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OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI Art. 17-ter DPR 633/72: Split Payment... 2 Split Payment: Cessioni di beni e prestazioni di servizi... 3 Split Payment: Acquisti da parte di Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio di attività commerciali...6 Split Payment: Acquisti da parte di società controllate dalle P.A. o società quotate...9 Art. 6 c. 5 DPR 633/72 - fatture emesse fino al 31/12/2014...11 Pagina 1 di 14

OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI Art. 17-ter DPR 633/72: Split Payment La lettera b) del comma 629 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, c.d. legge di stabilità 2015 (pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29/12/2014, S.O. n. 99), introduce nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo articolo 17-ter denominato Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici. L'art. 17-ter introduce il nuovo meccanismo della SCISSIONE DEI PAGAMENTI, anche detto SPLIT PAYMENT, il quale prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate alle Pubbliche Amministrazioni l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi nelle modalità e nei termini previsti con decreto del Ministero dell'economia. Il meccanismo si applica alle operazioni effettuate verso Pubbliche Amministrazioni per le quali l'esigibilità dell'imposta sorge dal 1 gennaio 2015. L'art. 1 del D.L. 24/04/2017 n. 50 (le cui disposizioni attuative sono contenute nel Decreto Ministeriale del 27/06/2017) estende, a decorrere dalle fatture emesse dal 1 luglio 2017, l'ambito di applicazione dello split payment anche a società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni e società quotate che risultano incluse dell'indice FTSE MIB. Lo split payment riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 perciò risultano escluse le operazioni certificate con ricevuta fiscale oppure scontrino fiscale ovvero scontrino non fiscale per chi si avvale della trasmissione telematica dei corrispettivi. Pagina 2 di 14

Split Payment: Cessioni di beni e prestazioni di servizi I soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o società da esse controllate, oppure società quotate all'indice FTSE MIB, devono emettere fattura ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 che rechi l'annotazione scissione dei pagamenti. I cedenti non sono tenuti al pagamento dell'imposta e registrano le fatture emesse ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 633/1972 senza computare l'iva nella liquidazione periodica. Le fatture emesse assoggettate al regime della scissione dei pagamenti devono essere identificate in registrazione mediante l'impostazione IVA split payment prevista nella sezione Altri dati del dialogo di registrazione della fattura. Tale opzione viene visualizzata se si verificano le seguenti condizioni: la causale prevede come tipo documento fattura, nota di accredito oppure nota di addebito la data di registrazione è uguale o superiore al 01/01/2015 In fase di modifica della registrazione l'opzione non può essere modificata. Tutte le righe del documento rientrano automaticamente nello split payment; se fosse necessario escludere una riga dal meccanismo è possibile attivare l'opzione Escludi riga da split payment presente nei dati riga nel layer accanto al sottoconto. Pagina 3 di 14

Una volta salvato il documento: l'iva verrà contabilizzata nel sottoconto 205142 000 IVA split payment reperito dalla tabella Sottoconti per registrazioni automatiche; il giroconto automatico verrà creato con la causale 2179 che giroconta l'importo dell'iva split payment con il credito nei confronti del soggetto cliente; la rata o le rate da incassare verranno create al netto dell'iva. Pagina 4 di 14

LIQUIDAZIONE IVA E STAMPA DEI REGISTRI IVA L'elaborazione della liquidazione IVA e dei relativi giroconti contabili esclude i movimenti rilevati con il meccanismo dello split payment. Nelle fatture soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti è indicata l'iva che, anche se non concorre alla liquidazione periodica, andrà indicata nei registri IVA. Pagina 5 di 14

