VARIANTE ALLE NORME DI ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI AGLI INDIRIZZI E AI CRITERI REGIONALI EMANATI IN ATTUAZIONE DEL

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VARIANTE ALLE NORME DI ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI AGLI INDIRIZZI E AI CRITERI REGIONALI EMANATI IN ATTUAZIONE DEL DLGS 31 MARZO 1998 N 114 IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA ECONOMICHE ( D.L.13-8-2011 n. 138 convertito in L.n. 148 del 2011, D.L. 6-12.2011 n. 201 convertito in L. n. 214 del 2011, D.L. 24-1-2012 n. 1 convertito in L. n.27 del 2012, D.L.9-1-2012 n.5 convertito in L. n. 35 del 2012 ). 1

CAPO 1. GENERALITA Art. 1 Contenuti delle norme 1.01. Le norme di cui all allegato B costituiscono la specificazione dei contenuti del Piano Regolatore Generale vigente, relativamente alla disciplina degli insediamenti commerciali di cui al D.Lgs. 31.03.98 N 114, ed alla conseguente normativa regionale di recepimento dello stesso, adeguate alle disposizioni in tema di liberalizzazione delle attivita economiche ( d.l.13-8-2011 n. 138 convertito in l.n. 148 del 2011, d.l. 6-12.2011 n. 201 convertito in l. n. 214 del 2011, d.l. 24-1-2012 n. 1 convertito in l. n.27 del 2012, d.l.9-1-2012 n.5 convertito in l. n. 35 del 2012 ). Art. 2 Obbiettivi 2.01. Nel definire le scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica riferita al settore commerciale vengono perseguiti obiettivi di miglioramento della qualità urbana e del servizio commerciale. Il Comune si attiene agli indirizzi volti a conseguire un razionale ed equilibrato assetto della rete distributiva come definiti al paragrafo 2.2 dell Atto di indirizzo C.R. n. 1253/1999 con riferimento ai diversi ambiti territoriali. Il Comune inoltre persegue gli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di liberalizzazione introdotte dalla L. N. 214/ 2011. 2.02. Le presenti norme privilegiano l obiettivo primario della verifica di compatibilità delle scelte di localizzazione delle funzioni commerciali, con riguardo ai fattori di accessibilità, mobilità, traffico, inquinamento e salvaguardia del centro storico, attraverso l analisi delle potenzialità riferita ai singoli tessuti e costituiscono adeguamento del PRG vigente alla normativa di settore sul commercio al dettaglio in sede fissa relativamente alla disciplina delle attività commerciali, alla realizzazione di immobili da adibire ad usi commerciali ed alle trasformazioni edilizie, urbanistiche e/o dell uso commerciale degli immobili esistenti. CAPO 2. DEFINIZIONI Art. 3 Tipologie fondamentali 3.01. Ai fini della presente normativa, si definiscono tipologie fondamentali degli esercizi commerciali: a) esercizi di vicinato quelli aventi superfici di vendita non superiore a 250 mq; mediopiccole strutture di vendita, gli esercizi commerciali e centri commerciali come definiti dall art.4, comma 1 lettera g del Dlgs. 114/98 aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui al punto a) e fino a 1500 mq; b) medio-piccole strutture di vendita, gli esercizi commerciali e centri commerciali come definiti dall art.4, comma 1 lettera g del Dlgs. 114/98 aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui al punto a) e fino a 1500 mq; c) medio-grandi strutture di vendita costituite da esercizi e centri commerciali definiti come al precedente punto con superficie di vendita da mq. 1501 a mq. 2500. d) grandi strutture di vendita: Sono definite in questo modo gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le Medie strutture di vendita ovvero con 2

