Voluntary Disclosure ultima chiamata!



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Transcript:

Voluntary Disclosure ultima chiamata! Sanremo, Palazzo Bellevue - 12 novembre 2015

Voluntary Disclosure costi e benefici dell adesione a poche settimane dalla scadenza Avv. Alberto Michelis Via Feraldi n. 16-18038 Sanremo (IM) Tel. 0184.840.215 - Fax 0184.711.150 www.roveremichelis.it

I numeri della voluntary Fonte: Il sole 24 ore - 12.11.2015 dati riferiti al 05.11.2015 79258 istanze presentate 7,4 miliardi di euro di maggiori imponibili emersi 3,2 miliardi di euro di gettito previsto 1665 S.O.S. all UIF di cui 975 al Nord, 175 al Centro e 24 al Sud

Alle origini (normative) della voluntary Art. 4 D.L 167/1990 Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Art. 5 D.L. 167/1990 La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258

Il D.L. 167/1990 impone un obbligo di dichiarazione per i soggetti indicati che detengano investimenti o attività finanziarie all estero in caso di violazione dell obbligo sono previste sanzioni in percentuale sul valore dell attività o dell investimento non dichiarato, che sono raddoppiate nel caso in cui il Paese interessato sia inserito nella Black-List del DM 04.05.1999 La disciplina della Voluntary Disclosure si inserisce in questo quadro normativo, configurando una via di uscita a termine per i contribuenti infedeli all obbligo di monitoraggio per ragioni di equità analoga via di uscita è stata offerta a quei contribuenti infedeli che avessero commesso violazioni esclusivamente nell ambito nazionale e/o che non fossero soggetti agli obblighi di monitoraggio.

La Legge 15/12/2014 n. 186 Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all estero nonché per il potenziamento della lotta all evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio modifica il D.L 167/90 introduce gli art. 5-quater (Collaborazione volontaria), 5 quinquies (Effetti della collaborazione volontaria), 5 sexies (ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria) 5 septies (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non corrispondenti al vero) istituisce una forma di collaborazione volontaria per i soggetti non tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al detto decreto aumenta a 15000 euro la soglia di rilevanza per il monitoraggio (art. 4 comma 3 D.L. 167/90) aumenta la pena pecuniaria per i reati di riciclaggio (648-bis c.p.) e reimpiego (art. 648 ter) ed introduce il reato di autoriciclaggio (648 ter.1 c.p.)

La proroga D.L. 30 settembre 2015 n. 153 (G.U. 227del 30.09.2015) Il termine originario entro cui effettuare il deposito dell istanza era fissato originariamente al 30 settembre 2015. Viene prorogato al 30 novembre 2015 per il deposito dell istanza e al 30 dicembre 2015 per l integrazione documentale..basteranno? sono allo studio ulteriori modifiche che potranno essere inserite o nella legge di conversione o come emendamenti alla legge di stabilità

Voluntary disclosure: cos è? Procedura di collaborazione volontaria mediante la quale: a) i contribuenti sottoposti agli obblighi di monitoraggio possono sanare le proprie violazioni dichiarative ed (eventualmente) le violazioni tributarie relative ad imponibili esteri non dichiarati (cd. Voluntary Internazionale); b) tutti i contribuenti possono sanare violazioni di obblighi dichiarativi commessi in Italia ai fini delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA e dichiarazioni di sostituti d imposta (cd. Voluntary Nazionale)

Voluntary cd. internazionale Riservata ai soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all art. 4 comma 1 D.L. 167/1990 conv. con mod. in L. 227/90 (monitoraggio fiscale). riguarda pertanto le persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed enti equiparati residenti in Italia ed autori della violazione della norma citata, che detengono o sono titolari effettivi di investimenti all estero, ovvero di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. non è utilizzabile da soggetti diversi (società di persone o società di capitali)

Destinata a: Far emergere attività detenute all estero; Definire le sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio Definire (mediante pagamento) le violazioni in materia di imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA, dichiarazioni dei sostituti di imposta conseguenti ai redditi esteri non dichiarati in Italia Si applica alle violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.

