IAS/IFRS ANALISI E CONFRONTO CON LA DISCIPLINA NAZIONALE IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20/21: Strumenti finanziari
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1 IAS/IFRS ANALISI E CONFRONTO CON LA DISCIPLINA NAZIONALE IAS 39/32 & IFRS 7 - OIC 3/15/19/20/21: Strumenti finanziari Prof. Riccardo Acernese Roma, marzo/maggio 2015
2 AGENDA Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile italiana I crediti nella normativa contabile italiana I debiti nella normativa contabile italiana I contratti derivati nella normativa contabile italiana IAS 39 e 32 Strumenti finanziari (classificazione, rilevazione, valutazione e cancellazione) IFRS 7 Informazioni integrative IFRS 9 Cenni sul progetto di sostituzione dello IAS 39 Lezione 8 Pagina 2
3 Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile italiana Definizioni Partecipazioni Investimenti nel capitale di altre imprese (controllate, collegate, altre) Titoli Attività finanziarie, rappresentate da titoli del debito pubblico emessi da Stati sovrani, obbligazioni emesse da enti pubblici o da società, altri titoli che non sono Partecipazioni Secondo la destinazione funzionale assegnata dagli amministratori, possono essere: immobilizzazioni finanziarie qualora siano destinate ad investimento durevole (o per presunzione di legge nel caso di titoli partecipativi) attivo circolante, qualora siano destinati ad essere negoziati Azioni proprie Azioni proprie acquistate dalla società emittente in conformità al disposto dell art o nei casi speciali previsti dall art bis del Codice Civile Principio contabile di riferimento: OIC n. 20 Normativa civilistica di riferimento: art C.C., art 2357 bis C.C., art C.C., art C.C., art C.C., art C.C., art C.C., art bis), art C.C. Lezione 8 Pagina 3
4 Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile italiana Classificazione: art c.c. - Stato Patrimoniale B III Immobilizzazioni finanziarie - 1 Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese - 3 Altri titoli - 4 Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo C III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 1 Partecipazioni in imprese controllate - 2 Partecipazioni in imprese collegate - 3 Partecipazioni in imprese controllanti - 4 Altre partecipazioni - 5 Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo - 6 Altri titoli: - quote di fondi comuni - obbligazioni (anche convertibili) - buoni ordinari del tesoro - buoni del tesoro poliennali - certificati di credito del tesoro - zero coupon Lezione 8 Pagina 4
5 Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile italiana Classificazione: art c.c. - Conto Economico C Proventi e oneri finanziari -15) Proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate - 16) Altri proventi finanziari: b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell attivo circolante che non costituiscono partecipazioni D Rettifiche di valore di attività finanziarie - 18) Rivalutazioni e - 19) Svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell attivo circolante che non costituiscono partecipazioni E Proventi e oneri straordinari - 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni - 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni Lezione 8 Pagina 5
6 Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile italiana Classificazione e cambiamenti di destinazione La classificazione dei titoli nell attivo immobilizzato o non immobilizzato deve essere fondata su di un criterio di distinzione funzionale, cioè connessa con le decisioni degli amministratori riguardo ai programmi aziendali: tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni si comprendono i titoli destinati ad essere smobilizzati per fronteggiare le necessità finanziarie dell impresa; tra le immobilizzazioni finanziarie si comprendono i titoli destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale quale investimento durevole, sino alla loro naturale scadenza. I trasferimenti tra comparti sono limitati a casi eccezionali. In nota integrativa vanno indicate le motivazioni e l effetto economico e patrimoniale sul bilancio dell esercizio. I trasferimenti vanno effettuati al valore che il titolo ha nel comparto di origine al momento del trasferimento. La valutazione a fine anno è fatta con i criteri del comparto di destinazione. Le cessioni di immobilizzazioni finanziarie vanno adeguatamente commentate in nota integrativa. Il risultato della cessione va iscritto tra i componenti straordinari dell esercizio. Lezione 8 Pagina 6
