Ronald Dworkin: i diritti presi sul serio, l uguaglianza e i fondamenti della moralità politica

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1 Ronald Dworkin: i diritti presi sul serio, l uguaglianza e i fondamenti della moralità politica Giorgio Bongiovanni e Giovanni Sartor Abstract: Il punto teorico centrale dell opera di Ronald Dworkin è la tesi della connessione tra diritto e moralità politica, tesi su cui si fonda l idea che il diritto sia un fenomeno interpretativo. Per Dworkin l individuazione del diritto nei casi concreti e l autorità stessa delle norme giuridiche dipendono dalla moralità che fonda (e deve fondare) la comunità politica. La migliore interpretazione di tale comunità la configura come impresa collettiva di soggetti uguali: ne discende che il diritto deve essere fondato e applicato sulla base della tutela dei diritti soggettivi e sul principio dell eguale considerazione e rispetto di tutti gli individui. La riflessione dworkiniana, secondo molti teorici del diritto, ha rappresentato un vero e proprio cambio di paradigma rispetto alle posizioni classiche della teoria giuridica quali il giuspositivismo, il giusnaturalismo e il realismo giuridico. Nel dibattito italiano e dei paesi di lingua neolatina, Dworkin viene considerato come uno dei principali ispiratori della corrente del neocostituzionalismo. Le analisi dworkiniane non si sono limitate al diritto, ma si sono estese a temi fondamentali della politica e dell etica: si può dire che le sue indagini abbiano preso in esame i principali aspetti della ragion pratica. L opera di Dworkin a nostro parere può essere vista come lo sviluppo di un unica tesi fondamentale, quella della connessione tra diritto e moralità politica. Questa tesi fornisce una chiave di lettura coerente delle sue riflessioni teorico-giuridiche, filosofico-politiche e filosoficomorali. In relazione alla teoria del diritto, la tesi della connessione comporta la critica del modello positivistico del diritto, cioè la negazione della riducibilità del diritto alle fonti formalmente valide, quali le statuizioni autoritative del legislatore, dell amministrazione e dei giudici. Al contrario, per Dworkin il diritto include necessariamente valutazioni morali, la cui validità si fonda non solo sulla loro accettazione da parte dei giudici e dei cittadini, ma anche sulla loro intrinseca correttezza, quali aspetti della moralità politica della comunità. Si tratta in particolare dei principi inclusi nel sistema costituzionale, che esprimono primariamente una serie di diritti degli individui. Questa prospettiva comporta un implicazione politica importante al livello della struttura del sistema giuridico, cioè il vincolo del legislatore di fronte ai principi e ai diritti che fondano la comunità. Nella visione di Dworkin l interpretazione e l attuazione di quei principi è affidata ai giudici, cui pertanto egli riconosce un ampio ruolo, anche in contrapposizione al legislatore. Ad essi spetta garantire il principio liberal, della eguale considerazione e rispetto degli individui (e innanzitutto la tutela dei loro diritti), che rappresenta il necessario presupposto della legittimità dei sistemi giuridici. Si noti che per Dworkin la moralità politica non è un mero fatto sociale: non possiamo determinare i principi morali della costituzione mediante una mera analisi sociologica che raccolga gli orientamenti dei giudici e della popolazione. La determinazione di tali principi richiede il ricorso a una moralità critica, quale attività razionale volta a identificare i principi corretti. Quindi l orientamento di Dworkin presuppone una forma di cognitivismo morale: l idea che il diritto si fondi sulla moralità politica presuppone la possibilità di dare una fondazione razionale ai giudizi morali. Al riguardo Dworkin sembra adottare un epistemologia coerentista secondo cui la correttezza dei principi morali si connette soprattutto alla loro coerenza reciproca, alla possibilità di integrarli in una visione complessiva, che si estende alle diverse pratiche sociali. R. Dworkin, Justice for Hedgehogs, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA, 2011, sostiene che il diritto è una parte della moralità politica. 1

