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2 La Dott. sa Diddi Nardi ha elaborato le parti relative a: sistema delle fonti, forme di stato e forme di governo, parlamento, presidente della Repubblica, governo, corte costituzionale, regioni e riforma del Titolo V. La Dott. sa Coen le parti relative a: referendum, diritti, doveri e uguaglianza, magistratura.

3 Rita Diddi Nardi Rossana Coen La Costituzione italiana Guida alla lettura VI edizione riveduta e ampliata

4 Copyright MMXIV ARACNE editrice int.le S.r.l. via Quarto Negroni, Ariccia (RM) (06) ISBN I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell Editore. VI edizione: ottobre 2014

5 INDICE SOMMARIO CAPITOLO I IL SISTEMA DELLE FONTI... 1 SEZIONE I... 1 PROFILI GENERALI Le fonti. Definizione Fonti atto e fonti fatto Atto, disposizione, norma... 2 SEZIONE II... 4 LE ANTINOMIE E I CRITERI DI SOLUZIONE Criteri di soluzione Principi comuni SEZIONE III LE FONTI DEL DIRITTO Fonti di rango costituzionale Fonti primarie statali Fonti primarie regionali Fonti comunitarie Fonti secondarie statali Fonti secondarie regionali Fonti fatto SEZIONE IV LE FONTI DI COGNIZIONE E L INTERPRETAZIONE Fonti di cognizione L interpretazione CAPITOLO II LO STATO SEZIONE I ELEMENTI COSTITUTIVI SEZIONE II FORME DI STATO Profili generali e classificazioni SEZIONE III FORME DI GOVERNO Profili generali... 65

6 Indice sommario II Indice sommario II 2. La forma di governo parlamentare La forma di governo presidenziale La forma di governo semipresidenziale La forma di governo direttoriale CAPITOLO III IL REFERENDUM SEZIONE I IL REFERENDUM TRA DEMOCRAZIA DIRETTA E DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA SEZIONE II IL REFERENDUM IN ASSEMBLEA COSTITUENTE SEZIONE III TIPOLOGIA DEI REFERENDUM Il referendum abrogativo Il referendum costituzionale Il referendum consultivo Il referendum di indirizzo SEZIONE IV UN CASE STUDY: IL REFERENDUM ABROGATIVO IN MATERIA ELETTORALE DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE CAPITOLO IV DIRITTI, DOVERI, EGUAGLIANZA SEZIONE I DIRITTI E LIBERTÀ. PROFILI GENERALI L evoluzione dei diritti di libertà I nuovi diritti I diritti inviolabili Le garanzie dei diritti: riserva di legge e riserva di giurisdizione SEZIONE II LE LIBERTÀ Art. 13 Libertà personale Art. 14 Libertà di domicilio Art. 15 Libertà e segretezza della corrispondenza e della comunicazione Art. 16 Libertà di circolazione e soggiorno Art. 17 Libertà di riunione

7 Indice sommario III 26. Art. 18 Libertà di associazione Art. 19 Libertà di religione Art. 21 Libertà di manifestazione del pensiero SEZIONE III DIRITTI SOCIALI Diritti sociali e diritti economici In particolare: il diritto alla salute SEZIONE IV I DOVERI COSTITUZIONALI I doveri di solidarietà politica, economica e sociale SEZIONE V IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA L eguaglianza formale (art. 3, comma 1, Cost.) L eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.) L eguaglianza formale nella giurisprudenza costituzionale CAPITOLO V IL PARLAMENTO SEZIONE I PROFILI GENERALI Il bicameralismo nell ordinamento italiano Caratteri del Parlamento Il Parlamento in seduta comune Prerogative delle Camere Prerogative dei parlamentari Scioglimento anticipato, proroga, prorogatio SEZIONE II ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE I regolamenti parlamentari Gli organi interni delle Camere SEZIONE III IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO Iniziativa (fase introduttiva) Approvazione (fase costitutiva) Promulgazione e pubblicazione (fase integrativa dell efficacia) SEZIONE IV ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E INFORMAZIONE Le leggi di indirizzo politico Attività di indirizzo