Voluntary cd. nazionale Aperta a tutti i contribuenti ( anche contribuenti diversi da quelli indicati dall art. 4 comma 1 e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente ), quindi anche società di persone e di capitali destinata a sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell IRAP, dell IVA e violazioni degli obblighi dichiarativi dei sostituti di imposta commesse fino al 30 settembre 2014

E un autodenuncia con la quale il contribuente indica spontaneamente all Amministrazione Finanziaria, mediante presentazione di apposita richiesta: tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero, anche indirettamente o per interposta persona fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell IRAP, dei contributi previdenziali, dell IVA e delle ritenute non connessi con le attività costituite o detenute all estero relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l accertamento o la contestazione degli obblighi di cui all art. 4 comma 1 EMERSIONE in pratica genzia ntrate DATI DEL CONTRIBUENTE Persone fisiche Soggetti diversi dalle persone fisiche DATI DEL RAPPRESENTANTE DATI DEL PROFESSIONISTA RECAPITI OPZIONI FIRMA DELL ISTANZA IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all intermediario Internazionale (comma 1) Nazionale (comma 2) Codice fiscale del contribuente Cognome Data di nascita giorno mese anno Denominazione o ragione sociale Codice fiscale del rappresentante Cognome Data di nascita giorno mese anno Codice fiscale del professionista Cognome/ Denominazione o ragione sociale Data di nascita giorno mese anno INVIO COMUNICAZIONI AL PROFESSIONISTA Telefono prefisso Data dell impegno numero Indirizzo di posta elettronica Codice fiscale dell intermediario RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA Comune (o Stato estero) di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Comune (o Stato estero) di nascita giorno mese anno (articolo 1, commi 1 e 2, legge n. 186 del 2014) Cellulare prefisso numero Nome Nome Nome CHIEDE FIRMA FIRMA DELL INTERMEDIARIO Codice carica Codice fiscale società Codice fiscale società Fax prefisso numero N. iscrizione all albo dei C.A.F. M M M Sesso F Provincia (sigla) Sesso Natura giuridica F Provincia (sigla) Sesso F Provincia (sigla) che i rendimenti delle attività finanziarie estere vengano determinati forfettariamente ai sensi dell art. 5-quinquies, comma 8, d.l. n.167/1990 Sez. I Sez. II Sez. III Sez. IV Sez. V N. moduli ISTANZA INTEGRATIVA FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta l istanza per altri)

SPONTANEA FACOLTATIVA INTEGRALE L iniziativa e la valutazione dell opportunità di aderire sono rimesse alla spontanea decisione del contribuente che, se aderisce, deve però confessare integralmente i suoi peccati!

per molti, ma non per tutti! Sono esclusi dalla V.D. tutti i soggetti che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per la violazione di norme tributarie, relativi all ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nell ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato in caso di formale conoscenza di contestazione di reato tributario (anche mediante richiesta di certificato ex art. 335 c.p.p.!) la preclusione opera sempre. l effetto preclusivo è riferito alle sole annualità interessate dall avvio degli accertamenti amministrativi e ai soli tributi alla cui verifica sono diretti La Lista Falciani e/o notizie apprese dalla stampa non sono, di per sé preclusive (cfr. Circolare 31/E/2015).

una confessione piena e fedele nuovo Art. 5 septies D.L. 167/1990 Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero. L autore della violazione di cui all art. 4 comma 1 che, nell ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all art. 5 quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati o notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni il comma 4 lettera d) Legge 186/2014 estende il reato - che, scritto come sopra si applicherebbe solo alla voluntary internazionale - anche alle ipotesi dell art. 1 comma 2, ossia alla voluntary nazionale. L autore della violazione peraltro è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale attesta che i dati, i documenti e le notizie fornite nell espletamento dell incarico non sono false e sono corrispondenti al vero. Laddove quindi, a posteriori si scoprisse che i documenti erano falsi o le notizie non veritiere il cliente avrebbe commesso - come minimo - due reati in concorso: quello dell art. 5 septies e quello previsto dall art. 76 D.P.R. 445/00. Se poi ha anche formato o concorso a formare l atto falso siamo a 3! Fra le condotte punite vi è anche l occultamento di una causa di inammissibilità alla procedura: in caso di dubbi, occorre specificare dettagliatamente nella relazione accompagnatoria alla procedura la sussistenza di possibili cause di inammissibilità!

ma allora è come un condono, come lo scudo fiscale? Non è un CONDONO, perché per sanare la propria posizione il contribuente deve pagare TUTTE le imposte evase e beneficia solo di una RIDUZIONE sulle sanzioni. Non è uno SCUDO FISCALE, perché a differenza di quello strumento NON garantisce affatto l anonimato, anzi prevede una piena confessione (o delazione!) anche relativamente ai soggetti COLLEGATI! E sottoposta alla condizione di EFFETTIVITA del pagamento: se non pago la procedura non va in porto e non produce gli effetti sperati in definitiva è una procedura molto più costosa del condono e dello scudo fiscale che, per giunta, ove non perfezionata, può esporre anche a notevoli rischi anche di natura penale.

ma se non ho aderito al condono e allo scudo, per quale ragione dovrei aderire alla voluntary?