2 La riflessione più nota di Dworkin (e quella che ispira le sue tesi in ambito politico e morale) attiene alla teoria e filosofia del diritto, e può essere caratterizzata per tre aspetti principali: in primo luogo, in relazione ai caratteri individuativi del diritto e al nesso tra diritto e morale politica; in secondo luogo, con riferimento alla nuova struttura delle norme e del diritto nei sistemi costituzionali; in terzo luogo, in rapporto alla dimensione e al ruolo della interpretazione giuridica. Il primo aspetto ha quale punto di partenza la visione del diritto come concetto interpretativo. Secondo Dworkin, a differenza dei concetti criteriali (che fissano convenzionalmente una serie di criteri, più o meno precisi, mediante i quali circoscrivere gli enti cui il concetto fa riferimento) e di quelli di genere naturale (la cui estensione è definita dal riferimento ad una certa struttura fisica), il concetto di diritto è di natura interpretativa. Per stabilire che cosa sia il diritto ci dobbiamo interrogare su quale sia la migliore prospettiva dalla quale guardare alla pratica sociale cui appartiene il diritto, la prospettiva che possa meglio consentirci di individuare norme atte a governare la comunità politica, secondo la (corretta) moralità politica che attribuiamo alla stessa. In questa visione, definire cosa prescrive il diritto in determinate condizioni e situazioni presuppone l individuazione dei valori che ispirano e debbono ispirare la prassi giuridica: Dworkin pone esplicitamente questo legame e sostiene che l interpretazione e l applicazione del diritto dipendono da valori. Pertanto l individuazione del contenuto precettivo delle norme si fonda sempre su una dinamica tra essere (fatti sociali) e dover essere (valori morali). La riflessione di Dworkin si concentra sull attività dei giudici, quale decisione di casi concreti che presuppone la determinazione delle norme applicabili (infatti si è talvolta affermato che egli propone una teoria della giurisdizione piuttosto che una teoria del diritto o anche che egli riduce la teoria del diritto alla teoria della giurisdizione). In tale prospettiva l interpretazione del diritto appare come un attività pratica, finalizzata a determinare le norme applicabili al caso concreto e quindi alla decisione di tale caso. Tale determinazione secondo Dworkin presuppone una fase preinterpretativa, in cui l interprete raccoglie le fonti del diritto potenzialmente rilevanti (leggi, sentenze, ecc.), ma poi si sviluppa nella valutazione delle scelte possibili secondo due dimensioni: la dimensione del fit cioè la corrispondenza con le scelte passate (in particolare quelle legislative e giurisdizionali) e la dimensione della giustificazione, cioè la loro corrispondenza con i principi della moralità politica. Le scelte concernenti l interpretazione del diritto rispetto ai casi concreti dipendono pertanto dall appropriatezza rispetto alle prassi precedenti, ma anche da valutazioni di correttezza morale. Da questa prospettiva anche l indirizzo positivistico, inteso come l esclusivo riferimento alle fonti autoritative del diritto, appare come una scelta morale e politica, cioè quella di privilegiare la prevedibilità delle scelte giuridiche, e quindi la tutela dell interesse dell individuo a pianificare le proprie azioni sulla base di tale previsione. L opzione di Dworkin è diversa: accanto alla prevedibilità ci sono anche i valori della giustizia e dell uguaglianza, che si realizzano in una comunità ispirata da coerenti principi di moralità politica. Secondo Dworkin, infatti, un ordine giuridico è legittimo se si basa sul vincolo che si stabilisce in una comunità di principio caratterizzata dal fatto di imperniarsi su una serie di principi comuni di equità e giustizia (che fissano lo schema di diritti e doveri degli individui contenuti nella costituzione) che le istituzioni politiche devono rispettare e sviluppare. Questa idea si concretizza nell esigenza che siano riconosciuti eguale considerazione e rispetto a tutti membri della comunità: il fondamento Nelle sue diverse opere, Dworkin per spiegare questa dimensione ha fatto riferimento a casi giudiziari nei quali emergono dei disaccordi teoretici, cioè disaccordi su quale sia effettivamente il diritto da applicare a questi casi. La questione giudiziaria più nota è sicuramente Riggs v. Palmer (un caso nel quale la Corte dello Stato di New York si appella al principio non statuito per il quale non si può trarre vantaggio da una cattiva azione per la sua decisione). A questa questione si può aggiungere quella inglese McLoughlin v. O Brien nella quale le decisioni delle Corti nei tre livelli di giudizio si appellano a valori diversi per decidere il caso. I due casi sono discussi in R. Dworkin, L impero del diritto, Il Saggiatore, Milano,