8 Indice sommario IV Indice sommario IV 3. Attività di controllo e informazione CAPITOLO VI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il Presidente come rappresentante dell unità nazionale Elezione Supplenza e cessazione dalla carica Irresponsabilità e controfirma ministeriale I reati presidenziali Le attribuzioni Gli atti. Classificazione Il Presidente della Repubblica come capo di organi collegiali CAPITOLO VII IL GOVERNO SEZIONE I LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO Profili generali Gli organi necessari Gli organi eventuali SEZIONE II IL RAPPORTO FIDUCIARIO Rapporto di fiducia e crisi di Governo La mozione di sfiducia Formazione del Governo: consultazioni, incarico, preincarico, mandato esplorativo, nomina, giuramento, mozione di fiducia La questione di fiducia La mozione di sfiducia individuale Il caso Mancuso Il rimpasto SEZIONE III L ATTIVITÀ NORMATIVA DEL GOVERNO. GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE Decreto legislativo (art. 76 Cost. e 14 l. 400/1988) Decreto legge (art. 77 Cost. e 15 l. 400/1988) Decreti di attuazione degli Statuti speciali CAPITOLO VIII LA MAGISTRATURA

9 Indice sommario V SEZIONE I LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE Profili generali Giurisdizione ordinaria e speciale I principi costituzionali in tema di giurisdizione SEZIONE II LE GARANZIE DI INDIPENDENZA DELL ORDINE GIUDIZIARIO Autonomia e indipendenza della magistratura ordinaria Il Consiglio Superiore della magistratura Il Ministro della giustizia CAPITOLO IX LA CORTE COSTITUZIONALE SEZIONE I IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ: PROFILI GENERALI SEZIONE II LA CORTE COSTITUZIONALE Competenze Composizione Status dei giudici SEZIONE III IL GIUDIZIO SULLE LEGGI Il giudizio in via incidentale Il giudizio in via principale (o in via d azione) Le decisioni: sentenze ed ordinanze Tipologia delle sentenze SEZIONE IV I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE Tipologia I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato I conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni SEZIONE V IL GIUDIZIO SULLE ACCUSE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SEZIONE VI IL GIUDIZIO SULL AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO413 CAPITOLO X

10 Indice sommario VI Indice sommario VI LE REGIONI E LA RIFORMA DEL TITOLO V SEZIONE I PROFILI GENERALI Regioni ordinarie e Regioni speciali Differenza stato regionale stato federale Il regionalismo differenziato SEZIONE II L ORGANIZZAZIONE DELLE REGIONI Gli organi delle regioni. Profili generali Il Consiglio regionale Il Presidente e la Giunta SEZIONE III LE FUNZIONI DELLE REGIONI L autonomia statutaria e la forma di governo L autonomia legislativa e la potestà regolamentare L autonomia amministrativa L autonomia finanziaria SEZIONE IV I RACCORDI TRA LO STATO E LE REGIONI Il principio di leale collaborazione Le Conferenze SEZIONE V I CONTROLLI SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DELLA REGIONE I controlli sugli atti Il controllo sugli organi

11 1. Le fonti. Definizione CAPITOLO I IL SISTEMA DELLE FONTI SEZIONE I PROFILI GENERALI Un ordinamento giuridico si compone di una molteplicità di norme. Gli atti o fatti che lo stesso ordinamento abilita a produrre le norme che lo compongono sono denominati fonti del diritto, o fonti di produzione. Le fonti del diritto sono individuate da ciascun ordinamento (principio di relatività) e ne assicurano il rinnovamento continuo nel tempo (principio di inesauribilità). Le fonti del diritto si distinguono sia da atti e fatti giuridici estranei alla produzione del diritto sia da fatti economici, politici, sociali che ne determinano o influenzano il contenuto senza però essere fonti di produzione. La Costituzione italiana non prevede una elencazione delle fonti. Piuttosto, pone norme che si configurano come fonti sulla produzione. Per la legge ordinaria sono gli artt. 70 ss. Cost. che attribuiscono alle Camere la funzione legislativa, e disciplinano il procedimento di formazione. Per la legge costituzionale il riferimento è invece all art. 138 Cost. Una elencazione delle fonti, molto ridotta, si ritrova nelle Disposizioni preliminari al codice civile (c. d. preleggi), che prevedono all art. 1 che sono fonti del diritto: le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi, e all art. 2 menzionano gli atti del Governo aventi forza di legge. Tale elencazione non è certo tassativa, ed è contenuta in una fonte primaria del 1942, quindi anteriore alla Costituzione e di rango inferiore. Le norme corporative richiamate sono venute meno con la caduta del regime fascista. 2. Fonti atto e fonti fatto 2.1. Le fonti atto

