Made in : quando l etichetta sa di protezionismo



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Mad in : quando l tichtta sa di protzionismo Paolo Martinllo Di front all sfid dlla globalizzazion, l Italia crca di nuovo rimdi miopi di brv rspiro: vstiti scarp importat dai Pasi asiatici dovranno obbligatoriamnt indicar la loro origin gografica l condizioni pr tichttar un prodotto com mad in Italy saranno mno svr. Nonostant gli ampi consnsi, si tratta di misur ch non srvono ad affrontar fficacmnt la concorrnza intrnazional, né a dar informazioni utili ai consumatori. E ch l Europa boccrà. La voglia di mad in non finisc mai Prcduta da un itr parlamntar insolitamnt vloc (6 msi) appoggiata da un consnso politico prssoché unanim (546 voti favorvoli, 2 astnuti un solo voto contrario, pr altro di un dputato ch si è affrttato a spigar di avr schiacciato pr rror un pulsant sbagliato), il 17 marzo 2010 è stata dfinitivamnt approvata dalla Camra di Dputati la nuova (nnsima) lgg 1 a tutla dl mad in Italy ni sttori maggiormnt sposti alla concorrnza intrnazional, in particolar asiatica (tssil, calzatur alcuni pzzi di arrdamnto). Nota com lgg Rguzzoni - Vrsac - Calaro, primi firmatari appartnnti all forz politich di maggioranza (Lga Nord - Pdl) opposizion (Pd), il tsto è stato accolto da un coro di approvazion da part dll catgori produttiv intrssat, ma anch di sindacati istituzioni locali. La nuova lgg non si limita a rgolamntar l uso dll tichttatura mad in Italy. Il primo obittivo è qullo di obbligar i prodotti commrcializzati in Italia (in primis ovviamnt qulli importati) a riportar l indicazion dl luogo di origin. Il tsto sordisc infatti affrmando ch «al fin di consntir ai consumatori finali di ricvr una adguata informazion sul procsso di lavorazion di prodotti [...], è istituito un sistma di tichttatura obbligatoria di prodotti [...] dstinati alla vndita, ni sttori tssil, dlla pllttria calzaturiro, ch vidnzi il luogo d origin di ciascuna fas di lavorazion assicuri la tracciabilità di prodotti stssi». Qusta disposizion introduttiva svla il prsupposto sul qual si basa la normativa: informar il consumator sul luogo di origin dl prodotto quival a informarlo sul procsso di lavorazion dl prodotto stsso prtanto sulla sua qualità. 1 Lgg 55/2010, Disposizioni concrnnti la commrcializzazion di prodotti tssili, dlla pllttria calzaturiri, pubblicata in G.U. n. 92 dl 21 april 2010. Paolo Martinllo Prsidnt Altroconsumo Associazion Indipndnt di Consumatori Buc (Burau Europén ds Unions d Consommaturs) numro 3/2010 Mrcato 93

È un prsupposto dl tutto irrazional, ssndo vidnt ch la qualità, sia tcnica ch tica, di un prodotto non può ch ssr misurata vrificata caso pr caso, non potndosi ssa dsumr tout court dalla sua provninza gografica. I dstinatari dl nuovo sistma di tichttatura obbligatoria sull origin gografica di prodotti non sono solo i produttori stri (sia uropi ch xtra uropi), ma anch, anzi soprattutto, i produttori nazionali ch hanno dlocalizzato talun fasi di lavorazion all strno dl trritorio nazional. I prodotti dll imprs asiatich, infatti, ssndo dstinati all intro mrcato mondial, normalmnt riportano già l tichttatura sul luogo di origin (mad in China, in Taiwan cc.), obbligatoriamnt prvista pr l sportazion in importanti mrcati (in primis Usa Giappon). Divrsamnt, i produttori nazionali ch hanno dlocalizzato in tutto o in part l loro produzioni, in particolar nl sttor dlla moda dll calzatur, dovranno ora dichiarar in tichtta la provninza gografica di loro prodotti. Qusto obittivo è stato splicitamnt ritnuto dai fautori dlla nuova normativa com un fficac mzzo di protzion dll imprs ch oprano nl trritorio nazional, in quanto confrirbb a ss un vantaggio comptitivo ni confronti di concorrnti ch hanno dlocalizzato snza dichiararlo in tichtta (smpr sul prsupposto ch il consumator idntifichi il prodotto di provninza gografica xtra uropa com di minor qualità valor, pr convrso, qullo mad in Italy com miglior). Qusto