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Dott. Francesco Ferri de Lazara Dott. Enrico Grigolin Avv. Filippo Lo Presti Avv. Vincenza Valeria Cicero Avv. Marianovella Gianfreda Dott. Luca Lombardo Dott. Michele Petrin Dott. Antonio Meneghetti Padova, 17 ottobre 2016 Spett.li Sig.ri Clienti Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA n. 5/2016 LA COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI / FAMILIARI PER IL 2015 Art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, DL n. 138/2011 Provvedimenti Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94902 e 16.4.2014, n. 54581 In sintesi: Entro il 31.10.2016 (il 30 cade di domenica) va inviata la comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci / familiari dell imprenditore relativa al 2015. A tal fine va utilizzato lo specifico modello. La comunicazione è collegabile al comportamento assunto in sede di compilazione del mod. UNICO 2016 (tassazione reddito diverso in capo all utilizzatore).

Come noto, con l intento di contrastare il fenomeno elusivo dell intestazione fittizia di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell imprenditore, il Legislatore ha previsto che la concessione in godimento di un bene d impresa da parte di una società / ditta individuale ad un socio / familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta: per l utilizzatore (socio / familiare) la rilevazione di un reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per il godimento del bene; per il concedente (ditta individuale / società) l indeducibilità dei relativi costi. Il concedente / utilizzatore è tenuto ad inviare all Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento (tipologia, durata della concessione, corrispettivo e valore di mercato). A tal fine va utilizzato lo specifico modello approvato dall Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94902, successivamente sostituito a novembre 2013. SOGGETTI OBBLIGATI ALL INVIO DELLA COMUNICAZIONE Sono tenuti alla presentazione della comunicazione in esame il concedente oppure l utilizzatore. BENI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE I beni dell impresa oggetto della comunicazione sono i seguenti: beni strumentali; beni-merce; immobili patrimonio. Si rammenta che l Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.6.2012, n. 24/E ha precisato che per beni relativi all impresa vanno intese le seguenti fattispecie:

BENI ESCLUSI Sono esclusi dall obbligo di comunicazione: i beni concessi in godimento al socio dipendente / lavoratore autonomo, se costituiscono fringe benefit ex artt. 51 e 54, TUIR; i beni concessi in godimento agli amministratori. Tale esclusione opera a prescindere dalla presenza o meno, in capo all utilizzatore, di un fringe benefit ex artt. 51 o 54, TUIR; i beni concessi in godimento all imprenditore individuale; i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i veicoli per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico; i beni di valore non superiore a 3.000 (al netto IVA), rientranti nella categoria altro, ossia beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili (sono quindi esclusi, ad es., telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc.).

BENI A DEDUCIBILITA LIMITATA E TASSAZIONE PER TRASPARENZA Per evitare il fenomeno della doppia imposizione che si realizza in presenza di beni a deducibilità limitata concessi in godimento a soggetti il cui reddito è imputato per trasparenza, l Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.9.2012, n. 36/E, ha evidenziato che il reddito diverso è diminuito della quota dei costi indeducibili attribuita per trasparenza al socio / collaboratore familiare. INDIVIDUAZIONE DEL VALORE NORMALE Il valore normale del diritto di godimento di un autovettura va individuato ai sensi dell art. 51, comma 4, TUIR, ossia con la regola del c.d. fringe benefit in capo ai dipendenti. Lo stesso è pertanto pari al: 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'automobile club d'italia deve comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo. Di conseguenza il valore normale del diritto di godimento di un autovettura utilizzata da un socio / collaboratore familiare per il 2015 è desumibile dalle Tariffe ACI pubblicate sul S.O. n. 95 alla G.U. 19.12.2014, n. 294. DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO Il reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR da tassare in capo all utilizzatore dell autovettura si considera conseguito alla data di maturazione ed è così determinato:

COMUNICAZIONE E REDDITO DIVERSO La comunicazione in esame va effettuata in presenza di una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. Di conseguenza, l obbligo di invio non sussiste: in mancanza di fringe benefit tassabile in capo all utilizzatore; nel caso in cui il fringe benefit sia azzerato, a seguito della differenza positiva tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo, generata dai costi indeducibili relativi al bene concesso al socio / collaboratore. SANZIONI L art. 2, comma 36-sexiesdecies, DL n. 138/2011 prevede che in caso di omessa presentazione della comunicazione in esame, ovvero di trasmissione con dati incompleti / non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso. Tuttavia, qualora le parti si siano conformate alle disposizioni di cui ai commi 36 quaterdiecies e 36-quinquiesdecies, ossia: il concedente (società / ditta individuale) non abbia dedotto i costi e l utilizzatore (socio / familiare) abbia tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo; ovvero il concedente abbia addebitato all utilizzatore una somma pari o superiore al valore di mercato; è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97, ossia da 250 a 2.000 (così aggiornata dal D.Lgs. n. 158/2015 contenente la Riforma del regime sanzionatorio, in vigore dall 1.1.2016). Va evidenziato che l eventuale violazione può essere regolarizzata tramite il ravvedimento operoso (nel mod. F24 va indicato il codice tributo 8911 ). Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l occasione porgiamo i migliori saluti.