superficie di vendita superiore a mq 2.500 ed articolate in relazione ai due settori merceologici, nella seguente ulteriore classe dimensionale: 1) Grandi strutture di vendita di livello inferiore alimentari, con superficie di vendita comprese fra i 2.501 mq e fino a 4.500 mq; 2) Grandi strutture di vendita di livello inferiore non alimentari, con superficie di vendita compresa fra i 2.501 mq e fino a 10.000 mq; 3) Grandi strutture di vendita di livello superiore alimentari, con superficie di vendita maggiore a 4.500 mq; 4) Grandi strutture di vendita di livello superiore non alimentare, con superficie di vendita maggiore a 10.000 mq. 3.02. I due settori merceologici sono i seguenti: a) vendita di prodotti alimentari, b) vendita di prodotti non alimentari. Art. 4 Superficie di vendita 4.01. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è costituita dall area o dalle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelli dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all esposizione delle merci e collegati direttamente all esercizio di vendita. 4.01.01. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l ingresso dei clienti, nonché gli spazi di avancassa purché non adibiti all esposizione di merci. 4.02. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. 4.03. Per quanto riguarda gli esercizi destinati alla vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita ed alla vendita congiunta di merci all ingrosso ed al dettaglio, trovano diretta applicazione le disposizioni contenute nella Delibera di Consiglio Regionale n.1253/1999 e successive modifiche ed integrazioni, punto 1.6 (D.C.R.344/2002, D.C.R.653/2005, Delibera Assemblea Legislativa 155/2008) così come raccolte nel testo coordinato della medesima Deliberazione pubblicato sul B.U.R. n.136 del 4 agosto 2009. 3

Art. 5 Centro Commerciale 5.01. Si definisce centro commerciale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc. ). 5.02. Nell ambito dei centri commerciali, si definiscono: a) centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l eventuale presenza di una medio-piccola struttura; b) centri commerciali d attrazione gli altri, suddivisi in: - attrazione di livello superiore se comprensivi di grandi strutture alimentari di livello superiore, e comunque di medie strutture o grandi strutture alimentari le cui superfici di vendita complessivamente superano i 4.500 mq. o di grandi strutture non alimentari di livello superiore, e comunque di medie e grandi strutture non alimentari le cui superfici di vendita superino complessivamente i 10.000 mq; - attrazione di livello inferiore se comprensivi di medie strutture e/o di grandi strutture le cui superficie risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500 mq. di superficie di vendita per le strutture alimentari e di 10.000 mq. per le strutture non alimentari e con superficie territoriale non superiore a 5 ettari. 5.03. Deve essere considerata unitariamente, ai fini della individuazione delle norme sulle procedure autorizzative e delle prescrizioni e requisiti urbanistici, l aggregazione di più esercizi commerciali, anche se collocati in unità edilizie distinte purché situate in un lotto unitario e dotate di collegamenti funzionali e, in ogni caso, quando gli esercizi siano collocati in unità edilizie fisicamente accostate. 4

Art. 6 Complessi Commerciali di Vicinato e Gallerie Commerciali di Vicinato 6.01. Si definisce Complesso Commerciale di Vicinato o Galleria Commerciale di Vicinato un aggregazione di esercizi di vendita nell ambito di una o più unità edilizie esistenti destinate anche ad altre funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, eventualmente con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti. 6.02. Per i Complessi e le Gallerie, nel caso di cui al comma precedente, non trova applicazione la disciplina dei centri commerciali se realizzati all interno della zona A come individuata dal PRG. Per gli stessi non si considera quindi la superficie di vendita complessiva; sia le procedure autorizzative, sia le prescrizioni e i requisiti urbanistici si applicano con riferimento ai singoli esercizi. 6.03. Nel caso di Complessi e di Gallerie realizzati in unità edilizie esistenti, al di fuori della Zona A, purchè non si superi la superficie di vendita complessiva di 3.500 mq, viene considerata la superficie di vendita complessiva ai soli fini dell applicazione delle norme specifiche sugli standard urbanistici e sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci. 5

