I materiali cellulosici: aspetti tecnici e novita legislative Roberta Feliciani
CARTA E CARTONE norme di carattere generale: DPR 777 e DL 108 norme specifiche: D.M.21.3.73 e successivi aggiornamenti
CARTA E CARTONE:disposizioni specifiche D.M. 21.3.73 e successivi aggiornamenti: disposizioni generali: Artt. 1-8 disposizioni specifiche: Artt.27-33 (Tit. II Capo IV)
CARTA E CARTONE: Artt. 1-8 Artt.1-3 :definizioni e campo di applicazione Art.4: inclusione in liste positive Art.5: inerzia dei materiali e oggetti Artt.6-8: responsabilità delle imprese, idoneità tecnologica all'uso, dichiarazioni di conformità, etichettatura, corretta informazione delle imprese utilizzatrici e del consumatore
CARTA E CARTONE: Artt.27-33 Art.27-27 bis: caratteristiche e requisiti delle carte e cartoni; liste positive Art.27 bis: cartoni multistrato Art.28: modalità di controllo per requisiti di idoneità. N.B. Alle carte e cartoni, per la loro natura non viene applicata la determinazione della migrazione globale Artt.29-30: accoppiamento, adesivi e collanti Art.31: coloranti, imbiancanti ottici Art. 32: identificazione del lato a contatto Art.33: deroghe, carte paraffinate
CARTA E CARTONE Liste positive costituenti: materie fibrose, sostanze di carica e sostanze ausiliarie coadiuvanti tecnologici di lavorazione Controllo di composizione materie fibrose, sostanze di carica, sostanze ausiliarie Requisiti di purezza imbiancanti ottici, piombo, PCB
CARTA E CARTONE: All.I,II,III,IV Allegato I: protocollo per l inserimento di nuovi componenti (aggiornato con il D.M. 03.06.1994). Come per le materie plastiche, tale protocollo ha funzione di guida Allegato II: liste positive: costituenti delle carte e dei cartoni (materie fibrose, sostanze di carica, sostanze ausiliare) e coadiuvanti tecnologici di lavorazione Allegato III-IV: classificazione convenzionale, criteri e metodi di controllo
CARTA E CARTONE: storia normativa D.M.21.3.73 : ammesso l impiego di fibre di riciclo solo per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione D.M. 18.6.79: norma revisionata e possibilita di impiego di fibre di riciclo per tutti gli alimenti purche le carte rispondessero, oltre che alle norme del 21.3.73, anche alla verifica dei tre requisiti di purezza: policlorobifenili 10 ppm, assenza di imbiancanti ottici e piombo 3 µg/dm 2 Decreto 220 del 26.04.93: possibilita di impiegare fibre di riciclo solo per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione, ancora in vigore i requisiti di purezza.
CARTA E CARTONE: storia normativa D.M. 18.1.91 e 15.7.93: nel caso di alcuni tipi di alimenti (v.art. 27 bis D.M. 21.03.1973) sprovvisti di potere estrattivo, è ammessa la possibilità di utilizzare articoli di carta o cartoncino a più strati, di ben identificata grammatura, di cui solo quello a diretto contatto con l alimento risulti conforme alla normativa per quanto concerne il limite del Piombo.
CARTA E CARTONE: storia normativa Decreto 267 del 30.5.2001 Abolito il controllo degli imbiancanti ottici fra i requisiti di purezza Lista positiva di imbiancanti ottici ammessi all uso, con limite di impiego (0,3% p/p, cumulativo per tutti gli imbiancanti presenti) Controllo della migrazione (UNI EN 648) degli imbiancanti carte e cartoni destinati al contatto con alimenti per i quali sono previste prove di cessione nella classificazione convenzionale Variazione dei limiti per i PCB da 10 ppm a 2 ppm
LEGNO E SUGHERO non regolamentati in maniera specifica non debbono cedere sostanze nocive non debbono alterare le caratteristiche organolettiche per articoli trattati norme specifiche dei vari materiali
Cellulosa Rigenerata: primi provvedimenti normativi nazionali!disposizioni di carattere generale (DPR 777 e DL 108)!disposizioni specifiche (Titolo II-Capo III-DM 21.3.73)!anche cellulosa rigenerata laccata (strato di vernice non > 40mg/dm2)!lista positiva di componenti autorizzati!metodo analitico per la verifica della composizione (sez.5 All.IV al D.M.21.3.73)
Cellulosa Rigenerata: situazione attuale a livello nazionale! Decreto 1.7.94 n. 556 (rec. Direttive 93/10 e 93/111)! Budelli sintetici: ammessi purche si tratti solo di cellulosa e come ammorbidente si usi glicerina non>13%
Cellulosa Rigenerata: segue situazione attuale a livello nazionale Articoli 1-8: disposizioni generali del D.M.21.3.73 Artt. 1-3: definizione e campo di applicazione Art. 4: inclusione in liste positive Art. 5: rispondenza a limiti di migrazione Artt. 6-8: responsabilità delle imprese, idoneità tecnologica all uso, dichiarazioni di conformità, etichettatura, corretta informazione delle imprese utilizzatrici e del consumatore
Cellulosa Rigenerata: segue situazione attuale a livello nazionale Art.23 del 21.3.73: per l accoppiamento di pellicole di cellulosa rigenerata verniciata e non verniciata, con se stesse e con altri materiali, si possono usare, quali adesivi, sostanze diverse da quelle riportate nell allegato II, sezione 3-bis, allegato al presente decreto, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all interno o sulla superficie di prodotti alimentari.
Cellulosa Rigenerata: segue situazione attuale a livello nazionale Artt.1-5 del D.M. 1.7.94 Art.1: Art.2: Art.3: campo di applicazione della norma, definizione di cellulosa rigenerata, spessore dello strato di vernice non > 50 mg/dm 2 requisiti di composizione delle pellicole di cellulosa rigenerata requisiti di impiego (parte stampata non a contatto con gli alimenti) Art.4: cellulosa rigenerata verniciata con strato > 50 mg/dm 2 = disposizioni previste per le materie plastiche-budelli sintetici ammessi purchè costituiti solo di cellulosa rigenerata plastificata con glicerina Art.5: disposizioni di tipo commerciale