12 I. Il sistema delle fonti 2 I. Il sistema delle fonti 2 Sono manifestazioni di volontà di organi dello Stato o di altri enti pubblici, abilitati dall ordinamento con norme sulla produzione a porre norme giuridiche contenute in un testo scritto (cd atti normativi). Ogni fonte atto ha una sua forma tipica, che ci consente di riconoscerla, costituita da una serie di elementi quali l organo deliberante, il nome dell atto, il procedimento di formazione, l organo emanante e il modo di esternazione dell atto che l ordinamento prevede per quella categoria di fonte (cd. principio della tipicità delle fonti). Gli atti normativi si caratterizzano, distinguendosi così dalla categoria generale degli atti giuridici: perché promanano da organi cui è stata attribuita la competenza a porre norme giuridiche per gli effetti vincolanti per tutti i consociati e l applicazione del principio ignorantia legis non excusat per l applicazione del principio jura novit curia, cioè il potere dovere del giudice di verificare l esistenza e la vigenza della norma da applicare al caso concreto perché solo per la loro violazione l art. 111 Cost. prevede la possibilità di ricorrere in Cassazione per l applicazione solo ad essi dell art. 12 delle preleggi in tema di interpretazione Le fonti fatto Non tutto il diritto nasce necessariamente da fonti atto, o fonti legali. La produzione di norme giuridiche può venire se l ordinamento lo consente - anche dal fatto. Un esempio è la consuetudine, che però nell ordinamento italiano è efficace solo se richiamata dalle stesse fonti legali, secondo quanto prevede l art. 8 delle preleggi. (vedi infra, Sez. III, 7.) 3. Atto, disposizione, norma Il concetto di fonte è correlato a quello di norma giuridica. I due concetti vanno però tenuti distinti. La fonte è un atto (cd atto normativo) in grado di produrre norme. Atto normativo. È un testo scritto, articolato in disposizioni, che sono espressioni linguistiche di senso compiuto.

13 I. I. Il Il sistema delle fonti 3 Disposizione. Costituisce il contenuto prescrittivo dell atto attraverso il quale si manifesta la volontà del legislatore. Norma. Si trae dalle disposizioni, attraverso l attività interpretativa, e pone la regola che detta il comportamento. Le norme quindi sono l effetto e il prodotto dell atto, elementi, però, ormai staccati dalla fonte che le ha prodotte, e che vivono autonomamente, in connessione sistematica con le altre norme dell ordinamento. La norma come regola si distingue dalla disposizione come formulazione linguistica, consentendo una visione dinamica del sistema giuridico. Nel tempo, infatti, senza che la disposizione subisca modifiche formali, attraverso una nuova interpretazione, se ne potrà trarre una norma diversa e più adeguata ai tempi. Il cd diritto vivente è formato dall insieme di norme che le disposizioni, in base all interpretazione e applicazione, esprimono nell attuale momento, e non al momento in cui entrarono a far parte dell ordinamento. Proprio perché la norma si ricava in base ad un attività interpretativa, più disposizioni possono esprimere una sola norma, o viceversa da un unica disposizione si possono trarre più norme. Nelle fonti fatto, invece, le norme non trovano il loro fondamento in una disposizione di riferimento, in quanto sono prodotte da consuetudini o convenzioni (cd norme non scritte), o sono riprese con un rinvio da altro ordinamento.