Art. 7 Area Commerciale Integrata 7.01. Si definisce area commerciale integrata un area interessante almeno due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata al commercio, all interno della quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari. 7.02. L Area commerciale integrata deve comprendere più strutture di medie e/o grandi dimensioni in conformità alla pianificazione comunale e provinciale per tali strutture e deve essere considerata unitariamente nell'ambito di un Piano Urbanistico Attuativo, dal punto di vista della collocazione urbanistica, dell organizzazione insediativa, dell accessibilità e degli effetti sul territorio. 7.03. La superficie di vendita complessiva delle Medie e Grandi strutture di vendita comprese in un Area commerciale integrata, deve essere prevista nel Progetto urbanistico attuativo anche se l attuazione può avvenire per stralci e in tempi diversi e costituisce riferimento ai fini dell applicazione delle norme specifiche sugli standard urbanistici e sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree di carico e scarico merci. 7.04. L Area commerciale integrata deve risultare complessivamente dotata di un efficace accessibilità, che tenga conto del dimensionamento complessivo, tale da minimizzare l impatto sul sistema viario, da valutare anche sulla base di apposito studio di viabilità, e a tal fine trovano applicazione i requisiti di accessibilità di cui all Art. 13 del presente Allegato B alle NTA del PRG, con riferimento alla superficie di vendita complessiva risultante dal progetto unitario. 7.05. Le procedure autorizzative sono riferite agli interventi realizzativi delle singole unità edilizie, ma deve comunque essere considerata unitariamente, e quindi Grande struttura di vendita, l aggregazione di più esercizi commerciali che superi i limiti di mq 2.500 di Superficie di vendita, collocati in unità edilizie fisicamente accostate 7.06. Si definisce di livello superiore l area commerciale integrata che comprende più strutture di cui almeno una grande struttura di livello superiore alimentare o non alimentare, e comunque qualora superi la superficie territoriale di 5 ettari. 7.07. Tali aree sono definite poli funzionali in quanto costituite da parte del territorio ad elevata specializzazione funzionale e a forte attrattività e pertanto sottoposte alle procedure di programmazione e di intervento individuate nella normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e di programmazione urbanistica. 6

Art. 8 Parcheggi Pertinenziali 8.01. I parcheggi pertinenziali al servizio di un insediamento commerciale sono definiti dall art. 5.2.1 della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1253 del 23 settembre 1999. 8.02. Le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra non devono essere inferiori a m 2,5x 4,8. 8.03. Ai fini del rispetto della Legge 24/3/89 n. 122, la superficie convenzionale di un posto auto, comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, deve considerarsi pari a mq. 25. 8.04. La localizzazione ed organizzazione nonché le caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali relativi ad un esercizio commerciale o centro commerciale, devono essere individuate nel rispetto delle specifiche condizioni e dei requisiti e criteri della normativa regionale di settore, in particolare di quanto stabilito ai punti 5.2.2 e 5.2.3. dell Atto di indirizzo C.R. n.1253/1999 CAPO 3. USI DEL TERRITORIO Art. 9 Criteri generali relativi all uso del territorio 9.01. Gli usi del territorio, cioè le varie destinazioni d uso previste dalle presenti norme per gli esercizi commerciali, sono articolate nelle tipologie definite agli articoli 3, 5, 6 e 7 del presente Allegato B alle NTA del PRG. Art. 10 Dotazione minima di parcheggi pertinenziali di uso pubblico e di aree di carico e scarico merci. 10.01. Salvo diverse prescrizioni stabilite nelle specifiche norme di zona, in tutte le nuove costruzioni, nelle demolizioni con ricostruzione, nei cambi d uso che comportano aumento di carico urbanistico, nonché nei mutamenti tra le diverse tipologie di esercizi commerciali e tra settori merceologici vanno previsti spazi di parcheggio pertinenziale di uso comune (P1), nelle quantità non inferiori ai valori indicati nella seguente tabella: Tipologie dimensionali Esercizi di vicinato Medio piccole strutture di vendita alimentari e miste Da 250 a 400 mq. di s.v. o frazione Da 400 a 800 mq. di s.v. o frazione Da 800 a 1500 mq. di s.v. o frazione Medio piccole strutture di vendita non alimentari Da 250 a 400 mq. di s.v. o frazione Da 400 a 800 mq. di s.v. o frazione Da 800 a 1500 mq. di s.v. o frazione Parcheggi pertinenziali P1 10mq/33 mq S.ED. direttamente accessibili dalla clientela 1 posto auto/30 mq. di sv o frazione 1 posto auto/18 mq. di s.v. o frazione 1 posto auto/13 mq. di s.v. o frazione 1 posto auto/40 mq. di sv o frazione 1 posto auto/25 mq. di s.v. o frazione 1 posto auto/20 mq. di s.v. o frazione 7