Perché noi siamo abituati a vedere il mondo così.

FATCA TIEA ma il mondo è cambiato! adesso si presenta così CRS

Anguilla Andorra (TIEA dal 2018) Danimarca Estonia Isole Faeroer Guernsey (TIEA) Jersey (TIEA) Islanda Polonia Portogallo Argentina Isole Cayman (TIEA) India Romania Belgio Finlandia Irlanda Seychelles Bermuda (TIEA) Francia Lettonia Regno Unito Bulgaria Germania Lituania Repubblica Slovacca British Virgin Islands Colombia Croazia Cipro Repubblica Ceca Grecia Ungheria Isola di Man (TIEA) Isole Cook (TIEA) Gibilterra (TIEA) Malta Monserrat Messico Olanda Norvegia San Marino (TIEA dal 2018) Slovenia Spagna Svezia Dal 2017 scambieranno AUTOMATICAMENTE con l Italia informazioni sui residenti stranieri con riferimento alle annualità dal 2015 in avanti

Albania Algeria Australia Austria Bangladesh Bielorussia Brasile Canada Cina Corea del Sud Costa d Avorio Ecuador Egitto Emirati Arabi Uniti Fed. Russa Filippine Giappone Indonesia Israele Kazakistan Kuwait Lussemburgo Macedonia Marocco Mauritius Nuova Zelanda Pakistan Singapore Sri Lanka Stati Uniti* Tanzania Thailandia Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Ucraina Ungheria Venezuela Vietnam Zambia * accordo FATCA con Italia 2014 Sono già considerati collaborativi ed inseriti in white list per alcuni fini della Voluntary (Circolare n. 38/E del 23.12.2013)

Garantiscono all Italia adeguato scambio di informazioni sulla base di Convenzioni contro le doppie imposizioni o protocolli bilaterali Arabia Saudita Armenia Azerbaijan Etiopia Georgia Ghana Giordania Hong Kong Moldova Mozambico Oman Qatar Senegal Siria Uganda Uzbekistan

Nel corso del 2015 hanno stipulato accordi con l Italia e scambieranno informazioni a partire dal 2018.

45 Paesi attuano lo scambio automatico dal 2017 + 40 Paesi sono già collaborativi + 16 Paesi hanno convenzioni che prevedono scambio + 3 Paesi hanno stipulato accordi di scambio per la VD = 102 Paesi scambieranno regolarmente informazioni con l Italia su 196 che compongono la comunità internazionale

se non bastasse Art. 648 ter.1 c.p. (autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, IMPIEGA, SOSTITUISCE, TRASFERISCE, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (omissis) non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

IMPIEGA: è ogni condotta volta all utilizzazione a fini di (nuovo e maggiore) profitto, di denaro o beni o altre utilità provenienti dal precedente illecito, all interno di un mercato lecito. SOSTITUISCE: (come nel riciclaggio) è ogni condotta finalizzata ad eliminare ogni possibile collegamento fra i beni e il reato presupposto (ad. es. operazioni finanziarie, bancarie o commerciali attraverso cui le originarie utilità illecite si mutano in utilità lecite) TRASFERISCE: (come nel riciclaggio) è ogni condotta mediante la quale i beni provenienza illecita vengono spostati da un soggetto ad un altro per far perdere le tracce della loro provenienza (anche movimentazione di denaro con bonifici, cambi di intestazione di titoli, immobili ecc.) IN MODO DA OSTACOLARE CONCRETAMENTE L IDENTIFICAZIONE: chiarisce che il reato è di pericolo concreto ed è punibile solo se la condotta ha concretamente ostacolato l identificazione della provenienza è poi essenziale che le suddette condotte siano correlate con ATTIVITA ECONOMICHE, FINANZIARIE o SPECULATIVE perché il reato sia configurabile.