14 I. Il sistema delle fonti 4 I. Il sistema delle fonti 4 1. Criteri di soluzione SEZIONE II LE ANTINOMIE E I CRITERI DI SOLUZIONE Molteplici norme, venute in essere in tempi diversi, da parte di soggetti diversi, con forza diversa, entrano a comporre l ordinamento giuridico. Ciò comporta inevitabilmente la possibilità di antinomie: fonti diverse o anche la medesima fonte possono disciplinare in modo diverso la stessa materia. Ma l ordinamento giuridico è per definizione un sistema ordinato, secondo principi di unità formale e sostanziale. Unità formale vuol significare che fanno parte integrante dell ordinamento solo le norme poste, prodotte, da quei fatti e atti autorizzati dallo stesso ordinamento a produrre diritto oggettivo. Unità sostanziale vuol dire che una sola norma, in ogni momento, sarà quella valida ed efficace in vista dell applicazione al caso concreto. Quindi, le antinomie non sono consentite, e, qualora si manifestino, vanno risolte. Ogni ordinamento avrà i suoi criteri di risoluzione delle antinomie. Nel nostro sistema trovano applicazione il principio cronologico, il principio gerarchico, il principio di competenza e per alcuni il principio di specialità Criterio cronologico Il criterio cronologico disciplina la successione delle norme nel tempo. In base ad esso, in caso di contrasto tra due norme poste da fonti omogenee, ossia di pari grado ed aventi la medesima forza, ma emanate in tempi diversi (es. due leggi ordinarie, una legge ordinaria e un decreto legislativo, due regolamenti governativi), si deve applicare la norma prodotta successivamente. La norma precedente perde efficacia dal giorno in cui entra in vigore la nuova norma (lex posterior derogat priori). Dall applicazione del criterio cronologico discende l istituto dell abrogazione, che circoscrive nel tempo l efficacia della norma eliminata, limitando la sua applicabilità ai fatti verificatisi

15 I. I. Il Il sistema delle fonti 5 dall inizio della sua vigenza sino all entrata in vigore della nuova norma (Corte cost. sent. 49/1970.) L abrogazione Non è espressamente richiamata in Costituzione (che però la presuppone ad esempio nell art. 75 in tema di referendum abrogativo), ma è disciplinata dall art. 15 delle preleggi che dopo aver disposto che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori, distingue tre tipi di abrogazione: 1. espressa che si ha quando lo stesso legislatore in una disposizione normativa successiva indica le norme da abrogare 2. implicita che si ha quando una o più disposizioni della nuova legge risultano incompatibili con quelle della precedente (spetta in tal caso all interprete accertare l avvenuta abrogazione di una norma preesistente) 3. tacita che si ha quando la nuova legge disciplina ex novo l intera materia già regolata da una legge precedente. Non è, infatti, possibile che coesistano due leggi che disciplinino in modo diverso l intera materia. Il contrasto tra la vecchia e la nuova norma è un contrasto tra norme entrambe valide. La norma precedente viene eliminata non perché è viziata, ma per una nuova e diversa scelta politica del legislatore. L art. 11 delle preleggi sancisce che la legge non dispone che per l avvenire, essa non ha effetto retroattivo. Da questo si ricava che l abrogazione opera ex nunc, da ora, cioè dal momento in cui entra in vigore la nuova fonte (cd principio della irretroattività della legge). Come affermato dalla Corte costituzionale, la legge abrogata originariamente fonte di una norma riferibile ad una serie indefinita di fatti futuri è ormai fonte di una norma riferibile solo ad una serie definita di rapporti passati (Corte cost. sent. 63/1970.) 2. L abrogazione fa cessare la vigenza ma non elimina le norme anteriori, che possono applicarsi ai rapporti non ancora esauriti sorti sotto la loro vigenza e, a volte, anche a rapporti successivi, se così previsto dalle nuove norme (cd ultrattività). 1 Corte cost. sent. 49/ Corte cost. sent. 63/1970