7 Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile italiana Valutazione: art c.c. OIC 20 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo dei costi accessori (regola generale). L immobilizzazione che, alla data della chiusura dell esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore al costo deve essere iscritta a tale minor valore. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi esercizi se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato (valore di mercato), se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. Il codice civile regola separatamente dalle immobilizzazioni finanziarie la valutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate (criterio del costo o del patrimonio netto). Partecipazioni immobilizzate non qualificate detenute per ottenere vantaggi economici diretti (dividendi) o indiretti (rapporti contrattuali) valutate al costo ed in caso di perdita durevole di valore allineamento con la quota di patrimonio netto della partecipata. Lezione 8 Pagina 7
8 Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile italiana Valutazione: art c.c. OIC 20 Il Costo dei titoli non immobilizzati è definito sulla base del: 1. Costo specifico 2. metodo del costo medio ponderato 3. FIFO 4. LIFO Il Valore di Mercato dei titoli è determinato: se titoli quotati : valore medio dell ultimo mese se titoli non quotati : valore normale di titoli analoghi Lezione 8 Pagina 8
9 Partecipazioni, titoli ed azioni proprie nella normativa contabile italiana Nota integrativa: art c.c. art 2427 bis) OIC 20 Titoli immobilizzati (principali informazioni) Criterio valutativo Motivazioni dell eventuale modifica del criterio di valutazione Movimenti del periodo Motivazione del mantenimento dell iscrizione al costo delle partecipazioni nel caso in cui il valore derivante dall applicazione del metodo dal patrimonio netto sia inferiore Informazioni aggiuntive per i titoli per i quali vi è stato un cambio di destinazione Le ragioni, nel caso di perdita durevole di valore, dell adozione del valore inferiore e gli elementi che hanno costituito la base per l adozione del valore inferiore Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture, occorre fornire indicazione del valore contabile e del fair value, nonché dei motivi di mancata svalutazione. Titoli non immobilizzati (principali informazioni) Criterio valutativo Motivazioni dell eventuale modifica del criterio di valutazione La differenza, se apprezzabile, tra valore di bilancio e valore calcolato in base ai costi correnti Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci L analisi dei titoli raggruppati per principali tipologie Lezione 8 Pagina 9
10 I crediti nella normativa contabile italiana Definizioni I crediti rappresentano il diritto di esigere somme di denaro da clienti (gestione caratteristica), da controparti correlate (controllanti, controllate, collegate e consociate) o da altri (dipendenti, erario, ecc.), ad una data di scadenza determinata Principio contabile di riferimento: OIC n. 15 Normativa civilistica di riferimento: art C.C., art C.C., art bis C.C., art C.C., art C.C., art C.C. Lezione 8 Pagina 10
11 I crediti nella normativa contabile italiana Classificazione: art c.c. - Stato Patrimoniale A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte richiamata B.III.2 - Immobilizzazioni finanziarie a) Crediti verso controllate b) Crediti verso collegate c) Crediti verso controllanti d) Crediti verso altri Separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l esercizio successivo. C.II Attivo circolante 1. Crediti verso clienti 2. Crediti verso controllate 3. Crediti verso collegate 4. Crediti verso controllanti 5. Crediti tributari 6. Imposte anticipate 7. Crediti verso altri Separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l esercizio successivo. E opinione diffusa che i crediti inclusi nel circolante siano quelli di funzionamento. Lezione 8 Pagina 11
12 I crediti nella normativa contabile italiana Classificazione: art c.c. - Conto Economico A Valore della produzione Ricavi delle vendite e delle prestazioni B Costi della produzione (svalutazioni) Svalutazione dei crediti compresi nell attivo circolante C Proventi e oneri finanziari (altri proventi finanziari) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti D Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni Lezione 8 Pagina 12