Art. 648 quater c.p. (Confisca) Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

L introduzione del reato di autoriciclaggio rende punibile dal 01 gennaio 2015 pressoché qualsiasi operazione di reimpiego in attività economiche o finanziarie di somme di denaro provento di reati fiscali o di reati societari, con una pena che è addirittura più elevata della pena edittale dei reati che ne costituiscono presupposto! unico caso di non punibilità è la mera utilizzazione ed il consumo personale dei beni di provenienza delittuosa tale reato dilata enormemente le potenzialità repressive del sistema perché può essere contestato anche se il reato presupposto è prescritto o si è estinto altrimenti (art. 170 c.p.) il limite edittale è talmente elevato che saranno sempre possibili misure cautelari ed intercettazioni nel corso delle indagini la previsione della confisca (anche per equivalente) consente al PM di procedere al sequestro preventivo già in fase di indagini (art. 321 comma 2 c.p.p.)

NOTA BENE L introduzione del reato di autoriciclaggio comporta la punibilità delle condotte descritte dalla norma commesse dopo il 01 gennaio 2015 anche se il delitto presupposto è stato commesso prima (ed anche se il delitto presupposto è già prescritto): in ogni caso il PM dovrà provare, ai fini di una condanna, sia la sussistenza concreta del reato presupposto anche se non più punibile, sia la sussistenza delle condotte dell art. 648 ter.1.c.p. Unico temperamento, in tal senso, viene dalla riforma dei reati tributari che, prevedendo elementi costitutivi del reato e condizioni oggettive di punibilità parzialmente diversi dalla precedente stesura, escludono, in applicazione del principio della successione delle leggi nel tempo e dell applicazione della norma più favorevole, la rilevanza penale delle condotte comprese fra le vecchie soglie e le nuove, e di conseguenza, escludono, che in relazione a quelle sia contestato il reato di autoriciclaggio. In tal senso depone anche la Relazione n. III/05/2015 del 28 ottobre 2015 della Sezione Penale del Massimario della Corte di Cassazione che, affrontando il tema della riforma delle sanzioni penali tributarie, parla apertamente di incidenza sui processi in corso dell intervento ampliativo operato sulle soglie di punibilità e di necessità di verificare se le condotte antecedenti all entrata in vigore della norma soddisfino ancora i requisiti di punibilità della nuova norma, al fine non solo di escludere la punibilità dei reati in corso di accertamento, ma anche (ex art. 2 comma 2 cod. pen.), di disporre la cessazione dell esecuzione e degli effetti penali di condanne intervenute su fattispecie non più conformi alle nuove soglie (confisca inclusa!)

Il bastone e la carota Aderire alla voluntary disclosure: Determina la non punibilità di taluni reati fiscali eventualmente commessi Determina la non punibilità dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio Determina uno sconto sulle s a n z i o n i a m m i n i s t r a t i v e applicabili C o m p o r t a i l p a g a m e n t o integrale dell imposta omessa

Violazione Pena Voluntary Disclosure Dichiarazione fraudolenta (art. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) Dichiarazione omessa (art. 5 D.Lgs. 74/2000) Omesso versamento IVA (art. 10 ter D.Lgs. 74/2000) Omesso ritenute dovute o certificate (art. 10 ter D.Lgs. 74/2000) Riciclaggio (648 bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p. Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Reclusione da 1 a 3 anni Reclusione da 1 e sei mesi a 4 anni Reclusione da 6 mesi a 2 anni Reclusione da 6 mesi a 2 anni Reclusione da 4 a 12 anni e multa da 5000 a 25000 Reclusione da 4 a 12 anni e multa da 5000 a 25000 Reclusione da 2 a 8 anni e multa da 5000 a 25000 non punibile non punibile non punibile non punibile non punibile non punibile in relazione ai reati tributari scriminati non punibile in relazione ai reati tributari scriminati non punibile in relazione ai reati tributari sopra scriminati commessi fino al 30/11

Fra i reati fiscali restano quindi punibili solo le condotte di: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000) [1 anno e 6 mesi/6 anni] Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) [6 mesi/5 anni] Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000) [6 mesi/5 anni] Restano inoltre punibili le condotte di riciclaggio, reimpiego commesse in relazione a reati diversi rispetto a quelli oggetto di non punibilità per l adesione alla V.D. o in relazione anche a quei reati tributari, per imponibili, imposte o ritenute non oggetto di collaborazione volontaria. Resta inoltre punibile la condotta di autoriciclaggio commessa fra il 01 gennaio e il 30 novembre (o 30 dicembre) se è relativa a reati diversi da quelli tributari dichiarati non punibili, ovvero se è relativa a quei reati, in relazione ai soli imponibili, imposte o ritenute non oggetto di collaborazione volontaria.

