Novità fiscali del periodo. Redditi 2018: ultimi controlli A CURA DI GIAN PAOLO TOSONI

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Novità fiscali del periodo. Redditi 2018: ultimi controlli A CURA DI GIAN PAOLO TOSONI

Decreto Dignità conversione in legge

Delocalizzazione imprese Le imprese che hanno fruito di un aiuto di stato finalizzato alla realizzazione di investimenti produttivi, decadono dal beneficio se delocalizzano l attività economica interessata dall investimento stesso in uno Stato extra UE entro 5 anni dalla conclusione della iniziativa agevolata. In questa ipotesi trova applicazione la sanzione che va da 2 a 4 volte l aiuto fruito. La medesima disciplina si applica alle imprese che abbiano usufruito di un aiuto di stato per effettuare investimenti produttivi specificamente localizzati e che abbiano delocalizzato l attività entro 5 anni.

Iperammortamento L iperammortamento è subordinato alla condizione che i beni iperammortizzabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato; Se nel corso del periodo di ammortamento il bene è ceduto a titolo oneroso o delocalizzato di fuori del territorio nazionale si decade dal beneficio con conseguente recupero a tassazione delle quote dedotte di iperammortamento. Sono esclusi da decadenza i beni destinati a più sedi produttive che, quindi, sono utilizzati fuori dal territorio dello stato solo temporaneamente.

Bonus Ricerca & Sviluppo Sono esclusi dal bonus i costi sostenuti per l acquisto, anche in licenza d uso, dei beni immateriali di cui alla lettera d) del comma 6 dell articolo 3 del Dl 145/2013 ovvero delle spese relative alle competenze tecniche e alle privative industriali (brevetti/(registrazioni), appartenenti al medesimo gruppo. Ai fini della disposizione in esame, si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell articolo 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell imprenditore, individuati ai sensi dell art. 5, comma 5, del TUIR.

Redditometro Il redditometro è uno strumento con cui l amministrazione finanziaria determina il reddito presunto di un contribuente persona fisica sulla base delle spese da lui effettuate nel periodo di imposta. Il Decreto Dignità prevede l abrogazione del decreto attuativo del redditometro mentre resta in vigore la norma principale. Non viene quindi abbandonata la modalità di accertamento tramite imputazione statistica delle spese ma verranno istituite nuove regole che terranno conto anche del parere dell Istat e delle associazioni dei consumatori.

Spesometro Prorogato dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019, il termine entro il quale i soggetti IVA trasmettono la comunicazione dei dati delle fatture relative al terzo trimestre 2018. Previsto l esonero dalla comunicazione per la generalità dei produttori agricoli in regime di esonero di cui all articolo 34, comma 6 del Dpr 633/1972 (e non solo a quelli ubicati in zone montane); Per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 dell art. 1 del DLgs. 127/2015 viene meno l obbligo di annotazione sui registri Iva. Tale ultima disposizione necessita di un chiarimento in quanto il citato comma 3 non prevede un obbligo comunicativo, bensì l obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

Iva carburanti Confermata la proroga al 1 gennaio 2019 dell obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Nessuna proroga per la disposizione che subordina la detrazione dell Iva e deduzione del costo per le spese di acquisto del carburante al pagamento mediante mezzi tracciati. Pertanto, l iva è detraibile e il costo è deducibile solo a fronte dell utilizzo dei mezzi di pagamento elencati nel provvedimento n. 73203/2018, ovvero vaglia cambiari e postali, addebito diretto, bonifici bancari e postali, bollettini, carte di debito, di credito, prepagate; restano esclusi solo i pagamenti in contanti.

Split Payment Dal 1 gennaio 2018 si è ulteriormente ampliato l ambito soggettivo di applicazione dello Split Payment. In merito, l Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 9E/2018 che analizza le nuove categorie di soggetti che applicano tale meccanismo e ad alcuni casi particolari. Il decreto dignità ha escluso dal meccanismo dello split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di acconto, ovvero principalmente quelle dei professionisti. La novità si applica alle fatture emesse successivamente alla entrata in vigore del decreto dignità (ovvero 14/07/2018).

Dichiarazione dei Redditi

Studi di settore Il decreto 23 marzo 2018 ha previsto interventi correttivi agli studi di settore da applicare nei confronti delle imprese minori in contabilità semplificata che determinano il reddito con il criterio di cassa. Per questi soggetti, le rimanenze finali di merci diventano irrilevanti e per il primo anno di applicazione, ovvero il 2017, l intero ammontare deve essere dedotto dal reddito. Nel modello Redditi SP 2018 sono stati eliminati i righi RG8 e RG9 relativi, appunto, alle rimanenze, ed è stato aggiunto il rigo RG38 per il monitoraggio delle stesse. Al fine di evitare distorsioni, nel modello degli studi di settore per l anno 2017 va indicato il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino.