13 I crediti nella normativa contabile italiana Valutazione: art c.c. OIC 15 Iscrizione e valutazione in bilancio Per i crediti originati da ricavi relativi alla gestione caratteristica: quando il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato ultimato e quando lo scambio è avvenuto (passaggio di proprietà dei beni) o il servizio è reso Per gli altri crediti, quando esiste il titolo al credito basato su criteri giuridici I crediti sono iscritti al loro valore presumibile di realizzazione Valore presumibile di realizzazione = valore nominale al netto delle eventuali rettifiche di valore relative a: perdite per inesigibilità manifeste e latenti resi e rettifiche di fatturazione sconti, abbuoni e premi da accordare Attualizzazione dei crediti con scadenza oltre l anno successivo, che non prevedono una componete di interesse esplicita. Lezione 8 Pagina 13
14 I crediti nella normativa contabile italiana Valutazione: art c.c. OIC 15 Perdite per inesigibilità Perdite ragionevolmente prevedibili: inesigibilità già manifestatesi alla data di redazione del bilancio con riferimento a singoli crediti (svalutazione specifica) inesigibilità non ancora manifestatesi, ma per esperienza già intrinseca nel complesso dei crediti esposti in bilancio (svalutazione generica) Una svalutazione generica è necessaria in ossequio al principio della competenza e della prudenza. Le perdite per inesigibilità dei crediti, infatti, non devono gravare sul conto economico degli esercizi in cui esse diverranno effettive (mancanza della correlazione fra costi e ricavi), essendo già ragionevolmente prevedibili. Perdite per inesigibilità - Analisi dei singoli crediti - Esperienza storica delle perdite su crediti - Indici di anzianità dei crediti - Condizioni economiche generali e di settore Lezione 8 Pagina 14
15 I crediti nella normativa contabile italiana Valutazione: art c.c. OIC 15 Perdite per inesigibilità Riserva specifica Riserva generica Analisi delle posizioni critiche già note al momento della redazione del bilancio, quali: - debitori falliti - debitori al legale - debitori presso recuperatori - debitori irreperibili, ecc La valutazione del rischio di inesigibilità non ancora manifestatosi, ma intrinseco nel monte crediti, è determinata in base ai seguenti elementi: - esperienza storica delle perdite su crediti - indici di anzianità globale dei crediti - condizioni economiche generali di settore e di rischio paese Lezione 8 Pagina 15
16 I crediti nella normativa contabile italiana Nota Integrativa: art.2427 c.c. OIC 15 Contenuto minimo (principali informazioni richieste) Criteri applicati per la valutazione dei crediti Movimenti dei crediti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie Analisi della variazioni dei crediti Ammontare dei crediti esigibili oltre cinque anni Distintamente per ciascuna voce, l ammontare dei crediti e dei debiti relativi ed operazioni che prevedono l obbligo per l acquirente di retrocessione a termine Se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche Informazioni sui crediti verso parti correlate e verso la società o ente che esercita l attività di Direzione e Coordinamento Tasso di interesse e scadenze dei crediti incassabili oltre l anno Tasso di attualizzazione utilizzato per i crediti infruttiferi Ammontare dei crediti ceduti per i quali permane l azione di regresso L esistenza di una concentrazione di crediti Ammontare dei crediti in valuta Lezione 8 Pagina 16
17 I debiti nella normativa contabile italiana Definizioni I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, con scadenza e ammontare determinati. I debiti rappresentano obbligazioni a pagare un ammontare determinato di disponibilità liquida ad una scadenza determinata ovvero obbligazioni a consegnare beni o rendere servizi. Principio contabile di riferimento: OIC n. 19 Normativa civilistica di riferimento: art C.C., art C.C., art bis C.C., art C.C., art C.C., art C.C. Lezione 8 Pagina 17
18 I crediti nella normativa contabile italiana Classificazione: art c.c. - Stato Patrimoniale D Debiti 1) Obbligazioni 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti 7) Debiti verso fornitori 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso controllanti 12) Debiti tributari 13) Debiti verso istituti di previdenza e di assicurazione sociale 14) Altri debiti: a) verso altre consociate (solo se rilevante) b) verso altri creditori Separata indicazione degli importi esigibili entro ed oltre i 12 mesi Lezione 8 Pagina 18