Problemi aperti La limitazione della non punibilità penale non si estende ad altri reati presupposto che, sovente, sono connessi in modo inscindibile con il reato tributario o ne costituiscono l antefatto logico: si pensi ai reati societari come le false comunicazioni sociali (2621 e 2622 cod. civ.), ma anche a reati come la infedeltà patrimoniale (art. 2635 cod. civ.) la corruzione fra privati (art. 2635), l appropriazione indebita (646 c.p.), la truffa (640 c.p.), il trasferimento fraudolento o possesso ingiustificato di valori (art. 12 quinquies D.L. 306/92), la permanente punibilità di quei reati presupposto costituisce un obiettivo deterrente all adesione, mettendo il soggetto in un arduo dilemma fra autodenunciarsi (ed affrontare un procedimento penale i cui termini di prescrizione non sono ancora decorsi) o attendere gli eventi sapendo di rischiare, in caso di scoperta, non solo l incriminazione per il reato presupposto (ad. es. falso in bilancio) e per il reato tributario conseguente - reati che, in ipotesi, potrebbero essere prescritti o vicini a prescrizione - ma soprattutto per l autoriciclaggio nel caso in cui i fondi neri occultati abbiano avuto impieghi diversi dal mero consumo a fini personali

Gli sconti della voluntary Sanzioni per violazioni quadro RW sono fissate nel minimo edittale ridotto del 25% in via ordinaria sono ridotte del 50% rispetto al minimo edittale nel caso in cui le attività estere: siano rimpatriate in Italia o trasferite in uno stato UE/SEE o in uno stato compreso nella DM 19 settembre 1996 che scambia informazioni in con l Italia se erano già detenute in Italia o in uno dei predetti stati se l autore delle violazioni rilascia all intermediario straniero l autorizzazione a trasmettere alle autorità Italiane tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione (cd. waiver che deve essere allegato alla richiesta) Sanzioni per le violazioni per IRPEF e addizionali, IVA, imposte sostitutive, IRAP e ritenute sono fissate al minimo edittale diminuito del 25% IVIE e IVAFE non sono incluse secondo il dettato normativo, ma secondo l Agenzia delle Entrate rientrerebbero nella voluntary Circolare 27/E/2015! (In quel caso dovrebbe spettare lo sconto del 25%)

Violazione dichiarativa mancata compilazione Infedele Omessa Tipologia RW IRPEF/IRES Minimo edittale Black List s.a. 6% Black L. c.a. o White List Abbattimento VD (pre-definizione) Sanzione VD (pre-definizione) -25% 4,5% (senza r/w) -50% 3% (con r/w) -25% 2,25% (senza r/w) -50% 1,5% (con r/w) Black List 200% -25% 150% B.L. c.a. o W.L 133% -25% 100% Italia 100% -25% 75% Black List 240% -25% 180% White List 160% -25% 120% Italia 120% -25% 90% Infedele 100% -25% 75% IVA Omessa 120% -25% 90% Infedele 100% -25% 75% IRAP Omessa 120% -25% 90% Infedele 100% 0%* o -25%? 100% o 75% IVIE/IVAFE* Omessa 120% 0%* o - 25%? 120% o 90% Infedele Omessa dichiarazione Successione 100% 0% 100% 120% 0% 120%

La definizione del procedimento per definire il procedimento di collaborazione il soggetto deve versare le somme dovute, intendendosi per tali l ammontare dell imposta evasa e la sanzione calmierata secondo le indicazioni viste supra. può farlo, alternativamente: aderendo all invito al contraddittorio (nel qual caso beneficerà di un ulteriore sconto sulla sanzione che sarà applicata solo nella misura di 1/6). Il pagamento deve intervenire entro il quindicesimo giorno antecedente la comparizione per l adesione non aderendo all invito al contraddittorio e proponendo un istanza di accertamento con adesione ai sensi dell art. 16 D. Lgs. 472/97 (nel qual caso beneficerà di uno sconto sulla sanzione che sarà applicata solo nella misura di 1/3). Il pagamento deve intervenire entro il ventesimo giorno successivo all accordo.

