COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) GEMMA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) PETRILLO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore NERVI ANDREA Nella seduta del 28/11/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente chiede il risarcimento dei danni asseritamente subiti per responsabilità precontrattuale della banca nello svolgimento delle trattative per la concessione di un mutuo. La pretesa viene quantificata nella somma complessiva di 3.627,84 (rectius 3.827,84), di cui 2.500,00 per i disagi subiti a causa del ritardo nell inizio dei lavori di ristrutturazione dell immobile per i quali era stato richiesto il finanziamento, poi non stipulato; 327,84 per i costi sostenuti per la perizia finalizzata alla concessione del mutuo ed 1.000,00 per le spese legali. Nel dettaglio il ricorrente espone in sintesi quanto segue: - in data 01/07/2013 chiedeva all intermediario la concessione di un mutuo a tasso fisso per finalità di ristrutturazione immobile, per importo di 60.000,00 e durata 10 anni. A tal fine, nella medesima data, provvedeva ad inviare la documentazione relativa alla propria situazione reddituale; Pag. 2/6
- dopo vari scambi documentali, in data 03/09/2013, ossia dopo 64 giorni dalla presentazione della domanda, l intermediario dava notizia dell accoglimento della richiesta di finanziamento. Contestualmente richiedeva - per accelerare i tempi di erogazione del mutuo - di inviare tramite e-mail dichiarazioni (precompilate e parzialmente incomplete) relative all incarico del perito e del notaio. Parte ricorrente sottolinea che, con riferimento all incarico del perito, non veniva indicato né il nominativo né l ammontare della parcella che sarebbe stata a carico del richiedente; - il ricorrente evidenzia che nella Domanda di finanziamento ipotecario, precompilata dal medesimo intermediario e contenuta nella citata documentazione trasmessa in data 3/09/2013, la durata complessiva del finanziamento veniva indicata in 120 mesi; - al fine di velocizzare i tempi di erogazione del finanziamento, nella medesima data del 3/09/2013 parte ricorrente inviava tutta la documentazione richiesta, ma richiedeva contestualmente una copia completa del testo contrattuale idonea alla stipula, in cui fossero indicate le condizioni economiche applicate, anche con riferimento ai costi della polizza multi rischi. Tuttavia, l intermediario non ha mai consegnato tale documentazione; - in data 16/09/2013, l intermediario richiedeva l apertura di un conto corrente finalizzato alla concessione del mutuo ed attivava anche un rapporto di mutuo ; - in data 17/09/2013, l intermediario comunicava il nominativo del perito di propria fiducia incaricato della valutazione dell immobile, ma non ancora l ammontare della parcella. In data 20/09/2013 veniva effettuata la perizia, per il cui svolgimento il ricorrente ha versato l importo di 327,84. La perizia confermava la valutazione dell immobile ai fini della stipula del mutuo; - alla luce di ciò, il ricorrente sollecitava ripetutamente l intermediario alla stipula dell atto di mutuo e, dopo molteplici contatti e tentativi, riusciva finalmente ad ottenere dall intermediario una disponibilità soltanto per il giorno 08/10/2013. Tuttavia, fino al 07/10/2013, il ricorrente non aveva ricevuto alcuna della documentazione richiesta relativa alla trasparenza contrattuale, né tantomeno il testo del contratto di mutuo che sarebbe andato a sottoscrivere; - dopo ripetuti solleciti, in data 07/10/2013 giorno precedente alla stipula parte ricorrente chiedeva di conoscere almeno telefonicamente con esattezza il tasso di interesse al quale il finanziamento sarebbe stato erogato. Soltanto in quel momento, la responsabile della banca comunicava che, nell agosto del 2013, la delibera di approvazione del mutuo (mai formalmente resa nota all interessato) aveva approvato la concessione del finanziamento modificando unilateralmente la durata dello stesso da 10 anni a 15 anni, con conseguente modifica (anche) dell indice di riferimento (IRS 15 anziché IRS 10); - l istante non era interessato ad un finanziamento della durata di 15 anni. Di conseguenza, non appena venuto a conoscenza della modifica della durata sopra descritta, disdiceva immediatamente l appuntamento per la stipula ed avviava le procedure di concessione del mutuo con altro istituto di credito; - il ricorrente lamenta che il comportamento scorretto e poco trasparente dell intermediario gli ha arrecato notevoli danni: l istante, infatti, oltre ad aver dovuto aprire un c/c presso l intermediario, ha subito una notevole perdita di tempo (dal 01/07/2013 al 07/10/2013). Inoltre, il mutuo era richiesto per lavori di ristrutturazione da tempo pianificati: tali lavori sono potuti iniziare solo a metà ottobre grazie ad un anticipo di somme da parte dei genitori del ricorrente; - parte ricorrente lamenta altresì che lo slittamento dell inizio dei lavori di ristrutturazione provocava disagi a causa della tempestiva disdetta del contratto di Pag. 3/6