19 I crediti nella normativa contabile italiana Valutazione: art c.c. OIC 19 Iscrizione e Valutazione in bilancio I debiti commerciali originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, cioè la prestazione è stata effettuata. I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l'obbligazione dell'impresa verso la controparte. Per i debiti finanziari, generalmente, tale momento coincide con l erogazione dei finanziamenti. Gli oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, e tutti gli altri costi iniziali sono capitalizzati nella voce B.II.7 Altre immobilizzazioni immateriali. I prestiti obbligazionari sono rilevati al momento della loro sottoscrizione, con riferimento sia alle emissioni di obbligazioni ordinarie sia di obbligazioni convertibili. Le obbligazioni ordinarie e le obbligazioni convertibili in azioni sono iscritte inizialmente al loro valore nominale. L'emissione di obbligazioni al di sopra o al di sotto della pari comporta la rilevazione rispettivamente di aggi o disaggi. Condizioni per scorporare interessi passivi impliciti nei debiti commerciali: - possibilità di determinazione di un prezzo di mercato a breve - esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito -scadenza del debito oltre l esercizio successivo Lezione 8 Pagina 19
20 I crediti nella normativa contabile italiana Valutazione: art c.c. OIC 19 Iscrizione e Valutazione in bilancio Il principio generale per la valutazione dei debiti prevede che essi siano esposti in bilancio al loro valore nominale. Aggi e disaggi di emissione sui prestiti obbligazionari sono ammortizzati lungo la durata del prestito e rilevati come oneri o proventi finanziari. Lezione 8 Pagina 20
21 I crediti nella normativa contabile italiana Valutazione: art c.c. OIC 19 Contenuto minimo (principali informazioni richieste) i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dei debiti rispetto all esercizio precedente distintamente per ciascuna voce, l ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni distintamente per ciascuna voce, l ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche la suddivisione degli interessi passivi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori Lezione 8 Pagina 21
22 I contratti derivati nella normativa contabile italiana Normativa di riferimento Quadro normativo di riferimento per la contabilizzazione e l informativa da fornire in bilancio in merito alle operazioni che riguardano i contratti derivati: Art codice civile Criteri di valutazione Art codice civile Contenuto della nota integrativa Art bis codice civile Informazioni relative al valore equo fair value degli strumenti finanziari Art 2428 codice civile Relazione sulla gestione OIC 19 I fondi per rischi e oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti OIC 26 Operazioni e partite in moneta estera OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione Comunicazione Consob DAC /28731 del 14/4/2000 Copertura a termine di alcune transazioni future Decreto Lgs. 87/92 e Circolare BANKIT n.166 del 15 luglio 1992 Normativa per la redazione del bilancio delle banche e degli enti finanziari Comunicazione Consob n del 11 aprile Rappresentazione delle operazioni di Interest Rate Swap in bilancio Lezione 8 Pagina 22
23 I contratti derivati nella normativa contabile italiana Normativa di riferimento Designazione di uno strumento finanziario derivato come strumento di copertura Né il codice civile né i principi contabili nazionali prevedono dei requisiti per la designazione e la conseguente contabilizzazione di uno strumento derivato come strumento di copertura. Le uniche indicazioni di riferimento sono quelle stabilite dalla normativa speciale per gli intermediari finanziari (a cui anche i PC nazionali rimandano): Intento di porre in essere un operazione di copertura; Elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie delle attività/passività coperte e quelle del derivato di copertura; Intento e correlazione documentate da evidenze interne. La comunicazione CONSOB DAC/28731 del ribadisce che in assenza di una specifica disciplina per la contabilizzazione dei contratti derivati si debba far riferimento ai principi generali di redazione del bilancio e alla prassi contabile internazionale. Tenuto conto del principio di competenza, per le operazioni di copertura vale il principio della coerenza valutativa delle operazioni economicamente collegate rispetto al sottostante oggetto di copertura Lezione 8 Pagina 23
24 I contratti derivati nella normativa contabile italiana Normativa di riferimento Valutazione dei derivati in base ai principi contabili nazionali Derivati speculativi Derivati di copertura di attività finanziarie immobilizzate di attività finanziarie del circolante Rilevazione della perdita potenziale Valutazione del derivato al costo Valutazione del derivato coerentemente alla posta coperta (minore fra costo e valore di mercato) Principio di coerenza valutativa con la posta coperta Lezione 8 Pagina 24