Violazione dichiarativa mancata compilazione Infedele Omessa Tipologia RW IRPEF/IRES Paese di riferimento Sanzione VD (preadesione all invito accertamento con adesione B.L. s.a. senza w/r 4,5% 1/6 = 0,75% 1/3 = 1,50% B.L. s.a. con w/r 3% 1/6 = 0,5% 1/3 = 1% B.L. c.a. e W.L. senza w/r B.L. c.a. e W.L. con w/r 2,25% 1/6 = 0,375% 1/3 = 0,75% 1,50% 1/6 = 0,25% 1/3 = 0,50% Black List 150% 1/6 = 25% 1/3 = 50% B.L. c. a + W.L. 100% 1/6 = 16,67% 1/3 = 33,33% Italia 75% 1/6 = 12,5 % 1/3 = 25% Black List 180% 1/6 = 30% 1/3 = 60% B.L. c. a + W.L. 120% 1/6 = 20% 1/3 = 40% Italia 90% 1/6 = 15% 1/3 = 30% Infedele 75% 1/6 = 12,5% 1/3 = 25% IVA Omessa 90% 1/6 = 15% 1/3 = 30% Infedele 75% 1/6 = 12,5% 1/3 = 25% IRAP Omessa 90% 1/6 = 15% 1/3 = 30% Italia Infedele 100%? 1/6 = 16,67%? 1/3 = 33,33%? IVIE/IVAFE* Omessa 120%? 1/6 = 20%? 1/3 = 40%? Infedele 100% 1/6 = 16,67% 1/3 = 33,33% Successione Omessa 120% 1/6 = 20% 1/3 = 40%

Gli effetti della definizione sul penale Art. 5 quater comma 3 D.L. 167/90: Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1 lettera b), l Agenzia delle Entrate comunica all autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria per l utilizzo dell informazione ai fini di quanto stabilito dall art. 5 quinquies comma 1 lettere a) e b) Se comunica la conclusione deve già aver comunicato l avvio! E presumibile che l Agenzia delle Entrate procederà immediatamente alla segnalazione alla Procura ai sensi dell art. 331 c.p.p. ai fini dell apertura di un procedimento penale di ogni istanza di voluntary o perlomeno di quelle dalle quali si evinca il superamento delle soglie minime per la configurazione dei reati tributari. Stante la natura di P.U. e di agenti di polizia tributaria dei funzionari dell Agenzia peraltro, la segnalazione dovrebbe essere effettuata in ogni caso in cui, dall esame della documentazione, dovessero emergere elementi di reato anche di natura non fiscale (per esempio nell origine dei fondi detenuti all estero) In questi casi, pertanto, risulta ancor più importante che, una volta avviata, la procedura sia anche definita. Tali circostanze devono essere tenute presente dal professionista per la segnalazione del Cliente all UIF fini dell antiriciclaggio amministrativo (che da sempre comprende anche le condotte di auto-riciclaggio!). In questo caso si impiega il codice 004 - Riciclaggio: Voluntary Disclosure

Una corsa contro il tempo Entro il 31 dicembre 2016 l Agenzia delle Entrate dovrà notificare gli inviti al contraddittorio per tutte le annualità considerate (almeno 5 per tutti gli aderenti, 10 per gli Stati Black List). Se le domande, come si prevede, saranno circa 100000 gli uffici saranno chiamati a gestire più di mezzo milione di accertamenti oltre l attività ordinaria ce la faranno??? Se non riuscissero a gestire il tutto entro il 31 dicembre 2016 si potrebbe beneficiare il paradosso di un diverso trattamento sanzionatorio atteso che dal 01 gennaio 2017 (salvo proroghe) saranno in vigore le nuove sanzioni tributarie che, in qualche caso, potrebbero essere meno afflittive di quelle attualmente in vigore e che, in tale evenienza, dovrebbero essere applicate sulla base del principio del favor rei (art. 3 comma 3 D. Lgs. 472/97).

Aderire o non aderire? Quali alternative? Ravvedimento art. 13 D. Lgs. 472/1997 riformato dalla Legge 190/2014 sanzioni graduate in relazione alle annualità trascorse dalla scadenza dell obbligo dichiarativo: 1/8 entro la dichiarazione dell anno successivo; 1/7 entro la dichiarazione del secondo anno successivo; 1/6 entro il termine ordinario dell accertamento; 1/5 se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (salvo sia contestuale all irrogazione della sanzione, nel qual caso non è possibile il ravvedimento) non è applicabile il cumulo giuridico (ogni sanzione per ciascun anno deve essere pagata separatamente), mentre è applicabile in caso di voluntary. si può applicare il credito di imposta per le imposte pagate all estero (cosa negata dall AdE per la voluntary, probabilmente in modo incostituzionale) spiega effetti sul reato tributario come causa di non punibilità solo se interviene l integrale pagamento (art. 13 D.Lgs 74/2000), ma non in relazione ai reati quali riciclaggio o autoriciclaggio (art. 170 c.p.)

Fine. forse. Avv. Alberto Michelis