3 dell obbligo giuridico è perciò un idea della comunità basata sull assunto che ogni individuo abbia lo stesso valore degli altri, abbia cioè uguale dignità sia in termini di diritti, sia di interventi delle autorità politiche. È ciò che Dworkin chiama ideale dell integrità politica, che si traduce nella visione per cui ciò che rende legittimo il potere dello Stato è il fatto di governare attraverso un insieme coerente di principi comuni che realizzano una dimensione di uguaglianza dei soggetti. Quale esempio di applicazione dell idea di uguaglianza di Dworkin possiamo ricordare la sua valutazione della cosiddetta azione affermativa (il trattamento preferenziale dei membri di gruppi sociali svantaggiati, ad esempio, nell accesso alle università o ai contratti pubblici). Secondo Dworkin l azione affermativa, quando volta esclusivamente a superare situazioni di svantaggio, garantendo eguaglianza sostanziale, risulta pienamente giustificata: è vero che i membri degli altri gruppi non godono del trattamento preferenziale, ma ciò non segnala una minore considerazione e rispetto nei loro confronti. La connessione tra diritto e morale comporta profonde implicazioni per la struttura del diritto (in particolare delle norme giuridiche). A partire da Taking Rights Seriously, Dworkin pone in evidenza come il diritto contemporaneo sia composto non solo di regole ma anche di principi. Con riferimento a tale distinzione, Dworkin ha richiamato diverse caratteristiche differenziali dei principi rispetto alle regole. I principi si caratterizzano per gli aspetti seguenti: esprimono i valori supremi dell ordinamento di una comunità; si fondano sulla propria correttezza morale; la loro applicazione può richiedere ponderazione e bilanciamento; specificano diritti fondamentali; prevalgono su considerazioni di utilità pubblica; servono da riferimento necessario per l attività interpretativa; possono condurre alla disapplicazione di regole incompatibili con essi. Ad esempio, con riferimento al caso Riggs v. Palmer, Dworkin contrappone alla regola secondo la quale l erede indicato nel testamento ha diritto di ottenere l eredità, il principio secondo cui nessuno può avvantaggiarsi del proprio illecito (il termine inglese è wrong, che denota la violazione di un diritto, ma significa anche azione ingiusta o scorretta, ed esprime quindi l inevitabile connessione tra diritto e morale), principio secondo il quale i giudici esclusero dall eredità l erede che aveva ucciso il testatore. L aspetto della discussione dworkiniana dei principi che ha avuto maggiore influenza sulla discussione teorico giuridica è probabilmente quello strutturale (poi sviluppato in particolare da Robert Alexy): i principi debbono essere bilanciati nei casi concreti alla luce della loro rilevanza in tali casi, e rimangono validi anche se talvolta disapplicati per la prevalenza di principi contrastanti. La tesi della connessione tra diritto e morale si riflette infine nel ruolo che Dworkin assegna all interpretazione e applicazione del diritto. Come abbiamo già osservato, secondo Dworkin, la specificazione delle norme giuridiche avviene nei processi di interpretazione e applicazione. Per Dworkin, è necessario che tali processi rendano possibile lo sviluppo migliore dello schema di principi di equità e giustizia posti alla base della comunità. Ciò significa che le istituzioni pubbliche debbono agire con coerenza e nel rispetto dei principi nei confronti di tutti i cittadini, e inoltre che tali istituzioni debbono fornire l interpretazione migliore dei principi fondativi del diritto. Si tratta, da un lato, della coerenza in linea di principio che si realizza nel trattare i casi simili in modo simile, e, dall altro lato, nella lettura morale ( moral reading ) dei principi della comunità e della costituzione. Ciò si traduce in un interpretazione del diritto (e della costituzione) che deve attualizzare i principi e i diritti posti alla base della comunità individuando la best conception of constitutional moral principles in relazione ai casi e all evoluzione storica. Secondo Dworkin, il riferimento alla moralità politica offre la prospettiva per risolvere i dubbi nell interpretazione del diritto: in ultima istanza esiste sempre, per qualsiasi questione giuridica, un interpretazione più giustificata, una risposta giusta al caso che dobbiamo affrontare, anche se non sempre saremo in grado di trovarla. R. Dworkin, La giustizia in toga, Laterza, Roma-Bari, 2010, p