Medio grandi strutture di vendita alimentari e miste Medio grandi strutture di vendita non alimentari Grandi strutture di vendita alimentari e miste Grandi Strutture di vendita non alimentari Centri Commerciali, Complessi Commerciali di Vicinato, Aree Commerciali Integrate 1 posto auto/8 mq. di s.v. o frazione 1 posto auto/16 mq. di s.v. o frazione 1 posto auto/8 mq. di s.v. o frazione 1 posto auto/16 mq. di s.v. o frazione Alle dotazioni richieste relative alle singole attività commerciali si sommano le dotazioni relative alle altre eventuali funzioni presenti o previste (pubblici esercizi, attività terziarie, ricreative, etc. ) nella misura prevista dalle NTA del PRG 10.02. In aggiunta alle dotazioni prescritte di posti auto, le medio grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze attese ed aventi le caratteristiche e peculiarità previste dalle specifiche norme regionali di settore. 10.03. Le quantità di cui ai commi precedenti sono da considerarsi dotazioni minime ai sensi delle presenti norme, dovranno comunque essere rispettate le disposizioni specifiche previste da norme regionali e/o nazionali vigenti. 10.04. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all ammodernamento, alla qualificazione, e al consolidamento della rete preesistente può essere concessa la riduzione delle dotazioni prescritte nei precedenti punti, unicamente: a) nell ambito dei Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all art. 8 della Legge regionale n. 14/99, qualora sia previsto dal progetto che l accesso dell utenza avvenga in misura significativa a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri e purché gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio d uso. La dotazione di parcheggi è comunque richiesta nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione e di nuova costruzione; b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o Centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché non si superi con l ampliamento il limite dimensionale delle Medie strutture di vendita; c) nel caso di formazione di Centri commerciali di vicinato o Complessi commerciali in cui non siano compresi esercizi che superano la dimensione degli Esercizi di vicinato, purché nell ambito dei Centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti. d) nel caso di formazione di medio-piccole strutture di vendita, purché nell'ambito dei centri storici e delle zone a traffico limitato, anche se localizzate fuori dai centri storici. 10.04.01. Nei suddetti casi e per le previsioni di cui al successivo art. 15.02 lett.b) che possono essere ricondotti in analogia agli interventi di cui al comma precedente lett.b) è richiesta, in alternativa, la realizzazione di opere di arredo urbano o di miglioramento 8

dell accessibilità pedonale o con veicoli leggeri. Per quanto non eventualmente realizzabile in opere alternative, è ammessa la monetizzazione secondo i parametri vigenti. Art. 11 Standards Urbanistici 11.01. Agli esercizi di vicinato e ricompresi in ambiti prevalentemente residenziali, sono applicabili le norme sugli standards relativi agli insediamenti residenziali 11.02. Nelle medie e grandi strutture commerciali, ancorché inserite in ambiti comprendenti altre funzioni, si applicano sempre le norme sugli standards relativi agli insediamenti commerciali. 11.03. Nel caso di medie o grandi strutture di vendita collocate fuori o ai margini dei centri abitati in posizione tale per cui le aree da cedere ad uso pubblico non siano di fatto utilizzabili dalla popolazione residente nella zona circostante, né siano utilizzabili come parcheggi scambiatori per l accesso al centro urbano con mezzi collettivi, il Comune può stabilire nella convenzione la gestione privata delle stesse a cura del gestore della struttura commerciale. 11.04. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento della rete preesistente, i Comuni possono prevedere la "monetizzazione" parziale o totale delle dotazioni prescritte in materia di aree per parcheggi pubblici e verde pubblico, nel rispetto dei limiti e condizioni definite dalla legislazione regionale in materia, nei seguenti casi: a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/1999 qualora sia previsto dal progetto che l'accesso dell'utenza avvenga prevalentemente a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e all'ampliamento di edifici preesistenti. Le dotazioni di cui al punto precedente sono comunque da richiedere nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione; b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita; c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali di vicinato, purché nell'ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti; d) nel caso di formazione di medio-piccole strutture di vendita, purché nell'ambito dei centri storici e delle zone a traffico limitato, anche se localizzate fuori dai centri storici. 9