Split Payment: Acquisti da parte di Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio di attività commerciali Il decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 23/01/2015, all'art. 3, specifica che per le operazioni soggette allo split payment l'imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura. Tuttavia, ai fini di semplificazione, nel comma 2 dello stesso articolo, si consente all'amministrazione acquirente di optare per un'esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura. L'applicativo consente di rilevare l'operazione esclusivamente in quest'ultimo caso (esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura). Nella contabilità della Pubblica Amministrazione dovrà essere registrata la fattura d'acquisto con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, e la stessa dovrà essere annotata anche nei registri di cui agli articoli 23 o 24 del D.P.R. 633/1972, ovvero il registro vendite o registro corrispettivi. In sostanza si applica il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge). A tal fine occorre rilevare la fattura con le seguenti modalità: Registrare la fattura d'acquisto con causale 353 Fattura d'acquisto split payment (reverse charge) e senza particolari trattamenti IVA.L'utilizzo, in registrazione della Causale contabile 353 Fattura di acquisto split payment (reverse charge) permette di impostare automaticamente la corrispondente opzione nel dialogo di registrazione delle fatture di acquisto e di vendita. Verrà generata automaticamente la fattura integrata nel registro vendite con causale 876 Autofattura acquisto split payment che propone in automatico la norma PY Pagina 6 di 14

Verrà generato automaticamente il giroconto tra il fornitore e il cliente per l'importo dell'iva La rata o le rate del documento verranno create al netto dell'iva. Pagina 7 di 14

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Split Payment: Acquisti da parte di società controllate dalle P.A. o società quotate Il Decreto Ministeriale del 27/06/2017, che contiene le disposizioni attuative delle nuove regole della scissione dei pagamenti introdotte dall'art. 1 del D.L. 24/04/2017 n. 50, estende, a decorrere dalle fatture emesse dal 1 luglio 2017, l'ambito di applicazione dello split payment anche a società controllate dalla P.A. e società quote che risultano incluse dell'indice FTSE MIB. Questi soggetti possono registrare le fatture di acquisto con split payment secondo due modalità: a) registrazione tramite il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) b) registrazione del solo movimento di acquisto con separato versamento dell'iva direttamente all'erario tramite modello F24 senza possibilità di compensare il tributo. L'applicativo consente di gestire entrambe le modalità. a) Registrazione tramite il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) Le registrazioni vanno effettuate con le stesse modalità indicate in precedenza con riferimento agli Acquisti da parte di Pubbliche Amministrazioni b) Registrazione del solo acquisto con separato versamento dell'iva Tale modalità prevede la registrazione del solo movimento di acquisto con separato versamento dell'iva direttamente all'erario tramite modello F24, senza possibilità di compensazione. Si precisa che rimane a carico dell'utente la rilevazione del tributo a debito in F24, mediante utilizzo di apposito codice tributo. Modalità di registrazione: registrare la fattura di acquisto con l'apposita causale 354 - Fattura di acquisto split payment (versamento separato) ; l'utilizzo della causale 354 comporterà la compilazione automatica della corrispondente opzione nel dialogo di registrazione della fattura di acquisto. In questo modo tutte le righe del documento saranno assoggettate a split payment, con la possibilità di escludere eventuali righe di fattura dal meccanismo della scissione dei pagamenti (opzione escludi riga da split payment nel layer presente sulla riga di fattura). Al salvataggio della fattura di acquisto: la rata del debito nei confronti del fornitore verrà creata al netto dell'imposta soggetta a split payment; verrà generato un nuovo giroconto automatico, per stornare il debito nei confronti del fornitore e rilevare il debito nei confronti dell'erario, per la parte di Iva soggetta a split payment; verrà contabilizzata l'imposta delle righe con Iva detraibile soggetta a split sul sottoconto Iva acquisti e la stessa iva verrà detratta nella liquidazione Iva del periodo (mese o trimestre) in cui è compresa la data di registrazione. Attenzione: L'Iva sugli acquisti split viene resa esigibile all'atto della registrazione della fattura (esigibilità immediata). Non viene gestita la rilevazione all'atto del pagamento del corrispettivo (esigibilità differita). Pagina 9 di 14

