del traente allo specimen di firma depositato presso la trattaria in relazione alla convenzione di chèque, verifica all esito della quale potrebbero essere sollevate eccezioni formali assorbenti il mancato pagamento del titolo. Sul punto il Collegio rileva che l ABF, secondo un orientamento consolidato, ha ritenuto che l utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, non può incidere in alcun modo sugli obblighi di diligenza posti a carico dell operatore bancario nello svolgimento di tale servizio, e pertanto la responsabilità della banca potrà escludersi solo laddove l irregolarità non fosse stata rilevabile attraverso il ricorso alle modalità di trasmissione tradizionali. D altra parte, come già osservato nella pronuncia sopra citata, non si può pretendere che la scelta organizzativa (formalizzata peraltro in una convenzione interbancaria) di avvalersi della procedura di check truncation valga a esonerare la banca negoziatrice dalla responsabilità connessa alla verifica della conformità del titolo in contestazione. Occorre ora verificare se l intermediario negoziatore, a differenza dell intermediario emittente (che aveva a propria disposizione le informazioni originarie del titolo medesimo e, fra l altro, la denominazione del beneficiario), avrebbe potuto rilevare la contraffazione del titolo nel solo caso in cui la medesima fosse risultata evidente per la presenza di anomalie rilevanti. Nel caso di specie, esaminata la documentazione resa disponibile dalle parti coinvolte (cioè le copie del medesimo titolo al momento della sua emissione ed al momento della presentazione per l incasso), ritiene il Collegio che la contraffazione non risultasse affatto evidente e marchiana, essendo realizzata mediante la semplice sostituzione della denominazione del terzo beneficiario, utilizzando altresì i medesimi caratteri grafici con i quali risulta stampigliato l ammontare portato dal titolo, il luogo e la Pag. 6/7

6 data di emissione del titolo (non oggetto di contraffazione). In tale contesto ritiene il Collegio di non poter riferire all intermediario resistente alcuna responsabilità neanche concorrente a quella della banca negoziatrice che ha in concreto dato corso alla negoziazione del titolo senza avvedersi della sua contraffazione nel nome del beneficiario. In tal senso, si richiama altresì la decisione n. 3507/2016 del Collegio di Milano e ancora la decisione n. 7977/2015 del Collegio di Napoli, laddove si ribadisce che secondo la procedura di check truncation alla quale si è fatto ricorso nel caso di specie «la banca emittente non ha potuto prendere materiale visione del titolo prima del suo pagamento» e si evidenzia che «nel flusso informatico di tale modalità di negoziazione non è ricompreso il nominativo del beneficiario». Nessun negligenza o inadempimento può pertanto esser rimproverato alla parte resistente in questione, la quale deve essere mandata assolta da ogni pretesa. Il Collegio ritiene, di conseguenza, che il ricorso promosso nei confronti dell intermediario resistente risulta infondato. Il Collegio non accoglie il ricorso. PQM IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7

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