11.05. Le risorse finanziarie in tal modo acquisite sono riservate al miglioramento dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili e al reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico nell'ambito del contesto urbano coinvolto dall'intervento. Art. 12 Settori merceologici misti 12.01. Al fine dell applicazione degli standard, nel caso di esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari e non alimentari si applicano le norme riferite agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% di quella complessiva. Art. 13 Accessibilità 13.01. Per l individuazione dei requisiti di accessibilità, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Delibera di Consiglio Regionale n.1253/1999 e successive modifiche ed integrazioni (D.C.R.344/2002, D.C.R.653/2005, Delibera Assemblea Legislativa 155/2008) punto 5.3, così come raccolte nel testo coordinato della medesima Deliberazione pubblicato sul B.U.R. 136 del 4 agosto 2009. CAPO 4. DISCIPLINA D USO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI Art. 14 Suddivisione in Zone 14.01. Ai soli fini della disciplina delle attività commerciali di cui al presente Allegato B alle NTA del PRG vigente, il territorio comunale è suddiviso per ZONE ed AREE secondo la seguente classificazione: - ZONA 1: Centro storico, come identificato nelle Tavole P3 e dal Titolo II, Capo II delle NTA del PRG; - ZONA 2: Città consolidata e frazioni come identificato nelle Tavole P2 e dal Titolo II, Capo III delle NTA del PRG; - ZONA 3: Territorio Extraurbano, come identificato nelle Tavole P2 e dal Titolo II, Capo VI delle NTA del PRG; - AREE DI TRASFORMAZIONE come identificate nelle Tavole P2 e dal Titolo II, Capo IV della NTA del PRG. 10

Art. 15 Disciplina delle attività commerciali nella ZONA 1 15.01. Nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui alle presenti norme e di quelle dettate dal vigente Regolamento Comunale disciplinante le Norme di Salvaguardia del Centro storico, di cui all art.10) comma 2 lettera e) della L.R. N 14/99 per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 10.04, nel tessuto del Centro Storico è sempre consentita, l attivazione di esercizi di vicinato. 15.02. Negli edifici esistenti è altresì ammesso: a) il mantenimento dell uso commerciale degli esercizi esistenti ed autorizzati con superficie di vendita superiore a 250 mq., b) il ripristino dell uso commerciale storicamente preesistente, se adeguatamente comprovato, sulla relativa superficie di vendita, se altrettanto adeguatamente comprovata, purché non superiore a 1500 mq., 15.03. Anche nel caso di demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione sono confermate le prescrizioni di cui ai precedenti commi, salvo il reperimento degli standard a parcheggio derogato dal punto b del comma precedente. 15.04. Obiettivi perseguibili Ai sensi dell art. 8, comma 2 della L.R. 5 luglio 1999 N 14, tutte le aree e gli edifici all interno del Centro storico sono complessivamente ed espressamente individuati ai fini della elaborazione di progetti di valorizzazione commerciale (PVC), e preordinati all attivazione di Centri commerciali naturali di cui all art. 3, comma 3, lettera i) bis della L.R. n. 41/97 e successive modifiche ed integrazioni, per il perseguimento dei seguenti specifici obiettivi: 1) Promuovere lo sviluppo e la riqualificazione commerciale riconoscendo il Centro Storico come area commerciale naturale e privilegiata della vita economica cittadina; 2) Favorire l organizzazione e l associazionismo degli operatori al fine di aumentare la forza di attrazione delle aree e le professionalità presenti ed incentivare l economia di scala; 3) Favorire la riorganizzazione urbanistica, mediante l indicazione di opportunità commerciali che agevolino il recupero e la riqualificazione di contenitori preesistenti; 4) Favorire la miglior fruizione dei servizi da parte dell utenza, mediante la riorganizzazione commerciale e dei servizi connessi, tra cui quelli per i parcheggi e per il trasporto pubblico; 5) Favorire la più specifica caratterizzazione di zone a diversa valenza commerciale; 6) Favorire la più ampia concorrenzialità tra le diverse forme di impresa, incentivando la vitalità commerciale e proponendo ulteriori possibilità di sviluppo agli operatori esistenti anche attraverso una qualificata rivitalizzazione del centro storico mediante iniziative di animazione; 7) Qualificare la presenza del comparto alimentare favorendo l integrazione delle tipologie distributive, nelle zone in cui è carente la presenza di assi commerciali e numerosa è la presenza di nuclei familiari; 11