16 I. Il sistema delle fonti 6 I. Il sistema delle fonti 6 Il principio di irretroattività è contenuto in una fonte primaria (art. 11 preleggi), e può dunque essere derogato da una legge successiva. Un limite è però previsto in Costituzione per le leggi in materia penale, sancendo l art. 25, comma 2, Cost. che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. In materia tributaria poi la l. 212/2000 prevede che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Il limite alla retroattività della legge garantisce i cd diritti quesiti, cioè le situazioni giuridiche già definite che non si possono riaprire per il principio della certezza del diritto Criterio gerarchico La fonte del diritto viene individuata da una forma tipica. Quest ultima dipende dagli organi deliberanti, dal procedimento di formazione, dagli organi emananti, dal modo di esternazione che l ordinamento ha stabilito. Ad ogni forma tipica si connette una forza tipica, misurata dalla capacità di innovare l ordinamento giuridico (forza attiva), e di resistere alla innovazione introdotta da altre fonti (forza passiva). La maggiore o minore misura di forza attiva e forza passiva determina la posizione nella scala gerarchica delle fonti, e le norme di grado superiore prevalgono su quelle di grado inferiore (lex superior derogat legi inferiori), e ne determinano le condizioni di validità e di efficacia La scala gerarchica La gerarchia delle fonti nell ordinamento italiano è configurata come segue: 1) Sono di rango superiore: la Costituzione, le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, gli statuti delle regioni speciali; 2) sono di rango primario: le leggi ordinarie, gli atti aventi forza di legge del Governo (decreti legislativi, decreti legge, decreti di attuazione degli Statuti speciali, decreti ex art. 78 Cost.), i regolamenti parlamentari, il referendum abrogativo, gli Statuti delle regioni ordinarie, le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano; 3) sono fonti secondarie: i regolamenti governativi, ministeriali ed interministeriali, i regolamenti regionali e di enti dotati di autonomia, i regolamenti di enti pubblici non territoriali, i regolamenti di autorità

17 I. I. Il Il sistema delle fonti 7 amministrative indipendenti e di tutte le altre autorità a cui la legge (fonte primaria) riconosce potestà regolamentare Annullamento e abrogazione Le norme di grado inferiore, in caso di contrasto per aver disposto in maniera difforme da quelle superiori, saranno viziate nella legittimità e quindi invalide. L illegittimità deve essere dichiarata dagli organi competenti, e da tale dichiarazione discende l annullamento dell atto, e l eliminazione dall ordinamento dell atto medesimo con efficacia retroattiva (ex tunc). L annullamento riguarda, però, solo i rapporti giuridici ancora pendenti e non i rapporti esauriti (ad es., quelli definiti con sentenza passata in giudicato). Nel caso di contrasto tra Costituzione e leggi o atti aventi forza di legge l organo competente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale è la Corte costituzionale. Nel caso di contrasto tra legge e regolamenti (fonti secondarie), l annullamento sarà pronunciato dagli organi della giurisdizione amministrativa (TAR e Consiglio di Stato). Annullamento e abrogazione si differenziano in quanto: l abrogazione discende dall applicazione del criterio cronologico ed ha efficacia ex nunc l annullamento discende dall applicazione del criterio gerarchico e opera ex tunc l abrogazione deriva da un fisiologico rinnovarsi delle fonti e la norma eliminata non presenta vizi l annullamento presuppone necessariamente un vizio nelle norme da eliminare l abrogazione opera automaticamente e può essere rilevata da qualunque giudice l annullamento per operare necessita di una pronuncia del giudice competente. Si possono verificare delle interferenze tra criterio cronologico e criterio gerarchico, come nell ipotesi di contrasto tra una norma di grado inferiore ed una norma di grado superiore successiva. Ci si è chiesto quale dei due criteri operi in tal caso, con particolare riferimento alle leggi anteriori alla Costituzione e le disposizioni costituzionali. I giudici comuni, se dubitano della costituzionalità di norme legislative anteriori o successive alla Costituzione, devono sollevare