Imposta sul reddito d impresa (IRI) L Imposta sul Reddito di Impresa consente agli imprenditori individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria di tassare separatamente il reddito applicando l aliquota prevista ai fini Ires, ovvero il 24%, in luogo della ordinaria tassazione per trasparenza. Il reddito tassato assoggettato ad Iri, di conseguenza, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini Irpef dell imprenditore o dei soci fino a che non viene prelevato. Con la risoluzione 47E/2018, l Agenzia delle Entrate ha precisato che il versamento di acconti per l anno 2017 in misura insufficiente determinati con il metodo previsionale in vista dell applicazione dell IRI, non comporta l applicazione di sanzioni né di interessi.

ACE Il Decreto 3/08/2017 ha escluso le società agricole dall Aiuto alla Crescita Economica. Con la risoluzione 28E/2018, l Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell ipotesi di opzione per il consolidato fiscale in cui partecipi una società agricola (la quale non può trasferire l ACE al gruppo), al fine di determinare il reddito complessivo globale netto dal quale è ammessa la deduzione dell eccedenza Ace generata dalle singole società, deve essere scomputata una quota pari al reddito agrario imputato al consolidato dalla società agricola. Ciò in quanto, in caso contrario, la società agricola beneficerebbe comunque dell agevolazione, che non è consentita.

Ristrutturazioni - Cessione del credito Con la circolare 17E, l Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi in materia di cessione della detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica sorti a seguito della emanazione della precedente circolare 11E/2018. In particolare, si precisa che la cessione riguarda anche le spese relative all adozione di misure antisismiche, fermo restando il divieto per questi interventi di cedere il credito corrispondente alla detrazione agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. Ammessa poi la cessione del credito al sub-appaltatore nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga della prestazione di quest ultimo o a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l opera.

Regime di cassa: passaggio dal 2018 alla contabilità ordinaria 1/2 Anno 2018 Rimanenze iniziali 100 Rimanenze finali 90 Variazione in aumento 100 Anno 2019 Variazione in aumento 90 Anno 2019 Rimanenze iniziali 100 Rimanenze finali 110 Variazione in aumento 100

Regime di cassa: passaggio dal 2018 alla contabilità ordinaria 2/2 Rimanenze immobile A = 70 e immobile B = 30 Vendita immobile A nel 2018 Rimanenze iniziali 100 Rimanenze finali 30 Variazione in aumento 100

Blocco F24 1/3 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 990 l Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Provvedimento 28 agosto 2018, n. 195385 l Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità per la sospensione delle deleghe di pagamento. NB: Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018.

Blocco F24 2/3 Criteri per la sospensione il profilo di rischio sarà valutato considerando una serie di elementi, quali: la tipologia dei debiti pagati; la tipologia dei crediti compensati; la coerenza dei dati indicati nel modello F24; i dati presenti nell Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti; le compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24; il pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Blocco F24 3/3 Procedura di sospensione l Agenzia comunica la sospensione che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24 e riguarda tutta la delega; Se in esito alle verifiche effettuate, l Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti; se in esito alle verifiche effettuate dall Agenzia delle entrate, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato

Beni significativi

La disciplina L articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge 488/1999 prevede l applicazione dell Iva nella misura del 10% per gli interventi di recupero del patrimonio e l applicazione della medesima aliquota su alcuni beni, definiti «significativi», fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. L elenco dei beni significativi è contenuto nel DM del 29/12/1999. La Legge di Bilancio 205/2017 ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell articolo 7 comma 1, lettera b con cui ha specificato il criterio in base al quale le componenti o le parti staccate non assumono rilevanza ai fini della determinazione del valore dei beni significativi e le modalità di determinazione di detto valore. Sul piano degli adempimenti contabili, sono state, chiarite le modalità di fatturazione della prestazione di servizi nella quale è compresa la cessione di un bene significativo.

La circolare 15E/2018 1/3 L Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare in merito; tra i chiarimenti si segnalano i seguenti: Le parti staccate dei beni significativi, se autonome rispetto al manufatto principale non sono comprese nel valore del bene significativo ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento. Diversamente, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni. In quest ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l aliquota IVA del 10 per cento, nel valore dei beni significativi.

La circolare 15E/2018 2/2 Tapparelle e zanzariere sono funzionalmente autonome rispetto agli infissi in quanto idonee a consentire l isolamento ed il completamento degli immobili. Ne consegue che sono ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA con applicazione dell aliquota nella misura del 10%. Qualora, invece, siano strutturalmente integrate negli infissi, non assumono autonoma rilevanza e quindi vanno incluse nel valore degli infissi. Le grate di sicurezza, installate al fine di prevenire atti illeciti da parte di terzi, non sono riconducibili ad alcun bene significativo, ne consegue che il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi (che invece sono un bene significativo) bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all aliquota del 10 per cento. Nel caso di intervento di recupero avente ad oggetto una pluralità di servizi tra cui la fornitura e l installazione di beni significativi, il fornitore deve evidenziare separatamente in fattura il corrispettivo relativo all intervento di recupero ed il valore imputabile ai beni significativi forniti nell ambito dell intervento anche a fronte di un unico pagamento.