4 Come osservavamo sopra, il contributo di Dworkin non si limita alla filosofia del diritto, ma si estende a temi attinenti alla filosofia politica e morale. La filosofia politica di Dworkin ha quale punto di partenza la connessione tra teoria del diritto e moralità politica: ciò avviene per il tramite del concetto di comunità basata su principi. In questa idea, Dworkin sintetizza la dimensione costituzionale dell esperienza giuridica contemporanea, intesa come l accoglimento di contenuti morali da parte del diritto, in relazione ai diritti e agli obiettivi dell attività pubblica. Dworkin sviluppa le implicazioni politiche di questa assunzione in una duplice direzione: da un lato, in relazione al ruolo dei diritti e dell eguaglianza nei sistemi costituzionali, e, dall altro lato, rispetto alla visione costituzionale e deliberativa della democrazia che presuppone il vincolo del potere delle maggioranze politiche. In relazione al primo aspetto, Dworkin sottolinea che i sistemi costituzionali sono basati su diritti morali e politici (che precedono la decisione politica) e che sono volti alla realizzazione dell idea di eguale considerazione e rispetto. A questo riguardo dobbiamo sottolineare la prospettiva liberal adottata da Dworkin. Secondo tale prospettiva, la moralità del diritto non comporta l imposizione alla vita dei singoli di un determinato ideale etico (l imposizione della morale attraverso il diritto, paventata da John Stuart Mill così come da Herbert Hart), ma comporta invece la garanzia assoluta di un eguale libertà, nel rispetto delle scelte di ciascuno, libertà che si estende, per esempio, tanto alla sfera sessuale quanto alle determinazioni sulla fine della propria vita. Con riferimento all eguaglianza, Dworkin ne propone una visione quale eguaglianza di risorse, intesa a consentire la convivenza di eguaglianza e libertà. Tale visione può quindi essere vista come una risposta liberal alle teorie che assolutizzano i diritti di proprietà, e respingono quindi ogni forma di ridistribuzione in quanto incompatibile con i diritti individuali (riprendendo temi sviluppati in particolare Robert Nozik). La posizione di Dworkin si inquadra nell ambito del cosiddetto egualitarismo della fortuna ( luck egalitarianism ), che tenta di coniugare l esigenza della eguaglianza e quella della responsabilizzazione: a tutti debbono essere fornite eguali risorse, ma ciascuno sarà libero di usarle come preferisce e subirà le conseguenze delle proprie scelte. Tale eguaglianza di risorse tuttavia va al di là della mera uguaglianza di opportunità, superando l ideale meritocratico: oltre alle differenze nelle condizioni economiche e sociali di partenza, si debbono superare anche le differenze naturali, cioè le differenze nelle capacità fisiche e intellettuali, capacità che consentono ad alcuni di avere maggiore successo economico rispetto ad altri. Quindi, chi possiede una dotazione inferiore nei talenti dovrà essere compensato da chi possiede una dotazione maggiore, cioè capacità che gli consentono di ottenere maggiori risultati nella situazione economico-sociale data. A tal fine Dworkin immagina che si mettano all asta le risorse che ciascuno possiede, sia le risorse esterne (i beni posseduti), sia le risorse interne (le capacità). Tale asta determina il valore delle risorse che ciascuno possiede, e chi si trova a possedere risorse aventi un valore superiore avrà l obbligo di ridistribuire l eccedenza a vantaggio di chi è stato meno fortunato. In concreto, ciò giustifica, data la differenza nelle risorse possedute da ciascuno, meccanismi di redistribuzione finanziati dalla tassazione che mirino alla concretizzazione di programmi volti a limitare le diseguaglianze. L eguaglianza delle risorse, peraltro, non tocca la libertà di ciascuno di utilizzare le proprie risorse nel modo che ritiene più opportuno. In relazione al secondo aspetto, si può dire che la presenza dei principi e dei diritti conduce a una visione della democrazia quale sistema in cui gli individui hanno diritti che le istituzioni politiche e le maggioranze non hanno il potere di superare o compromettere, diritti che proteggono le scelte del singolo, ma anche favoriscono il corretto dispiegamento della deliberazione democratica. La democrazia, secondo Dworkin, richiede la protezione costituzionale dei diritti Sui lineamenti dell eguaglianza liberale, R. Dworkin, Virtù sovrana. Teoria dell uguaglianza, Feltrinelli, Milano,