locazione. A fronte dell impossibilità di traslocare nel nuovo immobile il ricorrente era costretto a soggiornare a casa dei propri genitori per vari mesi, con evidenti disagi; - in relazione a quanto esposto, il ricorrente precisa che, se avesse saputo fin da subito della modifica unilaterale delle condizioni di erogazione del mutuo (durata di 15 anni anziché 10 anni), non avrebbe mai aperto un conto corrente presso l intermediario (poi estinto, infatti, in data 29/10/2013) né sostenuto i costi per la perizia dell immobile ( 327,84); - parte ricorrente aggiunge di non mettere in discussione la facoltà della banca di valutare il c.d. merito creditizio ed, eventualmente, negare o proporre una modifica delle modalità di erogazione del finanziamento. Il ricorso ha ad oggetto la violazione, da parte della banca, dei canoni di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto, ai sensi dell art. 1337 c.c. Soltanto il giorno prima della stipula, e soltanto a seguito di telefonata, il ricorrente veniva informato della modifica unilaterale della durata del mutuo. La banca chiede la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo provveduto al rimborso delle spese peritali nonché a quello dei 20,00 euro pagati per la presentazione del ricorso all ABF. Nessuna somma, invece, ritiene dovuta per asseriti danni del tutto indimostrati e per spese legali superflue dinanzi a codesto Organismo. A sostegno di tali richieste, l intermediario espone quanto segue: - il mutuo ipotecario, oggetto del ricorso, veniva deliberato dalla banca in data 2 agosto 2013, con scadenza prolungata a 15 anni rispetto ai 10 previsti nella richiesta del ricorrente; - quanto evidenziato dal ricorrente, secondo cui alla data del 3 settembre 2013 fosse ancora prevista la scadenza a 10 anni, non corrisponderebbe ai fatti, in quanto in tale data veniva solo formalizzata la domanda di mutuo del 1 luglio 2013 con la scadenza inserita della proposta; - di aver provveduto, in data 20 giugno 2014, a rimborsare al ricorrente la somma di 327,84, pagata a fronte della perizia, e di 20,00 euro per il costo del ricorso innanzi all ABF. L intermediario motiva tali pagamenti con il fatto di non aver reperito la prova dell avvenuta comunicazione, al ricorrente, della modifica della scadenza del finanziamento effettuata in sede di delibera; - null altro ritiene dovuto al ricorrente: né la somma di 2.500,00 per i disagi subiti, a suo avviso non dimostrati, né quella di 1.000.00 per spese legali, in quanto non è necessaria l assistenza di un legale per proporre un ricorso all Arbitro Bancario Finanziario. Con riferimento alle controdeduzioni presentate dall intermediario, il ricorrente conferma l accredito di 347,84 sul proprio conto corrente bancario con valuta 23/06/2014, quale rimborso delle spese del presente procedimento e delle spese di perizia. Il ricorrente insiste però nelle ulteriori richieste, sottolineando quanto segue: - il contenuto delle controdeduzioni dell intermediario conferma il comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza tenuto dalla resistente, la quale ha reso noto di aver deliberato in data 2 agosto 2013 la concessione di un mutuo con scadenza prolungata a 15 anni rispetto ai 10 previsti nella proposta originaria. Eppure il successivo carteggio, intercorso tra il ricorrente e la referente della pratica, evidenzia come il ricorrente non fosse stato messo al corrente di tale cambiamento fino al giorno prima della stipula (07/10/2013); Pag. 4/6
- a causa del comportamento scorretto dell intermediario, il ricorrente ha dovuto intraprendere una nuova pratica per la concessione di mutuo con altro istituto di credito, con conseguente notevole ritardo nell inizio dei lavori di ristrutturazione dell immobile per i quali era stato richiesto il finanziamento. Si è trattato di un dispendio di risorse e di tempo che poteva essere evitato, se la modifica unilaterale di durata del mutuo fosse stata tempestivamente comunicata al ricorrente. Alla luce di quanto sopra, il ricorrente ritiene che non sussistano le condizioni per pronunciare la cessazione della materia del contendere e, pertanto, chiede di trattenere in decisione la presente controversia sulla