fftto dlla nuova normativa ha suscitato l risrv, pr la vrità assai prudnti, di una part significativa dll industria italiana, vidntmnt timorosa di contrastar una iniziativa lgislativa supportata da un consnso politico unanim. Non solo i consumatori, ma la stssa Confindustria è stata sostanzialmnt sclusa dall consultazioni parlamntari ch hanno prcduto l approvazion dlla lgg, facndo vidntmnt buon viso a cattivo gioco, si è mostrata soddisfatta di alcuni ritocchi marginali (in particolar, il rinvio dlla sua ntrata in vigor a ottobr 2010 al fin di consntir la notifica dl tsto alla Commission Europa pr il suo parr). La battaglia sul mad in Italy si gioca quindi ssnzialmnt tra contrapposti intrssi commrciali industriali nazionali, ch bn poco hanno a ch vdr con la tutla l informazion dl consumator. Il scondo caposaldo dlla nuova normativa riguarda l impigo (volontario) dll indicazion mad in Italy, ch sarà consntito ai prodotti pr i quali l fasi di lavorazion hanno avuto luogo prvalntmnt nl trritorio nazional. Nll improbo compito di rgolamntar pr lgg ciò ch la raltà conomica lo sviluppo tcnologico hanno rso smpr mno idntificabil rilvant pr la qualità ffttiva dl prodotto final, val a dir la fissazion di critri in bas ai quali possa ssr riconosciuto un lgam tra un prodotto finito un dtrminato luogo di produzion, la normativa si prmura di prcisar ch pr potrsi frgiar dl mad in Italy in tichtta: 94 è ncssario ch «almno du dll fasi di lavorazion pr ciascun sttor» siano sguit nl trritorio italiano; numro 3/2010 Mrcato

dbbono considrarsi a tal fin l fasi di lavorazion ch vngono individuat dalla lgg stssa nl sttor tssil (filatura, tssitura, nobilitazion, confzion), dlla pllttria (concia, taglio, prparazion, assmblaggio, rifinizion), dl calzaturiro (concia, lavorazion dlla tomaia, assmblaggio, rifinizion) di divani (concia, lavorazion dl poliurtano, assmblaggio di fusti, taglio cucito dlla pll dl tssuto, assmblaggio, rifinizion). Inoltr, l vari fasi di lavorazion potranno ssr compiut «anch utilizzando fibr naturali, artificiali o sinttich di importazion» (nl sttor tssil) così com «pllam grzzo di importazion» (nl sttor dlla pllttria, dl calzaturiro di divani). Il risultato di qusta complssa, pr molti vrsi vllitaria, oprazion normativa è quindi sostanzialmnt qullo di consntir l impigo dll indicazion mad in Italy su prodotti ch, oltr ch impigar (invitabilmnt) matri prim importat, hanno ralizzato sul trritorio nazional un numro di fasi di lavorazion ch, a bn vdr, non risultano nppur prvalnti (2 su 4 nl sttor tssil calzaturiro, 2 su 5 nl sttor dlla pllttria, 2 su 7 nl sttor di divani), in vidnt contraddizion con i proclamati obittivi di protzion dl vro mad in Italy, dlla piccola mdia imprsa ni sttori intrssati, dll su tradizioni produttiv qualitativ, dl suo solido lgam con il trritorio via dicndo. Ancor più s si considra ch la nuova lgg, pr fftto di mccanismi sopra dscritti, finisc prsino pr annacquar i rquisiti prvisti pr l utilizzo dll indicazion mad in Italy introdotti nl nostro ordinamnto solo pochi msi prima: alla fin dl 2009, infatti, il lgislator italiano ra intrvnuto sulla stssa matria con una disciplina di carattr gnral di prodotti classificabili com mad in Italy 2 ch consntiva di individuar com tal il prodotto «ralizzato intramnt in Italia [...] pr il qual il disgno, la progttazion, la lavorazion il confzionamnto sono compiuti sclusivamnt sul trritorio italiano», prvdndo inoltr ch l uso improprio dll indicazion mad in Italy o similari foss sanzionato pnalmnt (divrsamnt dalla nuova normativa ch si limita a prvdr sanzioni amministrativ). Par dunqu vidnt ch la nuova normativa sia stata animata da obittivi squisitamnt politici di facil raccolta dl consnso, bn più ch da una razional analisi dlla raltà dll misur utili (dall innovazion alla crscita dimnsional dll imprs dl sttor) ai sttori dll industria nazional più sposti all sfid dlla globalizzazion Dl rsto, è noto ch non sistano analisi dati ch consntano di misurar il valor attribuibil all indicazion di origin gografica di un prodotto (risptto - in particolar - al valor dl marchio dl produttor) l quot di mrcato ch ssa sarbb in grado di spostar o anch smplicmnt protggr. Il ch dimostra quanto l oprazion tragga origin, più ch da sclt razionali, da mo- 2 Lgg n. 166/2009, Mad in Italy prodotti intramnt italiani (art.16), pubblicata in G.U. 24 novmbr 2009 (suppl. ord.) numro 3/2010 Mrcato 95