5 individuali. Dworkin sottolinea la necessità della tutela: dei diritti di libertà degli individui e delle minoranze, della non discriminazione, della libertà di scelta sessuale e di livelli minimi di diritti sociali. Ciò permette di distinguere due diverse concezioni della democrazia: quella maggioritaria, per la quale tutte le decisioni sono legittime se approvate dalla maggioranza dei cittadini, e quella costituzionale e deliberativa per la quale il governo è soggetto a delle precise condizioni. Le riflessioni giuridiche e politiche di Dworkin trovano il loro esito finale nella riflessione filosofico-morale. Per Dworkin, il fatto che la dinamica del diritto si concretizzi nella interpretazione e che quest ultima implichi scelte morali pone una questione fondamentale : si tratta della possibilità di stabilire criteri di oggettività dei giudizi etici. L integrazione tra diritto e moralità politica presuppone l oggettività dei giudizi morali. Infatti, se le scelte morali fossero in ultima istanza arbitrarie, o mera espressione di preferenze soggettive, lo sarebbero anche le interpretazioni giuridiche che si basano su di esse. Per Dworkin esiste una risposta positiva: i giudizi morali e giuridici possono aspirare all oggettività, ed è possibile accettarli in quanto veri e respingerli in quanto falsi. Egli individua tale risposta a partire dal postulato della indipendenza della verità morale dalla scienza e dalla metafisica, adottando un epistemologia di tipo coerentistico. Secondo Dworkin, infatti, la verità (oggettività) dei giudizi morali può essere stabilita solo a partire da criteri interni alla morale: la verità di una conclusione morale dipende dalla coerenza degli argomenti addotti a suo sostegno. Tale coerenza si deve misurare rispetto ai concetti morali caratterizzanti la pratica cui si fa riferimento, ma anche rispetto a valori più generali (comuni ad altre pratiche), e alle decisioni adottate nel passato. La verità dei giudizi morali dipende quindi da una valutazione olistica che si allarga a tutti tali aspetti. Come risulta dalla nostra sommaria esposizione, il pensiero di Dworkin ha affrontato molti dei temi fondamentali del pensiero giuridico, etico e politico. Le sue tesi sono state oggetto di molti apprezzamenti, ma anche di numerose critiche: la sua metaetica oggettivistica è stata criticata da prospettive non-cognitiviste o relativistiche; la sua idea della connessione tra morale e diritto è stata contestata da chi vuole scindere la determinazione empirica del diritto vigente dalle scelte discrezionali fatte nell ambito dell interpretazione e dell applicazione del diritto; la sua caratterizzazione interpretativa e olistica dell attività del giudice è stata rifiutata da chi ha posto l accento sulla necessità di limitarne i poteri rispetto alle scelte politiche e alle competenze dell amministrazione; l idea che vi sia sempre una risposta giusta a ogni questione giuridica è stata respinta da chi ha messo l accento sull indeterminatezza dei sistemi giuridici e sui conflitti tra norme morali. Qui non possiamo affrontare le innumerevoli questioni connesse con le diverse valutazioni dell opera di Dworkin e dei suoi impatti sul pensiero giuridico contemporaneo. Ci limitiamo a osservare che la sua opera rappresenta oggi un riferimento imprescindibile non solo per il dibattito filosofico giuridico, ma anche per la teoria liberale dell etica, dell eguaglianza e della democrazia. Giorgio Bongiovanni (CIRSFID e Dipartimento di Scienze Giuridiche dell Università di Bologna), è docente di Filosofia del diritto. Tra le sue pubblicazioni, Costituzionalismo e teoria del diritto, Laterza, 2005; Oggettività e morale (a cura di), B. Mondadori, 2007; la voce Neocostituzionalismo in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Giovanni Sartor (CIRSFID e Dipartimento di Scienze Giuridiche dell Università di Bologna; Istituto Universitario Europeo di Firenze), è docente di Informatica giuridica e di Teoria del Su questi aspetti, si veda R. Dworkin, Constitutionalism and Democracy, in European Journal of Philosophy, n. 1, R. Dworkin, Justice for Hedgehogs, cit., p

6 diritto. Tra le sue pubblicazioni Legal Reasoning: A Cognitive Approach to the Law, Springer, 2005 e L informatica giuridica e le tecnologie dell informazione, Giappichelli,

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