18 I. Il sistema delle fonti 8 I. Il sistema delle fonti 8 la questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale sempre che, data l evidenza del contrasto, non ritengano risolta l antinomia in chiave di abrogazione (cd illegittimità costituzionale sopravvenuta), com è stato necessario fare fino al 1956 prima dell inizio dell attività della Corte costituzionale. Successivamente i giudici comuni hanno preferito rimettere l antinomia alla Corte. Il sistema delle fonti nell ordinamento giuridico italiano è chiuso a livello di fonti primarie, che sono solo quelle disciplinate dalla Costituzione. È invece aperto a livello secondario in quanto rimette alla legge la possibilità di creare fonti secondarie diverse, che in base al principio di legalità trovano nella stessa la loro legittimazione Fonti atipiche e leggi rinforzate Si parla di fonti atipiche quando si verifica una divergenza tra la forza (attiva o passiva) di un atto normativo rispetto alla forza tipica che gli spetterebbe per il grado gerarchico che occupa nel sistema delle fonti. A forma tipica non corrisponde più forza tipica. La fonte atipica avrà quindi una capacità innovativa o di resistenza diversa (quindi, atipica). Esempio di fonti atipiche con minore forza attiva (cioè capacità di innovare l ordinamento) sono le leggi di approvazione di bilanci e consuntivi, documenti contabili approvati con il procedimento legislativo (cd leggi meramente formali) in base e subito dopo l approvazione della legge finanziaria, oggi denominata di stabilità, che è quella che concretamente apporta le modifiche nell ordinamento (cd legge in senso sostanziale). Altro esempio sono le leggi regolanti la condizione giuridica dello straniero che, in base all art. 10 Cost., devono disporre in conformità delle norme e dei trattati internazionali, che ne limitano la capacità innovativa. Viceversa sono fonti atipiche per forza passiva potenziata (rispetto a tutte le altre) quelle leggi che l art. 75, comma 2, sottrae al referendum, da questa elencazione emerge che la legge di bilancio è atipica su due fronti in quanto ha minore forza attiva ma maggiore resistenza passiva. Nella categoria delle fonti atipiche rientrano anche le cd leggi rinforzate (che possono essere leggi costituzionali, ordinarie o regio-

19 I. I. Il Il sistema delle fonti 9 nali), che presentano come elemento di atipicità delle varianti di procedimento. Il procedimento di formazione tipico risulta più complesso per delle condizioni o modalità ulteriori che vengono richieste. Come ad es., per le leggi di modifiche territoriali: l art. 132, primo comma, per fondere Regioni esistenti o creare nuove Regioni chiede non solo la legge costituzionale, ma come rinforzi l iniziativa di un certo quorum di Consigli comunali, il parere dei Consigli regionali interessati e un referendum di approvazione delle popolazioni interessate. L art. 132, comma 2, poi prevede che il passaggio di Province e Comuni da una Regione all altra si attua con legge statale, ma occorre anche l approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa con referendum ed il parere dei Consigli regionali. Ed ancora il secondo comma dell art. 133 stabilisce che l istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni deve avvenire con legge regionale, ma sentite le popolazioni interessate come elemento che rinforza il procedimento legislativo. La riforma del Titolo V Cost. (l. cost. n. 3 del 2001) all art. 116, terzo comma, ha introdotto una nuova figura di fonte rinforzata: la legge statale che concede ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in alcune materie del 117 Cost. espressamente richiamate, nel caso in cui una regione lo richieda, cd legge di differenziazione. Tale legge, d iniziativa della regione interessata, dovrà essere approvata a maggioranza assoluta delle Camere, sulla base di un intesa tra Stato e regione, sentiti gli enti locali. Si attua in tal modo il cd regionalismo differenziato. Altri esempi sono: la legge prevista dall art. 7 Cost. che regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, ma preceduta da un accordo e la legge prevista dal successivo art. 8 che disciplina i rapporti tra Stato e confessioni acattoliche, che deve essere preceduta da un intesa. Accordo e intesa sono indispensabili elementi del procedimento che rinforzano tali leggi che non potranno essere unilateralmente modificate dallo Stato né sottoposte a referendum abrogativo Criterio della competenza