zioni paur. L stss ch nl rcnt passato, dopo l introduzion da part di Bruxlls di dazi quot pr protggr momntanamnt l industria tssil calzaturira uropa, hanno spinto l Italia a invocar il compltamnto dl quadro di qull misur protzionistich proprio con l introduzion dll tichtta obbligatoria sull origin gografica di prodotti di importazion xtra U. 3 Visti gli scarsi (o nulli) risultati ottnuti sinora in Europa, il nostro pas ha dciso ora di andar avanti da solo, nonostant i vincoli comunitari. Gli stssi promotori dll iniziativa lgislativa hanno candidamnt ammsso ch la nuova lgg è una iniziativa di bandira da utilizzar com grimaldllo pr spingr l Europa, alla qual tutti ammttono ch sptti l ultima parola in qusta matria, ad assumr a sua volta una analoga iniziativa lgislativa. Ma anch qusto obittivo, prsguito con un mtodo assai discutibil, è dstinato al fallimnto. La bocciatura dll Europa A fin luglio 2010 la Commission Europa (Dirzion Gnral Imprsa Industria) ha comunicato al Govrno Italiano ch la nuova normativa sul mad in Italy non appar in lina né con l disposizioni dl trattato né con la dirttiva 98/34/C, ch obbliga gli Stati mmbri a notificar i progtti dll rgolamntazioni tcnich rlativ ai prodotti alla Commission agli Stati Mmbri prima ch qust siano adottat nll lgislazioni nazionali, al fin di garantir trasparnza controllo su misur ch potrbbro dar origin a barrir ingiustificat tra gli Stati mmbri. Innanzitutto, la Commission ha rilvato ch la notifica da part dll Italia dll nuov disposizioni sull tichttatura obbligatoria è irrgolar, in quanto ffttuata dopo la loro approvazion anziché prvntivamnt, com prvisto dalla dirttiva. È bastato qusto rror pr far mritar all Italia il giudizio di «uro-ignorant» da part dll Economist. L inadmpimnto all obbligo di notifica comporta l inapplicabilità dll disposizioni, con la consgunza ch ss non possono ssr oppost ai singoli ch il giudic nazional ha l obbligo di disapplicar la rgola tcnica nazional ch non sia stata notificata com prscriv la dirttiva (sntnza Cort di Giustizia dl 30 april 1996, Cia Scurity Intrnational, causa C 194/94). Nl mrito, la Commission ha ricordato ch la Cort di Giustizia, in divrs occasioni, ha sottolinato ch «gli schmi di marcatura nazional, siano ssi obbligatori o volontari, sono contrari agli obittivi dl mrcato intrno prché possono rndr più difficil la vndita in uno Stato mmbro di una mrc prodotta in un altro Stato mmbro, facndo vnir mno di consgunza i bnfici dl mrcato intrno» ch «nssuna ragion imprativa lgata alla protzion di consumatori potss giustificar tal normativa». 96 3 cfr. P. Martinllo, Mad in Italy tra vcchi nuovi protzionismi, su qusta rivista, n. 2/2007, p. 64. numro 3/2010 Mrcato

La prsa di posizion dlla Commission, ch prlud all aprtura di una procdura di infrazion ni confronti dll Italia, ra praltro scontata ampiamnt prvista. Esist infatti una giurisprudnza costant dlla Cort di Giustizia in matria di marchi di qualità ch ritin incompatibil con il mrcato unico la prsunzion di qualità lgata alla localizzazion nl trritorio nazional di tutto o part dl procsso produttivo «la qual di pr ciò stsso limita o svantaggia un procsso produttivo l cui fasi si svolgono in tutto o in part in altri Stati Mmbri» (Cort di Giustizia sntnza dl 12 ottobr 1978, causa 13/78). A tal principio fanno cczion solo l rgol rlativ all dnominazion di origin all indicazioni di provninza nl sttor di prodotti agro alimntari, in quanto oggtto di spcifica disciplina comunitaria. La Cort ha inoltr costantmnt ritnuto contrari al trattato «l prvisioni obbligatori ch sigano l indicazion di origin di dtrminat mrci, ancor ch indistintamnt applicabili all mrci nazionali o a qull comunitari, giacché tali prvisioni hanno l fftto di consntir al consumator di distingur fra qust du catgori di prodotti, il ch può indurlo a dar la prfrnza all mrci nazionali», mntr ha sin dagli anni '80 riconosciuto mritvol di tutla l intrss dl produttor a indicar di propria iniziativa l origin nazional dl prodotto, salva la tutla dl consumator risptto a indicazioni insatt: «ni casi in cui l origin nazional dlla mrc suggrisc ai consumatori dtrminat qualità, i produttori hanno intrss a indicarlo di loro iniziativa sul prodotto sugli imballaggi, snza ch sia ncssario obbligarvli. In qusto caso, la tutla di consumatori è adguatamnt garantita dall norm ch consntono di vitar l uso di indicazioni d origin fals, norm ch il trattato C lascia intatt» (Cort di Giustizia, sntnza dl 25 april 1985, causa C-207/83). Il nostro ordinamnto prvd già un robusto sistma di tutla di consumatori in caso di utilizzo scorrtto o ingannvol di indicazioni di origin di prodotti, ssndo tal pratica commrcial sprssamnt vitata sanzionata, in quanto slal ingannvol, dal Codic dl Consumo dl 2005 (oltr ch pnalmnt sanzionata dalla L. 166/2009 già ricordata). La prsa di posizion dlla Commission U ha comunqu prodotto, almno momntanamnt, la paralisi dll ultriori iniziativ govrnativ prvist dalla nuova normativa. Pur non ssndo stata formalmnt prorogata la sua data di fftto (1 ottobr 2010), nonostant la proposta in tal snso prsntata dal Ministro dllo Sviluppo Economico 4 dai sttori dll industria italiana maggiormnt scttici sul suo contnuto, i rgolamnti attuativi prvisti ncssari pr la sua ffttiva ntrata in vigor, la cui approvazion dovva avvnir ntro agosto 2010, non sono ancora stati né discussi né prdisposti in bozza (la qual, com la Commission si è prmurata di ricordar nlla comunicazion inviata al Govrno italiano, dovrà ssr notificata prliminarmnt alla loro approvazion final). 4 Succssivamnt alla rdazion di qusto articolo, in data 30 sttmbr 2010 il Govrno ha msso una circolar con la qual ha di fatto rinviato l ntrata in vigor dlla lgg in attsa dl parr dlla Commission uropa sui rgolamnti attuativi. numro 3/2010 Mrcato 97

In un vicolo cico 98 In dfinitiva, la lgg sul mad in Italy, sbandirata a dstra a manca com un grand succsso pr l industria, pr i lavoratori i consumatori italiani, com una vittoria contro l Europa di burocrati dll lobby, s non addirittura com la soluzion di tutti i mali ch affliggono larghi sttori dll conomia nazional (dalla concorrnza slal di cinsi sino ai falsi mad in Italy o addirittura alla contraffazion) si sta rivlando una bolla di sapon, frutto di sclt campanilist di tntazioni protzionistich. Entrambi gli obittivi prsguiti sono stati mancati: la prtsa di imporr un obbligo di tichttatura d origin gografica ai prodotti importati da pasi xtra U è stata, com ra ovvio scontato, bocciata dalla Commission uropa, mntr l introduzion di un uso slttivo dll tichttatura mad in Italy ha portato a una soluzion di compromsso al ribasso, allargando a dismisura la possibil plata di prodotti tichttabili com di origin nazional. Il risultato prsguito finirbb pr colpir non solo gli intrssi dll industria nazional dlocalizzata, ma anch qulli dlla piccola mdia industria ch pr sclta, pr incapacità o pr mancanza di altrnativ accssibili, opra intramnt sul trritorio local. La prima potrbb trovarsi obbligata a svlar ch alcun fasi dlla sua produzion sono stat ralizzat in Pasi xtra U, con tutto il carico di suggstion ngativa ch qusto potrbb dtrminar (almno nll intnzion di promotori), ma non l sarà difficil crar l condizioni pr potr accdr anch ssa all agognata dicitura dl mad in Italy, dat l limitat condizioni ora prvist. La sconda, ch attribuisc - a torto o a ragion - un intrinsco valor comptitivo all tichtta mad in Italy, ch nssuno praltro è oggi in grado di quantificar in trmini conomici, potrà