25 I contratti derivati nella normativa contabile italiana Informativa di bilancio PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVAMENTE ALL INFORMATIVA DA FORNIRE IN BILANCIO Art del Codice Civile Contenuto della nota integrativa La nota integrativa deve riportare la natura e l obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (art ter) Ai fini dell applicazione degli articoli 2427 c.c., 2427 bis) c.c. e 2428 c.c., per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value, di parte correlata e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall Unione Europea. Art bis) del Codice civile Informazioni relative al valore equo fair value degli strumenti finanziari Nella nota integrativa sono indicati per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: a. il loro fair value b. informazioni sulla loro entità e sulla loro natura Il fair value è determinato con riferimento al valore di mercato (anche di attività similari) o a tecniche e modelli di valutazione generalmente accettati. Lezione 8 Pagina 25
26 I contratti derivati nella normativa contabile italiana Informativa di bilancio PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVAMENTE ALL INFORMATIVA DA FORNIRE IN BILANCIO OIC n. 3 Informazioni sugli strumenti finanziari nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione Richiede che la società indichi in apposita tabella gli strumenti finanziari derivati suddivisi tra strumenti di copertura e strumenti di negoziazione, strumenti derivati quotati e non quotati; Richiede, inoltre, che la società fornisca, relativamente ai contratti derivati di copertura, l indicazione delle poste coperte e l informativa in merito alle plusvalenze o minusvalenze sulle poste coperte e sugli strumenti copertura. Art del Codice Civile Relazione sulla gestione Richiede di indicare, nella relazione sulla gestione, gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione dei rischi finanziari, comprese le politiche di copertura attuate per ciascuna categoria di operazioni in essere; L esposizione della società ai diversi rischi finanziari. Lezione 8 Pagina 26
27 Progetto di modifica dei principi OIC OIC OLD OIC NEW IAS/IFRS OIC 20 Titoli e Partecipazioni OIC 20 Titoli di debito IAS 39 IAS 32 IFRS 7 IFRS 13 OIC 20 Titoli e Partecipazioni OIC 21 - Partecipazioni IAS 39 IAS 32 IFRS 7 IFRS 13 IAS 27 IAS 28 IFRS 10 IFRS 11 IFRS 12 OIC 15 - Crediti OIC 15 - Crediti IAS 39 IAS 32 IFRS 7 IFRS 13 OIC 19 parte Fondi rischi e oneri, IAS 39 IAS 32 IFRS 7 IFRS 13 OIC 19 Debiti TFR, parte Debiti IAS 19 IAS 37 OIC 26 Operazioni e partite in moneta estera OIC 3 Informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione OIC 6 Ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera NA IFRS 7 NA IAS 39 IFRS 7 IAS 39 IAS 32 IFRS 7 IFRS 13 IAS 21 Lezione 8 Pagina 27
28 Progetto di modifica dei principi OIC OIC new OIC 20 Titoli di debito OIC 21 Partecipazioni Sintesi delle principali differenze rispetto agli OIC old Si definisce una nuova disciplina per il cambiamento di destinazione dei titoli (il trasferimento dei titoli è rilevato in base al valore risultante dall applicazione del criterio valutativo del portafoglio di provenienza). E specificato che Utili/Perdite da negoziazione di titoli immobilizzati devono essere considerati componenti straordinari di reddito. Si forniscono chiarimenti circa i criteri di determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati (costo specifico e/o criteri ex punto 10 art.2426 c.c.- media ponderata, LIFO, FIFO). Si definisce una disciplina specifica per i titoli strutturati (scorporo del derivato implicito). Si definisce una nuova disciplina per il cambiamento di destinazione delle partecipazioni. E specificato che Utili/Perdite da negoziazione delle partecipazioni immobilizzate devono essere considerati componenti straordinari di reddito. Si forniscono chiarimenti circa i criteri di determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati (costo specifico e/o criteri ex punto 10 art.2426 c.c.- media ponderata, LIFO, FIFO). Si modifica il trattamento contabile dei diritti di opzione (eliminazione dell obbligo di svalutazione nel caso di mancato esercizio). Si introduce una disciplina specifica per la contabilizzazione dei dividendi attribuiti sotto forma di azioni proprie detenute in portafoglio, prevedendo che tali operazioni non comportano la rilevazione di un provento. Lezione 8 Pagina 28