20 I. Il sistema delle fonti 10 I. Il sistema delle fonti 10 Nell ordinamento statutario albertino 3 costituzione di tipo flessibile (cioè modificabile con i normali strumenti di legislazione ordinaria) - non esisteva una fonte sovraordinata alla legge. Il sistema delle fonti era limitato alle leggi, i regolamenti e gli usi. Bastavano dunque i due criteri cronologico e gerarchico per risolvere eventuali antinomie. Con l entrata in vigore della Costituzione repubblicana del , il sistema delle fonti è diventato più complesso. Anzitutto, la Costituzione rigida è fonte diversa e superiore rispetto alla legge ordinaria. Inoltre, sottraendo alla legge ordinaria la disciplina di una materia ed affidandola anche a soggetti diversi dallo Stato (Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano), si rende necessario introdurre il criterio della competenza. Secondo tale criterio le fonti si rapportano le une alle altre non con riguardo alla maggiore o minore forza (come nel criterio gerarchico), ma in base ad una attribuzione specifica di competenza relativa alla materia o all ambito territoriale di efficacia. Le antinomie si risolveranno applicando la norma prodotta dalla fonte competente a disciplinare la materia con esclusione di qualunque altro atto-fonte, che se intervenisse, sarebbe invalido. Una fonte incompetente non può nemmeno temporaneamente sostituire la fonte competente, a differenza di quanto avviene nel criterio gerarchico, dove, ad es., un regolamento può intervenire su di una materia non ancora disciplinata dalla legge. Il criterio può operare come netta separazione di competenza, come ad esempio tra legge ordinaria e regolamento parlamentare cui è riservata la competenza costituzionalmente garantita relativa all organizzazione interna delle Camere, o nel caso delle materie di competenza esclusiva dello Stato rispetto alle Regioni, elencate nell art. 117, comma 2, Cost. (come modificato dalla legge cost. n. 3/2001). Oppure si può avere una concorrenza di competenza dove due fonti, ciascuna nei limiti della propria competenza, concorrono alla disciplina finale di una materia, come ad es. nella potestà legislativa concorrente delle Regioni, lo Stato emana leggi cornice contenenti 3 Statuto Albertino, 4 marzo Costituzione italiana del 1948

21 I. I. Il Il sistema delle fonti 11 solo i principi fondamentali della materia e le Regioni la normativa di dettaglio rispettando i principi fissati dalla legge statale. La Corte costituzionale ha indicato tale criterio come principio guida per i giudici nella risoluzione di conflitti tra atti normativi statali e regionali ed anche tra atti statali e fonti comunitarie (Corte cost. sent. 170/1984) Criterio della specialità Ai criteri gerarchico, cronologico e di competenza alcuni autori affiancano il cd criterio della specialità, che si riassume nel brocardo lex specialis derogat generali; lex posterior generalis non derogat legi priori speciali (la legge speciale deroga la legge generale e la legge successiva generale non abroga la legge precedente speciale). La norma è speciale quando, rispetto a un altra, contiene tutti gli elementi della fattispecie generale ed anche un ulteriore disciplina che le conferisce il carattere della specialità. Si assiste così al fenomeno della deroga come eccezione introdotta dal legislatore alla disciplina generale. Nell ipotesi in cui la norma derogante venga meno (per abrogazione, scadenza del termine temporaneo di vigenza) la norma generale riespanderà la propria efficacia e si riapplicherà a tutte le fattispecie indicate. Questo criterio trova un unica testuale indicazione nell art. 15 del cod. pen.: quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia stabilito diversamente. 2. Principi comuni I criteri per la soluzione delle antinomie esplicano la loro funzione al momento dell applicazione della norma. È in tale sede, infatti, che si manifestano le antinomie, quando cioè l interprete (il giudice), nel risolvere una controversia concreta, deve individuare la norma applicabile. Questa norma, in base al principio della certezza del diritto, fondamentale (anche se implicito) nell ordinamento, non può che essere una. Quindi, nel momento in cui il giudice ne trovi più di una, dovrà utilizzare uno dei criteri per scegliere quella da applicare. 5 Corte cost. sent. 170/1984.

22 I. Il sistema delle fonti 12 I. Il sistema delle fonti 12 In realtà, ancor prima di adottare uno dei tre criteri il giudice potrebbe risolvere l antinomia semplicemente sulla base della interpretazione (v. infra Sezione IV, 2). Può accadere, infatti, che norme a prima vista in contrasto tra loro, in seguito all uso delle diverse tecniche interpretative predisposte nell ordinamento, risultino poi compatibili. Si tratta delle cd. antinomie apparenti, che si contrappongono alle cd antinomie reali che per la loro risoluzione necessitano invece dell applicazione di uno dei criteri citati.

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