frgiarsi di un marchio svalutato, ditro il qual c è assai mno di quanto ssa rapprsnta in trmini di localizzazion sul trritorio, oltr ch di quanto i consumatori potrbbro lgittimamnt attndrsi. Ov mai la nuova normativa ntrass in vigor (molt ragioni inducono a dubitarn) l tichtta di un abito ci dirà ch la confzion è mad in China ma ch ciò nonostant si tratta di un prodotto mad in Italy (bastrà ch la stoffa sia stata tssuta sul trritorio nazional). Lo stsso pr l calzatur (bastrà ch sia fatta in Italia la concia dlla pll la tomaia) ancor più pr un divano (bastrà ch siano ralizzat in Italia la concia l imbottitura). Un risultato a dir poco confuso, contrastant con l attual normativa in matria di dnominazion d origin gografica di prodotti sia intrna ch intrnazional (in matria doganal) ch, vidntmnt, non srv a nssuno. I fautori dll obbligo di indicazion dll origin gografica di prodotti ricordano spsso ch tal obbligo è già prvisto in importanti Pasi industrializzati, in particolar ngli Usa. Proprio l sprinza statunitns è la miglior dimostrazion ch misur di qusta natura sono dl tutto inadguat ad arginar l incrmnto di importazion di prodotti low cost a orintar l sclt di consumatori vrso bni di produzion nazional. numro 3/2010 Mrcato

Il problma, piuttosto, è qullo ch i mrcati mondiali, il cui sviluppo contribuisc vidntmnt alla crscita dlla concorrnza a bnficio immdiato di consumatori di Pasi importatori avvnga nl risptto dll rgol dl commrcio intrnazional (Wto) ch ss vngano rafforzat d sts non, com avvin spsso attualmnt, violat da misur tntazioni protzionistich da accordi bilatrali tra Stati, ch hanno un fftto protzionistico indirtto (Barba Navartti, 2010). La crscita dll xport cins è favorito, bn più ch dalla prsunta mancanza di tichtt o di informazioni di consumatori, da una monta dlibratamnt sottovalutata, attravrso un intrvnto massiccio sui cambi nl corso di molti anni, ch di fatto rapprsnta sia un sussidio all sportazion ch una tariffa sull importazioni ch l ha consntito di rovsciar sui mrcati di tutto il mondo sportazioni a przzi artificialmnt bassi (Krugman, 2010). L obittivo di crar un lgam tra un bn il suo luogo di produzion si scontra con il fatto ch l individuazion dll origin è rsa smpr più difficil dalla complssità intrinsca di prodotti dalla disprsion dll fasi di lavorazion in più Stati. Nl contsto dll conomia global, stabilir rgol di origin a livllo local (sia sso uropo o, ancor più, nazional) appar dl tutto vllitario in quanto si tratta di stabilir quali, tra l vari fasi di lavorazion oprazioni di trasformazion, siano rilvanti pr l attribuzion dll origin al prodotto finito. Non a caso, il procsso di armonizzazion promosso in sd Wto non ha portato sinora ad alcun risultato concrto, principalmnt a causa dll difficoltà di trovar un accordo tra Stati ricchi di matri prim stati trasformatori sull individuazion dll fasi di produzion rilvanti pr l attribuzion dll origin (Brtta Dordi, 2004). Anch la rcnt confusa iniziativa lgislativa sul mad in Italy sconta fino in fondo qusta difficoltà, laddov prtnd di ritagliar un abito su misura pr protggr gli intrssi dll industria nazional, ma ch, a bn vdr, sta strtto prsino a ssa risulta incompatibil con il mrcato unico uropo. In qusto contsto, i consumatori hanno bn poco da guadagnar: informazioni com qulla sull origin gografica di un prodotto, individuata con critri discutibili opportunistici finalizzata a provocar una irrazional immotivata attribuzion di qualità ai prodotti, rischiano infatti di tradursi in un inganno ancor più insidioso di qullo dal qual li si vorrbb protggr. Rifrimnti bibliografici Barba Navartti, G., Una pricolosa voglia di dazi, Il Sol 24 Or, 20 agosto 2010 n. 227. Krugman, P., S l xport cins trucca la monta, Il Sol 24 Or, 21 agosto 2010, n. 228. Brtta, L.C., Dordi, C., Marchi di origin indicazioni gografich, www.lavoc.info, 26 fbbraio 2004. Martinllo, P., Mad in Italy tra vcchi nuovi protzionismi, Mrcato, n. 2/2007. numro 3/2010 Mrcato 99