29 Progetto di modifica dei principi OIC OIC 15 Crediti OIC new Sintesi delle principali differenze rispetto agli OIC old Sono forniti chiarimenti sullo scorporo/attualizzazione dei crediti e sulla contabilizzazione delle vendite a rate con riserva di proprietà. In particolare è previsto lo scorporo della componente di interessi impliciti nei crediti commerciali (con la rilevazione di un risconto passivo) e la rilevazione del credito e del ricavo nel momento di consegna del bene venduto a rate con riserva di proprietà. Sono esplicitati alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti (concetto di classi omogenee), nonché di svalutazione di crediti assistiti da garanzie o assicurati. La cancellazione dei crediti è oggetto di separato specifico documento di approfondimento. L approccio scelto (trasferimento sostanziale di tutti i rischi) è coerente, anche se non coincidente, con quello previsto dai principi contabili internazionali per la derecognition. Lezione 8 Pagina 29
30 Progetto di modifica dei principi OIC OIC new OIC 19 parte Fondi rischi e oneri, TFR, parte Debiti OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera Sintesi delle principali differenze rispetto agli OIC old Sono introdotti ulteriori riferimenti sullo scorporo degli interessi passivi relativi ai debiti commerciali. In particolare per lo scorporo degli interessi impliciti devono verificarsi due condizioni: - il valore nominale dei debiti eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine; questo si verifica quando il debito non ha un interesse passivo esplicito, oppure ha un interesse irragionevolmente basso; -la scadenza dei debiti eccede l esercizio successivo. E mantenuto il divieto di attualizzazione dei debiti finanziari con tasso fuori mercato. Sono introdotte inoltre alcune previsioni specifiche sul trattamento contabile di: obbligazioni indicizzate, debiti soggetti a condizione sospensiva, prestiti subordinati, debiti per associazione in partecipazione. Distinzione fra poste monetarie (da iscriversi al cambio corrente di chiusura) e non monetarie (da iscriversi al cambio storico anche se iscritte nel circolante). Distinzione dell effetto cambio dall effetto valutativo. Sono esclusi i derivati che saranno inseriti nella rivisitazione dell OIC 3. Lezione 8 Pagina 30
31 Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali IAS 39 Fornire le regole contabili per l iscrizione, la valutazione e l eliminazione ( derecognition ) degli strumenti finanziari, incluse le operazioni di copertura dei rischi IAS 32 IFRS 7 Fornire regole in termini di presentazione degli strumenti finanziari e di informazioni da fornire che aiutino gli utilizzatori di bilancio a comprendere gli effetti degli strumenti finanziari sulla posizione finanziaria, i risultati e la liquidità generata dall impresa IFRS 13 Fornire la definizione di fair value e le regole di valutazione degli strumenti finanziari e non finanziari al fair value Lezione 8 Pagina 31
32 Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Principali novità rispetto alla normativa contabile nazionale Introduzione del fair value come principio base per la valutazione degli strumenti finanziari in parziale sostituzione del costo Differenti requisiti richiesti per l eliminazione ( derecognition ) degli strumenti finanziari dal bilancio Regole stringenti per la classificazione e riclassificazione degli strumenti finanziari Introduzione di regole ben definite per poter ritenere un operazione di copertura Differenti modalità di contabilizzazione delle operazioni di copertura Contabilizzazione di tutti gli strumenti finanziari derivati non più tra i conti d ordine, ma tra le attività e passività dello Stato Patrimoniale Prevalenza della sostanza sulla forma Lezione 8 Pagina 32
33 Strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali Classificazione Attività Held-to-maturity investments (HTM) Loans and receivables (L&R) Attività finanziarie, diverse dai derivati, a scadenza fissa e pagamenti fissi (o determinabili) che un impresa ha l intenzione e la capacità di mantenere fino alla scadenza. Attività finanziarie, diverse dai derivati, che prevedono pagamenti fissi o determinabili, non sono quotate su mercati attivi e sono state create erogando contanti o servizi direttamente al debitore. Financial asset at fair value through profit and loss (FVTPL) Available for sale (AFS) Attività finanziarie detenute per essere negoziate nel breve termine o attività finanziarie che al momento della loro prima iscrizione sono classificate al fair value con riflessi a conto economico (anche se non si intendono utilizzare per la negoziazione nel breve periodo). Sono sempre compresi i derivati non di copertura. Classe residuale che accoglie tutte le attività finanziarie, diverse dai derivati, che non rientrano nei Financial asset at fair value through profit or loss, Loans and receivables o Held-to-maturity investments. Lezione 8 Pagina 33
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