8) Favorire lo sviluppo di esercizi di vicinato che trattano prodotti nuovi e di qualità; 9) Favorire nell ambito dei PVC, la creazione di percorsi di acquisto ed il potenziamento e miglioramento di quelli esistenti. Art. 16 Storico Disposizioni specifiche inerenti le attività commerciali nel Centro 16.01. Fermi restando il rispetto delle norme della L.R. n. 14 del 5 luglio 1999 e dei conseguenti provvedimenti e criteri applicativi, regionali e provinciali, nonché l osservanza degli obiettivi, condizioni e prescrizioni generali della presente normativa, all interno della ZONA 1: centro storico si applicano le disposizioni specifiche di cui ai seguenti commi. 16.01.01. In mancanza di un progetto di valorizzazione commerciale ( PVC ), o di un Programma di intervento locale per la promozione e l attivazione di Centri commerciali naturali, l intervento si attua per intervento edilizio diretto ad eccezione degli Ambiti di trasformazione e dei Piani di recupero, dove è previsto il P.U.A. 16.02. Per tutti gli esercizi di cui all art. 15.01 e all art.15.02 lett.a) la dotazione minima di parcheggi pertinenziali di uso comune (P1) non deve essere soddisfatta. 16.03. Nei PUA è altresì prescritta la dotazione minima di parcheggi pubblici (P2) prevista dalle norme urbanistiche vigenti. 16.04. Nell ambito di progetti di valorizzazione commerciale (PVC) e di Centri commerciali naturali ed anche all interno di Programmi di Riqualificazione urbana (PRU) o di altri Piani Urbanistici Attuativi, è ammessa la realizzazione di Centri commerciali di vicinato, della superficie massima complessiva non superiore a quella stabilita per una Medio - grande struttura di vendita (mq 2.500), per favorire la promozione ed il rilancio dell assetto commerciale nel Centro storico secondo modalità e in localizzazioni che siano sinergiche con la rete preesistente, con la eventuale previsione di una Medio - piccola struttura di vendita. 12

Art. 17 e frazioni Disciplina delle attività commerciali nella ZONA 2: città consolidata 17.01. Criteri generali d intervento per i tessuti esistenti 17.02. I fabbricati adibiti all uso commerciale esistenti alla data del 31 luglio 2013 possono essere frazionati in più unità commerciali autonome, come previsto e prescritto dalla vigente Legge Regionale 15/2013. Tale disposizione è ammessa unicamente nel rispetto degli usi dichiarati compatibili dagli strumenti urbanistici e della disciplina dell attività edilizia come definita dall art.9, comma 3 della L.R. 15/2013 medesima. 17.03. La dotazione di parcheggi pertinenziali P1 è prescritta nei casi di cui al precedente art. 10; negli eventuali PUA è altresì prescritta la dotazione minima di Legge di parcheggi pubblici P2. Le dotazioni minime di parcheggi P1 e P2 di cui al precedente comma non sono in nessun caso, monetizzabili. 17.04. Insediamenti di carattere storico e rurale Negli insediamenti definiti dalle NTA del PRG di carattere storico e rurale sono sempre ammessi gli usi ad esercizio di vicinato. Negli edifici esistenti è altresì ammesso: a) il mantenimento dell uso commerciale degli esercizi esistenti ed autorizzati con superficie di vendita superiore a 250 mq. b) il ripristino dell uso commerciale storicamente preesistente, se adeguatamente comprovato, sulla relativa superficie di vendita, se altrettanto adeguatamente comprovata, purché non superiore a 1500 mq., con eventuale possibilità di applicazione della previsione contenuta nell art.10.04.01. Anche nel caso di demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione sono confermate le prescrizioni di cui ai punti precedenti. 17.05. Tessuti omogenei di impianto unitario Per le parti di città moderna definite dalle NTA del PRG come tessuti omogenei di impianto unitario sono sempre ammessi gli usi ad esercizio di vicinato. Negli edifici esistenti è altresì ammesso: c) il mantenimento dell uso commerciale degli esercizi esistenti ed autorizzati con superficie di vendita superiore a 250 mq. d) il ripristino dell uso commerciale storicamente preesistente, se adeguatamente comprovato, sulla relativa superficie di vendita, se altrettanto adeguatamente comprovata, purché non superiore a 1500 mq., con eventuale possibilità di applicazione della previsione contenuta nell art.10.04.01. 13