Modifiche relative alla registrazione delle fatture di vendite La registrazione delle fatture di vendite soggette a split payment non ha subito modifiche. Le fatture emesse soggette a split payment continueranno ad essere rilevate valorizzando l'opzione split payment nella testata di registrazione della fattura. Attenzione: l'opzione split payment non è presente sulle autofatture automatiche, create dalla registrazione di una fattura di acquisto split, soggetta a reverse charge. Le autofatture vengono riconosciute dalla presenza sulle righe di fattura della norma PY e l'imposta rientra nella liquidazione Iva, come normale l'iva a debito. Per gli utenti che NON utilizzano la modalità di registrazione automatica tramite la causale 353 Fattura di acquisto split payment ma che rilevano l'acquisto split payment con una causale che non genera autofattura e registrano manualmente l'autofattura split payment con una causale generica di vendita, NON dovranno impostare l'opzione split payment sulla testata della fattura, ma dovranno utilizzare la norma PY sulle righe di registrazione. In questo modo l'imposta verrà correttamente inclusa nella liquidazione iva del periodo. Ulteriori causali: Causale 512 Fattura di vendita split payment Causale 513 Nota accredito vendita split payment Causale 514 Nota addebito vendita split payment Causale 354 Fattura di acquisto split payment (versamento separato) Causale 355 Nota accredito acquisti split payment (versamento separato) Causale 356 Nota addebito acquisti split payment (versamento separato) Pagina 10 di 14

Art. 6 c. 5 DPR 633/72 - fatture emesse fino al 31/12/2014 Le fatture emesse nei confronti di (o ricevute da parte di) Enti pubblici devono essere annotate sul normale registro vendite (o acquisti) oppure, a scelta, in un apposito sezionale. La relativa imposta diverrà esigibile (o detraibile) e entrerà in liquidazione, nel periodo in cui la fattura verrà incassata (o pagata). CESSIONI DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI E' necessario registrare la fattura di vendita, al momento della sua emissione, nel normale registro vendite oppure in un sezionale appositamente creato, utilizzando la causale 659 - Fattura emessa IVA sospesa enti che imposta in automatico l'esigibilità IVA sospesa Art. 6 c. 5 nella sezione ALTRI DATI. In alternativa, è possibile registrare una normale fattura di acquisto o vendita ( Causale 1 oppure 501) e, nella sezione Altri dati, valorizzare il campo Esigibilità IVA. Verrà impostata la corrispondente informazione di riga nei Dati imposta, situata nel layer in corrispondenza del sottoconto. Pagina 11 di 14

L'IVA relativa a tale fattura non viene considerata nella liquidazione del periodo ma sarà esposta nell apposito rigo della Dichiarazione Annuale IVA. INCASSO O PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE A ENTI PUBBLICI Salvando il documento verranno proposte le gestioni collegate per l incasso. Pagina 12 di 14

Il dialogo è lo stesso che viene visualizzato richiamando la funzione CONTABILITÀ - IVA/Esigibilità IVA fatture sospese. All'interno della funzione Esigibilità IVA fatture sospese viene dapprima visualizzata la sezione Parametri di selezione in cui sono presenti le impostazioni dei filtri di reperimento dei documenti. In questo dialogo è necessario valorizzare il campo Esigibilità IVA, impostare il campo Clienti/Fornitori e il campo Tipologia Fatture. Cliccando sulla funzione Elabora selezione verrà visualizzato l'elenco Fatture con IVA sospesa selezionate riportante i documenti che rientrano nelle selezioni effettuate. Per poter incassare/pagare i documenti ai fini IVA occorrerà selezionare le fatture interessate e premere Elabora selezione. In caso di incasso/pagamento parziale è necessario indicare l'importo manualmente nel campo Tot. Da ripartire IVA esigibile. In alto a destra è possibile indicare: una data alla quale rilevare l'esigibilità IVA per più fatture; un sezionale (se non specificato in fase di elaborazione viene emessa la segnalazione che i movimenti verranno rilevati sul sezionale IVA della fattura sospesa). Pagina 13 di 14

Dopo aver elaborato la selezione, il movimento relativo all'iva esigibile verrà proposto nell'ultima sezione IVA esigibile elaborata. Il link Registrazioni attiva il collegamento alla finestra delle registrazioni. Posizionandosi: su Data Esigibilità si accede al movimento di rilevazione dell'iva esigibile; su Tipo documento con IVA sospesa si accede al documento con IVA sospesa. Al termine dell'elaborazione verrà automaticamente generato il giroconto IVA sospesa visualizzabile cliccando sulla data di rilevazione dello stesso. N.B. Nella liquidazione IVA confluiranno gli importi relativi all'iva divenuta esigibile. Non vi sarà traccia, invece, dell'iva sospesa. Pagina 14 di 14