richiesta di ottenere il rimborso della somma complessiva di 3.500,00, di cui 2.500,00 per i disagi subiti a causa del ritardo nell inizio dei lavori di ristrutturazione dell immobile per i quali era stato richiesto il finanziamento e della conseguente necessaria permanenza per vari mesi presso l abitazione dei propri genitori; di 1.000,00 per le spese legali fino a questo momento preventivate, o di quelli che codesto Arbitro riterrà opportuno liquidare in via equitativa ai sensi dell art. 1226 c.c. DIRITTO A seguito dell esame delle circostanze di fatto sopra schematizzate il Collegio ritiene che la banca abbia ingenerato, nel ricorrente, il ragionevole convincimento che il mutuo sarebbe stato concesso in conformità alla richiesta e, dunque, per una durata decennale. Quantomeno ancora alla data del 3 settembre 2013, infatti, la banca continua ad utilizzare documentazione che indicava in 120 mesi (appunto 10 anni) la durata del finanziamento, quando a dire dello stesso intermediario la delibera che ne modificava la durata era stata assunta un mese prima. Per altro verso, la banca non è stata in grado di indicare il momento in cui essa avrebbe informato il ricorrente circa la citata delibera. Come giustamente rileva la difesa del ricorrente le esigenze connesse alla valutazione del merito creditizio non sollevano l intermediario dall obbligo di rispettare anche nella fase che precede la stipulazione del contratto di mutuo gli obblighi di buona fede e correttezza, così come peraltro costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questo Collegio (di recente, decisione n. 7335/14; decisione n. 2248/14). Ciò chiarito in punto di an, il Collegio rileva la parziale cessazione della materia del contendere, in quanto la banca ha corrisposto al ricorrente le somme relative alle spese di perizia ed al ricorso presentato innanzi all ABF. Residuano quindi le ulteriori pretese del ricorrente, riguardanti il risarcimento dei danni conseguenti alle lungaggini patite, nonché alle spese legali sostenute in relazione al procedimento. In proposito, il ricorrente fornisce prova dell avvenuta stipulazione del contratto di finanziamento con un diverso intermediario, in data 18 ottobre 2013, nonché dell inizio dei lavori di ristrutturazione in data 15 ottobre 2013. A fronte di tali allegazioni, il Collegio ritiene che il ritardo subito dal ricorrente sia stato assai contenuto, posto che la data di stipula del mutuo con il primo intermediario, odierno resistente, era stata fissata per il giorno 8 ottobre 2013, vale a dire dieci giorni prima. Inoltre i lavori di ristrutturazione sono comunque iniziati il giorno 15 ottobre 2013. Non sembra sussistere, quindi, un pregiudizio apprezzabile. In questo contesto non può non rilevarsi il difetto di prova in ordine ai danni asseritamente subiti dal ricorrente, e dei quali egli chiede il ristoro. Il Collegio, infatti, si Pag. 5/6
uniforma all insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez I, n.7211 del 25.3.2009; Cass. Sez, III, n.10607 del 3.4.2010), secondo il quale il danneggiato è gravato dall onere di fornire la prova sia dell esistenza (an debeatur) sia dell entità (quantum debeatur) del danno del quale ha domandato il risarcimento, salva la possibilità di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove sia dimostrata dal ricorrente l esistenza del danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque eccessivamente difficile quantificarlo esattamente. (così, di recente, la decisione n. 5380/14). Nel caso di specie tale onere non è stato assolto e, pertanto, si impone il rigetto delle pretese risarcitorie. Merita invece accoglimento la domanda concernente le spese di assistenza professionale, non essendo controversa né l esistenza della prestazione del professionista, né la sua utilità per gli interessi del ricorrente, alla luce delle competenze tecniche necessarie per l illustrazione e l argomentazione della pretesa, poi parzialmente soddisfatta anche dallo stesso intermediario in pendenza dell odierno procedimento. Il Collegio ritiene di quantificare in via equitativa in euro 250,00 l onere corrispondente alle spese di assistenza professionale P.Q.M. Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al rimborso delle spese peritali. Condanna l intermediario a rimborsare al ricorrente le spese di assistenza professionale liquidate in euro 250,00. Rigetta la domanda nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura. Il Collegio prende atto che l intermediario ha rimborsato al ricorrente la somma di Euro 20,00 (venti/00) versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6