Anche nel caso di demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione sono confermate le prescrizioni di cui ai punti precedenti. 17.06. Tessuti ad alta e a media densità Nei tessuti a prevalente destinazione residenziale definiti ad alta e a media densità è sempre ammessa la realizzazione di esercizi di vicinato. Nel caso di attività esistenti con superficie di vendita superiore a mq 250 è ammesso il mantenimento della superficie di vendita esistente all atto di approvazione delle presenti norme e l ampliamento di medio piccole strutture di vendita utilizzando locali esistenti contermini purchè non coincidenti con esercizi di vicinato, e sempre rispettando l art.13 commi 1, 2, 3 della L.R. 14/1999. 17.06.01. Il piano terra degli edifici residenziali esistenti compresi nell Ambito di riqualificazione dell asse - via Bianchi - Dante - Conciliazione come individuato nelle tavole P2 del PRG con specifico segno grafico, può essere ampliato per essere destinato ad Esercizi di vicinato e a Medio-piccole strutture di vendita di tipo A alimentare e misti e non alimentare. Tale ampliamento è regolato dalle dimensioni del lotto di riferimento e dal rispetto delle norme sulle distanze e ciò fino all eventuale approvazione di un progetto di valorizzazione commerciale o l attivazione di un Programma d intervento locale per l attivazione di un Centro commerciale naturale. 17.06.02. Il Comune prevede, per gli edifici di cui al comma precedente, l approvazione di un progetto di valorizzazione commerciale di cui all art. 8 della L.R. 5 luglio 1999 N 14 o l attivazione di un Centro commerciale naturale relativi, tra l altro, alla sistemazione degli spazi scoperti pubblici e privati, a cui i proprietari dovranno adeguarsi; per lo spazio pubblico il progetto prevederà il ridisegno e la sistemazione della sede stradale (corsie automobilistiche, marciapiedi, parcheggi), le sistemazioni a verde e l arredo urbano. 17.07. Tessuti a bassa densità Nei tessuti a prevalente destinazione residenziale definiti a bassa densità dalle NTA del PRG, è ammessa esclusivamente la destinazione commerciale ad esercizi di vicinato. Nel caso di attività esistenti con superficie di vendita superiore a mq 250 è ammesso il mantenimento della superficie di vendita esistente all atto di approvazione delle presenti norme e l ampliamento di medio piccole strutture di vendita utilizzando locali esistenti contermini purchè non coincidenti con esercizi di vicinato, e sempre rispettando l art.13 commi 1, 2, 3 della L.R. 14/1999. 17.08. Tessuti produttivi polifunzionali 17.08.01. Fatta salva la previsione contenuta al precedente art.17.02, nei tessuti produttivi polifunzionali, caratterizzati dalla compresenza della funzione residenziale collegata agli insediamenti produttivi e di varie funzioni terziarie, l uso commerciale è consentito esclusivamente per l insediamento di medie strutture di cui al precedente art. 3.01 lettera b). L insediamento di medie strutture di cui al precedente art. 3.01 lettera c) saranno valutate dall Amministrazione Comunale previo progetto unitario che dimostri la compatibilità con riguardo alla mobilità individuale collettiva, il rispetto degli standards, e la sua influenza sul territorio, anche qualora avvenga per cambio d uso di edifici preesistenti, al fine di prevedere gli impegni relativi delle opere di mitigazione ambientale e/o di 14

miglioramento dell accessibilità ritenute necessarie. Qualora l area di intervento fosse superiore a 1,5 ha di superficie territoriale o se fosse prevista una presenza di medie strutture di vendita complessivamente superiore ai 5.000 mq di superficie di vendita, la previsione dovrà avvenire nell ambito del PTCP. La superficie massima delle superfici di vendita non può comunque superare il 50% della sup massima edificabile riferita al lotto. 17.08.02. Per gli immobili esistenti, qualora esistano attività commerciali in adiacenza, le stesse possono essere accorpate fino al raggiungimento dei limiti di cui al precedente art. 17.08.01, fermo restando il soddisfacimento degli standard imposti. 17.09. Tessuti produttivi Fatta salva la previsione contenuta al precedente art.16.02, con riferimento al carico urbanistico indotto, alla disponibilità di parcheggi e servizi, ed ai requisiti di accessibilità dell area come previsti dalla DCR n.1253/1999 e successive modificazioni, ed ad una valutazione ambientale complessiva sulla base delle matrici ambientali rappresentative del contesto territoriale di riferimento, l Amministrazione Comunale può valutare l insediamento di medie strutture di vendita di cui al precedente 3.01, ad esclusione, quindi, degli esercizi di vicinato. Tale previsione dovrà essere attuata tramite progetto unitario, anche qualora avvenga per cambio d uso di edifici preesistenti, al fine di prevedere gli impegni relativi delle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell accessibilità ritenute necessarie, comunque salvaguardando il principio enunciato dal secondo capoverso del precedente articolo. 17.09.01. Norme speciali per i tessuti produttivi: Nell Area Produttiva AP7 ubicata in loc. Montale, previo adeguamento della convenzione di PUA e nell area produttiva AP1 in loc. Le Mose (Dossarelli) nonché nell ex lottizzazione SALIND, ai sensi della DCR N 344/2002 di integrazione alla DCR N 1253/1999, è consentita la realizzazione di Esercizi di vicinato che abbiano a oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie auto, rivendite di legnami, di materiali per l edilizia e di mobili). La superficie di vendita dell Esercizio di vicinato sarà computata nella misura del 10% della superficie di vendita complessiva che non potrà pertanto superare i 2.500 mq. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra è obbligatoria la sottoscrizione di un Atto d impegno d obbligo tra il Comune e l Operatore commerciale, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all art. 7 del D.Lgs N 114/98, con il quale l Operatore dovrà impegnarsi a non introdurre o vendere merci diverse da quelle sopra indicate. Nelle Aree Produttive di cui al precedente punto (AP7 Montale, AP1 Le Mose ed ex Salind) è ammessa, in deroga a quanto previsto dall art. 182 delle NTA del RUE la funzione terziaria U2/2 pubblici esercizi, purché in conformità ai Criteri di Programmazione di cui all art. 4, comma 2 della L.R. N 14/2003 relativi al rilascio delle autorizzazioni per l esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 15

Art. 18 Disposizioni relative alle attività commerciali nella ZONA 3: territorio extraurbano 18.01. Nelle zone e negli edifici esistenti nel territorio extraurbano così come definiti dalla NTA del PRG è vietato qualsiasi uso ed attività commerciale. CAPO 5. AREE DI TRASFORMAZIONE Art. 19 Disposizioni generali relative alle attività commerciali nelle aree di trasformazione 19.01. Con riferimento al carico urbanistico indotto, alla disponibilità di parcheggi e servizi, l Amministrazione Comunale si riserva di valutare proposte relative a PUA di nuova previsione o in corso di attuazione sia residenziali, sia produttivi polifunzionali, sia produttivi, che prevedano nuovi insediamenti commerciali nel limite previsto per le medie strutture di vendita di cui al precedente art. 3.01. Per i PUA residenziali, anche ammettendo, l accorpamento delle quote non residenziali con i limiti suesposti, qualora l area commerciale del PUA fosse superiore a 1,5 ha o se fosse prevista una concentrazione di medie strutture di vendita complessivamente superiore ai 5.000 mq, la previsione dovrà avvenire nell ambito del PTCP. La valutazione dovrà verificare la necessità di prevedere eventuali impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell accessibilità. Art. 20 Norme Finali 20.01. Per quanto non riportato nelle presenti norme in materia urbanistica commerciale si rimanda al D.Lgs.vo 31 MARZO 1998 N 114, alla vigente normativa regionale ed alle disposizioni in tema di liberalizzazione delle attività economiche ( D.L.13-8-2011 n. 138 convertito in L.n. 148 del 2011, D.L. 6-12.2011 n. 201 convertito in L. n. 214 del 2011, D.L. 24-1-2012 n. 1 convertito in L. n.27 del 2012, D.L.9-1-2012 n.5 convertito in L. n. 35 del 2012 ). 16